Il Sole 24 Ore - 13.03.2020

(singke) #1

Il Sole 24 Ore Venerdì 13 Marzo 2020 29


Norme & Tributi


Sempre esente Imu il fondo edificabile


condotto da un coltivatore diretto


AGRICOLTURA


Presa di posizione


del ministero nel caso


di più comproprietari


L’agevolazione ha carattere


oggettivo a prescindere


dalla qualifica dei contitolari


Luigi Lovecchio


L’esenzione Imu delle aree edificabi-


li possedute e condotte da Iap e colti-


vatori diretti continua a operare per


intero, e non solo per la quota di pos-


sesso dei suddetti soggetti, anche in


vigenza della nuova Imu. Lo afferma


la risoluzione / del diparti-


mento delle Politiche fiscali del Mef.


Le vecchie disposizioni Ici/Imu


disponevano che le aree edificabili


possedute e condotte da soggetti con


la qualifica di Iap o di coltivatori di-


retti fossero equiparate ai terreni
agricoli. Una consolidata giurispru-

denza di Cassazione (tra le ultime la
sentenza /) ha al riguardo

affermato che l’equiparazione ha ca-


rattere oggettivo e pertanto non rile-
va la qualificazione soggettiva di tut-

ti i proprietari del bene. Ne conse-


gue, sempre secondo tale interpre-
tazione, che è sufficiente che l’area

fabbricabile sia posseduta anche in


minima parte da uno Iap o da un col-
tivatore diretto affinché la stessa sia

considerata per intero come terreno


agricolo, anche nei riguardi delle
quote, per esempio, di dipendenti o

professionisti. In questo senso va


anche la prassi amministrativa (si
veda a questo proposito la circolare

del Mef  del ).


Con l’entrata in vigore della nuo-
va Imu, è sembrato alla generalità

degli interpreti che le cose fossero


cambiate. In base all’articolo , com-
ma  della legge /, infatti,

«in presenza di più soggetti passivi
con riferimento a un medesimo im-

mobile, ognuno è titolare di un’auto-


noma obbligazione tributaria e nel-
l’applicazione dell’imposta si tiene

conto degli elementi soggettivi ed


oggettivi riferiti a ogni singola quota
di possesso, anche nei casi di appli-

cazione delle esenzioni o agevola-


zioni». In particolare il riferimento
letterale alle agevolazioni e ai requi-

siti sia oggettivi che soggettivi delle


stesse sembra dunque un chiaro sin-
tomo della volontà di superare, tra

l’altro, l’orientamento dei magistrati


della Cassazione. Secondo la risolu-
zione / del Mef, invece, la pre-

visione appena riportata non inno-


verebbe nulla, poiché essa si limite-
rebbe a ribadire un criterio già vale-

vole in passato.


Viene al riguardo osservato, dun-
que, che proprio il carattere oggetti-

vo dell’agevolazione in questione


comporta, per un verso, l’irrilevanza
della qualificazione soggettiva dei

proprietari diversi da Iap e coltivato-
re e nel contempo la necessità di

continuare a considerare come ter-


reno agricolo il bene immobile nella
sua interezza. D’altro canto una di-

versa soluzione determinerebbe la


conseguenza, sempre secondo il pa-
rere del dipartimento delle Politiche

fiscali, irragionevole: il medesimo


immobile verrebbe considerato ter-
reno agricolo o area edificabile a se-

conda del soggetto che lo possiede.


Si rileva, da ultimo, che, a tutto voler
concedere, anche assumendo la tesi

opposta, il fatto che l’area in questio-


ne mantenga l’utilizzo agricolo com-
porta che alla stessa non potrà che

essere attribuito un valore prossimo
allo zero, atteso che sussisterebbe

«una situazione di impossibilità di


sfruttamento edificatorio dell’area».
Questa tesi appare tuttavia criti-

cabile. In primo luogo, la formula-


zione testuale della nuova Imu lascia
chiaramente intendere che tutti i re-

quisiti oggettivi e soggettivi afferen-


ti l’obbligazione d’imposta debbano
essere riguardati autonomamente,

cioè in capo a ciascun contribuente.


