Il Sole 24 Ore Sabato 10 Agosto 2019 15
Norme & Tributi
Emanuele Reich
Franco Vernassa
Il credito d’imposta riconosciuto
per gli investimenti pubblicitari
incrementali sulla stampa quoti-
diana e periodica, anche online, e
sulle emittenti televisive e radio-
foniche locali, analogiche o digita-
li, riparte con alcune sostanziali
modifiche introdotte dall’articolo
-bis inserito nel decreto legge
/ durante la conversione in
legge. Le buone novità consistono
nell’individuazione della copertu-
ra finanziaria dell’agevolazione
per gli anni successivi al e
nella riapertura per il delle
comunicazioni per l’accesso al
credito, che andranno presentate
dall’ al ottobre .
La nota negativa è invece costi-
tuita dalla riduzione dal % al %
della misura dell’agevolazione per
le microimprese, le Pmi e le start up
innovative, tenuto però conto che
la misura del % era ancora teori-
ca, essendo subordinata all’auto-
rizzazione dell’Unione europea.
Vediamo in sintesi di riepiloga-
re l’agevolazione prevista dall’ar-
ticolo -bis del decreto legge
/ e successive modificazioni.
Imprese, lavoratori autonomi ed
enti non commerciali possono be-
neficiare del credito d’imposta
qualora gli investimenti di periodo
in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica,
anche online, e sulle emittenti te-
levisive e radiofoniche locali supe-
rino almeno dell’% l’ammontare
degli analoghi investimenti effet-
tuati sugli stessi mezzi di informa-
zione nel periodo precedente. Il
credito d’imposta è pari al % del
valore incrementale degli investi-
menti effettuati, e come anticipato
tale misura riguarda dal an-
che le microimprese, piccole e me-
die imprese, e start-up innovative,
restando ferma la necessità di ga-
rantire il rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato. A tal fine, è op-
portuno ricordare che l’articolo ,
comma , legge /, ha di-
sposto che il credito è concesso
quale aiuto “de minimis”, ai sensi
e nei limiti del regolamento Ue
/, regolamento Ue /
(settore agricolo) e regolamento
Ue / (settore pesca).
Per il finanziamento dell’age-
volazione provvede ora il nuovo
quarto periodo del comma del-
l’articolo--bis, secondo il quale
alla copertura degli oneri per gli
anni successivi al si provvede
mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l’infor-
mazione, di cui all’articolo della
legge /, nel limite complessi-
vo, che costituisce tetto di spesa,
determinato annualmente con il
Dpcm che ripartisce le risorse del
Fondo fra la presidenza del Consi-
glio e il Mise, per gli interventi di
rispettiva competenza. Il Dpcm
deve essere emanato entro il ter-
mine del marzo di ogni anno,
previsto dall’articolo , comma
dell’attuativo Dpcm / per l’in-
vio delle comunicazioni per l’ac-
cesso al credito. Si ricorda che il
credito effettivamente spettante
potrà essere inferiore a quello ri-
chiesto con l’istanza, nel caso in
cui l’ammontare complessivo de-
gli importi richiesti con le istanze
superi l’ammontare delle risorse
stanziate. In tal caso, si provvede
ad una ripartizione percentuale
delle risorse tra tutti i richiedenti
aventi diritto, come già avvenuto
per gli anni e .
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L’AGEVOLAZIONE PER LE SPESE INCREMENTALI
Il credito pubblicità riapre i termini
Sarà completata
entro fine anno
la partita dei Pvc
CONTROLLI FISCALI
Precedenza alle annualità
con termine di decadenza
anteriore al ° gennaio
Luigi Lovecchio
Le attività di lavorazione delle defi-
nizioni dei Pvc (processi verbali di
constatazione) devono essere com-
pletate entro fine anno, in modo da
consentire di notificare la maggior
parte dei relativi avvisi di accerta-
mento nel medesimo termine. In
caso di Pvc relativi a periodi d’im-
posta per i quali il termine ordina-
rio di decadenza è scaduto al ° gen-
naio , l’atto di accertamento
dovrà essere notificato senz’altro
entro il dicembre .
