Il Sole 24 Ore - 09.11.2019

(C. Jardin) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 9 Novembre 2019 23


Norme & Tributi


Iva sui buoni pasto


al 4% solo in presenza


di una convenzione


RISPOSTA A INTERPELLO


L’aliquota si applica


al rapporto tra società


emittenti e datore di lavoro


Gianpaolo Sbaraglia


Gabriele Sepio


Aliquota Iva del  % per le prestazio-


ni tra società che emette i buoni pa-
sto e quella che gestisce la mensa

aziendale se rese in base a una con-


venzione con il datore di lavoro.
Queste le conclusioni cui giunge

l’Amministrazione in una risposta


a interpello non pubblicata che, in
parte, si discosta da precedenti in-

terventi di prassi.


Il caso sottoposto all’Agenzia ri-
guarda una società del settore della

ristorazione aziendale che ha sti-


pulato un contratto di appalto per
la gestione del servizio di mensa

destinato ai dipendenti di un istitu-


to di credito (committente). Lo
stesso gestore della mensa ha si-

glato apposite convenzioni con so-


cietà emittenti i buoni pasto, i qua-
li, nel caso di specie, possono esse-

re utilizzati dai dipendenti del


committente nella mensa azienda-
le per la fruizione della sommini-

strazione del pasto.


Il quesito dunque verteva pro-
prio sul corretto trattamento Iva da

applicare nei rapporti tra gestore


della mensa e società emittente.
Nella risposta l’amministrazio-

ne considera la presenza di tre sog-


getti con due diversi rapporti giuri-
dici. Il primo tra il datore di lavoro

e le società emittenti i buoni, con il
quale queste ultime si obbligano

ad assicurare, mediante gli esercizi


convenzionati, il servizio sostituti-
vo di mensa. Il secondo, stipulato

tra le stesse società emittenti i buo-


ni pasto e detti esercizi convenzio-
nati, con il quale questi ultimi si

obbligano a erogare i servizi sottesi
ai buoni pasto.

Ai fini Iva, sono dunque previsti


due diversi trattamenti. Quanto al
primo rapporto, l’articolo , com-

ma , della legge /, prevede


espressamente che l’aliquota del %
si applica per le somministrazioni

di alimenti e bevande rese nelle


mense aziendali, anche se le som-
ministrazioni stesse sono rese in di-

pendenza di contratti aventi a og-


getto servizi sostitutivi di mensa
aziendale, sempre che siano com-

missionate da datori di lavoro. La


base imponibile è costituita, in que-
sto caso, dal prezzo convenuto dalle

parti a prescindere dal valore fac-


ciale del buono.
Nel secondo rapporto, invece, si

applica l’aliquota del %, trattan-


dosi di somministrazioni di alimen-
ti e bevande nei pubblici esercizi

commissionate da imprese che for-
niscono servizi sostitutivi di mense

aziendali. La base imponibile si de-


termina applicando la percentuale
di sconto al valore facciale del buo-

no pasto, a prescindere dal prezzo


di vendita, scorporando da tale im-
porto l’imposta in esso compresa.

Sulla base di queste premesse


l’Amministrazione ha ritenuto che
nei rapporti tra gestore della mensa

e società emittente possa applicarsi


l’aliquota del %, dal momento che
le somministrazioni di alimenti e

bevande effettuate nelle mense


aziendali e interaziendali sono
commissionate dal datore. Riguar-

do alla base imponibile per le pre-


stazioni rese invece in questo caso
l’amministrazione ritiene si debba

fare riferimento alla differenza tra


il valore facciale del buono e l’im-
porto dello sconto/convenzione

praticato a prescindere dal prezzo


convenuto. Quest’ultimo da rite-
nersi, tuttavia, più coerente in base

ai criteri generali di applicazione del


tributo Iva.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regime dei minimi, esenzioni Iva


con soglie armonizzate nei Paesi Ue


ECOFIN


Accordo politico raggiunto


tra Stati membri


su tre dossier fiscali


Alcol, prodotti energetici


e tabacchi: regole allineate


su accise e dogane


Benedetto Santacroce


Ettore Sbandi


Semplificazioni e armonizzazione


delle soglie per accedere al regime


Iva per i contribuenti minimi o, come


definito dalla direttiva //Ce,


per il regime delle Pmi. Obblighi per


i prestatori di servizi di pagamento


di conservare la documentazione di


regolamento delle transazioni rela-


tive al commercio elettronico. Rifu-


sione delle regole per l’applicazione


del regime generale delle accise su


tabacchi, energia e alcol con, inoltre,
una concreta armonizzazione del

contenuto dei registri elettronici.
Sono i contenuti dell’accordo po-

litico raggiunto dal consiglio Ecofin


di ieri su tre dossier fiscali di grande
interesse per gli operatori. L’accordo

comporterà lo scioglimento da parte


degli Stati membri delle ultime riser-
ve e la conseguente approvazione

dei relativi strumenti giuridici.


Il regime dei minimi consente
l’esenzione Iva fino al raggiungi-

mento di una soglia del volume d’af-


fari annuo che non risulta uniforme
a livello unionale. In effetti, nel testo

di compromesso proposto dalla pre-


sidenza dell’Ecofin vengono indicate
due soglie: la prima è quella relativa

all’esenzione concessa per le opera-


zioni effettuate da un soggetto pas-
sivo nello Stato membro di stabili-

mento che non può essere superiore


a mila euro; la seconda è quella re-
lativa all’esenzione concessa per le

operazioni effettuate da una Pmi in
uno Stato membro diverso da quello

di stabilimento che non può essere


superiore a mila euro. L’accordo
prevede, inoltre, in caso di supera-

mento della soglia, una percentuale


di tolleranza del % entro la quale il
regime resta in vigore fino all’anno

successivo.


