Il Sole 24 Ore Sabato 9 Novembre 2019 23
Norme & Tributi
Iva sui buoni pasto
al 4% solo in presenza
di una convenzione
RISPOSTA A INTERPELLO
L’aliquota si applica
al rapporto tra società
emittenti e datore di lavoro
Gianpaolo Sbaraglia
Gabriele Sepio
Aliquota Iva del % per le prestazio-
ni tra società che emette i buoni pa-
sto e quella che gestisce la mensa
aziendale se rese in base a una con-
venzione con il datore di lavoro.
Queste le conclusioni cui giunge
l’Amministrazione in una risposta
a interpello non pubblicata che, in
parte, si discosta da precedenti in-
terventi di prassi.
Il caso sottoposto all’Agenzia ri-
guarda una società del settore della
ristorazione aziendale che ha sti-
pulato un contratto di appalto per
la gestione del servizio di mensa
destinato ai dipendenti di un istitu-
to di credito (committente). Lo
stesso gestore della mensa ha si-
glato apposite convenzioni con so-
cietà emittenti i buoni pasto, i qua-
li, nel caso di specie, possono esse-
re utilizzati dai dipendenti del
committente nella mensa azienda-
le per la fruizione della sommini-
strazione del pasto.
Il quesito dunque verteva pro-
prio sul corretto trattamento Iva da
applicare nei rapporti tra gestore
della mensa e società emittente.
Nella risposta l’amministrazio-
ne considera la presenza di tre sog-
getti con due diversi rapporti giuri-
dici. Il primo tra il datore di lavoro
e le società emittenti i buoni, con il
quale queste ultime si obbligano
ad assicurare, mediante gli esercizi
convenzionati, il servizio sostituti-
vo di mensa. Il secondo, stipulato
tra le stesse società emittenti i buo-
ni pasto e detti esercizi convenzio-
nati, con il quale questi ultimi si
obbligano a erogare i servizi sottesi
ai buoni pasto.
Ai fini Iva, sono dunque previsti
due diversi trattamenti. Quanto al
primo rapporto, l’articolo , com-
ma , della legge /, prevede
espressamente che l’aliquota del %
si applica per le somministrazioni
di alimenti e bevande rese nelle
mense aziendali, anche se le som-
ministrazioni stesse sono rese in di-
pendenza di contratti aventi a og-
getto servizi sostitutivi di mensa
aziendale, sempre che siano com-
missionate da datori di lavoro. La
base imponibile è costituita, in que-
sto caso, dal prezzo convenuto dalle
parti a prescindere dal valore fac-
ciale del buono.
Nel secondo rapporto, invece, si
applica l’aliquota del %, trattan-
dosi di somministrazioni di alimen-
ti e bevande nei pubblici esercizi
commissionate da imprese che for-
niscono servizi sostitutivi di mense
aziendali. La base imponibile si de-
termina applicando la percentuale
di sconto al valore facciale del buo-
no pasto, a prescindere dal prezzo
di vendita, scorporando da tale im-
porto l’imposta in esso compresa.
Sulla base di queste premesse
l’Amministrazione ha ritenuto che
nei rapporti tra gestore della mensa
e società emittente possa applicarsi
l’aliquota del %, dal momento che
le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate nelle mense
aziendali e interaziendali sono
commissionate dal datore. Riguar-
do alla base imponibile per le pre-
stazioni rese invece in questo caso
l’amministrazione ritiene si debba
fare riferimento alla differenza tra
il valore facciale del buono e l’im-
porto dello sconto/convenzione
praticato a prescindere dal prezzo
convenuto. Quest’ultimo da rite-
nersi, tuttavia, più coerente in base
ai criteri generali di applicazione del
tributo Iva.
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Regime dei minimi, esenzioni Iva
con soglie armonizzate nei Paesi Ue
ECOFIN
Accordo politico raggiunto
tra Stati membri
su tre dossier fiscali
Alcol, prodotti energetici
e tabacchi: regole allineate
su accise e dogane
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Semplificazioni e armonizzazione
delle soglie per accedere al regime
Iva per i contribuenti minimi o, come
definito dalla direttiva //Ce,
per il regime delle Pmi. Obblighi per
i prestatori di servizi di pagamento
di conservare la documentazione di
regolamento delle transazioni rela-
tive al commercio elettronico. Rifu-
sione delle regole per l’applicazione
del regime generale delle accise su
tabacchi, energia e alcol con, inoltre,
una concreta armonizzazione del
contenuto dei registri elettronici.
Sono i contenuti dell’accordo po-
litico raggiunto dal consiglio Ecofin
di ieri su tre dossier fiscali di grande
interesse per gli operatori. L’accordo
comporterà lo scioglimento da parte
degli Stati membri delle ultime riser-
ve e la conseguente approvazione
dei relativi strumenti giuridici.
Il regime dei minimi consente
l’esenzione Iva fino al raggiungi-
mento di una soglia del volume d’af-
fari annuo che non risulta uniforme
a livello unionale. In effetti, nel testo
di compromesso proposto dalla pre-
sidenza dell’Ecofin vengono indicate
due soglie: la prima è quella relativa
all’esenzione concessa per le opera-
zioni effettuate da un soggetto pas-
sivo nello Stato membro di stabili-
mento che non può essere superiore
a mila euro; la seconda è quella re-
lativa all’esenzione concessa per le
operazioni effettuate da una Pmi in
uno Stato membro diverso da quello
di stabilimento che non può essere
superiore a mila euro. L’accordo
prevede, inoltre, in caso di supera-
mento della soglia, una percentuale
di tolleranza del % entro la quale il
regime resta in vigore fino all’anno
successivo.
