Il Sole 24 Ore - 10.08.2019

(Grace) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 10 Agosto 2019 15


Norme & Tributi


Emanuele Reich


Franco Vernassa


Il credito d’imposta riconosciuto


per gli investimenti pubblicitari


incrementali sulla stampa quoti-


diana e periodica, anche online, e


sulle emittenti televisive e radio-


foniche locali, analogiche o digita-


li, riparte con alcune sostanziali


modifiche introdotte dall’articolo


-bis inserito nel decreto legge


/ durante la conversione in


legge. Le buone novità consistono


nell’individuazione della copertu-


ra finanziaria dell’agevolazione


per gli anni successivi al  e


nella riapertura per il  delle


comunicazioni per l’accesso al


credito, che andranno presentate


dall’ al  ottobre .


La nota negativa è invece costi-


tuita dalla riduzione dal % al %


della misura dell’agevolazione per


le microimprese, le Pmi e le start up


innovative, tenuto però conto che


la misura del % era ancora teori-


ca, essendo subordinata all’auto-


rizzazione dell’Unione europea.
Vediamo in sintesi di riepiloga-

re l’agevolazione prevista dall’ar-
ticolo -bis del decreto legge

/ e successive modificazioni.


Imprese, lavoratori autonomi ed
enti non commerciali possono be-

neficiare del credito d’imposta


qualora gli investimenti di periodo
in campagne pubblicitarie sulla

stampa quotidiana e periodica,


anche online, e sulle emittenti te-
levisive e radiofoniche locali supe-

rino almeno dell’% l’ammontare


degli analoghi investimenti effet-
tuati sugli stessi mezzi di informa-

zione nel periodo precedente. Il


credito d’imposta è pari al % del
valore incrementale degli investi-

menti effettuati, e come anticipato


tale misura riguarda dal  an-
che le microimprese, piccole e me-

die imprese, e start-up innovative,


restando ferma la necessità di ga-
rantire il rispetto della normativa

sugli aiuti di Stato. A tal fine, è op-


portuno ricordare che l’articolo ,
comma , legge /, ha di-

sposto che il credito è concesso


quale aiuto “de minimis”, ai sensi
e nei limiti del regolamento Ue

/, regolamento Ue /
(settore agricolo) e regolamento

Ue / (settore pesca).


Per il finanziamento dell’age-


volazione provvede ora il nuovo


quarto periodo del comma  del-
l’articolo--bis, secondo il quale

alla copertura degli oneri per gli


anni successivi al  si provvede
mediante utilizzo delle risorse del

Fondo per il pluralismo e l’infor-


mazione, di cui all’articolo  della
legge /, nel limite complessi-

vo, che costituisce tetto di spesa,


determinato annualmente con il
Dpcm che ripartisce le risorse del

Fondo fra la presidenza del Consi-


glio e il Mise, per gli interventi di
rispettiva competenza. Il Dpcm

deve essere emanato entro il ter-


mine del  marzo di ogni anno,
previsto dall’articolo , comma 

dell’attuativo Dpcm / per l’in-
vio delle comunicazioni per l’ac-

cesso al credito. Si ricorda che il


credito effettivamente spettante
potrà essere inferiore a quello ri-

chiesto con l’istanza, nel caso in


cui l’ammontare complessivo de-
gli importi richiesti con le istanze

superi l’ammontare delle risorse


stanziate. In tal caso, si provvede
ad una ripartizione percentuale

delle risorse tra tutti i richiedenti


aventi diritto, come già avvenuto
per gli anni  e .

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L’AGEVOLAZIONE PER LE SPESE INCREMENTALI


Il credito pubblicità riapre i termini


Sarà completata


entro fine anno


la partita dei Pvc


CONTROLLI FISCALI


Precedenza alle annualità


con termine di decadenza


anteriore al ° gennaio 


Luigi Lovecchio


Le attività di lavorazione delle defi-
nizioni dei Pvc (processi verbali di

constatazione) devono essere com-
pletate entro fine anno, in modo da

consentire di notificare la maggior


parte dei relativi avvisi di accerta-
mento nel medesimo termine. In

caso di Pvc relativi a periodi d’im-


posta per i quali il termine ordina-
rio di decadenza è scaduto al ° gen-

naio , l’atto di accertamento


dovrà essere notificato senz’altro
entro il  dicembre .

