16 Sabato 10 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Diffusione di video
senza consenso:
debutta il reato
Giovanni Negri
Posibile contestare il revenge porn,
la diffusione di immagini o video
sessualmente espliciti senza il
consenso della persona interessa-
ta. Ma anche corsia preferenziale
e accelerata per l’ascolto delle vit-
time di maltrattamenti famiglia,
stalking, violenza sessuale. È in
vigore da poche ore il Codice ros-
so, la legge n. del , con la
quale, attraverso norme sia so-
stanziali sia procedurali, si punta
a rafforzare la protezione per chi
è colpito da una serie di reati ge-
nericamente catalogati alla voce
violenza domestica e di genere. E
già le Procure, da Genova a Bre-
scia, si sono attrezzate, con circo-
lari dedicate, per fronteggiare le
più impegnative tra le novità, in
primo luogo quella che impone di
sentire entro tre giorni la persona
offesa oppure quella che ha pre-
sentato la denuncia. Ma la stessa
attività d’indagine dovrà proce-
dere in maniera assolutamente
informale e veloce: è infatti previ-
sto che la polizia giudiziaria non
appena ha acquisito la notizia di
reato la riferisca immediatamente
anche in forma orale al pubblico
ministero e che gli atti investigati-
vi delegati dallo stesso pm avven-
gano «senza indugio».
Ma le norme appena diventate
operative introducono anche
nuovi reati in un sistema penale
già abbastanza complesso, san-
zionandoli in maniera assai seve-
ra. Il revenge porn è punito con la
reclusione da a anni e la multa
da mila a mila euro; la pena si
applica anche a chi, avendo rice-
vuto o comunque acquisito le im-
magini o i video, li diffonde a sua
volta per provocare un danno agli
interessati. La fattispecie è aggra-
vata se i fatti sono commessi nel-
l’ambito di una relazione affettiva,
anche cessata, o con l’impiego di
strumenti informatici.
Previsto poi il reato di defor-
mazione dell’aspetto della perso-
na mediante lesioni permanenti al
viso, sanzionato con la reclusione
da a anni. Quando, per effetto
del delitto, si provoca la morte del-
la vittima allora la pena è l’erga-
stolo. Inedite anche le misure con-
tro le “spose bambine”, con il rea-
to di costrizione o induzione al
matrimonio, punito con la reclu-
sione da a anni. Infine, il reato
di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa fami-
liare e del divieto di avvicinamen-
to ai luoghi frequentati dalla per-
sona offesa, utilizzando anche
strumenti come il braccialetto
elettronico, colpito con la deten-
zione da mesi a anni.
Tra gli altri interventi, l’aumen-
to delle sanzioni per lo stalking e
la violenza sessuale, estendendo,
quanto a quest’ultima, il termine
concesso alla persona offesa per
sporgere querela (dagli attuali sei
mesi a mesi). Il provvedimento,
inoltre, ridefinisce e inasprisce le
aggravanti quando la violenza
sessuale è commessa in danno di
minore. Il delitto di atti sessuali
con minorenne vede inserita così
un’aggravante (pena aumentata
fino a un terzo) quando gli atti so-
no commessi con minori di anni
in cambio di denaro o di qualsiasi
altra utilità, anche solo promessi.
Nell’omicidio aggravato da re-
lazioni personali, si allarga il cam-
po di applicazione delle aggra-
vanti comprendendo anche le re-
lazioni personali.
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VIOLENZA DOMESTICA
In vigore il Codice rosso
Rafforzate le misure
contro i delitti sessuali
Rimborsabile il Tfr pagato
erroneamente al dipendente
Barbara Massara
Le aziende hanno tempo fino al prossi-
mo novembre per presentare all’Inps
la domanda con cui ottenere il rimborso
del Tfr erogato al dipendente, ma non
conguagliato, perché eccedente la ca-
pienza del debito contributivo mensile.
Lo ha comunicato l’istituto di previ-
denza nel messaggio /, in cui
ha altresì illustrato le nuove procedure
da seguire per il recupero del Tfr versa-
to al Fondo di tesoreria da parte delle
aziende non tenute all’obbligo (si veda
il Sole Ore dell’ agosto).
Si tratta di un’apertura molto impor-
tante da parte dell’istituto che, in via del
tutto eccezionale, consente alle aziende
di poter conguagliare quei Tfr che han-
no indebitamente erogato in violazione
di quanto previsto dall’articolo , com-
ma , del Dm gennaio .
