Il Sole 24 Ore Venerdì 13 Marzo 2020 29
Norme & Tributi
Sempre esente Imu il fondo edificabile
condotto da un coltivatore diretto
AGRICOLTURA
Presa di posizione
del ministero nel caso
di più comproprietari
L’agevolazione ha carattere
oggettivo a prescindere
dalla qualifica dei contitolari
Luigi Lovecchio
L’esenzione Imu delle aree edificabi-
li possedute e condotte da Iap e colti-
vatori diretti continua a operare per
intero, e non solo per la quota di pos-
sesso dei suddetti soggetti, anche in
vigenza della nuova Imu. Lo afferma
la risoluzione / del diparti-
mento delle Politiche fiscali del Mef.
Le vecchie disposizioni Ici/Imu
disponevano che le aree edificabili
possedute e condotte da soggetti con
la qualifica di Iap o di coltivatori di-
retti fossero equiparate ai terreni
agricoli. Una consolidata giurispru-
denza di Cassazione (tra le ultime la
sentenza /) ha al riguardo
affermato che l’equiparazione ha ca-
rattere oggettivo e pertanto non rile-
va la qualificazione soggettiva di tut-
ti i proprietari del bene. Ne conse-
gue, sempre secondo tale interpre-
tazione, che è sufficiente che l’area
fabbricabile sia posseduta anche in
minima parte da uno Iap o da un col-
tivatore diretto affinché la stessa sia
considerata per intero come terreno
agricolo, anche nei riguardi delle
quote, per esempio, di dipendenti o
professionisti. In questo senso va
anche la prassi amministrativa (si
veda a questo proposito la circolare
del Mef del ).
Con l’entrata in vigore della nuo-
va Imu, è sembrato alla generalità
degli interpreti che le cose fossero
cambiate. In base all’articolo , com-
ma della legge /, infatti,
«in presenza di più soggetti passivi
con riferimento a un medesimo im-
mobile, ognuno è titolare di un’auto-
noma obbligazione tributaria e nel-
l’applicazione dell’imposta si tiene
conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti a ogni singola quota
di possesso, anche nei casi di appli-
cazione delle esenzioni o agevola-
zioni». In particolare il riferimento
letterale alle agevolazioni e ai requi-
siti sia oggettivi che soggettivi delle
stesse sembra dunque un chiaro sin-
tomo della volontà di superare, tra
l’altro, l’orientamento dei magistrati
della Cassazione. Secondo la risolu-
zione / del Mef, invece, la pre-
visione appena riportata non inno-
verebbe nulla, poiché essa si limite-
rebbe a ribadire un criterio già vale-
vole in passato.
Viene al riguardo osservato, dun-
que, che proprio il carattere oggetti-
vo dell’agevolazione in questione
comporta, per un verso, l’irrilevanza
della qualificazione soggettiva dei
proprietari diversi da Iap e coltivato-
re e nel contempo la necessità di
continuare a considerare come ter-
reno agricolo il bene immobile nella
sua interezza. D’altro canto una di-
versa soluzione determinerebbe la
conseguenza, sempre secondo il pa-
rere del dipartimento delle Politiche
fiscali, irragionevole: il medesimo
immobile verrebbe considerato ter-
reno agricolo o area edificabile a se-
conda del soggetto che lo possiede.
Si rileva, da ultimo, che, a tutto voler
concedere, anche assumendo la tesi
opposta, il fatto che l’area in questio-
ne mantenga l’utilizzo agricolo com-
porta che alla stessa non potrà che
essere attribuito un valore prossimo
allo zero, atteso che sussisterebbe
«una situazione di impossibilità di
sfruttamento edificatorio dell’area».
Questa tesi appare tuttavia criti-
cabile. In primo luogo, la formula-
zione testuale della nuova Imu lascia
chiaramente intendere che tutti i re-
quisiti oggettivi e soggettivi afferen-
ti l’obbligazione d’imposta debbano
essere riguardati autonomamente,
cioè in capo a ciascun contribuente.
