Il Sole 24 Ore - 20.08.2019

(Ron) #1

Il Sole 24 Ore Martedì 20 Agosto 2019 21


Norme & Tributi


TRIBUNALE DI MILANO


Jobs act, rinvio


alla Corte Ue


sulla reintegra


Correttivi Isa per i semplificati


passati da competenza a cassa


CONTROLLI FISCALI


Nel decreto le formule


di calcolo del reddito


ai fini dei nuovi indici


Molti contribuenti


rischiano di dover


rielaborare i conteggi


Salvina Morina


Tonino Morina


Gli Isa hanno già comportato la lun-


ga proroga al  settembre  dei


versamenti dei redditi e delle impo-


ste collegate, che erano in scadenza


il  giugno . Lunga proroga già


disposta per legge che rischia di rive-


larsi insufficiente, visto che con de-


creto del  agosto , pubblicato


sulla Gazzetta ufficiale  del 


agosto , sono state approvate


delle modifiche agli indici sintetici di


affidabilità fiscale applicabili per il


periodo d'imposta .


I contenuti


Rispetto alla versione precedente, la


nuova nota contiene:


la formula del calcolo del reddito


ai fini Isa per le imprese del compar-


to delle costruzioni (AGU, AGU,


AKU) che hanno applicato gli stu-


di di settore, con le indicazioni per il


raccordo tra le voci contabili del mo-


dello parametri con le voci contabili


del modello studi di settore;


la formula del calcolo del reddito
ai fini Isa per i professionisti che

hanno applicato gli studi di settore


con le indicazioni di raccordo per i
professionisti che hanno applicato

i parametri;
interventi per le imprese con de-

terminazione del reddito per cassa


e trattamento dei passaggi compe-
tenza-cassa per il periodo d'imposta

 ai fini del calcolo delle variabili


precalcolate; in particolare, per il
corretto calcolo del reddito di riferi-

mento è stata individuata una meto-


dologia che consente di trattare, con
riferimento alle imprese in contabi-

lità semplificata, il passaggio dal si-


stema contabile improntato al crite-
rio di competenza a quello di cassa;

la formula del calcolo dei «canoni


da locazione desumibili dal modello
registro locazioni immobili» corri-

spondenti all'importo in euro dei


canoni di locazione di cui il contri-
buente è dante causa con riferimen-

to all'anno , calcolati sulla base


dell'importo annuale dei canoni di
locazione dichiarati nel modello

RLI, normalizzati con il numero di


giorni di locazione nel .
Come disposto dall'articolo  del

decreto, queste modifiche sono con-


siderate ai fini del calcolo del nuovo
strumento induttivo. I contribuenti

che hanno già fatto i calcoli dovran-


no perciò ripeterli per verificare se le
modifiche apportate hanno inciso

sui ricavi o compensi stimati dal
nuovo strumento induttivo.

Il sistema Isa


Con i nuovi Isa il Fisco valuta l'affida-
bilità fiscale del contribuente attri-

buendo un voto, da  a . Il livello di


affidabilità minima deve essere su-
periore a sei. Per migliorare il basso

voto Isa, il contribuente esercente


impresa, arte o professione, può mi-
gliorare il punteggio di affidabilità

correggendo eventuali errori com-
messi in fase di compilazione del

modello Isa, che possono avere con-


dizionato negativamente il punteg-
gio di uno o più indicatori elementa-

ri, oppure indicando in dichiarazio-


ne ulteriori componenti positivi che
non risultano dalle scritture contabi-

li ma che sono rilevanti ai fini delle


imposte sui redditi, dell'Irap e
dell'Iva.

Resta fermo che il contribuente


soggetto agli Isa non è obbligato ad
eseguire alcun adeguamento. Per di

più, per l'Isa, il contribuente può au-


mentare i ricavi o compensi, stabi-
lendo a che livello adeguarsi, senza

cioè l'obbligo di raggiungere il pun-


teggio più alto.
La valutazione di opportunità per

una scelta o per un’altra va fatta caso


per caso, in particolare nelle situa-
zioni in cui il contribuente ha com-

messo qualcosa da farsi perdonare.