La circolare  delle Entrate di


due giorni fa in materia di pro-
grammazione dei controlli affronta

anche alcuni aspetti relativi alla pa-


ce fiscale. Attenzione prioritaria è
data alla definizione dei Pvc, di cui

all’articolo  del decreto legge


/. A tale riguardo, si ricorda
che i contribuenti interessati da Pvc

consegnati entro il  ottobre 


avevano la possibilità di recepirne
integralmente il contenuto, presen-

tando una dichiarazione definita


correttiva nei termini entro il 
maggio scorso. Entro la medesima

data avrebbe dovuto essere versata


la prima rata delle imposte risul-
tanti dalla suddetta dichiarazione,

così ottenendo il perfezionamento


della sanatoria.
La normativa di riferimento reca-

va inoltre la proroga di due anni per
le annualità fino al  dicembre ,

oggetto di Pvc astrattamente defini-


bili ai sensi della su citata disposizio-
ne. La proroga dunque è indipen-

dente dal fatto che il contribuente si


sia o meno avvalso della sanatoria.
Secondo la circolare / delle En-

trate, inoltre, il differimento dei ter-


mini riguarda, in generale, i settori
impositivi interessati dal Pvc.

Ne consegue che, qualora do-
vessero emergere in futuro ulte-

riori violazioni non constatate nel


Pvc, afferenti ai medesimi com-
parti di appartenenza di quelle po-

tenzialmente definibili, l’accerta-


mento integrativo potrà comun-
que essere notificato beneficiando

dei maggiori termini.


È stato altresì precisato che la
proroga opera anche nei confronti

dei soci di società di persone rag-


giunte dal processo verbale, avendo
potuto anch’essi avvalersi dalla fa-

coltà di definizione. Al contrario non


vi è differimento con riferimento agli
atti di recupero dei crediti indebita-

mente compensati.


In tale contesto interpretativo, la
circolare conferma che, in caso di

inefficacia della definizione, l’Uffi-


cio notifica l’avviso di accertamen-
to conseguente al Pvc, non prece-

duto da un provvedimento di riget-
to del condono. Si afferma altresì

che le operazioni di esame delle di-


chiarazioni di condono devono
concludersi entro il .

Entro tale termine o al più tardi


entro la scadenza ordinaria, si dovrà
procedere alla notifica degli avvisi di

accertamento afferenti alle sanato-


rie non perfezionate dando priorità:
a) annualità per le quali al  gen-

naio  era già decorso il termine


ordinario di decadenza;
b) Pvc relativi a periodi d’imposta

sino al  non interessati dalla de-


finizione agevolata.
La circolare prende in esame an-

che la definizione delle liti pendenti,


sollecitando gli uffici a lavorare la
maggior parte delle istanze sempre

entro la fine dell’anno.


Nel documento di programma-
zione viene tra l’altro dato rilievo alla

gestione del contenzioso e alle azioni


di tutela del credito erariale. Sotto il
primo aspetto, si evidenzia la neces-

sità di potenziale le mediazioni. Per


il secondo, oltre al monitoraggio dei
pagamenti rateali, si raccomanda la

trattazione sollecita delle istanze di


sospensione legale della riscossione.


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NON PROFIT


Terzo settore, servizi


e finanza nel mirino


Attenzione particolare


alla totale assenza


di ogni rilevanza sociale


Gabriele Sepio


Attività di controllo con particola-


re attenzione al recupero delle


agevolazioni indebitamente fruite
da parte degli enti non commer-

ciali. È uno degli aspetti su cui si


sofferma la circolare n. /,
emanata giovedi dall’agenzia del-

le Entrate per fornire alcuni indi-


rizzi operativi per la prevenzione
e il contrasto all’evasione fiscale.

