Il Sole 24 Ore - 21.10.2019

(coco) #1

18 Lunedì 21 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Fisco e sentenze


Voluntary, possibile


lo scomputo dei tributi


sulla casa all’estero


FISCO INTERNAZIONALE


Vale lo stesso principio
già seguito per le somme
trattenute sui capitali

Alessia Urbani Neri

La Ctp di Vercelli con la sentenza
// (presidente Catania,
relatore Monolo) affronta la deli-
cata tematica del riconoscimento
dei crediti d’imposta versati al-
l’estero nell’ambito della proce-
dura di collaborazione volontaria
o voluntary disclosure.
La pronuncia, che segue la scia
già tracciata dalle precedenti deci-
sioni della Ctr Lombardia
// e della Ctp Varese
//, che hanno ricono-
sciuto il diritto al rimborso delle
somme trattenute all’estero su ca-
pitali recuperati nel territorio ita-
liano mediante la collaborazione
volontaria, si segnala per l’applica-
zione del medesimo principio an-
che ai redditi derivanti dalla loca-
zione di immobili esteri.
Nel caso in esame, il contribuen-
te, avendo omesso di dichiarare al
Fisco la proprietà dell’immobile si-
to in Svizzera, acquisito per succes-
sione ereditaria e concesso in loca-
zione a terzi, aveva denunciato
questo possesso mediante l’attiva-
zione della procedura della colla-
borazione volontaria (legge
/) con adesione all’invito
dell’Erario, versando le imposte ri-
chieste e chiedendo poi il rimborso
di quelle versate nello Stato stra-
niero. In caso di possesso di un im-
mobile all’estero, infatti, al cui Sta-
to vengono versate le relative im-
poste, il contribuente ha diritto alla
detrazione dei canoni locatizi per-
cepiti (articolo  del Tuir) purché
siano esposti in dichiarazione e la
tassazione sia avvenuta nel Paese
straniero a titolo definitivo.
Nella fattispecie, il Fisco avreb-

be negato il rimborso per una du-
plice considerazione:
l’omessa indicazione dei canoni
locatizi in dichiarazione osterebbe
al riconoscimento del credito
d’imposta;
il richiamo alle norme sull’accer-
tamento con adesione - per cui la
pretesa fiscale, così come conte-
nuta nell’accordo cui ha aderito la
parte privata versando integral-
mente le imposte dovute, è dive-
nuta intangibile - impedirebbe il
diritto al rimborso.
Il collegio, invece, ha ritenuto
dovuto il rimborso delle imposte
versate all’estero.
La Ctr ha affermato che l’istitu-
to della collaborazione volontaria
diverge dall’accertamento con
adesione: il contribuente è obbli-
cato ad aderire all’invito fornito
dal Fisco su denuncia della parte
di tutte le attività occultate, non è
possibile una adesione parziale e
il contribuente è obbligato a ver-
sare le imposte, compresi gli inte-
ressi, così come calcolati dall’uffi-
cio, senza possibilità di revisione.
Altrimenti perde i benefici fiscali
della riduzione delle sanzioni e
l’esclusione della punibilità dei
reati tributari. Inoltre, negare il
rimborso vorrebbe consentire una
doppia imposizione vietata non
solo nel diritto interno, ma anche
dalle norme sovranazionali (di-
rettiva //Ce).
Seguendo la tesi dell’ammini-
strazione, infatti, il contribuente
che aderisce alla collaborazione
volontaria non solo finirebbe per
versare integralmente le imposte e
gli interessi così come calcolati dal-
l’ufficio, ma non potrebbe neanche
recuperare i maggiori tributi versa-
ti in eccedenza all’estero.
La pronuncia in esame costitu-
isce un punto di riferimento sul-
l’interpretazione dell’articolo 
del Tuir, anche alla luce dele rigi-
de posizioni in materia dell’agen-
zia delle Entrate.
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Iva, scade entro due anni il credito


