Il Sole 24 Ore - 27.08.2019

(C. Jardin) #1

28 Martedì 27 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Il condominio può «revocare»


le vendite fatte dai morosi


TUTELA DEL CREDITO


Non serve dimostrare


la certezza assoluta


dei crediti condominiali


L’assenza di frode


non è provata dall’onerosità


della cessione


Rosario Dolce


Anche i crediti condominiali posso-


no essere tutelati con l’esercizio


della revocatoria ordinaria, di cui


all’articolo  del Codice civile,


cioè la possibilità di annullare le


cessioni del patrimonio del moroso


quando rappresentino un potenzia-


le danno per il condominio credito-


re e siano state messe in atto con


frode da parte dell’acquirente. E no-


nostante il credito sia ancora in cor-


so di accertamento giudiziario.


Inoltre, per l’esercizio dell’azio-
ne da parte del condominio, non sa-

rebbe necessario la partecipazione
o la conoscenza dell’intento fraudo-

lento ma la semplice consapevolez-


za della frode. Lo spiega la Suprema
Corte di Cassazione con l’ordinanza

/, confermando il conte-


nuto di una sentenza impugnata.
La dismissione di un bene im-

mobile è di per sé lesivo della garan-


zia patrimoniale, dato che il ricava-
to della vendita è più difficilmente

aggredibile dai creditori.


L’articolo  del Codice civile,
inoltre, accoglie una nozione ampia

di “credito”, comprensiva della ra-


gione o aspettativa - con conse-
guente irrilevanza della certezza del

fondamento dei relativi fatti costi-


tutivi - e, in quanto tale, adatta an-
che al credito condominiale.

Il caso da cui prende spunto il


giudizio riguardava la vendita di un
immobile da parte di uno dei con-

Area vincolata a box, danni non risarciti


Paolo Accoti


Nessun diritto al risarcimento dei


danni se l’area venduta è gravata da


un diritto d’uso di parcheggio. Questo


il principio sancito dalla Corte di Cas-


sazione, II sezione civile, con l’ordi-


nanza /.


La società costruttrice di uno sta-


bile in condominio, dopo essersi ori-


ginariamente impegnata - con speci-


fico patto d’obbligo - a destinare ad
area di parcheggio una porzione del-

l’intera superfice, vendeva a un ac-


quirente gli appartamenti di cui alla
scala B, con relativa autorimessa sita

al piano interrato, e a un altro i re-


stanti appartamenti.
A sua volta il primo acquirente

vendeva a un terzo le autorimesse n.


 e , mentre i singoli appartamenti
venivano venduti a ulteriori sogget-

ti privati. Questi ultimi, però, cita-


vano in giudizio il costruttore, gli
acquirenti originari e il neo proprie-

tario dei box  e  per ottenere uno


spazio su cui esercitare in modo
esclusivo e permanente il diritto di

parcheggio così come sancito dalle
leggi / e /.

L’acquirente delle autorimesse  e
 si vedeva così condannato dal Tribu-

nale di Roma al rilascio dell’area e a


eseguire alcuni lavori indispensabili
per adibire l’area a parcheggi. Il Tribu-

nale accoglieva però la sua domanda


risarcimento dei danni nei confronti
degli eredi del venditore. Pronuncia

poi ribaltata in appello.
La Cassazione, davanti alla quale è

finita la lite, ha osservato che «la con-


figurabilità della sola tutela risarcito-
ria si ha quando lo spazio vincolato,

pur previsto nel progetto autorizzato,


non sia stato riservato a parcheggio in
corso di costruzione e sia stato utiliz-

zato per realizzarvi manufatti od ope-


re di altra natura». Nel caso di specie,
tuttavia, è emerso che le autorimesse

n.  e  sono localizzate all’interno del-
la superficie destinata imprescindi-

bilmente a parcheggio comune, eve-
nienza che preclude qualsivoglia ri-

chiesta risarcitoria.


Respinta anche l’osservazione del-
l’acquirente delle autorimesse sul fat-

to di non essere a conoscenza del vin-


colo, perché «il diritto reale d’uso di
aree destinate a parcheggio, quale li-

mite legale della proprietà del bene,


deriva da norme imperative assistite,
come tali, da una presunzione legale

di conoscenza da parte dei destinata-


ri». Allo sfortunato acquirente, quin-
di, non resta che chiedere al venditore

la restituzione di quanto pagato, sen-


za però alcun risarcimento specifico.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE


La destinazione per legge


dell’area a parcheggio


è presunta come conosciuta


Condomino direttore


dei lavori: non c’è


conflitto d’interessi


TRIBUNALE DI MILANO


Vanno provati il potenziale


danno per il condominio


e la divergenza di obiettivi


Matteo Rezzonico


Non si configura il conflitto di inte-
ressi per il semplice fatto che un

condòmino venga nominato diret-
tore dei lavori e responsabile della

sicurezza per le opere straordinarie


di rifacimento del tetto e delle fac-
ciate condominiali, con il concorso

del suo stesso voto e dei condòmini


che gli hanno conferito delega.
D’altra parte, il conflitto di inte-

ressi per rendere invalida la delibe-


ra condominiale non può essere
(soltanto) potenziale, ma deve pre-

supporre un vero e proprio pregiu-


dizio/danno a carico del condomi-
nio per finalità extracondominiali.

