Il Sole 24 Ore - 21.10.2019

(coco) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 21 Ottobre 2019 17


Fisco Norme & Tributi


IL DIRITTO COMUNITARIO

Penalità eccedenti


il principio europeo


di proporzionalità


Diversi giudici italiani e Ue
hanno puntato il dito
contro multe irragionevoli

Punire con la sanzione del % del-
l’imposta la mancata trasmissione
dei corrispettivi alle Entrate – nono-
stante la loro memorizzazione e no-
nostante che l’Iva sia stata corretta-
mente liquidata e, se del caso, versa-
ta – non rispetta il principio comu-
nitario di proporzionalità delle
sanzioni, accolto anche dalla giuri-
sprudenza nazionale. E ciò, sotto
una molteplicità di profili.
In primo luogo, perché, se è vero
che una penalità percentuale “sec-
ca”, la quale non ammetta alcuna
gradualità, eccede il limite necessa-
rio ad assicurare l’esatta riscossione
dell’imposta e a evitare l’evasione
(causa C-/), non può pensarsi
che essa sia legittima se comminata
per la violazione di un obbligo co-
municativo. In linea con tali indica-
zioni è anche la Cassazione
(/) che, aderendo agli
orientamenti della giustizia euro-
pea (C-/), sottolinea la neces-
sità che i provvedimenti degli Stati,
pur dovendo preservare le ragioni
erariali, non oltrepassino quanto
necessario, pena la lesione del prin-
cipio generale di proporzionalità del
sistema sanzionatorio.
In questa prospettiva, gli ordina-
menti nazionali devono tener conto
della natura e della gravità della vio-
lazione oltre che delle modalità di
determinazione della penalità (C-
/). In modo assai lucido, l’or-
dinanza / della Ctr Toscana
ha evidenziato la possibile illegitti-
mità costituzionale della norma
che, all’epoca dei fatti di causa, pu-
niva nella misura dal  al %
dell’Iva non applicata il fornitore
che non avesse inviato alle Entrate

la lettera d’intento ricevuta dal-
l’esportatore abituale, pur in assen-
za di un’ipotesi di evasione. In parti-
colare, è condivisibile l’affermazio-
ne secondo cui il rispetto del princi-
pio di proporzionalità delle sanzioni
va apprezzato in termini di ragione-
volezza, sì che non si vede come
un’omissione come quella contro-
versa possa essere “ragionevolmen-
te” equiparata a comportamenti
volti a evitare il pagamento dei tri-
buti. Esattamente come avviene nel
caso di chi memorizza i dati, liquida
e versa l’imposta, ma omette di tra-
smettere i corrispettivi alle Entrate.
L’irragionevolezza delle conse-
guenze punitive collegate alla vio-
lazione in esame, del resto, emerge
ancor più evidente se si considera
che, in aggiunta alla sanzione di cui
all’articolo , comma , Dlgs /,
è prevista la sospensione della li-
cenza/autorizzazione o dell’eserci-
zio dell’attività per il periodo fissa-
to dall’articolo , comma  dello
stesso decreto. Ciò accade quando
sono contestate (anche se non defi-
nitivamente accertate) quattro di-
stinte violazioni compiute in giorni
diversi nel corso di un quinquen-
nio. Secondo l’Agenzia, inoltre (cir-
colare n. /E/), la sospensione
(immediatamente esecutiva) ope-
rerebbe anche in caso di contesta-
zione unitaria delle diverse viola-
zioni, indipendentemente dall’ap-
plicabilità degli istituti del concorso
e della continuazione in relazione
alle sanzioni principali. Il che, però,
contrasta con la posizione della cir-
colare / in materia di san-
zioni, la quale - più correttamente


  • in mancanza di una deroga nor-
    mativa espressa, richiama l’appli-
    cazione di tali istituti. Con l’effetto
    che, in caso di contestazione unica,
    il presupposto della sospensione
    non si realizzerebbe.
    © RIPRODUZIONE RISERVATA


Scontrini, sanzioni in cortocircuito


nei casi di mancata trasmissione


CORRISPETTIVI


Prevista la stessa pena


per chi non memorizza


i dati e non li invia al Fisco


La mancata comunicazione


si configura però come


una infrazione solo formale


Pagina a cura di
Dario Deotto
Massimo Sirri


Gli scontrini (oggi, la memorizza-
zione e la trasmissione dei corri-
spettivi) probabilmente non sono
ben visti dal Fisco. Può sembrare
una battuta, ma non si spiega altri-
menti il più gravoso trattamento
sanzionatorio delle violazioni rife-
rite agli scontrini fiscali rispetto, ad
esempio, alla fattura.
Con la rivisitazione del sistema
sanzionatorio operata attraverso il
Dlgs / è stata modificata (al
ribasso) l’entità delle penalità di
molte infrazioni tributarie: ad esem-
pio, la mancata emissione della fat-
tura, punita in passato con la sanzio-
ne compresa tra il  e il % del-
l’imposta relativa all’imponibile non
documentato, sconta ora la penalità
tra il  e il % dell’imposta. Peral-
tro, è stato anche stabilito che la pe-
nalità va da  a mila euro quando
la violazione non ha inciso sulla cor-
retta liquidazione del tributo (nel
senso che la fattura è stata emessa in
ritardo ma è stata comunque fatta
confluire nei termini della liquida-
zione periodica).
Analogamente anche la sanzione
per l’indebita detrazione dell’impo-
sta –% – è stata ridotta al  per
cento. E così sono state ridotte molte
altre penalità.
Per gli scontrini fiscali, invece no.
La sanzione per la loro mancata do-


cumentazione era pari al % del-
l’imposta non documentata, ed è ri-
masta (volutamente?) tale.
Ora sono intervenuti – per effetto
delle disposizioni contenute nel Dlgs
/ – gli obblighi di memoriz-
zazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi, i quali sostituiscono sia
gli obblighi di certificazione (legge
/ e Dpr /) che quelli
di registrazione Iva (articolo  del
Dpr /). I nuovi obblighi sono
stati frazionati nel tempo:
vi sono tenuti dal ° luglio  i
soggetti che nel  hanno realiz-
zato un volume d’affari superiore a
 mila euro;
 per gli altri soggetti l’obbligo parte
con il ° gennaio .

