Il Sole 24 Ore Mercoledì 7 Agosto 2019 23
Norme & Tributi
Per le fatture anticipate
è necessaria più elasticità
IVA
La trasmissione allo Sdi
dovrebbe essere
consentita entro giorni
Andrea Bonino
Massimo Segre
Con riferimento ai nuovi termini
di emissione delle fatture in vigo-
re dallo scorso ° luglio , no-
nostante i chiarimenti della circo-
lare /E/, alcuni dubbi inter-
pretativi permangono in merito
alla fatturazione delle prestazioni
di servizi, soprattutto nei casi in
cui la fattura venga emessa in via
anticipata rispetto all’incasso del
corrispettivo.
Le prestazioni di servizi in
ambito nazionale si considera-
no, infatti, effettuate nel mo-
mento in cui viene percepito il
relativo corrispettivo (articolo ,
comma , primo periodo del Dpr
/), non assumendo rile-
vanza la realizzazione in concre-
to del servizio stesso.
A seguito della modifica dei
termini di emissione, la docu-
mentazione dell’operazione non
sarà più, quindi, necessaria-
mente contestuale all’incasso
del corrispettivo (entro le ore
), ma potrà avvenire nei
giorni successivi.
A titolo esemplificativo, a fron-
te di una prestazione di servizi
con corrispettivo percepito in da-
ta novembre , la fattura
immediata potrà essere generata
il giorno stesso dell’operazione o
successivamente, a condizione
che la trasmissione al SdI avvenga
entro i giorni successivi all’in-
casso ( dicembre ).
In conformità ai chiarimenti
della circolare /E/, il cam-
po “Data” del file Xml indicherà
la data dell’operazione, ovvero
il novembre , evitandosi
in questo modo di riportare in
fattura anche la data di emis-
sione, come richiesto invece
dall'articolo , comma , lette-
ra a), del Dpr /.
La valorizzazione del campo
“Data” con il giorno di effettua-
zione dell’operazione, se da un
lato, come chiarito dall’agenzia
delle Entrate, dovrebbe rappre-
sentare una semplificazione di-
retta a evitare una revisione dei
sistemi gestionali, dall’altro com-
porta, in termini strettamente
operativi, che i nuovi termini le-
gali per l’emissione della fattura
vengano, nella sostanza, qualifi-
cati come periodo a disposizione
del contribuente per trasmettere
allo Sdi una fattura che invece di
esporre la reale data di emissione
riporta come unica data quella di
effettuazione della prestazione.
Al riguardo, sarebbe auspica-
bile che l’orientamento in merito
ai termini di trasmissione venisse
confermato anche relativamente
alle fatture emesse in via antici-
pata rispetto all’incasso del corri-
spettivo, per le quali l’imposta di-
viene esigibile al momento di
emissione della fattura stessa (ar-
ticolo , comma del Dpr
/); in particolare, privile-
giando l’operatività delle proce-
dure rispetto al tenore letterale
della norma, l’Agenzia potrebbe
confermare che anche nel caso
della fatturazione anticipata la
trasmissione allo SdI possa avve-
nire nei giorni successivi alla
data di emissione indicata nel
campo “Data” del file Xml, e non
obbligatoriamente lo stesso gior-
no di generazione della fattura.
Tale modo di procedere age-
volerebbe quelle aziende che,
concordando termini di paga-
mento decorrenti dalla fine del
mese che ricomprende la data
della fattura, sono solite proce-
dere alla fatturazione anticipata
datando il documento con la data
dell’ultimo giorno del mese in cui
le prestazioni sono state mate-
rialmente eseguite, anche se poi
spesso riescono a trasmettere al-
lo Sdi la fattura solo nei giorni
successivi, ultimati gli ulteriori
controlli documentali che si do-
vessero rendere necessari.
