Il Sole 24 Ore Mercoledì 7 Agosto 2019 21
Norme
Tributi
Disordini di piazza o allo stadio
repressi con pene più severe
DECRETO SICUREZZA-BIS
Fino a cinque anni per chi
distrugge cose immobili
o mobili in luogo pubblico
Vietato alle società fornire
aiuti a soggetti pericolosi
tra i capi ultras e nelle curve
Alessandro Galimberti
MILANO
Modifiche alla legge Reale del ,
alle norme sullo svolgimento di ma-
nifestazioni sportive del , e an-
che al Codice penale per aumentare
la pena ai protagonisti, a ogni titolo,
di «disordini pubblici».
Il decreto sicurezza-bis, converti-
to definitivamente in legge dal Sena-
to lunedì pomeriggio, oltre al traffico
di clandestini (si veda l’articolo sot-
to) punta a rafforzare le norme di si-
curezza pubblica sia sul versante di
manifestazioni di piazza, sia su quel-
lo degli eventi sportivi. Per quanto
riguarda il primo aspetto, la legge di
conversione conferma l’aumento di
pena (minimo due, massimo tre anni
e ammenda fino a mila euro) per chi
si travisa - volto coperto da una ma-
schera - in pubblico mentre aggiun-
ge un’aggravante di pericolo per l’in-
tegrità delle cose per l’utilizzo di raz-
zi e bengala (reclusione da sei mesi a
due anni), pena applicabile anche per
chi usi spray urticanti, bastoni, maz-
ze oppure oggetti contundenti (e ov-
viamene a prescindere da eventuali
danni a persone, puniti a titolo diver-
so). La pena sale fino a cinque anni
per chi distrugge, disperde, deteriora
o rende, in tutto o in parte, inservibili
cose mobili o immobili in occasione
di manifestazioni che si svolgono in
luogo pubblico o aperto al pubblico.
Variegato l’intervento sul mondo
che ruota attorno al tifo sportivo,
(legge /)a cominciare dal ven-
taglio di ipotesi di nuovi Daspo a di-
sposizione del questore che riguar-
derà i denunciati per aver preso par-
te attiva a episodi di violenza su per-
sone o cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano inci-
tato, inneggiato o indotto alla vio-
lenza. Daspo anche per chi ha fatto
danni all’estero « sia singolarmente
che in gruppo» e abbia avuto parte-
cipazione attiva a episodi di violen-
za, di minaccia o di intimidazione;
divieto inoltre per i denunciati o
condannati, anche con sentenza
non definitiva, nel corso dei cinque
anni precedenti per violazione della
legge Reale e anche per i vigilati in
sospetto di mafia. Daspo che potrà
durare fino a dieci anni.
Scatta poi il divieto per le società
sportive di fornire aiutini a soggetti
pericolosi per l’ordine pubblico - in
genere i capi ultras e delle curve -
che non potranno più ricevere « in
qualsiasi forma, diretta o indiretta,
sovvenzioni, contributi e facilita-
zioni di qualsiasi natura, compresa
l’erogazione di biglietti e abbona-
menti o di titoli di viaggio a prezzo
agevolato o gratuito», trattamento
esteso anche ai soggetti vigilati dal-
l’antimafia e a chi sia stato condan-
nato, anche con sentenza non defi-
nitiva, per reati commessi in occa-
sione o a causa di manifestazioni
sportive ovvero per reati in materia
di contraffazione di prodotti o di
vendita abusiva degli stessi.
Vietato infine per le società spor-
tive stipulare contratti di cessione di
diritti di proprietà industriale con
questa platea di soggetti ad alto tasso
di irrequietezza, ma anche corri-
spondere contributi, sovvenzioni e
facilitazioni di qualsiasi genere ad
associazioni di sostenitori, comun-
que denominate. Evidente in queste
norme la finalità del legislatore di ta-
gliare i canali di finanziamento clas-
sico delle organizzazioni “pericolo-
se” del tifo, soprattutto calcistico.
A corredo e a chiusura sistematica
c’è poi l’intervento sulla parte gene-
rale del Codice penale, con l’aggiunta
di un’aggravante comune (l’avere
commesso il fatto in occasione o a
causa di manifestazioni sportive o
durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette mani-
festazioni) e l’esclusione della «par-
ticolare tenuità del fatto» quando si
procede per delitti commessi in oc-
casione o a causa di manifestazioni
sportive ovvero nei casi di oltraggio,
resistenza, violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale. Infine l’arresto
differito in flagranza diventa norma
definitiva dell’ordinamento (sarebbe
scaduta il giugno del ).
