Il Sole 24 Ore Martedì 20 Agosto 2019 21
Norme & Tributi
TRIBUNALE DI MILANO
Jobs act, rinvio
alla Corte Ue
sulla reintegra
Correttivi Isa per i semplificati
passati da competenza a cassa
CONTROLLI FISCALI
Nel decreto le formule
di calcolo del reddito
ai fini dei nuovi indici
Molti contribuenti
rischiano di dover
rielaborare i conteggi
Salvina Morina
Tonino Morina
Gli Isa hanno già comportato la lun-
ga proroga al settembre dei
versamenti dei redditi e delle impo-
ste collegate, che erano in scadenza
il giugno . Lunga proroga già
disposta per legge che rischia di rive-
larsi insufficiente, visto che con de-
creto del agosto , pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del
agosto , sono state approvate
delle modifiche agli indici sintetici di
affidabilità fiscale applicabili per il
periodo d'imposta .
I contenuti
Rispetto alla versione precedente, la
nuova nota contiene:
la formula del calcolo del reddito
ai fini Isa per le imprese del compar-
to delle costruzioni (AGU, AGU,
AKU) che hanno applicato gli stu-
di di settore, con le indicazioni per il
raccordo tra le voci contabili del mo-
dello parametri con le voci contabili
del modello studi di settore;
la formula del calcolo del reddito
ai fini Isa per i professionisti che
hanno applicato gli studi di settore
con le indicazioni di raccordo per i
professionisti che hanno applicato
i parametri;
interventi per le imprese con de-
terminazione del reddito per cassa
e trattamento dei passaggi compe-
tenza-cassa per il periodo d'imposta
ai fini del calcolo delle variabili
precalcolate; in particolare, per il
corretto calcolo del reddito di riferi-
mento è stata individuata una meto-
dologia che consente di trattare, con
riferimento alle imprese in contabi-
lità semplificata, il passaggio dal si-
stema contabile improntato al crite-
rio di competenza a quello di cassa;
la formula del calcolo dei «canoni
da locazione desumibili dal modello
registro locazioni immobili» corri-
spondenti all'importo in euro dei
canoni di locazione di cui il contri-
buente è dante causa con riferimen-
to all'anno , calcolati sulla base
dell'importo annuale dei canoni di
locazione dichiarati nel modello
RLI, normalizzati con il numero di
giorni di locazione nel .
Come disposto dall'articolo del
decreto, queste modifiche sono con-
siderate ai fini del calcolo del nuovo
strumento induttivo. I contribuenti
che hanno già fatto i calcoli dovran-
no perciò ripeterli per verificare se le
modifiche apportate hanno inciso
sui ricavi o compensi stimati dal
nuovo strumento induttivo.
Il sistema Isa
Con i nuovi Isa il Fisco valuta l'affida-
bilità fiscale del contribuente attri-
buendo un voto, da a . Il livello di
affidabilità minima deve essere su-
periore a sei. Per migliorare il basso
voto Isa, il contribuente esercente
impresa, arte o professione, può mi-
gliorare il punteggio di affidabilità
correggendo eventuali errori com-
messi in fase di compilazione del
modello Isa, che possono avere con-
dizionato negativamente il punteg-
gio di uno o più indicatori elementa-
ri, oppure indicando in dichiarazio-
ne ulteriori componenti positivi che
non risultano dalle scritture contabi-
li ma che sono rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi, dell'Irap e
dell'Iva.
Resta fermo che il contribuente
soggetto agli Isa non è obbligato ad
eseguire alcun adeguamento. Per di
più, per l'Isa, il contribuente può au-
mentare i ricavi o compensi, stabi-
lendo a che livello adeguarsi, senza
cioè l'obbligo di raggiungere il pun-
teggio più alto.
La valutazione di opportunità per
una scelta o per un’altra va fatta caso
per caso, in particolare nelle situa-
zioni in cui il contribuente ha com-
messo qualcosa da farsi perdonare.
Invece, nei casi in cui il contribuente
ritiene di non doversi adeguare, per-
ché non ha evaso nulla, è bene che lo
stesso lo faccia presente, indicando
i motivi del mancato adeguamento
nelle note del modello Isa.
