14 Sabato 10 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
Le aziende hanno tempo fino al
novembre per presentare
all’Inps la domanda per
ottenere il rimborso del Tfr
erogato ma non conguagliato.
di B. Massara—a pag.
Lavoro
Rimborsabile
il Tfr pagato
erroneamente
al dipendente
È ora possibile contestare il
revenge porn, la diffusione di
immagini o video
sessualmente espliciti senza il
consenso dell’interessato.
di Giovanni Negri—a pag.
Giustizia
Diffusione
di video
senza consenso:
debutta il reato
L’applicazione corretta degli Oic
mette al riparo dall’errore fiscale
BILANCIO
I commercialisti: a rischio
la derivazione rafforzata
con un’imputazione errata
La deducibilità dei bonus
dipendenti deriva dalla loro
qualificazione contabile
Franco Roscini Vitali
Un'analisi degli effetti fiscali deri-
vanti dall'adozione dei nuovi princi-
pi contabili nazionali per aiutare i
professionisti a calcolare il com-
plesso tax rate dei soggetti Oic
adopter alla luce del mutato conte-
sto normativo. Questo il filo condut-
tore della quarta versione del docu-
mento «La fiscalità delle imprese
Oic Adopter» diffuso ieri dal Consi-
glio e dalla Fondazione nazionale
dei commercialisti per risolvere i
principali dubbi sorti tra i professio-
nisti e gli operatori sulla disciplina.
Il decreto legislativo / ha
introdotto nel codice civile disposi-
zioni innovative per la redazione
dei bilanci, con applicazione dal
, che hanno comportato l'ade-
guamento dei principi contabili na-
zionali redatti dall'Organismo ita-
liano di contabilità.
Il coordinamento della disciplina
fiscale è stato effettuato con l'artico-
lo -bis del decreto / (legge
/) al quale è seguito il decreto
ministeriale del agosto .
Il documento, dopo una sintesi
delle novità in ambito civilistico,
analizza le casistiche che possono
manifestarsi con maggiore fre-
quenza e i relativi riflessi fiscali.
Nella parte civilistica è commen-
tato l'aggiornamento del principio
Oic che disciplina finalità e postu-
lati del bilancio d'esercizio i quali
costituiscono un modello contabile
unico nel quale ogni disposizione è
legata alle altre.
La nuova versione dell'Oic
contiene inoltre indicazioni per la
determinazione del trattamento
delle fattispecie non espressa-
mente disciplinate dai principi
contabili nazionali e illustra il po-
stulato della prospettiva della con-
tinuità aziendale.
Per esempio, con riferimento alla
“prudenza”, il documento del Cn-
dcec rileva che non deve essere inte-
sa nell'accezione generale di pru-
denza amministrativa, ovvero di
onesta amministrazione, ma anche
nel significato di prudenza estima-
tiva che riguarda la fase delle valu-
tazioni di bilancio utilizzando ra-
gionevole cautela nelle stime in
condizioni di incertezza: sono
esemplificate alcune situazioni.
Interessanti sono i paragrafi a
commento dei fatti intervenuti do-
po la chiusura dell'esercizio che
contengono l'illustrazione delle
principali casistiche relative a
commissioni per intermediazioni,
premi del personale, fatture da ri-
cevere e cause legali.
In proposito, con riferimento agli
aspetti fiscali, il documento cita al-
cune risposte a interpelli: per esem-
pio, la risposta / che riguarda
la deducibilità dei bonus a dipen-
denti con l'avvertimento che, in ba-
se alla risposta stessa, si tratta di si-
tuazione che potrebbe prestarsi a
differenti qualificazioni contabili e,
conseguentemente, fiscali.
Il documento commenta poi al-
cune situazioni relative all'applica-
zione della derivazione rafforzata,
rammentando che l'agenzia delle
Entrate, già nella circolare /E/
destinata ai soggetti Ias/Ifrs ma ora
applicabile anche ai soggetti Oic
adopter, ha ribadito che la rilevanza
fiscale dei criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classifica-
zione adottati dall'impresa presup-
pone che i principi contabili di rife-
rimento siano correttamente appli-
cati. Inoltre, se i principi contabili
consentono di effettuare scelte me-
ramente discrezionali senza preve-
dere un criterio direttivo, l'ammini-
strazione finanziaria potrà sindaca-
re le opzioni adottate che, sulla base
di specifici fatti e circostanze, risul-
tino finalizzate al conseguimento di
indebiti vantaggi fiscali.