Sul fronte del non profit,


l’obiettivo è contrastare lo svolgi-
mento di attività commerciali da

parte di enti che fruiscono indebi-


tamente dei benefici fiscali desti-
nati a sostenere attività di interes-

se generale. A questo scopo il do-


cumento raccomanda, condivisi-
bilmente, di concentrare le azioni

di controllo verso ipotesi di evi-


dente abuso, evitando rilievi in ca-
so di circostanze di minima rile-

vanza e con attività che presenta-


no evidente impatto sociale.
I pilastri principali intorno ai

quali potrebbero incentrarsi le ve-
rifiche riguardano la presenza ef-

fettiva di attività di interesse ge-


nerale e la natura, commerciale o
meno, delle attività svolte. A que-

sto scopo, l’agenzia segnala l’op-


portunità di svolgere controlli in
primo luogo verso le attività di

cessione di beni o prestazioni di


servizi (somministrazione di ali-
menti e bevande, organizzazione

di viaggi, intrattenimento e spet-


tacolo) e le attività di carattere fi-
nanziario o comunque non perti-

nenti al Terzo settore, specie se in


presenza di aspetti non del tutto
coerenti con lo scopo sociale (con-

ti correnti esteri).


La preferenza, dunque, in caso
di controllo, potrebbe riguardare

ipotesi di abuso in cui emerge lo


svolgimento di un’attività fraudo-
lenta tesa a celare, dietro lo scher-

mo del non profit, vere e proprie at-


tività commerciali prive di qualsia-
si rilevanza sociale. A queste vanno

aggiunte le verifiche incentrate


esclusivamente sulla natura com-
merciale o meno dell’attività svolta

dall’ente cui consegue, nel caso in


cui l’attività commerciale risulti
prevalente, il recupero a tassazione

dei benefici fiscali fruiti o la cancel-
lazione dall’anagrafe Onlus.

Va detto che, con la Riforma del


Terzo settore, il prevalente svolgi-
mento dell’attività in forma com-

merciale potrà incidere solamente


ai fini del recupero delle imposte
dovute, senza compromettere

l’scrizione nel nuovo registro uni-


co nazionale. L’ente non profit, in-
fatti, assumendo natura commer-

ciale sarà tenuto al versamento dei


tributi, come qualsiasi altro ente
commerciale, mantenendo, tutta-

via, la finalità non lucrativa.


Le indicazioni operative conte-
nute nella circolare si affiancano a

quelle già emanate dalla Guardia


di Finanza con la circolare n.
/. Tra gli aspetti da conside-

rare sia dai verificatori che dagli


operatori: la destinazione del pa-
trimonio e l’assenza di scopo di lu-

cro (si pensi alle classiche ipotesi di


distribuzione indiretta di utili ,co-
me i compensi agli amministratori

non proporzionati all’attività svol-


ta), l’ effettiva devoluzione del pa-
trimonio in caso di scioglimento,

le modalità di tenuta delle scritture


contabili e dei libri sociali obbliga-
tori, nonché la reale sussistenza di

procedura a carattere aperto per
l’ammissione di nuovi soci.

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INCENTIVI A CONFRONTO


La Mini-Ires cancella tutto il passato


Giorgio Gavelli


Ace batte mini-Ires. Anche dopo le


modifiche del decreto crescita, che


ne hanno semplificato il calcolo eli-


minando l’ulteriore paletto legato


agli investimenti e all’incremento


di personale, l’agevolazione attual-


mente disciplinata dall’articolo 


del Dl / si presenta meno per-


formante, in termini di risparmio


fiscale, rispetto alla detassazione


prevista dall’articolo  del decreto


legge /, abrogata dall’articolo


, comma , della legge di bilan-


cio  e che le imprese stanno


sfruttando per l’ultima volta nel


modello Redditi .


