22 Sabato 19 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
La cessione agevolata ai soci
blocca la prelazione sull’immobile
CASSAZIONE
Per i giudici va preservato
il carattere di agevolazione
fiscale della norma
Anche per i fondi agricoli
dovrebbe valere
la medesima regola
Giorgio Gavelli
La cessione agevolata degli immobili
ai soci (commi e seguenti, articolo
, legge /) non è compatibile con
la disciplina del diritto di prelazione
del conduttore, il quale, quindi, non
può esercitarlo né chiedere il riscatto
del bene ceduto. È questo il principio
di diritto che si ricava dalla sentenza
/ depositata il settem-
bre dalla Corte di cassazione. Era ine-
vitabile che fenomeni quali l’assegna-
zione agevolata dei beni ai soci, o l’al-
ternativa cessione agevolata, finisse-
ro per porre problematiche giuridiche
di coesistenza o meno con il diritto di
prelazione, tanto in ambito agricolo
che urbano (si veda Il Sole Ore del
maggio ).
La Cassazione ha esaminato un ca-
so di cessione agevolata ai soci di un
immobile urbano su cui il conduttore
ha eccepito il diritto di prelazione pre-
visto dall’articolo della legge
/. Si tratta della cosiddetta
«prelazione commerciale», per di-
stinguerla da quella disciplinata dal-
l’articolo della legge /, definita
«prelazione abitativa». Il diritto del
conduttore (con conseguente facoltà
di riscatto dell’immobile) era stato ri-
conosciuto dal Tribunale ma la Corte
di Appello aveva accolto le obiezioni
dei soci acquirenti, accogliendo il loro
appello. Si ricorda che, con riferimen-
to al conferimento in società, la Su-
prema corte aveva escluso l’operare
della prelazione urbana, in quanto è
impossibile che il titolare del diritto di
prelazione possa offrire al locatore-
venditore la medesima contropresta-
zione alle medesime condizioni, in
quanto il conferimento in società è
correlato alla qualità di socio (Cassa-
zione /, / e
/). Tuttavia, in questo caso
la Cassazione fa un passo ulteriore,
sostenendo che, per quanto la cessio-
ne agevolata non possa essere espun-
ta dal novero dei trasferimenti a titolo
oneroso, il fatto che il legislatore fisca-
le abbia costruito un’agevolazione
negoziale prevedendo specifici requi-
siti non solo oggettivi ma anche sog-
gettivi (rapporto tra società e socio)
rende tale specifica compravendita
incompatibile con il diritto di prela-
zione del conduttore. Altrimenti si fi-
nirebbe per svuotare la ratio della di-
sposizione fiscale, che non sarebbe
più idonea al raggiungimento dell’in-
teresse perseguito dal legislatore.
Se ciò vale per la cessione agevola-
ta, dovrebbe valere, a maggior ragio-
ne, per l’assegnazione agevolata, che
non è neppure una compravendita.
Ed analoghi principi dovrebbero vale-
re anche per la prelazione agraria, con
riferimento a cessioni o assegnazioni
ai soci aventi ad oggetto terreni agri-
coli. Quest’ultima trova la sua fonte
nell’articolo della legge n. /
ed opera in favore di affittuari del fon-
do in veste di coltivatori diretti e, a cer-
te condizioni, di società agricole (arti-
colo , comma , Dlgs /). Inol-
tre, l’articolo della legge / ha
esteso la prelazione agraria a favore
del proprietario di un terreno confi-
nante, purché egli stesso sia coltivato-
re diretto del fondo contiguo.
