Il Sole 24 Ore - 21.10.2019

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16 Lunedì 21 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Fisco


Se la legge prevede un criterio gene-
rale, spesso le indicazioni di detta-
glio sono state emanate nel corso
degli anni dalle Entrate.
Penale. La clausola penale volon-
taria (articolo  del Codice civile)
è la pattuizione con cui viene stabili-
ta la corresponsione di un certo im-
porto in caso di inadempimento.
Con tale clausola, dunque, viene li-
quidato in via convenzionale il dan-
no. In tal caso, se da un lato il legisla-
tore non individua espressamente il
trattamento impositivo, con la riso-
luzione /E del , relativa a una
penale contenuta in contratto di ap-
palto, l’Agenzia ha precisato che:
 le disposizioni contenute nell’at-
to in esame (contratto d’appalto e
clausola penale) derivano necessa-
riamente le une dalle altre e, pertan-
to, l’atto è soggetto all’imposta di
registro dovuta per «...la sola dispo-
sizione che dà luogo alla imposizio-
ne più onerosa» mentre la clausola
penale volontaria sconta il registro
in misura fissa ( euro) ex artico-
lo , comma , del Dpr /;
 ove l’inadempimento si configuri
e la somma pattuita a titolo di pena-
le venga corrisposta, su di essa do-
vrà essere pagata l’imposta di regi-
stro del % (al netto dei  euro già
versati in sede di registrazione).
Clausola risolutiva espressa. Re-
golata dall’articolo  del Codice
civile, è la pattuizione in base alla
quale le parti stabiliscono che il rap-
porto giuridico si può risolvere nel
caso in cui una o più specifiche ob-
bligazioni non siano adempiute se-
condo le modalità individuate nel
corpo dello stesso contratto. L’im-
posta di registro non è dovuta sulla

clausola vera e propria, ma sulle pre-
stazioni derivanti da essa. In parti-
colare, solo la risoluzione del con-
tratto sconta il registro nella misura
fissa di  euro se dipende da clau-
sola risolutiva espressa. Qualora poi
in caso di risoluzione sia prevista
anche la corresponsione di una
somma, su tale importo dovrà esse-
re pagata l’imposta (nella misura
dello ,% ove il pagamento sia ver-
sato seduta stante oppure del % ove
sia differito nel tempo).
Deposito cauzionale. Versato dal
conduttore, il deposito serve a tene-
re indenne il locatore da qualsiasi
inadempimento contrattuale, com-
preso il regolare pagamento dei ca-
noni e il ripristino degli eventuali
danni causati dal locatario all’im-
mobile. Al riguardo, con la risoluzio-
ne /E del , le Entrate hanno
affermato che qualora non inter-
vengano soggetti terzi per la presta-
zione di eventuali garanzie, il depo-
sito cauzionale non è soggetto al-
l’aliquota dello , per cento. Inoltre,
con sentenza // del  lu-
glio scorso, la Ctp di Milano ha affer-
mato che la clausola che autorizza il
locatore a trattenere in via provviso-
ria il deposito cauzionale fino al ri-
sarcimento dei danni arrecati all’im-
mobile affittato non ha natura di
clausola penale. Di conseguenza, a
prescindere da come sia stata for-
malmente denominata, non può es-
sere assoggettata ad autonoma tas-
sazione ai fini del di registro.
Garanzie di terzi. Il contratto di
locazione può prevedere anche la
prestazione di una fideiussione o di
altra garanzia da parte di terzi. In
tal caso, in base all’articolo  della
Tariffa, Parte I, allegata al Dpr
/, l’imposta di registro è do-
vuta nella misura dello ,% (calco-
lato sull’importo delle garanzie
prestate da terzi).
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CAUZIONI E AFFINI

