Il Sole 24 Ore - 21.10.2019

(coco) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 21 Ottobre 2019 23


Autonomie locali e Pa Norme & Tributi


Tempi di pagamento: anche per il 2019


torna in campo la contabilità dell’ente


MANOVRA


Rinviato l’obbligo di riferirsi


ai dati della Piattaforma


perché non ancora allineati


Chi effettua questa scelta


dovrà inviare alla Pcc


lo stock di debito a fine anno


Dal decreto fiscale arriva anche una
semplificazione delle certificazioni
per effetto dell’invio dei bilanci tra-
mite la banca dati delle ammini-
strazioni pubbliche e apertura agli
investimenti per l’ambiente, in li-
nea con la priorità del governo di
realizzare un Green New Deal.
Sul primo fronte, le modifiche
derivano dalla norma (comma 
della legge /) che ha dispo-
sto, a decorrere dal preventivo
, l’invio, da parte degli enti lo-
cali dei bilanci di previsione e dei
rendiconti alla banca dati delle am-


ministrazioni pubbliche (Bdap), in
sostituzione della trasmissione
delle certificazioni di bilancio al
ministero dell’Interno. Il passaggio
non rende più necessario allegare,
anche al certificato del rendiconto,
la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà
strutturale e il piano degli indica-
tori e dei risultati di bilancio. Per
cui il decreto fiscale dispone la can-
cellazione della norma che ne di-
sciplina l’onere (comma , articolo
 del Dlgs /), poiché il
Viminale potrà effettuare l’acquisi-
zione di parametri e indicatori tra-
mite la Bdap.
A questo fine il decreto del Mef
del ° agosto  (° correttivo
dell’armonizzazione contabile), ha
aggiunto agli schemi del bilancio di

previsione e del rendiconto le tabel-
le riportanti i parametri di deficita-
rietà strutturale (definite dal decre-
to del Ministro dell’Interno  di-
cembre ). Sono poi riformulati
dal decreto fiscale i commi  e  del-
l’articolo  del Tuel in materia di
enti strutturalmente deficitari. Gli
enti in queste condizioni che, nono-
stante l’obbligo, non rispettano i li-
velli minimi di copertura dei costi di
gestione o che non ne danno dimo-
strazione trasmettendo la certifica-
zione, sono soggetti a una sanzione
pari all’ per cento delle entrate cor-
renti risultanti dal certificato di bi-
lancio del penultimo esercizio fi-
nanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto
dei limiti minimi di copertura.
La norma aggiunta dal decreto

fiscale prevede che ove il rendicon-
to del penultimo anno precedente
non risulti inviato alla Bdap, si fa
riferimento all’ultimo rendiconto
presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilità,
in quella dei certificati di bilancio
del ministero dell’Interno.
Un ulteriore cambiamento pre-
vede che sono soggetti, in via prov-
visoria, ai controlli centrali, sino al-
l’adempimento, gli enti locali per i
quali non sia intervenuta nei termi-
ni di legge la deliberazione del ren-
diconto della gestione e quelli che
non inviano il rendiconto alla Bdap
entro  giorni dal termine previsto
per la deliberazione.
Anche nella distribuzione dei
contributi a favore degli investi-
menti, in caso di eccedenza di ri-

chieste rispetto ai fondi a disposi-
zione, si prevede che le informazio-
ni richieste (per i comuni per i quali
sono sospesi per legge i termini di
approvazione del rendiconto di ge-
stione) sono desunte dall’ultimo
rendiconto trasmesso alla Bdap.
Nel decreto fiscale si fa poi largo
una prima disposizione del Green
New Deal: i fondi per gli investi-
menti comunali erogati tramite le
regioni a Statuto ordinario, previsti
dal comma  della manovra ,
potranno essere usati, oltre che per
la messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, anche per finalità
«verdi» legate a trasporto pubblico,
rigenerazione urbana e riqualifica-
zione energetica.
—P.Ruf.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMINISTRAZIONI IN CRISI


