24 Sabato 9 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Ok all’agente sotto copertura
contro le turbative d’asta
CASSAZIONE
Promosso l’utilizzo
introdotto dalla legge
«spazzacorrotti»
Rappresentante della GdF
aveva espresso interesse
a partecipare alla gara
Giovanni Negri
La Cassazione promuove l’agente
sotto copertura. Anche nel contrasto
ai reati contro la pubblica ammini-
strazione. La sentenza n. , de-
positata giovedì, conferma la sanzio-
ne degli arresti domiciliari nei con-
fronti di una coppia di imprenditori
che, puntando a raggiungere il mag-
giore ribasso in un’asta che aveva per
oggetto un complesso immobiliare,
ha lavorato per ottenere la desisten-
za anche di un partecipante a suo
modo “qualificato”. Si trattava infatti
di un agente della Guardia di Finanza
che, proprio attraverso una finta ma-
nifestazione di interesse, poi ritirata
di fronte ai maneggi dei due, puntava
a farne uscire allo scoperto le inten-
zioni criminali. Il complesso immo-
biliare veniva così acquistato, ma i
due venivano intanto sanzionati in
via cautelare.
L’utilizzo dell’agente sotto coper-
tura anche in funzione di lotta ai
principali reati contro la pubblica
amministrazione, dalla corruzione
alla concussione, è stato uno dei ca-
valli di battaglia della legge «spazza-
corrotti», fortemente voluta dal mi-
nistro della Giustizia Alfonso Bona-
fede, in vigore dall’inizio dell’anno.
Legge che attesta la portata espansi-
va della figura dell’infiltrato, del qua-
le si prevede la non punibilità sulla
base del presupposto per cui il suo
coinvolgimento nei fatti è determi-
nato solo da esigenze investigative.
Di certo l’impiego nel settore dei
reati contro la pubblica amministra-
zione, dopo quello a suo modo abba-
stanza consolidato nella guerra al
traffico di stupefacenti o all’immi-
grazione clandestina, ha suscitato
polemiche e perplessità, dove anche
l’ex presidente Anac Raffaele Canto-
ne ha invitato a un ricorso estrema-
mente cauto della figura, distin-
guendola comunque da quella del-
l’agente che istiga direttamente alla
commissione di reati.
La sentenza della Cassazione ha
respinto il ricorso presentato dalla
difesa che aveva sottolineato come
la presenza dell’agente sotto coper-
tura nella veste di unico offerente
indotto a desistere dalla partecipa-
zione all’asta, ma in realtà non effet-
tivamente interessato all’acquisto
del bene, determinerebbe l’inesi-
stenza di ogni turbativa d’asta e
l’impossibilità del reato.
In realtà, sottolinea la Corte, non
si può parlare di reato impossibile
«in presenza dell’attività di agenti
“infiltrati” o “provocatori”, quando
l’azione criminosa non derivi, esclu-
sivamente, dagli spunti e dalle solle-
citazioni istigatrici di questi, ma co-
stituisca invece (come nel caso di
specie) l’effetto di autonomi stimoli
ed elementi condizionanti». L’ini-
doneità della condotta, infatti, deve
essere valutata oggettivamente e
con un giudizio preventivo, nel suo
valore assoluto, e non di relazione
con la contemporanea azione del-
l’agente infiltrato.
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I PUNTI CHIAVE
1. La disciplina
La recente legge n. 3 del
2019 ammette l’utilizzo
dell’agente sotto copertura
anche nell’ambito di
operazioni di contrasto ai
principali reati contro la
pubblica amministrazione.