In caso di deposito


nessun prelievo


a titolo di registro


Dalla clausola risolutiva
alle garanzie di terzi
non scatta la tassa fissa

Clausola penale nelle locazioni


a rischio contenzioso con il Fisco


Pagina a cura di
Rosanna Acierno


Clausole e pattuizioni dei contratti di
locazione finiscono nel mirino del Fi-
sco. Diversi locatori e conduttori si so-
no visti recapitare da alcuni uffici ter-
ritoriali delle Entrate avvisi di liquida-
zione dell’imposta di registro in rela-
zione a una pattuzione considerata
“autonoma” ai fini della tassazione. Si
tratta, in particolare, della clausola se-
condo cui – in caso di inadempimento
o tardivo pagamento del canone – il
conduttore è tenuto a versare interes-
si moratori maggiorati rispetto a
quelli derivanti dall’applicazione del
tasso legale (pari dallo scorso ° gen-
naio allo ,%). Con tali atti di liquida-
zione, l’Agenzia chiede – in solido alle
parti contrattuali – il versamento del-
l’imposta di registro di  euro, oltre
a interessi, sanzioni nella misura del
% (dunque  euro) e spese di noti-
fica (pari di solito a , euro).
Per quanto sia impossibile avere
un monitoraggio completo, segnala-
zioni relative a tali tipologie di accer-
tamento sono giunte da Milano, da al-
tre province lombarde e dall’Italia
centrale, Roma compresa.


Clausole penali e «connesse»
La pretesa del Fisco si fonda sul pre-
supposto che la pattuizione indicata
in precedenza rappresenti una «clau-
sola penale» e, di conseguenza, sia
soggetta alla disciplina prevista per
gli atti sottoposti a condizione so-


spensiva (articolo  del Dpr /),
con conseguente assoggettamento
all’imposta di registro prima in misu-
ra fissa (pari a  euro) e poi, qualora
si verificasse l’inadempimento, in mi-
sura proporzionale pari al % (artico-
lo  della Tariffa, parte I, allegata al
Dpr /), tenendo conto dell’im-
posta di  euro già versata.
Va ricordato, però, anche l’articolo
 del Dpr  già citato, secondo cui in
presenza di atti che contengono più
disposizioni – come tipicamente è un
contratto di locazione – si possono
verificare due situazioni:
se le disposizioni non derivano ne-
cessariamente, per la loro intrinseca
natura, le une dalle altre, ognuna di
esse è soggetta a imposta come se
fosse un atto distinto (comma );
altrimenti, l’imposta si applica co-
me se l’atto contenesse la sola dispo-
sizione che dà luogo all’imposizione
più onerosa (comma ).
È chiaro che per dirimere la con-
troversia va chiarita la natura della
clausola contestata da alcuni uffici
delle Entrate. Se ricade nella prima
ipotesi, è corretto liquidare i  euro
“aggiuntivi” di imposta di registro; al-
trimenti, il prelievo del % sul con-
tratto “esaurisce” i conti con il Fisco.
Va sottolineato, però, che la prassi
pacificamente seguita dai locatori in
casi come questo – avallata dalle sigle
di categoria e generalmente non con-
testata dall’Agenzia – è quella di ap-
plicare la sola imposta del %, senza
tassazione di pattuizioni autonome.
Da qui lo stupore di chi si è visto reca-
pitare un avviso di liquidazione.

Le posizioni dei giudici
La giurisprudenza non è univoca, an-
che se le pronunce più recenti sem-
brano propendere per una linea favo-
revole al contribuente.
Alcuni giudici, infatti, hanno af-
fermato che una pattuizione come
quella descritta integra una disposi-
zione autonoma (Ctp Milano, senten-
za //, e Ctp Pavia,

//). Secondo tali pronunce, la
previsione di una maggiorazione ri-
spetto al tasso legale non deriverebbe
automaticamente dall’obbligazione
di pagare il canone, ma da una auto-
noma decisione del locatore di san-
zionare il conduttore.
Altre sezioni delle medesime
Commissioni provinciali, però, han-
no affermato principi opposti (Ctp
Milano, sentenza //, e
//; Ctp Pavia //).
Secondo quest’altro filone, la clauso-
la che prevede un interesse di mora
maggiorato rispetto a quello legale,
non costituisce disposizione auto-
noma né può considerarsi condizio-
ne sospensiva. Semplicemente, si
tratta di una penalità che attiene la
modalità di determinazione degli in-
teressi applicabili in caso di ritardato
pagamento del canone. E, in quanto
tale, è interconnessa alle altre obbli-
gazioni contrattuali.

