Il Sole 24 Ore - 21.10.2019

(coco) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 21 Ottobre 2019 15


Norme


Tributi


SUI QUOTIDIANI ONLINE

Continua a far discutere il concetto di «autonoma orga-
nizzazione» ai fini Irap applicato al mondo dello spetta-
colo. Nelle scorse settimane la Cassazione è tornata a
ribadire che un artista privo di tale requisito “organizza-
tivo” è escluso dal pagamento dell’imposta, anche se i
compensi corrisposti a terzi sono rilevanti e anche se il
reddito dichiarato è d’importo elevato. Nel caso specifi-
co, si tratta della nota conduttrice televisiva Rita Dalla
Chiesa, che ha vinto un lungo contenzioso con l’agenzia
delle Entrate, per l’Irap degli anni dal  al . Per
la Cassazione, sentenza /, l’artista ha diritto
al rimborso dell’Irap versata.
Per la Cassazione, i motivi proposti dal-
l’ufficio sono infondati. L’ufficio «incorre in
talune inesattezze nell’esposizione dei fatti
di causa, come quando attribuisce alla con-
troricorrente», cioè all’artista «l’assunzione
di cinque dipendenti per l’anno , men-
tre l’unica retribuzione per lavoro dipen-
dente è dell’importo di euro . per l’an-
no , certamente in linea, in ragione del-
l’esiguità dell’importo, con la retribuzione
di una sola unità svolgente mansioni esecutive» (si veda
la sentenza a Sezioni unite /).
L’ufficio non ha contestato quanto addotto dalla con-
duttrice circa il riferimento degli ulteriori compensi corri-
sposti a professionisti estranei al settore dell’attività della
stessa conduttrice, come ai fini degli adempimenti di na-
tura fiscale, o ad agente di spettacolo. In conclusione, il
ricorso dell’ufficio deve essere rigettato. L’artista ha dirit-
to al rimborso dell’Irap versata e le Entrate vanno condan-
nate a pagare le spese del giudizio.
—Salvina Morina e Tonino Morina
© RIPRODUZIONE RISERVATA
http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo

Il termine per l’avvio del procedimento di mediazione ob-
bligatoria non ha natura perentoria e la condizione di pro-
cedibilità si considera avverata solo dopo che si sia tenuto
il primo incontro davanti al mediatore. Pertanto, la do-
manda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile
quando il mancato esperimento della mediazione è dipeso
dalla colpevole inerzia della parte che ha presentato
l’istanza pochi giorni prima dell’udienza di rinvio.
Sono le conclusioni della sentenza del  maggio 
della Corte d’appello di Milano (presidente Bonaretti, rela-
tore Giani), che torna a pronunciarsi sulla controversa
questione di diritto circa la natura del termine per l’avvio
della mediazione.
Il giudizio di primo grado era stato defi-
nito con la sentenza n.  del  giugno
 del Tribunale di Pavia che aveva di-
chiarato improcedibile l’opposizione al de-
creto ingiuntivo in quanto la parte oppo-
nente aveva depositato con colpevole ritar-
do la domanda di mediazione, solo quattro
giorni prima dell’udienza fissata dal giudi-
ce per consentire alle parti l’esperimento
del procedimento, con ciò pregiudicandolo. Precisava il
primo giudice che qualora il deposito della domanda
avvenga a ridosso dell’udienza, viene precluso all’orga-
nismo di convocare le parti e consentire che gli incontri
possano svolgersi effettivamente.
L’impugnazione in appello da parte dei fideiussori mira
a far valere la qualificazione del termine come ordinatorio
e non perentorio al fine di scardinare la declaratoria di
improcedibilità del giudizio di opposizione.
—Marco Marinaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo

CORTE D’APPELLO DI MILANO


Se l’avvio è tardivo


mediazione improcedibile


LA CASSAZIONE


Rimborso Irap all’artista


con compensi elevati


Correzioni al modello Redditi


con effetti sulla pagella Isa


DICHIARAZIONI


La rettifica degli errori


che incidono sul tributo


si riflette sugli indicatori


Fino al  dicembre


l’invio nei termini permette


di massimizzare i benefici


Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Riccardo Giorgetti


Isa, versamenti e correttive. Sono
questi gli aspetti che i contribuenti
devono maggiormente tenere in
considerazione nella finestra tempo-
rale che si è aperta lo scorso ° ottobre
e si chiuderà di fatto il  dicembre. In
questo intervallo, infatti, i contri-
buenti si trovano a effettuare i versa-
menti del saldo delle imposte per il
 e degli acconti per il , spes-
so senza aver ancora trasmesso la di-
chiarazione dei redditi. E, comun-
que, bisogna ricordare che, anche se
l’invio è già stato effettuato, non è
ancora scaduto il termine ordinario
di presentazione, che quest’anno ar-
riverà il prossimo  dicembre (il 
novembre cade infatti di sabato).
In questo lasso temporale, per-
tanto, potrebbe accadere che – dopo
il versamento delle imposte in


