Il Sole 24 Ore - 09.11.2019

(C. Jardin) #1

24 Sabato 9 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Ok all’agente sotto copertura


contro le turbative d’asta


CASSAZIONE


Promosso l’utilizzo


introdotto dalla legge


«spazzacorrotti»


Rappresentante della GdF


aveva espresso interesse


a partecipare alla gara


Giovanni Negri


La Cassazione promuove l’agente


sotto copertura. Anche nel contrasto


ai reati contro la pubblica ammini-


strazione. La sentenza n. , de-


positata giovedì, conferma la sanzio-


ne degli arresti domiciliari nei con-


fronti di una coppia di imprenditori


che, puntando a raggiungere il mag-


giore ribasso in un’asta che aveva per


oggetto un complesso immobiliare,


ha lavorato per ottenere la desisten-


za anche di un partecipante a suo


modo “qualificato”. Si trattava infatti


di un agente della Guardia di Finanza


che, proprio attraverso una finta ma-


nifestazione di interesse, poi ritirata


di fronte ai maneggi dei due, puntava


a farne uscire allo scoperto le inten-
zioni criminali. Il complesso immo-

biliare veniva così acquistato, ma i
due venivano intanto sanzionati in

via cautelare.


L’utilizzo dell’agente sotto coper-
tura anche in funzione di lotta ai

principali reati contro la pubblica


amministrazione, dalla corruzione
alla concussione, è stato uno dei ca-

valli di battaglia della legge «spazza-


corrotti», fortemente voluta dal mi-
nistro della Giustizia Alfonso Bona-

fede, in vigore dall’inizio dell’anno.


Legge che attesta la portata espansi-
va della figura dell’infiltrato, del qua-

le si prevede la non punibilità sulla


base del presupposto per cui il suo
coinvolgimento nei fatti è determi-

nato solo da esigenze investigative.


Di certo l’impiego nel settore dei
reati contro la pubblica amministra-

zione, dopo quello a suo modo abba-


stanza consolidato nella guerra al
traffico di stupefacenti o all’immi-

grazione clandestina, ha suscitato


polemiche e perplessità, dove anche
l’ex presidente Anac Raffaele Canto-

ne ha invitato a un ricorso estrema-


mente cauto della figura, distin-


guendola comunque da quella del-
l’agente che istiga direttamente alla

commissione di reati.


La sentenza della Cassazione ha
respinto il ricorso presentato dalla

difesa che aveva sottolineato come


la presenza dell’agente sotto coper-
tura nella veste di unico offerente

indotto a desistere dalla partecipa-


zione all’asta, ma in realtà non effet-
tivamente interessato all’acquisto

del bene, determinerebbe l’inesi-


stenza di ogni turbativa d’asta e
l’impossibilità del reato.

In realtà, sottolinea la Corte, non


si può parlare di reato impossibile
«in presenza dell’attività di agenti

“infiltrati” o “provocatori”, quando


l’azione criminosa non derivi, esclu-
sivamente, dagli spunti e dalle solle-

citazioni istigatrici di questi, ma co-


stituisca invece (come nel caso di
specie) l’effetto di autonomi stimoli

ed elementi condizionanti». L’ini-
doneità della condotta, infatti, deve

essere valutata oggettivamente e


con un giudizio preventivo, nel suo
valore assoluto, e non di relazione

con la contemporanea azione del-


l’agente infiltrato.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE


1. La disciplina


La recente legge n. 3 del
2019 ammette l’utilizzo

dell’agente sotto copertura


anche nell’ambito di
operazioni di contrasto ai

principali reati contro la
pubblica amministrazione.

