Il Sole 24 Ore - 07.08.2019

(Dana P.) #1

Il Sole 24 Ore Mercoledì 7 Agosto 2019 23


Norme & Tributi


Per le fatture anticipate


è necessaria più elasticità


IVA


La trasmissione allo Sdi


dovrebbe essere


consentita entro  giorni


Andrea Bonino


Massimo Segre


Con riferimento ai nuovi termini


di emissione delle fatture in vigo-


re dallo scorso ° luglio , no-


nostante i chiarimenti della circo-


lare /E/, alcuni dubbi inter-


pretativi permangono in merito


alla fatturazione delle prestazioni


di servizi, soprattutto nei casi in


cui la fattura venga emessa in via


anticipata rispetto all’incasso del


corrispettivo.


Le prestazioni di servizi in


ambito nazionale si considera-


no, infatti, effettuate nel mo-


mento in cui viene percepito il


relativo corrispettivo (articolo ,


comma , primo periodo del Dpr


/), non assumendo rile-


vanza la realizzazione in concre-


to del servizio stesso.


A seguito della modifica dei


termini di emissione, la docu-


mentazione dell’operazione non


sarà più, quindi, necessaria-


mente contestuale all’incasso


del corrispettivo (entro le ore


), ma potrà avvenire nei 


giorni successivi.


A titolo esemplificativo, a fron-


te di una prestazione di servizi


con corrispettivo percepito in da-


ta  novembre , la fattura


immediata potrà essere generata


il giorno stesso dell’operazione o


successivamente, a condizione


che la trasmissione al SdI avvenga


entro i  giorni successivi all’in-


casso ( dicembre ).


In conformità ai chiarimenti


della circolare /E/, il cam-


po “Data” del file Xml indicherà


la data dell’operazione, ovvero


il  novembre , evitandosi


in questo modo di riportare in


fattura anche la data di emis-


sione, come richiesto invece
dall'articolo , comma , lette-

ra a), del Dpr /.


La valorizzazione del campo
“Data” con il giorno di effettua-

zione dell’operazione, se da un


lato, come chiarito dall’agenzia
delle Entrate, dovrebbe rappre-

sentare una semplificazione di-


retta a evitare una revisione dei
sistemi gestionali, dall’altro com-

porta, in termini strettamente


operativi, che i nuovi termini le-
gali per l’emissione della fattura

vengano, nella sostanza, qualifi-
cati come periodo a disposizione

del contribuente per trasmettere


allo Sdi una fattura che invece di


esporre la reale data di emissione
riporta come unica data quella di

effettuazione della prestazione.


Al riguardo, sarebbe auspica-
bile che l’orientamento in merito

ai termini di trasmissione venisse


confermato anche relativamente
alle fatture emesse in via antici-

pata rispetto all’incasso del corri-
spettivo, per le quali l’imposta di-

viene esigibile al momento di


emissione della fattura stessa (ar-
ticolo , comma  del Dpr

/); in particolare, privile-


giando l’operatività delle proce-
dure rispetto al tenore letterale

della norma, l’Agenzia potrebbe


confermare che anche nel caso
della fatturazione anticipata la

trasmissione allo SdI possa avve-


nire nei  giorni successivi alla
data di emissione indicata nel

campo “Data” del file Xml, e non


obbligatoriamente lo stesso gior-
no di generazione della fattura.

Tale modo di procedere age-


volerebbe quelle aziende che,
concordando termini di paga-

mento decorrenti dalla fine del


mese che ricomprende la data
della fattura, sono solite proce-

dere alla fatturazione anticipata


datando il documento con la data
dell’ultimo giorno del mese in cui

le prestazioni sono state mate-


rialmente eseguite, anche se poi
spesso riescono a trasmettere al-

lo Sdi la fattura solo nei giorni


successivi, ultimati gli ulteriori
controlli documentali che si do-

vessero rendere necessari.
In ogni caso, una differenza di

qualche giorno tra la data di


emissione indicata in fattura e
quella certificata dallo Sdi nella

ricevuta di esito della trasmissio-


ne dovrebbe, comunque, essere
tollerata, in aderenza, peraltro, a

quanto già affermato in passato


dall’agenzia delle Entrate (circo-
lare ministeriale /E/).

