Il Sole 24 Ore - 12.09.2019

(Joyce) #1

22 Giovedì 12 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Il punteggio alto degli Isa


si può estendere a più attività


REDDITI AGRARI


Benefici premiali applicabili


anche su operazioni


escluse dalle pagelle fiscali


Proroga dei versamenti


solo per proventi da impresa


o da lavoro autonomo


Alessandra Caputo


Gian Paolo Tosoni


I benefici premiali derivanti dall'otte-


nimento di un elevato punteggio per


l'applicazione degli Isa si estendono


anche alle altre attività esercitate per


le quali non è prevista l'applicazione


degli indicatori. Lo chiarisce l'agenzia


delle Entrate al punto . della circo-


lare /E emanata lo scorso  settem-


bre in materia di indici sintetici di af-


fidabilità economica.


Il caso analizzato era quello di un


contribuente che svolgeva, sotto for-


ma di ditta individuale, una attività


agricola di coltivazione di cereali con


un volume d'affari di circa mila


euro e una attività agrituristica con


volume d'affari di circa mila euro.


L'attività agricola era svolta, ai fini


delle imposte dirette, nei limiti


dell'articolo  del Tuir (quindi pro-


duttiva di reddito agrario) mentre ai


fini Iva era stata esercitata l'opzione


per la l'applicazione del regime nor-


male, ovvero “Iva da Iva”. Per tale atti-


vità, in quanto non produttiva di red-


dito di impresa, non vi era l'obbligo di


compilazione del modello Isa per


l'agricoltura (modello AAS). Sussi-


steva, invece, l'obbligo di compilazio-


ne dell'indicatore con riferimento


all'attività agrituristica in quanto era


soggetta alla determinazione del red-


dito in modo analitico. Infatti, come


ricordato dalla stessa Agenzia nella


circolare, se un contribuente svolge


diverse attività, per alcune delle quali


dichiara il reddito di impresa e per al-
tre redditi appartenenti a categorie

reddituali non interessate all'applica-


zione degli Isa, lo stesso sarà tenuto
all'applicazione degli indici sintetici

di affidabilità fiscale in relazione alle


sole attività per le quali è dichiarato il
reddito di impresa.

La circolare numero  precisa ora


che nel caso di ottenimento di un
punteggio alto che dà diritto a benefi-

ci premiali, questi si estendono anche


alle altre attività eventualmente eser-
citate; la circostanza che la dichiara-

zione Iva o quella dei Redditi o Irap


riguardi anche attività escluse
dall'applicazione degli Isa non è in-

fatti di ostacolo.


In sostanza, l'Agenzia fornisce una
interpretazione molto favorevole

all'imprenditore agricolo in quanto


può usufruire dell'esonero dal visto di
conformità per compensazione o

rimborso dei crediti Iva fino a mila


euro se per una attività commerciale,
anche modestissima, ha ottenuto un

punteggio Isa pari o superiore a  (si
veda Il Sole  Ore del  settembre

).


Confermato poi, nella risposta .,
che qualora il reddito prodotto non

rientri nella categoria del reddito di


impresa o di lavoro autonomo, pur in
presenza di attività per le quali risul-

terebbe approvato uno specifico Isa,


non trova applicazione la proroga dei
termini di versamento. Pertanto, le

persone fisiche e le società semplici


che svolgono attività agricole e sono
titolari esclusivamente di reddito

agrario sono tenuti ad effettuare i


versamenti nei termini ordinaria-
mente prescritti. La proroga dei ver-

samenti si applica, invece, agli eser-


centi attività agricole di cui agli arti-
coli , comma , e -bis, commi , 

e , del Tuir, nonostante dichiarino


una causa di esclusione dall'applica-
zione degli Isa, in quanto producono

reddito d'impresa seppur determina-


to con criteri forfettari.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostituti, da lunedì


è possibile inviare


le deleghe cessate


INTERMEDIARI


Gli estremi vanno


comunicati in via


telematica alle Entrate


Michela Magnani


L’efficacia del sistema del flusso te-
lematico che regge tutto il sistema

dell’assistenza fiscale si basa sulla
comunicazione all’agenzia delle

Entrate dell’indirizzo telematico


presso cui inviare il modello -.
A questo proposito, dalla pros-

sima settimana gli intermediari


potranno comunicare in via tele-
matica alle Entrate gli estremi dei

sostituti d’imposta con i quali han-


no cessato il rapporto di delega per
la ricezione dei risultati contabili

dei  dei propri dipendenti.


La scheda per la comunicazione
di cessazione del rapporto di dele-

ga è quella contenuta nel provvedi-


mento del direttore dell’agenzia
delle Entrate del  marzo  con

il quale è stato approvato anche il


modello di comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati

relativi ai modelli - resi dispo-


nibili dall’agenzia delle Entrate
(modello Cso).

In precedenza, la comunicazione


della cessazione del rapporto di de-
lega, in base alla circolare /,

veniva effettuata mediante Pec.


