Il Sole 24 Ore - 10.08.2019

(Grace) #1

16 Sabato 10 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Diffusione di video


senza consenso:


debutta il reato


Giovanni Negri


Posibile contestare il revenge porn,
la diffusione di immagini o video

sessualmente espliciti senza il
consenso della persona interessa-

ta. Ma anche corsia preferenziale


e accelerata per l’ascolto delle vit-
time di maltrattamenti famiglia,

stalking, violenza sessuale. È in


vigore da poche ore il Codice ros-
so, la legge n.  del , con la

quale, attraverso norme sia so-


stanziali sia procedurali, si punta
a rafforzare la protezione per chi

è colpito da una serie di reati ge-


nericamente catalogati alla voce
violenza domestica e di genere. E

già le Procure, da Genova a Bre-


scia, si sono attrezzate, con circo-
lari dedicate, per fronteggiare le

più impegnative tra le novità, in


primo luogo quella che impone di
sentire entro tre giorni la persona

offesa oppure quella che ha pre-


sentato la denuncia. Ma la stessa
attività d’indagine dovrà proce-

dere in maniera assolutamente


informale e veloce: è infatti previ-
sto che la polizia giudiziaria non

appena ha acquisito la notizia di


reato la riferisca immediatamente
anche in forma orale al pubblico

ministero e che gli atti investigati-


vi delegati dallo stesso pm avven-
gano «senza indugio».

Ma le norme appena diventate
operative introducono anche

nuovi reati in un sistema penale


già abbastanza complesso, san-
zionandoli in maniera assai seve-

ra. Il revenge porn è punito con la


reclusione da  a  anni e la multa
da mila a mila euro; la pena si

applica anche a chi, avendo rice-
vuto o comunque acquisito le im-

magini o i video, li diffonde a sua


volta per provocare un danno agli
interessati. La fattispecie è aggra-

vata se i fatti sono commessi nel-


l’ambito di una relazione affettiva,
anche cessata, o con l’impiego di

strumenti informatici.


Previsto poi il reato di defor-
mazione dell’aspetto della perso-

na mediante lesioni permanenti al


viso, sanzionato con la reclusione
da  a  anni. Quando, per effetto

del delitto, si provoca la morte del-


la vittima allora la pena è l’erga-
stolo. Inedite anche le misure con-

tro le “spose bambine”, con il rea-


to di costrizione o induzione al
matrimonio, punito con la reclu-

sione da  a  anni. Infine, il reato


di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa fami-

liare e del divieto di avvicinamen-
to ai luoghi frequentati dalla per-

sona offesa, utilizzando anche


strumenti come il braccialetto
elettronico, colpito con la deten-

zione da  mesi a  anni.


Tra gli altri interventi, l’aumen-
to delle sanzioni per lo stalking e

la violenza sessuale, estendendo,


quanto a quest’ultima, il termine
concesso alla persona offesa per

sporgere querela (dagli attuali sei


mesi a  mesi). Il provvedimento,
inoltre, ridefinisce e inasprisce le

aggravanti quando la violenza


sessuale è commessa in danno di
minore. Il delitto di atti sessuali

con minorenne vede inserita così


un’aggravante (pena aumentata
fino a un terzo) quando gli atti so-

no commessi con minori di  anni


in cambio di denaro o di qualsiasi
altra utilità, anche solo promessi.

Nell’omicidio aggravato da re-


lazioni personali, si allarga il cam-
po di applicazione delle aggra-

vanti comprendendo anche le re-


lazioni personali.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIOLENZA DOMESTICA


In vigore il Codice rosso


Rafforzate le misure


contro i delitti sessuali


Rimborsabile il Tfr pagato


erroneamente al dipendente


Barbara Massara


Le aziende hanno tempo fino al prossi-


mo  novembre per presentare all’Inps


la domanda con cui ottenere il rimborso


del Tfr erogato al dipendente, ma non


conguagliato, perché eccedente la ca-


pienza del debito contributivo mensile.


Lo ha comunicato l’istituto di previ-


denza nel messaggio /, in cui


ha altresì illustrato le nuove procedure
da seguire per il recupero del Tfr versa-

to al Fondo di tesoreria da parte delle


aziende non tenute all’obbligo (si veda
il Sole  Ore dell’ agosto).