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Aggravante per il commercialista fai da te
EVASIONE SERIALE
La pratica illecita può
avvenire anche in proprio
a favore del professionista
Laura Ambrosi
Antonio Iorio
L’aggravante prevista per i consu-
lenti fiscali che predispongono mo-
delli seriali di evasione richiede un
utilizzo non episodico della pratica
illecita: tuttavia l’impiego del mo-
dello può avvenire anche in proprio
a beneficio del professionista e non
necessariamente del cliente. A for-
nire questi principi è la Corte di cas-
sazione penale con la sentenza n.
depositata ieri
Nei confronti di un commerciali-
sta veniva emessa un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere per-
ché, in concorso con imprenditori e
prestanomi, aveva elaborato un
modello di evasione fiscale per sot-
trarsi al pagamento delle imposte,
attraverso l’alienazione simulata e
il trasferimento fraudolento di be-
ni, in modo da rendere inefficace le
procedure di riscossione.
Secondo la tesi accusatoria, in
quattro episodi il professionista
aveva elaborato affitti e cessioni di
aziende in modo simulato che con-
sentivano di eludere il pagamento
delle imposte. Oltre al reato previ-
sto dall’articolo del Dlgs /, al
professionista era contestata l’ag-
gravante di cui al comma dell’arti-
colo bis del medesimo decreto, in
base al quale la pena è aumentata
fino alla metà, se il delitto è com-
messo dal compartecipe nell’eser-
cizio dell’attività di consulenza fi-
scale svolta da un professionista o
da un intermediario finanziario o
bancario attraverso l’elaborazione
di modelli seriali di evasione fiscale.
Avverso la misura restrittiva, il
commercialista ricorreva al tribu-
nale del riesame, rilevando, in sin-
tesi, l’insussistenza dell’aggravan-
te: gli eventuali modelli seriali, nella
specie, erano stati utilizzati dal pro-
fessionista a beneficio di società
amministrate in proprio o comun-
que riconducibili a lui od ai propri
familiari. Il tribunale escludeva
l’aggravante e sostituiva la custodia
cautelare con gli arresti domiciliari.
La Procura ricorreva in Cassazione
che ha accolto l’impugnazione.
Innanzitutto i giudici hanno ri-
badito che per la configurabilità di
questa aggravante occorre un pre-
supposto soggettivo ed uno ogget-
tivo. Sotto il profilo soggettivo la
nozione di “professionista” va inte-
sa in senso sostanziale e quindi in-
teressa chiunque, nell’esercizio
della professione, svolga attività di
consulenza fiscale. Per quanto con-
cerne il profilo oggettivo la norma
richiede la “serialità” nell’elabora-
zione o commercializzazione di
modelli di evasione.
A questo riguardo, la sentenza
evidenzia la necessità di una certa
abitualità e ripetitività della con-
dotta incriminata, assumendo ca-
rattere di riproducibilità anche in
futuro. Si deve quindi trattare non
di evasioni fiscali realizzate me-
diante l’occasionale intervento di
un professionista, ma di iniziative
delittuose ripetute, scaturite dal-
l’adesione ad un ben preciso mo-
dello comportamentale. In tale con-
testo è irrilevante il numero delle
operazioni compiute dovendosi far
riferimento alla loro serialità allar-
gandosi così la prospettiva non solo
agli episodi già realizzati ma anche
a quelli potenzialmente realizzabili
in futuro mediante l’applicazione
del medesimo schema. Nella specie
il compimento nell’arco di un paio
di anni di cessioni e locazioni di
aziende assume carattere seriale
ove si accerti la pretestuosità delle
operazioni, finalizzate a eludere gli
obblighi tributari, e la riproducibili-
tà in futuro dei medesimi schemi in
esecuzione di una precisa strategia.
È ancora irrilevante che il pro-
fessionista, per alcuni episodi, ab-
bia agito in proprio e non a benefi-
cio di clienti, in quanto detta circo-
stanza non è richiesta dalla norma
che si limita a prevedere la sola par-
tecipazione di altri soggetti agli ille-
citi tributari.