Sotto questo aspetto, quindi, non
pare essere dirimente la qualifica-
zione dell’agevolazione in esame
tanto più che le esenzioni sono di
stretta interpretazione. Peraltro, co-
sì opinando, si sarebbe in presenza
di una innovazione che in realtà non
cambia nulla, con buona pace del
principio di economia dell’agire le-
gislativo. A ciò si aggiunga che l’uti-
lizzo agricolo non è in alcun modo di
ostacolo alla destinazione edificato-
ria, considerata l’ampiezza della no-
zione di area edificabile. Vale ricor-
dare che un’area del tutto priva di ef-
fettive possibilità di costruzione re-
sta edificabile se è così qualificata
dallo strumento urbanistico. E ciò,
come è esperienza comune, non
comporta affatto che nella percezio-
ne del mercato il valore del bene sia
prossimo allo zero.
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C’è tempo fino a fine aprile per emet-
tere le note di credito relative alle par-
tite a ruolo non superiori a mille euro,
annullate ope legis dall’articolo del
Dl /. L’affermazione è contenu-
ta nella risposta dell’agenzia delle
Entrate. Questo il caso. Una società di
gestione di rifiuti urbani ha ereditato,
per effetto di una fusione, una molte-
plicità di crediti per tariffa rifiuti ri-
sultanti da ruoli trasmessi all’agente
della riscossione nel periodo tra il
e il . Secondo la società, si
tratta di crediti regolarmente fattura-
ti in quanto afferenti a un prelievo al-
l’epoca qualificato come corrispetti-
vo privatistico. in base all’articolo
del Dl /, i debiti di importo resi-
duo non superiore a mille euro,
iscritti a ruolo tra il ° gennaio e
la fine del , sono annullati d’uffi-
cio. Nel nostro caso l’agenzia delle
Entrate-Riscossione (Ader) ha indi-
cato le partite di ruolo estinte d’uffi-
cio con comunicazione inviata nel-
l’aprile del . A questo punto la so-
cietà di gestione ha chiesto se fosse
possibile emettere la nota di credito,
in base all’articolo del Dpr /.
La risposta delle Entrate è stata
positiva, sulla base di alcune conside-
razioni. È stato in primo luogo ricor-
dato che la norma citata (l’articolo
del Dl /) prevede l’annullamen-
to ope legis dei mini crediti iscritti a
ruolo a fine ma anche la regola-
zione contabile di tale annullamento
entro il dicembre . È stato poi
osservato che l’eliminazione del cre-
dito costituisce evento equiparabile,
sotto il profilo sostanziale, alle di-
chiarazioni di annullamento, nullità
eccetera, previste dall’articolo del
Dpr /. Ne consegue che deve
essere riconosciuto il diritto di recu-
perare l’Iva addebitata in fattura at-
traverso l’emissione della nota di va-
riazione. Poiché la comunicazione di
regolazione contabile è intervenuta
nel corso del , la scadenza ultima
per la formazione della nota di credi-
to è la fine di aprile , termine di
presentazione della dichiarazione Iva
annuale. In proposito, sarebbe inte-
ressante accertare quale tipologia di
prelievo abbia dato origine agli im-
porti originariamente iscritti a ruolo.
Trattandosi di annualità risalenti nel
tempo, è possibile che vi fosse la co-
siddetto “Tia”, previsto nell’articolo
del Dlgs /, che aveva pacifica-
mente qualificazione tributaria (si
veda la sentenza della Corte costitu-
zione /). Se così fosse, è evi-
dente che si sarebbe a cospetto di una
entrata del tutto esclusa da imposta.
Un’altra considerazione riguarda le
ricadute reddituali di tale operazio-
ne. Ed invero, così come sussistono i
presupposti per il recupero dell’Iva lo
stesso deve valere ai fini della conta-
bilizzazione della perdita su crediti.
