Il Sole 24 Ore - 20.08.2019

(Ron) #1

20 Martedì 20 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


PROFESSIONISTI E AZIENDE


Il nuovo Codice. L’imprenditore è obbligato dalla riforma introdotta dal Dlgs /


a strutturare assetti in grado di indicare situazioni di difficoltà e possibili soluzioni


La prevenzione delle crisi


al centro dell’organizzazione


Pagina a cura di


Riccardo Borsari


I


l principio di prevenzione è uno


dei pilastri su cui poggia la rifor-
ma della legge fallimentare at-

tuata dal nuovo Codice della cri-


si di impresa e dell'insolvenza
(decreto legislativo /).

L'obiettivo perseguito dal legi-


slatore è quello di intervenire pri-
ma che si verifichi uno stato di in-

solvenza conclamato, quando è an-


cora possibile rimediare alla situa-
zione di difficoltà economico-

finanziaria in cui versi l'impresa,


scongiurando l'aggravamento della
crisi in atto con l'ausilio di organi a

ciò preposti. Più tempestivo è l'in-


tervento, infatti, maggiori sono le
possibilità di risolvere la crisi d'im-

presa, con benefici che si allargano


dalla singola attività risanata all'in-
tero tessuto economico del Paese.

È dunque evidente il cambio di


passo attuato nel nuovo Codice:
con l'anticipazione dell'intervento

pubblico non ci si limita ad agire a


cose fatte, sanzionando l'incapacità
dell'imprenditore, ma si vuole,

piuttosto, offrire un valido ausilio


per superare la crisi.
L'azione preventiva è resa possi-

bile, anzitutto, attraverso l'introdu-
zione dell'obbligo per l'imprendi-

tore, che operi in forma societaria


o collettiva, di istituire nuovi assetti
organizzativi all'interno dell'im-

presa che, insieme agli strumenti di


allerta previsti dall'articolo  del
Codice della crisi e agli obblighi di

segnalazione in capo a determinati


soggetti, costituiscono le principali
novità del sistema messo a punto

con il Dlgs /.


In particolare, l'articolo  del
nuovo Codice ha cambiato signifi-

cativamente la rubrica dell'articolo


 del Codice civile, che non si
intitola più ‹‹direzione e gerarchia

nell'impresa›› ma ‹‹gestione


dell'impresa››, sottolineandosi così
il preminente interesse del legisla-

tore alla struttura dell'impresa.


Viene aggiunto, difatti, un secondo
comma, che stabilisce il dovere

dell'imprenditore di istituire un as-


setto organizzativo, amministrati-
vo e contabile adeguato alla natura

e alle dimensioni dell'impresa, fun-
zionale, oltre che all'esercizio ordi-

nario dell'attività, anche alla rileva-


zione tempestiva della situazione
di crisi e della perdita eventuale

della continuità aziendale.


Per assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile si intende

il complesso di regole e di procedu-


re stabilite per garantire che il pote-
re decisionale sia assegnato ed ef-

fettivamente esercitato a un livello


operativo adeguato; ossia quando
l'assetto organizzativo è in grado di

garantire correttamente l'operati-


vità delle funzioni aziendali.
Ogni imprenditore, quindi, è te-

nuto a dotarsi di strumenti neces-


sari a prevenire il dissesto della
propria attività. Di più: la disposi-

zione obbliga l'imprenditore anche


all'adozione solerte di quegli stru-
menti che l'ordinamento gli mette

Coinvolte


nei nuovi


obblighi


società


semplici,


comprese


Snc e Sas,


Spa con


gestione


duale,


Sapa


ed Srl


LE PROCEDURE DI ALLERTA


Doppio canale per segnalare


da subito gli indizi di difficoltà


Tenuti alla comunicazione


gli organi di controllo interno


e alcuni soggetti pubblici


sista l'equilibrio economico-finan-
ziario; valutano il prevedibile anda-

mento della gestione; segnalano im-


mediatamente all'organo di gestione
la presenza di indizi di crisi.

La segnalazione consiste in una


comunicazione ufficiale sufficiente-
mente motivata rivolta all'organo

amministrativo. Essa contiene un


termine (al più un mese) entro cui
quest'ultimo deve riferire all'organo

di controllo quali sono le misure


adottate per fronteggiare la situazio-
ne di sofferenza (fase interna di al-

lerta). Se questo dialogo interno si


rivela infruttuoso, poiché l'organo
amministrativo non risponde o non

fornisce risposte adeguate su solu-


zioni individuate e iniziative intra-
prese, l'organo di controllo è tenuto

a informare l'Ocri senza indugio. Si


avvia così una procedura di allerta
esterna sempre finalizzata alla pre-

venzione della crisi.


