22 Giovedì 12 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Il punteggio alto degli Isa
si può estendere a più attività
REDDITI AGRARI
Benefici premiali applicabili
anche su operazioni
escluse dalle pagelle fiscali
Proroga dei versamenti
solo per proventi da impresa
o da lavoro autonomo
Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni
I benefici premiali derivanti dall'otte-
nimento di un elevato punteggio per
l'applicazione degli Isa si estendono
anche alle altre attività esercitate per
le quali non è prevista l'applicazione
degli indicatori. Lo chiarisce l'agenzia
delle Entrate al punto . della circo-
lare /E emanata lo scorso settem-
bre in materia di indici sintetici di af-
fidabilità economica.
Il caso analizzato era quello di un
contribuente che svolgeva, sotto for-
ma di ditta individuale, una attività
agricola di coltivazione di cereali con
un volume d'affari di circa mila
euro e una attività agrituristica con
volume d'affari di circa mila euro.
L'attività agricola era svolta, ai fini
delle imposte dirette, nei limiti
dell'articolo del Tuir (quindi pro-
duttiva di reddito agrario) mentre ai
fini Iva era stata esercitata l'opzione
per la l'applicazione del regime nor-
male, ovvero “Iva da Iva”. Per tale atti-
vità, in quanto non produttiva di red-
dito di impresa, non vi era l'obbligo di
compilazione del modello Isa per
l'agricoltura (modello AAS). Sussi-
steva, invece, l'obbligo di compilazio-
ne dell'indicatore con riferimento
all'attività agrituristica in quanto era
soggetta alla determinazione del red-
dito in modo analitico. Infatti, come
ricordato dalla stessa Agenzia nella
circolare, se un contribuente svolge
diverse attività, per alcune delle quali
dichiara il reddito di impresa e per al-
tre redditi appartenenti a categorie
reddituali non interessate all'applica-
zione degli Isa, lo stesso sarà tenuto
all'applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale in relazione alle
sole attività per le quali è dichiarato il
reddito di impresa.
La circolare numero precisa ora
che nel caso di ottenimento di un
punteggio alto che dà diritto a benefi-
ci premiali, questi si estendono anche
alle altre attività eventualmente eser-
citate; la circostanza che la dichiara-
zione Iva o quella dei Redditi o Irap
riguardi anche attività escluse
dall'applicazione degli Isa non è in-
fatti di ostacolo.
In sostanza, l'Agenzia fornisce una
interpretazione molto favorevole
all'imprenditore agricolo in quanto
può usufruire dell'esonero dal visto di
conformità per compensazione o
rimborso dei crediti Iva fino a mila
euro se per una attività commerciale,
anche modestissima, ha ottenuto un
punteggio Isa pari o superiore a (si
veda Il Sole Ore del settembre
).
Confermato poi, nella risposta .,
che qualora il reddito prodotto non
rientri nella categoria del reddito di
impresa o di lavoro autonomo, pur in
presenza di attività per le quali risul-
terebbe approvato uno specifico Isa,
non trova applicazione la proroga dei
termini di versamento. Pertanto, le
persone fisiche e le società semplici
che svolgono attività agricole e sono
titolari esclusivamente di reddito
agrario sono tenuti ad effettuare i
versamenti nei termini ordinaria-
mente prescritti. La proroga dei ver-
samenti si applica, invece, agli eser-
centi attività agricole di cui agli arti-
coli , comma , e -bis, commi ,
e , del Tuir, nonostante dichiarino
una causa di esclusione dall'applica-
zione degli Isa, in quanto producono
reddito d'impresa seppur determina-
to con criteri forfettari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sostituti, da lunedì
è possibile inviare
le deleghe cessate
INTERMEDIARI
Gli estremi vanno
comunicati in via
telematica alle Entrate
Michela Magnani
L’efficacia del sistema del flusso te-
lematico che regge tutto il sistema
dell’assistenza fiscale si basa sulla
comunicazione all’agenzia delle
Entrate dell’indirizzo telematico
presso cui inviare il modello -.
A questo proposito, dalla pros-
sima settimana gli intermediari
potranno comunicare in via tele-
matica alle Entrate gli estremi dei
sostituti d’imposta con i quali han-
no cessato il rapporto di delega per
la ricezione dei risultati contabili
dei dei propri dipendenti.
La scheda per la comunicazione
di cessazione del rapporto di dele-
ga è quella contenuta nel provvedi-
mento del direttore dell’agenzia
delle Entrate del marzo con
il quale è stato approvato anche il
modello di comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli - resi dispo-
nibili dall’agenzia delle Entrate
(modello Cso).
In precedenza, la comunicazione
della cessazione del rapporto di de-
lega, in base alla circolare /,
veniva effettuata mediante Pec.
La scheda può essere trasmessa
dall’intermediario solo nella fine-
stra temporale che va dal set-
tembre al gennaio e consente a
quest’ultimo di “sganciarsi” dal so-
stituto d’imposta nelle situazioni
di inerzia di questo e cioè, nei casi
in cui il sostituto omette di comu-
nicare all’Agenzia la variazione
dell’intermediario incaricato di ri-
cevere i risultati contabili dei pro-
pri dipendenti.