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Isa, in caso di omessa dichiarazione


si rischia l’accertamento induttivo


Mario Cerofolini


Lorenzo Pegorin


Omissione del modello Isa con san-


zione fissa, senza applicazione delle


maggiorazioni che erano previste per


gli studi di settore (articolo  ultimo


periodo del comma  del Dlgs /),


ma con possibile rischio di accerta-


mento induttivo.


È questo il quadro sanzionatorio


in tema di Isa che emerge dall’appli-


cazione del comma  dell’articolo 


bis del Dl /, confermato dalla


circolare /E/ che dedica un


intero paragrafo (.) alla disciplina


prevista per la mancata presentazio-


ne del modello.


Per l’omessa, inesatta o incomple-


ta comunicazione dei dati rilevanti ai


fini della costruzione e dell’applica-


zione degli Isa, si applica la sanzione


amministrativa variabile da un mini-


mo di  a un massimo di mila euro.


L’Agenzia, prima della contesta-


zione della violazione, dovrà mettere


a disposizione del contribuente le in-


formazioni in proprio possesso, invi-


tandolo ad eseguire la comunicazione


dei dati o a correggere spontanea-


mente gli errori commessi.


Per il caso di omessa presentazio-


ne del modello Isa, è, infine, previsto


dal comma  del decreto legge /


che l’agenzia delle Entrate possa pro-


cedere, previo contraddittorio, all’ac-


certamento induttivo dei redditi, del-


l’Irap e dell’Iva (articoli , comma ,


del Dpr / e  del Dpr /).


Non sono applicabili, invece, agli
Isa le sanzioni di cui all’articolo ,

comma , lettera d-ter del Dpr


/ (possibile accertamento in-
duttivo anche in caso di indicazione

di cause di esclusione/inapplicabili-


tà degli Sds non sussistenti ed infe-
dele compilazione dei modelli con

una differenza superiore al %, o


comunque a mila euro, tra i ricavi/
compensi stimati e quelli indicati in

dichiarazione).


Come negli studi di settore


Analogamente a quanto già disposto


per gli studi, è invece prevista anche
per gli Isa l’indicazione, nel testo delle

comunicazioni di avvenuta presenta-


zione della dichiarazione, di un “invi-
to” al contribuente a trasmettere il

modello, qualora in sede di invio tele-


matico lo stesso non sia stato allegato
al modello Redditi in assenza di una

valida causa di esclusione.


Già con l’inoltro del modello reddi-


ti  l’Agenzia segnalerà diretta-
mente nella ricevuta di presentazione

la mancanza del documento, al fine di


stimolare una pronta ed immediata
correzione possibile con il ravvedi-

mento operoso.
La circolare /E/ nel commen-

tare le regole applicabili nel passaggio


dagli studi di settore agli Isa chiarisce
che, in linea generale, le norme che,

rinviano alle disposizioni in materia di


studi e parametri, si intendono adotta-
bili anche per gli Isa, tranne che per

quelle specificatamente applicabili al-


l’attività di controllo.


La sanzione massima


Pertanto la disposizione contenuta al
comma  nell’ultimo periodo dell’arti-

colo  Dlgs / la quale prevede


che «si applica la sanzione in misura
massima nelle ipotesi di omessa pre-

sentazione del modello per la comu-


nicazione dei dati rilevanti ai fini del-
l’applicazione degli studi di settore,

laddove tale adempimento sia dovuto


ed il contribuente non abbia provve-
duto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da


parte dell’agenzia delle Entrate», non
trova spazio nel mondo degli indici

sintetici di affidabilità


L’Agenzia al riguardo chiarisce
che tale previsione, proprio perché

ritenuta rivolta alle attività di con-


trollo, non può intendersi riferita an-
che agli Isa.