È evidente infatti che la società di ge-
stione del servizio pubblico dei rifiuti
deve eliminare le poste di credito cor-
rispondenti alle partite annullate. Al
riguardo, si ricorda che la tariffa ri-
fiuti asseritamente privatistica costi-
tuiva un ricavo per il gestore, regolar-
mente assoggettato a Ires. Ne conse-
gue che, a fronte delle suddette poste
contabili, il gestore ha diritto a de-
durre la perdita su crediti per la parte
eccedente il fondo svalutazione ac-
cantonato.
—Lu.Lo.
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Ruoli sui rifiuti cancellati, note di credito entro aprile
SANATORIE
La variazione per l’Iva
sulle cartelle
fino a mille euro
Benefici penitenziari,
la stretta passa
i filtri della Consulta
CORTE COSTITUZIONALE
I nuovi chiarimenti
dopo la sentenza
sull’ergastolo ostativo
Giovanni Negri
La Corte costituzionale torna a
pronunciarsi sulla legittimità dei
presupposti per l’accesso ai bene-
fici penitenziari. E lo fa con due
sentenze, depositate ieri e scritte
entrambe da Nicolò Zanon, che ri-
prendono, dopo la pronuncia del
dicembre scorso sull’ergastolo
ostativo, il tema dei reati inseriti
nella lista dell’articolo bis dell’or-
dinamento penitenziario e della
sua forza preclusiva rispetto alle
alternative alla detenzione.
Con la prima sentenza, la , la
Corte, chiamata in causa dalla Cas-
sazione, ha considerato infondate
le questioni di legittimità poste sul-
la inapplicabilità della detenzione
domiciliare ai condannati per rapi-
na aggravata. A non convincere la
Corte c’era la presunzione assoluta
dell’inadeguatezza della detenzio-
ne domiciliare come strumento per
il trattamento del condannato e la
prevenzione di nuovi reati, presun-
zione a sua volta collegata a una va-
lutazione di marcata pericolosità
del soggetto che ha commesso uno
dei reati elencati nell’articolo bis.
La Consulta però osserva che il
soggetto al quale è impedito l’ac-
cesso alla detenzione domiciliare
sconta un presupposto negativo
“rafforzato” e cioè il fatto di non
trovarsi neppure nelle condizioni
utili per essere affidato in prova ai
servizi sociali. Una situazione, que-
st’ultima, che non dipende dall’en-
tità delle soglie di pena «ma neces-
sariamente consegue (come nel ca-
so di specie) alla valutazione giudi-
ziale, effettuata in concreto, che ha
concluso per l’impossibilità di con-
tenere il rischio della commissione
di nuovi reati, anche ricorrendo alle
puntuali e tipiche prescrizioni della
misura dell’affidamento».
In definitiva, il soggetto interes-
sato dalla preclusione oggetto delle
censure della Cassazione non è solo
l’autore di un determinato reato
ma, in ciascun caso concreto, è per-
sona dalla pericolosità che non può
essere contenuta attraverso i presì-
di tipici dell’affidamento in prova.
Con la sentenza , invece, la
Corte considera infondata la que-
stione posta sulla legittimità del-
l’inserimento nell’elenco dei reati
ostativi dell’articolo anche del
sequestro di persona accompa-
gnato però dall’attenuante della
lieve entità del fatto.
La Consulta ricorda come la pre-
visione di attenuanti, anche diverse
da quelle della lievità del fatto, per-
mette di adeguare la pena al caso
concreto, ma non riguarda neces-
sariamente l’oggettiva pericolosità
del comportamento descritto dalla
fattispecie astratta. In ogni caso,
anche la concessione dell’atte-
nuante è rilevante per la determi-
nazione della pena proporzionata
al caso concreto, mentre, nella logi-
ca del bis, non risulta invece ido-
nea a incidere, da sola, sulla coeren-
za della scelta legislativa di ricolle-
gare al sequestro con finalità estor-
sive un trattamento più rigoroso in
fase di esecuzione, indipendente-
mente dalla pena inflitta.
Del resto, gli elementi che giu-
stificano il riconoscimento del-
l’attenuante (natura, specie, mez-
zi, modalità o circostanze del-
l’azione, oppure particolare te-
nuità del danno o del pericolo)
non sono necessariamente in
contraddizione, osserva la sen-
tenza, con l’adesione o la parteci-
pazione del condannato a perico-
lose organizzazioni criminali.