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Risorse per potenziare i centri
per l’impiego, in parte legata
all’effettivo uso da parte delle
Regioni. Così recita un decreto
del ministro del Lavoro.
di Gianni Bocchieri—a pag.
Lavoro
Alle Regioni
risorse per i Cpi
in base agli
impieghi effettivi
Raddoppiati i requisiti per la nomina dell’organo di con-
trollo per le Srl di piccole dimensioni e le cooperative.
È quanto previsto dall’ultima versione dell’articolo
del Codice civile, come modificato dal decreto Sblocca-
cantieri (Dl /) che, nel dettaglio, ricollega l’obbli-
go di nomina dell’organo di controllo al superamento,
per due esercizi consecutivi, di uno dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a mi-
lioni di euro;
- ricavi di vendite/prestazioni superiore a
milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante
l’esercizio siano superiori a unità.
La nuova formulazione risponde alla vo-
lontà del legislatore di superare le criticità
sorte negli ultimi mesi per le Srl meno strut-
turate e le cooperative che adottano questa
veste le cui maggiori difficoltà erano legate
agli aggravi economici e procedurali in termini di costi di
gestione. L’intervento normativo, quindi, fa tirare un so-
spiro di sollievo agli stessi, andando a modificare quanto
previsto nel Codice della crisi d’impresa (Dlgs /).
—Martina Manfredonia
—Gabriele Sepio
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Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
COOPERATIVE
Revisori e sindaci, verifica
sul socio lavoratore
QdF
Omissione del modello Isa con
sanzione fissa, senza
maggiorazioni come negli
studi di settore, ma con rischio
di accertamento induttivo.
di Cerofolini e Pegorin—a pag.
Redditi
Isa, con l’omessa
dichiarazione
si rischia
l’accertamento
IMMIGRAZIONE
L’ordine nei porti affidato al ministro dell’Interno
I “superpoteri” di polizia portuale
attribuiti al ministro dell’Interno
dal decreto sicurezza-bis (defini-
tivamente convertito in legge lu-
nedì pomeriggio dal Senato) tro-
vano fondamento giuridico nel
diritto internazionale. Lo argo-
menta il dossier parlamentare a
corredo della nuova norma, spie-
gando che a consentire misure
emergenziali in materia portuale
è la Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (Un-
clos), siglata a Montego Bay il
dicembre e resa esecutiva
dall’Italia con la legge /.
Questa norma consente la
stretta agli approdi se lo Stato si
trova a fronteggiare fatti «pregiu-
dizievoli per la pace, il buon ordi-
ne e la sicurezza dello Stato» co-
stiero, fatti che possono essere
integrati anche dal passaggio di
una nave straniera se nel mare
territoriale la nave è impegnata,
tra le altre, «in un’attività di cari-
co o scarico di materiali, valuta o
persone in violazione delle leggi
e dei regolamenti doganali, fisca-
li, sanitari o di immigrazione vi-
genti nello Stato costiero».
Il provvedimento emergenzia-
le è adottato di concerto con il
ministro della Difesa e con il mi-
nistro delle Infrastrutture e dei
trasporti, secondo le rispettive
competenze, informando il Presi-
dente del Consiglio dei ministri.
Fuori dal perimetro dei super-
poteri portuali restano comun-
que i «navigli militari o le navi in
servizio governativo non com-
merciale», mentre in tutti gli altri
casi il comandante della nave è
tenuto ad osservare la normativa
internazionale e i divieti e le limi-
tazioni disposti dal ministro del-
l’Interno. In caso di violazione
del divieto di ingresso, transito o
sosta in acque territoriali italia-
ne, salve le sanzioni penali (tra
cui l’arresto in flagranza del co-
mandante che sfidi il blocco na-
vale: modificato l'articolo del
codice di procedura penale),
scatta la sanzione amministrati-
va da mila euro fino a milio-
ne, di cui risponde il comandante
in solido con l’armatore. In tutti
questi casi è sempre prevista la
confisca della nave utilizzata per
commettere la violazione, prece-
duta dal sequestro cautelare.
Durante il sequestro finalizza-
to alla confisca i costi della custo-
dia sono scaricati sull’armatore e
sul proprietario della nave. Le na-
vi sequestrate possono essere af-
fidate dal prefetto agli organi di
polizia, alle Capitanerie di porto
o alla Marina militare o ad altre
amministrazioni dello Stato per
l’impiego in attività istituzionali.