Pur in attesa che il decreto attua-


tivo chiarisca a tutto tondo il mec-


canismo di calcolo della nuova age-


volazione, mettendo a confronto le
due misure emerge che la mini-Ires

riduce l’imposta da versare più ti-


midamente rispetto alla precedente
agevolazione, anche ipotizzando

che l’Ace fosse ancora applicabile


nella sua versione “light” in vigore
per il  (con coefficiente di ren-

dimento nozionale pari all’,%). E
ciò per una serie di motivi che po-

tremmo definire “strutturali”.


La vecchia Ace non agevolava so-
lo il mantenimento degli utili all’in-

terno dell’impresa, ma anche le


iniezioni di danaro da parte dei soci,
come pure la rinuncia ai finanzia-

menti. La mini-Ires, invece, si con-


centra solo sui risultati di esercizio,
tralasciando completamente gli al-

tri incrementi patrimoniali, anche


se realizzati tramite mezzi liquidi.
L’Ace si presentava come un

meccanismo incrementale: le risor-


se agevolabili venivano memoriz-
zate e, se non vi erano decrementi o

non scattava il limite del patrimo-
nio netto di fine periodo, si somma-

vano ogni anno ai fini del beneficio.


Anche la mini-Ires ha, di base, un
meccanismo di cumulo, che però è

fortemente limitato dal reddito im-


ponibile di periodo e inoltre nettizza
gli incrementi patrimoniali degli utili

già agevolati nei periodi d’imposta


precedenti. Senza considerare che
l’Ace partiva già da una dotazione che

si era formata dal , permettendo


alle imprese più virtuose di poter
contare su una detassazione che ave-

va raggiunto importi rilevanti.


La mini-Ires parte dal  , per
cui i comportamenti positivi tenuti

nel passato non hanno effetto. Vo-


lendo fare un esempio si considera
una società costituita nel , anche

se ciò finisce per evidenziare che, ai


fini Ace, contrariamente a quanto ac-
cade con la mini-Ires, tutta la dota-

zione patrimoniale di costituzione in


danaro era un beneficio che la società
si trascinava nel tempo. È, del resto,

evidente che le due misure hanno un
impatto differenziato.

L’Ace era una vera e propria detas-


sazione: il rendimento teorico calco-
lato sulle risorse agevolabili via via

accumulate costituiva una quota di


reddito imponibile sostanzialmente
ad aliquota Ires pari a zero. Così non

è per la mini-Ires: in questo caso una


quota del reddito imponibile viene
tassato ad una aliquota inferiore a

quella ordinaria, che, a regime (cioè


dal ), sarà del %. In assenza di
reddito imponibile, ovvero in pre-

senza di un reddito imponibile insuf-


ficiente ad assorbire l’Ace, l’ecceden-
za veniva riportata a nuovo e si som-

mava al rendimento del periodo do-


po, senza dover di nuovo sottostare
al vincolo del patrimonio netto. Nella

mini-Ires, l’eccedenza di utili agevo-
labili non assorbita dal reddito di pe-

riodo viene riportata a nuovo, ma il


testo normativo non è chiaro su cosa
accade nel periodo successivo.

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Zone economiche speciali,


bonus al via dal 25 settembre


INVESTIMENTI


Aggiornati i modelli


Diventa possibile


inviare la comunicazione


Giuseppe Latour


Zone economiche speciali: il credito


di imposta per l’acquisto di beni


strumentali si mette finalmente in


moto. Sono arrivati ieri sul sito del-


l’agenzia delle Entrate i nuovi mo-


delli di comunicazione e le istruzioni


operative per la compilazione, che


consentiranno di godere delle age-


volazioni dedicate agli investimenti


nelle Zes. Agevolazioni per le quali


sono disponibili  milioni. Inizial-


mente saranno appannaggio delle


tre Zes già costituite in Cala-


bria, Campania e nell’area ionica, tra


Puglia e Basilicata.


