Il Sole 24 Ore - 10.08.2019

(Grace) #1

14 Sabato 10 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme


Tributi


Le aziende hanno tempo fino al


 novembre per presentare
all’Inps la domanda per

ottenere il rimborso del Tfr


erogato ma non conguagliato.
di B. Massara—a pag. 

Lavoro


Rimborsabile


il Tfr pagato


erroneamente


al dipendente


È ora possibile contestare il


revenge porn, la diffusione di
immagini o video

sessualmente espliciti senza il


consenso dell’interessato.
di Giovanni Negri—a pag. 

Giustizia


Diffusione


di video


senza consenso:


debutta il reato


L’applicazione corretta degli Oic


mette al riparo dall’errore fiscale


BILANCIO


I commercialisti: a rischio


la derivazione rafforzata


con un’imputazione errata


La deducibilità dei bonus


dipendenti deriva dalla loro


qualificazione contabile


Franco Roscini Vitali


Un'analisi degli effetti fiscali deri-


vanti dall'adozione dei nuovi princi-


pi contabili nazionali per aiutare i


professionisti a calcolare il com-


plesso tax rate dei soggetti Oic


adopter alla luce del mutato conte-


sto normativo. Questo il filo condut-


tore della quarta versione del docu-


mento «La fiscalità delle imprese


Oic Adopter» diffuso ieri dal Consi-


glio e dalla Fondazione nazionale


dei commercialisti per risolvere i


principali dubbi sorti tra i professio-


nisti e gli operatori sulla disciplina.


Il decreto legislativo / ha


introdotto nel codice civile disposi-


zioni innovative per la redazione


dei bilanci, con applicazione dal


, che hanno comportato l'ade-


guamento dei principi contabili na-


zionali redatti dall'Organismo ita-


liano di contabilità.


Il coordinamento della disciplina


fiscale è stato effettuato con l'artico-


lo -bis del decreto / (legge


/) al quale è seguito il decreto


ministeriale del  agosto .


Il documento, dopo una sintesi


delle novità in ambito civilistico,


analizza le casistiche che possono


manifestarsi con maggiore fre-


quenza e i relativi riflessi fiscali.


Nella parte civilistica è commen-


tato l'aggiornamento del principio


Oic  che disciplina finalità e postu-


lati del bilancio d'esercizio i quali


costituiscono un modello contabile


unico nel quale ogni disposizione è


legata alle altre.


La nuova versione dell'Oic 


contiene inoltre indicazioni per la


determinazione del trattamento


delle fattispecie non espressa-


mente disciplinate dai principi


contabili nazionali e illustra il po-


stulato della prospettiva della con-


tinuità aziendale.


Per esempio, con riferimento alla


“prudenza”, il documento del Cn-


dcec rileva che non deve essere inte-


sa nell'accezione generale di pru-


denza amministrativa, ovvero di


onesta amministrazione, ma anche


nel significato di prudenza estima-


tiva che riguarda la fase delle valu-
tazioni di bilancio utilizzando ra-

gionevole cautela nelle stime in


condizioni di incertezza: sono
esemplificate alcune situazioni.

Interessanti sono i paragrafi a


commento dei fatti intervenuti do-
po la chiusura dell'esercizio che

contengono l'illustrazione delle
principali casistiche relative a

commissioni per intermediazioni,


premi del personale, fatture da ri-
cevere e cause legali.

In proposito, con riferimento agli


aspetti fiscali, il documento cita al-
cune risposte a interpelli: per esem-

pio, la risposta / che riguarda


la deducibilità dei bonus a dipen-
denti con l'avvertimento che, in ba-

se alla risposta stessa, si tratta di si-


tuazione che potrebbe prestarsi a
differenti qualificazioni contabili e,

conseguentemente, fiscali.


Il documento commenta poi al-
cune situazioni relative all'applica-

zione della derivazione rafforzata,


rammentando che l'agenzia delle
Entrate, già nella circolare /E/

destinata ai soggetti Ias/Ifrs ma ora


applicabile anche ai soggetti Oic
adopter, ha ribadito che la rilevanza

fiscale dei criteri di qualificazione,


imputazione temporale e classifica-
zione adottati dall'impresa presup-

pone che i principi contabili di rife-


rimento siano correttamente appli-
cati. Inoltre, se i principi contabili

consentono di effettuare scelte me-


ramente discrezionali senza preve-
dere un criterio direttivo, l'ammini-

strazione finanziaria potrà sindaca-
re le opzioni adottate che, sulla base

di specifici fatti e circostanze, risul-


tino finalizzate al conseguimento di
indebiti vantaggi fiscali.