Invece, nei casi in cui il contribuente
ritiene di non doversi adeguare, per-

ché non ha evaso nulla, è bene che lo


stesso lo faccia presente, indicando
i motivi del mancato adeguamento

nelle note del modello Isa.


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Aggravante per il commercialista fai da te


EVASIONE SERIALE


La pratica illecita può


avvenire anche in proprio


a favore del professionista


Laura Ambrosi


Antonio Iorio


L’aggravante prevista per i consu-


lenti fiscali che predispongono mo-


delli seriali di evasione richiede un


utilizzo non episodico della pratica


illecita: tuttavia l’impiego del mo-


dello può avvenire anche in proprio


a beneficio del professionista e non


necessariamente del cliente. A for-


nire questi principi è la Corte di cas-


sazione penale con la sentenza n.


 depositata ieri


Nei confronti di un commerciali-


sta veniva emessa un’ordinanza di


custodia cautelare in carcere per-


ché, in concorso con imprenditori e


prestanomi, aveva elaborato un


modello di evasione fiscale per sot-


trarsi al pagamento delle imposte,


attraverso l’alienazione simulata e


il trasferimento fraudolento di be-
ni, in modo da rendere inefficace le

procedure di riscossione.
Secondo la tesi accusatoria, in

quattro episodi il professionista


aveva elaborato affitti e cessioni di
aziende in modo simulato che con-

sentivano di eludere il pagamento


delle imposte. Oltre al reato previ-
sto dall’articolo  del Dlgs /, al

professionista era contestata l’ag-


gravante di cui al comma  dell’arti-
colo  bis del medesimo decreto, in

base al quale la pena è aumentata


fino alla metà, se il delitto è com-
messo dal compartecipe nell’eser-

cizio dell’attività di consulenza fi-


scale svolta da un professionista o
da un intermediario finanziario o

bancario attraverso l’elaborazione


di modelli seriali di evasione fiscale.
Avverso la misura restrittiva, il

commercialista ricorreva al tribu-


nale del riesame, rilevando, in sin-
tesi, l’insussistenza dell’aggravan-

te: gli eventuali modelli seriali, nella


specie, erano stati utilizzati dal pro-
fessionista a beneficio di società

amministrate in proprio o comun-
que riconducibili a lui od ai propri

familiari. Il tribunale escludeva


l’aggravante e sostituiva la custodia
cautelare con gli arresti domiciliari.

La Procura ricorreva in Cassazione


che ha accolto l’impugnazione.
Innanzitutto i giudici hanno ri-

badito che per la configurabilità di


questa aggravante occorre un pre-
supposto soggettivo ed uno ogget-

tivo. Sotto il profilo soggettivo la


nozione di “professionista” va inte-
sa in senso sostanziale e quindi in-

teressa chiunque, nell’esercizio


della professione, svolga attività di
consulenza fiscale. Per quanto con-

cerne il profilo oggettivo la norma


richiede la “serialità” nell’elabora-
zione o commercializzazione di

modelli di evasione.


A questo riguardo, la sentenza
evidenzia la necessità di una certa

abitualità e ripetitività della con-


dotta incriminata, assumendo ca-
rattere di riproducibilità anche in

futuro. Si deve quindi trattare non
di evasioni fiscali realizzate me-

diante l’occasionale intervento di


un professionista, ma di iniziative
delittuose ripetute, scaturite dal-

l’adesione ad un ben preciso mo-


dello comportamentale. In tale con-
testo è irrilevante il numero delle

operazioni compiute dovendosi far


riferimento alla loro serialità allar-
gandosi così la prospettiva non solo

agli episodi già realizzati ma anche


a quelli potenzialmente realizzabili
in futuro mediante l’applicazione

del medesimo schema. Nella specie


il compimento nell’arco di un paio
di anni di cessioni e locazioni di

aziende assume carattere seriale
ove si accerti la pretestuosità delle

operazioni, finalizzate a eludere gli


obblighi tributari, e la riproducibili-
tà in futuro dei medesimi schemi in

esecuzione di una precisa strategia.


È ancora irrilevante che il pro-
fessionista, per alcuni episodi, ab-

bia agito in proprio e non a benefi-


cio di clienti, in quanto detta circo-
stanza non è richiesta dalla norma

che si limita a prevedere la sola par-


tecipazione di altri soggetti agli ille-
citi tributari.

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Contratti di prossimità, cresce l’appeal


LAVORO


Solo per materie e obiettivi


predefiniti consentono


di derogare a norme di legge


Giampiero Falasca


C’è una fonte del diritto del lavoro che


diventa ogni giorno più importante:


è il contratto di prossimità, quella


forma particolare di contratto collet-


tivo che può derogare, a certe condi-


zioni e su specifiche materie, alle nor-


me di legge.


I grandi vantaggi del contratto di


prossimità non sono, tuttavia, scon-


tati: non basta la semplice firma del-


l’intesa perché il percorso di deroga


alla legge possa dirsi effettivamente


realizzato. L’accordo collettivo può


dare questo beneficio solo a patto che


siano rispettate le tante condizioni,


formali e sostanziali, previste dalla


legge (articolo , legge /) ai fi-


ni della validità delle intese.


Il requisito più importante riguar-


da la finalità dell’accordo: non basta


qualsiasi motivazione per dare effica-


cia derogatoria a un contratto colletti-


vo di secondo livello, ma devono esse-


re perseguiti in maniera specifica uno


o più degli obiettivi elencati dalla leg-
ge. La lista di questi obiettivi è lunga:

l’articolo  indica le finalità di conse-


guire maggiore occupazione, l’obiet-
tivo di incrementare la qualità dei

contratti di lavoro, lo stimolo all’ado-


zione di forme di partecipazione dei
lavoratori, la definizione di misure

volte a far emergere il lavoro irregola-


re, l’incentivo agli incrementi di com-
petitività e di salario, la gestione delle

crisi aziendali e occupazionali e, infi-
ne, il supporto a nuovi investimenti e

all’avvio di nuove attività.


Questi concetti sono talmente am-
pi e, in alcuni casi, generici che la giu-

risprudenza avrà molto spazio per


una loro valutazione discrezionale:
elemento, questo, che dovrebbe in-

durre a un grande rigore applicativo.


L’indicazione di una valida finalità
nell’accordo non basta ai fini di un ac-

cordo valido efficace. L’intesa, infatti,


potrà dispiegare i suoi effetti solo se
riguarderà una delle materia indicate

espressamente dalla legge.


Rientrano nell’elenco gli impianti
audiovisivi e l’introduzione di nuove

tecnologie, le mansioni, la classifica-


zione e inquadramento del personale,
i contratti a termine, i contratti a ora-

rio ridotto, modulato o flessibile, il re-


gime della solidarietà negli appalti, i
casi di ricorso alla somministrazione

di lavoro, la disciplina dell’orario di la-


voro, le modalità di assunzione e di-


sciplina del rapporto di lavoro, com-
prese le collaborazioni coordinate e

continuative e le partite Iva, la trasfor-


mazione e conversione dei contratti di
lavoro e, infine, le conseguenze del re-

cesso dal rapporto di lavoro.


Su questi temi, l’accordo di prossi-
mità potrà definire regole diverse da

quelle stabilite dalla legge: si potreb-


bero ipotizzare, ad esempio, accordi
che eliminano l’obbligo di indicare la

causale per i contratti a termine, come


accaduto spesso dopo l’approvazione
del decreto dignità, così come sareb-

bero ammissibili deroghe alle disci-


pline degli altri istituti prima elencati.
Le deroghe, infine, non possono

essere indiscriminate: devono rispet-


tare la Costituzione, nonché i vincoli
derivanti dalle normative comunita-

rie e dalle convenzioni internazionali


sul lavoro.
Non tutti gli accordi collettivi di se-

condo livello, tuttavia, possono bene-


ficiare di questo potere derogatorio: le
intese, infatti, vanno siglate a livello

aziendale o territoriale (resta escluso,


invece, il livello nazionale), da orga-
nizzazioni e rappresentanze sindacali

comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale.

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Commercio


di ovuli reato


anche per


l’eterologa


FECONDAZIONE


Vietato reclutare donatori


e vendere gameti: atto


spontaneo e gratuito


Patrizia Maciocchi


Vendere gameti e reclutare “do-
natori” pagandoli è un reato. An-

che se la “cessione” è finalizzata
alla fecondazione di tipo eterolo-

go. Il via libera della Consulta al-


la tecnica non ha, infatti, fatto
venire meno il divieto di fare

commercio di ovuli, la cui dona-


zione deve essere gratuita.
Basandosi su una lettura co-

stituzionalmente orientata la


Cassazione (sentenza  di
ieri) ha accolto il ricorso del Pub-

blico ministero contro la decisio-


ne del Gup di assolvere, nel-
l’udienza preliminare, le colla-

boratrici del ginecologo Severi-


no Antinori dal reato di
commercio di gameti. Il tribuna-

le aveva prosciolto le “mediatri-


ci” nella compravendita dei ga-
meti, per insussistenza del fatto.

Ad avviso del Gup, non c’è com-


mercio quando il trasferimento
della cellula riproduttiva avviene

all’interno della fecondazione


eterologa, proprio perché la pra-
tica richiede necessariamente il

ricorso al gamete estraneo alla


coppia. Una conclusione che la
Cassazione smonta. I giudici del-

la terza sezione penale, ricorda-


no che la sentenza (/)
con la quale la Consulta ha elimi-

nato il divieto di fare ricorso alla
fecondazione eterologa - nel ca-

so di sterilità assoluta dovuta a


patologie - non ha cancellato la
sanzione penale, indicata dal-

l’articolo  comma  della legge


/, applicabile a chi fa
commercio di gameti. Nello stes-

so senso, precisa la Cassazione,


va letta anche la direttiva
//Ce, che prevede la gra-

tuità e la volontarietà della dona-


zione di tessuti e cellule umane.
Nella norma europea si precisa

che i donatori possono ricevere


solo «un’indennità strettamente
limitata a far fronte alle spese e

inconvenienti risultanti dalla


donazione. In tal caso gli Stati
membri stabiliscono le condi-

zioni alle quali viene concessa


l’indennità». Possibilità que-
st’ultima, di cui lo Stato italiano

non si è avvalso, a differenza, di


quanto avvenuto, ad esempio,
con la legge /, per i dona-

tori di midollo osseo. Attual-


mente, nel caso di donazione di
gameti non è prevista alcuna for-

ma di indennizzo. Un gesto che


deve essere dunque volontario e
senza alcun ritorno economico.

L’assenza di un fine di lucro è
confermata anche dai decreti

ministeriali, che si sono succe-


duti per regolare l’importazione
e il trasferimento dei gameti, e

ribadita anche da una nota del


direttore del Centro nazionale
trapianti del .

Per la Suprema corte la rile-


vanza penale della compraven-
dita di ovuli si desume quindi sia

dalle norme interne sia da quelle


sovranazionali. Per questo va
punito chiunque, «in qualsiasi

forma, realizza, organizza o


pubblicizza l’acquisizione di ga-
meti in violazione dei principi di

volontarietà e gratuità della do-


nazione». E in quest’ambito
rientra anche il reclutamento di

donatori o donatrici - ai quali


viene prospettata o data un re-
munerazione - diretto all’im-

missione sul mercato dei gameti,


in vista della procreazione medi-
calmente assistita di tipo etero-

logo. Partendo da questo princi-


pio non poteva che essere accol-
to il ricorso del Pm contro l’asso-

luzione delle collaboratici del


medico. L’inchiesta era partita
con le denunce di alcune ragaz-

ze, che avevano venduto i propri
ovuli presso la clinica milanese

Matris, che “interagiva” anche


con cliniche straniere. Gameti a
loro volta rivenduti alla coppie

che si rivolgevano alla struttura.


Il prezzo medio era di circa 
euro per ovocita.

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Fisco e appalti,


debiti non definitivi


senza rilevanza


CGA SICILIA


Le scelte del Parlamento


disegnano un sistema


garantista per le imprese


Giuseppe Latour


Qualunque debito, per quanto ri-
levante in termini economici, pur-

ché ancora oggetto di un giudizio
tributario pendente o comunque

non ancora definitivo, non potrà


mai essere motivo di esclusione
da una gara di appalto. Non sono

possibili, anche alla luce delle


scelte recenti del Parlamento, in-
terpretazioni estensive a danno

delle imprese. Si delinea, così, il


quadro di un sistema estrema-
mente garantista per gli operatori.

Sono i concetti espressi dal


Consiglio di giustizia ammini-
strativa della Sicilia, nella senten-

za /, analizzando il tema,


molto dibattuto negli ultimi mesi,
dell’esclusione da appalti pubblici

per irregolarità fiscali. Arriva, co-


sì, una delle prime decisioni che
scandagliano il sistema dell’arti-

colo  del Codice appalti dopo


l’intervento, prima deciso e poi
cancellato, del decreto sblocca

cantieri (Dl /).


Con quel provvedimento (si ve-
da il Sole  Ore del  aprile scor-

so), il Governo aveva stabilito di


sanzionare con l’esclusione dalla
gara anche le irregolarità fiscali

non definitive, andando incontro


alle richieste provenienti da Bru-
xelles, che sul tema ha avviato una

procedura di infrazione. L’idea
era che una Pa potesse scegliere,

esercitando il suo potere discre-


zionale, di valutare rilevante qual-
siasi tipo di debito fiscale, senza

limitazioni di sorta.


Il Parlamento, come ricordano
i giudici, ha deciso di cancellare

questa previsione, affermando un


principio che va considerato nelle


eventuali controversie. La nostra
disciplina è, infatti, «molto garan-

tista nei confronti dei privati». So-


no, quindi, rilevanti solo i debiti
«definitivamente accertati», cioè

non contestati in giudizio o con-


fermati da una sentenza non più
impugnabile. Fuori da questi con-

fini molto stretti non può rilevare


nulla. Nemmeno in base a inter-
pretazioni estensive della legge.

Il caso esaminato nella senten-


za è particolare. Si tratta, infatti,
di un debito fiscale mai oggetto di

un avviso di accertamento, ma


sfociato direttamente in una car-
tella di pagamento che - dice la

sentenza - «ha costituito il primo


e unico atto di riscossione con il
quale l’amministrazione finan-

ziaria ha chiesto al contribuente


il pagamento».
La cartella è stata notificata po-

co dopo la scadenza del termine di
partecipazione alla gara. Ma, se-

condo il Tar, andava considerato


rilevante il fatto che l’impresa fos-
se già a conoscenza del proprio

debito e della propria situazione


irregolare (tra l’altro, per una cifra
alta, circa mila euro) al mo-

mento della presentazione della


domanda, avendo a suo tempo di-
chiarato quel debito alle Entrate,

ma non avendo poi effettuato i re-


lativi versamenti nei tempi pre-
scritti. La mancata comunicazio-

ne dell’irregolarità dimostrava,


quindi, un comportamento reti-
cente verso la Pa.

Per i giudici, però, le ultime vi-


cende portano a privilegiare «il
dato letterale e indubbiamente

molto garantista dell’articolo 


comma » del Codice appalti. In
altre parole, le irregolarità non

definitive non possono essere


considerate in alcun modo rile-
vanti in termini di esclusione da

una gara. E non è possibile fare


altri ragionamenti per interpreta-
re diversamente questo sistema

di regole.


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Nelle gare pubbliche


accesso agli atti


con confini allargati


TAR MILANO


Possibile consultare


anche i preventivi di spesa


e le fatture dei lavori svolti


Guglielmo Saporito


Chi partecipa ad una gara ha acces-
so ai preventivi di spesa altrui: lo

sottolinea il Tar di Milano con la


sentenza /, relativa a un
incarico professionale conferito da

un ente locale ad una cooperativa


per i servizi di assistenza legale.
La novità riguarda sia l’accesso

che il procedimento, incerto tra


l’articolo  della legge /
(che esige un interesse al docu-

mento cui si chiede accesso) e l’arti-


colo , comma  Dlgs / (ac-
cesso civico generalizzato, senza

motivazione). Il Tar propende per


la prima soluzione mentre il Consi-
glio di Stato (/) per l’ac-

cesso civico generalizzato, perché


le materie sottratte all’accesso sono
tassative e non tollerano analogie

interpretative: se non si ricada in


una materia esplicitamente sot-
tratta (quale la sicurezza naziona-

le), possono esservi solo specifici
casi di limitazione.

Escludendo l’accesso per mera


curiosità o per accaparrarsi dati
sensibili coperti dall’ordinaria se-

gretezza aziendale, tutto il resto è


accessibile, perché prevalgono le
esigenze generali di «controllo dif-

fuso sul perseguimento dei compiti


istituzionali e sull’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche» (articolo  comma

 Dlgs  /) come strumento di


prevenzione e contrasto della cor-
ruzione. Il settore è in continua

evoluzione, perché anche l’impresa


che non ha partecipato a una gara
ha diritto ad accedere agli atti della

procedura di appalto (Consiglio di


Stato /), senza che possa
rappresentare un ostacolo l’asseri-

ta voluminosità della documenta-


zione di gara.
Ad esempio, il principio è stato

applicato ad una gara per manu-


tenzione di automezzi Ausl, conce-
dendo l’accesso non solo al contrat-

to stipulato con l’aggiudicatario,


ma anche ai documenti attestanti i
singoli interventi, i preventivi det-

tagliati, i collaudi ed i pagamenti,


anche con la relativa documenta-
zione fiscale dettagliata (le fatture

pagate all’aggiudicatario). La docu-
mentazione fiscale, in particolare,

è stata resa accessibile perché non


avrebbe potuto compromettere se-
greti del processo industriale della

società aggiudicataria dell’appalto.


Il servizio prestato, infatti, riguar-
dando la manutenzione e ripara-

zione di veicoli (prestazione stan-


dardizzata e altamente ripetitiva,
con tecniche ed interventi desumi-

bili dai libretti di manutenzione),


poteva avere ben pochi segreti
commerciali o industriali.

In sintesi, non solo vi è accesso


indipendentemente dalla parteci-
pazione ad una gara o dalla sua im-

pugnazione (Tar Napoli /),


ma si può ottenere anche accesso ai
preventivi altrui ed alle fatture re-

lative ai lavori svolti, rendendo ac-


cessibile e controllabile, oltre la
procedura di gara, anche l’esecu-

zione dell’appalto. Fino a poco


tempo fa, al di fuori della gara,
l’accesso agli atti di esecuzione di

un contratto pubblico era stato, al


più, consentito ai subappaltatori
creditori dell’aggiudicataria (Tar

Lazio /), ma ora l’acces-


so si estende anche agli imprendi-
tori in potenziale concorrenza,

nonché ai momenti successivi alla
gara stessa.

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MEGLIO UN RINVIO


L’inaffidabilità


degli indici


di affidabilità


Gli Isa valutano l’affidabilità del
contribuente attribuendo un voto,

da  a , quale media aritmetica di
una serie di indicatori elaborati dal

programma «il tuo Isa». Un po’


come il docente con gli allievi, gli
Isa valutano i contribuenti. Se

dovessero essere invece i


contribuenti a valutare gli Isa, il
risultato in pagella sarebbe pari a

zero. I ritardi con i quali sono stati


forniti i primi dati hanno già
comportato la proroga al 

settembre . La proroga più


lunga della storia. Inoltre siamo a
fine agosto e le case software

dovranno rifare un nuovo


programma e la stessa agenzia
delle Entrate deve ancora fornire il

programma di controllo delle


dichiarazioni annuali dei Redditi.
Per evitare ulteriore confusione

forse sarebbe il caso di bocciare gli


Isa  e rinviarli al prossimo
anno, considerando i modelli 

solo come prove sperimentali, in


attesa di un «tuo Isa» più affidabile.
—Andrea Maria Candidi

—Tonino Morina


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Il Tribunale di Milano, con


ordinanza del  agosto, ha


rinviato alla Corte di giustizia
dell’Unione Europea la

disciplina dei licenziamenti


collettivi contenuta nel Jobs
act (in particolare sull’articolo

 del decreto legislativo n. 


del ).
La decisione è stata resa

nota ieri da un documento


congiunto della Cgil e della
Filcams nazionale (la categoria

che rappresenta commercio,
turismo e servizi). «Il

Tribunale di Milano, in


particolare, evidenzia il
sospetto di legittimità sul

regime sanzionatorio, cioè –


spiega la nota dei sindacati –
sull’esclusione della reintegra

in caso di licenziamento


collettivo».
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