Sotto questo aspetto, quindi, non
pare essere dirimente la qualifica-

zione dell’agevolazione in esame


tanto più che le esenzioni sono di
stretta interpretazione. Peraltro, co-

sì opinando, si sarebbe in presenza
di una innovazione che in realtà non

cambia nulla, con buona pace del


principio di economia dell’agire le-
gislativo. A ciò si aggiunga che l’uti-

lizzo agricolo non è in alcun modo di


ostacolo alla destinazione edificato-
ria, considerata l’ampiezza della no-

zione di area edificabile. Vale ricor-


dare che un’area del tutto priva di ef-
fettive possibilità di costruzione re-

sta edificabile se è così qualificata


dallo strumento urbanistico. E ciò,
come è esperienza comune, non

comporta affatto che nella percezio-


ne del mercato il valore del bene sia
prossimo allo zero.

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C’è tempo fino a fine aprile per emet-


tere le note di credito relative alle par-


tite a ruolo non superiori a mille euro,


annullate ope legis dall’articolo  del


Dl /. L’affermazione è contenu-


ta nella risposta  dell’agenzia delle


Entrate. Questo il caso. Una società di


gestione di rifiuti urbani ha ereditato,


per effetto di una fusione, una molte-


plicità di crediti per tariffa rifiuti ri-


sultanti da ruoli trasmessi all’agente


della riscossione nel periodo tra il
 e il . Secondo la società, si

tratta di crediti regolarmente fattura-


ti in quanto afferenti a un prelievo al-
l’epoca qualificato come corrispetti-

vo privatistico. in base all’articolo 


del Dl /, i debiti di importo resi-
duo non superiore a mille euro,

iscritti a ruolo tra il ° gennaio  e


la fine del , sono annullati d’uffi-
cio. Nel nostro caso l’agenzia delle

Entrate-Riscossione (Ader) ha indi-


cato le partite di ruolo estinte d’uffi-
cio con comunicazione inviata nel-

l’aprile del . A questo punto la so-
cietà di gestione ha chiesto se fosse

possibile emettere la nota di credito,


in base all’articolo  del Dpr /.
La risposta delle Entrate è stata

positiva, sulla base di alcune conside-
razioni. È stato in primo luogo ricor-

dato che la norma citata (l’articolo 


del Dl /) prevede l’annullamen-
to ope legis dei mini crediti iscritti a

ruolo a fine  ma anche la regola-


zione contabile di tale annullamento
entro il  dicembre . È stato poi

osservato che l’eliminazione del cre-
dito costituisce evento equiparabile,

sotto il profilo sostanziale, alle di-


chiarazioni di annullamento, nullità
eccetera, previste dall’articolo  del

Dpr /. Ne consegue che deve


essere riconosciuto il diritto di recu-
perare l’Iva addebitata in fattura at-

traverso l’emissione della nota di va-


riazione. Poiché la comunicazione di
regolazione contabile è intervenuta

nel corso del , la scadenza ultima
per la formazione della nota di credi-

to è la fine di aprile , termine di
presentazione della dichiarazione Iva

annuale. In proposito, sarebbe inte-


ressante accertare quale tipologia di
prelievo abbia dato origine agli im-

porti originariamente iscritti a ruolo.


Trattandosi di annualità risalenti nel
tempo, è possibile che vi fosse la co-

siddetto “Tia”, previsto nell’articolo


 del Dlgs /, che aveva pacifica-
mente qualificazione tributaria (si

veda la sentenza della Corte costitu-


zione /). Se così fosse, è evi-
dente che si sarebbe a cospetto di una

entrata del tutto esclusa da imposta.


Un’altra considerazione riguarda le
ricadute reddituali di tale operazio-

ne. Ed invero, così come sussistono i


presupposti per il recupero dell’Iva lo


stesso deve valere ai fini della conta-
bilizzazione della perdita su crediti.