La circolare delle Entrate di
due giorni fa in materia di pro-
grammazione dei controlli affronta
anche alcuni aspetti relativi alla pa-
ce fiscale. Attenzione prioritaria è
data alla definizione dei Pvc, di cui
all’articolo del decreto legge
/. A tale riguardo, si ricorda
che i contribuenti interessati da Pvc
consegnati entro il ottobre
avevano la possibilità di recepirne
integralmente il contenuto, presen-
tando una dichiarazione definita
correttiva nei termini entro il
maggio scorso. Entro la medesima
data avrebbe dovuto essere versata
la prima rata delle imposte risul-
tanti dalla suddetta dichiarazione,
così ottenendo il perfezionamento
della sanatoria.
La normativa di riferimento reca-
va inoltre la proroga di due anni per
le annualità fino al dicembre ,
oggetto di Pvc astrattamente defini-
bili ai sensi della su citata disposizio-
ne. La proroga dunque è indipen-
dente dal fatto che il contribuente si
sia o meno avvalso della sanatoria.
Secondo la circolare / delle En-
trate, inoltre, il differimento dei ter-
mini riguarda, in generale, i settori
impositivi interessati dal Pvc.
Ne consegue che, qualora do-
vessero emergere in futuro ulte-
riori violazioni non constatate nel
Pvc, afferenti ai medesimi com-
parti di appartenenza di quelle po-
tenzialmente definibili, l’accerta-
mento integrativo potrà comun-
que essere notificato beneficiando
dei maggiori termini.
È stato altresì precisato che la
proroga opera anche nei confronti
dei soci di società di persone rag-
giunte dal processo verbale, avendo
potuto anch’essi avvalersi dalla fa-
coltà di definizione. Al contrario non
vi è differimento con riferimento agli
atti di recupero dei crediti indebita-
mente compensati.
In tale contesto interpretativo, la
circolare conferma che, in caso di
inefficacia della definizione, l’Uffi-
cio notifica l’avviso di accertamen-
to conseguente al Pvc, non prece-
duto da un provvedimento di riget-
to del condono. Si afferma altresì
che le operazioni di esame delle di-
chiarazioni di condono devono
concludersi entro il .
Entro tale termine o al più tardi
entro la scadenza ordinaria, si dovrà
procedere alla notifica degli avvisi di
accertamento afferenti alle sanato-
rie non perfezionate dando priorità:
a) annualità per le quali al gen-
naio era già decorso il termine
ordinario di decadenza;
b) Pvc relativi a periodi d’imposta
sino al non interessati dalla de-
finizione agevolata.
La circolare prende in esame an-
che la definizione delle liti pendenti,
sollecitando gli uffici a lavorare la
maggior parte delle istanze sempre
entro la fine dell’anno.
Nel documento di programma-
zione viene tra l’altro dato rilievo alla
gestione del contenzioso e alle azioni
di tutela del credito erariale. Sotto il
primo aspetto, si evidenzia la neces-
sità di potenziale le mediazioni. Per
il secondo, oltre al monitoraggio dei
pagamenti rateali, si raccomanda la
trattazione sollecita delle istanze di
sospensione legale della riscossione.
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NON PROFIT
Terzo settore, servizi
e finanza nel mirino
Attenzione particolare
alla totale assenza
di ogni rilevanza sociale
Gabriele Sepio
Attività di controllo con particola-
re attenzione al recupero delle
agevolazioni indebitamente fruite
da parte degli enti non commer-
ciali. È uno degli aspetti su cui si
sofferma la circolare n. /,
emanata giovedi dall’agenzia del-
le Entrate per fornire alcuni indi-
rizzi operativi per la prevenzione
e il contrasto all’evasione fiscale.
