Il Sole 24 Ore - 22.10.2019

(Brent) #1

30 Martedì 22 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Parti comuni, la divisione è possibile


Quando provvede


il giudice non serve


l’unanimità dei consensi


Rosario Dolce


Il giudice può dividere le parti comuni.


Con la sentenza / la Cassa-


zione ha chiarito che l'articolo  del


Codice civile va interpretato nel senso


che «le parti comuni dell'edificio non


sono soggette a divisione», a meno che



  • per la divisione giudiziaria – «la divi-
    sione possa farsi senza rendere più in-


comodo l'uso della cosa a ciascun con-


dòmino» e – per la divisione volontaria



  • a meno che non sia concluso contrat-


to che riporti il «consenso di tutti i par-


tecipanti al condominio» (quest'ultimo
requisito non essendo richiesto per la

divisione giudiziaria).


L'articolo  del Codice civile pre-
vede infatti che le parti comuni

dell'edificio non siano soggette a divi-


sione, a meno che la divisione possa
farsi senza rendere più incomodo l'uso

della cosa a ciascun condomino «e con


il consenso di tutti i partecipanti al con-


dominio». Quest’ultima frase, aggiun-
ta dalla legge /, sembrerebbe

affermare che la divisione delle cose


comuni richieda sempre il consenso
unanime dei condòmini.

La Cassazione è intervenuta (per la


prima volta) chiarendo che esistono
due situazioni concrete: anzitutto, per

la suprema Corte la divisione delle cose


comuni è materia sottratta alle compe-
tenze riconosciute dall'assemblea.

I i giudici di legittimità riconoscono
poi che il consenso unanime dei condò-

mini, raccolto in una scrittura privata o


atto pubblico (quindi, non all'interno di
una delibera) è in grado di determinare

la divisione delle parti comuni, anche se
il loro uso risultasse poi «incomodo».

Quindi, concludono i giudici, «Non


resta dunque, sul piano letterale, che
ammettere che – al di là dell'improprio

uso della congiunzione “e”, in una
funzione essenzialmente disgiuntiva


  • il legislatore abbia inteso lasciare


aperta la possibilità di una divisione
giudiziaria, quando “la divisione pos-

sa farsi senza rendere più incomodo


l'uso della cosa a ciascun condòmino”,
aggiungendo il requisito del “consen-

so” di tutti i partecipanti per sola la di-


visione volontaria ».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE


LE INIZIATIVE DEL SOLE


Giovedì a Bologna


tour del condominio


Giovedì  ottobre, a Bologna (al


Savoia Hotel Regency in via del


Pilastro , ore ,-), si
svolgerà l’ultima tappa del Tour

del condominio, dedicato alle
novità editoriali per il mondo

condominiale. Al convegno,


realizzatoin collaborazione con
Confamministrare e Confabitare,

le relazioni saranno dedicate alla


gestione delle morosità,
dell’assemblea di nomina

dell’amministratore e della


riqualificazione energetica. Info
e iscrizioni (gratuite):

workshop.ilsoleore.com/tour-


del-condominio-


ASSOCIAZIONI


Nuova partnership


Anaci-E.ON


Siglato il rinnovo della


partnership tra Anaci ed E.ON.
Tra i bonus il tool digitale

MyService che semplifica la


gestione delle fatture
energetiche.

AL SAIE DI BARI


La tutela della famiglia


contro i pignoramenti


Al Saie di Bari (alla Fiera del
Levante) Confamministrare e

Confabitare organizzano un


convegno (il  ottobre, ore -
, sala verde) su debiti e tutela

del patrimonio immobiliari


delle famiglie.


CASSAZIONE


Affitti brevi e B&B


sono assimilati


a «case di alloggio»


Valeria Sibilio


La diffusione di appartamenti
condominiali affittati a turisti alla

stregua di un albergo ha innescato
una serie di interrogativi sulla fa-

coltà dei singoli condòmini di av-


viare questo tipo di attività, so-
prattutto se il regolamento condo-

miniale, regolarmente trascritto,


li vieta. Il problema è che le defini-
zioni del regolamento condomi-

niale fanno spesso riferimento a a


situazioni scomparse o poco usate
(come gli affittacamere) e non

prevedono le formule dell’affitto


breve, tipo Airbnb.
Una risposta arriva dalla Cas-

sazione (sentenza /),


che ha assimilato l’affitto turisti-
co alla vecchia definizione di

“case alloggio”.