Le sanzioni saranno versate in
un capitolo dell’entrata del bi-
lancio dello Stato per essere rias-
segnate a un fondo istituito del
ministero dell’Interno, da ripar-
tire, su richiesta delle ammini-
strazioni interessate, ai fini del
concorso agli oneri di gestione,
di custodia e di distruzione delle
navi assegnate.
La repressione del traffico di
esseri umani, stando al nuovo
testo di legge, potrà contare su
indagini svolte da agenti sotto
copertura. Gli oneri derivanti
dalla implementazione di que-
sto strumento investigativo -
con riferimento alle attività di
contrasto del delitto di favoreg-
giamento dell'immigrazione
clandestina - saranno coperti
con mila euro per il ,
milione per il e , milioni
per il . Il ministro dell’Eco-
nomia e delle finanze autorizze-
rà via decreto le variazioni di bi-
lancio necessarie.
—A.Gal.
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Confisca delle navi
che non osservano i divieti
di ingresso nelle acque italiane
QUOTIDIANO
DEL DIRITTO
AVVOCATI
Prescrizione onorari
da fine incarico
Per affermare la prescrizione del
diritto al pagamento degli onorari
dovuti all’avvocato, il giudice
deve verificare che l’incarico si sia
esaurito con le prestazioni
oggetto della richiesta
— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodiritto.ilsole24ore.com
QdD
STRUTTURE RICETTIVE
Affitti brevi, comunicazione entro sei ore
Cambiano le regole per le
comunicazioni alla questura dei
soggiorni non superiori alle ore
nelle strutture ricettive. La novità,
quindi, riguarda una platea
parecchio ampia: gestori di
esercizi alberghieri, di alloggi in
tende e roulotte, ma anche
proprietari o gestori di case e
appartamenti per vacanze e
affittacamere.
In base alle modifiche
approvate alla Camera al decreto
sicurezza bis (articolo del Dl
/), per i soggiorni che
durino solo un giorno le generalità
delle persone alloggiate dovrà
essere notificata alla questura
territorialmente competente al
massimo entro sei ore dall’arrivo
degli ospiti e non più entro ore.
In questo modo si rende la norma
più efficace: con la vecchia
formulazione c’era il rischio che la
comunicazione alla questura
avvenisse ad affitto ormai
esaurito.
Si chiarisce, così, la prima
versione del testo del decreto
sicurezza, che parlava
genericamente di
«comunicazione immediata» da
parte dei gestori. Una
formulazione che, evidentemente,
lasciava il campo aperto a
interpretazioni.
La novità, di grande impatto
pratico, non entrerà però in vigore
da subito, ma sarà subordinata
all’adozione di un decreto del
ministero dell’Interno, che dovrà
indicare le modalità per questa
specifica comunicazione
telematica alle questure. Dopo la
pubblicazione di quel
provvedimento, saranno
necessari altri giorni per la
piena attivazione del nuovo
adempimento.
Le disposizioni attuative del
Viminale dovranno, nello
specifico, consentire il
collegamento diretto tra i sistemi
informatici delle autorità di
pubblica sicurezza e i sistemi
gestionali delle strutture ricettive.
Il ministero dovrà, quindi,
integrare le modalità di
comunicazione già esistenti: di
fatto, sarà prevista una nuova
strada di trasmissione dei dati
oltre a quella attualmente
disponibile adesso sul portale
«Alloggiatiweb».
—Giuseppe Latour
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Non basta indicare nell’apposito registro i profili di con-
flitto di interesse che riguardano l’amministratore dele-
gato di una società di gestione del risparmio, se non si
identificano e non si evita il danno agli investitori. La
Corte di cassazione (sentenza ) conferma la sanzio-
ne Consob di mila euro a carico dell’ex ad di Sgr Ade-
nium per le violazioni accertate da Bankitalia.
Nel mirino degli ispettori, il mancato rispetto della
disciplina sui conflitti di interesse della società. La san-
zione va a punire la carente organizzazione della Sgr, che
non si era dotata di strumenti per ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse nelle decisioni di investi-
mento, soprattutto per gli asset liquidi, e anche tra patri-
moni gestiti, in modo da assicurare un’equità
di trattamento tra gli organismi di investi-
mento collettivo. Misure che avrebbero dovu-
to scongiurare una sovrapposizione tra l’eser-
cizio delle funzioni di gestione, delegate alla
Sgr, e l’operatività disposta dalla società dele-
gante Adenium Sicav.