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Steritalia - Centrale di Sterilizzazione -
Area accettazione
Steritalia - centrale
di sterilizzazione -
Controllo meticoloso
dei ferri
Steritalia - Centrale di Sterilizzazione -
Area decontaminazione
C
on il termine sterilizzazione si
identifi cano l’insieme di attivi-
tà e di processi fi sici e chimici per la
completa eliminazione o distruzione di
qualsiasi forma di vita microbica, e de-
stinati a rendere disponibili all’uso di-
spositivi medici sterili.
Risulta del tutto evidente, quindi, che
le operazioni di disinfezione e steriliz-
zazione richiedano il raggiungimen-
to di standard di qualità elevatissimi
al fi ne di ridurre al minimo il rischio di
biologico non solo per i pazienti e gli
operatori sanitari, ma anche per coloro
i quali sono deputati allo svolgimento
delle operazioni di decontaminazione
che precedono la sterilizzazione vera
e propria. A differenza del rischio di
natura chimica - per il rischio biologico
non esistono limiti di esposizione uti-
lizzabili come soglia: si deve pertanto
ridurre al più basso possibile il livello di
contaminazione ambientale.
È quindi necessario ottemperare agli
adempimenti previsti dal Decreto Le-
gislativo 81/08, che riguarda la tutela
della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. In particolare, l’articolo
Articolo 272 - Misure tecniche, orga-
nizzative, procedurali- prevede che
in tutte le attività per le quali la valu-
tazione di cui all’articolo 271 eviden-
zia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro attui misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evi-
tare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.
Dunque, individuazione delle respon-
sabilità e costi derivanti dalla necessi-
tà di dotarsi di strutture, dispositivi e
personali adeguati al raggiungimento
degli standard qualitativi richiesti.
La sterilizzazione in Italia
Ad oggi, una struttura sanitaria può ge-
stire il processo di sterilizzazione dei
ferri chirurgici secondo tre modalità:
GESTIONE INTERNA: Il materia-
le è interamente di proprietà o gestito
della struttura sanitaria, la centrale in-
terna è coordinata dall’azienda ospe-
daliera responsabile del servizio inclu-
so l’organizzazione del personale.
GESTIONE IN OUTSOURCING:
Comporta l’affi damento totale del ser-
vizio di Gestione dello strumentario
chirurgico a fornitori terzi.
Il servizio esternalizzato può include-
re:
a) La progettazione e la realizzazione
delle centrali di sterilizzazione all’inter-
no degli spazi del cliente
b) L’utilizzo di centrali esterne e la con-
seguente organizzazione della logistica
c) la progettazione dei set di strumen-
tario chirurgico con l’azienda respon-
sabile del servizio, soluzione che evita
l’acquisto della dotazione da parte del
cliente.
d) il noleggio e la manutenzione dello
strumentario chirurgico
GESTIONE MISTA: Parte del mate-
riale viene processato in una centrale
gestita da fornitori esterni con le stesse
modalità della gestione in outsourcing
e la restante tipologia viene processa-
ta in una centrale interna alla struttura
sanitaria e da quest’ultima coordinata.
Viene dunque spontaneo porsi la do-
manda: in un periodo di tagli alla spe-
sa pubblica e di carenza di personale
sanitario, qual è la soluzione più sicu-
ra e performante per una struttura sa-
nitaria?
Senza dubbio l’outsourcing che ha il
pregio di condividere la responsabilità
del processo, garantire un alto livello
di specializzazione nello svolgimen-
to delle attività, un know-how sempre
aggiornato sia in termini di soddisfa-
cimento dei requisiti legislativi che di
adeguamento tecnologico, una fl essi-
bilità dell’organizzazione e - non da ul-
timo - la totale tracciabilità certifi cata di
tutte le fasi del processo.