Un gruppo di condòmini aveva
citato la conduttrice e i proprietari

di una serie di appartamenti con-


dominiali nei quali si esercitava
attività alberghiera, sostenendo

che tale attività fosse vietata dal


regolamento condominiale e chie-
dendone la cessazione e il risarci-

mento dei danni e la rimozione di


alcune strutture collocate sul ter-
razzo di pertinenza e dell'insegna

apposta sulla facciata dell'edificio.


Le corti di merito davano ragione
ai condòmini che protestavano,

ma senza risarcimento dei danni.
Per i giudici, la previsione del

capitolo tre del regolamento con-


dominiale che vietava di destina-
re gli appartamenti e gli altri loca-

li del fabbricato a «case di allog-


gio», doveva intendersi nel senso
che non fosse consentita l'utiliz-

zazione degli immobili per attivi-
tà di affittacamere, albergo o bed

& breakfast.


I proprietari delle abitazioni
destinate ad attività turistiche, nel

ricorrere in Cassazione, sostene-


vano che con l'interpretazione let-
terale della locuzione “case di al-

loggio” si intenda far riferimento


agli immobili destinati ad essere
abitati da una famiglia. Per cui, il

divieto precluderebbe, parados-


salmente, la possibilità di adibire
gli appartamenti condominiali ad

abitazioni familiari.


La Cassazione, però, ha aderi-
to all’interpretazione delle Corti

di merito,rigettando tutti i ricorsi


e soprattutto l’esito paradossale
del ragionamento dei ricorrenti

principali (i proprietari degli al-


loggi destinati ad attività turisti-
ca), che sono stati anche condan-

nati a rimborsare le spese del
giudizio di legittimità, liquidate

in . euro.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL REGOLAMENTO


Una definizione obsoleta


rimane valida anche


per situazioni attuali


QUOTIDIANO


DEL CONDOMINIO


REATI ED EFFETTI CIVILI


Tutti responsabili


per il crollo del tetto


I condòmini non possono


sempre avvalersi dello “scudo


giuridico” dell’amministratore.
— Giulio Benedetti

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianocondominio.ilsole24ore.com

QdC


Il condominio non risponde


del fido senza delibera


CORTE D’APPELLO MILANO


La banca non può chiedere


la copertura del fido acceso


da un soggetto senza poteri


Secondo i giudici l’istituto


avrebbe dovuto fare


verifiche più accurate


Eugenia Parisi


Un soggetto che ha concluso un con-
tratto con un amministratore falsus

procurator (cioè rappresentante sen-


za poteri) non può pretendere nulla
dal condominio falsamente rappre-

sentato. È quanto ha stabilito la Corte


d'appello di Milano, con sentenza
/.

Il caso nasce dall’opposizione a de-


creto ingiuntivo proposta da un con-
dominio nei confronti di una banca

che richiedeva somme non restituite a


seguito di un'apertura di credito avan-
zata dal proprio amministratore che,

allo scopo, aveva mostrato al funzio-


nario una delibera poi dichiarata falsa;
in primo grado, l'opposizione era stata

respinta in quanto la delibera è stata
ritenuta valida ed efficace, perché non

ancora sottoposta a querela di falso:


incombenza poi richiesta e conse-
guente falsità decretata in corso di

processo d'appello.