Trovando ragione in un’operazio-
ne societaria di distribuzione del pa-
trimonio netto in natura e non in uno
scambio a prestazioni corrispettive,
l’assegnazione ai soci non dovrebbe
subire la prelazione, come già deciso
da una risalente sentenza della Cassa-
zione (° dicembre , n.). Ora,
a seguito della sentenza /,
a questa motivazione si affianca quel-
la – valida anche in caso di cessione
agevolata - dell’effettivo dispiegarsi
del vantaggio fiscale voluto e ricono-
sciuto dal legislatore, il quale può ope-
rare solo se le parti negoziali sono rap-
presentate dalla società – proprietaria
del bene – e dal socio in veste di asse-
gnatario o cessionario. Si ricorda che
la stessa Cassazione (/) ha
deciso che il conferimento di fondo
rustico in società non è soggetto al di-
ritto di prelazione dell’affittuario, in
quanto, configurando un trasferi-
mento privo di controprestazione in
denaro e correlato all’acquisto della
qualità di socio, non è assimilabile ai
contratti di scambio di cui all’articolo
della legge /. Nello stesso
senso si è espresso il Consiglio nazio-
nale del notariato (Studio -/
C), sia nell’ipotesi in cui il conferimen-
to venga assimilato alla permuta (Cas-
sazione /), che come un atto
connaturato alla qualità di socio del
conferente (Cassazione / e
/).
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Mercoledì
Inserto speciale
di 24 pagine
su professionisti
e crisi d’impresa
Giovanni Negri
Dal nostro inviato
TAORMINA (ME)
Rilanciare i contenuti del tavolo tra av-
vocati e magistrati. Con il ministero del-
la Giustizia tutt’altro che terzo incomo-
do. Dal congresso delle Camere penali
che si è aperto ieri a Taormina arriva un
segnale chiaro: la riforma del processo
penale così come sinora abbozzata non
va. E questo anche oltre il tema caldissi-
mo della prescrizione cui, per certi
aspetti , il congresso è dedicato.
Di certo questo autunno più che la
stagione dello scontento è per l’avvo-
catura penale il momento della mobi-
litazione. Da lunedì parte una setti-
mana di astensione dalle udienze che
ha come bersaglio certo la prossima
entrata in vigore della nuova discipli-
na della prescrizione, ma un po’ tutta
la recente politica della giustizia pe-
nale. Il presidente delle Camere pena-
li, Gian Domenico Caiazza, chiede di
unire alla protesta, legittima, anche
una sorta di opera pedagogica, che
parta dalla realtà del processo penale.
In questa prospettiva la ricerca pe-
nalisti-Eurispes è un passaggio chia-
ve anche in funzione demistificatoria.
Basti ricordare, attacca Caiazza, un te-
ma spesso agitato per contestare l'ir-
ragionevole durata del processo pe-
nale, che chiama in causa direttamen-
te i difensori: la ripetizione dell’istrut-
toria dibattimentale in caso di
cambiamento del giudice. I dati atte-
stano che riguarda l’% dei mila
processi di primo grado monitorati e
nel % dei casi di quell’% gli avvocati
evitano di chiedere la ripetizione e si
“accontentano” della lettura degli atti.
Caiazza, che non ha nascosto il timo-
re per una saldatura nel segno del giu-
stizialismo tra Movimento Stelle e si-
nistra post comunista, ha rilanciato i
contenuti del tavolo di confronto con
Anm, cristallizzato in un verbale che ne
metteva a terra punti come il potenzia-
mento dei riti alternativi, una oculata
depenalizzazione, il recupero della fun-
zione di filtro dell’udienza preliminare.
Tutti poi ampiamente elusi dal ddl che
la vecchia maggioranza gialloverde ap-
provò “salvo intese” a fine luglio. Ma che
devono rappresentare snodo ineludibi-
le della riscrittura del testo in vista del
ritorno in consiglio dei ministri.
Per David Ermini, vicepresidente
del Csm, il rischio di andare verso un
processo a durata indefinita è assai
concreto se non si calibreranno con
estrema attenzione le conseguenze
dell'intervento sulla prescrizione. Il
Csm lo ha detto da subito, ricorda Er-
mini, tanto più che non è toccata la fa-
se delle indagini preliminari, dove si
concentra la maggior parte delle pre-
scrizioni. La necessità di velocizzare
il processo non può andare a detri-
mento delle garanzie. Per Ermini il ta-
glio della durata dei giudizi penali non
è valore in sè, se a venire compromes-
so è il diritto di difesa. Serve invece
dotare di maggiori risorse gli uffici
giudiziari. E il vicepresidente del Csm
ha avuto parole di apprezzamento per
le amministrazioni Orlando e Bonafe-
de per l’attenzione a questo profilo.
