Il Sole 24 Ore - 13.09.2019

(vip2019) #1

24 Venerdì 13 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Venture capital, la tassazione delle Sis


si allinea alle regole delle Sicaf


FISCO E FINANZA


Le società d’investimento


semplice omologate a fondi


alternativi a capitale fisso


Alessandro Germani


La norma che ha introdotto le Sis


(società d'investimento semplice)


per lo sviluppo del venture capital,


cioè l'articolo  del Dl /, di-


sciplina i soli aspetti civilistici (si


veda Il Sole  Ore del  aprile


), ma è opportuno analizzarne


il regime fiscale.


A tal fine conviene rifarsi alla defi-


nizione di Sis data dall’articolo ,


comma , lettera i-quater del decreto


legislativo / che le inquadra co-


me Fia (fondi di investimento alter-


nativo) costituiti in forma di società


di investimento a capitale fisso (Si-
caf). Si tratta, quindi, di Oicr esenti da

tassazione sui redditi prodotti ai
sensi dell'articolo , c. -quinquies

del Tuir, pur essendo soggetti passivi


Ires. Le Sicaf sono poi soggetti passi-
vi Irap (articolo  del Dlgs /) la

cui base imponibile è data dalla dif-


ferenza tra le commissioni di sotto-
scrizione e quelle passive dovute a

soggetti collocatori (articolo  del Dl-


gs /). Come chiarito dalla ri-
sposta delle Entrate /, la Sicaf

è un soggetto lordista, nel senso che


non subisce la tassazione a monte sui
redditi di capitale percepiti, tranne

nel caso in cui le singole disposizioni


prevedano l'applicazione del prelie-
vo alla fonte nei suoi confronti. Ciò

comporta che la tassazione dei pro-


venti derivanti dalla partecipazione
all'Oicr avviene, in via generale, in

capo ai partecipanti al momento del-


la percezione degli stessi, come red-
diti di capitale e redditi diversi di na-

tura finanziaria, oppure come redditi


di impresa in presenza di esercizio di


attività commerciale.
Ragionando in particolare sui sot-

toscrittori, ci si domanda se siano cu-


mulabili una serie di agevolazioni
previste per gli investitori in start up

innovative. Infatti la legge di bilancio


 ha previsto che tale investimen-
to da parte di persone fisiche o di so-

cietà (a loro volta non start up inno-


vative) dia luogo, rispettivamente, ad
una detrazione (fino a  milione di

euro) o ad una deduzione (fino a ,


milioni di euro) del % per il 
(rispetto al % ma subordinata

all'autorizzazione da parte della


Commissione europea). Nel caso di
investimento totalitario nel capitale

della start up, che sia mantenuto per


almeno  anni, in capo alla società la
deduzione per il  è incrementata

dal  al  per cento. Poiché sia l'ar-


ticolo  del Dl / sia il recente
Dm  maggio  individuano la

possibilità che l'investimento possa


essere effettuato indirettamente, ov-
vero per il tramite di Oicr che inve-

stono prevalentemente in start up
innovative e Pmi innovative, sem-

brerebbe che la previsione possa ap-
plicarsi anche alle Sis.

È plausibile poi che le stesse, in


quanto Sicaf, possano beneficiare
delle agevolazioni relative all'inve-

stimento in venture capital introdot-


te dal comma  dalla legge di bilan-
cio . Sono infatti fondi di venture

capital, oltre agli Oicr chiusi, anche le


Sicaf residenti in Italia o in uno Stato
Ue o See che investono almeno l'%

del valore degli attivi in Pmi non


quotate in mercati regolamentati.
L'agevolazione consiste nel man-

cato assoggettamento ad imposi-


zione dei redditi di capitale derivan-
ti dalla partecipazione ai fondi di

venture capital ex articolo , com-
ma  del Dl /.