Sul fronte del non profit,
l’obiettivo è contrastare lo svolgi-
mento di attività commerciali da
parte di enti che fruiscono indebi-
tamente dei benefici fiscali desti-
nati a sostenere attività di interes-
se generale. A questo scopo il do-
cumento raccomanda, condivisi-
bilmente, di concentrare le azioni
di controllo verso ipotesi di evi-
dente abuso, evitando rilievi in ca-
so di circostanze di minima rile-
vanza e con attività che presenta-
no evidente impatto sociale.
I pilastri principali intorno ai
quali potrebbero incentrarsi le ve-
rifiche riguardano la presenza ef-
fettiva di attività di interesse ge-
nerale e la natura, commerciale o
meno, delle attività svolte. A que-
sto scopo, l’agenzia segnala l’op-
portunità di svolgere controlli in
primo luogo verso le attività di
cessione di beni o prestazioni di
servizi (somministrazione di ali-
menti e bevande, organizzazione
di viaggi, intrattenimento e spet-
tacolo) e le attività di carattere fi-
nanziario o comunque non perti-
nenti al Terzo settore, specie se in
presenza di aspetti non del tutto
coerenti con lo scopo sociale (con-
ti correnti esteri).
La preferenza, dunque, in caso
di controllo, potrebbe riguardare
ipotesi di abuso in cui emerge lo
svolgimento di un’attività fraudo-
lenta tesa a celare, dietro lo scher-
mo del non profit, vere e proprie at-
tività commerciali prive di qualsia-
si rilevanza sociale. A queste vanno
aggiunte le verifiche incentrate
esclusivamente sulla natura com-
merciale o meno dell’attività svolta
dall’ente cui consegue, nel caso in
cui l’attività commerciale risulti
prevalente, il recupero a tassazione
dei benefici fiscali fruiti o la cancel-
lazione dall’anagrafe Onlus.
Va detto che, con la Riforma del
Terzo settore, il prevalente svolgi-
mento dell’attività in forma com-
merciale potrà incidere solamente
ai fini del recupero delle imposte
dovute, senza compromettere
l’scrizione nel nuovo registro uni-
co nazionale. L’ente non profit, in-
fatti, assumendo natura commer-
ciale sarà tenuto al versamento dei
tributi, come qualsiasi altro ente
commerciale, mantenendo, tutta-
via, la finalità non lucrativa.
Le indicazioni operative conte-
nute nella circolare si affiancano a
quelle già emanate dalla Guardia
di Finanza con la circolare n.
/. Tra gli aspetti da conside-
rare sia dai verificatori che dagli
operatori: la destinazione del pa-
trimonio e l’assenza di scopo di lu-
cro (si pensi alle classiche ipotesi di
distribuzione indiretta di utili ,co-
me i compensi agli amministratori
non proporzionati all’attività svol-
ta), l’ effettiva devoluzione del pa-
trimonio in caso di scioglimento,
le modalità di tenuta delle scritture
contabili e dei libri sociali obbliga-
tori, nonché la reale sussistenza di
procedura a carattere aperto per
l’ammissione di nuovi soci.
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INCENTIVI A CONFRONTO
La Mini-Ires cancella tutto il passato
Giorgio Gavelli
Ace batte mini-Ires. Anche dopo le
modifiche del decreto crescita, che
ne hanno semplificato il calcolo eli-
minando l’ulteriore paletto legato
agli investimenti e all’incremento
di personale, l’agevolazione attual-
mente disciplinata dall’articolo
del Dl / si presenta meno per-
formante, in termini di risparmio
fiscale, rispetto alla detassazione
prevista dall’articolo del decreto
legge /, abrogata dall’articolo
, comma , della legge di bilan-
cio e che le imprese stanno
sfruttando per l’ultima volta nel
modello Redditi .
