Il Sole 24 Ore - 07.08.2019

(Dana P.) #1

Il Sole 24 Ore Mercoledì 7 Agosto 2019 21


Norme


Tributi


Disordini di piazza o allo stadio


repressi con pene più severe


DECRETO SICUREZZA-BIS


Fino a cinque anni per chi


distrugge cose immobili


o mobili in luogo pubblico


Vietato alle società fornire


aiuti a soggetti pericolosi


tra i capi ultras e nelle curve


Alessandro Galimberti


MILANO


Modifiche alla legge Reale del ,


alle norme sullo svolgimento di ma-


nifestazioni sportive del , e an-


che al Codice penale per aumentare


la pena ai protagonisti, a ogni titolo,


di «disordini pubblici».


Il decreto sicurezza-bis, converti-


to definitivamente in legge dal Sena-


to lunedì pomeriggio, oltre al traffico


di clandestini (si veda l’articolo sot-


to) punta a rafforzare le norme di si-


curezza pubblica sia sul versante di


manifestazioni di piazza, sia su quel-


lo degli eventi sportivi. Per quanto


riguarda il primo aspetto, la legge di


conversione conferma l’aumento di


pena (minimo due, massimo tre anni


e ammenda fino a mila euro) per chi


si travisa - volto coperto da una ma-


schera - in pubblico mentre aggiun-


ge un’aggravante di pericolo per l’in-


tegrità delle cose per l’utilizzo di raz-


zi e bengala (reclusione da sei mesi a


due anni), pena applicabile anche per


chi usi spray urticanti, bastoni, maz-


ze oppure oggetti contundenti (e ov-


viamene a prescindere da eventuali


danni a persone, puniti a titolo diver-


so). La pena sale fino a cinque anni


per chi distrugge, disperde, deteriora


o rende, in tutto o in parte, inservibili


cose mobili o immobili in occasione


di manifestazioni che si svolgono in


luogo pubblico o aperto al pubblico.


Variegato l’intervento sul mondo


che ruota attorno al tifo sportivo,


(legge /)a cominciare dal ven-


taglio di ipotesi di nuovi Daspo a di-


sposizione del questore che riguar-


derà i denunciati per aver preso par-


te attiva a episodi di violenza su per-


sone o cose in occasione o a causa di


manifestazioni sportive, o che nelle


medesime circostanze abbiano inci-


tato, inneggiato o indotto alla vio-


lenza. Daspo anche per chi ha fatto


danni all’estero « sia singolarmente


che in gruppo» e abbia avuto parte-


cipazione attiva a episodi di violen-
za, di minaccia o di intimidazione;

divieto inoltre per i denunciati o


condannati, anche con sentenza
non definitiva, nel corso dei cinque

anni precedenti per violazione della


legge Reale e anche per i vigilati in
sospetto di mafia. Daspo che potrà

durare fino a dieci anni.
Scatta poi il divieto per le società

sportive di fornire aiutini a soggetti


pericolosi per l’ordine pubblico - in
genere i capi ultras e delle curve -

che non potranno più ricevere « in


qualsiasi forma, diretta o indiretta,
sovvenzioni, contributi e facilita-

zioni di qualsiasi natura, compresa


l’erogazione di biglietti e abbona-
menti o di titoli di viaggio a prezzo

agevolato o gratuito», trattamento


esteso anche ai soggetti vigilati dal-
l’antimafia e a chi sia stato condan-

nato, anche con sentenza non defi-


nitiva, per reati commessi in occa-
sione o a causa di manifestazioni

sportive ovvero per reati in materia


di contraffazione di prodotti o di
vendita abusiva degli stessi.

Vietato infine per le società spor-


tive stipulare contratti di cessione di
diritti di proprietà industriale con

questa platea di soggetti ad alto tasso


di irrequietezza, ma anche corri-
spondere contributi, sovvenzioni e

facilitazioni di qualsiasi genere ad


associazioni di sostenitori, comun-
que denominate. Evidente in queste

norme la finalità del legislatore di ta-


gliare i canali di finanziamento clas-
sico delle organizzazioni “pericolo-

se” del tifo, soprattutto calcistico.
A corredo e a chiusura sistematica

c’è poi l’intervento sulla parte gene-


rale del Codice penale, con l’aggiunta
di un’aggravante comune (l’avere

commesso il fatto in occasione o a


causa di manifestazioni sportive o
durante i trasferimenti da o verso i

luoghi in cui si svolgono dette mani-


festazioni) e l’esclusione della «par-
ticolare tenuità del fatto» quando si

procede per delitti commessi in oc-


casione o a causa di manifestazioni
sportive ovvero nei casi di oltraggio,

resistenza, violenza o minaccia a un


pubblico ufficiale. Infine l’arresto
differito in flagranza diventa norma

definitiva dell’ordinamento (sarebbe


scaduta il  giugno del ).