un’unica soluzione o in più rate – il
contribuente, nel ricontrollare la di-
chiarazione prima dell’invio, si ac-
corga di aver commesso degli errori
di natura sostanziale. Errori che
vanno a incidere non solo sul calco-
lo delle imposte, ma anche sulla va-
lutazione Isa (di fatto, ottenuta at-
traverso la compilazione del sof-
tware di calcolo sulla base dei dati
risultati non corretti).
A seguito della correzione appor-
tata, infatti, l’esito finale degli Isa
potrebbe modificarsi a favore o a
sfavore del contribuente, facendo
migliorare o peggiorare la “pagella”
fiscale calcolata in precedenza.
Inoltre, la modifica del voto Isa po-
trebbe avere come ulteriore effetto
quello di modificare, azzerare o far
emergere l’importo dei ricavi che il
programma consiglia quale ade-
guamento. Ricordiamo peraltro che
tale adeguamento non è obbligato-
rio, ma costituisce sempre una fa-
coltà per il contribuente.

Gli effetti degli errori sugli Isa
In tutti questi casi, è lecito chiedersi
quale effetto produca l’errore com-
messo nella compilazione della di-
chiarazione (e che modifica il voto
ottenuto con gli Isa) ai fini dell’otte-
nimento dei benefici premiali o della
semplice sufficienza necessaria per
non essere inclusi nelle liste selettive
dei soggetti passibili di controllo in
quanto ritenuti non affidabili.
Tale domanda nasce soprattutto
dal fatto che con la circolare /E del
 settembre scorso le Entrate hanno
evidenziato che l’accesso ai regimi
premiali previsti dalla normativa per
i contribuenti con voto pari o supe-
riore a  è subordinato alla circostan-
za che i dati dichiarati nel modello
Redditi ai fini dell’applicazione degli
Isa siano corretti e completi.
Inoltre, le Entrate hanno sottoli-
neato che, viceversa, nell’ipotesi in
cui il contribuente proceda a rettifi-
care la dichiarazione e tali modifiche
incidano in modo più favorevole sul
punteggio degli Isa, il raggiungimen-
to dei regimi premiali previsti è su-
bordinato ai dati e agli esiti del calco-
lo effettuato nella dichiarazione pre-
sentata entro i termini ordinari.

Le situazioni
Le fattispecie che si possono verifica-
re nel periodo intercorrente tra la da-
ta del versamento delle imposte (
settembre) e quella di presentazione
della dichiarazione ( dicembre) so-
no essenzialmente due:
 il contribuente ha versato le impo-
ste e calcolato gli Isa in base alla di-
chiarazione sbagliata, ma non ha
ancora inviato il modello;
 il modello è già stato inoltrato (si
veda la tabella).
Nel primo caso, l’errore commes-
so, se a favore del contribuente, de-
termina una riduzione del carico im-
positivo, ma probabilmente il peg-
gioramento del voto Isa in preceden-
za calcolato. Se il software di calcolo
dovesse consigliare un importo di

adeguamento, il contribuente avreb-
be la possibilità di adeguarsi anche
per un ammontare parziale rispetto
a quello indicato tramite ravvedi-
mento operoso.
Nel caso opposto di errore pro fi-
sco la nuova valutazione Isa più alta
avrebbe valore sia a fini dei benefici
premiali sia per l’ottenimento della
sufficienza piena, necessaria per non
essere inserito nelle liste di coloro
che rischiano il controllo.
Passando alle ipotesi in cui l’erro-
re sia rivelato successivamente alla
presentazione della dichiarazione,
ma prima della scadenza del termine
di invio (entro il  dicembre prossi-
mo), il contribuente dovrà necessa-
riamente presentare una “correttiva
nei termini”. Questa dichiarazione, a

differenza dell’integrativa trasmessa
oltre i termini, sostituisce la prece-
dente senza doverla emendare. Ne
consegue che, essendo presentata
prima della scadenza dei termini or-
dinari di invio, i dati in essa contenuti
relativi agli Isa saranno quelli che de-
termineranno gli effetti del calcolo.
Quindi, in caso di peggioramento
degli Isa, l’abbassamento del voto
sotto  farà perdere i benefici pre-
miali, mentre se si scende sotto al 
si avrà l’inserimento nelle liste se-
lettive. In entrambi i casi, il contri-
buente avrà la possibilità di ade-
guarsi versando l’importo con rav-
vedimento. Se, invece, il voto doves-
se migliorare a causa di una rettifica
a sfavore la nuova votazione avreb-
be piena efficacia.

Le rettifiche dopo la scadenza
Più complessa è la situazione delle
modifiche intervenute – tramite in-
tegrativa – dopo il termine di presen-
tazione della dichiarazione.
La circolare /E/ (par. .)
ricorda che – in base al comma  del-
l’articolo -bis del Dl / – as-
sumono valore i dati originaria-
mente dichiarati, tranne nel caso in
cui il raggiungimento di un livello di
premialità sia l’effetto della dichia-
razione di dati incompleti o inesatti,
nel qual caso il risultato non è rile-
vante. Va, però notato che nella stes-
sa sede (par. .) è stato affermato
che per i dati precalcolati l’Agenzia
considera «l’ultima dichiarazione
validamente presentata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marisa Marraffino—a pag. 