Ermini spezza poi una lancia a fa-
vore di un maggiore riconoscimento,
anche a livello costituzionale, dell’av-
vocatura, soprattutto in una stagione
nella quale la formazione del diritto
vivente è sempre più affidata alla giu-
risprudenza.
Per Luca Poniz, presidente dell’Anm,
sul processo penale serve un intervento
complessivo senza logiche punitive per
la magistratura, che pure ha le sue re-
sponsabilità. E la riforma della prescri-
zione, avverte Poniz, non è convincente
nel metodo e, per certi versi, neppure nei
contenuti: è stata inserita in una legge
con altro oggetto e si arresta non solo da-
vanti alla sentenza di condanna, come
Anm avrebbe preferito, ma alla pronun-
cia di primo grado. E tuttavia Poniz non
liscia il pelo dell'avvocatura perchè, sot-
tolinea, la prescrizione può essere utiliz-
zata in maniera impropria come obietti-
vo di una strategia difensiva che se legit-
tima non è meno discutibile. Per il presi-
dente dell'Anm serve una stagione di
riforme complessive e nei confronti del
legislatore bisogna essere esigenti chia-
mandolo a un minimo di visione del pro-
cesso penale, la prescrizione può esserne
solo un aspetto sia pure importante. Po-
niz non elude alla fine le ripercussioni
dello scandalo nomine che ha investito
lo stesso Csm e tutta la magistratura sot-
tolinenando, tra gli applausi, di aspirare
a una magistratura meno innamorata
del potere e più della legge e del diritto.
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Penalisti, alta tensione sulla riforma della giustizia
IL CONGRESSO
Da lunedì i difensori
si astengono dalle udienze
per una settimana
QUOTIDIANO
DEL FISCO
IMPRESE AGRICOLE
Conviene la cessione
del bonus energia
Gli agricoltori hanno più
interesse di altre categorie di
contribuenti nel chiedere lo
sconto prezzo in fattura in
presenza di spese relative al
risparmio energetico oppure il
sisma bonus.
Infatti l’articolo del Dl
/ (decreto Crescita),
dispone che in presenza di
interventi di riqualificazione
energetica oppure
sull’involucro dell’edificio
esistente o ancora per la
sostituzione di infissi e
interventi similari sui quali
scatta il diritto alla detrazione
del % o %, prevista anche
per le imprese, il committente
può chiedere lo sconto prezzo
in misura corrispondente
alla percentuale di detrazione.
Ovviamente il fornitore
deve accettare.
Il vantaggio è importante in
quanto, ad esempio, per la
fornitura di infissi dell’importo
di . più Iva . lo sconto
indicato in fattura ammonta a
. euro.
— Gian Paolo Tosoni
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
QdF
DENTRO I CODICI
I Comuni possono offrire lo Scuolabus gratis o a tariffa
ridotta per un «preminente interesse pubblico» e quando
il servizio si rivolge a «categorie di utenti particolarmente
deboli o disagiati», e possono coprire con fondi propri la
quota di entrate che viene a mancare.
