24 Giovedì 12 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Equivalenza dei contratti unicamente
per benefici contributivi e normativi
ISPETTORATO DEL LAVORO
Altri ambiti sono riservati
agli accordi dei sindacati
più rappresentativi
Gli ispettori utilizzeranno
prospetti per comparare
la parte normativa
Nevio Bianchi
Barbara Massara
L’eventuale equivalenza tra contratti
collettivi maggiormente rappresen-
tativi e contratti “minori” deve essere
valutata con esclusivo riferimento al-
l’applicazione dei benefici contributi-
vi e normativi.
Lo puntualizza l’Ispettorato nazio-
nale del lavoro nella circolare /,
che fornisce precisazioni in merito al-
la precedente circolare / con cui
lo stesso Inl aveva voluto chiarire la
portata dell’articolo , comma ,
della legge / che subordina
l’accesso alle agevolazioni contributi-
ve al rispetto dei contratti collettivi,
nazionali, territoriali ed aziendali sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Nella circolare di maggio scorso
l’Ispettorato aveva infatti precisato
che il rispetto degli obblighi previsti
da contratti e accordi collettivi deve
essere valutato considerando il trat-
tamento economico e normativo ef-
fettivamente riconosciuto al dipen-
dente, invitando gli ispettori a fare
un’analisi approfondita che entri nel
merito dei trattamenti effettivamente
riconosciuti, al fine di verificare se
questi siano equivalenti o superiori a
quelli previsti dagli accordi applicati,
e quindi idonei a legittimare la frui-
zione dei benefici di legge previsti.
La necessità del nuovo intervento
ministeriale, già stata anticipata il
giugno in occasione del Festival del
Lavoro, nasce dalla lettura eccessiva-
mente estensiva che alcuni soggetti
avevano dato della circolare /.
L’Inl risponde a questi ultimi
chiarendo che l’equivalenza dei trat-
tamenti economici e normativi pre-
visti da contratti privi del requisito
della rappresentatività rispetto a
quelli stabiliti dai contratti maggior-
mente rappresentativi riguarda solo
ed esclusivamente il legittimo acces-
so alle agevolazioni contributive e
normative, secondo quanto previsto
dall’articolo , comma , della leg-
ge /.
Tale equivalenza non può essere
invece estesa ad ambiti diversi che so-
no invece, per legge, riservati ai soli
contratti stipulati dalle organizzazio-
ne sindacali maggiormente rappre-
sentative quali, ad esempio, la disci-
plina in deroga di alcuni contratti di
lavoro in base all’articolo del Dlgs
/, la disciplina integrativa del
Dlgs / in materia di orario di
lavoro, la sottoscrizione dei contratti
di prossimità ex articolo del Dl
/ e la costituzione degli enti
bilaterali.
Con l’occasione l’Inl ribadisce che
per le imprese edili, indipendente-
mente dal contratto collettivo appli-
cato, la mancata contribuzione alla
Cassa edile comporta sempre
l’esclusione dai benefici normativi,
così come già comunicato con gli in-
terpelli / e / e la nota
/.
Poiché ai fini del legittimo accesso
alle agevolazioni è richiesto non solo
il rispetto della parte economica dei
contratti collettivi (più facile da verifi-
care), ma anche di quella normativa
(che disciplina ad esempio le ferie, il
periodo di prova, l’orario di lavoro ec-
cetera), nella circolare è previsto che
saranno forniti agli ispettori dei pro-
spetti riepilogativi delle clausole nor-
mative previste nel Ccnl, al fine di age-
volare la verifica del relativo rispetto.
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Restituito lo 0,5% se si stabilizza il dipendente
CONTRATTI A TERMINE
Possibile recuperare
il contributo aggiuntivo
introdotto dal decreto dignità
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
A seguito della pubblicazione della
circolare Inps / (si veda Il So-
le Ore del settembre), i datori di
lavoro sono impegnati nella regola-
rizzazione del contributo corrente e
arretrato dovuto all’Inps, a fronte di
rinnovo dei contratti a tempo deter-
minato (Ctd). Le aziende devono
passare alla cassa, verificando quali
contratti a termine sono stati rinno-
vati a partire dal luglio e cal-
colando l’aumento del contributo
addizionale Naspi che - partendo
dalla misura base dell’,% - subisce
un incremento dello ,% per il pri-
mo rinnovo, quindi un altro ,%
per il secondo e così via al verificarsi
di ulteriori rinnovi, nei termini con-
sentiti dalla legge.
Come precisato dall’Inps, non va
dimenticato che l’aumento dello
,% – se pure disciplinato da una
diversa norma – costituisce di fatto
una mera elevazione del contributo
addizionale previsto a sostegno del-
l’allora Aspi, oggi Naspi. Ne deriva,
quindi, che trovano applicazione
tutte le regole previste dalla legge
istitutiva di tale contribuzione, ivi
compreso quanto disposto dall’arti-
colo , comma , della legge
/ (legge Fornero).
Quest’ultimo contiene la discipli-
na prevista per la restituzione del
contributo addizionale che va riferita
all’intera contribuzione (,% di ba-
se più le maggiorazioni dello ,%
eventualmente dovute). La legge del
ha previsto che il contributo ad-
dizionale Naspi possa essere restitu-
ito alle aziende in caso di trasforma-
zione del rapporto a termine in un
contratto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, l’impresa che
riassume a tempo indeterminato lo
stesso lavoratore già alle proprie di-
pendenze, entro sei mesi dalla cessa-
zione del precedente rapporto a ter-
mine, ha diritto a riavere il contribu-
to addizionale versato durante il Ctd.
