24 Venerdì 13 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Venture capital, la tassazione delle Sis
si allinea alle regole delle Sicaf
FISCO E FINANZA
Le società d’investimento
semplice omologate a fondi
alternativi a capitale fisso
Alessandro Germani
La norma che ha introdotto le Sis
(società d'investimento semplice)
per lo sviluppo del venture capital,
cioè l'articolo del Dl /, di-
sciplina i soli aspetti civilistici (si
veda Il Sole Ore del aprile
), ma è opportuno analizzarne
il regime fiscale.
A tal fine conviene rifarsi alla defi-
nizione di Sis data dall’articolo ,
comma , lettera i-quater del decreto
legislativo / che le inquadra co-
me Fia (fondi di investimento alter-
nativo) costituiti in forma di società
di investimento a capitale fisso (Si-
caf). Si tratta, quindi, di Oicr esenti datassazione sui redditi prodotti ai
sensi dell'articolo , c. -quinquiesdel Tuir, pur essendo soggetti passivi
Ires. Le Sicaf sono poi soggetti passi-
vi Irap (articolo del Dlgs /) lacui base imponibile è data dalla dif-
ferenza tra le commissioni di sotto-
scrizione e quelle passive dovute asoggetti collocatori (articolo del Dl-
gs /). Come chiarito dalla ri-
sposta delle Entrate /, la Sicafè un soggetto lordista, nel senso che
non subisce la tassazione a monte sui
redditi di capitale percepiti, trannenel caso in cui le singole disposizioni
prevedano l'applicazione del prelie-
vo alla fonte nei suoi confronti. Ciòcomporta che la tassazione dei pro-
venti derivanti dalla partecipazione
all'Oicr avviene, in via generale, incapo ai partecipanti al momento del-
la percezione degli stessi, come red-
diti di capitale e redditi diversi di na-tura finanziaria, oppure come redditi
di impresa in presenza di esercizio di
attività commerciale.
Ragionando in particolare sui sot-toscrittori, ci si domanda se siano cu-
mulabili una serie di agevolazioni
previste per gli investitori in start upinnovative. Infatti la legge di bilancio
ha previsto che tale investimen-
to da parte di persone fisiche o di so-cietà (a loro volta non start up inno-
vative) dia luogo, rispettivamente, ad
una detrazione (fino a milione dieuro) o ad una deduzione (fino a ,
milioni di euro) del % per il
(rispetto al % ma subordinataall'autorizzazione da parte della
Commissione europea). Nel caso di
investimento totalitario nel capitaledella start up, che sia mantenuto per
almeno anni, in capo alla società la
deduzione per il è incrementatadal al per cento. Poiché sia l'ar-
ticolo del Dl / sia il recente
Dm maggio individuano lapossibilità che l'investimento possa
essere effettuato indirettamente, ov-
vero per il tramite di Oicr che inve-stono prevalentemente in start up
innovative e Pmi innovative, sem-brerebbe che la previsione possa ap-
plicarsi anche alle Sis.È plausibile poi che le stesse, in
quanto Sicaf, possano beneficiare
delle agevolazioni relative all'inve-stimento in venture capital introdot-
te dal comma dalla legge di bilan-
cio . Sono infatti fondi di venturecapital, oltre agli Oicr chiusi, anche le
Sicaf residenti in Italia o in uno Stato
Ue o See che investono almeno l'%del valore degli attivi in Pmi non
quotate in mercati regolamentati.
L'agevolazione consiste nel man-cato assoggettamento ad imposi-
zione dei redditi di capitale derivan-
ti dalla partecipazione ai fondi diventure capital ex articolo , com-
ma del Dl /.Infine anche le Sis, in quanto Si-
caf, potrebbero beneficiare della di-
sciplina del carried interest ex artico-lo del Dl /, che consente di
tassare come redditi di capitale (o di-
versi) e non di lavoro dipendente iproventi del management della Sis in
presenza di specifiche condizioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATASIS, I PUNTI CHIAVE
1. L’identikit
La Sis è un Fondo di
investimento alternativoitaliano riservato a investitori
professionali, costituito in
forma di Sicaf che gestiscedirettamente il proprio
patrimonio e che: ha unpatrimonio netto che non
eccede 25 milioni; investe solo
in Pmi non quotate nelle fasidi venture capital; non ricorre
alla leva finanziaria; ha un
capitale sociale di almeno50.000 euro
2. La limitazione
Per i soggetti ricompresi nella
nozione di controllo della Sis
e/o svolgono funzioni diamministrazione, direzione e
controllo è possibile costituire
una o più Sis ma nel limitecomplessivo di 25 milioni
Merchant bank escluse dal rischio bancario
PARTECIPAZIONI
Le strutture dovranno però
essere sottoposte al test
di prevalenza ai fini Atad
Gaetano De Vito
La gestione di partecipazioni sociali
detenute da merchant bank e società
di venture capital a fini di successivi
smobilizzi, e non per stabile investi-
mento come nelle holding, non è più
considerata attività finanziaria. Ne è
conseguito che il loro inquadramen-
to, ai fini Ires e dell'Irap, non è più
automatico; pertanto la questione,
che sotto il profilo oggettivo riguar-da anche l'attività di investimento di
liquidità, va risolta, con riferimento
al nuovo articolo -bis del Tuir in-trodotto dalla normativa Atad (Dlgs
/), in via interpretativa.
Con la riforma del Titolo V delTub e con la conseguente normati-
va di regolamento di cui al Dm
/ l'assunzione di partecipa-zioni sociali a fini di successivi
smobilizzi non è più riservata ai soli
intermediari finanziari iscritti aivecchi elenchi di cui agli articoli
e del Tub, in quanto non più ri-tenuta a “rischio sistemico”.
