20 Martedì 20 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
PROFESSIONISTI E AZIENDE
Il nuovo Codice. L’imprenditore è obbligato dalla riforma introdotta dal Dlgs /
a strutturare assetti in grado di indicare situazioni di difficoltà e possibili soluzioni
La prevenzione delle crisi
al centro dell’organizzazione
Pagina a cura di
Riccardo Borsari
I
l principio di prevenzione è uno
dei pilastri su cui poggia la rifor-
ma della legge fallimentare at-
tuata dal nuovo Codice della cri-
si di impresa e dell'insolvenza
(decreto legislativo /).
L'obiettivo perseguito dal legi-
slatore è quello di intervenire pri-
ma che si verifichi uno stato di in-
solvenza conclamato, quando è an-
cora possibile rimediare alla situa-
zione di difficoltà economico-
finanziaria in cui versi l'impresa,
scongiurando l'aggravamento della
crisi in atto con l'ausilio di organi a
ciò preposti. Più tempestivo è l'in-
tervento, infatti, maggiori sono le
possibilità di risolvere la crisi d'im-
presa, con benefici che si allargano
dalla singola attività risanata all'in-
tero tessuto economico del Paese.
È dunque evidente il cambio di
passo attuato nel nuovo Codice:
con l'anticipazione dell'intervento
pubblico non ci si limita ad agire a
cose fatte, sanzionando l'incapacità
dell'imprenditore, ma si vuole,
piuttosto, offrire un valido ausilio
per superare la crisi.
L'azione preventiva è resa possi-
bile, anzitutto, attraverso l'introdu-
zione dell'obbligo per l'imprendi-
tore, che operi in forma societaria
o collettiva, di istituire nuovi assetti
organizzativi all'interno dell'im-
presa che, insieme agli strumenti di
allerta previsti dall'articolo del
Codice della crisi e agli obblighi di
segnalazione in capo a determinati
soggetti, costituiscono le principali
novità del sistema messo a punto
con il Dlgs /.
In particolare, l'articolo del
nuovo Codice ha cambiato signifi-
cativamente la rubrica dell'articolo
del Codice civile, che non si
intitola più ‹‹direzione e gerarchia
nell'impresa›› ma ‹‹gestione
dell'impresa››, sottolineandosi così
il preminente interesse del legisla-
tore alla struttura dell'impresa.
Viene aggiunto, difatti, un secondo
comma, che stabilisce il dovere
dell'imprenditore di istituire un as-
setto organizzativo, amministrati-
vo e contabile adeguato alla natura
e alle dimensioni dell'impresa, fun-
zionale, oltre che all'esercizio ordi-
nario dell'attività, anche alla rileva-
zione tempestiva della situazione
di crisi e della perdita eventuale
della continuità aziendale.
Per assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile si intende
il complesso di regole e di procedu-
re stabilite per garantire che il pote-
re decisionale sia assegnato ed ef-
fettivamente esercitato a un livello
operativo adeguato; ossia quando
l'assetto organizzativo è in grado di
garantire correttamente l'operati-
vità delle funzioni aziendali.
Ogni imprenditore, quindi, è te-
nuto a dotarsi di strumenti neces-
sari a prevenire il dissesto della
propria attività. Di più: la disposi-
zione obbliga l'imprenditore anche
all'adozione solerte di quegli stru-
menti che l'ordinamento gli mette
Coinvolte
nei nuovi
obblighi
società
semplici,
comprese
Snc e Sas,
Spa con
gestione
duale,
Sapa
ed Srl
LE PROCEDURE DI ALLERTA
Doppio canale per segnalare
da subito gli indizi di difficoltà
Tenuti alla comunicazione
gli organi di controllo interno
e alcuni soggetti pubblici
sista l'equilibrio economico-finan-
ziario; valutano il prevedibile anda-
mento della gestione; segnalano im-
mediatamente all'organo di gestione
la presenza di indizi di crisi.
La segnalazione consiste in una
comunicazione ufficiale sufficiente-
mente motivata rivolta all'organo
amministrativo. Essa contiene un
termine (al più un mese) entro cui
quest'ultimo deve riferire all'organo
di controllo quali sono le misure
adottate per fronteggiare la situazio-
ne di sofferenza (fase interna di al-
lerta). Se questo dialogo interno si
rivela infruttuoso, poiché l'organo
amministrativo non risponde o non
fornisce risposte adeguate su solu-
zioni individuate e iniziative intra-
prese, l'organo di controllo è tenuto
a informare l'Ocri senza indugio. Si
avvia così una procedura di allerta
esterna sempre finalizzata alla pre-
venzione della crisi.
Non tutti i debitori che svolgono
attività imprenditoriale sono però
soggetti al meccanismo di allerta.
