30 Martedì 22 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Parti comuni, la divisione è possibile
Quando provvede
il giudice non serve
l’unanimità dei consensi
Rosario Dolce
Il giudice può dividere le parti comuni.
Con la sentenza / la Cassa-
zione ha chiarito che l'articolo del
Codice civile va interpretato nel senso
che «le parti comuni dell'edificio non
sono soggette a divisione», a meno che
- per la divisione giudiziaria – «la divi-
sione possa farsi senza rendere più in-
comodo l'uso della cosa a ciascun con-
dòmino» e – per la divisione volontaria
- a meno che non sia concluso contrat-
to che riporti il «consenso di tutti i par-
tecipanti al condominio» (quest'ultimo
requisito non essendo richiesto per la
divisione giudiziaria).
L'articolo del Codice civile pre-
vede infatti che le parti comuni
dell'edificio non siano soggette a divi-
sione, a meno che la divisione possa
farsi senza rendere più incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino «e con
il consenso di tutti i partecipanti al con-
dominio». Quest’ultima frase, aggiun-
ta dalla legge /, sembrerebbe
affermare che la divisione delle cose
comuni richieda sempre il consenso
unanime dei condòmini.
La Cassazione è intervenuta (per la
prima volta) chiarendo che esistono
due situazioni concrete: anzitutto, per
la suprema Corte la divisione delle cose
comuni è materia sottratta alle compe-
tenze riconosciute dall'assemblea.
I i giudici di legittimità riconoscono
poi che il consenso unanime dei condò-
mini, raccolto in una scrittura privata o
atto pubblico (quindi, non all'interno di
una delibera) è in grado di determinare
la divisione delle parti comuni, anche se
il loro uso risultasse poi «incomodo».
Quindi, concludono i giudici, «Non
resta dunque, sul piano letterale, che
ammettere che – al di là dell'improprio
uso della congiunzione “e”, in una
funzione essenzialmente disgiuntiva
- il legislatore abbia inteso lasciare
aperta la possibilità di una divisione
giudiziaria, quando “la divisione pos-
sa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun condòmino”,
aggiungendo il requisito del “consen-
so” di tutti i partecipanti per sola la di-
visione volontaria ».
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IN BREVE
LE INIZIATIVE DEL SOLE
Giovedì a Bologna
tour del condominio
Giovedì ottobre, a Bologna (al
Savoia Hotel Regency in via del
Pilastro , ore ,-), si
svolgerà l’ultima tappa del Tour
del condominio, dedicato alle
novità editoriali per il mondo
condominiale. Al convegno,
realizzatoin collaborazione con
Confamministrare e Confabitare,
le relazioni saranno dedicate alla
gestione delle morosità,
dell’assemblea di nomina
dell’amministratore e della
riqualificazione energetica. Info
e iscrizioni (gratuite):
workshop.ilsoleore.com/tour-
del-condominio-
ASSOCIAZIONI
Nuova partnership
Anaci-E.ON
Siglato il rinnovo della
partnership tra Anaci ed E.ON.
Tra i bonus il tool digitale
MyService che semplifica la
gestione delle fatture
energetiche.
AL SAIE DI BARI
La tutela della famiglia
contro i pignoramenti
Al Saie di Bari (alla Fiera del
Levante) Confamministrare e
Confabitare organizzano un
convegno (il ottobre, ore -
, sala verde) su debiti e tutela
del patrimonio immobiliari
delle famiglie.
CASSAZIONE
Affitti brevi e B&B
sono assimilati
a «case di alloggio»
Valeria Sibilio
La diffusione di appartamenti
condominiali affittati a turisti alla
stregua di un albergo ha innescato
una serie di interrogativi sulla fa-
coltà dei singoli condòmini di av-
viare questo tipo di attività, so-
prattutto se il regolamento condo-
miniale, regolarmente trascritto,
li vieta. Il problema è che le defini-
zioni del regolamento condomi-
niale fanno spesso riferimento a a
situazioni scomparse o poco usate
(come gli affittacamere) e non
prevedono le formule dell’affitto
breve, tipo Airbnb.