Ne è conseguito quindi il manca-
to inserimento di questi soggetti tragli obbligati al bilancio ex Dlgs
/ il quale, nel frattempo,
abrogava anche il Dlgs / che in-vece imponeva alle merchant bank
lo schema di bilancio finanziario, da
cui derivava la determinazionedell'imponibile Ires e Irap secondo
le regole bancarie.Preso atto che l'attività di questi
soggetti resta comunque quella di
assunzione di partecipazioni sociali,anche le merchant bank dovrebbero
applicare il principio della prevalen-
za, posto a base dell'inquadramentodelle società di partecipazioni dalla
normativa Atad il quale le rendereb-
be, di conseguenza, classificabili trale società di partecipazioni finanzia-
rie ovvero non finanziarie. Infatti,nell'ambito del nuovo articolo -
bis, l'assunzione di partecipazioni
non solo prescinde dalla loro desti-nazione ma è anche indifferente alla
loro classificazione in bilancio.
Tuttavia ai fini della sussistenzadell'attività prevalente di assunzio-
ne di partecipazioni non è superfluo
fare una riflessione su come gli in-vestimenti di liquidità attuati trami-
te assunzioni di partecipazioni in
società quotate, Sicav o Sicaf non-ché detenute anche in regime di ri-
sparmio amministrato, siano da ri-tenersi esclusi dal calcolo della pre-
valenza ancorché nulla sia detto in
merito. A tal fine sarebbe auspicabi-le che tale estromissione operi al-
meno per le partecipazioni per cui
non sia scattato l'obbligo di comu-nicare alla Consob, ai sensi dell'arti-
colo del Tuf, di partecipare al ca-
pitale di una quotata in misura su-periore al %, o al % in caso di emit-
tente Pmi, il cui investimento
potrebbe considerarsi fuori dalla li-quidità stante la potenzialità di po-
ter entrare nella loro governance.
© RIPRODUZIONE RISERVATASistema probatorio
più articolato
su cessioni intra-Ue
MERCATO EUROPEO
Un documento del Cndcec
fa il punto sul futuro
dell’Iva comunitaria
Anna Abagnale
Benedetto Santacroce
Il processo di riforma del sistema Iva
diretto alla creazione dello “spazio
unico europeo”, la cui nascita uffi-ciale segna la data del ° luglio ,
è in continuo divenire. Sia sul piano
europeo che interno non mancanoi passi in avanti in tal senso, che se da
un lato sono apprezzabili in quanto
anticipatori della disciplina dell'im-posta che verrà (si pensi alle nuove
disposizioni interne in materia di
marketplace), dall'altro creano qual-che difficoltà per l'operatore che de-
ve destreggiarsi tra norme vecchie e
nuove, facendo particolare attenzio-ne alla loro decorrenza.
Per dare una visione d'insieme
allo stato attuale del diritto europeosull'Iva, i dottori commercialisti so-
no intervenuti con un documento
che ha il merito di affrontare le prin-cipali novità che sono state introdot-
te o che saranno introdotte da qui al
. I temi trattati vanno dai rimedialle frodi Iva al commercio elettroni-
co transfrontaliero, dalle aliquote al
regime delle piccole imprese, dalladisciplina del call of stock alle prove
delle cessioni intraUe.
In particolare, quest'ultima que-stione è fortemente sentita dalle
aziende che operano con l'estero es-
sendo molto spesso oggetto dellecontestazioni dell'amministrazione
finanziaria in fase di verifica. Il vuotonormativo della direttiva, che ad og-
gi non specifica in che modo debba
essere provato il rispetto dei requisi-ti necessari per dimostrare l'effetti-
vo invio dei beni in un altro Paese
Ue, è stato colmato dagli Stati mem-bri spesso solo sul piano della prassi.
Ad esempio, in Italia è mancata unanorma interna che facesse luce sui
documenti che il cedente deve con-
servare ed esibire in caso di control-lo sulle cessioni intra-Ue effettuate.
Da qui la confusione. In primis,
sull'obbligatorietà o meno di verifi-care l'iscrizione al Vies della contro-
parte. La questione si era poi con-
clusa con la pronuncia della Cguenel senso che essa non fosse una
condizione sostanziale della non
imponibilità (C-/). Dal ° gen-naio , invece, l'inscrizione al
Vies sarà un requisito obbligatorio
per effettuare operazioni intra-Ue(Direttiva //Ue).
In secondo luogo, sulla prova del
trasporto. Varie sono state le pro-nunce della prassi e della giurispru-
denza che, negli anni, hanno cercato
di specificare i documenti più idoneiai fini in questione. In definitiva, con
la risposta n./, l'agenziadelle Entrate ha “cristallizzato” l'ef-
ficacia probatoria dei documenti in-
dicati nella precedente risoluzione/E/, ritenuta conforme al Re-
golamento di esecuzione /
che entrerà in vigore dal prossimoanno. Sulla base di tale affermazio-
ne, il Cndcec osserva che l'entrata in
vigore della norma europea non de-terminerà nella pratica delle novità
in termini di documentazione ne-
cessaria e sufficiente della cessioneintra-Ue rispetto a quella già indica-
ta dalla prassi. In realtà, le nuove
norme che giungono dall'Europasono molto più esaustive e puntuali
rispetto al set documentale rico-
struibile sulla base degli orienta-menti domestici e introduce una ve-
ra e propria presunzione, partico-
larmente invasiva se non rispettata.Sarà, pertanto, ad esse che l'opera-
tore nazionale da qui a pochi mesi
dovrà far riferimento e nel caso diviolazione non saranno ammesse
prove contrarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATAPossibile cumulare i bonus
previsti per finanziamenti
di start up e Pmi innovative