28 Martedì 27 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Il condominio può «revocare»
le vendite fatte dai morosi
TUTELA DEL CREDITO
Non serve dimostrare
la certezza assoluta
dei crediti condominiali
L’assenza di frode
non è provata dall’onerosità
della cessione
Rosario Dolce
Anche i crediti condominiali posso-
no essere tutelati con l’esercizio
della revocatoria ordinaria, di cui
all’articolo del Codice civile,
cioè la possibilità di annullare le
cessioni del patrimonio del moroso
quando rappresentino un potenzia-
le danno per il condominio credito-
re e siano state messe in atto con
frode da parte dell’acquirente. E no-
nostante il credito sia ancora in cor-
so di accertamento giudiziario.
Inoltre, per l’esercizio dell’azio-
ne da parte del condominio, non sa-
rebbe necessario la partecipazione
o la conoscenza dell’intento fraudo-
lento ma la semplice consapevolez-
za della frode. Lo spiega la Suprema
Corte di Cassazione con l’ordinanza
/, confermando il conte-
nuto di una sentenza impugnata.
La dismissione di un bene im-
mobile è di per sé lesivo della garan-
zia patrimoniale, dato che il ricava-
to della vendita è più difficilmente
aggredibile dai creditori.
L’articolo del Codice civile,
inoltre, accoglie una nozione ampia
di “credito”, comprensiva della ra-
gione o aspettativa - con conse-
guente irrilevanza della certezza del
fondamento dei relativi fatti costi-
tutivi - e, in quanto tale, adatta an-
che al credito condominiale.
Il caso da cui prende spunto il
giudizio riguardava la vendita di un
immobile da parte di uno dei con-
Area vincolata a box, danni non risarciti
Paolo Accoti
Nessun diritto al risarcimento dei
danni se l’area venduta è gravata da
un diritto d’uso di parcheggio. Questo
il principio sancito dalla Corte di Cas-
sazione, II sezione civile, con l’ordi-
nanza /.
La società costruttrice di uno sta-
bile in condominio, dopo essersi ori-
ginariamente impegnata - con speci-
fico patto d’obbligo - a destinare ad
area di parcheggio una porzione del-
l’intera superfice, vendeva a un ac-
quirente gli appartamenti di cui alla
scala B, con relativa autorimessa sita
al piano interrato, e a un altro i re-
stanti appartamenti.
A sua volta il primo acquirente
vendeva a un terzo le autorimesse n.
e , mentre i singoli appartamenti
venivano venduti a ulteriori sogget-
ti privati. Questi ultimi, però, cita-
vano in giudizio il costruttore, gli
acquirenti originari e il neo proprie-
tario dei box e per ottenere uno
spazio su cui esercitare in modo
esclusivo e permanente il diritto di
parcheggio così come sancito dalle
leggi / e /.
L’acquirente delle autorimesse e
si vedeva così condannato dal Tribu-
nale di Roma al rilascio dell’area e a
eseguire alcuni lavori indispensabili
per adibire l’area a parcheggi. Il Tribu-
nale accoglieva però la sua domanda
risarcimento dei danni nei confronti
degli eredi del venditore. Pronuncia
poi ribaltata in appello.
La Cassazione, davanti alla quale è
finita la lite, ha osservato che «la con-
figurabilità della sola tutela risarcito-
ria si ha quando lo spazio vincolato,
pur previsto nel progetto autorizzato,
non sia stato riservato a parcheggio in
corso di costruzione e sia stato utiliz-
zato per realizzarvi manufatti od ope-
re di altra natura». Nel caso di specie,
tuttavia, è emerso che le autorimesse
n. e sono localizzate all’interno del-
la superficie destinata imprescindi-
bilmente a parcheggio comune, eve-
nienza che preclude qualsivoglia ri-
chiesta risarcitoria.
Respinta anche l’osservazione del-
l’acquirente delle autorimesse sul fat-
to di non essere a conoscenza del vin-
colo, perché «il diritto reale d’uso di
aree destinate a parcheggio, quale li-
mite legale della proprietà del bene,
deriva da norme imperative assistite,
come tali, da una presunzione legale
di conoscenza da parte dei destinata-
ri». Allo sfortunato acquirente, quin-
di, non resta che chiedere al venditore
la restituzione di quanto pagato, sen-
za però alcun risarcimento specifico.
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CASSAZIONE
La destinazione per legge
dell’area a parcheggio
è presunta come conosciuta
Condomino direttore
dei lavori: non c’è
conflitto d’interessi
TRIBUNALE DI MILANO
Vanno provati il potenziale
danno per il condominio
e la divergenza di obiettivi
Matteo Rezzonico
Non si configura il conflitto di inte-
ressi per il semplice fatto che un
condòmino venga nominato diret-
tore dei lavori e responsabile della
sicurezza per le opere straordinarie
di rifacimento del tetto e delle fac-
ciate condominiali, con il concorso
del suo stesso voto e dei condòmini
che gli hanno conferito delega.