Un problema, al quale il vertice di Sgr, con
concomitanti ruoli decisionali anche in Sicav,
non ha posto rimedio, disertando, in più occa-
sioni - sottolineano i giudici -le riunioni del
Cda in cui venivano dettate le linee per i porta-
fogli gestiti. Imprecisa anche la ripartizione di compiti e
responsabilità tra delegata e delegante, risultata determi-
nante sia per il disallineamento della gestione delegata
rispetto alle linee guida dettate alla Sicav dagli investitori,
sia per la violazione contigua rappresentata dalle opera-
zioni d’investimento in conflitto di interessi. Sul punto
la Corte d’appello di Milano aveva fatto riferimento alle
operazioni Hartington e Agate, per un totale di , milio-
ni: somme entrate nella disponibilità della Hps, società
che intratteneva rapporti di affari con l’ex ad di Adenium.
Giustificato anche il diverso trattamento riservato al
vertice, sanzionato in misura più consistente, rispetto
agli altri esponenti della Sgr. Per più di una ragione. Non
essersi attivato per eliminare le lacune che, unite alla
negligenza degli amministratori, hanno portato all’esito
negativo dell’investimento e aver svolto un ruolo apicale
proprio nel periodo in cui sono state registrate le viola-
zioni più gravi. A questo va unita la considerazione del
breve tempo in cui sono rimasti in carica gli altri soggetti
che hanno ricoperto una carica analoga nel Cda di Sgr.
Accentua la responsabilità anche la coesistenza di un
potere decisionale in Sgr e Sicav che consentiva all’ex
“ad” di avere piena consapevolezza dell’esistenza delle
carenze amministrative. Né alleggerisce la situazione
il fatto che l’esistenza di interessi contrastanti sia stata
messa nero su bianco nel registro del conflitto di inte-
ressi. Un passo non decisivo che non basta da solo a
mettere in linea con la disciplina sull’organizzazione e
le procedure che devono adottare gli intermediari di
servizi di investimento o di gestione collettiva del ri-
sparmio. I conflitti vanno prima identificati e poi gestiti.
Con strumenti tali da evitare che possano ledere grave-
mente gli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio che vengono gestiti.
—Patrizia Maciocchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CASSAZIONE
GESTIONE DEL RISPARMIO
Sanzione Consob
per i mancati presidi
anti conflitto di interesse
Per i giudici
non basta
l’indicazione
riportata
nel Registro
istituito
ad hoc
dalla società
QUOTIDIANO
DEL FISCO
PROROGA VERSAMENTI
Rateizzazione saldo Iva
con lo 0,40% per mese
La proroga dei versamenti delle
imposte sui redditi e Irap, per il
saldo del e primo acconto per
il , differiti dal giugno al
settembre , per i
contribuenti soggetti agli Isa,
indici sintetici di affidabilità
fiscale (il nuovo strumento
induttivo che ha sostituito gli
studi di settore), ha un effetto
domino anche per i contribuenti
che hanno presentato la
dichiarazione annuale Iva ,
per il , entro il aprile .
Essi possono versare il saldo Iva
entro i termini previsti per i
pagamenti dei Redditi , cioè
entro il settembre, applicando
la maggiorazione dello ,% per
ogni mese o frazione di mese
successivo al marzo (il ,
di scadenza, era sabato ed il era
domenica).
I contribuenti soggetti agli Isa, che
beneficiano del differimento dei
versamenti dal primo luglio al
settembre, che non hanno pagato
il saldo Iva entro il marzo
potranno perciò eseguire il
pagamento entro il settembre
, con la maggiorazione dello
,% per ogni mese o frazione di
mese successiva al marzo .
Il contribuente, che ha presentato
la dichiarazione annuale Iva ,
per il , può, ad esempio:
- avere versato il saldo Iva
entro il marzo in unica
soluzione e poi rateizzare o
pagare in unica soluzione i
versamenti dei Redditi ;
- rateizzare l’Iva a saldo e
non rateizzaree uno o più dei
versamenti dei Redditi .
Si ricorda che, mentre per il
pagamento del saldo Iva differito
è dovuta la maggiorazione dello
,% per ogni mese o frazione di
mese successiva al marzo ,
per la rateazione sono dovuti gli
interessi dello ,% mensile.
Nel caso di contribuente che versa
il saldo Iva nel periodo dal
marzo al settembre , è
dovuta una maggiorazione dello
,% che si calcola per ogni mese
o frazione di mese successiva al
marzo , senza però
considerare alcuna
maggiorazione dal primo luglio al
settembre .
—Salvina Morina
—Tonino Morina
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Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
QdF