Rischio sanzione dell’1% per i Comuni deficitari


Taglio per chi non garantisce


la copertura minima


dei costi dei servizi


Patrizia Ruffini


Per l’applicazione delle sanzioni
sul mancato rispetto dei tempi di
pagamento, nell’esercizio  gli
enti potranno prendere a riferi-
mento l’indicatore di ritardo an-
nuale dei pagamenti e il debito
commerciale residuo risultanti
dalla propria contabilità, al posto di
quelli elaborati dalla Piattaforma
certificazione crediti (Pcc).
La novità arriva dai correttivi al-
le norme in materia di tempi di pa-
gamento per debiti commerciali
della pubblica amministrazione
inseriti nel decreto fiscale appro-
vato dal governo salvo intese la
scorsa settimana.
Secondo le regole approvate con
legge /, ogni anno gli enti
devono garantire il rispetto dei ter-
mini di pagamento previsti dall’ar-


ticolo  del Dlgs / ( gior-
ni o, in casi particolari, ) e ridurre
del  per cento il debito commer-
ciale (solo se l’ammontare delle fat-
ture scadute alla fine dell’esercizio
precedente è superiore al  per cen-
to delle fatture ricevute nel mede-
simo esercizio).
Il comma  della legge
/ prevede che il rispetto dei
termini di pagamento sia effettuata
dalla Piattaforma dei crediti com-
merciali, tenendo conto dei docu-
menti ricevuti e scaduti nell’anno
(anche se non pagati).
La novità inserita nel decreto fi-
scale introduce una deroga solo per
l’esercizio : gli indicatori rela-
tivi al ritardo annuale dei paga-
menti e al debito commerciale resi-
duo, da prendere a riferimento per
l’applicazione delle misure di ga-
ranzia, possono essere quelli ela-
borati dall’ente, sulla base delle in-
formazioni presenti nelle proprie
registrazioni contabili e non quelli
elaborati dalla Piattaforma certifi-
cazione crediti (Pcc).
Qualora l’ente decida di avvaler-
si di questa facoltà, dovrà effettua-
re la comunicazione alla piattafor-
ma dello stock di debito commer-
ciale residuo al  dicembre ,
anche se utilizza gli strumenti di-
spositivi dei pagamenti resi dispo-
nibili dall’applicativo «Siope+».

In caso di mancato rispetto dei
termini di pagamento e di mancata
riduzione del dieci per cento del
debito commerciale, resta confer-
mato l’obbligo di stanziare nella
parte corrente del bilancio, con
una delibera di giunta, un accanto-
namento a un «Fondo di garanzia
debiti commerciali». Nello specifi-
co, l’importo del fondo è pari al 
per cento della spesa per acquisto
di beni e servizi.
Sono inoltre previste percen-
tuali di accantonamento decre-
scenti, al ridursi dei giorni di ritar-
do nei pagamenti. Questo fondo di
garanzia debiti commerciali ac-
cantonato nel risultato di ammini-
strazione sarà liberato nell’eserci-
zio successivo a quello in cui sono
rispettate le due condizioni sui
tempi di pagamento. Il decreto fi-
scale in corso di approvazione, pur
non modificando l’impatto delle
sanzioni, fa slittare al  febbraio
(dal  gennaio) il termine per
l’adozione della delibera di accan-
tonamento del fondo.
Per rendere coerente il calen-
dario degli adempimenti, il decre-
to fiscale dispone anche l’anticipo
al  gennaio della scadenza fissa-
ta al  aprile dall’articolo , com-
ma -bis del DL /, relativa
al termine per la comunicazione
annuale alla Piattaforma dei cre-

diti commerciali dell’elenco com-
pleto dei debiti certi, liquidi ed
esigibili al  dicembre dell’eser-
cizio precedente.
L’unico alleggerimento delle
sanzioni è riservato all’elimina-
zione della previsione del rad-
doppio delle penalità per gli enti
che non abbiano richiesto nei pri-
mi mesi del  l’anticipazione
di liquidità a Cassa depositi e pre-
stiti o che, pur avendola richiesta,
non abbiano effettuato i relativi
pagamenti nei tempi fissati dalla
legge. Questa penalizzazione vie-
ne cancellata con un tratto di
penna, semplificando l’applica-
zione delle sanzioni.
Infine, a partire dal  gennaio
, le amministrazioni pubbli-
che che si avvalgono dell’Ordina-
tivo informatico di pagamento
(Opi) saranno tenute a inserire
nell’ordinativo la data di scaden-
za della fattura.
Per effetto di questo adempi-
mento, che assicura una migliore
registrazione dei pagamenti delle
fatture sulla Piattaforma dei crediti
commerciali, a decorrere dalla me-
desima data viene meno per le
stesse amministrazioni l’obbligo di
comunicare mensilmente sulla
Piattaforma i dati relativi ai debiti
commerciali non estinti e scaduti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti, Anac boccia il criterio