La scheda può essere trasmessa
dall’intermediario solo nella fine-

stra temporale che va dal  set-


tembre al  gennaio e consente a
quest’ultimo di “sganciarsi” dal so-

stituto d’imposta nelle situazioni
di inerzia di questo e cioè, nei casi

in cui il sostituto omette di comu-


nicare all’Agenzia la variazione
dell’intermediario incaricato di ri-

cevere i risultati contabili dei pro-


pri dipendenti.
Vista l’obbligatorietà del flusso

telematico, preme in questa sede


sottolineare che l’invio della sche-
da da parte dell’intermediario

comporta l’onere per il sostituto


d’imposta di indicare un nuovo in-
termediario tramite il modello Cso.

In caso diverso, il sostituto sarà


tenuto a compilare il quadro CT,
approvato unitamente alla Certi-

ficazione unica e riservato ai so-


stituti d’imposta che trasmettono
almeno una certificazione di red-

diti di lavoro dipendente e che


non hanno presentato l’apposito
modello Cso. Tale quadro permet-

te infatti di comunicare alle En-


trate il nuovo indirizzo telematico
dove il sostituto d’imposta vuole

ricevere i risultati contabili relati-


vi ai dipendenti.
Si ricorda infine che, con il

nuovo modello Cso, i sostituti
d’imposta oltre a comunicare il

nuovo intermediario possono an-


che richiedere il reinoltro dei ri-
sultati contabili già consegnati al

vecchio intermediario. In prece-


denza tale richiesta, sulla base di
quanto previsto dalla circolare

/ doveva, invece, essere effet-


tuata tramite Pec.
Di seguito il cronoprogramma

della gestione del “flusso” dei mo-


delli - riportato in allegato
della circolare /.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERIODO SOGGETTO ADEMPIMENTO

Da dicembre al 15


gennaio


Sostituti di imposta Comunicazione


cessazione incarico


ricezione 730-4


Dal 23 gennaio al


25 marzo


Agenzia entrate Sospensione
trasmissione CSO

Fine gennaio Agenzia entrate Pubblicazione elenco


sostituti con indirizzo
telematico noto

Primi giorni di


febbraio


Agenzia entrate Pubblicazione software


compilazione e controllo


CU e apertura canale
telematico

Dai primi giorni di


febbraio a metà
del mese di marzo

Sostituti di imposta Trasmissione CU con CT


Dalla seconda


metà del mese di
marzo

Agenzia entrate Pubblicazione software


compilazione e controllo


CU priva di di CT


Dalla seconda


metà del mese di


marzo


Sostituti di imposta Trasmissione CU priva di


CT


Dal primo al 22


gennaio e dal 26


marzo al 31
dicembre

Sostituti di imposta Trasmissione CSO


20 giugno Contribuente Termine possibilità di


annullamento 730 web


Dall'ultima decade
del mese di

giugno


Agenzia entrate Avvio messa a


disposizione dei 730-4
pervenuti

Dal 5 luglio Sostituti di imposta Possibilità effettuazione


dinieghi


Dalla prima


decade del mese


di luglio


Agenzia entrate Trasmissione a
Caf/professionisti

ricevuta attestante


disponibilità 730-4 ai
sostituti

Dal 16 luglio e


settimanalmente


Agenzia entrate Notifica a


Caf/professionisti
dinieghi ricevuti dai

sostituti


Da fine luglio a
fine novembre

(mensilmente)


Agenzia entrate Trasmissione a
Caf/professionisti

ricevuta mensile di


riepilogo 730-4


Da fine luglio a
fine novembre

(mensilmente)


Agenzia entrate Spedizione e-mail per
730 web a controllo o

non consegnati


Entro il 10 agosto
e poi mensilmente

fino alla prima


settimana di
novembre

Agenzia entrate Re-inoltro 730-4 a
nuovo delegato

10 dicembre Agenzia entrate Termina messa a


disposizione 730-4


20 dicembre Sostituti di imposta Termine funzionalità
effettuazione dinieghi

Il calendario


Cronoprogramma Gestione flusso 730-4*


* Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere
fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date

accompagnerà i professionisti e
gli operatori fino alla fine

dell’anno, con le dichiarazioni


dei redditi tardive e i
versamenti di fine anno.

Tutti gli abbonati a


PlusplusFiscoAi e Plusplus
-Fisco Pro hanno i contenuti

di Dichiarazioni compresi


all'interno del proprio prodotto.
I prossimi due appuntamenti

sono:


19 settembre


La gestione dello spazio


“annotazioni” negli Isa.
Quando, come e perché.

Gian Paolo Ranocchi


Gli aspetti sanzionatori degli
Isa in caso di errori.

Lorenzo Pegorin


10 ottobre


La chiusura della


dichiarazione dei redditi. La
gestione dei prospetti del

quadro RS. Gian Paolo Tosoni


La compilazione del quadro
RW. Marco Piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dichiarazioni24.ilsole24ore.com
Per info e abbonamenti

ilsole24ore.com/forumisa


Per l’invio dei quesiti


DOMANDE
E RISPOSTE
Fino a venerdì 20
è possibile inviare
i quesiti sugli Isa:
ilsole24ore.com/
forumisa

DICHIARAZIONI 24


Oggi sul sito del Sole


alle 10.30 convegno sugli Isa


Riparte oggi dagli Isa


Dichiarazioni, il percorso di
informazione professionale del

Sole  Ore dedicato alla
dichiarazione dei redditi.

