Il Sole 24 Ore Martedì 20 Agosto 2019 19
Norme
Tributi
QUOTIDIANO DEL FISCO
Anche il nuovo bonus aggregazioni si applica «qualora
alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino
esclusivamente imprese operative da almeno due an-
ni»: lo prevede l’articolo , terzo comma, del decreto
crescita (Dl aprile , n. , convertito con modifi-
che dalla legge giugno , n. ).
Ciò significa che le imprese partecipanti
al processo aggregativo devono aver eser-
citato un’effettiva attività commerciale nel
biennio antecedente quello di efficacia
giuridica dell’operazione straordinaria.
Con tale previsione normativa, quindi, il
legislatore ha inteso ribadire uno dei re-
quisiti fondamentali prescritti anche nelle
edizioni previgenti dell’agevolazione; ne
deriva che l’interprete – chiamato ad ap-
plicare le disposizioni di nuova emanazione – potrà
“utilizzare” sul piano operativo principi e chiarimenti
forniti in passato dall’agenzia delle Entrate.
In tale contesto, occorre evidenziare innanzitut-
to che la norma non chiarisce il significato del ter-
mine «operative».
—Stefano Mazzocchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il testo integrale degli articoli su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
Le società Ias/Ifrs adopter che fanno ricorso a contratti di
noleggio o locazione operativa potrebbero rilevare, dal
, un peggioramento del proprio tax rate conseguente
all’indeducibilità, parziale o totale, dei relativi interessi
passivi contabilizzati.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del principio con-
tabile internazionale Ifrs («Leasing»), per tali contratti
l’utilizzatore deve rilevare in bilancio, nel-
l’attivo, il diritto di uso (Rou, right of use) del
bene sottostante e, nel passivo, la passività
finanziaria (lease liability) corrispondente
al valore attuale dei pagamenti dovuti per il
leasing lungo la durata del contratto, con
conseguente rilevazione a conto economico
dei relativi interessi passivi. La modalità di
contabilizzazione prevista dall’Ifrs com-
porta, pertanto, per il locatario la rilevazione
a conto economico di interessi passivi in relazione a con-
tratti per i quali lo Ias prevedeva la contabilizzazione di
canoni di noleggio. Dal punto di vista fiscale il decreto
agosto del Mef non prevede né la disattivazione della
derivazione rafforzata prevista ai fini Ires dall’articolo
del Tuir né la deroga alla “presa diretta” dal conto econo-
mico che disciplina la base imponibile Irap.
—Giuseppe Carucci
—Barbara Zanardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SOCIETÀ E BILANCI
Locazione o noleggio,
rischio indeducibilità
BONUS AGGREGAZIONI
Incentivo solo alle imprese
operative da due anni
Scontrini, entro il 2 settembre
la sanatoria per i dati di luglio
ADEMPIMENTI
La scadenza sui corrispettivi
può essere usata
per evitare le sanzioni
Una chance anche per chi
ha continuato a emettere
i vecchi scontrini o ricevute
Pagina a cura di
Luca De Stefani
Chi non ha inviato telematicamente
alle Entrate, entro dodici giorni dal-
l’operazione, i dati dei corrispettivi,
corredati da «documenti commercia-
li» emessi da «registratori telematici»
a luglio , può ancora evitare le pe-
santi sanzioni per l’omesso invio tra-
smettendo i dati all’Agenzia entro il
settembre. Questa moratoria è possi-
bile anche per chi ha continuato a
emettere i vecchi scontrini o le ricevu-
te fiscali, anche se dal ° luglio
sarebbe stato obbligato alla memo-
rizzazione e all’invio dei dati tramite
i nuovi «registratori telematici».
I nuovi adempimenti
Dal ° luglio , i commercianti al
minuto e assimilati dell’articolo del
Dpr / (tranne quelli esonerati
dal decreto maggio , ma com-
presi minimi e forfettari), che hanno
avuto nel un volume d’affari su-
periore a mila euro, devono:
installare un «registratore telema-
tico», che rilasci al cliente il nuovo
«documento commerciale»;
memorizzare elettronicamente,
ogni giorno, i dati relativi ai corri-
spettivi giornalieri nel «registrato-
re telematico»;
trasmettere telematicamente alle
Entrate questi dati entro giorni
dall’effettuazione dell’operazione.
In alternativa, possono emettere
una fattura elettronica «contestual-
mente alla consegna del bene o all’ul-
timazione della prestazione», «poi-
ché risulta difficile immaginare che il
fisco tolleri l’uscita da un negozio (o
da un ristorante) senza documento
commerciale nella prospettazione
che la fattura immediata sarà emessa
(trasmessa) entro giorni» (comuni-
cato congiunto Associazione nazio-
nale commercialisti e Confimi del
luglio ). Dal ° gennaio , gli
adempimenti dovranno essere effet-
tuati anche se il volume d’affari del
è stato inferiore a mila euro.
La memorizzazione e l’invio dei
corrispettivi sostituiscono la regi-
strazione nel registro dei corrispetti-
vi, anche se nella pratica questa con-
tabilizzazione continua a essere ef-
fettuata per consentire lo scorporo
dell’Iva e il calcolo della liquidazione
mensile o trimestrale.