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Risorse per potenziare i centri


per l’impiego, in parte legata


all’effettivo uso da parte delle
Regioni. Così recita un decreto

del ministro del Lavoro.


di Gianni Bocchieri—a pag. 


Lavoro


Alle Regioni


risorse per i Cpi


in base agli


impieghi effettivi


Raddoppiati i requisiti per la nomina dell’organo di con-


trollo per le Srl di piccole dimensioni e le cooperative.


È quanto previsto dall’ultima versione dell’articolo 
del Codice civile, come modificato dal decreto Sblocca-

cantieri (Dl /) che, nel dettaglio, ricollega l’obbli-


go di nomina dell’organo di controllo al superamento,
per due esercizi consecutivi, di uno dei seguenti limiti:


  • totale attivo dello stato patrimoniale superiore a  mi-


lioni di euro;



  • ricavi di vendite/prestazioni superiore a


 milioni di euro



  • dipendenti occupati in media durante
    l’esercizio siano superiori a  unità.


La nuova formulazione risponde alla vo-


lontà del legislatore di superare le criticità
sorte negli ultimi mesi per le Srl meno strut-

turate e le cooperative che adottano questa
veste le cui maggiori difficoltà erano legate

agli aggravi economici e procedurali in termini di costi di


gestione. L’intervento normativo, quindi, fa tirare un so-
spiro di sollievo agli stessi, andando a modificare quanto

previsto nel Codice della crisi d’impresa (Dlgs /).


—Martina Manfredonia


—Gabriele Sepio
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COOPERATIVE


Revisori e sindaci, verifica


sul socio lavoratore


QdF


Omissione del modello Isa con


sanzione fissa, senza
maggiorazioni come negli

studi di settore, ma con rischio


di accertamento induttivo.
di Cerofolini e Pegorin—a pag. 

Redditi


Isa, con l’omessa


dichiarazione


si rischia


l’accertamento


IMMIGRAZIONE


L’ordine nei porti affidato al ministro dell’Interno


I “superpoteri” di polizia portuale


attribuiti al ministro dell’Interno


dal decreto sicurezza-bis (defini-


tivamente convertito in legge lu-


nedì pomeriggio dal Senato) tro-


vano fondamento giuridico nel


diritto internazionale. Lo argo-


menta il dossier parlamentare a


corredo della nuova norma, spie-


gando che a consentire misure


emergenziali in materia portuale


è la Convenzione delle Nazioni


Unite sul diritto del mare (Un-


clos), siglata a Montego Bay il 


dicembre  e resa esecutiva


dall’Italia con la legge /.


Questa norma consente la


stretta agli approdi se lo Stato si


trova a fronteggiare fatti «pregiu-


dizievoli per la pace, il buon ordi-


ne e la sicurezza dello Stato» co-


stiero, fatti che possono essere


integrati anche dal passaggio di


una nave straniera se nel mare
territoriale la nave è impegnata,

tra le altre, «in un’attività di cari-


co o scarico di materiali, valuta o
persone in violazione delle leggi

e dei regolamenti doganali, fisca-
li, sanitari o di immigrazione vi-

genti nello Stato costiero».


Il provvedimento emergenzia-
le è adottato di concerto con il

ministro della Difesa e con il mi-


nistro delle Infrastrutture e dei
trasporti, secondo le rispettive

competenze, informando il Presi-


dente del Consiglio dei ministri.
Fuori dal perimetro dei super-

poteri portuali restano comun-


que i «navigli militari o le navi in
servizio governativo non com-

merciale», mentre in tutti gli altri


casi il comandante della nave è
tenuto ad osservare la normativa

internazionale e i divieti e le limi-


tazioni disposti dal ministro del-
l’Interno. In caso di violazione

del divieto di ingresso, transito o


sosta in acque territoriali italia-
ne, salve le sanzioni penali (tra

cui l’arresto in flagranza del co-


mandante che sfidi il blocco na-
vale: modificato l'articolo  del

codice di procedura penale),


scatta la sanzione amministrati-
va da mila euro fino a  milio-

ne, di cui risponde il comandante


in solido con l’armatore. In tutti
questi casi è sempre prevista la

confisca della nave utilizzata per


commettere la violazione, prece-
duta dal sequestro cautelare.

Durante il sequestro finalizza-


to alla confisca i costi della custo-
dia sono scaricati sull’armatore e

sul proprietario della nave. Le na-


vi sequestrate possono essere af-
fidate dal prefetto agli organi di

polizia, alle Capitanerie di porto


o alla Marina militare o ad altre
amministrazioni dello Stato per

l’impiego in attività istituzionali.


