Il Sole 24 Ore - 07.09.2019

(ff) #1

18 Sabato 7 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme


Tributi


di beneficio dell’agevolazione, sia
il Dm  febbraio  sia la circo-

lare /E/ individuano la da-


ta del deposito dell’aumento di
capitale (articolo -bis, comma

, del Codice civile) a tutela del-


l’effettività dell’aumento stesso,
che normalmente deve poi coinci-

dere col periodo d’imposta della


detrazione Irpef o deduzione Ires
dell’investitore.

L’Agenzia conclude ragionevol-
mente che tale periodo d’imposta

nel caso specifico sia il , in cui


è stato effettuato l’investimento;
ciò nonostante qualche perplessi-

tà derivi sul piano degli adempi-


menti societari ex articolo -
bis ultimo comma poiché in prece-

denza si è affermato il loro perfe-


zionamento a gennaio .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’importo di quest’ultime nel bi-
lancio chiuso nel periodo d’impo-

sta di effettuazione dell’investi-


mento. L’aumento di capitale è
scindibile quando vi è la possibi-

lità di aumentare comunque lo


stesso di un importo pari alle sot-
toscrizioni raccolte, anche qualo-

ra lo stesso non sia stato integral-


mente sottoscritto (articolo -
bis del Codice civile).

L’Agenzia ritiene che l’investi-
mento indiretto delle persone fisi-

che sia agevolabile in quanto sia la


start up sia Alfa hanno rilevato un
incremento del capitale e della ri-

serva sovrapprezzo in linea col


paragrafo . della circolare /
E/, potendo quindi Alfa rila-

sciare la certificazione che con-


sente la detrazione ai soci persone
fisiche. Circa il periodo d’imposta

la detenzione di partecipazioni di
start up innovative, classificate

nella categoria delle immobiliz-


zazioni finanziarie, di valore al-
meno pari al % di quello com-

plessivo delle immobilizzazioni
finanziarie iscritte nel bilancio,

sia da effettuarsi con riferimento


al bilancio .
In presenza di start up innova-

tive l’incentivo fiscale, consisten-


te in una detrazione ai fini Irpef
per le persone fisiche e in una de-

duzione per i soggetti Ires, ri-


guarda sia l’investimento diretto
sia l’indiretto, effettuato attra-

verso Oicr o altre società. Nell’in-


diretto per il tramite di altre so-
cietà si richiede la detenzione di

partecipazioni in start up, iscritte


fra le immobilizzazioni finanzia-
rie, per almeno il  per cento del-

gressivo e ha poi sottoscritto l’au-


mento di capitale di Beta. En-


trambi sono avvenuti nel  e la
pratica di deposito dell’elenco dei

nuovi soci della start up è stata


evasa a gennaio . I bonifici ri-
cevuti da Alfa trovano perfetta

corrispondenza con quelli suc-


cessivamente effettuati da Alfa
verso Beta, in linea con quanto

prescritto dall’agenzia delle En-


trate nella circolare /E/
circa la necessaria concatenazio-

ne degli aumenti di capitale della


start up da un lato e della società
che investe in questa dall’altro.

Visto il perfezionamento del


deposito al registro imprese nel
, l’istante ritiene che la detra-

zione Irpef spetti ai soci di Alfa nel


 e che la verifica della mede-
sima società circa il requisito del-

Alessandro Germani


L’investimento indiretto in una


start up innovativa Beta avvenu-
to sottoscrivendo un aumento di

capitale scindibile nella società


Alfa è agevolabile in capo ai soci
persone fisiche di quest’ultima.

La risposta a interpello delle En-


trate / di ieri riguarda gli
investimenti indiretti in start up

innovative.