Una risposta arriva dalla Cas-
sazione (sentenza /),
che ha assimilato l’affitto turisti-
co alla vecchia definizione di
“case alloggio”.
Un gruppo di condòmini aveva
citato la conduttrice e i proprietari
di una serie di appartamenti con-
dominiali nei quali si esercitava
attività alberghiera, sostenendo
che tale attività fosse vietata dal
regolamento condominiale e chie-
dendone la cessazione e il risarci-
mento dei danni e la rimozione di
alcune strutture collocate sul ter-
razzo di pertinenza e dell'insegna
apposta sulla facciata dell'edificio.
Le corti di merito davano ragione
ai condòmini che protestavano,
ma senza risarcimento dei danni.
Per i giudici, la previsione del
capitolo tre del regolamento con-
dominiale che vietava di destina-
re gli appartamenti e gli altri loca-
li del fabbricato a «case di allog-
gio», doveva intendersi nel senso
che non fosse consentita l'utiliz-
zazione degli immobili per attivi-
tà di affittacamere, albergo o bed
& breakfast.
I proprietari delle abitazioni
destinate ad attività turistiche, nel
ricorrere in Cassazione, sostene-
vano che con l'interpretazione let-
terale della locuzione “case di al-
loggio” si intenda far riferimento
agli immobili destinati ad essere
abitati da una famiglia. Per cui, il
divieto precluderebbe, parados-
salmente, la possibilità di adibire
gli appartamenti condominiali ad
abitazioni familiari.
La Cassazione, però, ha aderi-
to all’interpretazione delle Corti
di merito,rigettando tutti i ricorsi
e soprattutto l’esito paradossale
del ragionamento dei ricorrenti
principali (i proprietari degli al-
loggi destinati ad attività turisti-
ca), che sono stati anche condan-
nati a rimborsare le spese del
giudizio di legittimità, liquidate
in . euro.
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NEL REGOLAMENTO
Una definizione obsoleta
rimane valida anche
per situazioni attuali
QUOTIDIANO
DEL CONDOMINIO
REATI ED EFFETTI CIVILI
Tutti responsabili
per il crollo del tetto
I condòmini non possono
sempre avvalersi dello “scudo
giuridico” dell’amministratore.
— Giulio Benedetti
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianocondominio.ilsole24ore.com
QdC
Il condominio non risponde
del fido senza delibera
CORTE D’APPELLO MILANO
La banca non può chiedere
la copertura del fido acceso
da un soggetto senza poteri
Secondo i giudici l’istituto
avrebbe dovuto fare
verifiche più accurate
Eugenia Parisi
Un soggetto che ha concluso un con-
tratto con un amministratore falsus
procurator (cioè rappresentante sen-
za poteri) non può pretendere nulla
dal condominio falsamente rappre-
sentato. È quanto ha stabilito la Corte
d'appello di Milano, con sentenza
/.
Il caso nasce dall’opposizione a de-
creto ingiuntivo proposta da un con-
dominio nei confronti di una banca
che richiedeva somme non restituite a
seguito di un'apertura di credito avan-
zata dal proprio amministratore che,
allo scopo, aveva mostrato al funzio-
nario una delibera poi dichiarata falsa;
in primo grado, l'opposizione era stata
respinta in quanto la delibera è stata
ritenuta valida ed efficace, perché non
ancora sottoposta a querela di falso:
incombenza poi richiesta e conse-
guente falsità decretata in corso di
processo d'appello.
La banca ha sostenuto di avere con-
fidato, in buona fede, nell'effettiva
sussistenza dei poteri rappresentativi
dell'amministratore sulla base di di-
versi motivi: perché era stata esibita la
delibera; per la protratta assenza di
contestazioni da parte del condominio
in merito alla gestione del rapporto
contrattuale; per la mancata verifica
periodica degli estratti conto da parte
di alcun condomino; per l'effettivo uti-
lizzo delle somme anticipate per il pa-
gamento di fornitori condominiali.