dichiarato ma non richiesto


VERSAMENTI


La somma era stata esposta


ma erroneamente indicata


come già compensata


Il Fisco ha poi bocciato


la successiva istanza


di rimborso perché tardiva


Marcello Maria De Vito


Il credito Iva non oggetto di una
specifica istanza di rimborso - an-
che se è desumibile dalla dichiara-
zione e anche se non è stato conte-
stato dall’ufficio - è soggetto al ter-
mine biennale di decadenza (di cui
all’articolo  del Dlgs /)
quando, successivamente alla pre-
sentazione della dichiarazione in
cui è esposto, emergono fatti dai
quali l’ufficio venga a conoscenza
dell’esistenza del credito stesso. È
questo il principio ribadito dalla Ctr
Piemonte con la sentenza
// (presidente Ausiello,
relatore Menghini).


La vicenda
La liquidatrice e socia accoman-
dataria di una società presentava
alle Entrate nel  un’istanza
di rimborso di un credito Iva re-
lativo al .
L’ufficio negava il rimborso, op-
ponendo il decorso del termine
biennale di decadenza di cui all’ar-
ticolo  del Dlgs /. La contri-
buente ricorreva alla Ctp, deducen-
do l’inapplicabilità del termine
biennale di decadenza poiché il cre-
dito Iva era evidenziato nella di-
chiarazione del , anche se non
riportato nel quadro RX.
La Ctp osservava che il credito
non era in discussione ed era evi-
denziato nella dichiarazione. Per-
tanto, sulla base dei principi statuiti
dalla Cassazione (/), acco-
glieva il ricorso dichiarando la non
applicabilità del termine biennale
di decadenza.
L’Agenzia appellava la sentenza
contestando:
l’assenza nella dichiarazione di
riferimento dello specifico riferi-
mento al rimborso;
il fatto che l’ufficio aveva avuto
cognizione del rimborso del cre-

dito Iva in forza di un’istanza
presentata dopo la cessazione
della società.

La decisione della Ctr Piemonte
La Ctr osserva che la decisione di
primo grado non tiene conto dei
fatti emersi dopo la presentazione
della dichiarazione. La Ctr puntua-
lizza che nella dichiarazione in cui
il credito era stato esposto, era pre-
sente anche l’indicazione che tale
credito era stato compensato.
I richiami giurisprudenziali di
legittimità citati dalla Ctp, continua
la Ctr, sono relativi a una fattispecie
diversa e cioè al caso in cui la parte
manifesti in dichiarazione la volon-
tà di chiedere il rimborso. Invece,
continua la Ctr, nel caso di specie
ciò non è avvenuto poiché dalla di-
chiarazione in cui il credito era
esposto, l’ufficio non poteva avere
cognizione della volontà di rimbor-
so, essendo stato il credito indicato
tra quelli compensati. La società ha
manifestato la volontà di chiedere
il rimborso solo con l’istanza for-
mulata nel .
Quindi, solo nel  l’ufficio ha
avuto cognizione dell’esistenza di

un credito Iva ancora vantato dalla
società. Ne consegue che, indipen-
dentemente dall’esistenza o meno
del credito, al caso di specie trova
applicazione il termine di decaden-
za biennale di cui all’articolo  del
Dlgs /. Pertanto la Ctr ha ac-
colto l’appello dell’ufficio e confer-
mato la legittimità dell’atto di di-
niego dell’ufficio.
La vicenda oggetto del giudizio
sottoposto all’attenzione della Ctr
è diversa da quella su cui si è forma-
to il consolidato orientamento della
Cassazione. Secondo la Suprema
corte, laddove il credito d’imposta
sia desumibile dalle dichiarazioni e
non sia contestato dall’ufficio, non
è necessaria una specifica istanza di
rimborso. Ciò perché quest’ultima
non integra il fatto costitutivo del
diritto, ma solo il presupposto di
esigibilità del credito al fine di dare
inizio al procedimento di rimborso
(tra le altre, si vedano le sentenze di
Cassazione /, /,
/).
Per tale motivo, solo in tal caso,
non trova applicazione il termine
biennale di decadenza.
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Paga il 3% il prestito