Con la delibera / depositata ieri la sezione delle
Autonomie della Corte dei conti chiude una querelle con-
tabile che era nata nella stessa magistratura contabile, e
che aveva finito per creare il caos in molte amministrazio-
ni. Perché il tema è naturalmente delicato sul piano sociale,
che spesso vede i sindaci offrire a tariffe agevo-
late o azzerate il servizio di trasporto degli alun-
ni a famiglie a basso reddito o a portatori di han-
dicap. A giugno però la Corte dei conti del Pie-
monte, rispondendo al quesito posto dal Comu-
ne di Biandrate (Novara), aveva spiegato che
scelte di questo tipo sarebbero illegittimo sul
piano contabile. Perché lo Scuolabus va etichet-
tato come servizio pubblico di trasporto, e non
come servizio «a domanda individuale». E que-
sta classificazione impone la copertura integrale
dei costi attraverso le tariffe, senza possibilità di attingere
ai fondi comunali per coprire la quota di entrate che ver-
rebbe a mancare per effetto di sconti e agevolazioni. La
decisione piemontese ha allarmato parecchio i Comu-
ni; dalla Puglia è arrivata a luglio un’indicazione diversa,
ma per fare ordine si è mossa l’Anci chiedendo l’intervento
della Sezione Autonomie. Ieri la risposta: via libera alle
agevolazioni, a patto di mantenere il bilancio in equilibrio
e di articolare le tariffe in base a criteri predefiniti e para-
metrati alle diverse situazioni economiche degli utenti. Sul
tema è previsto un salvagente anche dal Dl scuola, ma l’in-
terpretazione della Corte sgombra il campo anche da pos-
sibili contestazioni sulle scelte operate fin qui.
—Gianni Trovati
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ENTI LOCALI
Sugli Scuolabus gratis
via libera di Corte conti
Commette il reato di falsa attribuzione del lavoro
altrui chi va a sostenere l’esame di guida munito di
microtelecamera e auricolari e si fa suggerire le ri-
sposte “vero” “falso”. La Corte di cassazione, con la
sentenza , conferma il sequestro cautelare
della patente per l’indagato, classe , che aveva
ottenuto l’abilitazione, ma non per merito suo: ci
aveva messo solo un po’ di soldi.
Il caso analizzato dalla Suprema corte non era
isolato, ma andava inserito nel contesto di un’orga-
nizzazione criminale che procacciava, dietro com-
penso, patenti di guida e carte di qualificazione con-
ducenti. Il candidato all’abilitazione veniva fornito
di apparecchiature elettroniche audio-video, in gra-
do di trasmettere in tempo reale le immagini della
schermata, proiettata sul monitor, della propria
scheda di esame alla centrale operativa, dal quale
l’addetto alla cabina di regia, suggeriva la sequenza
delle risposte esatte.
La Suprema corte respinge il ricorso
contro il sequestro di un’abilitazione tan-
to “sudata”. Per i giudici il titolo di guida
è strettamente collegato al reato com-
messo ovvero “falsa attribuzione del la-
voro altrui” , previsto da una legge (la n.
) del che punisce chi consegue
titoli, diplomi o lauree, senza metterci la
farina del suo sacco.
Una norma che prevede, come effetto
della condanna, la cancellazione dell’atto
ottenuto accreditando come proprio il lavoro di al-
tri. Nello specifico il sequestro cautelare si giustifi-
ca, in attesa di un verdetto definitivo, per la presen-
za di tutti gli indizi del delitto.
Il sequestro cautelare pur non incidendo sulla
validità e sull’efficacia dell’autorizzazione ammi-
nistrativa, in ogni caso priva il “telecomandato”
materialmente del documento e quindi influisce,
indirettamente, sulla possibilità di guidare. In que-
sto modo si evitano azioni che possono aggravare
ulteriormente il reato: dal fare altri esami per mez-
zi di categoria superiore, al mettere a repentaglio
la pubblica incolumità. Scopo, questo, tipico del
sequestro cautelare. Nel caso poi di condanna defi-
nitiva diventerà carta straccia una patente presa
senza che l’aspirante conducente avesse dimostra-
to di possedere i requisiti per ottenerla. Per la Cas-
sazione il Tribunale della libertà ha agito come
prevede la legge, facendo un passo obbligatorio a
tutela della pubblica fede.
In attesa di una sentenza definitiva il ricorrente
paga mila euro di spese processuali.
—Patrizia Maciocchi
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FALSA ATTRIBUZIONE DEL LAVORO ALTRUI
Esame con suggeritore?