Si estende così l’utilizzo
della figura sino a pochi
mesi fa prevista soprattutto
contro i delitti in materia di
traffico di stupefacenti o
criminalità organizzata
2. La sentenza
La Cassazione, con una
sentenza depositata
giovedì, ne avalla l’utilizzo in
una vicenda di turbativa
d’asta, dove un agente della
Guardia di Finanza aveva
espresso la volontà di
partecipare a un’asta che
invece doveva andare
deserta per favorire un
nuovo ribasso
Sequestro
di persona,
no a rigidità
sui permessi
CONSULTA
Illegittimo condizionare
i benefici all’espiazione
di due terzi della pena
Patrizia Maciocchi
È incostituzionale subordinare
i benefici penitenziari all’espia-
zione di almeno due terzi della
pena, in caso di condannati alla
detenzione temporanea, per il
reato di sequestro di persona a
scopo di estorsione, che abbia-
no provocato la morte del-
l’ostaggio.
La Consulta, con la sentenza
di ieri - sempre in linea con
il principio della pena come
mezzo di rieducazione - sman-
tella un altro pezzo dell’ordina-
mento penitenziario, per la
parte in cui pone una rigida
preclusione temporale, anche
per i collaboratori di giustizia,
per il via libera ai benefici.
Un paletto non in linea con il
principio di «progressività trat-
tamentale e flessibilità della pe-
na». I giudici delle leggi, hanno
riunito le due questioni di legit-
timità costituzionale, promosse
dai magistrati di sorveglianza di
Padova e di Milano che, seguen-
do alla lettera l’articolo -qua-
ter, comma dell’ordinamento
penitenziario, sul quale solleva-
no i dubbi di contrasto con la
Carta, si trovavano costretti a
negare dei permessi a due dete-
nuti. In un caso il permesso pre-
mio era stato chiesto da una de-
tenuta - vedere il figlio mino-
renne - condannata per aver
partecipato a un sequestro dal
quale era derivata, non per sua
volontà, la morte dell’ostaggio.
Nel secondo, a chiedere di usci-
re, era un carcerato responsabile
dello stesso reato che aveva però
ucciso il sequestrato: il permes-
so era per andare dalla madre
con la quale viveva il figlio gra-
vemente disabile.
La Corte non distingue le po-
sizioni e afferma l’incostituzio-
nalità del trattamento addirittu-
ra peggiorativo, rispetto ai con-
dannati all’ergastolo per seque-
stro di persona a scopo di
terrorismo, di eversione o estor-
sione dai quali sia derivata la
morte della vittima. Delitti di pri-
ma fascia per i quali i benefici
erano condizionati all’espiazio-
ne di almeno anni di pena.
Una preclusione eliminata dalla
Consulta con la sentenza
/, in virtù della quale il
permesso premio, il lavoro ester-
no o le misure alternative sono
possibili dopo dieci anni di car-
cere, che possono scendere a otto
con la liberazione anticipata.
Una trattamento migliore ri-
spetto ai condannati a pena de-
tentiva temporanea che, per lo
stesso delitto, hanno accesso al
beneficio, a parità di condizioni
quanto alla collaborazione con
la giustizia, solo dopo aver
scontato i due terzi della pena
inflitta senza possibilità di alcu-
na riduzione di questo limite a
titolo di liberazione anticipata.
E quindi, sottolineano i giudici
delle leggi, «dopo aver scontato
un periodo di detenzione che -
tenuto conto delle elevatissime
cornici edittali previste per le
ipotesi delittuose in questione -
è, nella generalità dei casi ben
superiore a otto anni»
La Consulta, dopo la sentenza
, consapevole della disparità
di trattamento che si era creata
con chi scontava una pena tem-
poranea, aveva chiesto, inutil-
mente, un intervento del legi-
slatore, che appianasse la discri-
minazione.
Ora la Corte costituzionale
ha chiarito che la magistratura
di sorveglianza deve poter mo-
nitorare gradualmente e con
prudenza, attraverso i permes-
si premio e lavoro esterno, il
percorso rieducativo compiuto
dal condannato, per ammetter-
lo poi alla semilibertà e alla li-
berazione condizionale, in caso
di esito positivo delle prime
sperimentazioni.