enunciato nella fusione


IMPOSTE INDIRETTE


Registro proporzionale
sul finanziamento soci
desumibile in via indiretta

Alessandro Borgoglio

Sconta l’imposta proporzionale di
registro del % l’enunciazione nel-
l’atto di fusione del finanziamento
soci della società incorporata. Lo ha
stabilito la Ctp di Mantova, con la
sentenza // (presidente e
relatore Platania).
In base all’articolo  della Tariffa,
Parte I, allegata al Tur, il contratto di
finanziamento soci deve essere re-
gistrato in termine fisso, con appli-
cazione dell’imposta di registro
proporzionale del %. L’articolo ,
comma , del Tur prevede che, se in
un atto sono enunciate disposizioni
contenute in atti scritti o contratti
verbali non registrati e posti in esse-
re fra le stesse parti intervenute nel-
l’atto che contiene la enunciazione,
l’imposta di registro si applica an-
che alle disposizioni enunciate.
I giudici di legittimità hanno sta-
bilito, sulla base di tali disposizioni,
che va assoggettato a imposta di re-
gistro proporzionale del % il finan-
ziamento soci menzionato in atto di
ripianamento delle perdite, attra-
verso la rinuncia dei soci a conse-
guire la restituzione della somma
erogata, a prescindere dall’effettivo
uso del finanziamento, che è irrile-
vante ai fini dell’applicazione del
tributo (Cassazione /;
nello stesso senso, Cassazione
/ relativa a un finanzia-
mento soci menzionato in un atto di
trasformazione).
La dottrina ha manifestato per-
plessità in proposito, osservando
che l’enunciazione deve contenere
tutti gli elementi essenziali del con-
tratto enunciato che servono a
identificarne la natura e il contenu-

to in modo tale che lo stesso potreb-
be essere registrato come atto a sé
stante: la tassazione per enuncia-
zione, dunque, non può operare
nelle ipotesi in cui l’esistenza di un
negozio sia desumibile solo da ele-
menti indiretti e non in maniera
certa e diretta per il richiamo
espresso a tutti i suoi elementi fatto
dalle parti, non potendosi pertanto
considerare integranti l’ipotesi del-
l’enunciazione i richiami mera-
mente storici o esplicativi (Notaria-
to -/T).
Secondo alcuni giudici di meri-
to, non è soggetto a imposta pro-
porzionale di registro del % il con-
tratto verbale di finanziamento so-
ci utilizzato solo parzialmente per
ricostituire il capitale sociale, in
quanto il finanziamento è solo
menzionato nell’atto di ricostitu-
zione del capitale e non enunciato
(Ctp Pesaro //). La Cassa-
zione, però, con l’ordinanza
/, ha ribadito nuovamen-
te la sua posizione, confermando la
decisione di merito, con la quale
era stato ritenuto assoggettato a
imposta di registro il contratto di
prestazione d’opera intellettuale,
enunciato nel decreto ingiuntivo
ottenuto dal contribuente per il pa-
gamento di corrispettivi: insom-
ma, ai fini dell’imposta di registro
sarebbe sufficiente l’enunciazione
anche da parte di uno solo dei sog-
getti stipulanti l’atto.
Con la sentenza della Ctp Man-
tova, i giudici provinciali hanno
puntualizzato che l’enunciazione
non implica una volontà dichiarati-
va, né la percezione delle conse-
guenze fiscali dell’enunciazione
stessa, collocandosi nell’ambito
piuttosto ristretto degli atti giuridi-
ci. La sua sussistenza può quindi
essere valutata richiamando i dati
emergenti dal bilancio o dalla si-
tuazione patrimoniale allegata al-
l’atto societario, come stabilito an-
che dalla Cassazione.
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ULTIMO COMMA

PROCESSO


TELEMATICO,


DUE PUNTI


DA CHIARIRE


I


l debutto del processo tributa-
rio telematico – avvenuto lo
scorso ° luglio – induce qual-
che riflessione su un istituto
che ha certamente un grande po-
tenziale, ma non l’ha ancora
esplicato in pieno.