Il legislatore unionale, negli ulti-
mi anni, ha introdotto una serie di

misure per combattere le frodi che


si realizzano tramite le transazioni
che avvengono online. L’accordo

politico raggiunto prevede l’obbli-


go, dal ° gennaio , per i presta-
tori di pagamento di conservare la

documentazione sui pagamenti


transfrontalieri relativi al commer-
cio elettronico.

Inoltre, viene previsto un raffor-


zamento della cooperazione ammi-
nistrativa nel settore Iva con crea-

zione di un sistema elettronico cen-


trale per l’archiviazione delle infor-
mazioni sui predetti pagamenti.

Come si ricorda, queste regole vanno
ad integrare i nuovi obblighi previsti

con decorrenza dal ° gennaio 


per le piattaforme che facilitano la
realizzazione delle transazioni on li-

ne (piattaforme che, in Italia, dal 


ottobre  sono obbligate a inviare
una comunicazione per le operazio-

ni che si realizzano tramite di loro).


I prodotti alcolici, energetici e i ta-
bacchi potranno beneficiare di nuo-

ve previsioni che determineranno


un effettivo allineamento delle rego-
le relative ad accise e dogane, in rela-

zione alle procedure di importazione


e di esportazione.
Inoltre, vengono riviste le regole

di circolazione di questi prodotti allo
scopo di consentire una corretta in-

formatizzazione dei relativi processi


con realizzazione di un sistema pa-
perless che possa consentire una ge-

stione automatizzata di carichi e


scarichi, con l’adozione di un regi-
stro telematico.

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IN SINTESI


Le Pmi


Le piccole e medie
imprese, in base

all’accordo raggiunto


dall’Ecofin nella giornata
di ieri, potranno

qualificarsi per beneficiare
dell’Iva semplificata nel

caso in cui il fatturato


annuale resti sotto una
soglia fissata dallo Stato

membro: il fatturato non


potrà essere superiore a
85mila euro.

A certe condizioni le


piccole imprese di un altro
Stato membro, che non

eccedono tale soglia,


possono beneficiare dello
schema semplificato se il

fatturato annuale nella Ue


non supera 100mila euro


Registrazione semplificata per le bollette-fatture


Emissione di fattura elettronica


per i corrispettivi dovuti per i servi-


zi di pubblica utilità addebitati me-


diante bolletta-fattura, restando


comunque valide le semplificazio-


ni circa le modalità di registrazione


dei relativi corrispettivi. Con la ri-


sposta ad interpello n.  pubbli-


cata ieri, l’agenzia delle Entrate si è


occupata delle regole che discipli-


nano la documentazione fiscale


delle somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e tele-

riscaldamento urbano, e per le


operazioni di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urba-

ni, di fognatura e depurazione. Le


regole sono stabilite dal Dm
/ secondo cui, per la rela-

tiva certificazione fiscale, possono


essere emesse bollette che tengono
luogo delle fatture (analoghe di-

sposizioni sono dettate dal Dm


/ per le operazioni nelle
telecomunicazioni e la risposta è

valida anche per tale settore).
L’istanza è stata proposta da un

Comune che gestisce in forma di-


retta il servizio idrico integrato. Si-
no al  dicembre  l’addebito

dei corrispettivi per i servizi è avve-
nuta con bollette-fatture. L’avvio

dell’obbligo di fatturazione elet-


tronica, dal ° gennaio , ha in-
teressato anche i soggetti, compre-

so il Comune istante, che docu-


menta le operazioni con bollette-
fatture.

Il dubbio ha riguardato la possi-
bilità di continuare o meno ad av-

valersi delle semplificazioni che


consentono di registrare in manie-
ra complessiva i corrispettivi ri-

scossi e le bollette-fatture non oltre


il mese successivo a ciascun trime-
stre solare, con riferimento al gior-

no di effettuazione dell’operazio-


ne. Più precisamente, l’articolo 
del Dm / permette di ef-

fettuare le annotazioni nel registro
dei corrispettivi. Le bollette-fatture

emesse possono essere invece an-
notate singolarmente nel registro

Iva vendite ovvero le annotazioni


possono essere effettuate indican-
do i totali delle distinte meccano-

grafiche di fatturazione relative al-


le bollette-fatture emesse nel corso
di ciascun trimestre solare.

L’Agenzia ribadisce come l’equipa-


razione tra bollette e fatture impli-
ca che, con l’entrata in vigore degli

obblighi di fatturazione elettroni-


ca, i soggetti che prestano servizi di
pubblica utilità sono tenuti al-

l’emissione di fatture elettroniche.


Secondo le Entrate l’assimila-
zione delle bollette-fatture alle fat-

ture elettroniche – con conseguen-


te obbligo di fatturazione elettro-


nica in capo al Comune – non
esclude la loro riconducibilità al

Dm / e alle connesse sem-


plificazioni. La risposta garantisce
a tutti gestori di servizi di pubblica

utilità, a fronte dell’obbligo di


emettere e-fatture, di continuare a
gestirne la registrazione in manie-

ra semplificata rispettando i termi-


ni di liquidazione dell’imposta da
effettuarsi entro il giorno  del se-

condo mese successivo a ciascun


trimestre anche in caso di corri-
spettivo non riscosso.

—Al.Ma.


B.Sa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Interessati i servizi acqua,


gas, energia elettrica, rifiuti


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