Web scraping


Sì al sito che


compara i prezzi


se non replica


l’intero database


QdF


Ornella Lacqua—a pag. 

Entro il 31 ottobre


Ultimi giorni


per il 770/2019:


così l’invio


senza errori


GLI INDICATORI E LE MODIFICHE

CORREZIONE PRIMA DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE


A favore
Esempio: eliminazione
di un ricavo non tassabile

Peggioramento Isa
(da 6,5 a 5 o da 8 a 7)

Il software consiglierà probabilmente un ammontare di
ricavi per l’adeguamento e nel caso in cui il contribuente
dovesse decidere di adeguarsi (anche per un importo
parziale) lo potrà fare tramite ravvedimento operoso per
conseguire i benefici premiali o la piena sufficienza
A sfavore
Inserimento di un ricavo
non considerato

Miglioramento Isa
(da 5 a 6,5 o da 7 a 8)

La nuova valutazione Isa ha valore ai fini dei benefici premiali
se si raggiunge la soglia minima dell’8, così come il
conseguimento della soglia della sufficienza (sopra 6)
CORREZIONE DOPO LA PRESENTAZIONE MA ENTRO IL TERMINE D’INVIO DELLA DICHIARAZIONE
A favore
Eliminazione di un ricavo
non tassabile

Peggioramento Isa
(da 6,5 a 5 o da 8 a 7)

È necessario presentare la dichiarazione correttiva nei
termini e la modifica del punteggio farà perdere gli eventuali
benefici premiali se il voto scende sotto 8 o determinerà il
rischio dell’inserimento del soggetto nelle liste selettive per
un possibile controllo (il voto scende sotto 6)
A sfavore
Inserimento di un ricavo
non considerato

Miglioramento Isa
(da 5 a 6,5 o da 7 a 8)

È necessario presentare la dichiarazione correttiva nei
termini e il miglioramento conseguito esplicherà efficacia
sia nell’ipotesi di raggiungimento di una valutazione
superiore a sei, sia con riguardo al conseguimento di
eventuali benefici prima non raggiunti
CORREZIONE DOPO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A favore
Eliminazione di un ricavo
non tassabile Peggioramento Isa( da 6,5 a 5 o da 8 a 7)

In base alla circolare 20/E/2019 laddove il raggiungimento
di una premialità sia effetto di una dichiarazione con dati
incompleti o inesatti non si può ritenere legittimo il
godimento di un beneficio. Il peggioramento della
valutazione Isa ha dunque pieno effetto
A sfavore
Inserimento di un ricavo
non considerato

Miglioramento Isa
(da 5 a 6,5 o da 7 a 8)

In base all’articolo 9-bis, comma 1, del Dl 50/2017 i
miglioramenti dei valori Isa derivanti da integrative
presentate successivamente al termine di presentazione
delle dichiarazioni non sono rilevanti ai fini dei benefici
premiali in quanto questi sono vincolati ai dati trasmessi
entro tale data

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini
VICEDIRETTORI:
Roberto Bernabò
(sviluppo digitale e multimediale)
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli


CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA
Giorgio Santilli
UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli,
Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo,
Mauro Meazza (segretario di redazione),
Federico Momoli, Marco Morino

LUNEDÌ
Marco Mariani
Franca Deponti (vice caporedattore)
UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)
RESPONSABILI DI SETTORE
Marco Alfieri (Online)
Luca Benecchi (Economia & Imprese)
Luca De Biase (nòva.tech)
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Marco Ferrando (Finanza & Mercati)

Attilio Geroni (Mondo)
Lello Naso (Rapporti)
Christian Martino (Plus)
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Stefano Salis (Commenti)
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Giovanni Uggeri (.casa)
SOCIAL MEDIA EDITOR
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Marco lo Conte (coordinatore)
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sabato), € , (la domenica), Svizzera S ,

QdD


Le variabili. L’abbassamento sotto 8 degli Isa fa venire meno il regime premiale

MARKA

LA «VECCHIA» CASSAZIONE


Adeguamento,


non è possibile


cambiare idea


Per la Cassazione (/,
/ e /)
l’adeguamento a parametri e
studi di settore – in quanto atto
di esercizio di un’opzione ex lege



  • costituisce espressione di una
    volontà negoziale, non
    modificabile a posteriori. In
    queste ipotesi, pertanto, non si
    applica quanto previsto
    dall’articolo , comma , del Dpr
    / in merito alle
    dichiarazioni integrative e
    neppure quanto previsto
    dall’ultimo paragrafo del coma
    -bis, secondo cui il contribuente
    può far valere, anche in sede di
    accertamento o di giudizio,
    eventuali errori, di fatto o di
    diritto, che abbiano inciso a suo
    sfavore. Tutto lascia presumere
    che questo principio valga anche
    per gli Isa, e conservi efficacia
    anche nell’ipotesi contraria, in
    cui il contribuente – che ha
    inizialmente disatteso gli
    indicatori – intervenga a
    posteriori per migliorare “il
    voto” espresso dagli indicatori.
    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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