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In treno c’è il contratto
anche senza biglietto
CORTE DI GIUSTIZIA UE
Ai passeggeri vanno
applicate le condizioni
di trasporto dell’azienda
Marina Castellaneta
Il passeggero che sale a bordo di un
treno, senza biglietto, conclude un
contratto di trasporto. Pertanto,
vanno applicate le regole Ue sui di-
ritti e gli obblighi dei passeggeri, in-
cluse le norme a tutela dei consuma-
tori nei casi di clausole abusive. Lo
ha chiarito la Corte di giustizia Ue
con la sentenza di ieri (cause riunite
da C-/ a C-/).
Al centro della vicenda, alcuni
passeggeri che, in Belgio, erano saliti
su un treno senza biglietto. La socie-
tà nazionale delle ferrovie belghe
aveva citato in giudizio i passeggeri
richiedendo i supplementi tariffari.
Il giudice nazionale ha chiesto l’in-
tervento della Corte Ue. Prima di tut-
to, gli eurogiudici hanno chiarito la
nozione di contratto di trasporto. Se
l’azienda lascia libero l’accesso al
treno e un passeggero sale senza bi-
glietto si verifica una convergenza di
volontà nella conclusione di un rap-
porto contrattuale. Le condizioni
necessarie per stabilire l’esistenza di
un contratto di trasporto sono sod-
disfatte anche in assenza del bigliet-
to. Pertanto, al passeggero possono
essere opposte le condizioni genera-
li di trasporto previste dall’azienda.
Precisata la nozione di contratto
di trasporto, la Corte ha sottolineato
che va applicata anche la direttiva
/ sulle clausole abusive nei con-
tratti stipulati con i consumatori
che, però, non va attuata se la clau-
sola è parte delle condizioni generali
di trasporto che riproducono dispo-
sizioni legislative o regolamentari
imperative, le quali fanno parte di un
equilibrio tra i contraenti che il legi-
slatore nazionale ha ritenuto neces-
sario prevedere e che il legislatore
Ue ha esplicitamente preservato.
Sul punto, la parola passa ai giu-
dici nazionali i quali, però, dovranno
verificare la presenza cumulativa sia
del carattere legislativo o regola-
mentare sia dell’imperatività della
disposizione, tenendo conto del-
l’obiettivo della direttiva /. Se la
clausola contrattuale fosse conside-
rata come rientrante nel campo di
applicazione della direttiva /, il
giudice dovrebbe disapplicarla in
quanto abusiva, senza possibilità di
rivedere l’importo della penale o il
contenuto della clausola.
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INTERVENTO
SALARIO MINIMO
E LAVORO MARITTIMO
L
e considerazioni sulla spe-
cialità del lavoro marittimo,
svolte dal presidente Mario
Mattioli all’Assemblea di
Confitarma del ottobre scorso,
giungono quanto mai opportune in
un momento, come l’attuale, in cui
nel nostro Paese (ed anche in sede
europea) è vivo il dibattito sull’intro-
duzione per legge di un salario mi-
nimo legale. La specialità ricordata
dal presidente, infatti, è innanzitut-
to una specialità di fonti di disciplina
della materia in cui un ruolo centra-
le, anche per la determinazione delle
retribuzioni, ha sempre avuto la
contrattazione collettiva a livello na-
zionale e sovranazionale. Ed allora,
prima di legiferare sul salario mini-
mo garantito senza prevedere dero-
ghe, occorre seriamente chiedersi se
il sistema della contrattazione col-
lettiva del lavoro marittimo funzioni
e se abbia consentito di realizzare li-
velli di tutela adeguati dei lavoratori,
anche sotto il profilo della retribu-
zione, compatibili con le esigenze
delle imprese di navigazione.
Quando si parla di contrattazio-
ne collettiva è sempre utile, in pri-
mo luogo, ricordare le sue virtù,
che sono molte.