In ogni caso, una differenza di
qualche giorno tra la data di
emissione indicata in fattura e
quella certificata dallo Sdi nella
ricevuta di esito della trasmissio-
ne dovrebbe, comunque, essere
tollerata, in aderenza, peraltro, a
quanto già affermato in passato
dall’agenzia delle Entrate (circo-
lare ministeriale /E/).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Isa, in caso di omessa dichiarazione
si rischia l’accertamento induttivo
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
Omissione del modello Isa con san-
zione fissa, senza applicazione delle
maggiorazioni che erano previste per
gli studi di settore (articolo ultimo
periodo del comma del Dlgs /),
ma con possibile rischio di accerta-
mento induttivo.
È questo il quadro sanzionatorio
in tema di Isa che emerge dall’appli-
cazione del comma dell’articolo
bis del Dl /, confermato dalla
circolare /E/ che dedica un
intero paragrafo (.) alla disciplina
prevista per la mancata presentazio-
ne del modello.
Per l’omessa, inesatta o incomple-
ta comunicazione dei dati rilevanti ai
fini della costruzione e dell’applica-
zione degli Isa, si applica la sanzione
amministrativa variabile da un mini-
mo di a un massimo di mila euro.
L’Agenzia, prima della contesta-
zione della violazione, dovrà mettere
a disposizione del contribuente le in-
formazioni in proprio possesso, invi-
tandolo ad eseguire la comunicazione
dei dati o a correggere spontanea-
mente gli errori commessi.
Per il caso di omessa presentazio-
ne del modello Isa, è, infine, previsto
dal comma del decreto legge /
che l’agenzia delle Entrate possa pro-
cedere, previo contraddittorio, all’ac-
certamento induttivo dei redditi, del-
l’Irap e dell’Iva (articoli , comma ,
del Dpr / e del Dpr /).
Non sono applicabili, invece, agli
Isa le sanzioni di cui all’articolo ,
comma , lettera d-ter del Dpr
/ (possibile accertamento in-
duttivo anche in caso di indicazione
di cause di esclusione/inapplicabili-
tà degli Sds non sussistenti ed infe-
dele compilazione dei modelli con
una differenza superiore al %, o
comunque a mila euro, tra i ricavi/
compensi stimati e quelli indicati in
dichiarazione).
Come negli studi di settore
Analogamente a quanto già disposto
per gli studi, è invece prevista anche
per gli Isa l’indicazione, nel testo delle
comunicazioni di avvenuta presenta-
zione della dichiarazione, di un “invi-
to” al contribuente a trasmettere il
modello, qualora in sede di invio tele-
matico lo stesso non sia stato allegato
al modello Redditi in assenza di una
valida causa di esclusione.
Già con l’inoltro del modello reddi-
ti l’Agenzia segnalerà diretta-
mente nella ricevuta di presentazione
la mancanza del documento, al fine di
stimolare una pronta ed immediata
correzione possibile con il ravvedi-
mento operoso.
La circolare /E/ nel commen-
tare le regole applicabili nel passaggio
dagli studi di settore agli Isa chiarisce
che, in linea generale, le norme che,
rinviano alle disposizioni in materia di
studi e parametri, si intendono adotta-
bili anche per gli Isa, tranne che per
quelle specificatamente applicabili al-
l’attività di controllo.
La sanzione massima
Pertanto la disposizione contenuta al
comma nell’ultimo periodo dell’arti-
colo Dlgs / la quale prevede
che «si applica la sanzione in misura
massima nelle ipotesi di omessa pre-
sentazione del modello per la comu-
nicazione dei dati rilevanti ai fini del-
l’applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto
ed il contribuente non abbia provve-
duto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da
parte dell’agenzia delle Entrate», non
trova spazio nel mondo degli indici
sintetici di affidabilità
L’Agenzia al riguardo chiarisce
che tale previsione, proprio perché
ritenuta rivolta alle attività di con-
trollo, non può intendersi riferita an-
che agli Isa.
