Il Sole 24 Ore - 19.10.2019

(Ron) #1

22 Sabato 19 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme


Tributi


La cessione agevolata ai soci


blocca la prelazione sull’immobile


CASSAZIONE


Per i giudici va preservato


il carattere di agevolazione


fiscale della norma


Anche per i fondi agricoli


dovrebbe valere


la medesima regola


Giorgio Gavelli


La cessione agevolata degli immobili


ai soci (commi  e seguenti, articolo


, legge /) non è compatibile con


la disciplina del diritto di prelazione


del conduttore, il quale, quindi, non


può esercitarlo né chiedere il riscatto


del bene ceduto. È questo il principio


di diritto che si ricava dalla sentenza


/ depositata il  settem-


bre dalla Corte di cassazione. Era ine-


vitabile che fenomeni quali l’assegna-


zione agevolata dei beni ai soci, o l’al-


ternativa cessione agevolata, finisse-


ro per porre problematiche giuridiche


di coesistenza o meno con il diritto di


prelazione, tanto in ambito agricolo


che urbano (si veda Il Sole  Ore del


 maggio ).


La Cassazione ha esaminato un ca-


so di cessione agevolata ai soci di un


immobile urbano su cui il conduttore


ha eccepito il diritto di prelazione pre-


visto dall’articolo  della legge


/. Si tratta della cosiddetta


«prelazione commerciale», per di-


stinguerla da quella disciplinata dal-


l’articolo  della legge /, definita


«prelazione abitativa». Il diritto del


conduttore (con conseguente facoltà


di riscatto dell’immobile) era stato ri-


conosciuto dal Tribunale ma la Corte


di Appello aveva accolto le obiezioni


dei soci acquirenti, accogliendo il loro


appello. Si ricorda che, con riferimen-


to al conferimento in società, la Su-


prema corte aveva escluso l’operare


della prelazione urbana, in quanto è


impossibile che il titolare del diritto di


prelazione possa offrire al locatore-


venditore la medesima contropresta-


zione alle medesime condizioni, in


quanto il conferimento in società è


correlato alla qualità di socio (Cassa-


zione /, / e


/). Tuttavia, in questo caso


la Cassazione fa un passo ulteriore,


sostenendo che, per quanto la cessio-


ne agevolata non possa essere espun-


ta dal novero dei trasferimenti a titolo


oneroso, il fatto che il legislatore fisca-


le abbia costruito un’agevolazione


negoziale prevedendo specifici requi-


siti non solo oggettivi ma anche sog-


gettivi (rapporto tra società e socio)
rende tale specifica compravendita

incompatibile con il diritto di prela-


zione del conduttore. Altrimenti si fi-
nirebbe per svuotare la ratio della di-

sposizione fiscale, che non sarebbe


più idonea al raggiungimento dell’in-
teresse perseguito dal legislatore.

Se ciò vale per la cessione agevola-
ta, dovrebbe valere, a maggior ragio-

ne, per l’assegnazione agevolata, che


non è neppure una compravendita.
Ed analoghi principi dovrebbero vale-

re anche per la prelazione agraria, con


riferimento a cessioni o assegnazioni
ai soci aventi ad oggetto terreni agri-

coli. Quest’ultima trova la sua fonte


nell’articolo  della legge n. /
ed opera in favore di affittuari del fon-

do in veste di coltivatori diretti e, a cer-


te condizioni, di società agricole (arti-
colo , comma , Dlgs /). Inol-

tre, l’articolo  della legge / ha


esteso la prelazione agraria a favore
del proprietario di un terreno confi-

nante, purché egli stesso sia coltivato-


re diretto del fondo contiguo.
Trovando ragione in un’operazio-

ne societaria di distribuzione del pa-


trimonio netto in natura e non in uno
scambio a prestazioni corrispettive,

l’assegnazione ai soci non dovrebbe


subire la prelazione, come già deciso
da una risalente sentenza della Cassa-

zione (° dicembre , n.). Ora,


a seguito della sentenza /,
a questa motivazione si affianca quel-

la – valida anche in caso di cessione


agevolata - dell’effettivo dispiegarsi
del vantaggio fiscale voluto e ricono-

sciuto dal legislatore, il quale può ope-
rare solo se le parti negoziali sono rap-