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Contratti di prossimità, cresce l’appeal
LAVORO
Solo per materie e obiettivi
predefiniti consentono
di derogare a norme di legge
Giampiero Falasca
C’è una fonte del diritto del lavoro che
diventa ogni giorno più importante:
è il contratto di prossimità, quella
forma particolare di contratto collet-
tivo che può derogare, a certe condi-
zioni e su specifiche materie, alle nor-
me di legge.
I grandi vantaggi del contratto di
prossimità non sono, tuttavia, scon-
tati: non basta la semplice firma del-
l’intesa perché il percorso di deroga
alla legge possa dirsi effettivamente
realizzato. L’accordo collettivo può
dare questo beneficio solo a patto che
siano rispettate le tante condizioni,
formali e sostanziali, previste dalla
legge (articolo , legge /) ai fi-
ni della validità delle intese.
Il requisito più importante riguar-
da la finalità dell’accordo: non basta
qualsiasi motivazione per dare effica-
cia derogatoria a un contratto colletti-
vo di secondo livello, ma devono esse-
re perseguiti in maniera specifica uno
o più degli obiettivi elencati dalla leg-
ge. La lista di questi obiettivi è lunga:
l’articolo indica le finalità di conse-
guire maggiore occupazione, l’obiet-
tivo di incrementare la qualità dei
contratti di lavoro, lo stimolo all’ado-
zione di forme di partecipazione dei
lavoratori, la definizione di misure
volte a far emergere il lavoro irregola-
re, l’incentivo agli incrementi di com-
petitività e di salario, la gestione delle
crisi aziendali e occupazionali e, infi-
ne, il supporto a nuovi investimenti e
all’avvio di nuove attività.
Questi concetti sono talmente am-
pi e, in alcuni casi, generici che la giu-
risprudenza avrà molto spazio per
una loro valutazione discrezionale:
elemento, questo, che dovrebbe in-
durre a un grande rigore applicativo.
L’indicazione di una valida finalità
nell’accordo non basta ai fini di un ac-
cordo valido efficace. L’intesa, infatti,
potrà dispiegare i suoi effetti solo se
riguarderà una delle materia indicate
espressamente dalla legge.
Rientrano nell’elenco gli impianti
audiovisivi e l’introduzione di nuove
tecnologie, le mansioni, la classifica-
zione e inquadramento del personale,
i contratti a termine, i contratti a ora-
rio ridotto, modulato o flessibile, il re-
gime della solidarietà negli appalti, i
casi di ricorso alla somministrazione
di lavoro, la disciplina dell’orario di la-
voro, le modalità di assunzione e di-
sciplina del rapporto di lavoro, com-
prese le collaborazioni coordinate e
continuative e le partite Iva, la trasfor-
mazione e conversione dei contratti di
lavoro e, infine, le conseguenze del re-
cesso dal rapporto di lavoro.
Su questi temi, l’accordo di prossi-
mità potrà definire regole diverse da
quelle stabilite dalla legge: si potreb-
bero ipotizzare, ad esempio, accordi
che eliminano l’obbligo di indicare la
causale per i contratti a termine, come
accaduto spesso dopo l’approvazione
del decreto dignità, così come sareb-
bero ammissibili deroghe alle disci-
pline degli altri istituti prima elencati.
Le deroghe, infine, non possono
essere indiscriminate: devono rispet-
tare la Costituzione, nonché i vincoli
derivanti dalle normative comunita-
rie e dalle convenzioni internazionali
sul lavoro.
Non tutti gli accordi collettivi di se-
condo livello, tuttavia, possono bene-
ficiare di questo potere derogatorio: le
intese, infatti, vanno siglate a livello
aziendale o territoriale (resta escluso,
invece, il livello nazionale), da orga-
nizzazioni e rappresentanze sindacali
comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale.
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Commercio
di ovuli reato
anche per
l’eterologa
FECONDAZIONE
Vietato reclutare donatori
e vendere gameti: atto
spontaneo e gratuito
Patrizia Maciocchi
Vendere gameti e reclutare “do-
natori” pagandoli è un reato. An-
che se la “cessione” è finalizzata
alla fecondazione di tipo eterolo-
go. Il via libera della Consulta al-
la tecnica non ha, infatti, fatto
venire meno il divieto di fare
commercio di ovuli, la cui dona-
zione deve essere gratuita.