Sono poi richiamate alcune riso-
luzioni e risposte a interpelli delle
Entrate: per esempio, la risoluzione
/E/, relativa al trattamento del
corrispettivo di concessione del di-
ritto di superficie che costituisce
“Ricavo” e non plusvalenza, con tas-
sazione in base alla maturazione
contrattuale che avviene applicando
il principio di “competenza”.
Anche le risposte a interpelli
del , , e riguarda-
no l'applicazione del principio di
derivazione.
Infine, il documento analizza,
con particolare dettaglio, la discipli-
na fiscale delle spese di rappresen-
tanza, evidenziandone alcuni
aspetti contabili e operativi.
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DECRETO DEL MEF
Ammortamento a due vie per il bene in leasing
Fisco a due vie nell'applicazione del
principio contabile internazionale
Ifrs relativo alla contabilizzazio-
ne dei contratti di leasing, che si ap-
plica dai bilanci al locatario,
non avendo apportato sostanziali
modifiche alla rilevazione in bilan-
cio dell'operazione da parte del lo-
catore. È quanto emerge dalla let-
tura del decreto agosto del
ministero dell’Economia recante
«Disposizioni di coordinamento
tra il principio contabile interna-
zionale IFRS e le regole di deter-
minazione della base imponibile
dell'Ires e dell'Irap», in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale ma consultabile sul sito del
Dipartimento delle finanze.
L'Ifrs , a differenza dello Ias
, non detta più due distinte mo-
dalità di contabilizzazione relative
a leasing finanziari e operativi,
prevedendo un unico modello di
rilevazione contabile che consiste
nell'iscrizione, nel bilancio
dell'utilizzatore (locatario), del di-
ritto di utilizzo (Rou) e della relati-
va passività (debito).
Il principio contabile dispone
che se il leasing trasferisce la pro-
prietà dell'attività sottostante al
locatario al termine della durata
del leasing o se il costo del Rou ri-
flette il fatto che il locatario eserci-
terà l'opzione di acquisto, questi
ammortizza il diritto di utilizzo fi-
no al termine della vita utile
dell'attività sottostante. In caso
contrario, il locatario ammortizza
il Rou dalla data di decorrenza alla
fine della vita utile del Rou o, se
anteriore, al termine della durata
del contratto di leasing.
Il decreto, applicando il princi-
pio di derivazione rafforzata (arti-
colo Tuir), prevede nel primo
caso (trasferimento della proprie-
tà) l'ammortamento del Rou in ba-
se a quanto prevede l'articolo
del Tuir con i limiti ivi previsti,
compresi quelli riferiti alle spese
di manutenzione: si applicano le
regole fiscali relative all'ammor-
tamento dei beni materiali, com-
presa l'inclusione del Rou nel regi-
stro dei beni ammortizzabili. La
cessione del contratto di leasing
segue le regole fiscali dell'articolo
(plusvalenze patrimoniali) e
non dell'articolo , comma (so-
pravvenienze attive).
Nel secondo caso, se il leasing
non prevede il trasferimento
dell'attività al locatario, si appli-
cano le disposizioni fiscali relati-
ve all'ammortamento dei beni
immateriali (articolo , comma
del Tuir) che hanno riguardo al-
la durata di utilizzazione prevista
dal contratto.
Tuttavia, per ragioni di sempli-
ficazione, le quote di ammorta-
mento deducibili non sono deter-
minate sulla base della durata con-
trattuale, ma sulla base dell'even-
tuale diversa “durata contabile”
che, l'Ifrs definisce «periodo
non annullabile durante il quel il
locatario ha il diritto di utilizzare
l'attività sottostante, a cui sono ag-
giunti (a) i periodi coperti dall'op-
zione di proroga del leasing se il
locatario ha la ragionevole certez-
za di esercitare l'opzione e (b) i pe-
riodi coperti dall'opzione di risolu-
zione del leasing, se il locatario ha
la ragionevole certezza di non
esercitare l'opzione». Nel caso di
cessione del contratto, plusvalen-
ze/minusvalenze sono fiscalmen-
te determinate con modalità ana-
loghe a quelle previste per la ces-
sione di attività immateriali.
Il decreto, poi, attribuisce rile-
vanza fiscale alle modifiche succes-
sive al valore del Rou, ad eccezione
delle svalutazioni derivanti da im-
pairment previste dallo Ias e del-
le svalutazioni/rivalutazioni deri-
vanti dal modello di ridetermina-
zione del valore.
—F.R.V.