presentate dalla società – proprietaria


del bene – e dal socio in veste di asse-
gnatario o cessionario. Si ricorda che

la stessa Cassazione (/) ha


deciso che il conferimento di fondo
rustico in società non è soggetto al di-

ritto di prelazione dell’affittuario, in


quanto, configurando un trasferi-
mento privo di controprestazione in

denaro e correlato all’acquisto della


qualità di socio, non è assimilabile ai
contratti di scambio di cui all’articolo

 della legge /. Nello stesso


senso si è espresso il Consiglio nazio-
nale del notariato (Studio -/

C), sia nell’ipotesi in cui il conferimen-


to venga assimilato alla permuta (Cas-
sazione /), che come un atto

connaturato alla qualità di socio del


conferente (Cassazione / e
/).

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Mercoledì


Inserto speciale


di 24 pagine


su professionisti


e crisi d’impresa


Giovanni Negri


Dal nostro inviato
TAORMINA (ME)

Rilanciare i contenuti del tavolo tra av-
vocati e magistrati. Con il ministero del-

la Giustizia tutt’altro che terzo incomo-


do. Dal congresso delle Camere penali
che si è aperto ieri a Taormina arriva un

segnale chiaro: la riforma del processo


penale così come sinora abbozzata non
va. E questo anche oltre il tema caldissi-

mo della prescrizione cui, per certi
aspetti , il congresso è dedicato.

Di certo questo autunno più che la


stagione dello scontento è per l’avvo-
catura penale il momento della mobi-

litazione. Da lunedì parte una setti-
mana di astensione dalle udienze che

ha come bersaglio certo la prossima


entrata in vigore della nuova discipli-
na della prescrizione, ma un po’ tutta

la recente politica della giustizia pe-


nale. Il presidente delle Camere pena-
li, Gian Domenico Caiazza, chiede di

unire alla protesta, legittima, anche


una sorta di opera pedagogica, che
parta dalla realtà del processo penale.

In questa prospettiva la ricerca pe-
nalisti-Eurispes è un passaggio chia-

ve anche in funzione demistificatoria.


Basti ricordare, attacca Caiazza, un te-
ma spesso agitato per contestare l'ir-

ragionevole durata del processo pe-


nale, che chiama in causa direttamen-
te i difensori: la ripetizione dell’istrut-

toria dibattimentale in caso di


cambiamento del giudice. I dati atte-
stano che riguarda l’% dei mila

processi di primo grado monitorati e


nel % dei casi di quell’% gli avvocati
evitano di chiedere la ripetizione e si

“accontentano” della lettura degli atti.
Caiazza, che non ha nascosto il timo-

re per una saldatura nel segno del giu-
stizialismo tra Movimento  Stelle e si-

nistra post comunista, ha rilanciato i


contenuti del tavolo di confronto con
Anm, cristallizzato in un verbale che ne

metteva a terra punti come il potenzia-


mento dei riti alternativi, una oculata
depenalizzazione, il recupero della fun-

zione di filtro dell’udienza preliminare.


Tutti poi ampiamente elusi dal ddl che
la vecchia maggioranza gialloverde ap-

provò “salvo intese” a fine luglio. Ma che


devono rappresentare snodo ineludibi-
le della riscrittura del testo in vista del

ritorno in consiglio dei ministri.


Per David Ermini, vicepresidente
del Csm, il rischio di andare verso un

processo a durata indefinita è assai


concreto se non si calibreranno con
estrema attenzione le conseguenze

dell'intervento sulla prescrizione. Il


Csm lo ha detto da subito, ricorda Er-
mini, tanto più che non è toccata la fa-

se delle indagini preliminari, dove si


concentra la maggior parte delle pre-


scrizioni. La necessità di velocizzare
il processo non può andare a detri-

mento delle garanzie. Per Ermini il ta-


glio della durata dei giudizi penali non
è valore in sè, se a venire compromes-

so è il diritto di difesa. Serve invece


dotare di maggiori risorse gli uffici
giudiziari. E il vicepresidente del Csm

ha avuto parole di apprezzamento per


le amministrazioni Orlando e Bonafe-
de per l’attenzione a questo profilo.