Basandosi su una lettura co-
stituzionalmente orientata la
Cassazione (sentenza di
ieri) ha accolto il ricorso del Pub-
blico ministero contro la decisio-
ne del Gup di assolvere, nel-
l’udienza preliminare, le colla-
boratrici del ginecologo Severi-
no Antinori dal reato di
commercio di gameti. Il tribuna-
le aveva prosciolto le “mediatri-
ci” nella compravendita dei ga-
meti, per insussistenza del fatto.
Ad avviso del Gup, non c’è com-
mercio quando il trasferimento
della cellula riproduttiva avviene
all’interno della fecondazione
eterologa, proprio perché la pra-
tica richiede necessariamente il
ricorso al gamete estraneo alla
coppia. Una conclusione che la
Cassazione smonta. I giudici del-
la terza sezione penale, ricorda-
no che la sentenza (/)
con la quale la Consulta ha elimi-
nato il divieto di fare ricorso alla
fecondazione eterologa - nel ca-
so di sterilità assoluta dovuta a
patologie - non ha cancellato la
sanzione penale, indicata dal-
l’articolo comma della legge
/, applicabile a chi fa
commercio di gameti. Nello stes-
so senso, precisa la Cassazione,
va letta anche la direttiva
//Ce, che prevede la gra-
tuità e la volontarietà della dona-
zione di tessuti e cellule umane.
Nella norma europea si precisa
che i donatori possono ricevere
solo «un’indennità strettamente
limitata a far fronte alle spese e
inconvenienti risultanti dalla
donazione. In tal caso gli Stati
membri stabiliscono le condi-
zioni alle quali viene concessa
l’indennità». Possibilità que-
st’ultima, di cui lo Stato italiano
non si è avvalso, a differenza, di
quanto avvenuto, ad esempio,
con la legge /, per i dona-
tori di midollo osseo. Attual-
mente, nel caso di donazione di
gameti non è prevista alcuna for-
ma di indennizzo. Un gesto che
deve essere dunque volontario e
senza alcun ritorno economico.
L’assenza di un fine di lucro è
confermata anche dai decreti
ministeriali, che si sono succe-
duti per regolare l’importazione
e il trasferimento dei gameti, e
ribadita anche da una nota del
direttore del Centro nazionale
trapianti del .
Per la Suprema corte la rile-
vanza penale della compraven-
dita di ovuli si desume quindi sia
dalle norme interne sia da quelle
sovranazionali. Per questo va
punito chiunque, «in qualsiasi
forma, realizza, organizza o
pubblicizza l’acquisizione di ga-
meti in violazione dei principi di
volontarietà e gratuità della do-
nazione». E in quest’ambito
rientra anche il reclutamento di
donatori o donatrici - ai quali
viene prospettata o data un re-
munerazione - diretto all’im-
missione sul mercato dei gameti,
in vista della procreazione medi-
calmente assistita di tipo etero-
logo. Partendo da questo princi-
pio non poteva che essere accol-
to il ricorso del Pm contro l’asso-
luzione delle collaboratici del
medico. L’inchiesta era partita
con le denunce di alcune ragaz-
ze, che avevano venduto i propri
ovuli presso la clinica milanese
Matris, che “interagiva” anche
con cliniche straniere. Gameti a
loro volta rivenduti alla coppie
che si rivolgevano alla struttura.
Il prezzo medio era di circa
euro per ovocita.
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Fisco e appalti,
debiti non definitivi
senza rilevanza
CGA SICILIA
Le scelte del Parlamento
disegnano un sistema
garantista per le imprese
Giuseppe Latour
Qualunque debito, per quanto ri-
levante in termini economici, pur-
ché ancora oggetto di un giudizio
tributario pendente o comunque
non ancora definitivo, non potrà
mai essere motivo di esclusione
da una gara di appalto. Non sono
possibili, anche alla luce delle
scelte recenti del Parlamento, in-
terpretazioni estensive a danno
delle imprese. Si delinea, così, il
quadro di un sistema estrema-
mente garantista per gli operatori.