Si estende così l’utilizzo


della figura sino a pochi
mesi fa prevista soprattutto

contro i delitti in materia di


traffico di stupefacenti o
criminalità organizzata

2. La sentenza
La Cassazione, con una


sentenza depositata


giovedì, ne avalla l’utilizzo in
una vicenda di turbativa

d’asta, dove un agente della


Guardia di Finanza aveva
espresso la volontà di

partecipare a un’asta che


invece doveva andare
deserta per favorire un

nuovo ribasso


Sequestro


di persona,


no a rigidità


sui permessi


CONSULTA


Illegittimo condizionare


i benefici all’espiazione


di due terzi della pena


Patrizia Maciocchi


È incostituzionale subordinare
i benefici penitenziari all’espia-

zione di almeno due terzi della
pena, in caso di condannati alla

detenzione temporanea, per il


reato di sequestro di persona a
scopo di estorsione, che abbia-

no provocato la morte del-


l’ostaggio.
La Consulta, con la sentenza

 di ieri - sempre in linea con


il principio della pena come
mezzo di rieducazione - sman-

tella un altro pezzo dell’ordina-


mento penitenziario, per la
parte in cui pone una rigida

preclusione temporale, anche


per i collaboratori di giustizia,
per il via libera ai benefici.

Un paletto non in linea con il


principio di «progressività trat-
tamentale e flessibilità della pe-

na». I giudici delle leggi, hanno


riunito le due questioni di legit-
timità costituzionale, promosse

dai magistrati di sorveglianza di


Padova e di Milano che, seguen-
do alla lettera l’articolo -qua-

ter, comma  dell’ordinamento


penitenziario, sul quale solleva-
no i dubbi di contrasto con la

Carta, si trovavano costretti a


negare dei permessi a due dete-
nuti. In un caso il permesso pre-

mio era stato chiesto da una de-
tenuta - vedere il figlio mino-

renne - condannata per aver


partecipato a un sequestro dal
quale era derivata, non per sua

volontà, la morte dell’ostaggio.


Nel secondo, a chiedere di usci-
re, era un carcerato responsabile

dello stesso reato che aveva però


ucciso il sequestrato: il permes-
so era per andare dalla madre

con la quale viveva il figlio gra-


vemente disabile.
La Corte non distingue le po-

sizioni e afferma l’incostituzio-


nalità del trattamento addirittu-
ra peggiorativo, rispetto ai con-

dannati all’ergastolo per seque-


stro di persona a scopo di
terrorismo, di eversione o estor-

sione dai quali sia derivata la


morte della vittima. Delitti di pri-
ma fascia per i quali i benefici

erano condizionati all’espiazio-


ne di almeno  anni di pena.
Una preclusione eliminata dalla

Consulta con la sentenza


/, in virtù della quale il
permesso premio, il lavoro ester-

no o le misure alternative sono


possibili dopo dieci anni di car-
cere, che possono scendere a otto

con la liberazione anticipata.
Una trattamento migliore ri-

spetto ai condannati a pena de-


tentiva temporanea che, per lo
stesso delitto, hanno accesso al

beneficio, a parità di condizioni


quanto alla collaborazione con
la giustizia, solo dopo aver

scontato i due terzi della pena


inflitta senza possibilità di alcu-
na riduzione di questo limite a

titolo di liberazione anticipata.


E quindi, sottolineano i giudici
delle leggi, «dopo aver scontato

un periodo di detenzione che -


tenuto conto delle elevatissime
cornici edittali previste per le

ipotesi delittuose in questione -


è, nella generalità dei casi ben
superiore a otto anni»

La Consulta, dopo la sentenza


, consapevole della disparità
di trattamento che si era creata

con chi scontava una pena tem-


poranea, aveva chiesto, inutil-
mente, un intervento del legi-

slatore, che appianasse la discri-


minazione.
Ora la Corte costituzionale

ha chiarito che la magistratura


di sorveglianza deve poter mo-
nitorare gradualmente e con

prudenza, attraverso i permes-
si premio e lavoro esterno, il

percorso rieducativo compiuto


dal condannato, per ammetter-
lo poi alla semilibertà e alla li-

berazione condizionale, in caso


di esito positivo delle prime
sperimentazioni.