Ermini spezza poi una lancia a fa-


vore di un maggiore riconoscimento,
anche a livello costituzionale, dell’av-

vocatura, soprattutto in una stagione


nella quale la formazione del diritto
vivente è sempre più affidata alla giu-

risprudenza.


Per Luca Poniz, presidente dell’Anm,
sul processo penale serve un intervento

complessivo senza logiche punitive per


la magistratura, che pure ha le sue re-
sponsabilità. E la riforma della prescri-

zione, avverte Poniz, non è convincente


nel metodo e, per certi versi, neppure nei


contenuti: è stata inserita in una legge
con altro oggetto e si arresta non solo da-

vanti alla sentenza di condanna, come


Anm avrebbe preferito, ma alla pronun-
cia di primo grado. E tuttavia Poniz non

liscia il pelo dell'avvocatura perchè, sot-


tolinea, la prescrizione può essere utiliz-
zata in maniera impropria come obietti-

vo di una strategia difensiva che se legit-


tima non è meno discutibile. Per il presi-
dente dell'Anm serve una stagione di

riforme complessive e nei confronti del


legislatore bisogna essere esigenti chia-
mandolo a un minimo di visione del pro-

cesso penale, la prescrizione può esserne
solo un aspetto sia pure importante. Po-

niz non elude alla fine le ripercussioni


dello scandalo nomine che ha investito
lo stesso Csm e tutta la magistratura sot-

tolinenando, tra gli applausi, di aspirare


a una magistratura meno innamorata
del potere e più della legge e del diritto.

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Penalisti, alta tensione sulla riforma della giustizia


IL CONGRESSO


Da lunedì i difensori


si astengono dalle udienze


per una settimana


QUOTIDIANO


DEL FISCO


IMPRESE AGRICOLE


Conviene la cessione


del bonus energia


Gli agricoltori hanno più


interesse di altre categorie di


contribuenti nel chiedere lo


sconto prezzo in fattura in


presenza di spese relative al


risparmio energetico oppure il
sisma bonus.

Infatti l’articolo  del Dl


/ (decreto Crescita),
dispone che in presenza di

interventi di riqualificazione


energetica oppure
sull’involucro dell’edificio

esistente o ancora per la


sostituzione di infissi e
interventi similari sui quali

scatta il diritto alla detrazione


del % o %, prevista anche


per le imprese, il committente


può chiedere lo sconto prezzo


in misura corrispondente
alla percentuale di detrazione.

Ovviamente il fornitore


deve accettare.
Il vantaggio è importante in

quanto, ad esempio, per la


fornitura di infissi dell’importo
di . più Iva . lo sconto

indicato in fattura ammonta a


. euro.
— Gian Paolo Tosoni

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianofisco.ilsole24ore.com


QdF


DENTRO I CODICI


I Comuni possono offrire lo Scuolabus gratis o a tariffa


ridotta per un «preminente interesse pubblico» e quando


il servizio si rivolge a «categorie di utenti particolarmente
deboli o disagiati», e possono coprire con fondi propri la

quota di entrate che viene a mancare.


Con la delibera / depositata ieri la sezione delle
Autonomie della Corte dei conti chiude una querelle con-

tabile che era nata nella stessa magistratura contabile, e


che aveva finito per creare il caos in molte amministrazio-
ni. Perché il tema è naturalmente delicato sul piano sociale,

che spesso vede i sindaci offrire a tariffe agevo-


late o azzerate il servizio di trasporto degli alun-
ni a famiglie a basso reddito o a portatori di han-

dicap. A giugno però la Corte dei conti del Pie-


monte, rispondendo al quesito posto dal Comu-
ne di Biandrate (Novara), aveva spiegato che