Ne consegue che il condomino in
conflitto di interessi (soltanto po-

tenziale, ma non effettivo) non è


obbligato (ma può) astenersi dal-
l’esercitare il diritto di voto secon-

do i quorum stabiliti dall’articolo


 del Codice Civile. Gli stessi
princìpi valgono – in disparte l’ar-

ticolo , comma , delle Disposi-


zioni di Attuazione al Codice Civile,
di cui diremo - per le deleghe con-

ferite alla collaboratrice dello stu-


dio dell’amministratore.
Questo, in sintesi, il contenuto

della sentenza  del  maggio


 del Tribunale di Milano, XIII
sezione civile (giudice unico Pietro

Paolo Pisani). Nel caso esaminato


dal Tribunale milanese, una società
condomina ha impugnato una de-

libera assembleare eccependo


l’esistenza di un conflitto di inte-
ressi tra un condomino, (di profes-

sione architetto), ed il condominio,


posto che lo stesso era stato nomi-
nato direttore dei lavori per le ope-

re di rifacimento del tetto e respon-


sabile della sicurezza con il concor-
so del suo voto e di quello dei suoi

deleganti.


Il Tribunale ha respinto la do-
manda, posto che non è stata for-

nita prova di: una sicura diver-
genza tra l’interesse del condo-

minio e specifiche ragioni perso-


nali di determinati singoli
partecipanti i quali non si siano

astenuti ed abbiano perciò con-


corso con il loro voto a formare la
maggioranza assembleare; un

potenziale pregiudizio/danno


per il condominio; mancata cono-
scenza del potenziale conflitto di

interessi che incida sul rapporto


tra delegato e deleganti.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCENSORI


Convegno a Milano


con e2Forum


La seconda edizione di E


Forum Lab (promosso da Anie
Assoascensori) si terrà a Milano,

martedì ° ottobre, presso
l’hotel Four Points by Sheraton

in via Gerolamo Cardano .


Assoedilizia invita a partecipare
al convegno “Orizzonti verticali,

Europa e Asia tra valorizzazione


e innovazione”. Info:
https://eforum.it/e-forum-

lab-/


RISPARMIO ENERGETICO


Nasce per le imprese


WikiBuildingHome


Harley & Dikkinson, dopo


l’entrata in vigore delle


modifiche al Dl crescita che
consentono alle imprese di

cedere il credito d’imposta


quinquennale (acquistato dai
committenti) ai loro fornitori,

ha creato la piattaforma


WikiBuildingHome.it, per
consentire alle imprese

artigiane di inserirsi nella filiera


della riqualificazione
energetica. Qui le imprese

possono compilare un form


online nel quale manifestare
interesse per il nuovo

meccanismo della cessione del


credito. Harley & Dikkinson ha
anche sottoscritto con Cna una

Carta dei valori per la


rigenerazione urbana per la
valorizzazione delle

individualità professionali e e
imprenditoriali locali.

IN BREVE


dòmini, Il quale, però, aveva una


forte esposizione debitoria con il
condominio stesso.

Il condominio - appreso della


compravendita intervenuta tra il
condòmino debitore e un terzo - per

salvaguardare il proprio credito,


aveva deciso di chiedere la revoca
dell’atto di compravendita. Il con-

dòmino si era difeso affermando
che, nella fattispecie, non sussiste-

rebbero i presupposti per la revoca-


toria in quanto il credito condomi-
niale doveva ancora essere accerta-

to giudizialmente, e, dall’altro,


avendo proceduto a una vendita a
titolo oneroso non sarebbe stata da-

ta prova dell’intento fraudolento.


Questi argomenti presentati dal
condòmino moroso, a quanto pare,

non sono riuscite a cogliere nel se-


gno. I giudici di legittimità hanno,
infatti, confermato il tenore del

provvedimento impugnato, rite-


nendolo del tutto legittimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO


DEL CONDOMINIO


MAGGIORANZE


Quando il codice


non detta regole precise


Tutto ciò che eccede l’ambito
ordinario appartiene all’attività

straordinaria. E per calcolare la


maggioranza in assemblea, in
seconda convocazione, vanno

individuati i casi specifici. Il


quorum di  millesimi ha ormai
assunto una valenza generale per

tutti gli atti privi dell’indicazione


di una maggioranza.
— Giuseppe Màrando

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianocondominio.ilsole24ore.com

QdC


IN SINTESI


1. Condominio facilitato


Per l’esercizio dell’azione di
revoca della vendita di un

immobile da parte del


condomino moroso non
sarebbe necessario la

partecipazione o la
conoscenza dell’intento

fraudolento ma la semplice


consapevolezza della frode. E
non importa che il credito sia

ancora in corso di


accertamento giudiziario


2. I vantaggi


Il condominio riesce così a
tuitelarsi meglio in presenza di

un moroso irriducibile e può


agire non appena venga a
conoscenza della vendita di un

immobile (questo è, infatti, il


caso più frequente)


Artigiani, redditi di capitale


fuori dalla base imponibile


Antonello Orlando


La sentenza / della Cor-


te di cassazione, depositata il 
agosto, sembra porre fine a una

lunga querelle a proposito della


base imponibile dei lavoratori
iscritti alla gestione Inps degli arti-

giani e dei commercianti.