Moratoria sanzioni per sei mesi
Le sanzioni per l’omissione di questi
adempimenti (articoli , comma , e
, comma , del Dlgs /) non si
applicano nel primo semestre di vi-
genza dei nuovi adempienti (quindi,
dal ° luglio al dicembre , per i
soggetti con volume di affari superio-
re a mila euro e dal ° gennaio al
giugno per gli altri) se i dati
relativi ai corrispettivi giornalieri
vengono trasmessi telematicamente
alle Entrate (direttamente o tramite
intermediario abilitato), entro il mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, mediante i servizi
online dell’Agenzia nel portale «Fat-
ture e corrispettivi» e descritti nel
provvedimento luglio n.
. Quindi, non viene effettuata
alcuna distinzione tra contribuenti
mensili o trimestrali e la prima sca-
denza, per i corrispettivi del mese di
luglio , è il settembre (il
agosto è un sabato). Pertanto, nel
primo semestre di vigenza dei nuovi
obblighi, grazie a questo invio tele-
matico dei dati dei corrispettivi, entro
l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazio-
ne, è possibile alternativamente:
mettere in servizio il registratore
telematico (con il rilascio del nuovo
«documento commerciale»), senza
procedere all’invio dei dati entro
dodici giorni dall’effettuazione
dell’operazione;
continuare a utilizzare, fino alla
messa in uso del registratore telema-
tico, i vecchi scontrini (con memo-
rizzazione giornaliera nei vecchi re-
gistratori di cassa non telematici)
ovvero le ricevute fiscali, con la loro
registrazione obbligatoria nel regi-
stro dei corrispettivi (circolare
giugno n. /E).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In Gazzetta il decreto del Mef
con le modifiche agli indici
sintetici di affidabilità fiscale
applicabili al periodo
d’imposta .
S. e T. Morina—a pag.
In Gazzetta
Affidabilità
fiscale, così
si aggiornano
i calcoli degli Isa
QdF
QdF
Con la riforma della legge
fallimentare imprenditori
obbligati a riorganizzare gli
assetti per intercettare fin da
subito i segnali di difficoltà.
Riccardo Borsari—a pag.
Il nuovo codice
L’organizzazione
si ristruttura
per prevenire
le crisi aziendali
1 Dal 1° luglio 2019, i soggetti, anche se minimi o
forfettari, che effettuano «operazioni di cui
all’articolo 22» del Dpr 633/1972, cioè i
commercianti al minuto e assimilati (tranne
quelli esonerati dal decreto 10 maggio 2019) e
che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari
superiore a 400mila euro devono:
installare un «registratore telematico»
(istituito con il provvedimento 28 ottobre 2016,
n. 182017), che rilasci al cliente il nuovo
«documento commerciale», istituito dal
decreto 7 dicembre 2016 (e non più lo scontrino
o la ricevuta fiscale);
memorizzare elettronicamente, ogni giorno, i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri nel
«registratore telematico»;
trasmettere telematicamente all’agenzia
delle Entrate questi dati entro dodici giorni
dall’effettuazione dell’operazione (consegna
del bene o pagamento anticipato per le cessioni
e pagamento per i servizi, ai sensi dell’articolo 6
del Dpr 633/ 1972)
IL QUADRO DEGLI OBBLIGHI
I CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1 ° LUGLIO 2019
2 Dal 1° gennaio 2020, gli adempimenti (registratore
telematico, documento commerciale,
memorizzazione giornaliera e invio dei
corrispettivi entro 12 giorni) dovranno essere
effettuati dai soggetti, che effettueranno «le
operazioni di cui all'articolo 22» del Dpr 633/1972,
anche se con volume d’affari del 2018 inferiore a
400mila euro (articolo 2, commi 1 e 6-ter, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e decreti 7
dicembre 2016 e 10 maggio 2019)
I PICCOLI DETTAGLIANTI DAL 2020
In alternativa possono emettere, su base
volontaria, una fattura elettronica (anche
semplificata, per i corrispettivi fino a 400 euro;
decreto 10 maggio 2019) «contestualmente alla
consegna del bene o all’ultimazione della
L’ALTERNATIVA DALLA E-FATTURA
prestazione» e non successivamente (circolari 4
aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, e 24 giugno
2014, n. 18/E, e comunicato congiunto
Associazione nazionale commercialisti e Confimi
del 18 luglio 2019)
Se la memorizzazione o la trasmissione
vengono omesse (o vengono effettuate con dati
incompleti o non veritieri), si applica la sanzione
del 100% dell’Iva corrispondente all’importo non
documentato (articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 471/1997). Inoltre, se nel corso di un
quinquennio, vengono contestate quattro
LE SANZIONI
distinte violazioni in giorni diversi, scatta la
sospensione per un periodo da tre giorni a un
mese della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività (se l’importo
complessivo dei corrispettivi contestati eccede
la somma di 50mila euro, la sospensione va da 1
a 6 mesi) (articolo 12, comma 2)
Le sanzioni non si applicano nel primo semestre di
vigenza dei nuovi adempienti, se i dati vengono
inviati alle Entrate entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione. Quindi,
LA MORATORIA SANZIONI NEI PRIMI 6 MESI
non viene effettuata distinzione tra contribuenti
mensili o trimestrali e la prima scadenza, per i
corrispettivi del mese di luglio 2019, è il 2
settembre 2019 (il 31 agosto è un sabato)
Nel periodo di moratoria delle sanzioni, i dati dei
corrispettivi possono essere inviati (direttamente
o tramite intermediario abilitato) mediante i servizi
LE MODALITÀ DI INVIO
online messi a disposizione gratuitamente dalle
Entrate nel portale «Fatture e corrispettivi» e
descritti nel provvedimento 4 luglio 2019 n. 236086
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