Una delle più grandi ed effi cienti cen-
trali di sterilizzazione si trova nel cen-
tro Italia, in una posizione strategica
che le consente di raggiungere facil-
mente le strutture sanitarie di qualun-
que regione.
Stiamo parlando di Steritalia SpA, che
lavora quotidianamente con clienti pub-
blici e privati e dispone di oltre 3.000
set chirurgici in uso nelle sale operato-
rie dei vari clienti per un totale di circa
100.000 ferri chirurgici. Steritalia nello
stabilimento produttivo in Umbria lavo-
ra attualmente ogni anno 63.000 set
chirurgici che ogni giorno vengono ri-
tirati presso il cliente immediatamen-
te dopo l’utilizzo e riconsegnati steri-
li. Nelle centrali di sterilizzazione che
gestisce direttamente, installate nelle
strutture dei clienti, effettua 210.000
procedure annue di sterilizzazione al
fi ne di garantire elevatissimi standard
di qualità anche per i dispositivi medici
nuovamente sterilizzabili che non pos-
sono essere trasportati.
Steritalia Spa - quando l’outsourcing fa bene alla salute
Le procedure di sterilizzazione dei ferri chirurgici richiedono il raggiungimento
di standard di qualità elevatissimi: perché esternalizzare conviene?
Steritalia S.p.A. è uno dei leader
in Italia per la fornitura in no-
leggio di set procedurali sterili
di strumentario chirurgico oltre
che per la gestione di centrali di
sterilizzazione interne agli ospe-
dali.
L’azienda, titolare di brevetti
internazionali di metodo e di
processo, offre un servizio in-
novativo per la gestione dello
strumentario chirurgico, consa-
pevole che nuove tecnologie ed
una più moderna organizzazione
possono contribuire al miglioramento dell’Assistenza Sanitaria promuovendo qua-
lità e sicurezza pur riducendone i costi. Obiettivo di Steritalia è quello di sempli -
care le attività infermieristiche e le risorse tradizionalmente destinate a procedure
non assistenziali quali il ricondizionamento ciclico dei ferri chirurgici: deconta-
minazione – movimentazione – sani cazione – confezionamento – sterilizzazione
- stoccaggio, abbattendo il rischio professionale.
Costituita ed operante dal 2003, la Società rappresenta l’applicazione industriale
di sviluppo dal piano di ricerca istituzionale ammesso a nanziamento dal M.I.U.R.
- Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca- e ben si caratterizza nella sua veste
di “innovatore” avendo introdotto nuovi modelli gestionali nei processi di sterilizza-
zione dei Dispositivi Medici riutilizzabili.
Steritalia, inoltre, è fabbricante di Dispositivi Medici registrato nella banca dati del
Ministero e produce set sterili di strumenti e accessori per interventi chirurgici e
ambulatoriali. Il set ha un suo ciclo di vita, che va dalla progettazione e creazione
sica alla dismissione. Ogni volta che il cliente apre il dispositivo si trova davanti
ad un nuovo set procedurale monouso e monopaziente, ovvero destinato all’ese-
cuzione di una singola prestazione chirurgica, al termine della quale esso viene
reso a Steritalia per essere sottoposto ad un nuovo processo di trattamento e
sterilizzazione.
I Dispositivi Medici Steritalia immessi in commercio sono registrati nella Banca
Dati Nazionale del Ministero della Salute e identi cati per mezzo del numero di
Repertorio assegnato. La marcatura CE sul prodotto e relativa documentazione è
strutturata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato II alla Direttiva Europea
93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE.
Nel 2013 Steritalia è entrata a far parte di Dussmann Service Srl.
Steritalia opera in regime di qualità ed è certi cata secondo le norme ISO
9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO
22301:2014 I set chirurgici prodotti negli stabilimenti gestiti dalla Società sono
classi cati conformi alla: Direttiva 93/42/CEE recepita con - D.Lgs. 24/02/97 n.
46 Allegato Il°.
Steritalia SpA
Steritalia - Set chirurgico fi nito
Speciale SICUREZZA, AMBIENTE LAVORO - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE