Il Sole 24 Ore - 19.08.2019

(Jacob Rumans) #1

14 Lunedì 19 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


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Sportivi e procuratori pesano


il bonus per gli impatriati


DECRETO CRESCITA


La detassazione al %


rischia di penalizzare


gli atleti delle serie minori


Agevolazione piena al %


per gli altri soggetti


come agenti e procuratori


Pagina a cura di
Gianfranco Ferranti
Emanuele Tito


Il decreto crescita (Dl /) ha
reso meno conveniente il regime
dei cosiddetti impatriati per gli
sportivi professionisti, e la nuova
disciplina – contenuta nell’articolo
, commi -quater e -quinquies
del Dlgs / – presenta alcune
incongruenze.
La norma ha richiamato i rappor-
ti di cui alla legge / e i soggetti
interessati sono, quindi, gli «atleti,
allenatori, direttori tecnico sportivi
e preparatori atletici» professionisti
appartenenti alle seguenti federa-
zioni sportive affiliate al Coni: Figc
e leghe di serie A, B e C (calcio), Fip
(pallacanestro), Fci (ciclismo) e Fig
(golf). La legge delega in materia di
professioni sportive, approvata in
via definitiva dal Senato lo scorso 
agosto, stabilisce, peraltro, che do-
vrà essere individuata la figura del
«lavoratore sportivo», senza più di-
stinguere tra attività dilettantistiche
e professionistiche.
Per questi atleti è prevista, a par-
tire dal , la detassazione – per
cinque anni – del % dei redditi di
lavoro dipendente o autonomo, al
posto di quella del % stabilita per
gli altri impatriati. Possono fruire
anche della proroga stabilita, per
ulteriori cinque anni, in presenza di
almeno un figlio minorenne o a ca-
rico – anche in affido preadottivo –
o in caso di acquisto di un immobile
residenziale dopo il trasferimento
in Italia (o nei  mesi precedenti),
anche al di fuori del Comune di re-
sidenza e senza l’obbligo di mante-
nerne la proprietà per tutto il perio-
do agevolato (il che potrebbe cau-
sare abusi).
Agli stessi soggetti è stata, invece,
negata la possibilità di incrementare
la detassazione sino al % in caso di
trasferimento della residenza in una
regione del Sud e in presenza di al-
meno tre figli minorenni o a carico.
L’opzione per il regime com-
porta il versamento di un contri-
buto pari allo ,% della base im-
ponibile, destinato a potenziare i
settori giovanili.


La natura del reddito
L’articolo  della legge / sta-
bilisce che «la prestazione a titolo
oneroso dell’atleta costituisce og-
getto di contratto di lavoro subordi-
nato». Tale presunzione consente di
ricomprendere in tale rapporto tutte


le somme a qualsiasi titolo percepi-
te, compresi i bonus e i premi.
Nella circolare /E/ è stato
precisato che l’agevolazione spetta
anche per i redditi relativi alle attivi-
tà prestate all’estero (ad esempio
per le competizioni internazionali)
di durata inferiore a  giorni nel-
l’anno e che per beneficiarne gli im-
patriati devono presentare una ri-
chiesta scritta al datore di lavoro.
Il contratto si considera, invece,
di lavoro autonomo se ricorre alme-
no uno dei seguenti requisiti:





l’attività sia svolta nell’ambito
di una singola manifestazione
sportiva o di più manifestazioni tra
loro collegate in un breve periodo
di tempo;





l’atleta non sia contrattual-
mente vincolato a effettua-
re sedute di preparazione o alle-
namento;





la prestazione, pur avendo
carattere continuativo, non
superi otto ore settimanali o cin-
que giorni ogni mese o  giorni
ogni anno.
In quest’ultimo caso (nel quale
rientrano le prestazioni sportive re-
se in favore delle squadre nazionali)
i relativi redditi si considerano, in
base al successivo articolo , assi-
milati a quelli di lavoro dipendente.
Per gli «sportivi professionisti»
diversi dagli atleti la categoria
reddituale va, invece, accertata ca-
so per caso.

Le incoerenze applicative
Il nuovo regime ha consentito l’ap-
plicazione dei benefici anche agli at-
leti professionisti – grazie al venir
meno dei requisiti di elevata specia-
lizzazione e qualificazione prece-
dentemente richiesti – e ha agevola-
to l’acquisto di atleti, italiani o stra-
nieri, provenienti dall’estero.
L’agevolazione è stata, però, “de-
potenziata” al presumibile fine di
non favorire eccessivamente sog-
getti che svolgono attività con eleva-
ta redditività. Se questo è lo scopo
non si comprende, tuttavia, perché
possano continuare a beneficiarne
in misura piena gli atleti impegnati
in altre discipline sportive e gli altri
soggetti che operano nel settore –
quali, ad esempio, i procuratori
sportivi – o in settori diversi, conse-
guendo redditi molto elevati. D’altra
parte, non tutti gli appartenenti alle
categorie penalizzate realizzano
proventi rilevanti (si pensi, ad esem-
pio, agli atleti delle leghe di B e C).
Al riguardo è stato giustamente
rilevato che sarebbe stato preferibile
prevedere per tutti i contribuenti in-
teressati una riduzione dell’abbatti-
mento fiscale in funzione dell’au-
mento dell’imponibile, come avvie-
ne, ad esempio, in Spagna nell’am-
bito della disciplina dei “neo-
residenti” approvata nel .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’Esperto risponde
La Guida rapida sul rientro
di manager e ricercatori