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Il trasferimento o meno
della proprietà dell’attività
cambia l’impatto dell’Ifrs
LE NOVITÀ DEL DOCUMENTO
1. Il principio di prudenza
Nella parte che commenta
l'aggiornamento del principio Oic
11 il documento dei
commercialisti dedica spazio al
principio di prudenza che non
deve essere inteso
nell'accezione generale di
prudenza amministrativa, ovvero
di onesta amministrazione, ma
anche nel significato di prudenza
estimativa che riguarda la fase
delle valutazioni di bilancio
utilizzando ragionevole cautela
nelle stime in condizioni di
incertezza
2. Derivazione rafforzata
Il documento analizza alcune
situazioni relative
all'applicazione della derivazione
rafforzata, rammentando che
l'agenzia delle Entrate, già nella
circolare 7/E/2019 destinata ai
soggetti Ias/Ifrs ma ora
applicabile anche ai soggetti Oic
adopter, ha ribadito che la
rilevanza fiscale dei criteri di
qualificazione, imputazione
temporale e classificazione
adottati dall'impresa
presuppone che i principi
contabili di riferimento siano
correttamente applicati.
3. I bonus ai dipendenti
Con riferimento agli aspetti
fiscali, il documento cita la
risposta dell’agenzia delle
Entrate 1/2019 che riguarda la
deducibilità dei bonus a
dipendenti con l'avvertimento
che, in base alla risposta stessa,
si tratta di situazione che
potrebbe prestarsi a differenti
qualificazioni contabili e,
conseguentemente, fiscali
4. Diritti di superficie
Il documento ricorda anche
quanto specificato dalla
risoluzione 37/E/18, relativa al
trattamento del corrispettivo di
concessione del diritto di
superficie che costituisce
“Ricavo” e non plusvalenza, con
tassazione in base alla
maturazione contrattuale che
avviene applicando il principio di
competenza
Giuseppe Carucci
Barbara Zanardi
Il valore fiscale di un immobile asse-
gnato ad esito di una procedura di
esecuzione coincide con l’ammontare
definito dal giudice con il decreto di
trasferimento, a prescindere dal suo
minore valore di mercato alla data
dell’assegnazione. È quanto chiarito
dall’agenzia delle Entrate con la ri-
sposta di ieri.
Alla società istante è stato assegna-
to, senza versamento di conguaglio,
un immobile avente un valore supe-
riore rispetto al valore contabile e fi-
scale del credito ipotecario detenuto
dalla stessa. La compensazione tra il
credito vantato dall’istante e il valore
dell’immobile acquisito ha comporta-
to l’emersione di una sopravvenienza
attiva con rilevanza fiscale in capo al-
l’assegnataria.
Al riguardo, il contribuente chiede
di sapere se l’importo da considerare
al fine di determinare la sopravve-
nienza tassabile sia rappresentato
dal valore indicato dal giudice o dal
minor valore di mercato utilizzato
per la rilevazione contabile dell’im-
mobile. La società istante, infatti, do-
po aver provvisoriamente contabi-
lizzato l’immobile al valore indicato
dal giudice nel decreto di trasferi-
mento, ha fatto redigere una perizia
dalla quale è emerso un valore di
mercato alla data di assegnazione si-
gnificativamente inferiore.
Conseguentemente, in ossequio
del principio contabile Oic - che di-
sciplina il trattamento contabile delle
perdite durevoli di valore delle im-
mobilizzazioni materiali e immate-
riali - la società istante ha ritenuto
opportuno contabilizzare l’immobile
al suo presumibile valore di mercato
indicato nella perizia.
La società istante ritiene che, an-
che ai fini Ires, il valore dell’immobile,
rilevante per la quantificazione della
sopravvenienza attiva imponibile,
possa coincidere con il valore effetti-
vo risultante dalla perizia in quanto in
linea con il «valore normale» previsto
dall’articolo del Tuir, a differenza
dell’importo indicato dal giudice.
Inoltre, ai fini Irap, il contri-
buente considera corretto determi-
nare la sopravvenienza attiva come
rilevata nel conto economico a se-
guito dell’iscrizione dell’immobile
sulla base della perizia.
L’agenzia, al contrario, ha chiari-
to che il valore fiscale dell’immobile
acquisito coincide con il valore in-
dicato dal giudice, ai sensi dell’arti-
colo del Tuir. Conseguentemen-
te, l’eventuale riduzione di valore
dell’immobile, rilevata a seguito
della perizia, non è deducibile ai
sensi del combinato disposto degli
articoli e del Tuir.
Inoltre, le medesime considerazio-
ni valgono ai fini Irap, poiché il valore
fiscalmente riconosciuto dell’immo-
bile coincide con il suo valore di iscri-
zione in bilancio parametrato all’im-
porto determinato in sede di vendita
da parte del giudice dell’esecuzione.
