Il Sole 24 Ore - 20.08.2019

(Ron) #1

Il Sole 24 Ore Martedì 20 Agosto 2019 19


Norme

Tributi

QUOTIDIANO DEL FISCO


Anche il nuovo bonus aggregazioni si applica «qualora
alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino

esclusivamente imprese operative da almeno due an-


ni»: lo prevede l’articolo , terzo comma, del decreto
crescita (Dl  aprile , n. , convertito con modifi-

che dalla legge  giugno , n. ).
Ciò significa che le imprese partecipanti

al processo aggregativo devono aver eser-


citato un’effettiva attività commerciale nel
biennio antecedente quello di efficacia

giuridica dell’operazione straordinaria.


Con tale previsione normativa, quindi, il
legislatore ha inteso ribadire uno dei re-

quisiti fondamentali prescritti anche nelle


edizioni previgenti dell’agevolazione; ne
deriva che l’interprete – chiamato ad ap-

plicare le disposizioni di nuova emanazione – potrà


“utilizzare” sul piano operativo principi e chiarimenti
forniti in passato dall’agenzia delle Entrate.

In tale contesto, occorre evidenziare innanzitut-


to che la norma non chiarisce il significato del ter-
mine «operative».

—Stefano Mazzocchi


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il testo integrale degli articoli su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com


Le società Ias/Ifrs adopter che fanno ricorso a contratti di
noleggio o locazione operativa potrebbero rilevare, dal

, un peggioramento del proprio tax rate conseguente


all’indeducibilità, parziale o totale, dei relativi interessi
passivi contabilizzati.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del principio con-


tabile internazionale Ifrs  («Leasing»), per tali contratti
l’utilizzatore deve rilevare in bilancio, nel-

l’attivo, il diritto di uso (Rou, right of use) del


bene sottostante e, nel passivo, la passività
finanziaria (lease liability) corrispondente

al valore attuale dei pagamenti dovuti per il


leasing lungo la durata del contratto, con
conseguente rilevazione a conto economico

dei relativi interessi passivi. La modalità di


contabilizzazione prevista dall’Ifrs  com-
porta, pertanto, per il locatario la rilevazione

a conto economico di interessi passivi in relazione a con-


tratti per i quali lo Ias  prevedeva la contabilizzazione di
canoni di noleggio. Dal punto di vista fiscale il decreto 

agosto  del Mef non prevede né la disattivazione della


derivazione rafforzata prevista ai fini Ires dall’articolo 
del Tuir né la deroga alla “presa diretta” dal conto econo-

mico che disciplina la base imponibile Irap.


—Giuseppe Carucci
—Barbara Zanardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETÀ E BILANCI


Locazione o noleggio,


rischio indeducibilità


BONUS AGGREGAZIONI


Incentivo solo alle imprese


operative da due anni


Scontrini, entro il 2 settembre


la sanatoria per i dati di luglio


ADEMPIMENTI


La scadenza sui corrispettivi


può essere usata


per evitare le sanzioni


Una chance anche per chi


ha continuato a emettere


i vecchi scontrini o ricevute


Pagina a cura di


Luca De Stefani


Chi non ha inviato telematicamente


alle Entrate, entro dodici giorni dal-
l’operazione, i dati dei corrispettivi,

corredati da «documenti commercia-


li» emessi da «registratori telematici»
a luglio , può ancora evitare le pe-

santi sanzioni per l’omesso invio tra-


smettendo i dati all’Agenzia entro il 
settembre. Questa moratoria è possi-

bile anche per chi ha continuato a


emettere i vecchi scontrini o le ricevu-
te fiscali, anche se dal ° luglio 

sarebbe stato obbligato alla memo-


rizzazione e all’invio dei dati tramite
i nuovi «registratori telematici».

I nuovi adempimenti
Dal ° luglio , i commercianti al

minuto e assimilati dell’articolo  del


Dpr / (tranne quelli esonerati
dal decreto  maggio , ma com-

presi minimi e forfettari), che hanno


avuto nel  un volume d’affari su-
periore a mila euro, devono:

installare un «registratore telema-
tico», che rilasci al cliente il nuovo

«documento commerciale»;


memorizzare elettronicamente,
ogni giorno, i dati relativi ai corri-

spettivi giornalieri nel «registrato-


re telematico»;
trasmettere telematicamente alle

Entrate questi dati entro  giorni


dall’effettuazione dell’operazione.
In alternativa, possono emettere

una fattura elettronica «contestual-


mente alla consegna del bene o all’ul-
timazione della prestazione», «poi-

ché risulta difficile immaginare che il


fisco tolleri l’uscita da un negozio (o
da un ristorante) senza documento

commerciale nella prospettazione


che la fattura immediata sarà emessa
(trasmessa) entro  giorni» (comuni-

cato congiunto Associazione nazio-


nale commercialisti e Confimi del 


luglio ). Dal ° gennaio , gli


adempimenti dovranno essere effet-
tuati anche se il volume d’affari del

 è stato inferiore a mila euro.


La memorizzazione e l’invio dei
corrispettivi sostituiscono la regi-

strazione nel registro dei corrispetti-


vi, anche se nella pratica questa con-
tabilizzazione continua a essere ef-

fettuata per consentire lo scorporo


dell’Iva e il calcolo della liquidazione
mensile o trimestrale.