Pur in attesa che il decreto attua-
tivo chiarisca a tutto tondo il mec-
canismo di calcolo della nuova age-
volazione, mettendo a confronto le
due misure emerge che la mini-Ires
riduce l’imposta da versare più ti-
midamente rispetto alla precedente
agevolazione, anche ipotizzando
che l’Ace fosse ancora applicabile
nella sua versione “light” in vigore
per il (con coefficiente di ren-
dimento nozionale pari all’,%). E
ciò per una serie di motivi che po-
tremmo definire “strutturali”.
La vecchia Ace non agevolava so-
lo il mantenimento degli utili all’in-
terno dell’impresa, ma anche le
iniezioni di danaro da parte dei soci,
come pure la rinuncia ai finanzia-
menti. La mini-Ires, invece, si con-
centra solo sui risultati di esercizio,
tralasciando completamente gli al-
tri incrementi patrimoniali, anche
se realizzati tramite mezzi liquidi.
L’Ace si presentava come un
meccanismo incrementale: le risor-
se agevolabili venivano memoriz-
zate e, se non vi erano decrementi o
non scattava il limite del patrimo-
nio netto di fine periodo, si somma-
vano ogni anno ai fini del beneficio.
Anche la mini-Ires ha, di base, un
meccanismo di cumulo, che però è
fortemente limitato dal reddito im-
ponibile di periodo e inoltre nettizza
gli incrementi patrimoniali degli utili
già agevolati nei periodi d’imposta
precedenti. Senza considerare che
l’Ace partiva già da una dotazione che
si era formata dal , permettendo
alle imprese più virtuose di poter
contare su una detassazione che ave-
va raggiunto importi rilevanti.
La mini-Ires parte dal , per
cui i comportamenti positivi tenuti
nel passato non hanno effetto. Vo-
lendo fare un esempio si considera
una società costituita nel , anche
se ciò finisce per evidenziare che, ai
fini Ace, contrariamente a quanto ac-
cade con la mini-Ires, tutta la dota-
zione patrimoniale di costituzione in
danaro era un beneficio che la società
si trascinava nel tempo. È, del resto,
evidente che le due misure hanno un
impatto differenziato.
L’Ace era una vera e propria detas-
sazione: il rendimento teorico calco-
lato sulle risorse agevolabili via via
accumulate costituiva una quota di
reddito imponibile sostanzialmente
ad aliquota Ires pari a zero. Così non
è per la mini-Ires: in questo caso una
quota del reddito imponibile viene
tassato ad una aliquota inferiore a
quella ordinaria, che, a regime (cioè
dal ), sarà del %. In assenza di
reddito imponibile, ovvero in pre-
senza di un reddito imponibile insuf-
ficiente ad assorbire l’Ace, l’ecceden-
za veniva riportata a nuovo e si som-
mava al rendimento del periodo do-
po, senza dover di nuovo sottostare
al vincolo del patrimonio netto. Nella
mini-Ires, l’eccedenza di utili agevo-
labili non assorbita dal reddito di pe-
riodo viene riportata a nuovo, ma il
testo normativo non è chiaro su cosa
accade nel periodo successivo.
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Zone economiche speciali,
bonus al via dal 25 settembre
INVESTIMENTI
Aggiornati i modelli
Diventa possibile
inviare la comunicazione
Giuseppe Latour
Zone economiche speciali: il credito
di imposta per l’acquisto di beni
strumentali si mette finalmente in
moto. Sono arrivati ieri sul sito del-
l’agenzia delle Entrate i nuovi mo-
delli di comunicazione e le istruzioni
operative per la compilazione, che
consentiranno di godere delle age-
volazioni dedicate agli investimenti
nelle Zes. Agevolazioni per le quali
sono disponibili milioni. Inizial-
mente saranno appannaggio delle
tre Zes già costituite in Cala-
bria, Campania e nell’area ionica, tra
Puglia e Basilicata.
Dal credito di imposta dedicato alle
Zes arriva un’opportunità di investi-
mento notevole. Il decreto Sud
(Dl/) ha, infatti, potenziato molto
il bonus Mezzogiorno, istituito dalla
legge di Bilancio (legge
/), consentendo alle imprese
che operano in una Zes di ottenere un
credito di imposta (modellato proprio
sulle regole del bonus Mezzogiorno)
commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni acquisiti, fino a
un ammontare massimo, per ogni
progetto di investimento, di milio-
ni di euro, senza i precedenti tetti, che
erano più bassi.