Secondo tale norma, spiegata dal-
l’Inps nella circolare /, il Tfr ver-
sato al fondo di tesoreria può essere
erogato direttamente dal datore di la-
voro e quindi conguagliato nel flusso
uniemens , solo se l’importo complessi-
vo trova piena capienza nel saldo a de-
bito del flusso del mese di erogazione.
Pertanto, in caso di incapienza, an-
che per soli pochi euro, il datore di lavo-
ro non può e non deve erogare quel Tfr,
ma deve comunicarlo online immedia-
tamente all’Inps, affinchè questi lo ero-
ghi integralmente e direttamente al la-
voratore entro i successivi giorni.
Purtroppo questa regola è di diffici-
le applicazione per le aziende, che al
momento dell’elaborazione del cedoli-
no di erogazione del Tfr, dovrebbero
già conoscere in via previsionale il sal-
do complessivo a debito della denuncia
contributiva del mese. Per questo mo-
tivo, molte imprese si sono trovate nel-
la condizione di erogare Tfr che poi non
hanno potuto recuperare con l’Inps.
Per ovviare a questa situazione, che
blocca fondi importanti per le aziende,
l’Inps consente ai datori di presentare
le relative domande di rimborso entro
e non oltre il novembre prossimo,
termine decorso il quale non sarà più
possibile procedere al recupero.
La domanda dovrà essere inviata
attraverso il cassetto bidirezionale, uti-
lizzando il fac simile allegato al mes-
saggio (allegato E), contenente l’elenco
dei lavoratori interessati, gli importi
erogati a titolo di anticipazione o saldo
Tfr, le date di erogazione, e allegando la
relativa documentazione probatoria
(esempio buste paga, bonifici bancari).
L’istituto verificherà la richiesta e i
documenti prodotti, nonché l’aggior-
namento dell’estratto conto di tesoreria
dei lavoratori interessati da parte del
datore di lavoro, e poi effettuerà una re-
golarizzazione d’ufficio (secondo le in-
dicazioni dell’allegato B del messaggio).
Il credito sarà rimborsato, al netto di
eventuali debiti dell’azienda, e previa
interrogazione delle banche dati del-
l’agente della riscossione.
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RAPPORTO DI LAVORO
La situazione può verificarsi
se l’importo corrisposto
supera i contributi dovuti
Domanda entro
il novembre per sanare
le posizioni del passato
I coefficienti annuali e mensili
MESI TFR MATURATO
FINO
AL PERIODO
COMPRESO
TRA
AUMENTO PREZZI AL CONSUMO
OPERAI E IMPIEGATI
TASSO
FISSO
1,5%
TOTALE F + G
COEFF. DI
RIVALUTAZ.
COEFFICIENTE
DI RIVALUTAZ.
PROGRESSIVO
MONTANTE
PROGRESSIVO
INDICE
ISTAT
DIFF.INCIDENZA % 75% DI E
Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,
Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,
Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,
Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,
Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,
Dic. 2016 15.12-14.1.17100,3^2 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,
Dic. 2017
15.12-
14.1.
101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,
2018 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di Tfr
Gennaio 15.01-14.02 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,125 0,421736 338,506214 4,
Febbraio 15.02-14.03 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,250 0,546736 339,052044 4,
Marzo 15.03-14.04 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 340,245746 4,
Aprile 15.04-14.05 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,
Maggio 15.05-14.06 102,0 0,9 0,890208 0,667656 0,625 1,292656 342,309213 4,
Giugno 15.06-14.07 102.2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,
Luglio 15.07-14.08 102,5 1,4 1,384768 1,038576 0,875 1,913576 345,020550 4,
Agosto 15.08-14.09 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 346,862122 4,
Settembre 15.09-14.10 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,125 2,089392 345,788277 4,
Ottobre 15.10-14.11 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,250 2,214392 346,334108 4,
Novembre 15.11-14.12 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,375 2,191024 346,232068 4,
Dicembre 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,
2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio 15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,
Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,
Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,
Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,
Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,
Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,
Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,
Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=
COEFFICIENTE 1,
SI RIVALUTA IL TFR DI LUGLIO
Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone
A
luglio il coefficiente per
rivalutare le quote di Tfr
accantonate al dicem-
bre è ,.
