Il Sole 24 Ore - 27.08.2019

(C. Jardin) #1

Il Sole 24 Ore Martedì 27 Agosto 2019 25


Norme & Tributi


I PROCEDIMENTI


Per le imprese i costi di modelli


che rischiano di essere inefficaci


Indagine degli atenei


di Milano e Padova: pochi


fascicoli, criteri non codificati


vengono condannati o “patteggiano”


una sanzione sono solo una minima
parte di quel voluminoso elenco a cui

si è sopra accennato.


È quanto svelano i dati dell’“Osser-
vatorio ” sull’applicazione del Dlgs

/ nel Triveneto e in Lombardia,


istituito presso il dipartimento di Dirit-
to pubblico, internazionale e comuni-

tario dell’Università di Padova e il Di-


partimento di Scienze Giuridiche “Ce-
sare Beccaria” dell’Università di Milano.

Per fare alcuni esempi, in una realtà


economicamente significativa per il
Paese come il Triveneto si è passati dai

 procedimenti instaurati nel  ai


 del . I fascicoli aperti a carico de-
gli enti nelle tre regioni hanno riguar-

dato, nel quadriennio indicato, princi-


palmente i delitti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, con  procedi-

menti, a fronte dei  procedimenti in


materia ambientale e dei  in materia
di reati contro la Pa. Le restanti ipotesi

di reato-presupposto del Dlgs


/ hanno invece riscontrato
un’applicazione che non supera la de-

cina di casi. Vi è, poi, un ultimo dato ri-
velatore: nel periodo di tempo indicato,

se inizialmente era il più popolato Ve-


neto a detenere il primato dei procedi-
menti, nel  è stato il Friuli Venezia

Giulia ad aprire il numero maggiore di


fascicoli a carico di enti, con un raddop-
pio significativo fra  e .

Da questi dati in primo luogo si evin-


ce che l’applicazione della disciplina è
rimessa alla discrezionalità dei singoli

uffici delle procure. Non si spieghereb-


be, altrimenti, la ragione per cui il nu-
mero di procedimenti a carico degli enti

sia così inferiore rispetto al numero di


quelli che interessano le persone fisiche
negli stessi ambiti criminosi; né perché

si registrino, da un anno all’altro, varia-


zioni così repentine nel numero di ille-
citi contestati agli enti. D’altra parte,

non troverebbe spiegazione nemmeno


il fatto che in due regioni con una diffe-
renza significativa di numero di abitan-

ti, quali il Friuli Venezia Giulia e il Vene-


to, nel  il tasso di “criminalità” degli
enti sia arrivato ad essere nella prima il

doppio rispetto a quello della seconda.


Ne deriva l’evidenza di un sistema
incentrato sull’opportunità del-

l’azione penale, che resta affidata alla
sensibilità dei singoli magistrati sulla

base di criteri non codificati.


In secondo luogo, dai “numeri ”
del Triveneto si evince che la maggior

parte dei reati per cui l’ente può in


astratto rispondere rimane sulla carta.
I veri ambiti di applicazione sono quelli

del diritto penale del lavoro e dell’am-


biente, specialmente nella forma colpo-
sa, e dei delitti contro la Pa. Per contro,

la proliferazione indiscriminata delle


fattispecie-presupposto si pone in
aperta tensione con l’intento preventi-

vo che sorregge l’intera disciplina. Mag-


giore è infatti il numero dei reati-pre-
supposto, maggiori saranno per le im-

prese le difficoltà, anche economiche,


nell’adottare Mog che, lungi dal rima-
nere un adempimento burocratico, sia-

no dotati di effettività. E, al crescere de-


gli ambiti di responsabilità delle impre-
se, corrisponde la crescita del numero

di reati non registrati dalle procure.