È evidente infatti che la società di ge-


stione del servizio pubblico dei rifiuti
deve eliminare le poste di credito cor-

rispondenti alle partite annullate. Al


riguardo, si ricorda che la tariffa ri-
fiuti asseritamente privatistica costi-

tuiva un ricavo per il gestore, regolar-


mente assoggettato a Ires. Ne conse-
gue che, a fronte delle suddette poste

contabili, il gestore ha diritto a de-


durre la perdita su crediti per la parte
eccedente il fondo svalutazione ac-

cantonato.


—Lu.Lo.


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Ruoli sui rifiuti cancellati, note di credito entro aprile


SANATORIE


La variazione per l’Iva


sulle cartelle


fino a mille euro


Benefici penitenziari,


la stretta passa


i filtri della Consulta


CORTE COSTITUZIONALE


I nuovi chiarimenti


dopo la sentenza


sull’ergastolo ostativo


Giovanni Negri


La Corte costituzionale torna a
pronunciarsi sulla legittimità dei

presupposti per l’accesso ai bene-
fici penitenziari. E lo fa con due

sentenze, depositate ieri e scritte


entrambe da Nicolò Zanon, che ri-
prendono, dopo la pronuncia del

dicembre scorso sull’ergastolo


ostativo, il tema dei reati inseriti
nella lista dell’articolo  bis dell’or-

dinamento penitenziario e della


sua forza preclusiva rispetto alle
alternative alla detenzione.

Con la prima sentenza, la , la


Corte, chiamata in causa dalla Cas-
sazione, ha considerato infondate

le questioni di legittimità poste sul-


la inapplicabilità della detenzione
domiciliare ai condannati per rapi-

na aggravata. A non convincere la


Corte c’era la presunzione assoluta
dell’inadeguatezza della detenzio-

ne domiciliare come strumento per


il trattamento del condannato e la
prevenzione di nuovi reati, presun-

zione a sua volta collegata a una va-


lutazione di marcata pericolosità
del soggetto che ha commesso uno

dei reati elencati nell’articolo  bis.


La Consulta però osserva che il
soggetto al quale è impedito l’ac-

cesso alla detenzione domiciliare


sconta un presupposto negativo
“rafforzato” e cioè il fatto di non

trovarsi neppure nelle condizioni
utili per essere affidato in prova ai

servizi sociali. Una situazione, que-


st’ultima, che non dipende dall’en-
tità delle soglie di pena «ma neces-

sariamente consegue (come nel ca-


so di specie) alla valutazione giudi-
ziale, effettuata in concreto, che ha

concluso per l’impossibilità di con-
tenere il rischio della commissione

di nuovi reati, anche ricorrendo alle


puntuali e tipiche prescrizioni della
misura dell’affidamento».

In definitiva, il soggetto interes-


sato dalla preclusione oggetto delle
censure della Cassazione non è solo

l’autore di un determinato reato


ma, in ciascun caso concreto, è per-
sona dalla pericolosità che non può

essere contenuta attraverso i presì-


di tipici dell’affidamento in prova.
Con la sentenza , invece, la

Corte considera infondata la que-


stione posta sulla legittimità del-
l’inserimento nell’elenco dei reati

ostativi dell’articolo  anche del


sequestro di persona accompa-
gnato però dall’attenuante della

lieve entità del fatto.


La Consulta ricorda come la pre-
visione di attenuanti, anche diverse

da quelle della lievità del fatto, per-
mette di adeguare la pena al caso

concreto, ma non riguarda neces-


sariamente l’oggettiva pericolosità
del comportamento descritto dalla

fattispecie astratta. In ogni caso,


anche la concessione dell’atte-
nuante è rilevante per la determi-

nazione della pena proporzionata


al caso concreto, mentre, nella logi-
ca del  bis, non risulta invece ido-

nea a incidere, da sola, sulla coeren-


za della scelta legislativa di ricolle-
gare al sequestro con finalità estor-

sive un trattamento più rigoroso in


fase di esecuzione, indipendente-
mente dalla pena inflitta.

Del resto, gli elementi che giu-


stificano il riconoscimento del-
l’attenuante (natura, specie, mez-

zi, modalità o circostanze del-


l’azione, oppure particolare te-
nuità del danno o del pericolo)

non sono necessariamente in


contraddizione, osserva la sen-
tenza, con l’adesione o la parteci-

pazione del condannato a perico-


lose organizzazioni criminali.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Steritalia - Centrale di Sterilizzazione -

Area accettazione

Steritalia - centrale

di sterilizzazione -

Controllo meticoloso

dei ferri

Steritalia - Centrale di Sterilizzazione -

Area decontaminazione

C


on il termine sterilizzazione si


identifi cano l’insieme di attivi-


tà e di processi fi sici e chimici per la


completa eliminazione o distruzione di
qualsiasi forma di vita microbica, e de-

stinati a rendere disponibili all’uso di-


spositivi medici sterili.


Risulta del tutto evidente, quindi, che


le operazioni di disinfezione e steriliz-
zazione richiedano il raggiungimen-

to di standard di qualità elevatissimi


al fi ne di ridurre al minimo il rischio di


biologico non solo per i pazienti e gli


operatori sanitari, ma anche per coloro
i quali sono deputati allo svolgimento

delle operazioni di decontaminazione


che precedono la sterilizzazione vera


e propria. A differenza del rischio di


natura chimica - per il rischio biologico


non esistono limiti di esposizione uti-
lizzabili come soglia: si deve pertanto

ridurre al più basso possibile il livello di


contaminazione ambientale.


È quindi necessario ottemperare agli


adempimenti previsti dal Decreto Le-
gislativo 81/08, che riguarda la tutela

della salute e della sicurezza nei luo-


ghi di lavoro. In particolare, l’articolo


Articolo 272 - Misure tecniche, orga-


nizzative, procedurali- prevede che
in tutte le attività per le quali la valu-

tazione di cui all’articolo 271 eviden-


zia rischi per la salute dei lavoratori, il


datore di lavoro attui misure tecniche,


organizzative e procedurali, per evi-


tare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.

Dunque, individuazione delle respon-


sabilità e costi derivanti dalla necessi-


tà di dotarsi di strutture, dispositivi e


personali adeguati al raggiungimento
degli standard qualitativi richiesti.

La sterilizzazione in Italia


Ad oggi, una struttura sanitaria può ge-


stire il processo di sterilizzazione dei
ferri chirurgici secondo tre modalità:

GESTIONE INTERNA: Il materia-


le è interamente di proprietà o gestito


della struttura sanitaria, la centrale in-


terna è coordinata dall’azienda ospe-


daliera responsabile del servizio inclu-
so l’organizzazione del personale.

GESTIONE IN OUTSOURCING:


Comporta l’affi damento totale del ser-


vizio di Gestione dello strumentario


chirurgico a fornitori terzi.
Il servizio esternalizzato può include-

re:


a) La progettazione e la realizzazione


delle centrali di sterilizzazione all’inter-


no degli spazi del cliente
b) L’utilizzo di centrali esterne e la con-

seguente organizzazione della logistica


c) la progettazione dei set di strumen-


tario chirurgico con l’azienda respon-


sabile del servizio, soluzione che evita
l’acquisto della dotazione da parte del

cliente.


d) il noleggio e la manutenzione dello


strumentario chirurgico


GESTIONE MISTA: Parte del mate-
riale viene processato in una centrale

gestita da fornitori esterni con le stesse


modalità della gestione in outsourcing


e la restante tipologia viene processa-


ta in una centrale interna alla struttura
sanitaria e da quest’ultima coordinata.

Viene dunque spontaneo porsi la do-


manda: in un periodo di tagli alla spe-


sa pubblica e di carenza di personale


sanitario, qual è la soluzione più sicu-
ra e performante per una struttura sa-

nitaria?


Senza dubbio l’outsourcing che ha il


pregio di condividere la responsabilità


del processo, garantire un alto livello
di specializzazione nello svolgimen-

to delle attività, un know-how sempre


aggiornato sia in termini di soddisfa-


cimento dei requisiti legislativi che di


adeguamento tecnologico, una fl essi-


bilità dell’organizzazione e - non da ul-


timo - la totale tracciabilità certifi cata di


tutte le fasi del processo.
Una delle più grandi ed effi cienti cen-

trali di sterilizzazione si trova nel cen-


tro Italia, in una posizione strategica


che le consente di raggiungere facil-


mente le strutture sanitarie di qualun-
que regione.