Nel videoforum di oggi,


visibile gratuitamente sul sito
del Sole  Ore e nell’area

dedicata a Dichiarazioni, si


parlerà con Gian Paolo
Ranocchi e Lorenzo Pegorin

dell’adeguamento in


dichiarazione e degli ultimi
controlli prima dell’invio.

Gli esperti risponderanno


indiretta anche ad alcune delle
domande che sono arrivate al

Forum online dedicato agli


indicatori sintetici di
affidabilità contributiva.

I lettori potranno inviare i


propri quesiti al Forum online,
raggiungibile all’indirizzo

http://www.ilsoleore.com/forumisa


fino alle  di venerdì 
settembre. Le risposte saranno

pubblicate online, sul


quotidiano, oltre a essere
commentate nel contesto di

Dichiarazioni .


Dichiarazioni, oltre ai
convegni online, contiene

anche una banca dati


focalizzata sul tema
dichiarativo, con tool, strumenti

di calcolo e documentazione.
Non solo Isa, quindi, ma tutti gli

altri aspetti connessi alla


dichiarazione delle società di
persone, di capitali e alle partite

Iva, compresi i forfettari. Il tutto


secondo un “percorso” che è
iniziato a giugno e che

Compensi


da sindaco


senza Irap


se prevalenti


CTP MILANO


Questo segmento


di attività deve essere


scorporato dal resto


Massimo Romeo


Non è assoggettabile ad Irap il
commercialista che dimostri che

i redditi da lui percepiti derivino
per la quasi totalità da compensi

quale membro di collegi sinda-


cali presso varie società; tale
segmento di attività va scorpo-

rato dall’attività esercitata. Que-


sto il principio emergente dalla
sentenza della Ctp Milano n.

/ del  settembre .


La vicenda concerneva l’im-
pugnazione da parte di un dot-

tore commercialista del silen-


zio rifiuto da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria sul-

l’istanza di rimborso Irap che


aveva presentato con riferi-
mento ai versamenti effettuati

per alcune annualità.


Il ricorrente, a sostegno del
proprio diritto, sottolineava, in

generale, di svolgere la propria


attività professionale in assenza
di autonoma organizzazione,

come si evinceva dai quadri RE


delle dichiarazioni dei redditi; le
limitate spese sostenute concer-

nevano compensi corrisposti a


terzi per prestazioni diretta-
mente afferenti l’attività profes-

sionale da lui svolta, che si era


sostanziata nella quasi totalità
nello svolgere la funzione di

membro di collegi sindacali di
varie società e che pertanto il

reddito da essa derivato non era


assoggettabile ad lrap.
L’agenzia delle Entrate, inve-

ce, sosteneva la legittimità del


proprio operato concentrando
l’attenzione sull’onere probato-

rio: era il contribuente a dover


dare la prova di non aver svolto
la propria attività professionale

utilizzando una autonoma


struttura organizzativa e di non
aver utilizzato beni strumentali

eccedenti le quantità minime


indispensabili per l’esercizio di
tale attività; la carenza di prova,

secondo l’Agenzia, veniva inte-


grata dalle dichiarazioni dei
redditi e dagli studi di settore

presentati, da cui emergeva la


corresponsione a terzi di com-
pensi per prestazioni diretta-

mente afferenti l’attività pro-


fessionale svolta, nonché il pa-
gamento di spese di notevole

consistenza, ciò a dimostrazio-


ne dell’esistenza di una struttu-
ra organizzativa.

Quanto, poi, ai compensi da


sindaco, l’lrap, secondo l’Uffi-
cio, era comunque dovuta per-

ché, se percepiti per l’attività di
sindaco svolta da un professio-

nista dotato di autonoma orga-


nizzazione, non è possibile
considerare isolatamente le di-

verse categorie di compensi e


verificare l’esistenza dei requi-
siti per l’imposizione separata-

mente per ognuna delle cate-


gorie considerate.
I giudici ambrosiani hanno

considerato dirimente la produ-


zione documentale del ricorren-
te e i principi affermati dai giudi-

ci di legittimità; questi ultimi, di


recente (sentenza /),
hanno affermato che «nel caso

in cui il professionista, oltre a


svolgere attività ordinaria di
commercialista, sia titolare della

carica di sindaco presso società,


l’Irap non è dovuta in relazione
al segmento di attività di sinda-

co, che deve essere scorporata


rispetto alle ulteriori attività».
Su questa base la Ctp conclude-

va per il fondamento del diritto


al rimborso del professionista
dimostrato dalla documenta-

zione allegata al ricorso dalla


quale risultava «in modo chiaro
ed inconfutabile» che i redditi

da lui percepiti derivavano per la
quasi totalità da compensi quale

membro di collegi sindacali e


che tali fatture erano state
emesse dal ricorrente a titolo

personale e non quale membro


e/o rappresentante di uno stu-
dio professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

One

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