Sono poi richiamate alcune riso-


luzioni e risposte a interpelli delle
Entrate: per esempio, la risoluzione

/E/, relativa al trattamento del


corrispettivo di concessione del di-
ritto di superficie che costituisce

“Ricavo” e non plusvalenza, con tas-


sazione in base alla maturazione
contrattuale che avviene applicando

il principio di “competenza”.


Anche le risposte a interpelli
del , ,  e  riguarda-

no l'applicazione del principio di


derivazione.
Infine, il documento analizza,

con particolare dettaglio, la discipli-


na fiscale delle spese di rappresen-
tanza, evidenziandone alcuni

aspetti contabili e operativi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO DEL MEF


Ammortamento a due vie per il bene in leasing


Fisco a due vie nell'applicazione del


principio contabile internazionale


Ifrs  relativo alla contabilizzazio-


ne dei contratti di leasing, che si ap-


plica dai bilanci  al locatario,


non avendo apportato sostanziali


modifiche alla rilevazione in bilan-


cio dell'operazione da parte del lo-


catore. È quanto emerge dalla let-


tura del decreto  agosto  del


ministero dell’Economia recante


«Disposizioni di coordinamento


tra il principio contabile interna-


zionale IFRS  e le regole di deter-


minazione della base imponibile


dell'Ires e dell'Irap», in attesa di


pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale ma consultabile sul sito del

Dipartimento delle finanze.


L'Ifrs , a differenza dello Ias
, non detta più due distinte mo-

dalità di contabilizzazione relative


a leasing finanziari e operativi,
prevedendo un unico modello di

rilevazione contabile che consiste
nell'iscrizione, nel bilancio

dell'utilizzatore (locatario), del di-


ritto di utilizzo (Rou) e della relati-
va passività (debito).

Il principio contabile dispone


che se il leasing trasferisce la pro-
prietà dell'attività sottostante al

locatario al termine della durata


del leasing o se il costo del Rou ri-
flette il fatto che il locatario eserci-

terà l'opzione di acquisto, questi


ammortizza il diritto di utilizzo fi-
no al termine della vita utile

dell'attività sottostante. In caso


contrario, il locatario ammortizza


il Rou dalla data di decorrenza alla
fine della vita utile del Rou o, se

anteriore, al termine della durata


del contratto di leasing.
Il decreto, applicando il princi-

pio di derivazione rafforzata (arti-


colo  Tuir), prevede nel primo
caso (trasferimento della proprie-

tà) l'ammortamento del Rou in ba-


se a quanto prevede l'articolo 
del Tuir con i limiti ivi previsti,

compresi quelli riferiti alle spese


di manutenzione: si applicano le
regole fiscali relative all'ammor-

tamento dei beni materiali, com-


presa l'inclusione del Rou nel regi-
stro dei beni ammortizzabili. La

cessione del contratto di leasing


segue le regole fiscali dell'articolo
 (plusvalenze patrimoniali) e

non dell'articolo , comma  (so-


pravvenienze attive).


Nel secondo caso, se il leasing
non prevede il trasferimento

dell'attività al locatario, si appli-


cano le disposizioni fiscali relati-
ve all'ammortamento dei beni

immateriali (articolo , comma


 del Tuir) che hanno riguardo al-
la durata di utilizzazione prevista

dal contratto.


Tuttavia, per ragioni di sempli-
ficazione, le quote di ammorta-

mento deducibili non sono deter-


minate sulla base della durata con-
trattuale, ma sulla base dell'even-

tuale diversa “durata contabile”


che, l'Ifrs  definisce «periodo
non annullabile durante il quel il

locatario ha il diritto di utilizzare


l'attività sottostante, a cui sono ag-
giunti (a) i periodi coperti dall'op-

zione di proroga del leasing se il


locatario ha la ragionevole certez-


za di esercitare l'opzione e (b) i pe-
riodi coperti dall'opzione di risolu-

zione del leasing, se il locatario ha


la ragionevole certezza di non
esercitare l'opzione». Nel caso di

cessione del contratto, plusvalen-


ze/minusvalenze sono fiscalmen-
te determinate con modalità ana-

loghe a quelle previste per la ces-


sione di attività immateriali.
Il decreto, poi, attribuisce rile-

vanza fiscale alle modifiche succes-


sive al valore del Rou, ad eccezione
delle svalutazioni derivanti da im-

pairment previste dallo Ias  e del-
le svalutazioni/rivalutazioni deri-

vanti dal modello di ridetermina-


zione del valore.