Alfa ha deliberato un aumento
di capitale scindibile non pro-

Fotovoltaico, le vie per uscire


dal rebus tariffe-Tremonti


LE SOLUZIONI


Entro il  dicembre va reso


il beneficio fiscale per


conservare quello tariffario


Le imprese devono scegliere


quale soluzione adottare


per evitare sanzioni


Giorgio Gavelli


Quali sono i possibili comportamenti


per le imprese che hanno fruito sia


delle tariffe incentivanti per la produ-


zione di energia fotovoltaica che della


detassazione “Tremonti-ambiente”


prevista dall'articolo , commi  e se-


guenti, della legge /? Alla lu-


ce dei vari “colpi di scena” che si sono


succeduti in materia negli ultimi anni,


la domanda è di stretta attualità, sia


perché il prossimo  dicembre scade


“l'ultimatum” del Gse (come proroga-


to dal comunicato stampa del  no-


vembre ) per la restituzione del


vantaggio fiscale, sia perché conti-


nuano le sentenze delle varie magi-


strature interessate.


Tralasciando di ricordare le varie


puntate della “telenovela” (si veda la


tabella pubblicata in pagina), provia-


mo a individuare alcuni elementi di


risposta, non senza aver premesso


che sono possibili diverse situazioni,


legate in particolare al mezzo con cui


le imprese hanno fruito della detassa-


zione (dichiarazione originaria, di-


chiarazione integrativa o istanza di


rimborso) e all'eventuale contestazio-


ne (da parte dell'Agenzia o del Gse)


che possono aver ricevuto.


Situazioni definite


Vi sono situazioni che possono quali-


ficarsi come “definite”. Si tratta dei


periodi di imposta per i quali non è in


corso un contenzioso fiscale ed è de-


corso il termine di accertamento di cui


all'articolo  del Dpr / (in li-


nea generale: fine del quarto anno


successivo a quello di presentazione


della dichiarazione sino al periodo


d'imposta , che diventa quinto


anno a decorrere dal ).


In questi casi, a cui vanno aggiunti


quelli (rari) in cui il rimborso delle


maggiori imposte richieste con istan-


za è stato erogato dall'Agenzia e le


ipotesi in cui il contribuente è risulta-


to vittorioso in giudizio con sentenza


non più impugnabile, fiscalmente la


questione tributaria si è chiusa (così la


risposta delle Entrate all'interpello n.


/). Non è però detto che il Gse


accetti la situazione e non provi a re-


vocare il beneficio delle tariffe incen-


tivanti, con atti impugnabili di fronte


alla giustizia amministrativa.


I «pentiti»


Le imprese che temono una revoca
della tariffa incentivante possono de-

cidere – ove non l'abbiamo già fatto -


di restituire il vantaggio fiscale, se
questo non si è definito come sopra

visto. In tal caso, secondo la risposta a


interpello /, si può procedere
in questo modo:


  • per chi ha presentato istanza di rim-


borso ai sensi dell'articolo  del Dpr
/ (dichiarazione integrativa a

favore richiedendo il credito a rim-


borso) occorre rinunciarvi formal-
mente, con possibile condanna a so-

stenere le spese di giudizio se questo


è già stato instaurato (articolo ,
comma , del Dlgs /);


  • per chi ha fruito del credito in dichia-


razione (originaria od integrativa), si
può operare un ravvedimento opero-

so, versando il vantaggio fruito nei va-


ri periodi d'imposta (non ancora defi-
niti e non accertati) con le sanzioni ri-

dotte ai sensi dell'articolo  del Dlgs


/ (per quanto opinabili) e pre-
sentando una o più dichiarazioni in-

tegrative “a sfavore” (articolo , com-
ma , del Dpr /); su ciò che

viene corretto si riaprono però i ter-


mini di accertamento (articolo , com-
ma , legge /);


  • per chi è già in contenzioso con le


Entrate, o potrebbe instaurarlo, si
tratta di definire la lite (o l'atto notifi-

cato) in una delle varie forme.