Vista l’obbligatorietà del flusso
telematico, preme in questa sede
sottolineare che l’invio della sche-
da da parte dell’intermediario
comporta l’onere per il sostituto
d’imposta di indicare un nuovo in-
termediario tramite il modello Cso.
In caso diverso, il sostituto sarà
tenuto a compilare il quadro CT,
approvato unitamente alla Certi-
ficazione unica e riservato ai so-
stituti d’imposta che trasmettono
almeno una certificazione di red-
diti di lavoro dipendente e che
non hanno presentato l’apposito
modello Cso. Tale quadro permet-
te infatti di comunicare alle En-
trate il nuovo indirizzo telematico
dove il sostituto d’imposta vuole
ricevere i risultati contabili relati-
vi ai dipendenti.
Si ricorda infine che, con il
nuovo modello Cso, i sostituti
d’imposta oltre a comunicare il
nuovo intermediario possono an-
che richiedere il reinoltro dei ri-
sultati contabili già consegnati al
vecchio intermediario. In prece-
denza tale richiesta, sulla base di
quanto previsto dalla circolare
/ doveva, invece, essere effet-
tuata tramite Pec.
Di seguito il cronoprogramma
della gestione del “flusso” dei mo-
delli - riportato in allegato
della circolare /.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PERIODO SOGGETTO ADEMPIMENTO
Da dicembre al 15
gennaio
Sostituti di imposta Comunicazione
cessazione incarico
ricezione 730-4
Dal 23 gennaio al
25 marzo
Agenzia entrate Sospensione
trasmissione CSO
Fine gennaio Agenzia entrate Pubblicazione elenco
sostituti con indirizzo
telematico noto
Primi giorni di
febbraio
Agenzia entrate Pubblicazione software
compilazione e controllo
CU e apertura canale
telematico
Dai primi giorni di
febbraio a metà
del mese di marzo
Sostituti di imposta Trasmissione CU con CT
Dalla seconda
metà del mese di
marzo
Agenzia entrate Pubblicazione software
compilazione e controllo
CU priva di di CT
Dalla seconda
metà del mese di
marzo
Sostituti di imposta Trasmissione CU priva di
CT
Dal primo al 22
gennaio e dal 26
marzo al 31
dicembre
Sostituti di imposta Trasmissione CSO
20 giugno Contribuente Termine possibilità di
annullamento 730 web
Dall'ultima decade
del mese di
giugno
Agenzia entrate Avvio messa a
disposizione dei 730-4
pervenuti
Dal 5 luglio Sostituti di imposta Possibilità effettuazione
dinieghi
Dalla prima
decade del mese
di luglio
Agenzia entrate Trasmissione a
Caf/professionisti
ricevuta attestante
disponibilità 730-4 ai
sostituti
Dal 16 luglio e
settimanalmente
Agenzia entrate Notifica a
Caf/professionisti
dinieghi ricevuti dai
sostituti
Da fine luglio a
fine novembre
(mensilmente)
Agenzia entrate Trasmissione a
Caf/professionisti
ricevuta mensile di
riepilogo 730-4
Da fine luglio a
fine novembre
(mensilmente)
Agenzia entrate Spedizione e-mail per
730 web a controllo o
non consegnati
Entro il 10 agosto
e poi mensilmente
fino alla prima
settimana di
novembre
Agenzia entrate Re-inoltro 730-4 a
nuovo delegato
10 dicembre Agenzia entrate Termina messa a
disposizione 730-4
20 dicembre Sostituti di imposta Termine funzionalità
effettuazione dinieghi
Il calendario
Cronoprogramma Gestione flusso 730-4*
* Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere
fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date
accompagnerà i professionisti e
gli operatori fino alla fine
dell’anno, con le dichiarazioni
dei redditi tardive e i
versamenti di fine anno.
Tutti gli abbonati a
PlusplusFiscoAi e Plusplus
-Fisco Pro hanno i contenuti
di Dichiarazioni compresi
all'interno del proprio prodotto.
I prossimi due appuntamenti
sono:
19 settembre
La gestione dello spazio
“annotazioni” negli Isa.
Quando, come e perché.
Gian Paolo Ranocchi
Gli aspetti sanzionatori degli
Isa in caso di errori.
Lorenzo Pegorin
10 ottobre
La chiusura della
dichiarazione dei redditi. La
gestione dei prospetti del
quadro RS. Gian Paolo Tosoni
La compilazione del quadro
RW. Marco Piazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
dichiarazioni24.ilsole24ore.com
Per info e abbonamenti
ilsole24ore.com/forumisa
Per l’invio dei quesiti
DOMANDE
E RISPOSTE
Fino a venerdì 20
è possibile inviare
i quesiti sugli Isa:
ilsole24ore.com/
forumisa
DICHIARAZIONI 24
Oggi sul sito del Sole
alle 10.30 convegno sugli Isa
Riparte oggi dagli Isa
Dichiarazioni, il percorso di
informazione professionale del
Sole Ore dedicato alla
dichiarazione dei redditi.