—F.R.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trasferimento o meno


della proprietà dell’attività


cambia l’impatto dell’Ifrs 


LE NOVITÀ DEL DOCUMENTO


1. Il principio di prudenza


Nella parte che commenta


l'aggiornamento del principio Oic
11 il documento dei

commercialisti dedica spazio al


principio di prudenza che non
deve essere inteso

nell'accezione generale di


prudenza amministrativa, ovvero
di onesta amministrazione, ma

anche nel significato di prudenza


estimativa che riguarda la fase
delle valutazioni di bilancio

utilizzando ragionevole cautela


nelle stime in condizioni di
incertezza

2. Derivazione rafforzata
Il documento analizza alcune


situazioni relative


all'applicazione della derivazione


rafforzata, rammentando che


l'agenzia delle Entrate, già nella
circolare 7/E/2019 destinata ai

soggetti Ias/Ifrs ma ora


applicabile anche ai soggetti Oic
adopter, ha ribadito che la

rilevanza fiscale dei criteri di


qualificazione, imputazione
temporale e classificazione

adottati dall'impresa


presuppone che i principi
contabili di riferimento siano

correttamente applicati.


3. I bonus ai dipendenti


Con riferimento agli aspetti


fiscali, il documento cita la
risposta dell’agenzia delle

Entrate 1/2019 che riguarda la


deducibilità dei bonus a


dipendenti con l'avvertimento


che, in base alla risposta stessa,
si tratta di situazione che

potrebbe prestarsi a differenti


qualificazioni contabili e,
conseguentemente, fiscali

4. Diritti di superficie
Il documento ricorda anche


quanto specificato dalla


risoluzione 37/E/18, relativa al
trattamento del corrispettivo di

concessione del diritto di


superficie che costituisce
“Ricavo” e non plusvalenza, con

tassazione in base alla
maturazione contrattuale che

avviene applicando il principio di


competenza


Giuseppe Carucci


Barbara Zanardi


Il valore fiscale di un immobile asse-


gnato ad esito di una procedura di
esecuzione coincide con l’ammontare

definito dal giudice con il decreto di


trasferimento, a prescindere dal suo
minore valore di mercato alla data

dell’assegnazione. È quanto chiarito


dall’agenzia delle Entrate con la ri-
sposta  di ieri.

Alla società istante è stato assegna-


to, senza versamento di conguaglio,
un immobile avente un valore supe-

riore rispetto al valore contabile e fi-
scale del credito ipotecario detenuto

dalla stessa. La compensazione tra il


credito vantato dall’istante e il valore
dell’immobile acquisito ha comporta-

to l’emersione di una sopravvenienza


attiva con rilevanza fiscale in capo al-
l’assegnataria.

Al riguardo, il contribuente chiede


di sapere se l’importo da considerare


al fine di determinare la sopravve-


nienza tassabile sia rappresentato
dal valore indicato dal giudice o dal

minor valore di mercato utilizzato


per la rilevazione contabile dell’im-
mobile. La società istante, infatti, do-

po aver provvisoriamente contabi-


lizzato l’immobile al valore indicato
dal giudice nel decreto di trasferi-

mento, ha fatto redigere una perizia


dalla quale è emerso un valore di
mercato alla data di assegnazione si-

gnificativamente inferiore.
Conseguentemente, in ossequio

del principio contabile Oic  - che di-


sciplina il trattamento contabile delle
perdite durevoli di valore delle im-

mobilizzazioni materiali e immate-


riali - la società istante ha ritenuto
opportuno contabilizzare l’immobile

al suo presumibile valore di mercato


indicato nella perizia.
La società istante ritiene che, an-

che ai fini Ires, il valore dell’immobile,


rilevante per la quantificazione della
sopravvenienza attiva imponibile,

possa coincidere con il valore effetti-


vo risultante dalla perizia in quanto in
linea con il «valore normale» previsto

dall’articolo  del Tuir, a differenza


dell’importo indicato dal giudice.


Inoltre, ai fini Irap, il contri-
buente considera corretto determi-

nare la sopravvenienza attiva come


rilevata nel conto economico a se-
guito dell’iscrizione dell’immobile

sulla base della perizia.


L’agenzia, al contrario, ha chiari-
to che il valore fiscale dell’immobile

acquisito coincide con il valore in-


dicato dal giudice, ai sensi dell’arti-
colo  del Tuir. Conseguentemen-

te, l’eventuale riduzione di valore


dell’immobile, rilevata a seguito
della perizia, non è deducibile ai

sensi del combinato disposto degli


articoli  e  del Tuir.
Inoltre, le medesime considerazio-

ni valgono ai fini Irap, poiché il valore


fiscalmente riconosciuto dell’immo-
bile coincide con il suo valore di iscri-

zione in bilancio parametrato all’im-


porto determinato in sede di vendita
da parte del giudice dell’esecuzione.

