Il Sole 24 Ore - 09.03.2020

(Rick Simeone) #1

18 Lunedì 9 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Fisco e sentenze


Euroritenuta non rimborsata a chi fa la voluntary


FISCO INTERNAZIONALE


Chiusura della Ctp Milano


ma la giurisprudenza


non ha unico orientamento


Davide Settembre


Il contribuente che ha aderito alla
voluntary disclosure non ha dirit-
to al rimborso dell’euroritenuta.
È il principio affermato dalla Ctp
di Milano con la recente senten-
za // (presidente e rela-
tore Pilello), anche se la giuri-
sprudenza sul punto è tutt’altro
che pacifica.
Nel caso esaminato, il contri-
buente aveva aderito alla proce-
dura di collaborazione volontaria


(voluntary disclosure), al fine di re-
golarizzare i redditi detenuti al-
l’estero (interessi su obbligazioni)
in violazione delle norme sul mo-
nitoraggio. Il contribuente, dopo
avere perfezionato la procedura
mediante il pagamento delle im-
poste dovute, aveva chiesto il rim-
borso dell’euroritenuta operata
dalle banche estere sui medesimi
redditi, con il fine di garantire
l’anonimato del correntista.
Il richiedente, infatti, sostene-
va che i redditi oggetto di regola-
rizzazione fossero stati oggetto
di doppia imposizione, vietata
dalla direttiva //CE (di-
rettiva Risparmio) e dalla nor-
mativa interna di recepimento
(Dlgs  del ).
Il silenzio-rifiuto dell’ufficio
era stato impugnato dinanzi la

Ctp di Milano. I giudici lombardi
hanno respinto il ricorso. Per i
giudici, in particolare, la legge
/, che ha introdotto la
procedura di collaborazione vo-
lontaria, avrebbe riprodotto una
sorta di «accertamento con ade-
sione». E per questa ragione, una
volta perfezionata, con il paga-
mento dell’imposta liquidata
dall’ufficio, non vi sarebbe la
possibilità né per il contribuente
di impugnare né per l’ufficio di
modificare le risultanze di que-
sta procedura.
Al riguardo i giudici richiama-
no la sentenza della Corte di cas-
sazione  del , in base
alla quale «poiché avverso l’ac-
certamento definito per adesio-
ne è preclusa ogni forma di im-
pugnazione, devono ritenersi

improponibili anche le istanze di
rimborso in quanto costituireb-
bero una surrettizia forma di im-
pugnazione dell’accertamento in
questione che, invece, in confor-
mità alla ratio dell’istituto, deve
ritenersi intangibile».
Ne consegue che il pagamento
dell’imposta liquidata a conclu-
sione della procedura debba ri-
tenersi effettuato a titolo defini-
tivo, ai sensi dell’articolo  del
Dlgs /.
Inoltre, i giudici hanno affer-
mato che il contribuente, avendo
perfezionato la procedura mal-
grado il mancato riconoscimento
del credito di imposta, avrebbe di
fatto (sebbene implicitamente)
manifestato acquiescenza.
Occorre, tuttavia, evidenziare
che si registrano anche molte sen-

tenze di segno opposto dei giudici
di merito sia in primo che in se-
condo grado, che riconoscono il
diritto al rimborso dell’eurorite-
nuta, in quanto si avrebbe altri-
menti una doppia tassazione, vie-
tata dall’articolo  della direttiva
//CE e dall’articolo  del
Dlgs  del , che ha recepito
tale direttiva nel nostro ordina-
mento (si vedano le sentenze della
Ctp di Milano / e Ctr Lom-
bardia /).
La parola fine potrà essere
quindi scritta dalla Corte di cassa-
zione, con la possibilità (sempre
se gli uffici resisteranno in giudi-
zio) di un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, in quanto la
questione riguarda l’interpreta-
zione di una norma comunitaria.
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La donazione di quote


con piccola rendita


non è un «vitalizio»


IMPOSTA DI REGISTRO


Bocciata la riqualificazione
dell’ufficio che aveva
negato la liberalità modale

Alessia Urbani Neri

L’ufficio non può riqualificare un
contratto di donazione modale in
costituzione di rendita vitalizia,
senza verificare in concreto l’effet-
tiva aleatorietà del rapporto. L’at-
to, infatti, ai fini dell’imposta di re-
gistro va interpretato sulla base
della volontà reale delle parti
espressa nel negozio giuridico
soggetto a registrazione, poiché si
tratta di un tributo sulla “ricchez-
za” espressa dall’atto. A dirlo è la
Ctp Brescia // (presiden-
te e relatore Vitali).
La sentenza riconosce come atto
di donazione modale il contratto con
cui una madre enne aveva donato
al proprio figlio quote societarie per
., euro, ponendo a carico
del figlio/beneficiario l’onere di cor-
rispondere alla madre/donante una
rendita vitalizia del valore contrat-
tuale di . euro annuali. In par-
ticolare l’ufficio, prendendo in con-
siderazione il valore contabile delle
quote sociali donate e della rendita
vitalizia, come indicato nel rogito e
senza procedere a una loro capitaliz-
zazione, aveva negato il carattere li-
berale proprio della donazione ri-
qualificando l’atto come costituzio-
ne di rendita vitalizia, soggetta al
versamento dell’imposta di registro
in misura proporzionale.
Così operando, tuttavia, l’am-
ministrazione avrebbe messo in
relazione il valore della rendita, po-
sta quale onere a carico del donata-
rio, come emergente dall’atto di
donazione, con quello delle quote
societarie trasferite, omettendo di
procedere a una capitalizzazione