Sono i concetti espressi dal
Consiglio di giustizia ammini-
strativa della Sicilia, nella senten-
za /, analizzando il tema,
molto dibattuto negli ultimi mesi,
dell’esclusione da appalti pubblici
per irregolarità fiscali. Arriva, co-
sì, una delle prime decisioni che
scandagliano il sistema dell’arti-
colo del Codice appalti dopo
l’intervento, prima deciso e poi
cancellato, del decreto sblocca
cantieri (Dl /).
Con quel provvedimento (si ve-
da il Sole Ore del aprile scor-
so), il Governo aveva stabilito di
sanzionare con l’esclusione dalla
gara anche le irregolarità fiscali
non definitive, andando incontro
alle richieste provenienti da Bru-
xelles, che sul tema ha avviato una
procedura di infrazione. L’idea
era che una Pa potesse scegliere,
esercitando il suo potere discre-
zionale, di valutare rilevante qual-
siasi tipo di debito fiscale, senza
limitazioni di sorta.
Il Parlamento, come ricordano
i giudici, ha deciso di cancellare
questa previsione, affermando un
principio che va considerato nelle
eventuali controversie. La nostra
disciplina è, infatti, «molto garan-
tista nei confronti dei privati». So-
no, quindi, rilevanti solo i debiti
«definitivamente accertati», cioè
non contestati in giudizio o con-
fermati da una sentenza non più
impugnabile. Fuori da questi con-
fini molto stretti non può rilevare
nulla. Nemmeno in base a inter-
pretazioni estensive della legge.
Il caso esaminato nella senten-
za è particolare. Si tratta, infatti,
di un debito fiscale mai oggetto di
un avviso di accertamento, ma
sfociato direttamente in una car-
tella di pagamento che - dice la
sentenza - «ha costituito il primo
e unico atto di riscossione con il
quale l’amministrazione finan-
ziaria ha chiesto al contribuente
il pagamento».
La cartella è stata notificata po-
co dopo la scadenza del termine di
partecipazione alla gara. Ma, se-
condo il Tar, andava considerato
rilevante il fatto che l’impresa fos-
se già a conoscenza del proprio
debito e della propria situazione
irregolare (tra l’altro, per una cifra
alta, circa mila euro) al mo-
mento della presentazione della
domanda, avendo a suo tempo di-
chiarato quel debito alle Entrate,
ma non avendo poi effettuato i re-
lativi versamenti nei tempi pre-
scritti. La mancata comunicazio-
ne dell’irregolarità dimostrava,
quindi, un comportamento reti-
cente verso la Pa.
Per i giudici, però, le ultime vi-
cende portano a privilegiare «il
dato letterale e indubbiamente
molto garantista dell’articolo
comma » del Codice appalti. In
altre parole, le irregolarità non
definitive non possono essere
considerate in alcun modo rile-
vanti in termini di esclusione da
una gara. E non è possibile fare
altri ragionamenti per interpreta-
re diversamente questo sistema
di regole.
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Nelle gare pubbliche
accesso agli atti
con confini allargati
TAR MILANO
Possibile consultare
anche i preventivi di spesa
e le fatture dei lavori svolti
Guglielmo Saporito
Chi partecipa ad una gara ha acces-
so ai preventivi di spesa altrui: lo
sottolinea il Tar di Milano con la
sentenza /, relativa a un
incarico professionale conferito da
un ente locale ad una cooperativa
per i servizi di assistenza legale.
La novità riguarda sia l’accesso
che il procedimento, incerto tra
l’articolo della legge /
(che esige un interesse al docu-
mento cui si chiede accesso) e l’arti-
colo , comma Dlgs / (ac-
cesso civico generalizzato, senza
motivazione). Il Tar propende per
la prima soluzione mentre il Consi-
glio di Stato (/) per l’ac-
cesso civico generalizzato, perché
le materie sottratte all’accesso sono
tassative e non tollerano analogie
interpretative: se non si ricada in
una materia esplicitamente sot-
tratta (quale la sicurezza naziona-
le), possono esservi solo specifici
casi di limitazione.