Infine, l’agenzia lascia al contri-
buente come unica possibilità per ot-
tenere il riconoscimento fiscale del
minore valore di mercato dell’immo-
bile, la strada dell’accertamento del
minor valore effettuato direttamente
dal giudice dell’esecuzione.
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SOPRAVVENIENZE TASSABILI
Esecuzione, valore dell’immobile
definito dal giudice con decreto
Non è rilevante la perizia
che indica una stima allineata
alle valutazioni di mercato
GAZZETTA UFFICIALE
Le strutture agrituristiche sono sempre più frequentate dai
vacanzieri estivi e gli operatori agrituristici si devono ora
misurare con la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’attività agrituristica deve essere svolta nel contesto di
una azienda agricola la quale deve mantenere le dimensio-
ni di attività principale. I contribuenti che
nell’anno hanno realizzato un volume
d’affari superiore a mila euro devono
procedere dal ° luglio con la memoriz-
zazione e trasmissione telematica dei corri-
spettivi. Il riferimento al volume d’affari ri-
guarda il contribuente per cui occorre consi-
derare anche il volume d’affari relativo al-
l’attività agricola. Si potrebbe pensare di
escludere il volume d’affari agricolo in
quanto le attività agricole in regime speciale all’articolo
del Dpr / sono esonerate dall’obbligo dello scontrino
fiscale e quindi dalla trasmissione telematica dei corrispet-
tivi (decreto ministeriale maggio ), ma il dato lette-
rale della norma non lo consente.
—Gian Paolo Tosoni
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In vigore da oggi il nuovo pacchetto antisbarchi e sull’ordine
pubblico fortemente voluto dal ministro dell’Interno e vicepre-
mier Matteo Salvini. È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficia-
le» n. del agosto la legge n. di conversione del decreto
sicurezza bis. Su due profili del provvedimento (mancata pos-
sibilità di graduare le sanzioni nelle norme di contrasto all’im-
migrazione e cancellazione della tenuità del fatto per l’oltraggi
a pubblico ufficiale) si è espresso in maniera critica il Presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella, nella lettera che ne ha
accompagnato la promulgazione, sollecitando correzioni.
Tra le novità quella denominata “porti chiusi”: l’autorità
amministrativa «può limitare o vietare l’ingresso il transito o
la sosta di navi nel mare territoriale», cioè quando si presuppo-
ne che sia stato violato il testo unico su immigrazione e in parti-
colare si sia compiuto il reato di «favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina». La stretta sulle ong prevede che siano
applicate sanzioni amministrative assai pesanti, sino ad arri-
vare a milione di euro, e la confisca dell’imbarcazione anche
dopo una sola violazione.
Per il capitano della nave è inoltre previsto l’arresto in fla-
granza nel caso in cui è commesso il reato di resistenza o vio-
lenza contro nave da guerra. Gli oneri di custodia delle imbar-
cazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all’ar-
matore e al proprietario della nave.
Misure più pesanti sia sul versante di manifestazioni di
piazza, sia su quello degli eventi sportivi. Per quanto riguarda
il primo aspetto, la legge di conversione conferma l'aumento
di pena (minimo due, massimo tre anni e ammenda fino a
mila euro) per chi si travisa - volto coperto da una maschera
- in pubblico mentre aggiunge un’aggravante di pericolo per
l’integrità delle cose per l’utilizzo di razzi e bengala (reclusione
da sei mesi a due anni), pena applicabile anche per chi usa
spray urticanti, bastoni, mazze oppure oggetti contundenti.
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SICUREZZA BIS
Da oggi in vigore
la stretta antisbarchi
ADEMPIMENTI
Corrispettivi, agriturismi
alla prima chiamata
QdF
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs
/) ha modificato l’articolo del Codice civile e
ha posto maggiore enfasi alla necessità che le imprese si
dotino di assetti organizzativi, amministrativi e contabili
adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa anche
al fine di prevenire le situazioni di crisi. L’au-
spicio sembra essere rivolto all’adozione di
strutture organizzative volte a consentire
l’identificazione, la misurazione, la gestione
e il monitoraggio dei principali rischi attuali
e prospettici proporzionate alla natura, alla
portata e alla complessità dell’attività eserci-
tata, e funzionali a mantenere i rischi cui
l’impresa è esposta ad un livello accettabile.
L’impresa è continuamente chiamata ad in-
teragire con l’incertezza e deve essere in grado di fronteg-
giarla per difendere ed accrescere il proprio posiziona-
mento competitivo sul mercato.
—Alessandro Solidoro
—Paolo Costanzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La versione integrale degli articoli
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Intelligenza artificiale
per la gestione del rischio
QdF
IL QUOTIDIANO DEL FISCO