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In treno c’è il contratto


anche senza biglietto


CORTE DI GIUSTIZIA UE


Ai passeggeri vanno


applicate le condizioni


di trasporto dell’azienda


Marina Castellaneta


Il passeggero che sale a bordo di un
treno, senza biglietto, conclude un

contratto di trasporto. Pertanto,


vanno applicate le regole Ue sui di-
ritti e gli obblighi dei passeggeri, in-

cluse le norme a tutela dei consuma-


tori nei casi di clausole abusive. Lo
ha chiarito la Corte di giustizia Ue

con la sentenza di ieri (cause riunite


da C-/ a C-/).
Al centro della vicenda, alcuni

passeggeri che, in Belgio, erano saliti


su un treno senza biglietto. La socie-
tà nazionale delle ferrovie belghe

aveva citato in giudizio i passeggeri
richiedendo i supplementi tariffari.

Il giudice nazionale ha chiesto l’in-


tervento della Corte Ue. Prima di tut-
to, gli eurogiudici hanno chiarito la

nozione di contratto di trasporto. Se


l’azienda lascia libero l’accesso al
treno e un passeggero sale senza bi-

glietto si verifica una convergenza di


volontà nella conclusione di un rap-
porto contrattuale. Le condizioni

necessarie per stabilire l’esistenza di


un contratto di trasporto sono sod-
disfatte anche in assenza del bigliet-

to. Pertanto, al passeggero possono


essere opposte le condizioni genera-
li di trasporto previste dall’azienda.

Precisata la nozione di contratto


di trasporto, la Corte ha sottolineato
che va applicata anche la direttiva

/ sulle clausole abusive nei con-


tratti stipulati con i consumatori
che, però, non va attuata se la clau-

sola è parte delle condizioni generali
di trasporto che riproducono dispo-

sizioni legislative o regolamentari


imperative, le quali fanno parte di un
equilibrio tra i contraenti che il legi-

slatore nazionale ha ritenuto neces-


sario prevedere e che il legislatore
Ue ha esplicitamente preservato.

Sul punto, la parola passa ai giu-


dici nazionali i quali, però, dovranno
verificare la presenza cumulativa sia

del carattere legislativo o regola-


mentare sia dell’imperatività della
disposizione, tenendo conto del-

l’obiettivo della direttiva /. Se la


clausola contrattuale fosse conside-
rata come rientrante nel campo di

applicazione della direttiva /, il


giudice dovrebbe disapplicarla in
quanto abusiva, senza possibilità di

rivedere l’importo della penale o il


contenuto della clausola.
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INTERVENTO


SALARIO MINIMO


E LAVORO MARITTIMO


L


e considerazioni sulla spe-


cialità del lavoro marittimo,


svolte dal presidente Mario
Mattioli all’Assemblea di

Confitarma del  ottobre scorso,


giungono quanto mai opportune in
un momento, come l’attuale, in cui

nel nostro Paese (ed anche in sede
europea) è vivo il dibattito sull’intro-

duzione per legge di un salario mi-


nimo legale. La specialità ricordata
dal presidente, infatti, è innanzitut-

to una specialità di fonti di disciplina


della materia in cui un ruolo centra-
le, anche per la determinazione delle

retribuzioni, ha sempre avuto la


contrattazione collettiva a livello na-
zionale e sovranazionale. Ed allora,

prima di legiferare sul salario mini-


mo garantito senza prevedere dero-
ghe, occorre seriamente chiedersi se

il sistema della contrattazione col-


lettiva del lavoro marittimo funzioni
e se abbia consentito di realizzare li-

velli di tutela adeguati dei lavoratori,


anche sotto il profilo della retribu-
zione, compatibili con le esigenze

delle imprese di navigazione.