La banca ha sostenuto di avere con-
fidato, in buona fede, nell'effettiva

sussistenza dei poteri rappresentativi


dell'amministratore sulla base di di-
versi motivi: perché era stata esibita la

delibera; per la protratta assenza di


contestazioni da parte del condominio
in merito alla gestione del rapporto

contrattuale; per la mancata verifica


periodica degli estratti conto da parte
di alcun condomino; per l'effettivo uti-

lizzo delle somme anticipate per il pa-


gamento di fornitori condominiali.
I giudici d'appello hanno però op-

portunamente contestato che il prin-


cipio dell'apparenza del diritto, fre-
quentemente applicato in tema di rap-

presentanza, presuppone non solo che


vi sia la buona fede del terzo che ha
contratto col falsus procurator, ma che

sussista anche un comportamento
colposo del rappresentato, tale da in-

generare nel terzo la ragionevole con-


vinzione che il potere di rappresentan-
za sia stato validamente conferito al

rappresentante apparente (Cassazio-


ne / e /).
In questo caso, infatti, non è risultato

agli atti che il condominio avesse tenuto


un comportamento colposo o negligen-
te tale da ingenerare nell'istituto la ra-

gionevole convinzione che la delibera


condominiale fosse valida ed efficace, a
maggior ragione perché la richiesta di

apertura di credito non era mai stata po-


sta all'ordine del giorno né discussa.
Inoltre non è emerso che il funzio-

nario dell'istituto, prima di autorizzare


l'operazione, avesse effettuato ulterio-
ri verifiche, richiedendo, ad esempio,

di esibire copia dei consuntivi di ge-


stione o esaminando i precedenti
estratti conti: verifiche necessarie e

prodromiche, visto che è non è fre-
quente la richiesta di apertura di credi-

to in ambito condominiale; per di più,


anche in considerazione dei principi di
elevata diligenza e competenza che

devono regolare il comportamento


dell'operatore bancario, nessun adde-
bito può essere mosso al condominio,

a fronte di una delibera che presentava


evidenti anomalie che avrebbero do-
vuto essere rilevate dall'operatore

stesso, secondo i canoni di diligenza e


competenza richiesti dal caso.
Infine, non è apparsa idonea a di-

mostrare la condotta colposa del falso


rappresentato la circostanza che il
condominio non abbia periodicamen-

te verificato gli estratti conto inviati


dalla banca in quanto, in assenza di so-
spetti nei confronti dell'operato del ge-

rente, il condominio aveva ragione-
volmente confidato sulla correttezza

degli atti del proprio amministratore.


Tutto ciò considerato, poiché il
contratto di affidamento è stato stipu-

lato da un soggetto che ha agito in no-


me e per conto del condominio – pur
non essendo munito dei relativi poteri

autorizzativi – il contratto stesso va ri-


tenuto privo di effetti nei confronti del
falso rappresentato; quindi la banca,

che ha colpevolmente contratto col


falsus procurator, nulla può pretende-
re nei confronti del condominio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donne


di sport 2


presentano


28 OTTOBRE 2019, ore 17.30


c/o sede Il Sole 24 Ore


via Monte Rosa 91 - 20149 Milano


e Alley Oop


1 7.30 SALUTI ISTITUZIONALI


Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore
Roberta Guaineri, Assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita
Giuseppe Castagna, Amministratore delegato Banco Bpm
Alessandro Benetton, Presidente della Fondazione Cortina 2021

18.00 ROUND TABLE: “LA FORZA DEI NUMERI PRIMI”


Maria Beatrice Benvenuti, arbitra rugby
Ayomide Folorunso, atleta
Eleonora Giorgi, marcia
Arjola Trimi, nuoto paralimpico

18.20 ROUND TABLE: “LET’S MAKE IT HAPPEN, GIRLS”


Nausicaa Dell’Orto, capitana nazionale football americano
Manuela Furlan, capitana nazionale di rugby

Ilaria Galbusera , capitana nazionale volley sorde
Marta Gasparotto, nazionale di softball
Serena Ortolani, nazionale di volley
Ilaria Panzera, nazionale di basket under 18

19.00 “SVOLTA MONDIALE, IL CALCIO ENTRA NEL FUTURO”


Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana
Laura Fusetti, difensore del Milan e della Nazionale Italiana

Modera Monica D’Ascenzo, Il Sole 24 Ore


19.30 Aperitivo


Sponsor Un evento di

Per informazioni e iscrizioni: http://www.ilsole24ore.com/donnedisport

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