che premia chi arriva prima


Stefano Usai


Il criterio cronologico, cioè l’ordi-
ne di arrivo delle manifestazioni
di interesse al protocollo della
stazione appaltante), non può ri-
tenersi strumento idoneo per as-
sicurare la scelta degli operatori
da far concorrere in quanto «non
è in grado di garantire la medesi-
ma casualità del sorteggio e di
neutralizzare il possibile rischio
di asimmetrie informative tra i
potenziali concorrenti». In questo
senso si è espressa l’Anac con il
parere n. /.
L’appaltatore ha contestato la
legittimità del criterio adottato
dalla stazione appaltante - per la
realizzazione di un impianto di
illuminazione - per individuare
i soggetti da invitare alla proce-
dura negoziata. Nell’avviso di in-
dagine di mercato, la stazione
appaltante ha previsto che nel-
l’ipotesi in cui «il numero delle
domande pervenute fosse risul-
tato superiore a tre», l’invito da
parte del Rup «sarebbe stato ri-
volto ai primi tre candidati, in
base all’ordine cronologico di ar-
rivo delle istanze di partecipa-


zione” al protocollo dell’ente.
L’amministrazione ha giustifi-
cato il criterio evidenziando l’esi-
genza di concludere la gara in
tempi rapidi. E ne ha sostenuto la
legittimità in quanto modalità di
selezione casuale e oggettiva co-
me il sorteggio.
La tesi non persuade l’Autorità
anticorruzione. Nel parere si riaf-
ferma che le procedure sotto so-
glia (linee guida Anac n. ) devono
essere condotte nel rispetto del
principio della libera concorrenza
«quale effettiva contendibilità de-

gli affidamenti da parte dei sog-
getti potenzialmente interessati e
il principio di pubblicità e traspa-
renza quale conoscibilità della
procedura di gara e facilità di ac-
cesso alle informazioni».
Le Linee guida suggeriscono,
quando la stazione appaltante non
abbia previsto dei criteri oggettivi
per la selezione dei fornitori e ven-
gano presentate manifestazioni di
interesse da un numero di opera-
tori superiore a quello predefinito
nell’avviso, di ricorrere a un siste-
ma oggettivo e trasparente. Que-

ste connotazioni sono sicuramen-
te riconducibili al sistema del sor-
teggio «a condizione che ciò sia
stato debitamente reso noto nel-
l’avviso a manifestare interesse».
Invece il criterio cronologico,
basato sulla tempestività della do-
manda, non può ritenersi «in gra-
do di garantire la medesima ca-
sualità del sorteggio e di neutra-
lizzare il possibile rischio di asim-
metrie informative tra i potenziali
concorrenti».
Il mezzo prescelto per la sele-
zione, prosegue il parere, deve es-
sere idoneo a «raggiungere la più
ampia sfera di potenziali operatori
interessati all’affidamento, in re-
lazione all’entità e all’importanza
dell’appalto».
L’obiettivo viene frustrato nel
caso dell’utilizzo del criterio cro-
nologico e infatti l’Anac ha segna-
lato le criticità di questo sistema
prevedendo già «il divieto di pre-
vedere l’adozione del criterio cro-
nologico nella selezione degli ope-
ratori da invitare».
Sotto il profilo pratico, inoltre,
al di là delle autorevoli considera-
zioni espresse dall’Anac si deve
rilevare che l’utilizzo dell’ordine
di arrivo al protocollo si presta
anche a possibili censure per po-
tenziali fughe anticipate di noti-
zie sulla gara da avviare. Circo-
stanza che, inevitabilmente, fini-
sce per condizionare lo svolgi-
mento della procedura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTICORRUZIONE


La casualità non è garantita


dall’ordine cronologico delle


manifestazioni di interesse


I parametri di scelta
devono essere oggettivi
ed evitare il rischio
di asimmetrie informative
tra i concorrenti

QUOTIDIANO


ENTI LOCALI & PA

POLIZIA LOCALE


Risarcimento danni,
legittimo l’aiuto esterno

L’affiancamento di attività
specialistiche per la gestione delle
pratiche da risarcimento di danni
da insidie stradali non rientra tra le
attività che l’articolo  del Codice
della strada intesta alla sola Polizia
locale, né tra le collaborazioni o
incarichi esterni individuali, ma va
classificato come appalto di
servizi. Queste conclusioni sono
state sufficienti, per la Corte dei
conti di Appello (sentenza
n./) ad assolvere sindaco,
assessori e dirigente per mancanza
dei presupposti del danno erariale.
— Vincenzo Giannotti
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