Nel videoforum di oggi,
visibile gratuitamente sul sito
del Sole Ore e nell’area
dedicata a Dichiarazioni, si
parlerà con Gian Paolo
Ranocchi e Lorenzo Pegorin
dell’adeguamento in
dichiarazione e degli ultimi
controlli prima dell’invio.
Gli esperti risponderanno
indiretta anche ad alcune delle
domande che sono arrivate al
Forum online dedicato agli
indicatori sintetici di
affidabilità contributiva.
I lettori potranno inviare i
propri quesiti al Forum online,
raggiungibile all’indirizzo
http://www.ilsoleore.com/forumisa
fino alle di venerdì
settembre. Le risposte saranno
pubblicate online, sul
quotidiano, oltre a essere
commentate nel contesto di
Dichiarazioni .
Dichiarazioni, oltre ai
convegni online, contiene
anche una banca dati
focalizzata sul tema
dichiarativo, con tool, strumenti
di calcolo e documentazione.
Non solo Isa, quindi, ma tutti gli
altri aspetti connessi alla
dichiarazione delle società di
persone, di capitali e alle partite
Iva, compresi i forfettari. Il tutto
secondo un “percorso” che è
iniziato a giugno e che
Compensi
da sindaco
senza Irap
se prevalenti
CTP MILANO
Questo segmento
di attività deve essere
scorporato dal resto
Massimo Romeo
Non è assoggettabile ad Irap il
commercialista che dimostri che
i redditi da lui percepiti derivino
per la quasi totalità da compensi
quale membro di collegi sinda-
cali presso varie società; tale
segmento di attività va scorpo-
rato dall’attività esercitata. Que-
sto il principio emergente dalla
sentenza della Ctp Milano n.
/ del settembre .
La vicenda concerneva l’im-
pugnazione da parte di un dot-
tore commercialista del silen-
zio rifiuto da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria sul-
l’istanza di rimborso Irap che
aveva presentato con riferi-
mento ai versamenti effettuati
per alcune annualità.
Il ricorrente, a sostegno del
proprio diritto, sottolineava, in
generale, di svolgere la propria
attività professionale in assenza
di autonoma organizzazione,
come si evinceva dai quadri RE
delle dichiarazioni dei redditi; le
limitate spese sostenute concer-
nevano compensi corrisposti a
terzi per prestazioni diretta-
mente afferenti l’attività profes-
sionale da lui svolta, che si era
sostanziata nella quasi totalità
nello svolgere la funzione di
membro di collegi sindacali di
varie società e che pertanto il
reddito da essa derivato non era
assoggettabile ad lrap.
L’agenzia delle Entrate, inve-
ce, sosteneva la legittimità del
proprio operato concentrando
l’attenzione sull’onere probato-
rio: era il contribuente a dover
dare la prova di non aver svolto
la propria attività professionale
utilizzando una autonoma
struttura organizzativa e di non
aver utilizzato beni strumentali
eccedenti le quantità minime
indispensabili per l’esercizio di
tale attività; la carenza di prova,
secondo l’Agenzia, veniva inte-
grata dalle dichiarazioni dei
redditi e dagli studi di settore
presentati, da cui emergeva la
corresponsione a terzi di com-
pensi per prestazioni diretta-
mente afferenti l’attività pro-
fessionale svolta, nonché il pa-
gamento di spese di notevole
consistenza, ciò a dimostrazio-
ne dell’esistenza di una struttu-
ra organizzativa.
Quanto, poi, ai compensi da
sindaco, l’lrap, secondo l’Uffi-
cio, era comunque dovuta per-
ché, se percepiti per l’attività di
sindaco svolta da un professio-
nista dotato di autonoma orga-
nizzazione, non è possibile
considerare isolatamente le di-
verse categorie di compensi e
verificare l’esistenza dei requi-
siti per l’imposizione separata-
mente per ognuna delle cate-
gorie considerate.
I giudici ambrosiani hanno
considerato dirimente la produ-
zione documentale del ricorren-
te e i principi affermati dai giudi-
ci di legittimità; questi ultimi, di
recente (sentenza /),
hanno affermato che «nel caso
in cui il professionista, oltre a
svolgere attività ordinaria di
commercialista, sia titolare della
carica di sindaco presso società,
l’Irap non è dovuta in relazione
al segmento di attività di sinda-
co, che deve essere scorporata
rispetto alle ulteriori attività».
Su questa base la Ctp conclude-
va per il fondamento del diritto
al rimborso del professionista
dimostrato dalla documenta-
zione allegata al ricorso dalla
quale risultava «in modo chiaro
ed inconfutabile» che i redditi
da lui percepiti derivavano per la
quasi totalità da compensi quale
membro di collegi sindacali e
che tali fatture erano state
emesse dal ricorrente a titolo
personale e non quale membro
e/o rappresentante di uno stu-
dio professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
One