Escludendo l’accesso per mera
curiosità o per accaparrarsi dati
sensibili coperti dall’ordinaria se-
gretezza aziendale, tutto il resto è
accessibile, perché prevalgono le
esigenze generali di «controllo dif-
fuso sul perseguimento dei compiti
istituzionali e sull’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche» (articolo comma
Dlgs /) come strumento di
prevenzione e contrasto della cor-
ruzione. Il settore è in continua
evoluzione, perché anche l’impresa
che non ha partecipato a una gara
ha diritto ad accedere agli atti della
procedura di appalto (Consiglio di
Stato /), senza che possa
rappresentare un ostacolo l’asseri-
ta voluminosità della documenta-
zione di gara.
Ad esempio, il principio è stato
applicato ad una gara per manu-
tenzione di automezzi Ausl, conce-
dendo l’accesso non solo al contrat-
to stipulato con l’aggiudicatario,
ma anche ai documenti attestanti i
singoli interventi, i preventivi det-
tagliati, i collaudi ed i pagamenti,
anche con la relativa documenta-
zione fiscale dettagliata (le fatture
pagate all’aggiudicatario). La docu-
mentazione fiscale, in particolare,
è stata resa accessibile perché non
avrebbe potuto compromettere se-
greti del processo industriale della
società aggiudicataria dell’appalto.
Il servizio prestato, infatti, riguar-
dando la manutenzione e ripara-
zione di veicoli (prestazione stan-
dardizzata e altamente ripetitiva,
con tecniche ed interventi desumi-
bili dai libretti di manutenzione),
poteva avere ben pochi segreti
commerciali o industriali.
In sintesi, non solo vi è accesso
indipendentemente dalla parteci-
pazione ad una gara o dalla sua im-
pugnazione (Tar Napoli /),
ma si può ottenere anche accesso ai
preventivi altrui ed alle fatture re-
lative ai lavori svolti, rendendo ac-
cessibile e controllabile, oltre la
procedura di gara, anche l’esecu-
zione dell’appalto. Fino a poco
tempo fa, al di fuori della gara,
l’accesso agli atti di esecuzione di
un contratto pubblico era stato, al
più, consentito ai subappaltatori
creditori dell’aggiudicataria (Tar
Lazio /), ma ora l’acces-
so si estende anche agli imprendi-
tori in potenziale concorrenza,
nonché ai momenti successivi alla
gara stessa.
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MEGLIO UN RINVIO
L’inaffidabilità
degli indici
di affidabilità
Gli Isa valutano l’affidabilità del
contribuente attribuendo un voto,
da a , quale media aritmetica di
una serie di indicatori elaborati dal
programma «il tuo Isa». Un po’
come il docente con gli allievi, gli
Isa valutano i contribuenti. Se
dovessero essere invece i
contribuenti a valutare gli Isa, il
risultato in pagella sarebbe pari a
zero. I ritardi con i quali sono stati
forniti i primi dati hanno già
comportato la proroga al
settembre . La proroga più
lunga della storia. Inoltre siamo a
fine agosto e le case software
dovranno rifare un nuovo
programma e la stessa agenzia
delle Entrate deve ancora fornire il
programma di controllo delle
dichiarazioni annuali dei Redditi.
Per evitare ulteriore confusione
forse sarebbe il caso di bocciare gli
Isa e rinviarli al prossimo
anno, considerando i modelli
solo come prove sperimentali, in
attesa di un «tuo Isa» più affidabile.
—Andrea Maria Candidi
—Tonino Morina
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Il Tribunale di Milano, con
ordinanza del agosto, ha
rinviato alla Corte di giustizia
dell’Unione Europea la
disciplina dei licenziamenti
collettivi contenuta nel Jobs
act (in particolare sull’articolo
del decreto legislativo n.
del ).
La decisione è stata resa
nota ieri da un documento
congiunto della Cgil e della
Filcams nazionale (la categoria
che rappresenta commercio,
turismo e servizi). «Il
Tribunale di Milano, in
particolare, evidenzia il
sospetto di legittimità sul
regime sanzionatorio, cioè –
spiega la nota dei sindacati –
sull’esclusione della reintegra
in caso di licenziamento
collettivo».
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