Non tutti i debitori che svolgono
attività imprenditoriale sono però

soggetti al meccanismo di allerta.


Esclusi dalla disciplina dell'allerta
i consumatori e i professionisti. Sono

anche esentate le imprese di grandi


dimensioni, i gruppi di imprese e le
società con azioni quotate o diffuse

fra il pubblico in misura rilevante. So-
no poi esclusi altri soggetti fra cui

banche, intermediari finanziari e mo-


biliari, fondi comuni di investimento,
fondazioni bancarie, società fiducia-

rie e imprese di assicurazione per i


quali operano meccanismi di control-
lo affidati ad autorità indipendenti.

Altre disposizioni rivelano il preci-


so intento della legge di favorire l'im-
piego di modalità compositive alter-

native alla liquidazione giudiziale.


Queste disposizioni si affiancano alle
generose misure premiali previste

dall'articolo  del Codice della crisi in


caso di presentazione tempestiva
all'Ocri di istanza di composizione.

La disposizione che rivela più delle


altre la volontà del legislatore di in-
centivare il meccanismo delle segna-

lazioni è la clausola del comma 
dell'articolo  del nuovo Codice. In

essa si stabilisce che la segnalazione


tempestiva all'organo di vigilanza
rende immuni sindaci e revisori dalla

responsabilità in solido con gli am-


ministratori per gli illeciti da questi
commessi dopo la segnalazione, a

condizione che gli illeciti in questione


non dipendano direttamente da deci-
sioni prese dagli stessi sindaci prima

della segnalazione. Qualsiasi iniziati-
va ritorsiva degli amministratori è

scongiurata dall'espresso divieto di


revocare l'incarico al soggetto vigi-
lante in ragione della segnalazione da

questi effettuata.


Il favore per il più largo impiego
possibile dei sistemi preventivi di se-

gnalazione è poi evidente nella pre-


visione che esonera i sindaci nelle
comunicazioni con l'Ocri dall'osser-

vanza dell'obbligo di riservatezza sui


fatti e sui documenti conosciuti
nell'esercizio delle funzioni. Questa

misura è funzionale a garantire l'ef-


ficacia dell'intervento esterno
dell'Ocri, ma non si può dubitare che

costituisca, a sua volta, un incentivo


per l'impresa a risolvere da subito la
situazione di difficoltà durante la fa-

se “interna” di allerta.


Non si deve sottovalutare, infine,
che il Codice stabilisce espressa-

mente che i contratti pendenti non


possono essere risolti per il solo fat-
to che l'imprenditore intraprenda

volontariamente la procedura di


composizione davanti all'Ocri. La
“blindatura” dei contratti in corso

consente, così, all'imprenditore, di


avviare senza timori la procedura di
soluzione della crisi.

Ciascuno dei soggetti coinvolti
nella procedura di segnalazione è sti-

molato, pertanto, dalla previsione di


concreti vantaggi o, al contrario, dalla
prospettazione di conseguenze nega-

tive, ad attivare tempestivamente il


procedimento di soluzione preventi-
va delle crisi di impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Codice della crisi e dell'in-
solvenza ha imposto alle imprese,

che operano tanto in forma indivi-


duale quanto collettiva, obblighi or-
ganizzativi allo scopo di prevenire il

rischio d'insolvenza.


L'intervento di riforma non si è li-
mitato però a questa misura. L'artico-

lo  del nuovo Codice ha introdotto


un ulteriore meccanismo precauzio-
nale incentrato su obblighi di segna-

lazione finalizzato alla rilevazione de-


gli indizi di crisi e alla sua soluzione.
Il successivo articolo  definisce

gli indicatori della crisi, mentre gli ar-


ticoli  e  pongono in capo a sog-
getti qualificati l'obbligo di segnalare

all'organo amministrativo la situa-


zione di allerta. In seguito alla segna-
lazione, l'impresa potrà accedere al

procedimento di composizione della


crisi dinnanzi all'Ocri (Organismo di
composizione della crisi d'impresa,

organo istituito dal Codice presso


ogni Camera di commercio).
Due sono le categorie di soggetti

tenuti alla segnalazione. Da un lato,
alcuni soggetti pubblici (agenzia delle

Entrate, Inps e agente della Riscossio-


ne), i quali hanno l'obbligo di avvisare
il debitore quando la sua esposizione

debitoria abbia superato determinate


soglie ivi stabilite (articolo , comma
 Codice della crisi). Dall'altro, gli or-

gani di controllo interni all'organiz-


zazione d'impresa, tenuti a indicare
all'organo amministrativo la presen-

za di fondati indizi della crisi.


