Il Sole 24 Ore Martedì 27 Agosto 2019 25
Norme & Tributi
I PROCEDIMENTI
Per le imprese i costi di modelli
che rischiano di essere inefficaci
Indagine degli atenei
di Milano e Padova: pochi
fascicoli, criteri non codificati
vengono condannati o “patteggiano”
una sanzione sono solo una minima
parte di quel voluminoso elenco a cui
si è sopra accennato.
È quanto svelano i dati dell’“Osser-
vatorio ” sull’applicazione del Dlgs
/ nel Triveneto e in Lombardia,
istituito presso il dipartimento di Dirit-
to pubblico, internazionale e comuni-
tario dell’Università di Padova e il Di-
partimento di Scienze Giuridiche “Ce-
sare Beccaria” dell’Università di Milano.
Per fare alcuni esempi, in una realtà
economicamente significativa per il
Paese come il Triveneto si è passati dai
procedimenti instaurati nel ai
del . I fascicoli aperti a carico de-
gli enti nelle tre regioni hanno riguar-
dato, nel quadriennio indicato, princi-
palmente i delitti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, con procedi-
menti, a fronte dei procedimenti in
materia ambientale e dei in materia
di reati contro la Pa. Le restanti ipotesi
di reato-presupposto del Dlgs
/ hanno invece riscontrato
un’applicazione che non supera la de-
cina di casi. Vi è, poi, un ultimo dato ri-
velatore: nel periodo di tempo indicato,
se inizialmente era il più popolato Ve-
neto a detenere il primato dei procedi-
menti, nel è stato il Friuli Venezia
Giulia ad aprire il numero maggiore di
fascicoli a carico di enti, con un raddop-
pio significativo fra e .
Da questi dati in primo luogo si evin-
ce che l’applicazione della disciplina è
rimessa alla discrezionalità dei singoli
uffici delle procure. Non si spieghereb-
be, altrimenti, la ragione per cui il nu-
mero di procedimenti a carico degli enti
sia così inferiore rispetto al numero di
quelli che interessano le persone fisiche
negli stessi ambiti criminosi; né perché
si registrino, da un anno all’altro, varia-
zioni così repentine nel numero di ille-
citi contestati agli enti. D’altra parte,
non troverebbe spiegazione nemmeno
il fatto che in due regioni con una diffe-
renza significativa di numero di abitan-
ti, quali il Friuli Venezia Giulia e il Vene-
to, nel il tasso di “criminalità” degli
enti sia arrivato ad essere nella prima il
doppio rispetto a quello della seconda.
Ne deriva l’evidenza di un sistema
incentrato sull’opportunità del-
l’azione penale, che resta affidata alla
sensibilità dei singoli magistrati sulla
base di criteri non codificati.
In secondo luogo, dai “numeri ”
del Triveneto si evince che la maggior
parte dei reati per cui l’ente può in
astratto rispondere rimane sulla carta.
I veri ambiti di applicazione sono quelli
del diritto penale del lavoro e dell’am-
biente, specialmente nella forma colpo-
sa, e dei delitti contro la Pa. Per contro,
la proliferazione indiscriminata delle
fattispecie-presupposto si pone in
aperta tensione con l’intento preventi-
vo che sorregge l’intera disciplina. Mag-
giore è infatti il numero dei reati-pre-
supposto, maggiori saranno per le im-
prese le difficoltà, anche economiche,
nell’adottare Mog che, lungi dal rima-
nere un adempimento burocratico, sia-
no dotati di effettività. E, al crescere de-
gli ambiti di responsabilità delle impre-
se, corrisponde la crescita del numero
di reati non registrati dalle procure.
Si iscrive in questo climax la conver-
genza di istanze verso una rimeditazio-
ne della responsabilità degli enti. L’ine-
liminabile funzione di contrasto e pre-
venzione della criminalità economica
assolta dal decreto risulterebbe in-
fatti rafforzata, per esempio, dal con-
trollo giudiziale sull’inazione nelle
iscrizioni delle notizie di reato e dalla
restrizione dell’elenco dei reati-pre-
supposto alle sole fattispecie effettiva-
mente connesse al dovere di corretta
organizzazione dell’ente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’introduzione del Dlgs / ha
rappresentato una rivoluzione coper-
nicana per l’ordinamento italiano. Il
paradigma secolare della coincidenza
esclusiva fra reato e persona fisica è
stato, infatti, definitivamente supera-
to: accanto all’ordinaria responsabilità
penale delle persone fisiche, il legisla-
tore ha introdotto un inedito sistema
di responsabilità da reato degli enti
collettivi, per il quale una societas vie-
ne chiamata a rispondere, in modo au-
tonomo e diretto, della commissione
di alcuni reati (cosiddetti reati-presup-
posto) nel suo interesse e/o vantaggio
da parte di soggetti appartenenti alla
sua organizzazione.