Il valore del bonus, per l’acquisto di
beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nelle zo-
ne assistite, è commisurato ai livelli
massimi indicati nella Carta degli aiu-
ti a finalità regionale -: %
per le grandi imprese, % per le me-
die imprese e % per le piccole im-
prese collocate in Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde-
gna. Limiti diversi sono fissati per gli
altri territori.
Passando alle istruzioni operati-
ve dell’agenzia, per le Zes la comuni-
cazione potrà essere presentata a
partire dal settembre, solo in via
telematica, alle Entrate fino al di-
cembre del . La trasmissione
avverrà utilizzando il software
«CIM», disponibile sul sito del-
l’agenzia.
Importante guardare con attenzio-
ne il calendario. Perché, analizzando
le istruzioni per la compilazione, si
scopre che l’ammissione agli investi-
menti sarà retroattiva: «Sono agevo-
labili gli investimenti avviati e realiz-
zati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del Dpcm istitutivo della Zona
economica speciale», si legge. Le Re-
gioni che hanno già costituito una Zes,
insomma, saranno avvantaggiate ri-
spetto alle altre. Così, se la misura do-
vesse avere successo, potrebbe porsi
un problema di fondi disponibili.
Nella comunicazione il quadro A
sarà dedicato ai dati relativi al proget-
to di investimento e al credito di im-
posta di cui l’impresa intende fruire.
Il quadro B riguarderà, invece, i dati
delle strutture produttive destinatarie
del progetto di investimento. Si tratta
di un elemento decisivo, perché con-
sentirà di verificare che il luogo del-
l’investimento faccia capo a una delle
Zone economiche speciali.
Sulla base dei dati presentati,
l’agenzia delle Entrate rilascerà per
ogni comunicazione una ricevuta, che
attesterà la possibilità di fruire o me-
no del bonus. Il credito di imposta po-
trà essere utilizzato solo in compen-
sazione, attraverso la presentazione
di un modello F.
Sul sito dell’agenzia per la Coesio-
ne territoriale sarà aggiornato l’elen-
co delle Zone economiche speciali at-
tive, con la pubblicazione dei relativi
Dpcm. Attualmente sono tre: in Cam-
pania, Calabria e nell’area ionica, che
fa capo a Puglia e Basilicata. Altre po-
trebbero seguire a breve: Abruzzo,
Sicilia e Sardegna, Adriatica (Foggia-
Molise).
Da ricordare, infine, che con le
istruzioni di ieri sono arrivate an-
che le indicazioni operative per il
credito di imposta dedicato ai Co-
muni del Centro Italia colpiti dal si-
sma del .
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Avvantaggiate le Zes
già costituite con Dpcm
Parte anche il credito sisma
IN SINTESI
1. Il credito di imposta
Il bonus dedicato alle Zone
economiche speciali è, nella
sostanza, una versione
potenziata dal bonus
Mezzogiorno, istituito dalla
legge di Bilancio 2016.
Si tratta di un credito di
imposta per l’acquisto di
beni strumentali nuovi,
destinati a strutture
produttive ubicate nelle Zes.
I progetti di investimento
potranno valere fino a 50
milioni di euro e potranno
essere effettuati entro il 31
dicembre 2020
2. La retroattività
Le istruzioni delle Entrate
stabiliscono che sarà
possibile inviare richiesta di
agevolazione per tutti gli
investimenti avviati e
realizzati dopo l’entrata in
vigore del Dpcm che
istituisce la Zona economica
speciale. Attualmente, le Zes
già costituite sono tre: in
Campania, Calabria e
nell’area ionica, tra Puglia e
Basilicata. Questi territori
potranno, difatto, accedere
prima degli altri alle risorse
disponibili
IN SINTESI
1. Misura del credito
Per tutti i beneficiari, il credito
d'imposta è pari al 75% del
valore incrementale degli
investimenti effettuati, con
un criterio di riparto
proporzionale in caso di
incapienza dei fondi dell'anno
2. Anno 2019
I soggetti interessati
presentano dal primo al 31
ottobre 2019 la domanda
telematica di prenotazione
del beneficio, riferita agli
investimenti del 2019,
accedendo all’apposita
piattaforma.