Dal credito di imposta dedicato alle


Zes arriva un’opportunità di investi-


mento notevole. Il decreto Sud


(Dl/) ha, infatti, potenziato molto


il bonus Mezzogiorno, istituito dalla


legge di Bilancio  (legge


/), consentendo alle imprese


che operano in una Zes di ottenere un


credito di imposta (modellato proprio


sulle regole del bonus Mezzogiorno)
commisurato alla quota del costo

complessivo dei beni acquisiti, fino a


un ammontare massimo, per ogni
progetto di investimento, di  milio-

ni di euro, senza i precedenti tetti, che


erano più bassi.
Il valore del bonus, per l’acquisto di

beni strumentali nuovi destinati a


strutture produttive ubicate nelle zo-
ne assistite, è commisurato ai livelli

massimi indicati nella Carta degli aiu-


ti a finalità regionale -: %
per le grandi imprese, % per le me-

die imprese e % per le piccole im-


prese collocate in Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde-

gna. Limiti diversi sono fissati per gli


altri territori.
Passando alle istruzioni operati-

ve dell’agenzia, per le Zes la comuni-


cazione potrà essere presentata a
partire dal  settembre, solo in via

telematica, alle Entrate fino al  di-


cembre del . La trasmissione
avverrà utilizzando il software

«CIM», disponibile sul sito del-


l’agenzia.
Importante guardare con attenzio-

ne il calendario. Perché, analizzando


le istruzioni per la compilazione, si
scopre che l’ammissione agli investi-

menti sarà retroattiva: «Sono agevo-
labili gli investimenti avviati e realiz-

zati a decorrere dalla data di entrata in


vigore del Dpcm istitutivo della Zona
economica speciale», si legge. Le Re-

gioni che hanno già costituito una Zes,


insomma, saranno avvantaggiate ri-


spetto alle altre. Così, se la misura do-
vesse avere successo, potrebbe porsi

un problema di fondi disponibili.


Nella comunicazione il quadro A
sarà dedicato ai dati relativi al proget-

to di investimento e al credito di im-


posta di cui l’impresa intende fruire.
Il quadro B riguarderà, invece, i dati

delle strutture produttive destinatarie


del progetto di investimento. Si tratta
di un elemento decisivo, perché con-

sentirà di verificare che il luogo del-


l’investimento faccia capo a una delle
Zone economiche speciali.

Sulla base dei dati presentati,


l’agenzia delle Entrate rilascerà per
ogni comunicazione una ricevuta, che

attesterà la possibilità di fruire o me-
no del bonus. Il credito di imposta po-

trà essere utilizzato solo in compen-


sazione, attraverso la presentazione
di un modello F.

Sul sito dell’agenzia per la Coesio-


ne territoriale sarà aggiornato l’elen-
co delle Zone economiche speciali at-

tive, con la pubblicazione dei relativi


Dpcm. Attualmente sono tre: in Cam-
pania, Calabria e nell’area ionica, che

fa capo a Puglia e Basilicata. Altre po-


trebbero seguire a breve: Abruzzo,
Sicilia e Sardegna, Adriatica (Foggia-

Molise).


Da ricordare, infine, che con le
istruzioni di ieri sono arrivate an-

che le indicazioni operative per il


credito di imposta dedicato ai Co-
muni del Centro Italia colpiti dal si-

sma del .


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Avvantaggiate le Zes


già costituite con Dpcm


Parte anche il credito sisma


IN SINTESI


1. Il credito di imposta


Il bonus dedicato alle Zone
economiche speciali è, nella

sostanza, una versione


potenziata dal bonus
Mezzogiorno, istituito dalla

legge di Bilancio 2016.
Si tratta di un credito di

imposta per l’acquisto di


beni strumentali nuovi,
destinati a strutture

produttive ubicate nelle Zes.


I progetti di investimento
potranno valere fino a 50

milioni di euro e potranno


essere effettuati entro il 31
dicembre 2020

2. La retroattività
Le istruzioni delle Entrate


stabiliscono che sarà


possibile inviare richiesta di
agevolazione per tutti gli

investimenti avviati e


realizzati dopo l’entrata in
vigore del Dpcm che

istituisce la Zona economica


speciale. Attualmente, le Zes
già costituite sono tre: in

Campania, Calabria e


nell’area ionica, tra Puglia e
Basilicata. Questi territori

potranno, difatto, accedere


prima degli altri alle risorse
disponibili

IN SINTESI


1. Misura del credito
Per tutti i beneficiari, il credito


d'imposta è pari al 75% del


valore incrementale degli
investimenti effettuati, con

un criterio di riparto


proporzionale in caso di
incapienza dei fondi dell'anno

2. Anno 2019


I soggetti interessati


presentano dal primo al 31
ottobre 2019 la domanda

telematica di prenotazione


del beneficio, riferita agli
investimenti del 2019,

accedendo all’apposita


piattaforma.