Il legislatore unionale, negli ulti-
mi anni, ha introdotto una serie di
misure per combattere le frodi che
si realizzano tramite le transazioni
che avvengono online. L’accordo
politico raggiunto prevede l’obbli-
go, dal ° gennaio , per i presta-
tori di pagamento di conservare la
documentazione sui pagamenti
transfrontalieri relativi al commer-
cio elettronico.
Inoltre, viene previsto un raffor-
zamento della cooperazione ammi-
nistrativa nel settore Iva con crea-
zione di un sistema elettronico cen-
trale per l’archiviazione delle infor-
mazioni sui predetti pagamenti.
Come si ricorda, queste regole vanno
ad integrare i nuovi obblighi previsti
con decorrenza dal ° gennaio
per le piattaforme che facilitano la
realizzazione delle transazioni on li-
ne (piattaforme che, in Italia, dal
ottobre sono obbligate a inviare
una comunicazione per le operazio-
ni che si realizzano tramite di loro).
I prodotti alcolici, energetici e i ta-
bacchi potranno beneficiare di nuo-
ve previsioni che determineranno
un effettivo allineamento delle rego-
le relative ad accise e dogane, in rela-
zione alle procedure di importazione
e di esportazione.
Inoltre, vengono riviste le regole
di circolazione di questi prodotti allo
scopo di consentire una corretta in-
formatizzazione dei relativi processi
con realizzazione di un sistema pa-
perless che possa consentire una ge-
stione automatizzata di carichi e
scarichi, con l’adozione di un regi-
stro telematico.
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IN SINTESI
Le Pmi
Le piccole e medie
imprese, in base
all’accordo raggiunto
dall’Ecofin nella giornata
di ieri, potranno
qualificarsi per beneficiare
dell’Iva semplificata nel
caso in cui il fatturato
annuale resti sotto una
soglia fissata dallo Stato
membro: il fatturato non
potrà essere superiore a
85mila euro.
A certe condizioni le
piccole imprese di un altro
Stato membro, che non
eccedono tale soglia,
possono beneficiare dello
schema semplificato se il
fatturato annuale nella Ue
non supera 100mila euro
Registrazione semplificata per le bollette-fatture
Emissione di fattura elettronica
per i corrispettivi dovuti per i servi-
zi di pubblica utilità addebitati me-
diante bolletta-fattura, restando
comunque valide le semplificazio-
ni circa le modalità di registrazione
dei relativi corrispettivi. Con la ri-
sposta ad interpello n. pubbli-
cata ieri, l’agenzia delle Entrate si è
occupata delle regole che discipli-
nano la documentazione fiscale
delle somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e tele-
riscaldamento urbano, e per le
operazioni di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni, di fognatura e depurazione. Le
regole sono stabilite dal Dm
/ secondo cui, per la rela-
tiva certificazione fiscale, possono
essere emesse bollette che tengono
luogo delle fatture (analoghe di-
sposizioni sono dettate dal Dm
/ per le operazioni nelle
telecomunicazioni e la risposta è
valida anche per tale settore).
L’istanza è stata proposta da un
Comune che gestisce in forma di-
retta il servizio idrico integrato. Si-
no al dicembre l’addebito
dei corrispettivi per i servizi è avve-
nuta con bollette-fatture. L’avvio
dell’obbligo di fatturazione elet-
tronica, dal ° gennaio , ha in-
teressato anche i soggetti, compre-
so il Comune istante, che docu-
menta le operazioni con bollette-
fatture.
Il dubbio ha riguardato la possi-
bilità di continuare o meno ad av-
valersi delle semplificazioni che
consentono di registrare in manie-
ra complessiva i corrispettivi ri-
scossi e le bollette-fatture non oltre
il mese successivo a ciascun trime-
stre solare, con riferimento al gior-
no di effettuazione dell’operazio-
ne. Più precisamente, l’articolo
del Dm / permette di ef-
fettuare le annotazioni nel registro
dei corrispettivi. Le bollette-fatture
emesse possono essere invece an-
notate singolarmente nel registro
Iva vendite ovvero le annotazioni
possono essere effettuate indican-
do i totali delle distinte meccano-
grafiche di fatturazione relative al-
le bollette-fatture emesse nel corso
di ciascun trimestre solare.
L’Agenzia ribadisce come l’equipa-
razione tra bollette e fatture impli-
ca che, con l’entrata in vigore degli
obblighi di fatturazione elettroni-
ca, i soggetti che prestano servizi di
pubblica utilità sono tenuti al-
l’emissione di fatture elettroniche.
Secondo le Entrate l’assimila-
zione delle bollette-fatture alle fat-
ture elettroniche – con conseguen-
te obbligo di fatturazione elettro-
nica in capo al Comune – non
esclude la loro riconducibilità al
Dm / e alle connesse sem-
plificazioni. La risposta garantisce
a tutti gestori di servizi di pubblica
utilità, a fronte dell’obbligo di
emettere e-fatture, di continuare a
gestirne la registrazione in manie-
ra semplificata rispettando i termi-
ni di liquidazione dell’imposta da
effettuarsi entro il giorno del se-
condo mese successivo a ciascun
trimestre anche in caso di corri-
spettivo non riscosso.
—Al.Ma.
B.Sa.
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