I «resistenti»
Infine, vi sono le imprese che decido-

no di resistere, confidando, ad esem-
pio, sulle recenti sentenze del Tar del

Lazio, Sezione Terza ter ( e 


dello scorso  maggio), che rigettano
la lettura del Gse sull'incompatibilità

dei benefici. Dal lato fiscale, si regi-


strano alcune decisioni favorevoli ai
contribuenti (Ctr Toscana

//, Ctr Piemonte


//, Ctp Milano // e
CtpTreviso //) sulle di-

chiarazioni integrative presentate ma


disconosciute dall'Agenzia, la quale
ha negato che, per il recupero del be-

neficio, potesse utilizzarsi la procedu-


ra (ora abolita) prevista dalla Circolare
/E/ (risposta ad interrogazio-

ne parlamentare n. - del  ot-


tobre ). Per questi contribuenti
occorrerà verificare cosa accadrà do-

po lo spirare del termine del  dicem-


bre prossimo, fissato dal Gse (salvo
ulteriori proroghe) come limite per la

restituzione del beneficio fiscale sal-


vando quello tariffario.
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Bonus start up con aumento di capitale a «catena»


RISPOSTA A INTERPELLO


La detassazione spetta


per il periodo d’imposta


in cui si è perfezionato


Una lettera sulla “questione Isa” è arrivata ieri sul tavo-


lo del neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.
Le associazioni dei commercialisti Adc e Anc han-

no scritto al capo del Mef chiedendogli di «valutare


la situazione» e di emanare «senza ulteriore indugio
un decreto che disponga la non applicazione degli Isa

per l’anno ».


Non è il primo appello rivolto al ministro.
In questi giorni sono state numerose le ri-

chieste di “rendere facoltativi” gli indici sin-


tetici di affidabilità fiscale. Arrivate sia dai
Consigli nazionali di commercialisti e consu-

lenti del lavoro sia da associazioni categoria-


li, tra cui Aidc, Unagraco e Ungdcec. Si è arri-
vato anche a chiedere le dimissioni del Ga-

rante del contribuente reo di non aver fatto


abbastanza. In manifesta violazione dello
Statuto del contribuente, per il mancato ri-

spetto del limite dei  giorni, infatti, a metà


agosto in Gazzetta Ufficiale sono state apportate modi-
fiche ai modelli Isa, per non parlare degli errori pre-

senti nei cassetti fiscali, segnalati dalle Entrate, che
obbligano a reimportare nuovamente i dati, e al fatto

che l’ultima versione di calcolo degli Isa (la ..) è stata


pubblicata il  agosto e che un ulteriore aggiorna-
mento è imminente.

Il rinvio degli Isa, secondo le stime del Sole  Ore


pubblicate il  settembre, costa intorno agli  milioni
di euro. Una cifra non indifferente. Il Mef non vuole

cedere perché vede in essi un efficace strumento nella


lotta all’evasione, in quanto consentono una più accu-
rata analisi dei rischi. I professionisti, di contro, sono

esasperati e parlano di alzare il livello della protesta.


—Fe. Mi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LETTERA AL MEF DI ADC-ANC


L’appello a Gualtieri


per sospendere gli Isa


In attesa dei dati dell’autoliquidazione che il complicato


debutto degli Isa ha spostato a fine settembre (o a fine otto-
bre con la maggiorazione dello ,%), i dati sulle entrate

tributarie dei primi sette mesi del  confermano la ten-


denza in atto sull’Iva ed evidenziano un aumento alla voce
accertamento e controllo. L’imposta sul valore aggiunto

sugli scambi interni da gennaio a luglio ha toccato quota


, miliardi con una crescita di , miliardi (+,% rispetto
allo stesso anno). Da accertamenti e controlli sono arrivati

 milioni in più con una forte accelerazione a luglio. È


quanto emerge dai dati resi noti ieri dal dipartimento delle
Finanze del Mef, che nel complesso registra entrate per

, miliardi nei primi sette mesi del  (con quasi ,


miliardi in più corrispondenti a un +,% nonostante ri-
spetto all’anno precedente manchino ancora al-

l’appello i versamenti in autoliquidazione).


Sull’incremento per accertamenti e controlli
si vedono i “frutti” delle maxiadesioni sotto-

scritte dalle Entrate negli ultimi mesi sia con Ke-


ring (titolare del marchio Gucci) che con Ubs.
Solo a luglio sono arrivati  milioni in più (di

cui  per l’Ires) rispetto allo stesso mese del


 ed è prevedibile che anche nei prossimi
mesi si registrerà un aumento in questo specifi-

co capitolo delle entrate tributarie, visto che Ke-


ring sta completando il piano dei pagamenti per
il Fisco in base all’intesa da , miliardi di euro.