scelte di questo tipo sarebbero illegittimo sul


piano contabile. Perché lo Scuolabus va etichet-
tato come servizio pubblico di trasporto, e non

come servizio «a domanda individuale». E que-


sta classificazione impone la copertura integrale
dei costi attraverso le tariffe, senza possibilità di attingere

ai fondi comunali per coprire la quota di entrate che ver-
rebbe a mancare per effetto di sconti e agevolazioni. La

decisione piemontese ha allarmato parecchio i Comu-


ni; dalla Puglia è arrivata a luglio un’indicazione diversa,
ma per fare ordine si è mossa l’Anci chiedendo l’intervento

della Sezione Autonomie. Ieri la risposta: via libera alle


agevolazioni, a patto di mantenere il bilancio in equilibrio
e di articolare le tariffe in base a criteri predefiniti e para-

metrati alle diverse situazioni economiche degli utenti. Sul


tema è previsto un salvagente anche dal Dl scuola, ma l’in-
terpretazione della Corte sgombra il campo anche da pos-

sibili contestazioni sulle scelte operate fin qui.


—Gianni Trovati
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ENTI LOCALI


Sugli Scuolabus gratis


via libera di Corte conti


Commette il reato di falsa attribuzione del lavoro
altrui chi va a sostenere l’esame di guida munito di

microtelecamera e auricolari e si fa suggerire le ri-


sposte “vero” “falso”. La Corte di cassazione, con la
sentenza , conferma il sequestro cautelare

della patente per l’indagato, classe , che aveva


ottenuto l’abilitazione, ma non per merito suo: ci
aveva messo solo un po’ di soldi.

Il caso analizzato dalla Suprema corte non era


isolato, ma andava inserito nel contesto di un’orga-
nizzazione criminale che procacciava, dietro com-

penso, patenti di guida e carte di qualificazione con-


ducenti. Il candidato all’abilitazione veniva fornito
di apparecchiature elettroniche audio-video, in gra-

do di trasmettere in tempo reale le immagini della


schermata, proiettata sul monitor, della propria
scheda di esame alla centrale operativa, dal quale

l’addetto alla cabina di regia, suggeriva la sequenza


delle risposte esatte.
La Suprema corte respinge il ricorso

contro il sequestro di un’abilitazione tan-


to “sudata”. Per i giudici il titolo di guida
è strettamente collegato al reato com-

messo ovvero “falsa attribuzione del la-


voro altrui” , previsto da una legge (la n.
) del  che punisce chi consegue

titoli, diplomi o lauree, senza metterci la


farina del suo sacco.
Una norma che prevede, come effetto

della condanna, la cancellazione dell’atto
ottenuto accreditando come proprio il lavoro di al-

tri. Nello specifico il sequestro cautelare si giustifi-


ca, in attesa di un verdetto definitivo, per la presen-
za di tutti gli indizi del delitto.

Il sequestro cautelare pur non incidendo sulla


validità e sull’efficacia dell’autorizzazione ammi-
nistrativa, in ogni caso priva il “telecomandato”

materialmente del documento e quindi influisce,


indirettamente, sulla possibilità di guidare. In que-
sto modo si evitano azioni che possono aggravare

ulteriormente il reato: dal fare altri esami per mez-


zi di categoria superiore, al mettere a repentaglio
la pubblica incolumità. Scopo, questo, tipico del

sequestro cautelare. Nel caso poi di condanna defi-


nitiva diventerà carta straccia una patente presa
senza che l’aspirante conducente avesse dimostra-

to di possedere i requisiti per ottenerla. Per la Cas-


sazione il Tribunale della libertà ha agito come
prevede la legge, facendo un passo obbligatorio a

tutela della pubblica fede.


In attesa di una sentenza definitiva il ricorrente
paga mila euro di spese processuali.

—Patrizia Maciocchi


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FALSA ATTRIBUZIONE DEL LAVORO ALTRUI


Esame con suggeritore?