Si tratta di un’apertura molto impor-
tante da parte dell’istituto che, in via del

tutto eccezionale, consente alle aziende


di poter conguagliare quei Tfr che han-
no indebitamente erogato in violazione

di quanto previsto dall’articolo , com-


ma , del Dm  gennaio .
Secondo tale norma, spiegata dal-

l’Inps nella circolare /, il Tfr ver-


sato al fondo di tesoreria può essere
erogato direttamente dal datore di la-

voro e quindi conguagliato nel flusso


uniemens , solo se l’importo complessi-
vo trova piena capienza nel saldo a de-

bito del flusso del mese di erogazione.


Pertanto, in caso di incapienza, an-


che per soli pochi euro, il datore di lavo-
ro non può e non deve erogare quel Tfr,

ma deve comunicarlo online immedia-


tamente all’Inps, affinchè questi lo ero-
ghi integralmente e direttamente al la-

voratore entro i successivi  giorni.


Purtroppo questa regola è di diffici-
le applicazione per le aziende, che al

momento dell’elaborazione del cedoli-


no di erogazione del Tfr, dovrebbero
già conoscere in via previsionale il sal-

do complessivo a debito della denuncia


contributiva del mese. Per questo mo-
tivo, molte imprese si sono trovate nel-

la condizione di erogare Tfr che poi non


hanno potuto recuperare con l’Inps.
Per ovviare a questa situazione, che

blocca fondi importanti per le aziende,


l’Inps consente ai datori di presentare
le relative domande di rimborso entro

e non oltre il  novembre prossimo,


termine decorso il quale non sarà più


possibile procedere al recupero.
La domanda dovrà essere inviata

attraverso il cassetto bidirezionale, uti-


lizzando il fac simile allegato al mes-
saggio (allegato E), contenente l’elenco

dei lavoratori interessati, gli importi


erogati a titolo di anticipazione o saldo
Tfr, le date di erogazione, e allegando la

relativa documentazione probatoria


(esempio buste paga, bonifici bancari).
L’istituto verificherà la richiesta e i

documenti prodotti, nonché l’aggior-


namento dell’estratto conto di tesoreria
dei lavoratori interessati da parte del

datore di lavoro, e poi effettuerà una re-


golarizzazione d’ufficio (secondo le in-
dicazioni dell’allegato B del messaggio).

Il credito sarà rimborsato, al netto di


eventuali debiti dell’azienda, e previa
interrogazione delle banche dati del-

l’agente della riscossione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPORTO DI LAVORO


La situazione può verificarsi


se l’importo corrisposto


supera i contributi dovuti


Domanda entro


il  novembre per sanare


le posizioni del passato


I coefficienti annuali e mensili


MESI TFR MATURATO
FINO
AL PERIODO
COMPRESO
TRA

AUMENTO PREZZI AL CONSUMO
OPERAI E IMPIEGATI

TASSO
FISSO
1,5%

TOTALE F + G
COEFF. DI
RIVALUTAZ.

COEFFICIENTE
DI RIVALUTAZ.
PROGRESSIVO

MONTANTE
PROGRESSIVO

INDICE
ISTAT

DIFF.INCIDENZA % 75% DI E

Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,


Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,


Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,


Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,


Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,


Dic. 2016 15.12-14.1.17100,3^2 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,


Dic. 2017


15.12-


14.1.


101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,


2018 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di Tfr


Gennaio 15.01-14.02 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,125 0,421736 338,506214 4,


Febbraio 15.02-14.03 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,250 0,546736 339,052044 4,


Marzo 15.03-14.04 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 340,245746 4,


Aprile 15.04-14.05 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,


Maggio 15.05-14.06 102,0 0,9 0,890208 0,667656 0,625 1,292656 342,309213 4,


Giugno 15.06-14.07 102.2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,


Luglio 15.07-14.08 102,5 1,4 1,384768 1,038576 0,875 1,913576 345,020550 4,


Agosto 15.08-14.09 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 346,862122 4,


Settembre 15.09-14.10 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,125 2,089392 345,788277 4,


Ottobre 15.10-14.11 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,250 2,214392 346,334108 4,


Novembre 15.11-14.12 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,375 2,191024 346,232068 4,


Dicembre 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,


2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr


Gennaio 15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,


Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,


Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,


Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,


Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,


Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,


Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,


Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=


COEFFICIENTE 1,


SI RIVALUTA IL TFR DI LUGLIO


Nevio Bianchi


Pierpaolo Perrone


A


luglio il coefficiente per


rivalutare le quote di Tfr


accantonate al  dicem-
bre  è ,.