Nel tempo il decreto ha cono-
sciuto molteplici variazioni indirizza-
te soprattutto ad estenderne il perime-
tro di azione. Originariamente, infatti,
il catalogo era limitato ai delitti, raccol-
ti in due articoli, di indebita percezione
di erogazioni, truffa in danno dello
Stato o di un ente pubblico o per il con-
seguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato
o di un ente pubblico (articolo ), con-
cussione e corruzione (articolo ). Ad
oggi, si contano invece ben ulteriori
articoli, recanti a loro volta fattispecie
molteplici e composite.
Malgrado il teorico potenziamento
dell’ambito della responsabilità da re-
ato dell’ente, è tuttavia emersa, in
tempi recenti, la sostanziale ineffetti-
vità del modello (preventivo oltre che
sanzionatorio) disegnato dal Dlgs
/ in ragione della diffusa di-
sapplicazione giudiziale della norma-
tiva. Non solo: i reati per i quali gli enti
Alle fattispecie previste dal Dlgs / la legge «spazzacorrotti» ha aggiunto il traffico di influenze
illecite e la legge / ha chiamato l’ente a rispondere per frodi in competizioni sportive - In arrivo i delitti Iva
Sempre più lunga la lista dei reati-presupposto 231
Pagina a cura di
Riccardo Borsari
L
a responsabilità da reato
dell’ente presuppone la
commissione, da parte di
un soggetto apicale o sotto-
posto facente parte dell’or-
ganizzazione dell’ente
stesso, di uno o più reati fra quelli
espressamente contemplati nel cata-
logo del Dlgs / (cosiddetti “re-
ati-presupposto”).
Nel corso del tempo, alle originarie
fattispecie contenute negli articoli
e del decreto, il legislatore ne ha ag-
giunte molte altre, con l’effetto di
estendere considerevolmente l’ambi-
to di applicazione della disciplina; la
medesima tendenza ha caratterizzato
anche l’anno corrente.
La legge / (enfaticamente
denominata “spazzacorrotti”), in vi-
gore dallo scorso gennaio, nell’am-
bito di un più ampio intervento in
chiave di contrasto alla corruzione, ha
introdotto, fra i delitti-presupposto
contro la Pubblica amministrazione
annoverati dall’articolo del Dlgs
/, l’articolo bis del Codice
penale, rubricato «Traffico di influen-
ze illecite». Si tratta di una fattispecie
sussidiaria, volta a perseguire con-
dotte prodromiche alla consumazio-
ne dei delitti di corruzione. Essa puni-
sce, infatti, chiunque, fuori dei casi di
concorso nei reati di corruzione,
sfruttando o vantando relazioni esi-
stenti o asserite con un pubblico uffi-
ciale o un incaricato di pubblico servi-
zio (oppure con uno dei pubblici
agenti stranieri, comunitari e interna-
zionali di cui all’articolo bis del
Codice penale), indebitamente fa dare
o promettere, a sé o ad altri, denaro o
altra utilità come prezzo della propria
mediazione illecita, ovvero per remu-
nerare il soggetto per l’esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri.
Il nuovo articolo bis del Codice
penale sussume al proprio interno
anche le condotte prima qualificabili
come millantato credito (e in prece-
denza non rilevanti ai fini del Decreto
): non viene punito, infatti, soltan-
to lo sfruttamento di relazioni esi-
stenti, ma pure la vanteria di relazioni
asserite con uno dei pubblici agenti
citati. Il reato si consuma con la dazio-
ne o anche solo con la mera promessa
di denaro o di un’altra utilità che può
prescindere da un valore patrimonia-
le (ad esempio, la prestazione sessua-
le). Viene punito sia l’intermediario,
sia il soggetto che dà o promette il de-
naro o l’utilità. Per esempio, il delitto
è integrato nell’ipotesi in cui il profes-
sionista incaricato della gestione di
una pratica edilizia si faccia dare o
promettere da un dipendente della
società committente del denaro come
prezzo della propria mediazione ille-
cita, per ottenere un trattamento di
favore da parte del funzionario del-
l’ufficio tecnico comunale. La sanzio-
ne pecuniaria prevista per l’ente am-
monta sino a quote.