1


Per accedere al regime lo
sportivo professionista
deve rispettare le
medesime condizioni
previste per gli altri
impatriati e, segnatamente:
essere stato residente
all’estero nei due anni
precedenti, a nulla rilevando
l’eventuale mancata
iscrizione all’Aire, a patto
che la residenza sia stata
radicata in un altro Stato ai
sensi di una Convenzione
contro le doppie
imposizioni;
mantenere la residenza in
Italia per almeno due anni ;
esercitare l’attività
prevalentemente in Italia

Le misure

CONDIZIONI D’ACCESSO

2


I compensi degli sportivi del
mondo del calcio, della
pallacanestro, del ciclismo e
del golf sono, a partire dal
2020, tassabili solo nella
misura del 50% , con la
possibilità di fruire delle
maggiorazioni in caso di un
figlio minorenne o a carico
ovvero di acquisto di
immobile in Italia.
L’agevolazione spetta
anche per i redditi delle
attività svolte all’estero ,
purché per meno di 183
giorni.
Gli atleti degli altri sport
fruiscono invece del regime
più favorevole previsto per
gli altri impatriati

ATLETI INTERESSATI

3


I compensi da
sponsorizzazioni possono
essere qualificati quali
redditi di lavoro
dipendente o di lavoro
autonomo o diversi.
Soltanto le prime due
categorie reddituali sono
però ammesse ai benefici.
Per i prestiti dei calciatori
valgono i chiarimenti forniti
in relazione ai lavoratori
distaccati : l’agevolazione si
applica, quindi, in caso di
trasferimento in Italia di un
atleta dall’estero, ma non in
caso di ri-trasferimento
nello Stato , salvo che ciò
non sia frutto di una nuova
negoziazione

SPONSOR E PRESTITI

L’applicazione del regime degli im-
patriati pone alcune difficoltà inter-
pretative in presenza di compensi
per sponsorizzazioni e in caso di pre-
stito dei calciatori.
I compensi provenienti da spon-
sor tecnici sono riconducibili al rap-
porto di lavoro dipendente se lo
sportivo cede alla società il diritto di
sfruttamento economico della pro-
pria immagine. Si ricorda che, ad
esempio:
l’articolo  della Convenzione del
 luglio  tra le Leghe professio-
nistiche e l’Associazione calciatori
(Aic) prevede che la retribuzione
concordata con la società di apparte-
nenza possa comprendere le «utilità
economiche» ricavate dalla stessa
per effetto delle sponsorizzazioni;
l’articolo , punto , dell’Accordo
collettivo stipulato tra Figc, Lega di
serie A e Aic dispone che queste stes-
se utilità possono essere conglobate
nella parte fissa della retribuzione
percepita dall’atleta.
I compensi per sponsorizzazioni
concorrono, invece, alla formazione
del reddito di lavoro autonomo qua-
lora l’attività venga svolta con pro-

fessionalità e abitualità.
In entrambi i casi è possibile fruire
delle agevolazioni, ricorrendo le
condizioni di accesso alle stesse (vedi
infografica). Deve essere, in partico-
lare, rispettata la condizione del pre-
valente esercizio dell’attività in Italia
e va, a tal fine, fatto riferimento al
luogo di svolgimento degli eventi
sportivi e di ripresa delle immagini.
Se non ricorre il requisito dell’abi-
tualità tali redditi possono essere in-
quadrati tra quelli «diversi» di cui al-
l’articolo , comma , lettera l), del
Tuir, con conseguente inapplicabili-
tà dell’agevolazione, che spetta sol-
tanto per i redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, di lavoro autono-
mo e (a partire dal ) d’impresa
prodotti in Italia.
Maggiori zone d’ombra residuano
invece in caso di prestito del calciato-
re, mediante un contratto con il quale
una società cede temporaneamente
a un’altra il rapporto di lavoro in es-
sere con lo sportivo professionista.
Assumono rilevanza due fattispe-
cie, riguardanti il trasferimento della
residenza in Italia – e il suo manteni-
mento per almeno due anni – di un
atleta che ha precedentemente risie-
duto per due anni all’estero in quan-
to di proprietà di un club estero o
perché ceduto in prestito da una so-
cietà italiana a una straniera.
In queste ipotesi si ritiene tornino