In caso di corresponsione di una
anticipazione del Tfr, il tasso di ri-

valutazione si applica sull’intero


importo accantonato fino al perio-
do di paga in cui l'erogazione viene

effettuata. Per il resto dell’anno


l'aumento si applica, invece, solo
sulla quota al netto dell’anticipa-

zione, quella che rimane a disposi-


zione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la

quota di Tfr versata dai lavoratori


ai fondi di previdenza complemen-
tare. Va invece essere rivalutata a

cura del datore di lavoro la quota di


Tfr maturata dal dipendente di una
azienda con almeno  dipendenti

che non ha aderito alla previdenza


complementare. Come stabilito
dall’articolo , comma , della

legge finanziaria , il tratta-


mento di fine rapporto maturato da
questi lavoratori a decorrere dal °

gennaio  deve essere trasferito


al Fondo di tesoreria presso l'Inps.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.quotidianolavoro.com


Sull’edizione di lunedì, la versione
integrale di articolo e tabella

Il cumulo con le Casse salva dal taglio


PREVIDENZA


L’assegno sfugge


alla riduzione per importi


oltre mila euro


Fabio Venanzi


Le pensioni da totalizzazione o da cu-


mulo che interessano anche le Casse


professionali sono escluse dal taglio


dei trattamenti di importo superiore


a mila euro annui. Lo precisa


l’Inps con la circolare / di ieri,


a seguito di chiarimenti ministeriali.


Al contrario, qualora non siano pre-


senti contribuzioni accreditate presso le


Casse, le pensioni liquidate in regime di


cumulo o totalizzazione (comprese


quelle calcolate con il sistema contribu-


tivo) contribuiranno a determinare il ta-


glio, che tuttavia, sarà applicato alle sole


pensioni con quote retributive.
La legge di bilancio  ha previsto,

per le pensioni di importo superiore a


mila euro, tagli incrementali in fun-
zione dell’importo complessivo che varia-

no da un minimo del % fino ad arrivare


al % per scaglioni superiori a mila
euro lordi annui. Concorrono le pensioni

a carico del Fondo pensione lavoratori di-


pendenti, delle forme sostitutive, esclusi-
ve ed esonerative dell’Ago nonché le pen-

sioni a carico della gestione separata Inps.


Come già precisato con la circolare
/, al fine di stabilire l’ammon-

tare del taglio effettivo, dovranno es-


sere considerate tutte le pensioni
(comprese quelle calcolate con il siste-

ma contributivo) ma la riduzione sarà
parametrata ai soli pro quota in cui ri-

sulti presenti una parte determinata


con le regole del sistema retributivo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posticipabile


la decorrenza


della pensione


in quota 100


CIRCOLARE INPS


Opzione utile in caso


sia obbligatorio lavorare


nel periodo di preavviso


Se un lavoratore chiede di ac-


cedere alla pensione in quota


, positicipandone la decor-
renza rispetto alla prima data

utile, i compensi da lavoro in-
cassati durante tale periodo

non devono essere considerati


ai fini del divieto di cumulo tra
redditi e pensione.

Il decreto legge / che ha


introdotto la pensione in quota
 (almeno  anni di contribu-

ti e almeno  di età) ha previsto


anche il divieto di cumulare il
trattamento previdenziale con

redditi da lavoro dipendente o


autonomo nel periodo intercor-
rente tra il primo giorno di de-

correnza di quota  e la matu-


razione dei requisiti per il tratta-
mento di vecchiaia. Unica ecce-

zione sono i compensi da lavoro


autonomo occasionale fino a
mila euro all’anno.

Con la circolare /


pubblicata ieri, Inps ha precisa-
to che gli iscritti alle gestioni

private possono decidere, nella


domanda di quota , di posti-
cipare la decorrenza della stessa

oltre la prima decorrenza utile.


Per esempio, invece di andare
subito in pensione a luglio, scel-

gono di attendere novembre. In


tal caso il reddito da lavoro per-
cepito fino a ottobre non rileva

ai fini dell’incumulabilità. Se-
condo la circolare questa dispo-

sizione risulta utile a quei lavo-


ratori, come gli agenti di com-
mercio, tenuti a lavorare il peri-

odo di preavviso.