Ciò in particolare perché l’articolo


-bis del Dl / (norma che ha in-
trodotto gli Isa), prevede già nei casi

di omissione, inesatta o incompleta


della comunicazione dei dati rile-
vanti ai fini Isa una graduazione del-

la misura della sanzione applicabile


anche in ragione del comportamento
tenuto dal contribuente e quindi tale

previsione risulterebbe incompati-
bile con l’ipotesi disciplinata dal

comma , ultimo periodo, dell’artico-


lo , del Dlgs /.


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REDDITI


L’eventualità, previo


contraddittorio, può essere


estesa all’Irap e all'Iva


Multa da  a mila euro


a chi omette dati rilevanti


per il calcolo degli indici


Dichiarazione Tari:


il termine non slitta


al 31 dicembre


Luigi Lovecchio


La proroga al  dicembre del ter-
mine per la presentazione delle

dichiarazioni dei tributi comunali
vale solo per Imu e Tasi, non an-

che per la Tari. La precisazione


giunge dalla risoluzione /
DF/ diramata ieri dal diparti-

mento delle Finanze.


Il problema nasce dall’articolo
-ter del Dl / (decretoCcre-

scita), inserito con la legge di con-


versione /. In forza di tale
disposizione, si è apportata una

modifica sia all’articolo , comma


-ter, del Dl /, sia all’arti-
colo , comma , della legge

/. In entrambi i casi, la mo-


difica è consistita nel sostituire al-
la scadenza originaria del  giu-

gno di ciascun anno il nuovo ter-


mine del  dicembre.
La prima disposizione appena

citata non presenta dubbi di sorta,


poiché si riferisce esclusivamente
all’Imu. Il dubbio nasce invece se

si esamina la seconda previsione


interessata.
Questa riguarda a stretto rigore

la dichiarazione relativa alla Iuc.


Con questo acronimo, si ricorderà,
sono raggruppate l’Imu, la Tasi e la

Tari. Si tratta, in realtà, di una ope-


razione essenzialmente di facciata,
poiché le regole dei tre tributi re-

stano nella massima parte distinte,
sinanche nella parte riferita alle

modalità di pagamento, di tal che


non si può davvero parlare di una
Imposta unica comunale.

In ogni caso, è certo che la nor-


ma di cui al comma  si rivolga in
astratto sia agli obblighi dichiarati-

vi Tari che a quelli Tasi.
Da qui, il quesito rivolto al Mef

con la finalità di accertare se la pro-


roga al  dicembre valesse anche
per la Tari.

La risposta è stata negativa, in


ragione sia della rubrica dell’arti-
colo del decreto Crescita sia delle

precisazioni testuali ivi contenute.


Con riguardo alla prima, che
tuttavia non appare argomento de-

cisivo, si segnala la menzione delle


dichiarazioni relative all’Imu e alla
Tasi, senza alcun riferimento ge-

neralizzato alla Iuc. Passando poi


alla formulazione di legge, si evi-
denzia come la modifica dell’arti-

colo , comma  della legge


/, sia accompagnata dalla
locuzione «concernente la dichia-

razione relativa» alla Tasi, così li-


mitando espressamente la portata
del differimento di legge.

La conclusione è nel senso della
piena vigenza della scadenza di

legge del  giugno ovvero della di-


versa data stabilita dal regolamen-
to comunale, ai fini della Tari.

Può essere utile a questo punto


ricordare che i contribuenti che
avessero fatto affidamento sulla

nuova scadenza di fine anno pos-


sono rimediare agevolmente pre-
sentando la denuncia tardiva entro

il  settembre, avvalendosi del


ravvedimento ordinario ( giorni
dalla scadenza). In tal caso, è appli-

cabile la sanzione ridotta del %


(un decimo del minimo del %,
previsto per l’omissione).

Un’ultima notazione riguarda


l’efficacia del nuovo termine, argo-
mento non trattato dalla risoluzio-

ne in commento. In proposito, si è


dell’avviso che poiché la modifica
è entrata in vigore il  giugno

, data in cui non era ancora


scaduto il termine previgente, in
virtù del criterio del tempus regit

actum, la nuova scadenza vale già


dalle denunce relative al .