Esclusi dalla disciplina dell'allerta
i consumatori e i professionisti. Sono
anche esentate le imprese di grandi
dimensioni, i gruppi di imprese e le
società con azioni quotate o diffuse
fra il pubblico in misura rilevante. So-
no poi esclusi altri soggetti fra cui
banche, intermediari finanziari e mo-
biliari, fondi comuni di investimento,
fondazioni bancarie, società fiducia-
rie e imprese di assicurazione per i
quali operano meccanismi di control-
lo affidati ad autorità indipendenti.
Altre disposizioni rivelano il preci-
so intento della legge di favorire l'im-
piego di modalità compositive alter-
native alla liquidazione giudiziale.
Queste disposizioni si affiancano alle
generose misure premiali previste
dall'articolo del Codice della crisi in
caso di presentazione tempestiva
all'Ocri di istanza di composizione.
La disposizione che rivela più delle
altre la volontà del legislatore di in-
centivare il meccanismo delle segna-
lazioni è la clausola del comma
dell'articolo del nuovo Codice. In
essa si stabilisce che la segnalazione
tempestiva all'organo di vigilanza
rende immuni sindaci e revisori dalla
responsabilità in solido con gli am-
ministratori per gli illeciti da questi
commessi dopo la segnalazione, a
condizione che gli illeciti in questione
non dipendano direttamente da deci-
sioni prese dagli stessi sindaci prima
della segnalazione. Qualsiasi iniziati-
va ritorsiva degli amministratori è
scongiurata dall'espresso divieto di
revocare l'incarico al soggetto vigi-
lante in ragione della segnalazione da
questi effettuata.
Il favore per il più largo impiego
possibile dei sistemi preventivi di se-
gnalazione è poi evidente nella pre-
visione che esonera i sindaci nelle
comunicazioni con l'Ocri dall'osser-
vanza dell'obbligo di riservatezza sui
fatti e sui documenti conosciuti
nell'esercizio delle funzioni. Questa
misura è funzionale a garantire l'ef-
ficacia dell'intervento esterno
dell'Ocri, ma non si può dubitare che
costituisca, a sua volta, un incentivo
per l'impresa a risolvere da subito la
situazione di difficoltà durante la fa-
se “interna” di allerta.
Non si deve sottovalutare, infine,
che il Codice stabilisce espressa-
mente che i contratti pendenti non
possono essere risolti per il solo fat-
to che l'imprenditore intraprenda
volontariamente la procedura di
composizione davanti all'Ocri. La
“blindatura” dei contratti in corso
consente, così, all'imprenditore, di
avviare senza timori la procedura di
soluzione della crisi.
Ciascuno dei soggetti coinvolti
nella procedura di segnalazione è sti-
molato, pertanto, dalla previsione di
concreti vantaggi o, al contrario, dalla
prospettazione di conseguenze nega-
tive, ad attivare tempestivamente il
procedimento di soluzione preventi-
va delle crisi di impresa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il nuovo Codice della crisi e dell'in-
solvenza ha imposto alle imprese,
che operano tanto in forma indivi-
duale quanto collettiva, obblighi or-
ganizzativi allo scopo di prevenire il
rischio d'insolvenza.
L'intervento di riforma non si è li-
mitato però a questa misura. L'artico-
lo del nuovo Codice ha introdotto
un ulteriore meccanismo precauzio-
nale incentrato su obblighi di segna-
lazione finalizzato alla rilevazione de-
gli indizi di crisi e alla sua soluzione.
Il successivo articolo definisce
gli indicatori della crisi, mentre gli ar-
ticoli e pongono in capo a sog-
getti qualificati l'obbligo di segnalare
all'organo amministrativo la situa-
zione di allerta. In seguito alla segna-
lazione, l'impresa potrà accedere al
procedimento di composizione della
crisi dinnanzi all'Ocri (Organismo di
composizione della crisi d'impresa,
organo istituito dal Codice presso
ogni Camera di commercio).
Due sono le categorie di soggetti
tenuti alla segnalazione. Da un lato,
alcuni soggetti pubblici (agenzia delle
Entrate, Inps e agente della Riscossio-
ne), i quali hanno l'obbligo di avvisare
il debitore quando la sua esposizione
debitoria abbia superato determinate
soglie ivi stabilite (articolo , comma
Codice della crisi). Dall'altro, gli or-
gani di controllo interni all'organiz-
zazione d'impresa, tenuti a indicare
all'organo amministrativo la presen-
za di fondati indizi della crisi.