Sequestrata la patente


Il ricorrente


aveva


videocamera


e auricolari


dai quali


arrivavano


le risposte


ai quesiti


Legittimo


finanziare


con fondi


comunali gli


sconti offerti


alle famiglie


in condizioni


di difficoltà


OPERAZIONI STRAORDINARIE


Ritenuta sugli interessi, esenzione


solo al beneficiario effettivo


Alessandro Germani


Nell’ambito di un Mlbo (merger leve-
raged buy out) alla controllante Alfa

di una newco che effettua un prestito
intercompany, necessario a finanzia-

re in parte l’acquisto a leva della tar-


get, non spetta l’esenzione dalla rite-
nuta sugli interessi in base all’articolo

-quater del Dpr /. Vediamo la


portata della risoluzione /E di ieri.
Alfa è una società non residente

che ha finanziato la newco che a sua


volta ha effettuato l’operazione di Ml-
bo. Va dunque capito se Alfa sia il be-

neficiario effettivo degli interessi per


disapplicare la ritenuta. Ma Alfa ha
anche ceduto il suo credito verso

newco a titolo di garanzia agli obbli-


gazionisti sottoscrittori di altro pre-
stito obbligazionario, emesso dalla

newco e finalizzato ad acquisire ulte-


riore provvista finanziaria per l’ope-
razione di Mlbo.

L’articolo -quater prevede che la


società residente che paga gli interes-
si è ricompresa nell’allegato A del Dpr

/ ed è assoggettata ad imposta


sul reddito delle società senza fruire
di esonero, mentre la società non re-

sidente che li riceve è ugualmente ri-


compresa nel citato allegato A, è resi-
dente Ue, è assoggettata anch’essa ad

imposte societarie e detiene non me-


no del %, ininterrottamente da al-
meno un anno, dei diritti di voto della

società pagatrice.


È inoltre richiesto che gli interessi
corrisposti ai beneficiari non residen-

ti siano assoggettati ad imposte di cui


all’allegato B e che questi ultimi siano
i beneficiari effettivi dei redditi. Ciò

significa che non si può essere agente,


delegato o fiduciario ma beneficiario
finale, nel senso di essere titolare fi-

nale del reddito e di trarre un proprio


beneficio economico dall’operazione
di finanziamento (circ. /E/).

Inoltre, il beneficiario deve avere un


radicamento effettivo nel paese di in-
sediamento, il che porta ad escludere

tanto le strutture organizzative “leg-


gere” quanto quelle finanziarie pas-
santi di operazioni conduit (circolare

/E/). In tema di beneficiario effet-


tivo l’agenzia richiama anche la sen-
tenza Cgue del  febbraio , che

ha esemplificato alcuni elementi in-
diziari di costruzioni artificiose volte

a beneficiare indebitamente del-


l’esenzione (ritrasferimento imme-


diato degli interessi, mera attività di
percezione degli interessi, costruzio-

ni contrattuali ad hoc).


In questo caso, Alfa ha stipulato un
contratto con il rappresentante degli

obbligazionisti e con la newco con cui


ha ceduto in garanzia a favore degli
obbligazionisti il credito di finanzia-

mento vantato verso newco a fronte


del prestito intercompany. La cessio-
ne del credito a titolo di garanzia ha

un effetto traslativo immediato (Cas-


sazione /). Ne consegue che
Alfa non mantiene la titolarità del cre-

dito derivante dal prestito intercom-


pany, ma trasferisce il credito ai Secu-
red Parties allo scopo di garantire il

prestito obbligazionario emesso dalla
propria controllata e, pertanto, gli in-

teressi risultano nella disponibilità


dei cessionari.
Fino, infatti, all’adempimento

definitivo delle obbligazioni Alfa in


relazione agli interessi passivi figu-
ra da mero mandatario all’incasso,

non configurandosi come benefi-


ciario finale in base all’articolo -
quater comma  lettera c n. . Di

conseguenza non si applica l’esen-


zione da ritenuta agli interessi del
prestito intercompany.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Agenzia interviene


sulla cessione del credito


a tutela degli obbligazionisti


Lunedì


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