In particolare, la sentenza af-
fronta la controversia avviata da

un artigiano, regolarmente iscritto


alla gestione dei lavoratori auto-
nomi, che si era visto recapitare un

avviso di addebito da parte di Inps


per oltre mila euro di contributi
calcolati sui redditi di capitale ma-

turati dallo stesso soggetto per ef-


fetto della sua condizione di socio
di capitale di una srl operante nel-

l’ambito dei servizi idraulici. Le


pretese dell’istituto di previdenza
sono fondate su una interpretazio-

ne molto estensiva della norma di


riferimento, che definisce su quale
base imponibile si calcoli la contri-

buzione alle gestioni di artigiani e


commercianti che, in questi anni,
ha portato a numerose pronunce

sfavorevoli a Inps nei primi due
gradi di giudizio (si pensi alla sen-

tenza del Tribunale di Pescara


/ e a quella della Corte
d’appello dell’Aquila /).

Se la legge /, all’artico-


lo , comma , prevedeva che i con-
tributi di artigiani e commercianti

si calcolassero quale percentuale


del reddito annuo «derivante dalla
attività di impresa che dà titolo al-

l’iscrizione alla gestione», una


successiva norma operativa dal
 aveva allargato il perimetro

di applicazione dell’obbligo con-


tributivo. L’articolo bis del Dl
/ aveva stabilito, infatti,

che il contributo a percentuale alla


gestione venisse rapportato alla


«totalità dei redditi d’impresa de-
nunciati ai fini Irpef».

Tale dettato era stato, tuttavia,


interpretato da Inps non in funzio-
ne di un rimando letterale a una

delle sei categorie reddituali del


Tuir (quella appunto dei redditi di
impresa), ma in modo più ampio

anche in relazione ad altre catego-


rie reddituali. Con la circolare


/, ripresa anche dalla


/, l’Istituto ha ritenuto in-
cludibile nella base imponibile an-

che gli eventuali redditi di capitale


percepiti dall’iscritto alla gestione
dei lavoratori autonomi per effetto

di una partecipazione azionaria


senza alcun apporto di lavoro; tale
interpretazione viene dall’Inps le-

gata agli intenti espressi dalla Cor-


te costituzionale nella sentenza
/, la quale ha fornito indi-

cazioni sugli obblighi contributivi
dei soci di società di capitale e di

persone, con o senza apporto di la-


voro nelle stesse società.
Secondo la Cassazione tali mo-

tivazioni dell’Istituto, pur se im-


prontate a un fine di maggior soli-
darismo nel sistema contributivo,

non possono essere ritenute accet-


tabili in quanto ampliano la base
contributiva senza osservare le do-

vute differenze non solo sul piano


oggettivo dell’attività d’impresa
(ben diversa dal mero apporto di

capitale), ma anche dal punto fi-


scale, con il risultato di un appiatti-
mento di due diverse categorie

reddituali che aumenta in modo


automatico (e anche retroattiva-
mente) l’obbligo contributivo sulla

base delle informazioni disponibili


in dichiarazione reddituale.
La sentenza argina, dunque,

l’interpretazione estensiva difesa


dall’Istituto, respingendo il ricorso
di Inps rispetto alla sentenza della

Corte d’Appello di Trieste che ave-


va già dato ragione al contribuente.
Va in ultimo osservato come

l’interpretazione dell’ente di previ-


denza, bocciata dalla sentenza del-
la Cassazione, ha nel passato anche

comportato gravi problemi a livello
pensionistico agli assicurati, i qua-

li, in seguito all’emersione di debiti


contributivi originati da redditi di
partecipazione societaria, si sono

visti contrarre i propri accrediti


contributivi, perdendo così il dirit-
to a pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA


La Cassazione censura


le pretese estensive


avanzate dall’Inps


QUOTIDIANO


DEL LAVORO


PER I DIPENDENTI


Monitoraggio dati


sensibili non tassabile


L'agenzia delle Entrate afferma


che i servizi di monitoraggio di


dati sensibili (cosiddetto dark-
web monitoring) offerti dal

datore di lavoro ai propri


dipendenti non devono essere
tassati in quanto rivolti a un

interesse prevalente proprio del


datore, consistente nella
gestione del rischio aziendale

connesso all’utilizzo illecito delle


informazioni sensibili.
Con la risoluzione  agosto

, numero /E, l’Agenzia si
occupa di un servizio offerto

gratuitamente a tutti i


dipendenti quale nuova frontiera
del welfare. A essere tutelati non

sono le persone fisiche, bensì i


loro dati identificativi
informatici disponibili sul web.

— Cristian Valsiglio


Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

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