3. Compensazione
Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in
compensazione, tramite il
modello F24, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto
llegislativo 241/97. Poiché la
norma non prevede nulla in
proposito, il credito
d’imposta è tassato ai fini
Ires e Irap.
COMMERCIALISTI
E-fattura, Miani:
no sanzioni ad agosto
Rispettare anche nel mese di
agosto il termine di emissione
delle fatture elettroniche entro
giorni dall’effettuazione
dell’operazione comporta gravi
disagi per i commercialisti. «Pur
essendo oggi previsto – afferma
in una nota il presidente del
Consiglio nazionale della
categoria, Massimo Miani –per i
contribuenti mensili lo
slittamento al settembre
della moratoria sulle sanzioni in
caso di tardiva emissione della
fattura, il problema si pone
comunque per i contribuenti
trimestrali e, dall'anno
prossimo, anche per quelli
mensili. Per questo chiediamo
una sospensione feriale anche
per il termine di emissione
delle fatture».
I commercialisti chiedono
chiarimenti anche sulla
rateizzazione per chi ha versato,
senza un piano prestabilito,
prima del settembre perché
dalla lettura della risoluzione
/E del ° agosto scorso
sembrerebbe che non possano
beneficiare della rateizzazione
del residuo e debbano versare
tutto entro il settembre.
LA RISOLUZIONE 75/E
Entrate: per le Pa
modello F24 per l’Irap
È stata pubblicata, nella sezione
Normativa e prassi del sito
internet dell’agenzia delle
Entrate, la risoluzione n. /E di
ieri, sulla possibilità per alcune
categorie di amministrazioni
statali ed enti pubblici di versare
l’acconto mensile Irap tramite
modello F. I versamenti vanno
effettuati indicando il codice
tributo già esistente “”,
denominato “IRAP - versamento
mensile – art. -bis, comma ,
D.Lgs. /”. L'utilizzo di tale
codice tributo, istituito con
risoluzione n. /E del febbraio
, è pertanto esteso a tutti gli
enti e amministrazioni interessati
dalle nuove disposizioni.
COMMERCIALISTI/
Web Tax, documento
Consiglio-Fondazione
Web tax e le novità recate dalla
legge /. Questi i temi
sotto la lente d’ingrandimento
ne «La tassazione dell'economia
digitale», il nuovo documento
pubblicato dal Consiglio e dalla
Fondazione nazionale dei
commercialisti.
COMMERCIALISTI/
Ordini della Puglia
critici verso gli Isa
Caos dichiarazioni dei redditi
per le partite Iva: l’Ordine dei
commercialisti di Bari (con quelli
di Brindisi, Foggia, Taranto e
Trani) ricorre al Garante del
contribuente per la Puglia contro
gli Isa per «scarsa affidabilità e
gravi ritardi nel rendere
disponibile il nuovo strumento
di autocontrollo fiscale».
IN BREVE
La Presidente dell'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicu-
ratrici, Maria Bianca Farina, a no-
me personale e di tutto il settore
assicurativo, esprime le più sen-
tite condoglianze alla famiglia di
Enea Mazzoli
È stato un riferimento importante
per il settore assicurativo, un ma-
nager di livello internazionale che
ha saputo coniugare in modo vir-
tuoso economia ed etica. Lascia un
vuoto e tanti insegnamenti.
NECROLOGI
Le nuove domande
si potranno presentare
dall’ al ottobre
Meno vantaggi rispetto
all’Ace che agevolava
il mantenimento degli utili