del vitalizio per rendere il suo valo-
re attuale e, dunque, raffrontarlo
con il valore del cespite donato, così
valutando il concreto interesse
perseguito dalle parti.
Il collegio ha respinto la tesi del-
l’amministrazione, in base ai se-
guenti elementi:
 la mancanza di aleatorietà del-
l’atto soggetto a registrazione, che
è invece propria del contratto costi-
tutivo di rendita vitalizia;
 l’elevata età della madre donante
(  anni)
 l’assenza di sproporzione tra il
valore delle prestazioni dovute dal
figlio/beneficiario, attualizzate nel
loro ammontare, rispetto alle quote
societarie donate.
In base all’articolo  del Dpr
/ l’imposta di registro viene
applicata «secondo la intrinseca na-
tura e gli effetti giuridici dell’atto
presentato alla registrazione» che
impongono di verificare l’onere po-
sto a carico del beneficiario della do-
nazione e la sua gravosità in termini
economici rispetto al valore del ce-
spite patrimoniale donato. In tal
senso , quando il beneficiario è
prossimo alla morte, per età o ma-
lattia, e l’entità della rendita è infe-
riore al frutto o agli utili ricavabili
dal cespite patrimoniale trasferito
sono escluse l’aleatorietà e la costi-
tuzione di una rendita vitalizia (Cas-
sazione / e /).
Nel caso in esame il valore della
rendita, come capitalizzata in consi-
derazione dell’età del beneficiario
(enne), era inferiore alle quote do-
nate. Pertanto, il negozio giuridico
non poteva qualificarsi come rendi-
ta vitalizia, ma come donazione mo-
dale. Nel caso di specie, la rendita è
solo un modo per limitare o ridurre
il valore della liberalità posta in esse-
re, non potendosi qualificare come
corrispettivo per la cessione delle
quote, capace di imprimere al con-
tratto un carattere di onerosità.
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Stop alle maxi-sanzioni sui crediti


se sono indicati nel quadro RU


CONTROLLI E LITI


Pena al % sull’importo


non spettante individuato


con controlli automatizzati


Quella al -%


si può applicare solo se


viene provata l’inesistenza


Dario Deotto


La Ctr Emilia Romagna si sofferma-
sul distinguo – a livello sanzionato-
rio – tra credito d’imposta non spet-
tante e inesistente, con la sentenza
 del  novembre scorso, sezio-
ne  (presidente Di Ruberto e relatore
Mottola). Nel caso di specie si tratta-
va del credito per ricerca e sviluppo.


La normativa di riferimento
In proposito, va ricordato che il com-
ma  dell’articolo  del Dlgs
/ prevede l’irrogazione della
sanzione del % (dell’utilizzo del
credito) «nel caso di utilizzo di
un’eccedenza o di un credito d’impo-
sta esistente in misura superiore a
quella spettante o in violazione delle
modalità di utilizzo previste dalle
leggi vigenti».
Invece, il successivo comma 
dello stesso articolo di legge dispo-
ne la sanzione dal  al % nel
caso di utilizzo in compensazione
di crediti inesistenti. E stabilisce
anche che «si intende inesistente il
credito in relazione al quale man-
ca, in tutto o in parte, il presuppo-
sto costitutivo e la cui inesistenza
non sia riscontrabile mediante
controlli di cui agli articoli -bis
e -ter del decreto del presidente

della Repubblica / e all’ar-
ticolo -bis del decreto del presi-
dente della Repubblica /».

La sentenza della Ctr
La Ctr Emilia Romagna mette in luce
proprio la “latitudine” di tale ultima
previsione. Viene (correttamente) ri-
scontrato che affinché un credito
d’imposta risulti inesistente (con la
sanzione dal  al %) devono
coesistere i due requisiti previsti dal-
la norma:
il credito deve risultare privo, in
tutto o in parte, dei suoi presupposti
costitutivi;
la sua inesistenza non può essere
riscontrata attraverso controlli au-
tomatizzati.
Nella stessa direzione depone an-
che la relazione illustrativa del Dlgs
/ (che ha modificato l’artico-
lo  del Dlgs /), nella quale si

legge che «il riferimento operato al
riscontro dell’esistenza del credito
da utilizzare in compensazione me-
diante procedure automatizzate
rappresenta condizione ulteriore a
quella dell’esistenza sostanziale del
credito, ed è volta ad evitare che si
applichino le sanzioni più gravi
quando il credito, pur sostanzial-
mente inesistente, può essere facil-
mente intercettato mediante con-
trolli automatizzati, nel presupposto
che la condotta del contribuente si
connota per scarsa insidiosità».
Va rilevato, infatti, che ai sensi
dell’articolo -ter del Dpr /
(controllo formale delle dichiarazio-
ni) è attributo potere agli uffici (lette-
ra d) del comma ) di «determinare
i crediti d’imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni
e ai documenti richiesti ai contri-
buenti». In sostanza, la sussistenza

o meno di un credito d’imposta ri-
sulta tra le fattispecie che possono
essere verificate dalle Entrate me-
diante il controllo formale delle di-
chiarazioni di cui all’articolo -ter.

La conclusione
Con la evidente conclusione che
tutte le volte che un credito d’im-
posta risulta indicato nel quadro
RU della dichiarazione dei reddi-
ti, essendo “intercettabile” me-
diante i controlli automatizzati
previsti dall’articolo -ter del
Dpr /, la condotta del
contribuente – in caso di utilizzo
indebito - non può essere consi-
derata fraudolenta, e quindi san-
zionata con la penalità più grave
dal  al % (e gli altri “corol-
lari” previsti dalla norma) come
credito inesistente.
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direttrice del museo di Arte contemporanea a Cracovia: sono tra i venti


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