Ciò in particolare perché l’articolo
-bis del Dl / (norma che ha in-
trodotto gli Isa), prevede già nei casi
di omissione, inesatta o incompleta
della comunicazione dei dati rile-
vanti ai fini Isa una graduazione del-
la misura della sanzione applicabile
anche in ragione del comportamento
tenuto dal contribuente e quindi tale
previsione risulterebbe incompati-
bile con l’ipotesi disciplinata dal
comma , ultimo periodo, dell’artico-
lo , del Dlgs /.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
REDDITI
L’eventualità, previo
contraddittorio, può essere
estesa all’Irap e all'Iva
Multa da a mila euro
a chi omette dati rilevanti
per il calcolo degli indici
Dichiarazione Tari:
il termine non slitta
al 31 dicembre
Luigi Lovecchio
La proroga al dicembre del ter-
mine per la presentazione delle
dichiarazioni dei tributi comunali
vale solo per Imu e Tasi, non an-
che per la Tari. La precisazione
giunge dalla risoluzione /
DF/ diramata ieri dal diparti-
mento delle Finanze.
Il problema nasce dall’articolo
-ter del Dl / (decretoCcre-
scita), inserito con la legge di con-
versione /. In forza di tale
disposizione, si è apportata una
modifica sia all’articolo , comma
-ter, del Dl /, sia all’arti-
colo , comma , della legge
/. In entrambi i casi, la mo-
difica è consistita nel sostituire al-
la scadenza originaria del giu-
gno di ciascun anno il nuovo ter-
mine del dicembre.
La prima disposizione appena
citata non presenta dubbi di sorta,
poiché si riferisce esclusivamente
all’Imu. Il dubbio nasce invece se
si esamina la seconda previsione
interessata.
Questa riguarda a stretto rigore
la dichiarazione relativa alla Iuc.
Con questo acronimo, si ricorderà,
sono raggruppate l’Imu, la Tasi e la
Tari. Si tratta, in realtà, di una ope-
razione essenzialmente di facciata,
poiché le regole dei tre tributi re-
stano nella massima parte distinte,
sinanche nella parte riferita alle
modalità di pagamento, di tal che
non si può davvero parlare di una
Imposta unica comunale.
In ogni caso, è certo che la nor-
ma di cui al comma si rivolga in
astratto sia agli obblighi dichiarati-
vi Tari che a quelli Tasi.
Da qui, il quesito rivolto al Mef
con la finalità di accertare se la pro-
roga al dicembre valesse anche
per la Tari.
La risposta è stata negativa, in
ragione sia della rubrica dell’arti-
colo del decreto Crescita sia delle
precisazioni testuali ivi contenute.
Con riguardo alla prima, che
tuttavia non appare argomento de-
cisivo, si segnala la menzione delle
dichiarazioni relative all’Imu e alla
Tasi, senza alcun riferimento ge-
neralizzato alla Iuc. Passando poi
alla formulazione di legge, si evi-
denzia come la modifica dell’arti-
colo , comma della legge
/, sia accompagnata dalla
locuzione «concernente la dichia-
razione relativa» alla Tasi, così li-
mitando espressamente la portata
del differimento di legge.
La conclusione è nel senso della
piena vigenza della scadenza di
legge del giugno ovvero della di-
versa data stabilita dal regolamen-
to comunale, ai fini della Tari.
Può essere utile a questo punto
ricordare che i contribuenti che
avessero fatto affidamento sulla
nuova scadenza di fine anno pos-
sono rimediare agevolmente pre-
sentando la denuncia tardiva entro
il settembre, avvalendosi del
ravvedimento ordinario ( giorni
dalla scadenza). In tal caso, è appli-
cabile la sanzione ridotta del %
(un decimo del minimo del %,
previsto per l’omissione).
Un’ultima notazione riguarda
l’efficacia del nuovo termine, argo-
mento non trattato dalla risoluzio-
ne in commento. In proposito, si è
dell’avviso che poiché la modifica
è entrata in vigore il giugno
, data in cui non era ancora
scaduto il termine previgente, in
virtù del criterio del tempus regit
actum, la nuova scadenza vale già
dalle denunce relative al .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TRIBUTI LOCALI
Il dipartimento Finanze:
la nuova scadenza vale solo
per i modelli Imu e Tasi
I DUBBI
- La fattura anticipata
Alcuni dubbi interpretativi
permangono in merito alla
fatturazione delle
prestazioni di servizi,
soprattutto nei casi in cui la
fattura venga emessa in via
anticipata rispetto
all’incasso del corrispettivo
- La buona notizia
L’Agenzia potrebbe
confermare che anche nel
caso della fatturazione
anticipata la trasmissione
allo SdI possa avvenire nei
12 giorni successivi alla data
di emissione indicata nel
campo “Data” del file Xm.