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TRIBUTI LOCALI


Il dipartimento Finanze:


la nuova scadenza vale solo


per i modelli Imu e Tasi


I DUBBI



  1. La fattura anticipata


Alcuni dubbi interpretativi
permangono in merito alla

fatturazione delle


prestazioni di servizi,
soprattutto nei casi in cui la

fattura venga emessa in via


anticipata rispetto
all’incasso del corrispettivo


  1. La buona notizia
    L’Agenzia potrebbe


confermare che anche nel


caso della fatturazione
anticipata la trasmissione

allo SdI possa avvenire nei


12 giorni successivi alla data
di emissione indicata nel

campo “Data” del file Xm.



  1. La tolleranza


Una differenza di qualche
giorno tra la data di

emissione indicata in fattura


e quella certificata dallo SdI
nella ricevuta di esito della

trasmissione dovrebbe,


comunque, essere tollerata,
in aderenza, peraltro, a

quanto già affermato in


passato dalle Entrate


Attività di affitto d'azienda o


ramo di essa


Per i soggetti che esercitano in
modo prevalente l’attività di cui

al codice Ateco 68.20.02 (affitto
di aziende) risulta approvato

l’Isa AG40U «Locazione,


valorizzazione, compravendita di
beni immobili». Non esiste

pertanto per questa categoria di


contribuenti alcuna causa di
esclusione. Va segnalato

tuttavia che costituisce non


normale svolgimento
dell'attività il periodo d'imposta

in cui la società ovvero l'impresa


individuale ha concesso in
affitto l'unica azienda. Lo stesso

principio vale anche nei periodi


d'imposta successivi di durata
del contratto di affitto d'azienda

(risposta quesito 3- causa di


esclusione – convegno agenzia


Entrate /Sose – rete Italia
imprese)

Ripresa attività entro 6 mesi
dalla cessazione o

continuazione di attività già


svolta da altri soggetti
I soggetti che iniziano e quelli

che cessano una attività nel


corso del periodo di imposta
anche a seguito di operazione

straordinaria devono


considerarsi esclusi dalla
applicazione degli Isa e

indicheranno in Redditi


rispettivamente le cause di
esclusione:


  1. inizio dell'attività nel corso del


periodo d'imposta;



  1. cessazione dell'attività nel


corso del periodo d'imposta


I PUNTI CARDINE


CAUSE DI ESCLUSIONE


Soglia di esonero


Crediti Iva: la soglia di 50mila è


cumulativa per tutti i crediti
“beneficiabili”, con il limite totale

di 50mila euro per crediti


infrannuali dei primi tre trimestri
2020+credito annuale 2019):

imposte dirette e Irap: la soglia di


20mila euro va riferita a ogni
tributo e unitariamente al singolo

credito (Irpef, addizionali, Irap


e Ires)


Credito Modello 770/2019


Il credito per ritenute fiscali maturate
nel 2018 oggetto della dichiarazione

Modello 770/2019, da presentare


entro il 31 ottobre 2019, non può
beneficiare delle norme di cui alla

lettera a) del comma 11 dell’articolo


9-bis in tema di esonero di


apposizione del visto di conformità


Svolgimento di più attività


Il contribuente che consegue sia


redditi di impresa sia redditi di
lavoro autonomo se per una delle

due attività:



  • non risulta approvato l’Isa
    accede ai benefici purché, in


relazione all'attività soggetta a Isa,


emerga un punteggio di
affidabilità pari o superiore a 8.


  • dichiara una causa di esclusione


dall’applicazione degli Isa, non può
accedere ai benefici del premiale in

quanto non risultano applicati, per
entrambe le categorie reddituali, i

relativi indici sintetici di affidabilità


fiscale


ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ


RISCOSSIONE


Stop cartelle


esattoriali


a Ferragosto


Agenzia delle Entrate-
Riscossione sospenderà dal  al

 agosto l’attività di notifica di


circa mila atti, per evitare
disagi ai contribuenti che in

questo periodo sono in vacanza.


Si tratta di . atti tra
cartelle e avvisi che sarebbero

arrivati per posta e . da


notificare attraverso la Pec per
un totale di .

comunicazioni che saranno


temporaneamente congelate.
La sospensione non

riguarderà invece i cosiddetti atti


inderogabili, circa mila.

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