Il catalogo dei reati-presupposto
è stato ampliato ulteriormente dalla
legge /, entrata in vigore il
maggio, che ha aggiunto le fattispe-
cie contenute nel nuovo articolo
quaterdecies del Dlgs /. L’in-
tervento ha recepito la Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla mani-
polazione delle competizioni sporti-
ve, firmata a Magglingen il set-
tembre , ed esteso la responsa-
bilità da reato degli enti ai reati di
frode in competizioni sportive (arti-
colo , legge /) e di esercizio
abusivo di gioco o scommessa (arti-
colo , legge /).
Il nuovo articolo quaterdecies
delinea un micro-sistema incentrato
sulla distinzione fra responsabilità per
fatti di matrice delittuosa e responsa-
bilità per fatti di matrice contravven-
zionale. Al primo gruppo appartengo-
no la promessa, l’offerta (e la relativa
accettazione) o la frode al fine di mani-
polare i risultati delle gare lecite (arti-
colo ,legge /); l’organizzazio-
ne e l’esercizio abusivo del gioco del
lotto o di altri giochi riservati allo Stato
e ai suoi concessionari; l’organizza-
zione di concorsi e pronostici (scom-
messe) su attività sportive autorizzate
dal Coni; infine, l’organizzazione a di-
stanza di scommesse e giochi (articolo
, comma , legge /). In tali
ipotesi, all’ente viene comminata la
sanzione pecuniaria fino a quote
e, sussistendone i presupposti, le san-
zioni interdittive stabilite dall’articolo
, comma , del Dlgs /. Al se-
condo gruppo appartengono, invece,
l’organizzazione abusiva delle scom-
messe su competizioni non autorizza-
te e l’organizzazione di giochi autoriz-
zati con modalità differenti da quelle
legali da parte del concessionario (ar-
ticolo , comma ); la pubblicità di gio-
chi illegali anche esteri (articolo ,
comma ); la partecipazione a giochi
illegali (articolo , comma ). A queste
condotte viene applicata la sanzione
pecuniaria fino a quote.
È da ricordare, infine, che il luglio
è scaduto il termine per l’attuazione
della direttiva / sulla prote-
zione degli interessi finanziari della
Ue (cosiddetta “direttiva Pif”). Tra i
comportamenti considerati lesivi de-
gli interessi finanziari dell’Unione
(“reati Pif”) si segnalano, in particola-
re, le frodi in materia di Iva, la cui rile-
vanza è però limitata ai casi di reati
gravi contro il sistema comune del-
l’Iva, ovvero alle condotte illecite di ca-
rattere intenzionale che comportino
un danno complessivo pari ad almeno
milioni di euro e siano connesse al
territorio di due o più Stati membri. La
normativa (articolo ) obbliga il legi-
slatore a introdurre, tra l’altro, la re-
sponsabilità per gli enti che abbiano
tratto vantaggio dalla consumazione
dalle condotte delittuose ivi descritte,
con sanzioni (articolo ) che, invero,
per molta parte coincidono con quelle
(pecuniarie e interdittive) già previste
dal Dlgs /. L’attuazione della
direttiva è affidata al disegno di legge
recante la «Legge di delegazione euro-
pea » (Ddl n. ), approvato dal
Senato e trasmesso alla Cameralo
scorso luglio.
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PROFESSIONISTI E AZIENDE
Le responsabilità delle società
DA OGGI
FOCUS SUL
MODELLO 231
Continuano gli
articoli degli
esperti del Sole
che spiegano gli
strumenti a
disposizione dei
professionisti per
aiutare le aziende
ad affrontare i
mercati.
Dopo revisione,
assetto
organizzativo,
pianificazione
fiscale e crisi
d’impresa, questa
settimana il focus
è dedicato alla
responsabilità
amministrativa
degli enti.
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