QEL


PUBBLICITÀ E SUOLO PUBBLICO

Sul canone unico


incognita gettito


e versamenti


Possibile riduzione delle
entrate e pagamenti digitali
complicano la riforma

Giuseppe Debenedetto

Dal  prova a entrare in scena il
nuovo canone patrimoniale per la
pubblicità, per il suolo pubblico e
per le aree mercatali, che dovrebbe
sostituire l’intero comparto dei tri-
buti “minori”, in particolare l’im-
posta comunale sulla pubblicità, la
Tosap e i prelievi alternativi (Cosap,
Cimp), nonché la Tari giornaliera.
La novità dovrebbe entrare in cam-
po assieme alla più generale rifor-
ma della riscossione, anticipata la
settimana scorsa da questo giorna-
le, all’interno della legge di bilancio.
Le bozze riprendono sostanzial-
mente l’Imu secondaria, mai entra-
ta in vigore, ma questa volta intro-
ducendo un’entrata di natura patri-
moniale, non tributaria.
Il decreto sul federalismo muni-
cipale adottato nel  prevedeva
l’entrata in vigore dal  dell’Imu
secondaria, ma successivi sviluppi
giurisprudenziali hanno messo in
crisi l’impianto del Dlgs / fi-
nalizzato a unificare l’imposta sulla
pubblicità e la Tosap. Nel  è in-
fatti caduto il principio dell’alterna-
tività dei due prelievi, in preceden-
za più volte sancito dalla Cassazio-
ne, che ha invertito il proprio orien-
tamento prendendo atto di quanto
disposto dall’articolo  comma  del
Dlgs /, secondo cui l’impo-
sta di pubblicità effettuata con im-
pianti installati su suolo pubblico
non esclude la Tosap (sentenze
/ e /). Il legisla-
tore ha pertanto abbandonato il
progetto di unificazione, preveden-
do la proroga prima al  e poi al
, sopprimendo definitivamen-
te l’Imu secondaria con la legge di
stabilità .
Ora il Governo, pur in assenza
del vincolo giuridico di unificare
prelievi che sarebbero cumulabili,
opta per l’introduzione di un unico
canone patrimoniale di concessio-
ne, istituito da Comuni, Province e
Città metropolitane.
Il nuovo canone, per espressa
previsione, dovrebbe consentire
l’invarianza di gettito rispetto alle
entrate (Icp e Tosap) soppresse o
sostituite. Tuttavia, così come pre-

visto, il piano tariffario comporte-
rà invece una sensibile riduzione
del gettito, poiché in una prima
proposta di riforma presentata nel
 emerse che l’invarianza sa-
rebbe stata assicurata solo se la ta-
riffa non fosse stata inferiore a 
euro al metro quadro, con possibi-
lità di abbattimento fino al % per
i Comuni sotto i mila abitanti.
Manca peraltro la possibilità di au-
mentare la tariffa fino al % per
particolari zone del territorio in re-
lazione alla loro importanza eco-
nomica o turistica.
Molto problematica è poi la pre-
visione secondo cui l’occupante
l’area mercatale dovrà utilizzare la
piattaforma del PagoPa prevista
dall’articolo  del Dlgs /. È
come dire che l’agricoltore o il
commerciante ambulante che fre-
quenta l’area mercatale, prima di
allestire il banco (cioè alle  di
mattina) deve pagare utilizzando
la piattaforma. Ciò comporterà
un’oggettiva evasione per l’im-
possibilità di provvedere con le
modalità sopra indicate.
Peraltro è difficile se non im-
possibile immaginare che i Comu-
ni e i soggetti affidatari dei servizi
possano adeguare nel breve vol-
gere di qualche mese i software
finora utilizzati.
Questa impossibilità obbligherà
gli enti locali a esternalizzare il ser-
vizio, data l’assenza cronica di ri-
sorse umane e finanziarie per prov-
vedervi nei tempi imposti dalla ri-
forma ovvero con decorrenza da
gennaio .
Inoltre la possibilità di affidare
il nuovo canone ai concessionari
che già operano per i Comuni ap-
pare foriera di contenzioso perché
presuppone che si verifichino con-
dizioni economiche «più favore-
voli per l’ente affidante», anziché
perseguire il riequilibrio contrat-
tuale tra le parti.
Insomma, pur se ispirata da
esigenze di semplificazione, la
scelta di introdurre un nuovo ca-
none di concessione appare inop-
portuna perché finisce per stra-
volgere un comparto piuttosto
stabile, creando confusione per
enti locali ed operatori, peraltro in
un periodo di importanti cambia-
menti sul fronte della fiscalità lo-
cale (unificazione Imu-Tasi) e del-
la riscossione coattiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Free download pdf