In caso di corresponsione di una
anticipazione del Tfr, il tasso di ri-
valutazione si applica sull’intero
importo accantonato fino al perio-
do di paga in cui l'erogazione viene
effettuata. Per il resto dell’anno
l'aumento si applica, invece, solo
sulla quota al netto dell’anticipa-
zione, quella che rimane a disposi-
zione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la
quota di Tfr versata dai lavoratori
ai fondi di previdenza complemen-
tare. Va invece essere rivalutata a
cura del datore di lavoro la quota di
Tfr maturata dal dipendente di una
azienda con almeno dipendenti
che non ha aderito alla previdenza
complementare. Come stabilito
dall’articolo , comma , della
legge finanziaria , il tratta-
mento di fine rapporto maturato da
questi lavoratori a decorrere dal °
gennaio deve essere trasferito
al Fondo di tesoreria presso l'Inps.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
http://www.quotidianolavoro.com
Sull’edizione di lunedì, la versione
integrale di articolo e tabella
Il cumulo con le Casse salva dal taglio
PREVIDENZA
L’assegno sfugge
alla riduzione per importi
oltre mila euro
Fabio Venanzi
Le pensioni da totalizzazione o da cu-
mulo che interessano anche le Casse
professionali sono escluse dal taglio
dei trattamenti di importo superiore
a mila euro annui. Lo precisa
l’Inps con la circolare / di ieri,
a seguito di chiarimenti ministeriali.
Al contrario, qualora non siano pre-
senti contribuzioni accreditate presso le
Casse, le pensioni liquidate in regime di
cumulo o totalizzazione (comprese
quelle calcolate con il sistema contribu-
tivo) contribuiranno a determinare il ta-
glio, che tuttavia, sarà applicato alle sole
pensioni con quote retributive.
La legge di bilancio ha previsto,
per le pensioni di importo superiore a
mila euro, tagli incrementali in fun-
zione dell’importo complessivo che varia-
no da un minimo del % fino ad arrivare
al % per scaglioni superiori a mila
euro lordi annui. Concorrono le pensioni
a carico del Fondo pensione lavoratori di-
pendenti, delle forme sostitutive, esclusi-
ve ed esonerative dell’Ago nonché le pen-
sioni a carico della gestione separata Inps.
Come già precisato con la circolare
/, al fine di stabilire l’ammon-
tare del taglio effettivo, dovranno es-
sere considerate tutte le pensioni
(comprese quelle calcolate con il siste-
ma contributivo) ma la riduzione sarà
parametrata ai soli pro quota in cui ri-
sulti presenti una parte determinata
con le regole del sistema retributivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Posticipabile
la decorrenza
della pensione
in quota 100
CIRCOLARE INPS
Opzione utile in caso
sia obbligatorio lavorare
nel periodo di preavviso
Se un lavoratore chiede di ac-
cedere alla pensione in quota
, positicipandone la decor-
renza rispetto alla prima data
utile, i compensi da lavoro in-
cassati durante tale periodo
non devono essere considerati
ai fini del divieto di cumulo tra
redditi e pensione.
Il decreto legge / che ha
introdotto la pensione in quota
(almeno anni di contribu-
ti e almeno di età) ha previsto
anche il divieto di cumulare il
trattamento previdenziale con
redditi da lavoro dipendente o
autonomo nel periodo intercor-
rente tra il primo giorno di de-
correnza di quota e la matu-
razione dei requisiti per il tratta-
mento di vecchiaia. Unica ecce-
zione sono i compensi da lavoro
autonomo occasionale fino a
mila euro all’anno.
Con la circolare /
pubblicata ieri, Inps ha precisa-
to che gli iscritti alle gestioni
private possono decidere, nella
domanda di quota , di posti-
cipare la decorrenza della stessa
oltre la prima decorrenza utile.
Per esempio, invece di andare
subito in pensione a luglio, scel-
gono di attendere novembre. In
tal caso il reddito da lavoro per-
cepito fino a ottobre non rileva
ai fini dell’incumulabilità. Se-
condo la circolare questa dispo-
sizione risulta utile a quei lavo-
ratori, come gli agenti di com-
mercio, tenuti a lavorare il peri-
odo di preavviso.
—M.Pri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL CALCOLO DELL’IMPORTO LORDO DEL TAGLIO
SCAGLIONE PERCENTUALE IMPORTO
Fino a 100mila euro 0% 0
Oltre 100mila e fino a 130mila euro 15% 4.499,
Oltre 130mila e fino a 140mila euro 25% 2.499,
Totale riduzione annua lorda 6.999,
IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA
GESTIONE PREVIDENZIALE IMPORTO PENSIONE TAGLIO
Fondo pensione lavoratori dipendenti 70.000 3.499,
Cassa Stato 50.000,00 2.499,
Gestione separata (quota contributiva) 20.000,00 0
Totale annuo lordo 140.000,00 5.999,
L'esempio
Riduzione effettuata su una pensione da 140mila euro lordi annui in
cumulo con quota contributiva
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