Le sanzioni saranno versate in
un capitolo dell’entrata del bi-

lancio dello Stato per essere rias-


segnate a un fondo istituito del
ministero dell’Interno, da ripar-

tire, su richiesta delle ammini-


strazioni interessate, ai fini del
concorso agli oneri di gestione,

di custodia e di distruzione delle


navi assegnate.
La repressione del traffico di

esseri umani, stando al nuovo


testo di legge, potrà contare su
indagini svolte da agenti sotto

copertura. Gli oneri derivanti


dalla implementazione di que-
sto strumento investigativo -

con riferimento alle attività di


contrasto del delitto di favoreg-
giamento dell'immigrazione

clandestina - saranno coperti


con mila euro per il , 
milione per il  e , milioni

per il . Il ministro dell’Eco-
nomia e delle finanze autorizze-

rà via decreto le variazioni di bi-


lancio necessarie.


—A.Gal.
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Confisca delle navi


che non osservano i divieti


di ingresso nelle acque italiane


QUOTIDIANO


DEL DIRITTO


AVVOCATI


Prescrizione onorari


da fine incarico


Per affermare la prescrizione del


diritto al pagamento degli onorari


dovuti all’avvocato, il giudice
deve verificare che l’incarico si sia

esaurito con le prestazioni
oggetto della richiesta

— Patrizia Maciocchi


Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD


STRUTTURE RICETTIVE


Affitti brevi, comunicazione entro sei ore


Cambiano le regole per le


comunicazioni alla questura dei
soggiorni non superiori alle  ore

nelle strutture ricettive. La novità,
quindi, riguarda una platea

parecchio ampia: gestori di


esercizi alberghieri, di alloggi in
tende e roulotte, ma anche

proprietari o gestori di case e


appartamenti per vacanze e
affittacamere.

In base alle modifiche


approvate alla Camera al decreto
sicurezza bis (articolo  del Dl

/), per i soggiorni che


durino solo un giorno le generalità
delle persone alloggiate dovrà

essere notificata alla questura


territorialmente competente al
massimo entro sei ore dall’arrivo

degli ospiti e non più entro  ore.


In questo modo si rende la norma


più efficace: con la vecchia
formulazione c’era il rischio che la

comunicazione alla questura


avvenisse ad affitto ormai
esaurito.

Si chiarisce, così, la prima


versione del testo del decreto
sicurezza, che parlava

genericamente di


«comunicazione immediata» da
parte dei gestori. Una

formulazione che, evidentemente,


lasciava il campo aperto a
interpretazioni.

La novità, di grande impatto


pratico, non entrerà però in vigore
da subito, ma sarà subordinata

all’adozione di un decreto del


ministero dell’Interno, che dovrà
indicare le modalità per questa

specifica comunicazione


telematica alle questure. Dopo la


pubblicazione di quel
provvedimento, saranno

necessari altri  giorni per la


piena attivazione del nuovo
adempimento.

Le disposizioni attuative del


Viminale dovranno, nello
specifico, consentire il

collegamento diretto tra i sistemi


informatici delle autorità di
pubblica sicurezza e i sistemi

gestionali delle strutture ricettive.


Il ministero dovrà, quindi,
integrare le modalità di

comunicazione già esistenti: di


fatto, sarà prevista una nuova
strada di trasmissione dei dati

oltre a quella attualmente


disponibile adesso sul portale
«Alloggiatiweb».

—Giuseppe Latour


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Non basta indicare nell’apposito registro i profili di con-


flitto di interesse che riguardano l’amministratore dele-
gato di una società di gestione del risparmio, se non si

identificano e non si evita il danno agli investitori. La


Corte di cassazione (sentenza ) conferma la sanzio-
ne Consob di mila euro a carico dell’ex ad di Sgr Ade-

nium per le violazioni accertate da Bankitalia.