Infine anche le Sis, in quanto Si-


caf, potrebbero beneficiare della di-
sciplina del carried interest ex artico-

lo  del Dl /, che consente di


tassare come redditi di capitale (o di-
versi) e non di lavoro dipendente i

proventi del management della Sis in


presenza di specifiche condizioni.


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SIS, I PUNTI CHIAVE


1. L’identikit


La Sis è un Fondo di
investimento alternativo

italiano riservato a investitori


professionali, costituito in
forma di Sicaf che gestisce

direttamente il proprio
patrimonio e che: ha un

patrimonio netto che non


eccede 25 milioni; investe solo
in Pmi non quotate nelle fasi

di venture capital; non ricorre


alla leva finanziaria; ha un
capitale sociale di almeno

50.000 euro


2. La limitazione


Per i soggetti ricompresi nella


nozione di controllo della Sis
e/o svolgono funzioni di

amministrazione, direzione e


controllo è possibile costituire
una o più Sis ma nel limite

complessivo di 25 milioni


Merchant bank escluse dal rischio bancario


PARTECIPAZIONI


Le strutture dovranno però


essere sottoposte al test


di prevalenza ai fini Atad


Gaetano De Vito


La gestione di partecipazioni sociali


detenute da merchant bank e società


di venture capital a fini di successivi


smobilizzi, e non per stabile investi-


mento come nelle holding, non è più


considerata attività finanziaria. Ne è


conseguito che il loro inquadramen-


to, ai fini Ires e dell'Irap, non è più


automatico; pertanto la questione,
che sotto il profilo oggettivo riguar-

da anche l'attività di investimento di


liquidità, va risolta, con riferimento
al nuovo articolo -bis del Tuir in-

trodotto dalla normativa Atad (Dlgs


/), in via interpretativa.
Con la riforma del Titolo V del

Tub e con la conseguente normati-


va di regolamento di cui al Dm
/ l'assunzione di partecipa-

zioni sociali a fini di successivi


smobilizzi non è più riservata ai soli
intermediari finanziari iscritti ai

vecchi elenchi di cui agli articoli 
e  del Tub, in quanto non più ri-

tenuta a “rischio sistemico”.


Ne è conseguito quindi il manca-
to inserimento di questi soggetti tra

gli obbligati al bilancio ex Dlgs


/ il quale, nel frattempo,
abrogava anche il Dlgs / che in-

vece imponeva alle merchant bank


lo schema di bilancio finanziario, da
cui derivava la determinazione

dell'imponibile Ires e Irap secondo
le regole bancarie.

Preso atto che l'attività di questi


soggetti resta comunque quella di
assunzione di partecipazioni sociali,

anche le merchant bank dovrebbero


applicare il principio della prevalen-
za, posto a base dell'inquadramento

delle società di partecipazioni dalla


normativa Atad il quale le rendereb-
be, di conseguenza, classificabili tra

le società di partecipazioni finanzia-
rie ovvero non finanziarie. Infatti,

nell'ambito del nuovo articolo -


bis, l'assunzione di partecipazioni
non solo prescinde dalla loro desti-

nazione ma è anche indifferente alla


loro classificazione in bilancio.
Tuttavia ai fini della sussistenza

dell'attività prevalente di assunzio-


ne di partecipazioni non è superfluo
fare una riflessione su come gli in-

vestimenti di liquidità attuati trami-


te assunzioni di partecipazioni in
società quotate, Sicav o Sicaf non-

ché detenute anche in regime di ri-
sparmio amministrato, siano da ri-

tenersi esclusi dal calcolo della pre-


valenza ancorché nulla sia detto in
merito. A tal fine sarebbe auspicabi-

le che tale estromissione operi al-


meno per le partecipazioni per cui
non sia scattato l'obbligo di comu-

nicare alla Consob, ai sensi dell'arti-


colo  del Tuf, di partecipare al ca-
pitale di una quotata in misura su-

periore al %, o al % in caso di emit-


tente Pmi, il cui investimento
potrebbe considerarsi fuori dalla li-

quidità stante la potenzialità di po-


ter entrare nella loro governance.