utili i chiarimenti forniti dall’agenzia
delle Entrate con riguardo al distacco
dei lavoratori, istituto in qualche
modo assimilabile a quello in esame.
Nella circolare /E del  è stato
affermato che il beneficio:





compete al lavoratore con rap-
porto instaurato all’estero che
viene distaccato in Italia: tale solu-
zione risulta applicabile anche nel
caso di un calciatore che viene a gio-
care in prestito in Italia;





non compete in caso di ritorno
nel nostro Paese dopo il distac-
co all’estero, perché il lavoratore è te-
nuto per contratto a rientrare in Italia
e la sua posizione è quindi in sostan-
ziale continuità con quella italiana.
L’agenzia delle Entrate ha, però,
stabilito, nella risposta ad interpello
/ e nella risoluzione /
E/, delle eccezioni a tale princi-
pio in caso di diverse proroghe del
distacco, che determinano un affie-
volimento dei legami con il territorio
italiano, e di sostanziale discontinui-
tà con la precedente posizione lavo-
rativa. In quest’ottica, l’agevolazione
risulta quindi applicabile anche al
calciatore che rientra in Italia non in
virtù di un preesistente obbligo di ri-
trasferimento ma all’esito di una
nuova negoziazione tra i club, come
potrebbe, ad esempio, accadere nel-
l’ipotesi di riscatto del cartellino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPONSORIZZAZIONI E CESSIONI TEMPORANEE

Le regole sui manager distaccati


valgono per i calciatori in prestito


Chi torna dall’estero ha
lo sconto se il rientro deriva
da un nuovo accordo tra club

Vaccaro—a pagina 

Divorzi


Redditi degli ex


al setaccio


per stabilire


l’assegno ai figli


Meneghetti—a pagina 

Rivalutazioni


Il Fisco spiazza


chi ha coperto


le perdite


con il saldo


PANORAMA

Bilanci sempre sotto controllo con la possibilità di un
monitoraggio quotidiano che aiuta i professionisti a
controllare lo stato di salute delle imprese. È l’obiettivo
di «Valore  - Sindaci e Revisori» il software del Grup-
po  Ore che parte dalle novità della riforma della crisi
di impresa (Dlgs /).
Lo strumento permette di svolgere la revisione lega-
le e l’attività di vigilanza in modo personalizzato, pre-
disponendo tutte le “carte di lavoro”. Le procedure
sono standardizzate attraverso check list e generazioni
di verbali. Sotto il profilo delle attività di revisione «Va-
lore  - Sindaci e Re-
visori» è in grado di
generare tutte le fun-
zioni necessarie per
l’attività dei profes-
sionisti. In particola-
re, con il software è possibile:
svolgere la revisione legale delle “nano imprese”;
disporre di un software totalmente online,
quindi senza la necessità di installare un’ap-
plicazione;
svolgere l’attività di revisione legale in modo si-
stematico, organizzato e coerente con le indicazioni
fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili;
suddividere il lavoro con altri professionisti o
con il personale della società stessa; archiviare la
documentazione raccolta e utilizzata nel corso dei
controlli;
i documenti sono successivamente consultabili,
in ogni momento, da qualsiasi postazione con ac-
cesso a internet;
avere un’assistenza tecnica qualificata compre-
sa nel costo.
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Per saperne di più su caratteristiche, funzionalità e
prezzi del software

LO STRUMENTO DI LAVORO DEL SOLE

«Valore24» lo strumento


per sindaci e revisori


alle prese con la riforma


Nell’accertamento della residenza fiscale di un sog-
getto trasferitosi all’estero che abbia mantenuto la
residenza anagrafica in Italia, non è corretta la mera
applicazione dell’articolo , comma , del Tuir. Pri-
ma, infatti, va considerata – se invocata – la Conven-
zione contro le doppie imposizioni applicabile nei
rapporti tra gli Stati.
Lo afferma la Ctr Puglia nella sentenza
//, depositata il  luglio scorso.
Il caso riguardava un contribuente trasferitosi in
Romania dal , che non aveva dichia-
rato in Italia i redditi prodotti e percepiti
in Romania, ritenendosi fiscalmente re-
sidente all’estero. Il Fisco gli contestava
la mancata dichiarazione, dal momento
che era rimasto iscritto all’Aire.
Il caso di doppia residenza (Roma-
nia-Italia) è stato risolto dai giudici ap-
plicando l’articolo  della Convenzione
(conforme al modello Ocse), che il di-
fensore aveva invocato nel rinvio all’articolo 
del Dpr /. Di conseguenza, l’articolo ,
comma , del Tuir, è stato interpretato non già alla
stregua di una presunzione legale, ma iuris tan-
tum, acconsentendo alla prova contraria proprio
sulla base dei criteri dettati dalle convenzioni in-
ternazionali.
—Gianluca Dan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo

BOCCIATO IL CRITERIO DELLE ENTRATE

Residenza, la convenzione


prevale sull’Aire


Le agevolazioni per gli sportivi (articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del Dlgs 147/2015)

QdF

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