Si iscrive in questo climax la conver-
genza di istanze verso una rimeditazio-

ne della responsabilità degli enti. L’ine-


liminabile funzione di contrasto e pre-
venzione della criminalità economica

assolta dal decreto  risulterebbe in-


fatti rafforzata, per esempio, dal con-
trollo giudiziale sull’inazione nelle

iscrizioni delle notizie di reato e dalla
restrizione dell’elenco dei reati-pre-

supposto alle sole fattispecie effettiva-


mente connesse al dovere di corretta
organizzazione dell’ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’introduzione del Dlgs / ha


rappresentato una rivoluzione coper-
nicana per l’ordinamento italiano. Il

paradigma secolare della coincidenza


esclusiva fra reato e persona fisica è
stato, infatti, definitivamente supera-

to: accanto all’ordinaria responsabilità


penale delle persone fisiche, il legisla-
tore ha introdotto un inedito sistema

di responsabilità da reato degli enti


collettivi, per il quale una societas vie-
ne chiamata a rispondere, in modo au-

tonomo e diretto, della commissione


di alcuni reati (cosiddetti reati-presup-
posto) nel suo interesse e/o vantaggio

da parte di soggetti appartenenti alla


sua organizzazione.
Nel tempo il decreto  ha cono-

sciuto molteplici variazioni indirizza-


te soprattutto ad estenderne il perime-
tro di azione. Originariamente, infatti,

il catalogo era limitato ai delitti, raccol-


ti in due articoli, di indebita percezione
di erogazioni, truffa in danno dello

Stato o di un ente pubblico o per il con-
seguimento di erogazioni pubbliche e

frode informatica in danno dello Stato


o di un ente pubblico (articolo ), con-
cussione e corruzione (articolo ). Ad

oggi, si contano invece ben  ulteriori


articoli, recanti a loro volta fattispecie
molteplici e composite.

Malgrado il teorico potenziamento


dell’ambito della responsabilità da re-
ato dell’ente, è tuttavia emersa, in

tempi recenti, la sostanziale ineffetti-


vità del modello (preventivo oltre che
sanzionatorio) disegnato dal Dlgs

/ in ragione della diffusa di-


sapplicazione giudiziale della norma-
tiva. Non solo: i reati per i quali gli enti

Alle fattispecie previste dal Dlgs / la legge «spazzacorrotti» ha aggiunto il traffico di influenze


illecite e la legge / ha chiamato l’ente a rispondere per frodi in competizioni sportive - In arrivo i delitti Iva


Sempre più lunga la lista dei reati-presupposto 231


Pagina a cura di
Riccardo Borsari

L


a responsabilità da reato
dell’ente presuppone la

commissione, da parte di


un soggetto apicale o sotto-
posto facente parte dell’or-

ganizzazione dell’ente
stesso, di uno o più reati fra quelli

espressamente contemplati nel cata-


logo del Dlgs / (cosiddetti “re-
ati-presupposto”).

Nel corso del tempo, alle originarie


fattispecie contenute negli articoli 
e  del decreto, il legislatore ne ha ag-

giunte molte altre, con l’effetto di


estendere considerevolmente l’ambi-
to di applicazione della disciplina; la

medesima tendenza ha caratterizzato


anche l’anno corrente.
La legge / (enfaticamente

denominata “spazzacorrotti”), in vi-


gore dallo scorso  gennaio, nell’am-
bito di un più ampio intervento in

chiave di contrasto alla corruzione, ha


introdotto, fra i delitti-presupposto
contro la Pubblica amministrazione

annoverati dall’articolo  del Dlgs


/, l’articolo  bis del Codice
penale, rubricato «Traffico di influen-

ze illecite». Si tratta di una fattispecie


sussidiaria, volta a perseguire con-
dotte prodromiche alla consumazio-

ne dei delitti di corruzione. Essa puni-


sce, infatti, chiunque, fuori dei casi di
concorso nei reati di corruzione,

sfruttando o vantando relazioni esi-


stenti o asserite con un pubblico uffi-
ciale o un incaricato di pubblico servi-

zio (oppure con uno dei pubblici
agenti stranieri, comunitari e interna-

zionali di cui all’articolo  bis del


Codice penale), indebitamente fa dare
o promettere, a sé o ad altri, denaro o

altra utilità come prezzo della propria


mediazione illecita, ovvero per remu-
nerare il soggetto per l’esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri.


Il nuovo articolo  bis del Codice
penale sussume al proprio interno

anche le condotte prima qualificabili


come millantato credito (e in prece-


denza non rilevanti ai fini del Decreto


): non viene punito, infatti, soltan-


to lo sfruttamento di relazioni esi-
stenti, ma pure la vanteria di relazioni

asserite con uno dei pubblici agenti


citati. Il reato si consuma con la dazio-
ne o anche solo con la mera promessa

di denaro o di un’altra utilità che può


prescindere da un valore patrimonia-
le (ad esempio, la prestazione sessua-

le). Viene punito sia l’intermediario,


sia il soggetto che dà o promette il de-
naro o l’utilità. Per esempio, il delitto

è integrato nell’ipotesi in cui il profes-


sionista incaricato della gestione di
una pratica edilizia si faccia dare o

promettere da un dipendente della


società committente del denaro come
prezzo della propria mediazione ille-

cita, per ottenere un trattamento di
favore da parte del funzionario del-

l’ufficio tecnico comunale. La sanzio-


ne pecuniaria prevista per l’ente am-
monta sino a  quote.