In particolare quest'ultimi, cioè il
revisore contabile e la società di revi-
sione, ciascuno nell'ambito delle pro-
prie attribuzioni, devono controllare
che l'organo amministrativo adegui
costantemente l'assetto organizzati-
vo interno allo standard necessario
alla prevenzione della crisi e che sus-
I PUNTI CHIAVE
1. Organizzazione
Tutti gli imprenditori dallo
scorso 16 marzo devono
istituire un assetto
organizzativo
amministrativo e contabile
che sia adeguato alla natura
e alle dimensioni
dell'impresa. L’istituzione
dell’assetto organizzativo
viene implementata allo
scopo di rilevare
tempestivamente la crisi di
impresa e la perdita della
continuità aziendale
2. Le figure di controllo
I sindaci, i revisori dei conti,
la società di revisione hanno
acquisito con il nuovo codice
della crisi un ruolo più ampio:
verificano il costante
adeguamento
dell'organizzazione alle
esigenze dell'impresa in vista
della rilevazione della crisi
3. Le segnalazioni
Grazie al nuovo Codice della
crisi d’impresa e
dell’insolvenza la
segnalazione tempestiva
esonera sindaci e revisori da
responsabilità mentre
l'adeguamento tempestivo
permette agli imprenditori
di accedere a misure
premiali
a disposizione per ovviare alla si-
tuazione di sofferenza in cui do-
vesse incorrere.
In definitiva l'imprenditore è
gravato non solo dell'obbligo di
impostare la propria attività con-
formemente ad uno standard
preventivo adatto alle esigenze
della propria impresa, ma ha an-
che il preciso dovere di ricorrere
ai meccanismi preventivi dispo-
sti dalla legge.
In questo senso, l'articolo del
Codice della crisi ribadisce i doveri
del debitore richiamando il conte-
nuto del riformato articolo del
Codice civile con lievi differenze a
seconda che l'impresa operi in for-
ma individuale o collettiva. Nel pri-
mo caso, è l'imprenditore a dover
adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi;
nel secondo, si richiede che la so-
cietà si strutturi in modo tale da as-
solvere gli obblighi organizzativi al
fine di prevenire situazioni di crisi.
Se è noto, infatti, che la società,
quale paradigma dell'impresa
collettiva, in ciascuna delle forme
ammesse dall'ordinamento, pre-
vede già organismi di controllo, è
pur vero che quest'ultimi hanno
finora funzionato secondo mec-
canismi modellati, per lo più, se-
condo un'ottica d'intervento suc-
cessivo, non in linea con il dise-
gno di controllo preventivo cui si
ispira la riforma.
La disciplina di ciascun tipo so-
cietario è stata perciò adeguata alla
necessità di predisporre meccani-
smi di prevenzione della crisi e di
intervento tempestivo.
Le modifiche legislative hanno
riguardato sia la società semplice,
con effetti estensibili alla Snc e alla
Sas in forza dei rimandi operati ri-
spettivamente dagli articoli e
del Codice civile; la Spa (con
previsione ad hoc per il sistema
dualistico di governo mentre per il
sistema monistico opera il rimando
dell'articolo noviesdecies del
Codice civile); la Sapa, in ragione
del rinvio dell'articolo del Co-
dice civile; e infine la Srl.
In tutti i tipi societari si prevede
che sia l'organo amministrativo a
curare l'organizzazione preventiva
della società ed è verosimile che
nelle società più articolate l'incom-
benza venga attribuita dal collegio
ad amministratori delegati.
L'obbligo di predisposizione di
una struttura societaria adeguata
non è stato lasciato, ovviamente,
alla sola buona volontà degli am-
ministratori.
Per assicurarne l'attuazione il le-
gislatore ha infatti gravato anche
altri soggetti interni, ossia gli orga-
ni societari di controllo, il revisore
contabile e la società di revisione,
del dovere di verificare che l'organo
amministrativo valuti costante-
mente l'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'impresa.
La rilevanza sistemica di dispo-
sizioni, come quella relativa all'in-
troduzione del nuovo articolo
del Codice civile, è ulteriormente
sancita dall'immediata entrata in
vigore lo scorso marzo, a diffe-
renza del resto della disciplina per
la quale è prevista una vacatio legis
sino al agosto .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’INIZIATIVA
Sul Quotidiano
del Fisco un
dossier raccoglie
gli articoli della
serie
«Professionisti e
aziende»
pubblicati dal 30
luglio ad oggi
Su
ilsole24ore
.com
Il grande
Gualino
DAL 18 AGOSTO
IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
**A 9,90***
Una vita come un romanzo,
che Giorgio Caponetti racconta
con la vivacità dell’improvvisazione
jazz e con l’andamento di una
partitura sinfonica.
Riccardo Gualino, imprenditore
spregiudicato e raf nato mecenate,
lungimirante affarista, colto
e avventuroso, ha segnato il secolo
scorso come pochi altri hanno saputo
fare, uno di quei rari talenti in grado
di capire il usso del tempo e di
prevedere la modernità.
Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
nè pagamento anticipato, in edicola.
In vendita su Shopping
offerte.ilsole24ore.com/grandegualino
ilsole24ore.com
*oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida no al 17 settembre *oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida no al 17 settembre *oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida no al 17 settembre *oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida no al 17 settembre