Nel mirino degli ispettori, il mancato rispetto della
disciplina sui conflitti di interesse della società. La san-

zione va a punire la carente organizzazione della Sgr, che


non si era dotata di strumenti per ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse nelle decisioni di investi-

mento, soprattutto per gli asset liquidi, e anche tra patri-


moni gestiti, in modo da assicurare un’equità
di trattamento tra gli organismi di investi-

mento collettivo. Misure che avrebbero dovu-


to scongiurare una sovrapposizione tra l’eser-
cizio delle funzioni di gestione, delegate alla

Sgr, e l’operatività disposta dalla società dele-


gante Adenium Sicav.
Un problema, al quale il vertice di Sgr, con

concomitanti ruoli decisionali anche in Sicav,


non ha posto rimedio, disertando, in più occa-
sioni - sottolineano i giudici -le riunioni del

Cda in cui venivano dettate le linee per i porta-


fogli gestiti. Imprecisa anche la ripartizione di compiti e
responsabilità tra delegata e delegante, risultata determi-

nante sia per il disallineamento della gestione delegata
rispetto alle linee guida dettate alla Sicav dagli investitori,

sia per la violazione contigua rappresentata dalle opera-


zioni d’investimento in conflitto di interessi. Sul punto
la Corte d’appello di Milano aveva fatto riferimento alle

operazioni Hartington e Agate, per un totale di , milio-


ni: somme entrate nella disponibilità della Hps, società
che intratteneva rapporti di affari con l’ex ad di Adenium.

Giustificato anche il diverso trattamento riservato al


vertice, sanzionato in misura più consistente, rispetto
agli altri esponenti della Sgr. Per più di una ragione. Non

essersi attivato per eliminare le lacune che, unite alla


negligenza degli amministratori, hanno portato all’esito
negativo dell’investimento e aver svolto un ruolo apicale

proprio nel periodo in cui sono state registrate le viola-


zioni più gravi. A questo va unita la considerazione del
breve tempo in cui sono rimasti in carica gli altri soggetti

che hanno ricoperto una carica analoga nel Cda di Sgr.


Accentua la responsabilità anche la coesistenza di un
potere decisionale in Sgr e Sicav che consentiva all’ex

“ad” di avere piena consapevolezza dell’esistenza delle


carenze amministrative. Né alleggerisce la situazione
il fatto che l’esistenza di interessi contrastanti sia stata

messa nero su bianco nel registro del conflitto di inte-


ressi. Un passo non decisivo che non basta da solo a
mettere in linea con la disciplina sull’organizzazione e

le procedure che devono adottare gli intermediari di


servizi di investimento o di gestione collettiva del ri-
sparmio. I conflitti vanno prima identificati e poi gestiti.

Con strumenti tali da evitare che possano ledere grave-


mente gli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio che vengono gestiti.

—Patrizia Maciocchi


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CASSAZIONE


GESTIONE DEL RISPARMIO


Sanzione Consob


per i mancati presidi


anti conflitto di interesse


Per i giudici


non basta


l’indicazione


riportata


nel Registro


istituito


ad hoc


dalla società


QUOTIDIANO


DEL FISCO


PROROGA VERSAMENTI


Rateizzazione saldo Iva


con lo 0,40% per mese


La proroga dei versamenti delle


imposte sui redditi e Irap, per il


saldo del  e primo acconto per
il , differiti dal  giugno al

 settembre , per i


contribuenti soggetti agli Isa,
indici sintetici di affidabilità

fiscale (il nuovo strumento


induttivo che ha sostituito gli
studi di settore), ha un effetto

domino anche per i contribuenti


che hanno presentato la
dichiarazione annuale Iva ,

per il , entro il  aprile .


Essi possono versare il saldo Iva


entro i termini previsti per i


pagamenti dei Redditi , cioè
entro il  settembre, applicando

la maggiorazione dello ,% per


ogni mese o frazione di mese
successivo al  marzo  (il ,

di scadenza, era sabato ed il  era


domenica).
I contribuenti soggetti agli Isa, che

beneficiano del differimento dei


versamenti dal primo luglio al 
settembre, che non hanno pagato

il saldo Iva entro il  marzo 


potranno perciò eseguire il
pagamento entro il  settembre

, con la maggiorazione dello


,% per ogni mese o frazione di
mese successiva al  marzo .

Il contribuente, che ha presentato
la dichiarazione annuale Iva ,

per il , può, ad esempio:



  • avere versato il saldo Iva 
    entro il  marzo  in unica


soluzione e poi rateizzare o


pagare in unica soluzione i


versamenti dei Redditi ;



  • rateizzare l’Iva a saldo  e


non rateizzaree uno o più dei
versamenti dei Redditi .

Si ricorda che, mentre per il


pagamento del saldo Iva differito
è dovuta la maggiorazione dello

,% per ogni mese o frazione di


mese successiva al  marzo ,
per la rateazione sono dovuti gli

interessi dello ,% mensile.
Nel caso di contribuente che versa

il saldo Iva nel periodo dal 


marzo al  settembre , è
dovuta una maggiorazione dello

,% che si calcola per ogni mese


o frazione di mese successiva al 
marzo , senza però

considerare alcuna


maggiorazione dal primo luglio al
 settembre .

—Salvina Morina


—Tonino Morina


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com


QdF

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