Stiamo parlando di Steritalia SpA, che


lavora quotidianamente con clienti pub-


blici e privati e dispone di oltre 3.000


set chirurgici in uso nelle sale operato-
rie dei vari clienti per un totale di circa

100.000 ferri chirurgici. Steritalia nello


stabilimento produttivo in Umbria lavo-


ra attualmente ogni anno 63.000 set


chirurgici che ogni giorno vengono ri-
tirati presso il cliente immediatamen-

te dopo l’utilizzo e riconsegnati steri-


li. Nelle centrali di sterilizzazione che


gestisce direttamente, installate nelle


strutture dei clienti, effettua 210.000
procedure annue di sterilizzazione al

fi ne di garantire elevatissimi standard


di qualità anche per i dispositivi medici


nuovamente sterilizzabili che non pos-


sono essere trasportati.


Steritalia Spa - quando l’outsourcing fa bene alla salute


Le procedure di sterilizzazione dei ferri chirurgici richiedono il raggiungimento


di standard di qualità elevatissimi: perché esternalizzare conviene?


Steritalia S.p.A. è uno dei leader


in Italia per la fornitura in no-


leggio di set procedurali sterili


di strumentario chirurgico oltre


che per la gestione di centrali di


sterilizzazione interne agli ospe-


dali.


L’azienda, titolare di brevetti


internazionali di metodo e di


processo, offre un servizio in-


novativo per la gestione dello


strumentario chirurgico, consa-


pevole che nuove tecnologie ed


una più moderna organizzazione


possono contribuire al miglioramento dell’Assistenza Sanitaria promuovendo qua-


lità e sicurezza pur riducendone i costi. Obiettivo di Steritalia è quello di sempli -


care le attività infermieristiche e le risorse tradizionalmente destinate a procedure


non assistenziali quali il ricondizionamento ciclico dei ferri chirurgici: deconta-


minazione – movimentazione – sani cazione – confezionamento – sterilizzazione



  • stoccaggio, abbattendo il rischio professionale.


Costituita ed operante dal 2003, la Società rappresenta l’applicazione industriale


di sviluppo dal piano di ricerca istituzionale ammesso a  nanziamento dal M.I.U.R.



  • Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca- e ben si caratterizza nella sua veste


di “innovatore” avendo introdotto nuovi modelli gestionali nei processi di sterilizza-


zione dei Dispositivi Medici riutilizzabili.


Steritalia, inoltre, è fabbricante di Dispositivi Medici registrato nella banca dati del


Ministero e produce set sterili di strumenti e accessori per interventi chirurgici e


ambulatoriali. Il set ha un suo ciclo di vita, che va dalla progettazione e creazione


 sica alla dismissione. Ogni volta che il cliente apre il dispositivo si trova davanti


ad un nuovo set procedurale monouso e monopaziente, ovvero destinato all’ese-


cuzione di una singola prestazione chirurgica, al termine della quale esso viene


reso a Steritalia per essere sottoposto ad un nuovo processo di trattamento e


sterilizzazione.


I Dispositivi Medici Steritalia immessi in commercio sono registrati nella Banca


Dati Nazionale del Ministero della Salute e identi cati per mezzo del numero di


Repertorio assegnato. La marcatura CE sul prodotto e relativa documentazione è


strutturata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato II alla Direttiva Europea


93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE.


Nel 2013 Steritalia è entrata a far parte di Dussmann Service Srl.


Steritalia opera in regime di qualità ed è certi cata secondo le norme ISO


9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO


22301:2014 I set chirurgici prodotti negli stabilimenti gestiti dalla Società sono


classi cati conformi alla: Direttiva 93/42/CEE recepita con - D.Lgs. 24/02/97 n.


46 Allegato Il°.


Steritalia SpA


Steritalia - Set chirurgico fi nito

Speciale SICUREZZA, AMBIENTE LAVORO - Realtà Eccellenti


INFORMAZIONE PROMOZIONALE

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