Il catalogo dei reati-presupposto


è stato ampliato ulteriormente dalla
legge /, entrata in vigore il 

maggio, che ha aggiunto le fattispe-


cie contenute nel nuovo articolo 
quaterdecies del Dlgs /. L’in-

tervento ha recepito la Convenzione


del Consiglio d’Europa sulla mani-
polazione delle competizioni sporti-

ve, firmata a Magglingen il  set-


tembre , ed esteso la responsa-
bilità da reato degli enti ai reati di

frode in competizioni sportive (arti-


colo , legge /) e di esercizio
abusivo di gioco o scommessa (arti-

colo , legge /).


Il nuovo articolo  quaterdecies
delinea un micro-sistema incentrato

sulla distinzione fra responsabilità per


fatti di matrice delittuosa e responsa-
bilità per fatti di matrice contravven-

zionale. Al primo gruppo appartengo-


no la promessa, l’offerta (e la relativa
accettazione) o la frode al fine di mani-

polare i risultati delle gare lecite (arti-


colo ,legge /); l’organizzazio-
ne e l’esercizio abusivo del gioco del

lotto o di altri giochi riservati allo Stato
e ai suoi concessionari; l’organizza-

zione di concorsi e pronostici (scom-


messe) su attività sportive autorizzate
dal Coni; infine, l’organizzazione a di-

stanza di scommesse e giochi (articolo


, comma , legge /). In tali
ipotesi, all’ente viene comminata la

sanzione pecuniaria fino a  quote


e, sussistendone i presupposti, le san-
zioni interdittive stabilite dall’articolo

, comma , del Dlgs /. Al se-


condo gruppo appartengono, invece,
l’organizzazione abusiva delle scom-

messe su competizioni non autorizza-


te e l’organizzazione di giochi autoriz-
zati con modalità differenti da quelle

legali da parte del concessionario (ar-


ticolo , comma ); la pubblicità di gio-
chi illegali anche esteri (articolo ,

comma ); la partecipazione a giochi


illegali (articolo , comma ). A queste
condotte viene applicata la sanzione

pecuniaria fino a  quote.


È da ricordare, infine, che il  luglio
è scaduto il termine per l’attuazione

della direttiva / sulla prote-


zione degli interessi finanziari della
Ue (cosiddetta “direttiva Pif”). Tra i

comportamenti considerati lesivi de-


gli interessi finanziari dell’Unione
(“reati Pif”) si segnalano, in particola-

re, le frodi in materia di Iva, la cui rile-
vanza è però limitata ai casi di reati

gravi contro il sistema comune del-


l’Iva, ovvero alle condotte illecite di ca-
rattere intenzionale che comportino

un danno complessivo pari ad almeno


 milioni di euro e siano connesse al
territorio di due o più Stati membri. La

normativa (articolo ) obbliga il legi-


slatore a introdurre, tra l’altro, la re-
sponsabilità per gli enti che abbiano

tratto vantaggio dalla consumazione


dalle condotte delittuose ivi descritte,
con sanzioni (articolo ) che, invero,

per molta parte coincidono con quelle


(pecuniarie e interdittive) già previste
dal Dlgs /. L’attuazione della

direttiva è affidata al disegno di legge


recante la «Legge di delegazione euro-
pea » (Ddl n. ), approvato dal

Senato e trasmesso alla Cameralo


scorso  luglio.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSIONISTI E AZIENDE


Le responsabilità delle società


DA OGGI
FOCUS SUL
MODELLO 231
Continuano gli

articoli degli


esperti del Sole
che spiegano gli

strumenti a


disposizione dei
professionisti per

aiutare le aziende


ad affrontare i
mercati.

Dopo revisione,


assetto
organizzativo,

pianificazione


fiscale e crisi
d’impresa, questa

settimana il focus
è dedicato alla

responsabilità


amministrativa
degli enti.

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