Quanto all’Iva sugli scambi interni (il dato sulle
importazioni è, invece, in calo di  milioni sui sette mesi)

l’incremento di oltre  miliardi (su cui influiscono anche i 


milioni in più alla sottovoce split payment) è spiegabile con
più motivazioni. Una di natura “tecnica” proposta nella nota

di accompagnamento del Mef: la dinamica «è in parte in-


fluenzata positivamente dall’andamento del mese di genna-
io (+,%) che ha risentito, del meccanismo di versamento

dell’imposta relativa al mese di dicembre  (acconto a


dicembre e saldo a gennaio); il saldo positivo versato a genna-
io  ha recuperato l'andamento negativo dell'acconto re-

gistrato a dicembre , inoltre, nel mese di aprile, il gettito


ha recuperato dei ritardi di contabilizzazione dei versamenti
dell’imposta da parte degli enti pubblici». Un’altra compo-

nente non evidenziata nel bollettino ma che si può comunque


leggere fra le righe è l’effetto di emersione spontanea che
stanno producendo sia la fattura elettronica sia le comunica-

zioni dei dati delle liquidazioni Iva (Lipe) con cui l’ammini-


strazione finanziaria è in grado di monitorare in tempo reale
(o quasi) le operazioni economiche effettuate. Un quadro

destinato a completarsi con i corrispettivi telematici, il cui


primo step dell’obbligo è partito proprio da luglio ma i cui
effetti saranno misurabili solo dai prossimi mesi.

—Marco Mobili


—Giovanni Parente
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I DATI DEL MEF FINO A LUGLIO


GLI ACCORDI CON KERING E UBS


I maxiaccertamenti


spingono le entrate


di 900 milioni


I MOMENTI SALIENTI DELLA “QUERELLE”


1. 1° gennaio 2001


Entra in vigore l'articolo 6 della


legge 388/2000, i cui commi da
13 a 19 disciplinano

l'agevolazione detta “Tremonti-


ambiente”


2. 26 giugno 2012


Data di abrogazione della
“Tremonti-ambiente”, per effetto

dell'art. 23, comma 7, del D.L. n.


83/


3. 11 luglio 2012


Decorrenza del D.M. 5 luglio 2012,
in cui, all'art. 19, è previsto, con

norma interpretativa, che il limite


previsto dall'art. 9, comma 1, del
Decreto 19 febbraio 2007 –

secondo cui le tariffe incentivanti


“... non sono applicabili
all'elettricità prodotta da impianti

per la cui realizzazione siano o


siano stati concessi incentivi
pubblici in conto capitale

eccedenti il 20% del costo


dell'investimento ...” – si applica
anche alla detassazione per

investimenti ambientali. Con nota
del 18 giugno 2015 il MISE afferma

che, nel caso di specie, il “costo


dell'investimento” si riferisce
all'intero costo imputabile

all'investimento per l'impianto


fotovoltaico, iscritto nel bilancio di
riferimento.

4. 20 luglio 2016
Con Risoluzione n. 58/E,


l'Agenzia delle Entrate, con


riferimento al recupero tardivo
dell'agevolazione da parte del

contribuente, dopo aver ribadito


la propria incompetenza in
materia di cumulo tra bonus, ha

affermato che non costituiscono


elementi decisivi né la mancata


indicazione dell'agevolazione in


bilancio né la mancata
comunicazione al MISE. Gli

strumenti disponibili sono la


dichiarazione integrativa a favore
o l'istanza di rimborso (rinvio alla

Risoluzione n. 132/E/2010).