In particolare quest'ultimi, cioè il
revisore contabile e la società di revi-

sione, ciascuno nell'ambito delle pro-


prie attribuzioni, devono controllare
che l'organo amministrativo adegui

costantemente l'assetto organizzati-


vo interno allo standard necessario
alla prevenzione della crisi e che sus-

I PUNTI CHIAVE


1. Organizzazione


Tutti gli imprenditori dallo


scorso 16 marzo devono
istituire un assetto

organizzativo


amministrativo e contabile
che sia adeguato alla natura

e alle dimensioni


dell'impresa. L’istituzione
dell’assetto organizzativo

viene implementata allo


scopo di rilevare
tempestivamente la crisi di

impresa e la perdita della


continuità aziendale


2. Le figure di controllo


I sindaci, i revisori dei conti,
la società di revisione hanno

acquisito con il nuovo codice


della crisi un ruolo più ampio:
verificano il costante

adeguamento


dell'organizzazione alle
esigenze dell'impresa in vista

della rilevazione della crisi


3. Le segnalazioni


Grazie al nuovo Codice della


crisi d’impresa e
dell’insolvenza la

segnalazione tempestiva


esonera sindaci e revisori da
responsabilità mentre

l'adeguamento tempestivo
permette agli imprenditori

di accedere a misure


premiali


a disposizione per ovviare alla si-


tuazione di sofferenza in cui do-
vesse incorrere.

In definitiva l'imprenditore è


gravato non solo dell'obbligo di
impostare la propria attività con-

formemente ad uno standard


preventivo adatto alle esigenze
della propria impresa, ma ha an-

che il preciso dovere di ricorrere


ai meccanismi preventivi dispo-
sti dalla legge.

In questo senso, l'articolo  del


Codice della crisi ribadisce i doveri
del debitore richiamando il conte-

nuto del riformato articolo  del


Codice civile con lievi differenze a
seconda che l'impresa operi in for-

ma individuale o collettiva. Nel pri-


mo caso, è l'imprenditore a dover
adottare misure idonee a rilevare

tempestivamente lo stato di crisi;


nel secondo, si richiede che la so-
cietà si strutturi in modo tale da as-

solvere gli obblighi organizzativi al


fine di prevenire situazioni di crisi.
Se è noto, infatti, che la società,

quale paradigma dell'impresa
collettiva, in ciascuna delle forme

ammesse dall'ordinamento, pre-


vede già organismi di controllo, è
pur vero che quest'ultimi hanno

finora funzionato secondo mec-


canismi modellati, per lo più, se-
condo un'ottica d'intervento suc-

cessivo, non in linea con il dise-


gno di controllo preventivo cui si
ispira la riforma.

La disciplina di ciascun tipo so-


cietario è stata perciò adeguata alla
necessità di predisporre meccani-

smi di prevenzione della crisi e di


intervento tempestivo.
Le modifiche legislative hanno

riguardato sia la società semplice,
con effetti estensibili alla Snc e alla

Sas in forza dei rimandi operati ri-


spettivamente dagli articoli  e
 del Codice civile; la Spa (con

previsione ad hoc per il sistema


dualistico di governo mentre per il
sistema monistico opera il rimando

dell'articolo  noviesdecies del


Codice civile); la Sapa, in ragione
del rinvio dell'articolo  del Co-

dice civile; e infine la Srl.


In tutti i tipi societari si prevede
che sia l'organo amministrativo a

curare l'organizzazione preventiva


della società ed è verosimile che
nelle società più articolate l'incom-

benza venga attribuita dal collegio
ad amministratori delegati.

L'obbligo di predisposizione di


una struttura societaria adeguata
non è stato lasciato, ovviamente,

alla sola buona volontà degli am-


ministratori.
Per assicurarne l'attuazione il le-

gislatore ha infatti gravato anche


altri soggetti interni, ossia gli orga-
ni societari di controllo, il revisore

contabile e la società di revisione,


del dovere di verificare che l'organo
amministrativo valuti costante-

mente l'adeguatezza della struttura


organizzativa dell'impresa.
La rilevanza sistemica di dispo-

sizioni, come quella relativa all'in-


troduzione del nuovo articolo 
del Codice civile, è ulteriormente

sancita dall'immediata entrata in


vigore lo scorso  marzo, a diffe-
renza del resto della disciplina per

la quale è prevista una vacatio legis


sino al  agosto .


© RIPRODUZIONE RISERVATA

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