Infine, l’agenzia lascia al contri-


buente come unica possibilità per ot-
tenere il riconoscimento fiscale del

minore valore di mercato dell’immo-


bile, la strada dell’accertamento del
minor valore effettuato direttamente

dal giudice dell’esecuzione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOPRAVVENIENZE TASSABILI


Esecuzione, valore dell’immobile


definito dal giudice con decreto


Non è rilevante la perizia


che indica una stima allineata


alle valutazioni di mercato


GAZZETTA UFFICIALE


Le strutture agrituristiche sono sempre più frequentate dai
vacanzieri estivi e gli operatori agrituristici si devono ora

misurare con la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’attività agrituristica deve essere svolta nel contesto di

una azienda agricola la quale deve mantenere le dimensio-


ni di attività principale. I contribuenti che
nell’anno  hanno realizzato un volume

d’affari superiore a mila euro devono


procedere dal ° luglio  con la memoriz-
zazione e trasmissione telematica dei corri-

spettivi. Il riferimento al volume d’affari ri-


guarda il contribuente per cui occorre consi-
derare anche il volume d’affari relativo al-

l’attività agricola. Si potrebbe pensare di


escludere il volume d’affari agricolo in
quanto le attività agricole in regime speciale all’articolo 

del Dpr / sono esonerate dall’obbligo dello scontrino


fiscale e quindi dalla trasmissione telematica dei corrispet-
tivi (decreto ministeriale  maggio ), ma il dato lette-

rale della norma non lo consente.


—Gian Paolo Tosoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vigore da oggi il nuovo pacchetto antisbarchi e sull’ordine
pubblico fortemente voluto dal ministro dell’Interno e vicepre-

mier Matteo Salvini. È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficia-


le» n.  del  agosto la legge n.  di conversione del decreto
sicurezza bis. Su due profili del provvedimento (mancata pos-

sibilità di graduare le sanzioni nelle norme di contrasto all’im-


migrazione e cancellazione della tenuità del fatto per l’oltraggi
a pubblico ufficiale) si è espresso in maniera critica il Presiden-

te della Repubblica Sergio Mattarella, nella lettera che ne ha


accompagnato la promulgazione, sollecitando correzioni.
Tra le novità quella denominata “porti chiusi”: l’autorità

amministrativa «può limitare o vietare l’ingresso il transito o


la sosta di navi nel mare territoriale», cioè quando si presuppo-
ne che sia stato violato il testo unico su immigrazione e in parti-

colare si sia compiuto il reato di «favoreggiamento dell’immi-


grazione clandestina». La stretta sulle ong prevede che siano
applicate sanzioni amministrative assai pesanti, sino ad arri-

vare a  milione di euro, e la confisca dell’imbarcazione anche


dopo una sola violazione.
Per il capitano della nave è inoltre previsto l’arresto in fla-

granza nel caso in cui è commesso il reato di resistenza o vio-


lenza contro nave da guerra. Gli oneri di custodia delle imbar-
cazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all’ar-

matore e al proprietario della nave.


Misure più pesanti sia sul versante di manifestazioni di
piazza, sia su quello degli eventi sportivi. Per quanto riguarda

il primo aspetto, la legge di conversione conferma l'aumento


di pena (minimo due, massimo tre anni e ammenda fino a
mila euro) per chi si travisa - volto coperto da una maschera


  • in pubblico mentre aggiunge un’aggravante di pericolo per
    l’integrità delle cose per l’utilizzo di razzi e bengala (reclusione


da sei mesi a due anni), pena applicabile anche per chi usa


spray urticanti, bastoni, mazze oppure oggetti contundenti.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA BIS


Da oggi in vigore


la stretta antisbarchi


ADEMPIMENTI


Corrispettivi, agriturismi


alla prima chiamata


QdF


Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs


/) ha modificato l’articolo  del Codice civile e
ha posto maggiore enfasi alla necessità che le imprese si

dotino di assetti organizzativi, amministrativi e contabili


adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa anche
al fine di prevenire le situazioni di crisi. L’au-

spicio sembra essere rivolto all’adozione di


strutture organizzative volte a consentire
l’identificazione, la misurazione, la gestione

e il monitoraggio dei principali rischi attuali


e prospettici proporzionate alla natura, alla
portata e alla complessità dell’attività eserci-

tata, e funzionali a mantenere i rischi cui
l’impresa è esposta ad un livello accettabile.

L’impresa è continuamente chiamata ad in-


teragire con l’incertezza e deve essere in grado di fronteg-
giarla per difendere ed accrescere il proprio posiziona-

mento competitivo sul mercato.


—Alessandro Solidoro


—Paolo Costanzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE


Intelligenza artificiale


per la gestione del rischio


QdF


IL QUOTIDIANO DEL FISCO

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