Un elenco completo e dettagliato
è forse impossibile da stilare; una
sintesi può non di meno essere ten-
tata. E dunque senza pretesa di
esaustività: la contrattazione collet-
tiva attenua quello che può essere
definito il tormento dell’eteronomia
dal momento che le regole della di-
sciplina del rapporto di lavoro sono
il frutto dell’azione autonoma (a
volte cooperativa talaltra conflittua-
le) dei soggetti collettivi; la fonte
pattizia da cui scaturiscono le regole
consente un loro periodico adegua-
mento alle mutate situazioni di fatto
ovvero alle nuove esigenze dell’im-
presa e dei lavoratori; l’esistenza di
attori collettivi, cui è rimessa la di-
sciplina di un fatto centrale nell’esi-
stenza umana, qual è il lavoro, raf-
forza lo stesso sistema democratico,
dal momento che il governo di una
collettività non è più affidato unica-
mente all’azione politica, ma trova
un valido alleato nel libero dispie-
garsi delle energie presenti nel siste-
ma economico e sociale.
Pur in presenza delle tante virtù
ricordate, è innegabile che la con-
trattazione collettiva negli ultimi
venti anni sia parsa entrare in crisi.
Le ragioni di tale crisi sono tante, ma
la globalizzazione ha certamente
avuto un ruolo importante se non
decisivo. Di fronte ad una transna-
zionalità dell’agire economico, che
porta con sé anche una transnazio-
nalità della risorsa lavoro, della sua
domanda ed offerta, la contrattazio-
ne collettiva sembra in affanno ed
incapace di inseguire sul terreno
globale l’attività d’impresa e dunque
garantire adeguatamente la tutela
del lavoratori.
Sta probabilmente in questa for-
bice la ragione più forte per introdur-
re un salario minimo garantito che
sappia tutelare i lavoratori, meglio di
quanto possa fare una contrattazio-
ne collettiva necessariamente anco-
rata ad un livello nazionale o al mas-
simo, e con tante difficoltà, europeo.
È difficile dire se questa strada del-
l’attivismo legislativo porterà risul-
tati nella direzione voluta. È però fa-
cile prevedere che non funzionerà
nell’ambito del lavoro marittimo. Il
depotenziamento della contratta-
zione collettiva rispetto ad una varia-
bile decisiva, qual è quella del livello
retributivo, non porterà maggiori
benefici per la semplice ma decisiva
ragione che in questo settore tale
contrattazione è da sempre intrinse-
camente transnazionale e proprio
grazie a ciò ha saputo tutelare sia i
lavoratori, garantendo i livelli mini-
mi retributivi fissati a livello sovra-
nazionale (il cosiddetto «minimum
ILO wage»), sia le imprese che sono
obbligate a competere da sempre su
mercati internazionali. Insomma il
salario minimo garantito c’è già nel
lavoro marittimo e garantisce per di
più una copertura che si estende a li-
vello mondiale.
Ed allora, piuttosto che rischiare
di smantellare un sistema che do-
vrebbe porsi come modello per altri
settori, è meglio che il legislatore
nell’introdurre il salario minimo lo
lasci inalterato prevedendo un’ap-
posita deroga per il settore maritti-
mo. La contrattazione collettiva in
tale settore ha sino ad oggi messo in
campo un sapiente mix di tutele.
L’eventuale imposizione, nel nostro
Paese, di un salario minimo garanti-
to, superiore a quello stabilito dalla
contrattazione collettiva transna-
zionale, aumenterebbe i costi
d’esercizio delle imprese, avrebbe
un effetto esiziale sulla competitivi-
tà della nostra flotta e sulla stessa
occupazione dei lavoratori maritti-
mi italiani, determinando un flag-
ging out delle navi che operano sui
mercati internazionali. Forse, prima
di agire introducendo nel nostro Pa-
ese il salario minimo garantito per
legge, è meglio pensare bene a tali
effetti e dunque iniziare seriamente
a discutere dell’opportunità di pre-
vedere un sistema derogatorio per il
lavoro marittimo.
Ordinario di Diritto amministrativo
all’Università di Teramo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di Alberto Zito
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