Quando si parla di contrattazio-
ne collettiva è sempre utile, in pri-

mo luogo, ricordare le sue virtù,


che sono molte.
Un elenco completo e dettagliato

è forse impossibile da stilare; una


sintesi può non di meno essere ten-
tata. E dunque senza pretesa di

esaustività: la contrattazione collet-


tiva attenua quello che può essere
definito il tormento dell’eteronomia

dal momento che le regole della di-
sciplina del rapporto di lavoro sono

il frutto dell’azione autonoma (a


volte cooperativa talaltra conflittua-
le) dei soggetti collettivi; la fonte

pattizia da cui scaturiscono le regole


consente un loro periodico adegua-
mento alle mutate situazioni di fatto

ovvero alle nuove esigenze dell’im-


presa e dei lavoratori; l’esistenza di
attori collettivi, cui è rimessa la di-

sciplina di un fatto centrale nell’esi-


stenza umana, qual è il lavoro, raf-
forza lo stesso sistema democratico,

dal momento che il governo di una


collettività non è più affidato unica-
mente all’azione politica, ma trova

un valido alleato nel libero dispie-


garsi delle energie presenti nel siste-
ma economico e sociale.

Pur in presenza delle tante virtù


ricordate, è innegabile che la con-
trattazione collettiva negli ultimi

venti anni sia parsa entrare in crisi.


Le ragioni di tale crisi sono tante, ma
la globalizzazione ha certamente

avuto un ruolo importante se non


decisivo. Di fronte ad una transna-
zionalità dell’agire economico, che

porta con sé anche una transnazio-


nalità della risorsa lavoro, della sua


domanda ed offerta, la contrattazio-


ne collettiva sembra in affanno ed
incapace di inseguire sul terreno

globale l’attività d’impresa e dunque


garantire adeguatamente la tutela
del lavoratori.

Sta probabilmente in questa for-


bice la ragione più forte per introdur-
re un salario minimo garantito che

sappia tutelare i lavoratori, meglio di


quanto possa fare una contrattazio-
ne collettiva necessariamente anco-

rata ad un livello nazionale o al mas-
simo, e con tante difficoltà, europeo.

È difficile dire se questa strada del-


l’attivismo legislativo porterà risul-
tati nella direzione voluta. È però fa-

cile prevedere che non funzionerà


nell’ambito del lavoro marittimo. Il
depotenziamento della contratta-

zione collettiva rispetto ad una varia-


bile decisiva, qual è quella del livello
retributivo, non porterà maggiori

benefici per la semplice ma decisiva


ragione che in questo settore tale
contrattazione è da sempre intrinse-

camente transnazionale e proprio


grazie a ciò ha saputo tutelare sia i
lavoratori, garantendo i livelli mini-

mi retributivi fissati a livello sovra-


nazionale (il cosiddetto «minimum
ILO wage»), sia le imprese che sono

obbligate a competere da sempre su


mercati internazionali. Insomma il
salario minimo garantito c’è già nel

lavoro marittimo e garantisce per di


più una copertura che si estende a li-
vello mondiale.

Ed allora, piuttosto che rischiare


di smantellare un sistema che do-
vrebbe porsi come modello per altri

settori, è meglio che il legislatore


nell’introdurre il salario minimo lo
lasci inalterato prevedendo un’ap-

posita deroga per il settore maritti-
mo. La contrattazione collettiva in

tale settore ha sino ad oggi messo in


campo un sapiente mix di tutele.
L’eventuale imposizione, nel nostro

Paese, di un salario minimo garanti-


to, superiore a quello stabilito dalla
contrattazione collettiva transna-

zionale, aumenterebbe i costi


d’esercizio delle imprese, avrebbe
un effetto esiziale sulla competitivi-

tà della nostra flotta e sulla stessa


occupazione dei lavoratori maritti-
mi italiani, determinando un flag-

ging out delle navi che operano sui


mercati internazionali. Forse, prima
di agire introducendo nel nostro Pa-

ese il salario minimo garantito per


legge, è meglio pensare bene a tali
effetti e dunque iniziare seriamente

a discutere dell’opportunità di pre-


vedere un sistema derogatorio per il
lavoro marittimo.

Ordinario di Diritto amministrativo


all’Università di Teramo


© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alberto Zito


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