Le sanzioni di legge
Quanto alle sanzioni, il comma 
dell’articolo  del Dlgs / pre-
vede che si applica, «in caso di man-
cata memorizzazione o di omissio-
ne della trasmissione», la sanzione
prevista dall’articolo , comma ,
del Dlgs / in relazione alla
mancata documentazione dei corri-
spettivi ( per cento dell’impo-
sta). Va notata la disgiunzione «o»
tra le due situazioni.
In sostanza, se i corrispettivi non
vengono memorizzati, si applica
senz’altro la sanzione del % (del-
l’imposta relativa all’imponibile non
memorizzato), mentre non dovreb-
be trovare applicazione la penalità
del % per il conseguente omesso
invio dei dati (trattandosi di inadem-
pimento conseguente alla mancata
memorizzazione).
Tuttavia, se i corrispettivi vengo-
no memorizzati, ma non viene effet-
tuato l’invio dei dati – entro i  gior-
ni dall’effettuazione dell’operazione


  • trova comunque applicazione la
    sanzione del  per cento. Penalità
    che tuttavia non può essere irrogata,
    per il primo semestre dell’obbligo, se
    la trasmissione viene effettuata en-
    tro il mese successivo a quello di ef-


fettuazione dell’operazione (fermi
restando i termini ordinari di liqui-
dazione dell’imposta).

Violazioni solo formali
La questione che lascia più perplessi
è proprio il trattamento sanzionato-
rio nell’ipotesi in cui i corrispettivi
vengano regolarmente memorizzati


  • e quindi non vi sia evasione d’im-
    posta – ma il contribuente non prov-
    veda, nei termini di legge, alla tra-
    smissione dei dati dei corrispettivi
    giornalieri all’Agenzia. La sanzione
    del % dell’imposta, per effetto
    della disgiunzione «o», sarebbe co-
    munque irrogabile.
    Secondo l’Agenzia (risposta a in-
    terpello /), non si tratta di vio-
    lazione meramente formale – non
    sanzionata – perché si configura un
    inadempimento che incide sull’atti-
    vità di controllo.
    Andrebbe tuttavia ricordato
    quanto riportato su queste pagine (si
    veda Il Sole  Ore del  agosto scor-
    so): una violazione è da considerarsi
    meramente formale, e dunque non
    sanzionata, quando una violazione
    “di base” formale – e non può che es-
    sere tale il mancato invio al Fisco, di
    fatto, di una comunicazione – viene
    regolarizzata spontaneamente dal
    contribuente prima dell’inizio di un
    controllo della stessa amministra-
    zione. Altrimenti le violazioni mera-
    mente formali risulterebbero soltan-
    to teoriche. Ecco perché è corretto ri-
    tenere che se il contribuente tra-
    smette i dati dei corrispettivi anche
    dopo i termini di legge – purché pri-
    ma dell’effettiva attività di controllo

  • non possa venire sanzionato.
    Comunque rimane il fatto che
    quando il corrispettivo è stato rego-
    larmente memorizzato, e non si è
    provveduto alla trasmissione dei da-
    ti, tale violazione non può essere pu-
    nita con una sanzione (proporziona-
    le) rapportata a un’imposta che non
    è stata affatto evasa.
    © RIPRODUZIONE RISERVATA


LA MORATORIA SULLE SANZIONI


SOGGETTI CON VOLUME D’AFFARI
OLTRE 400MILA EURO

GENERALITÀ
DEI SOGGETTI

Moratoria dal 1° luglio
al 31 dicembre 2019

Moratoria dal 1° gennaio
al 30 giugno 2020

Non si applicano sanzioni se l’invio dei corrispettivi giornalieri
all’agenzia delle Entrate avviene telematicamente, con le funzionalità
presenti nell’area riservata di «Fatture e Corrispettivi», entro il
termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sono interessati, in particolare, i soggetti sprovvisti di registratore
telematico alla data d’entrata in vigore dell’obbligo, fermo restando il
rispetto dei termini ordinari di liquidazione dell’Iva e di certificazione
dell’operazione mediante scontrino o ricevuta fiscale

LE SANZIONI (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015) (*)

L’INFRAZIONE LE CONSEGUENZE

Articolo 6, comma 3, Dlgs 471/

Memorizzazione/trasmissione dei
dati omessa o effettuata con dati
incompleti/non veritieri, anche
per irregolare funzionamento del
registratore telematico

100% dell’Iva corrispondente alle
operazioni non
memorizzate/trasmesse o
memorizzate/trasmesse con dati
incompleti/non veritieri;

Irregolare funzionamento del
registratore telematico: con
mancata tempestiva richiesta di
intervento, ma senza omissione di
annotazioni

Da 250 euro a 2mila euro

Articolo 12, comma 2, Dlgs 471/

Quattro distinte violazioni
(compiute in giorni diversi)
contestate nell’arco del
quinquennio

Sospensione dell’attività

IL QUADRO

Decorrenza degli obblighi e misura e delle sanzioni

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