3. Compensazione


Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in

compensazione, tramite il


modello F24, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto

llegislativo 241/97. Poiché la


norma non prevede nulla in
proposito, il credito

d’imposta è tassato ai fini


Ires e Irap.


COMMERCIALISTI


E-fattura, Miani:


no sanzioni ad agosto


Rispettare anche nel mese di


agosto il termine di emissione
delle fatture elettroniche entro

 giorni dall’effettuazione
dell’operazione comporta gravi

disagi per i commercialisti. «Pur


essendo oggi previsto – afferma
in una nota il presidente del

Consiglio nazionale della


categoria, Massimo Miani –per i
contribuenti mensili lo

slittamento al  settembre 


della moratoria sulle sanzioni in
caso di tardiva emissione della

fattura, il problema si pone


comunque per i contribuenti
trimestrali e, dall'anno

prossimo, anche per quelli


mensili. Per questo chiediamo
una sospensione feriale anche

per il termine di emissione


delle fatture».
I commercialisti chiedono

chiarimenti anche sulla


rateizzazione per chi ha versato,
senza un piano prestabilito,

prima del  settembre perché


dalla lettura della risoluzione
/E del ° agosto scorso

sembrerebbe che non possano


beneficiare della rateizzazione
del residuo e debbano versare

tutto entro il  settembre.


LA RISOLUZIONE 75/E


Entrate: per le Pa


modello F24 per l’Irap


È stata pubblicata, nella sezione


Normativa e prassi del sito


internet dell’agenzia delle
Entrate, la risoluzione n. /E di

ieri, sulla possibilità per alcune


categorie di amministrazioni
statali ed enti pubblici di versare

l’acconto mensile Irap tramite


modello F. I versamenti vanno
effettuati indicando il codice

tributo già esistente “”,
denominato “IRAP - versamento

mensile – art. -bis, comma ,


D.Lgs. /”. L'utilizzo di tale
codice tributo, istituito con

risoluzione n. /E del  febbraio


, è pertanto esteso a tutti gli
enti e amministrazioni interessati

dalle nuove disposizioni.


COMMERCIALISTI/


Web Tax, documento


Consiglio-Fondazione


Web tax e le novità recate dalla


legge /. Questi i temi


sotto la lente d’ingrandimento
ne «La tassazione dell'economia

digitale», il nuovo documento


pubblicato dal Consiglio e dalla
Fondazione nazionale dei

commercialisti.


COMMERCIALISTI/


Ordini della Puglia


critici verso gli Isa


Caos dichiarazioni dei redditi


per le partite Iva: l’Ordine dei


commercialisti di Bari (con quelli
di Brindisi, Foggia, Taranto e

Trani) ricorre al Garante del


contribuente per la Puglia contro
gli Isa per «scarsa affidabilità e

gravi ritardi nel rendere


disponibile il nuovo strumento
di autocontrollo fiscale».

IN BREVE


La Presidente dell'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicu-
ratrici, Maria Bianca Farina, a no-
me personale e di tutto il settore
assicurativo, esprime le più sen-
tite condoglianze alla famiglia di

Enea Mazzoli


È stato un riferimento importante
per il settore assicurativo, un ma-
nager di livello internazionale che
ha saputo coniugare in modo vir-
tuoso economia ed etica. Lascia un
vuoto e tanti insegnamenti.

NECROLOGI


Le nuove domande


si potranno presentare


dall’ al  ottobre 


Meno vantaggi rispetto


all’Ace che agevolava


il mantenimento degli utili

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