D’altra parte, il conflitto di inte-
ressi per rendere invalida la delibe-
ra condominiale non può essere
(soltanto) potenziale, ma deve pre-
supporre un vero e proprio pregiu-
dizio/danno a carico del condomi-
nio per finalità extracondominiali.
Ne consegue che il condomino in
conflitto di interessi (soltanto po-
tenziale, ma non effettivo) non è
obbligato (ma può) astenersi dal-
l’esercitare il diritto di voto secon-
do i quorum stabiliti dall’articolo
del Codice Civile. Gli stessi
princìpi valgono – in disparte l’ar-
ticolo , comma , delle Disposi-
zioni di Attuazione al Codice Civile,
di cui diremo - per le deleghe con-
ferite alla collaboratrice dello stu-
dio dell’amministratore.
Questo, in sintesi, il contenuto
della sentenza del maggio
del Tribunale di Milano, XIII
sezione civile (giudice unico Pietro
Paolo Pisani). Nel caso esaminato
dal Tribunale milanese, una società
condomina ha impugnato una de-
libera assembleare eccependo
l’esistenza di un conflitto di inte-
ressi tra un condomino, (di profes-
sione architetto), ed il condominio,
posto che lo stesso era stato nomi-
nato direttore dei lavori per le ope-
re di rifacimento del tetto e respon-
sabile della sicurezza con il concor-
so del suo voto e di quello dei suoi
deleganti.
Il Tribunale ha respinto la do-
manda, posto che non è stata for-
nita prova di: una sicura diver-
genza tra l’interesse del condo-
minio e specifiche ragioni perso-
nali di determinati singoli
partecipanti i quali non si siano
astenuti ed abbiano perciò con-
corso con il loro voto a formare la
maggioranza assembleare; un
potenziale pregiudizio/danno
per il condominio; mancata cono-
scenza del potenziale conflitto di
interessi che incida sul rapporto
tra delegato e deleganti.
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ASCENSORI
Convegno a Milano
con e2Forum
La seconda edizione di E
Forum Lab (promosso da Anie
Assoascensori) si terrà a Milano,
martedì ° ottobre, presso
l’hotel Four Points by Sheraton
in via Gerolamo Cardano .
Assoedilizia invita a partecipare
al convegno “Orizzonti verticali,
Europa e Asia tra valorizzazione
e innovazione”. Info:
https://eforum.it/e-forum-
lab-/
RISPARMIO ENERGETICO
Nasce per le imprese
WikiBuildingHome
Harley & Dikkinson, dopo
l’entrata in vigore delle
modifiche al Dl crescita che
consentono alle imprese di
cedere il credito d’imposta
quinquennale (acquistato dai
committenti) ai loro fornitori,
ha creato la piattaforma
WikiBuildingHome.it, per
consentire alle imprese
artigiane di inserirsi nella filiera
della riqualificazione
energetica. Qui le imprese
possono compilare un form
online nel quale manifestare
interesse per il nuovo
meccanismo della cessione del
credito. Harley & Dikkinson ha
anche sottoscritto con Cna una
Carta dei valori per la
rigenerazione urbana per la
valorizzazione delle
individualità professionali e e
imprenditoriali locali.
IN BREVE
dòmini, Il quale, però, aveva una
forte esposizione debitoria con il
condominio stesso.
Il condominio - appreso della
compravendita intervenuta tra il
condòmino debitore e un terzo - per
salvaguardare il proprio credito,
aveva deciso di chiedere la revoca
dell’atto di compravendita. Il con-
dòmino si era difeso affermando
che, nella fattispecie, non sussiste-
rebbero i presupposti per la revoca-
toria in quanto il credito condomi-
niale doveva ancora essere accerta-
to giudizialmente, e, dall’altro,
avendo proceduto a una vendita a
titolo oneroso non sarebbe stata da-
ta prova dell’intento fraudolento.
Questi argomenti presentati dal
condòmino moroso, a quanto pare,
non sono riuscite a cogliere nel se-
gno. I giudici di legittimità hanno,
infatti, confermato il tenore del
provvedimento impugnato, rite-
nendolo del tutto legittimo.
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QUOTIDIANO
DEL CONDOMINIO
MAGGIORANZE
Quando il codice
non detta regole precise
Tutto ciò che eccede l’ambito
ordinario appartiene all’attività
straordinaria. E per calcolare la
maggioranza in assemblea, in
seconda convocazione, vanno
individuati i casi specifici. Il
quorum di millesimi ha ormai
assunto una valenza generale per
tutti gli atti privi dell’indicazione
di una maggioranza.
— Giuseppe Màrando
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianocondominio.ilsole24ore.com
QdC
IN SINTESI
1. Condominio facilitato
Per l’esercizio dell’azione di
revoca della vendita di un
immobile da parte del
condomino moroso non
sarebbe necessario la
partecipazione o la
conoscenza dell’intento
fraudolento ma la semplice
consapevolezza della frode. E
non importa che il credito sia
ancora in corso di
accertamento giudiziario
2. I vantaggi
Il condominio riesce così a
tuitelarsi meglio in presenza di
un moroso irriducibile e può
agire non appena venga a
conoscenza della vendita di un
immobile (questo è, infatti, il
caso più frequente)
Artigiani, redditi di capitale
fuori dalla base imponibile
Antonello Orlando
La sentenza / della Cor-
te di cassazione, depositata il
agosto, sembra porre fine a una
lunga querelle a proposito della
base imponibile dei lavoratori
iscritti alla gestione Inps degli arti-
giani e dei commercianti.