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Sistema probatorio


più articolato


su cessioni intra-Ue


MERCATO EUROPEO


Un documento del Cndcec


fa il punto sul futuro


dell’Iva comunitaria


Anna Abagnale


Benedetto Santacroce


Il processo di riforma del sistema Iva


diretto alla creazione dello “spazio
unico europeo”, la cui nascita uffi-

ciale segna la data del ° luglio ,


è in continuo divenire. Sia sul piano
europeo che interno non mancano

i passi in avanti in tal senso, che se da


un lato sono apprezzabili in quanto
anticipatori della disciplina dell'im-

posta che verrà (si pensi alle nuove


disposizioni interne in materia di
marketplace), dall'altro creano qual-

che difficoltà per l'operatore che de-


ve destreggiarsi tra norme vecchie e
nuove, facendo particolare attenzio-

ne alla loro decorrenza.


Per dare una visione d'insieme
allo stato attuale del diritto europeo

sull'Iva, i dottori commercialisti so-


no intervenuti con un documento
che ha il merito di affrontare le prin-

cipali novità che sono state introdot-


te o che saranno introdotte da qui al
. I temi trattati vanno dai rimedi

alle frodi Iva al commercio elettroni-


co transfrontaliero, dalle aliquote al
regime delle piccole imprese, dalla

disciplina del call of stock alle prove


delle cessioni intraUe.
In particolare, quest'ultima que-

stione è fortemente sentita dalle


aziende che operano con l'estero es-
sendo molto spesso oggetto delle

contestazioni dell'amministrazione
finanziaria in fase di verifica. Il vuoto

normativo della direttiva, che ad og-


gi non specifica in che modo debba
essere provato il rispetto dei requisi-

ti necessari per dimostrare l'effetti-


vo invio dei beni in un altro Paese
Ue, è stato colmato dagli Stati mem-

bri spesso solo sul piano della prassi.
Ad esempio, in Italia è mancata una

norma interna che facesse luce sui


documenti che il cedente deve con-
servare ed esibire in caso di control-

lo sulle cessioni intra-Ue effettuate.


Da qui la confusione. In primis,
sull'obbligatorietà o meno di verifi-

care l'iscrizione al Vies della contro-


parte. La questione si era poi con-
clusa con la pronuncia della Cgue

nel senso che essa non fosse una


condizione sostanziale della non
imponibilità (C-/). Dal ° gen-

naio , invece, l'inscrizione al


Vies sarà un requisito obbligatorio
per effettuare operazioni intra-Ue

(Direttiva //Ue).


In secondo luogo, sulla prova del
trasporto. Varie sono state le pro-

nunce della prassi e della giurispru-


denza che, negli anni, hanno cercato
di specificare i documenti più idonei

ai fini in questione. In definitiva, con
la risposta n./, l'agenzia

delle Entrate ha “cristallizzato” l'ef-


ficacia probatoria dei documenti in-
dicati nella precedente risoluzione

/E/, ritenuta conforme al Re-


golamento di esecuzione /
che entrerà in vigore dal prossimo

anno. Sulla base di tale affermazio-


ne, il Cndcec osserva che l'entrata in
vigore della norma europea non de-

terminerà nella pratica delle novità


in termini di documentazione ne-
cessaria e sufficiente della cessione

intra-Ue rispetto a quella già indica-


ta dalla prassi. In realtà, le nuove
norme che giungono dall'Europa

sono molto più esaustive e puntuali


rispetto al set documentale rico-
struibile sulla base degli orienta-

menti domestici e introduce una ve-


ra e propria presunzione, partico-
larmente invasiva se non rispettata.

Sarà, pertanto, ad esse che l'opera-


tore nazionale da qui a pochi mesi
dovrà far riferimento e nel caso di

violazione non saranno ammesse


prove contrarie.


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Possibile cumulare i bonus


previsti per finanziamenti


di start up e Pmi innovative

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