Moratoria sanzioni per sei mesi
Le sanzioni per l’omissione di questi

adempimenti (articoli , comma , e


, comma , del Dlgs /) non si
applicano nel primo semestre di vi-

genza dei nuovi adempienti (quindi,


dal ° luglio al  dicembre , per i
soggetti con volume di affari superio-

re a mila euro e dal ° gennaio al


 giugno  per gli altri) se i dati
relativi ai corrispettivi giornalieri

vengono trasmessi telematicamente


alle Entrate (direttamente o tramite
intermediario abilitato), entro il mese

successivo a quello di effettuazione


dell’operazione, mediante i servizi
online dell’Agenzia nel portale «Fat-

ture e corrispettivi» e descritti nel


provvedimento  luglio  n.
. Quindi, non viene effettuata

alcuna distinzione tra contribuenti
mensili o trimestrali e la prima sca-

denza, per i corrispettivi del mese di


luglio , è il  settembre  (il 
agosto  è un sabato). Pertanto, nel

primo semestre di vigenza dei nuovi


obblighi, grazie a questo invio tele-
matico dei dati dei corrispettivi, entro

l’ultimo giorno del mese successivo a


quello di effettuazione dell’operazio-
ne, è possibile alternativamente:

mettere in servizio il registratore


telematico (con il rilascio del nuovo
«documento commerciale»), senza

procedere all’invio dei dati entro


dodici giorni dall’effettuazione
dell’operazione;

continuare a utilizzare, fino alla


messa in uso del registratore telema-
tico, i vecchi scontrini (con memo-

rizzazione giornaliera nei vecchi re-


gistratori di cassa non telematici)
ovvero le ricevute fiscali, con la loro

registrazione obbligatoria nel regi-


stro dei corrispettivi (circolare 
giugno  n. /E).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Gazzetta il decreto del Mef


con le modifiche agli indici


sintetici di affidabilità fiscale
applicabili al periodo

d’imposta .


S. e T. Morina—a pag. 


In Gazzetta


Affidabilità


fiscale, così


si aggiornano


i calcoli degli Isa


QdF


QdF


Con la riforma della legge


fallimentare imprenditori
obbligati a riorganizzare gli

assetti per intercettare fin da


subito i segnali di difficoltà.


Riccardo Borsari—a pag. 


Il nuovo codice


L’organizzazione


si ristruttura


per prevenire


le crisi aziendali


1 Dal 1° luglio 2019, i soggetti, anche se minimi o
forfettari, che effettuano «operazioni di cui

all’articolo 22» del Dpr 633/1972, cioè i


commercianti al minuto e assimilati (tranne
quelli esonerati dal decreto 10 maggio 2019) e

che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari


superiore a 400mila euro devono:
 installare un «registratore telematico»

(istituito con il provvedimento 28 ottobre 2016,


n. 182017), che rilasci al cliente il nuovo
«documento commerciale», istituito dal

decreto 7 dicembre 2016 (e non più lo scontrino
o la ricevuta fiscale);

memorizzare elettronicamente, ogni giorno, i


dati relativi ai corrispettivi giornalieri nel
«registratore telematico»;

trasmettere telematicamente all’agenzia


delle Entrate questi dati entro dodici giorni
dall’effettuazione dell’operazione (consegna

del bene o pagamento anticipato per le cessioni


e pagamento per i servizi, ai sensi dell’articolo 6
del Dpr 633/ 1972)

IL QUADRO DEGLI OBBLIGHI


I CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1 ° LUGLIO 2019


2 Dal 1° gennaio 2020, gli adempimenti (registratore
telematico, documento commerciale,

memorizzazione giornaliera e invio dei


corrispettivi entro 12 giorni) dovranno essere
effettuati dai soggetti, che effettueranno «le

operazioni di cui all'articolo 22» del Dpr 633/1972,
anche se con volume d’affari del 2018 inferiore a

400mila euro (articolo 2, commi 1 e 6-ter, del


decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e decreti 7
dicembre 2016 e 10 maggio 2019)

I PICCOLI DETTAGLIANTI DAL 2020


In alternativa possono emettere, su base
volontaria, una fattura elettronica (anche

semplificata, per i corrispettivi fino a 400 euro;


decreto 10 maggio 2019) «contestualmente alla
consegna del bene o all’ultimazione della

L’ALTERNATIVA DALLA E-FATTURA


prestazione» e non successivamente (circolari 4
aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, e 24 giugno

2014, n. 18/E, e comunicato congiunto


Associazione nazionale commercialisti e Confimi
del 18 luglio 2019)

Se la memorizzazione o la trasmissione
vengono omesse (o vengono effettuate con dati

incompleti o non veritieri), si applica la sanzione


del 100% dell’Iva corrispondente all’importo non
documentato (articolo 6, comma 3, del decreto

legislativo 471/1997). Inoltre, se nel corso di un
quinquennio, vengono contestate quattro

LE SANZIONI


distinte violazioni in giorni diversi, scatta la
sospensione per un periodo da tre giorni a un

mese della licenza o dell’autorizzazione


all’esercizio dell’attività (se l’importo
complessivo dei corrispettivi contestati eccede

la somma di 50mila euro, la sospensione va da 1
a 6 mesi) (articolo 12, comma 2)

Le sanzioni non si applicano nel primo semestre di
vigenza dei nuovi adempienti, se i dati vengono

inviati alle Entrate entro il mese successivo a


quello di effettuazione dell’operazione. Quindi,


LA MORATORIA SANZIONI NEI PRIMI 6 MESI


non viene effettuata distinzione tra contribuenti
mensili o trimestrali e la prima scadenza, per i

corrispettivi del mese di luglio 2019, è il 2


settembre 2019 (il 31 agosto è un sabato)


Nel periodo di moratoria delle sanzioni, i dati dei


corrispettivi possono essere inviati (direttamente
o tramite intermediario abilitato) mediante i servizi

LE MODALITÀ DI INVIO


online messi a disposizione gratuitamente dalle


Entrate nel portale «Fatture e corrispettivi» e
descritti nel provvedimento 4 luglio 2019 n. 236086

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