—M.Pri.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALCOLO DELL’IMPORTO LORDO DEL TAGLIO


SCAGLIONE PERCENTUALE IMPORTO

Fino a 100mila euro 0% 0


Oltre 100mila e fino a 130mila euro 15% 4.499,


Oltre 130mila e fino a 140mila euro 25% 2.499,


Totale riduzione annua lorda 6.999,


IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA


GESTIONE PREVIDENZIALE IMPORTO PENSIONE TAGLIO

Fondo pensione lavoratori dipendenti 70.000 3.499,


Cassa Stato 50.000,00 2.499,


Gestione separata (quota contributiva) 20.000,00 0


Totale annuo lordo 140.000,00 5.999,


L'esempio


Riduzione effettuata su una pensione da 140mila euro lordi annui in


cumulo con quota contributiva


In una dimora di Posillipo il mistero


avvolge la nobile famiglia De Flavis


con un susseguirsi di colpi di scena


ed episodi esilaranti in una Napoli


vivace e solare. È una nuova


indagine per l’ispettore


Scapece e il commissario


Improta, la famiglia


investigativa più divertente


del giallo italiano. Il nuovo giallo


di Pino Imperatore, ricco


di humor, buona cucina e mistero,


in esclusiva con Il Sole 24 ORE.


Tra misteri


e veleni


a Posillipo


Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
nè pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping
offerte.ilsole24ore.com/imperatore

Il primo romanzo di Pino Imperatore
“Aglio, olio e assassino”
è in edicola a € 1,99 con
Il Sole 24 ORE

è in edicola a € 1,99 con è in edicola a € 1,99 con
Il Sole 24 OREIl Sole 24 OREIl Sole 24 OREIl Sole 24 ORE

**DAL 6 AGOSTO IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A  6,90***


1HOO·DIIDVFLQDQWH TXDUWLHUH GL 0HUJHOOLQD )UDQFHVFRH3HSSH9LWLHOORJHVWLVFRQRODSUHPLDWD-
WUDWWRULD 3DUWKHQRSH GLVSHQVDQGR EXRQL SLDWWLHDQHGGRWLDQFRUSLVDSRULWL/·LVSHWWRUH*LDQQL
6FDSHFHODYRUDQHOFRPPLVVDULDWRDSSHQDDSHUWRGLIURQWHDOORFDOHSHUOXLqXQULWRUQRDFDVD-
SHUFKpQHOO·RVSLWDOLWjGHL9LWLHOORULWURYDLOFDORUHHODYHUDFLWjFKHDYHYDSHUGXWR1HOOHVHWWLPD-
QHFKHSUHFHGRQRLO1DWDOHSHUz1DSROLqVFRVVDGDOO·RPLFLGLRGLXQUDJD]]RLOFXLFRUSRYLHQH-
OHWWHUDOPHQWH ́FRQGLWRμGDOO·DVVDVVLQRFRQDJOLRROLRHSHSHURQFLQR3HUULVROYHUHLOPLVWHURGLTXHO
ULWXDOHWDQWRPDFDEURO·LVSHWWRUHGRYUjVFDYDUHWUD VLPEROL OHJJHQGH H FUHGHQ]H GHOOD FXOWXUD
SDUWHQRSHDDLXWDWRGDOODWHQDFLDGHOFRPPLVVDULR&DUOR,PSURWDHGDOOHVFRSSLHWWDQWLLQWXL]LRQL-
GHL9LWLHOOR
PINO IMPERATOREJHQLWRULHPLJUDQWLQDSROHWDQLHYLYHLQ&DPSDQLD qQDWRD0LODQRQHOGD
GDOO·LQIDQ]LDËDXWRUHGLTXDWWURURPDQ]LROWUHFKHGLRSHUHWHDWUDOLHUDFFRQWL+DYLQWRLPDJ-
JLRULSUHPLLWDOLDQLSHUODVFULWWXUDXPRULVWLFD

'LUHWWRUHUHVSRQVDELOH)DELR7DPEXULQL0HQVLOHQ²/XJOLR½LOSUH]]RGHOTXRWLGLDQR,O6ROH2UH7HPSR/LEHUR
'LVWULEX]LRQHPGLV'LVWULEX]LRQH0HGLD6SD ROMANZO

Aglio, olio
e assassino

PINO IMPERATORE

http://www.deaplanetalibri.it@DeAPlanetanarrativa@DeAPlanetaLibri
@deaplanetalibri

ilsole24ore.com *oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida  no al 5 settembre

Free download pdf