- La tolleranza
Una differenza di qualche
giorno tra la data di
emissione indicata in fattura
e quella certificata dallo SdI
nella ricevuta di esito della
trasmissione dovrebbe,
comunque, essere tollerata,
in aderenza, peraltro, a
quanto già affermato in
passato dalle Entrate
Attività di affitto d'azienda o
ramo di essa
Per i soggetti che esercitano in
modo prevalente l’attività di cui
al codice Ateco 68.20.02 (affitto
di aziende) risulta approvato
l’Isa AG40U «Locazione,
valorizzazione, compravendita di
beni immobili». Non esiste
pertanto per questa categoria di
contribuenti alcuna causa di
esclusione. Va segnalato
tuttavia che costituisce non
normale svolgimento
dell'attività il periodo d'imposta
in cui la società ovvero l'impresa
individuale ha concesso in
affitto l'unica azienda. Lo stesso
principio vale anche nei periodi
d'imposta successivi di durata
del contratto di affitto d'azienda
(risposta quesito 3- causa di
esclusione – convegno agenzia
Entrate /Sose – rete Italia
imprese)
Ripresa attività entro 6 mesi
dalla cessazione o
continuazione di attività già
svolta da altri soggetti
I soggetti che iniziano e quelli
che cessano una attività nel
corso del periodo di imposta
anche a seguito di operazione
straordinaria devono
considerarsi esclusi dalla
applicazione degli Isa e
indicheranno in Redditi
rispettivamente le cause di
esclusione:
- inizio dell'attività nel corso del
periodo d'imposta;
- cessazione dell'attività nel
corso del periodo d'imposta
I PUNTI CARDINE
CAUSE DI ESCLUSIONE
Soglia di esonero
Crediti Iva: la soglia di 50mila è
cumulativa per tutti i crediti
“beneficiabili”, con il limite totale
di 50mila euro per crediti
infrannuali dei primi tre trimestri
2020+credito annuale 2019):
imposte dirette e Irap: la soglia di
20mila euro va riferita a ogni
tributo e unitariamente al singolo
credito (Irpef, addizionali, Irap
e Ires)
Credito Modello 770/2019
Il credito per ritenute fiscali maturate
nel 2018 oggetto della dichiarazione
Modello 770/2019, da presentare
entro il 31 ottobre 2019, non può
beneficiare delle norme di cui alla
lettera a) del comma 11 dell’articolo
9-bis in tema di esonero di
apposizione del visto di conformità
Svolgimento di più attività
Il contribuente che consegue sia
redditi di impresa sia redditi di
lavoro autonomo se per una delle
due attività:
- non risulta approvato l’Isa
accede ai benefici purché, in
relazione all'attività soggetta a Isa,
emerga un punteggio di
affidabilità pari o superiore a 8.
- dichiara una causa di esclusione
dall’applicazione degli Isa, non può
accedere ai benefici del premiale in
quanto non risultano applicati, per
entrambe le categorie reddituali, i
relativi indici sintetici di affidabilità
fiscale
ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ
RISCOSSIONE
Stop cartelle
esattoriali
a Ferragosto
Agenzia delle Entrate-
Riscossione sospenderà dal al
agosto l’attività di notifica di
circa mila atti, per evitare
disagi ai contribuenti che in
questo periodo sono in vacanza.
Si tratta di . atti tra
cartelle e avvisi che sarebbero
arrivati per posta e . da
notificare attraverso la Pec per
un totale di .
comunicazioni che saranno
temporaneamente congelate.
La sospensione non
riguarderà invece i cosiddetti atti
inderogabili, circa mila.