In particolare, la sentenza af-
fronta la controversia avviata da
un artigiano, regolarmente iscritto
alla gestione dei lavoratori auto-
nomi, che si era visto recapitare un
avviso di addebito da parte di Inps
per oltre mila euro di contributi
calcolati sui redditi di capitale ma-
turati dallo stesso soggetto per ef-
fetto della sua condizione di socio
di capitale di una srl operante nel-
l’ambito dei servizi idraulici. Le
pretese dell’istituto di previdenza
sono fondate su una interpretazio-
ne molto estensiva della norma di
riferimento, che definisce su quale
base imponibile si calcoli la contri-
buzione alle gestioni di artigiani e
commercianti che, in questi anni,
ha portato a numerose pronunce
sfavorevoli a Inps nei primi due
gradi di giudizio (si pensi alla sen-
tenza del Tribunale di Pescara
/ e a quella della Corte
d’appello dell’Aquila /).
Se la legge /, all’artico-
lo , comma , prevedeva che i con-
tributi di artigiani e commercianti
si calcolassero quale percentuale
del reddito annuo «derivante dalla
attività di impresa che dà titolo al-
l’iscrizione alla gestione», una
successiva norma operativa dal
aveva allargato il perimetro
di applicazione dell’obbligo con-
tributivo. L’articolo bis del Dl
/ aveva stabilito, infatti,
che il contributo a percentuale alla
gestione venisse rapportato alla
«totalità dei redditi d’impresa de-
nunciati ai fini Irpef».
Tale dettato era stato, tuttavia,
interpretato da Inps non in funzio-
ne di un rimando letterale a una
delle sei categorie reddituali del
Tuir (quella appunto dei redditi di
impresa), ma in modo più ampio
anche in relazione ad altre catego-
rie reddituali. Con la circolare
/, ripresa anche dalla
/, l’Istituto ha ritenuto in-
cludibile nella base imponibile an-
che gli eventuali redditi di capitale
percepiti dall’iscritto alla gestione
dei lavoratori autonomi per effetto
di una partecipazione azionaria
senza alcun apporto di lavoro; tale
interpretazione viene dall’Inps le-
gata agli intenti espressi dalla Cor-
te costituzionale nella sentenza
/, la quale ha fornito indi-
cazioni sugli obblighi contributivi
dei soci di società di capitale e di
persone, con o senza apporto di la-
voro nelle stesse società.
Secondo la Cassazione tali mo-
tivazioni dell’Istituto, pur se im-
prontate a un fine di maggior soli-
darismo nel sistema contributivo,
non possono essere ritenute accet-
tabili in quanto ampliano la base
contributiva senza osservare le do-
vute differenze non solo sul piano
oggettivo dell’attività d’impresa
(ben diversa dal mero apporto di
capitale), ma anche dal punto fi-
scale, con il risultato di un appiatti-
mento di due diverse categorie
reddituali che aumenta in modo
automatico (e anche retroattiva-
mente) l’obbligo contributivo sulla
base delle informazioni disponibili
in dichiarazione reddituale.
La sentenza argina, dunque,
l’interpretazione estensiva difesa
dall’Istituto, respingendo il ricorso
di Inps rispetto alla sentenza della
Corte d’Appello di Trieste che ave-
va già dato ragione al contribuente.
Va in ultimo osservato come
l’interpretazione dell’ente di previ-
denza, bocciata dalla sentenza del-
la Cassazione, ha nel passato anche
comportato gravi problemi a livello
pensionistico agli assicurati, i qua-
li, in seguito all’emersione di debiti
contributivi originati da redditi di
partecipazione societaria, si sono
visti contrarre i propri accrediti
contributivi, perdendo così il dirit-
to a pensione.
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PREVIDENZA
La Cassazione censura
le pretese estensive
avanzate dall’Inps
QUOTIDIANO
DEL LAVORO
PER I DIPENDENTI
Monitoraggio dati
sensibili non tassabile
L'agenzia delle Entrate afferma
che i servizi di monitoraggio di
dati sensibili (cosiddetto dark-
web monitoring) offerti dal
datore di lavoro ai propri
dipendenti non devono essere
tassati in quanto rivolti a un
interesse prevalente proprio del
datore, consistente nella
gestione del rischio aziendale
connesso all’utilizzo illecito delle
informazioni sensibili.
Con la risoluzione agosto
, numero /E, l’Agenzia si
occupa di un servizio offerto
gratuitamente a tutti i
dipendenti quale nuova frontiera
del welfare. A essere tutelati non
sono le persone fisiche, bensì i
loro dati identificativi
informatici disponibili sul web.
— Cristian Valsiglio
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
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