5. 22 novembre 2017


Con un comunicato pubblicato


sul proprio sito il GSE afferma che
la “Tremonti-ambiente” non è

cumulabile con le tariffe
incentivanti previste dal III, IV e V

“Conto Energia” e che, per


continuare ad usufruire di tali
tariffe, il Soggetto Responsabile

dell'impianto deve manifestare


all'Agenzia delle entrate la volontà
di rinunciare all'agevolazione

fiscale goduta “secondo le


modalità e le prassi già rese
disponibili dalla stessa”. Il termine

viene fissato al 22 novembre






6. 12 dicembre 2017


Il Sottosegretario del MISE,
rispondendo alla interrogazione

parlamentare 5-090403,


sostiene che l'agevolazione di cui
alla Tremonti-Ambiente non è

cumulabile con le tariffe


incentivanti riconosciute ai sensi
del III, IV e V conto energia.

7. 27 luglio 2018
Il Consiglio di Stato (Sezione II,


Ordinanza n. 67/2018) accoglie


l'istanza di sospensione cautelare
presentata da una società contro

la comunicazione del GSE di avvio


del procedimento di revoca
dell'assegnazione del beneficio

tariffario.


8. 14 novembre 2018


Con un altro comunicato il GSE
proroga il termine per la rinuncia

all'agevolazione fiscale al 31


dicembre 2019


9. 18 dicembre 2018


L'Agenzia, con risposta ad
interpello n. 114/2018, conferma

che la restituzione del beneficio


può avvenire con dichiarazione
integrativa (se fruita

originariamente in dichiarazione) o


con rinuncia espressa (se è stata
presentata istanza di rimborso). Se

i termini per l'integrativa sono


prescritti o il rimborso è già stato
effettuato, il vantaggio “deve

ritenersi definitivo”.


10. 8 aprile 2019


L'Agenzia, con risposta ad


interpello n. 102/2019, afferma che,
per definire la lite per il recupero

integrale della detassazione fruita,


ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.
119/2018, occorre versare

integralmente l'imposta in


contestazione (e non la quota
ridotta prevista dal provvedimento

di definizione), “guadagnando”
interessi e sanzioni, In sede di

conversione del D.L. n. 119 non era


stata approvato un emendamento
che prevedeva una sanatoria “ad

hoc” per questa specifica ipotesi,


con la rinuncia al 15% del vantaggio
fiscale determinato.

11. 29 maggio 2019
Il TAR del Lazio (sentenze nn. 6784 e



  1. smentisce il comunicato del


GSE riconoscendo la cumulabilità
tra Tremonti-ambiente e tariffe

incentivanti del III, IV e V “Conto


Energia”.


Il Forum online sarà accessibile dalla sezione
del sito dedicata a Dichiarazioni , iniziativa

di informazione professionale che tornerà


giovedì con un convegno online gratuito.


Il Forum online


Da lunedì mattina


sarà possibile


inviare le domande


sugli Isa agli esperti


del Sole 24 Ore


+Il dossier di Dichiarazioni 24


ilsole24ore.com/dichiarazioni


L’iniziativa.


Dichiarazioni 24,


il percorso di
approfondimento

professionale, si


concentra ora
sugli Isa

QUOTIDIANO


DEL FISCO


IL DECRETO DEL MEF


Legno, per l’Iva


compensazione al 6%


Forte aumento delle percentuali di


compensazione sul legno che passa
dal  al  per cento. Lo prevede il Dm

Economia del  agosto 


(pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale» del  settembre).

L’aumento deriva dalla


disposizione contenuta nella legge
di bilancio  la quale dispone che

con decreto interministeriale siano


innalzate le percentuali di
compensazione applicabili al legno

e alla legna da ardere, nel limite


massimo di spesa per il bilancio
dello Stato di un milione di euro, a

decorrere dal ° gennaio .


comporterà per molti produttori di
legname l’interesse ad

abbandonare il regime ordinario


Iva per quello speciale all’articolo 
del Dpr /.

— Gian Paolo Tosoni


Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF


Il neo


ministro


chiamato a


risolvere la


questione


Isa; il rinvio


costerebbe


800 milioni


Per l’Iva


si conferma


un maggior


gettito


di 2 miliardi


anche grazie


a fattura


elettronica


e dati delle


liquidazioni

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