I giudici d'appello hanno però op-
portunamente contestato che il prin-
cipio dell'apparenza del diritto, fre-
quentemente applicato in tema di rap-
presentanza, presuppone non solo che
vi sia la buona fede del terzo che ha
contratto col falsus procurator, ma che
sussista anche un comportamento
colposo del rappresentato, tale da in-
generare nel terzo la ragionevole con-
vinzione che il potere di rappresentan-
za sia stato validamente conferito al
rappresentante apparente (Cassazio-
ne / e /).
In questo caso, infatti, non è risultato
agli atti che il condominio avesse tenuto
un comportamento colposo o negligen-
te tale da ingenerare nell'istituto la ra-
gionevole convinzione che la delibera
condominiale fosse valida ed efficace, a
maggior ragione perché la richiesta di
apertura di credito non era mai stata po-
sta all'ordine del giorno né discussa.
Inoltre non è emerso che il funzio-
nario dell'istituto, prima di autorizzare
l'operazione, avesse effettuato ulterio-
ri verifiche, richiedendo, ad esempio,
di esibire copia dei consuntivi di ge-
stione o esaminando i precedenti
estratti conti: verifiche necessarie e
prodromiche, visto che è non è fre-
quente la richiesta di apertura di credi-
to in ambito condominiale; per di più,
anche in considerazione dei principi di
elevata diligenza e competenza che
devono regolare il comportamento
dell'operatore bancario, nessun adde-
bito può essere mosso al condominio,
a fronte di una delibera che presentava
evidenti anomalie che avrebbero do-
vuto essere rilevate dall'operatore
stesso, secondo i canoni di diligenza e
competenza richiesti dal caso.
Infine, non è apparsa idonea a di-
mostrare la condotta colposa del falso
rappresentato la circostanza che il
condominio non abbia periodicamen-
te verificato gli estratti conto inviati
dalla banca in quanto, in assenza di so-
spetti nei confronti dell'operato del ge-
rente, il condominio aveva ragione-
volmente confidato sulla correttezza
degli atti del proprio amministratore.
Tutto ciò considerato, poiché il
contratto di affidamento è stato stipu-
lato da un soggetto che ha agito in no-
me e per conto del condominio – pur
non essendo munito dei relativi poteri
autorizzativi – il contratto stesso va ri-
tenuto privo di effetti nei confronti del
falso rappresentato; quindi la banca,
che ha colpevolmente contratto col
falsus procurator, nulla può pretende-
re nei confronti del condominio.
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28 OTTOBRE 2019, ore 17.30
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Roberta Guaineri, Assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita
Giuseppe Castagna, Amministratore delegato Banco Bpm
Alessandro Benetton, Presidente della Fondazione Cortina 2021
18.00 ROUND TABLE: “LA FORZA DEI NUMERI PRIMI”
Maria Beatrice Benvenuti, arbitra rugby
Ayomide Folorunso, atleta
Eleonora Giorgi, marcia
Arjola Trimi, nuoto paralimpico
18.20 ROUND TABLE: “LET’S MAKE IT HAPPEN, GIRLS”
Nausicaa Dell’Orto, capitana nazionale football americano
Manuela Furlan, capitana nazionale di rugby
Ilaria Galbusera , capitana nazionale volley sorde
Marta Gasparotto, nazionale di softball
Serena Ortolani, nazionale di volley
Ilaria Panzera, nazionale di basket under 18
19.00 “SVOLTA MONDIALE, IL CALCIO ENTRA NEL FUTURO”
Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana
Laura Fusetti, difensore del Milan e della Nazionale Italiana
Modera Monica D’Ascenzo, Il Sole 24 Ore
19.30 Aperitivo
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