L’udienza a distanza
Il primo aspetto è quello del-
l’udienza a distanza, regolata
dall’articolo , comma , del Dl
/. Per legge, affinché la
partecipazione delle parti al-
l’udienza pubblica possa avve-
nire a distanza, serve una richie-
sta formulata da almeno una di
esse nel ricorso o nel primo atto
difensivo. Richiesta che adesso
è impossibile, dal momento che
non sono ancora stati emanati i
provvedimenti con le indicazio-
ni di dettaglio del direttore ge-
nerale delle Finanze, sentito il
Consiglio di presidenza della
Giustizia tributaria e l’Agenzia
per l’Italia digitale.
Peraltro, l’articolo del decreto
legge appena citato evidenzia
tra le righe tutti gli aspetti posi-
tivi che si avranno dall’introdu-
zione di tale forma di udienza ri-
spetto a quella tradizionale. In-
fatti, se si confrontano fra di loro
i due tipi di udienza, in quello
digitale, il grande assente sarà la
parte che avrà chiesto l’udienza
a distanza, mentre le altre parti
saranno riunite nell’aula di
udienza tradizionale della se-
zione che deve giudicare. Il col-
legamento dovrà essere possibi-
le anche per il difensore che, per
motivi professionali, il giorno
dell’udienza si trovi in un’altra
città o all’estero e, non volendo
perdere l’udienza, si potrà colle-
gare dal Paese straniero.
Naturalmente, è auspicabile
che le indicazioni tecnico-opera-
tive prevedano anche il da farsi
in caso di disguidi o interruzioni
dovuti, ad esempio, a blackout o
disfunzioni varie.
È scontato che, oltre agli altri
vantaggi, con l’udienza a distan-
za il contribuente potrà rispar-
miare anche sui costi della pro-
pria difesa, in termini di minori
rimborsi spese da liquidare ai
professionisti.
Un altro aspetto ancora tutto
da esplorare, ma da non sotto-
valutare, è la turnazione tra le
sezioni. L’ultima parte dell’arti-
colo , comma , già citato sta-
bilisce che almeno un’udienza
per ogni mese e per ogni sezione
è riservata alla trattazione di
controversie per le quali è stato
richiesto il collegamento audio-
visivo a distanza. Ebbene, se così
è la legge, ogni presidente di se-
zione di commissione tributaria
provinciale e regionale dovrà
calendarizzare le date in cui
ogni sezione, a turno, tratterà le
controversie con udienza a di-
stanza. Al fine di evitare che si
sovrappongano date ed orari, il
presidente della commissione
tributaria provinciale e regiona-
le dovrà coordinare i lavori con
i vari presidenti di sezione. Il che
potrebbe rivelarsi non sempli-
cissimo, nel caso delle commis-
sioni strutturate con più sezioni.

Copie di cortesia
Il secondo aspetto su cui serve
una riflessione è la prassi – più o
meno diffusa secondo i casi – di
chiedere o auspicare la presenta-
zione di copie cartacee di corte-
sia. Si sente già dire in qualche
udienza, spesso da parte del pre-
sidente del collegio, che nel caso
in esame sarebbe stata utile la
copia cartacea del ricorso o an-
che della memoria aggiuntiva.
Il punto è delicato. Perché se
da un lato si può comprendere
l’esigenza di chi ha sempre la-
vorato con la carta, dall’altro
non sarebbe conforme al detta-
to della legge arrivare a istitu-
zionalizzare in via di fatto la co-
esistenza delle due procedure
(vale a dire quella telematica e
quella cartacea).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giacomo Alberto Bermone
e Guido Chiametti
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