In tale circostanza, però, la misura
della restituzione varia in funzione
del momento in cui sopraggiunge la
stabilizzazione: le mensilità di con-
tribuzione spettanti al datore di lavo-
ro vengono ridotte in misura corri-
spondente ai mesi che intercorrono
dalla cessazione del precedente rap-
porto di lavoro a tempo determinato,
all’instaurazione del nuovo rapporto
a tempo indeterminato. In entrambi
i casi indicati il lavoratore deve aver
superato il periodo di prova.
Tuttavia sul punto occorre tenere
presente che, in caso di più rinnovi
contrattuali, possono formare og-
getto di restituzione il contributo ad-
dizionale (,%) e lo ,% (incre-
mento) relativi all’ultimo rinnovo del
contratto termine in essere tra le par-
ti, prima della trasformazione o della
riassunzione a tempo indetermina-
to. Va precisato che la restituzione
trova applicazione anche nei casi di
operazioni societarie in base all’arti-
colo del codice civile, nonché, a
parere di chi scrive, anche nelle ipo-
tesi di cessione del contratto di lavo-
ro secondo l’articolo del codice
civile. Infine va sottolineato che sulla
maggiorazione dello ,% così co-
me sull’,% operano le eventuali
riduzioni contributive, ove spettanti.
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Bocciato l’avvio
dell’educazione civica,
si studierà nel 2020/21
ISTRUZIONE
Con fondi aggiuntivi avvio
di una programmazione
seria da gennaio
Claudio Tucci
L’educazione civica a elementari,
medie e superiori non partirà su-
bito, già quest’anno, come speri-
mentazione. Forse, se ne riparlerà
da gennaio , a patto che in
legge di Bilancio si riescano a tro-
vare i fondi aggiuntivi. L’introdu-
zione, vera e propria, delle ore
del “nuovo insegnamento”, con
tanto di voto in decimi, debutterà
da settembre , come previsto
dalla legge.
Ad accendere il semaforo rosso
al decreto varato in fretta e furia,
nei giorni scorsi, dal precedente
ministro dell’Istruzione, Marco
Bussetti - per anticipare al /
l’introduzione nelle scuole del-
l’educazione civica - è stato il Con-
siglio superiore della pubblica
istruzione, il Cspi, l’organo tecnico-
consultivo del Miur, che ieri ha
espresso parere negativo all’avvio
della sperimentazione nazionale.
La questione è sorta con la pub-
blicazione, in ritardo, della legge
che ha reintrodotto l’educazione
civica a scuola, avvenuta sulla Gaz-
zetta Ufficiale del agosto scorso,
divenendo, perciò, operativa il
settembre, ad anno scolastico ini-
ziato. Per partire subito però la leg-
ge doveva entrare in vigore a fine
agosto, considerato che il nuovo
insegnamento va attivato a decor-
rere dal ° settembre del primo an-
no scolastico successivo all’entrata
in vigore del provvedimento. Ma
Marco Bussetti, come detto, ha di-
sposto con un decreto una parten-
za in fase sperimentale già da que-
st’anno. Partenza che adesso il Cspi
ha bocciato: «La programmazione
della didattica - si legge nel parere
- è già in corso e introdurre ad anno
scolastico iniziato una nuova ma-
teria, per ben ore, mette in diffi-
coltà le scuole». Anche sotto forma
di sperimentazione, sia pure ad
adesione volontaria, in quanto, è
scritto ancora nel provvedimento,
ciò «comporta una serie di adem-
pimenti sul piano organizzativo e
didattico di difficile attuazione e
tale da compromettere la qualità ed
il significato della sperimentazione
stessa. Risulterebbe sicuramente
sconvolto il curricolo e il piano di
attività, già predisposto per l’anno
scolastico /».
«Abbiamo appreso del parere
negativo del Consiglio superiore
della pubblica istruzione - ha di-
chiarato il neo ministro, Lorenzo
Fioramonti -. Sentirò a breve asso-
ciazioni di dirigenti, docenti e stu-
denti per discutere con loro della
possibilità di avviare una seria
programmazione a partire da gen-
naio , con tanto di risorse ag-
giuntive in manovra, per fare quel-
lo che il precedente ministro non
aveva fatto, vale a dire preparare in
modo efficace le scuole nell’ottica
dell’introduzione dell’educazione
civica nel settembre , come
previsto dalla legge».
Il disco rosso del Cspi trova
d’accordo il sindacato. Per la nu-
mero uno della Cisl Scuola, Mad-
dalena Gissi, non ci sono «i tempi,
né le risorse umane ed economi-
che per introdurre già da quest’an-
no l’educazione civica; senza pro-
gettazione reale non si possono in-
ventare soluzioni».
Di opposto avviso il deputato
della Lega, Massimiliano Capitanio,
primo firmatario della legge, che ha
tagliato corto: «Il parere del Cspi
era prevedibile ma sono certo che il
nuovo ministro dell’Istruzione non
tradirà la volontà del Parlamento».
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QUOTIDIANO
DEL LAVORO
AMMINISTRATORI ENTI LOCALI
Contributi per la
gestione separata
L’Inps ha impartito le istruzioni per
il versamento alla gestione separata
dei contributi dovuti per gli
amministratori locali iscritti ad
aliquota piena.
— Pietro Gremigni
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
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