La pretesa e le spese del giudizio
Al di là del merito, le contestazioni del
Fisco in questo caso sono particolar-
mente insidiose. A fronte di una pre-
tesa erariale complessivamente mo-
desta – circa  euro per singolo
contratto – il contribuente che decide
di impugnare l’atto impositivo dovrà
sostenere non solo le spese per il con-
tributo unificato (nella misura di 
euro) ma, verosimilmente, anche
quelle per il compenso del professio-
nista che lo rappresenterà in giudizio,
a meno che non decida di difendersi
da solo. Ragione per cui il contenzioso
è spesso coltivato da società immobi-
liari o associazioni di categoria, come
Confedilizia che – attraverso le sue
sedi territoriali – si sta spendendo at-
tivamente a favore della tesi pro con-
tribuente. Mentre il “locatore-tipo”
spesso si rassegna a pagare. Anche
perché il rischio concreto – in caso di
vittoria – è vedere compensate le spe-
se del giudizio, alla luce della presen-
za di precedenti difformi.
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ACCERTAMENTO


Alcuni uffici liquidano


il tributo di  euro


sugli interessi maggiorati


Tra i giudici diverse


pronunce danno ragione


ai contribuenti


La posizione del Fisco
La clausola penale volontaria
sconta l’imposta di registro
nella misura fissa di 200 euro.
Ove, poi, a seguito
dell’inadempimento, la
somma pattuita a titolo di
penale vanga corrisposta, su
di essa è dovuta l’imposta di
registro del 3%, al netto
dell’imposta di 200 euro già
versata (risoluzione 91/E
del 2004)

Il contenzioso
In concreto può porsi il
problema di capire se una
certa clausola costituisce una
“vera” e “autonoma” penale da
tassare separatamente
rispetto al contratto

LE PATTUIZIONI CONTRATTUALI

PENALE


Il Testo unico del registro
La clausola risolutiva espressa
non sconta alcuna imposta di
registro “autonoma”, in
quanto viene tassata solo la
disposizione che dà luogo al
prelievo più oneroso (si paga
cioè il 2% sul contratto)

L’ipotesi di risoluzione
Solo la risoluzione sconta
l’imposta nella misura fissa di
200 euro, così come
sull’eventuale somma
corrisposta è dovuta l’imposta
di registro nella misura
dello 0,5% o del 3%
ove il pagamento sia differito
nel tempo (articoli 6 e 9
Tariffa, Parte I, allegata
al Dpr 131/86)

RISOLUTIVA ESPRESSA


Il Testo unico del registro
Il contratto di locazione può
contenere garanzie prestate
da terzi o da parti del
contratto. In tal caso,
l’imposta di registro è dovuta
nella misura dello 0,5% sulle
garanzie prestate da terzi
(articolo 6 Tariffa, Parte I,
allegata al Dpr 131/86),
mentre se la garanzia è
prestata dalle parti non è
dovuta alcuna imposta

Il modello RLI
La modulistica per la
registrazione del contratto
distingue specificamente
tra garanzie prestate da terzi
o dalle stesse parti
contrattuali

GARANZIE DI TERZI


La posizione del Fisco
Il deposito cauzionale non è
soggetto all’imposta di
registro con aliquota dello
0,5%, se la garanzia è
prestata da una delle parti
(cioè, come accade
ordinariamente, se il
deposito viene versato dal
conduttore).
L’imposta è dovuta nella
misura dello 0,50% solo se,
invece, la garanzia è prestata
da terzi (circolare
ministeriale 88/1983)

DEPOSITO CAUZIONALE

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