Sequestrata la patente
Il ricorrente
aveva
videocamera
e auricolari
dai quali
arrivavano
le risposte
ai quesiti
Legittimo
finanziare
con fondi
comunali gli
sconti offerti
alle famiglie
in condizioni
di difficoltà
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Ritenuta sugli interessi, esenzione
solo al beneficiario effettivo
Alessandro Germani
Nell’ambito di un Mlbo (merger leve-
raged buy out) alla controllante Alfa
di una newco che effettua un prestito
intercompany, necessario a finanzia-
re in parte l’acquisto a leva della tar-
get, non spetta l’esenzione dalla rite-
nuta sugli interessi in base all’articolo
-quater del Dpr /. Vediamo la
portata della risoluzione /E di ieri.
Alfa è una società non residente
che ha finanziato la newco che a sua
volta ha effettuato l’operazione di Ml-
bo. Va dunque capito se Alfa sia il be-
neficiario effettivo degli interessi per
disapplicare la ritenuta. Ma Alfa ha
anche ceduto il suo credito verso
newco a titolo di garanzia agli obbli-
gazionisti sottoscrittori di altro pre-
stito obbligazionario, emesso dalla
newco e finalizzato ad acquisire ulte-
riore provvista finanziaria per l’ope-
razione di Mlbo.
L’articolo -quater prevede che la
società residente che paga gli interes-
si è ricompresa nell’allegato A del Dpr
/ ed è assoggettata ad imposta
sul reddito delle società senza fruire
di esonero, mentre la società non re-
sidente che li riceve è ugualmente ri-
compresa nel citato allegato A, è resi-
dente Ue, è assoggettata anch’essa ad
imposte societarie e detiene non me-
no del %, ininterrottamente da al-
meno un anno, dei diritti di voto della
società pagatrice.
È inoltre richiesto che gli interessi
corrisposti ai beneficiari non residen-
ti siano assoggettati ad imposte di cui
all’allegato B e che questi ultimi siano
i beneficiari effettivi dei redditi. Ciò
significa che non si può essere agente,
delegato o fiduciario ma beneficiario
finale, nel senso di essere titolare fi-
nale del reddito e di trarre un proprio
beneficio economico dall’operazione
di finanziamento (circ. /E/).
Inoltre, il beneficiario deve avere un
radicamento effettivo nel paese di in-
sediamento, il che porta ad escludere
tanto le strutture organizzative “leg-
gere” quanto quelle finanziarie pas-
santi di operazioni conduit (circolare
/E/). In tema di beneficiario effet-
tivo l’agenzia richiama anche la sen-
tenza Cgue del febbraio , che
ha esemplificato alcuni elementi in-
diziari di costruzioni artificiose volte
a beneficiare indebitamente del-
l’esenzione (ritrasferimento imme-
diato degli interessi, mera attività di
percezione degli interessi, costruzio-
ni contrattuali ad hoc).
In questo caso, Alfa ha stipulato un
contratto con il rappresentante degli
obbligazionisti e con la newco con cui
ha ceduto in garanzia a favore degli
obbligazionisti il credito di finanzia-
mento vantato verso newco a fronte
del prestito intercompany. La cessio-
ne del credito a titolo di garanzia ha
un effetto traslativo immediato (Cas-
sazione /). Ne consegue che
Alfa non mantiene la titolarità del cre-
dito derivante dal prestito intercom-
pany, ma trasferisce il credito ai Secu-
red Parties allo scopo di garantire il
prestito obbligazionario emesso dalla
propria controllata e, pertanto, gli in-
teressi risultano nella disponibilità
dei cessionari.
Fino, infatti, all’adempimento
definitivo delle obbligazioni Alfa in
relazione agli interessi passivi figu-
ra da mero mandatario all’incasso,
non configurandosi come benefi-
ciario finale in base all’articolo -
quater comma lettera c n. . Di
conseguenza non si applica l’esen-
zione da ritenuta agli interessi del
prestito intercompany.
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L’Agenzia interviene
sulla cessione del credito
a tutela degli obbligazionisti
Lunedì
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in arrivo
con la manovra