Il Sole 24 Ore - 09.03.2020

(Rick Simeone) #1

24 Lunedì 9 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Giustizia e sentenze


Marco Marinaro

È prevista per domani, martedì 
marzo, l’udienza dinanzi alle Se-
zioni unite della Cassazione per di-
rimere il contrasto sull’individua-
zione della parte onerata dell’avvio
della mediazione nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo,
quando la materia rientra tra quel-
le per cui la mediazione è prevista
come condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. La giuri-
sprudenza è infatti divisa sul punto
da anni, anche se la Cassazione,
con la pronuncia  del , ha
affermato che a dover avviare la
mediazione è la parte che presenta
l’opposizione (il debitore). Una
parte dei giudici si è però discosta-
ta da questa conclusione. Tanto
che, con l’ordinanza interlocutoria
 del  luglio , la Cassa-
zione ha rimesso la questione al
Primo presidente.
Entrambe le tesi in campo sono
assistite da ragioni tecniche: da un
canto si sostiene che a essere gra-
vato dovrebbe essere il debitore
opponente in quanto parte inte-
ressata a instaurare e prosecuguire
il processo ordinario di cognizio-
ne; dall’altro, si ritiene che sia il
creditore opposto a dover avviare
la procedura quale attore in senso
sostanziale, dovendosi accertare
nel giudizio di opposizione la pre-
tesa creditoria. Le diverse posizio-
ni portano anche a opposte con-
clusioni sugli effetti sul decreto in-
giuntivo, che verrebbe conferma-
to, per alcuni, o travolto, per altri,
se la mediazione non è esperita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediazione


e ingiuntivo,


domani


l’udienza


Figli trascurati: quando


il genitore paga i danni


Cinzia Calabrese
Gloria Musumeci


Chi viola i doveri che derivano dai rap-
porti familiari rischia non solo di incor-
rere nelle misure sanzionatorie tipiche
del diritto di famiglia, ma anche di essere
condannato a risarcire i danni. Può acca-
dere nei rapporti tra genitori e figli e tra
coniugi quando, in relazione al rapporto
di filiazione, vengono lesi diritti costitu-
zionalmente protetti: in questo caso la
condotta può integrare gli estremi dell’il-
lecito civile (in particolare, illecito endo-
familiare) e può dare luogo a un’azione
di risarcimento dei danni in base agli ar-
ticoli  e  del Codice civile.
Per ottenere il ristoro del pregiudizio
subìto devono sussistere nella fattispecie
concreta tutti gli elementi propri della re-
sponsabilità aquiliana: il fatto ingiusto,
il danno, il nesso causale tra l’evento e il
danno e, infine, l’elemento soggettivo.
Nel panorama giurisprudenziale de-
gli ultimi anni, i giudici di merito e la Cas-
sazione hanno affrontato differenti pro-
fili dell’illecito endofamiliare, concen-
trandosi sia sui danni provocati ai figli
dalla violazione dei doveri dei genitori,
sia su quelli causati al coniuge privato
della libertà di autodeterminarsi nella
scelta di essere genitore.
Così, ad esempio, è stato condannato
al risarcimento del danno non patrimo-
niale il genitore che ha violato il dovere di
mantenere, educare e istruire il figlio,
poiché la sua assenza aveva provocato al
figlio una «immancabile ferita» dei dirit-
ti che nascono dal rapporto di filiazione,


che trovano negli articoli  e  della Co-
stituzione e nelle norme di diritto inter-
nazionale (Carta di Nizza, Convenzione
Edu) un elevato grado di tutela (Cassa-
zione, /).
Il danno non patrimoniale, che consi-
ste nella sofferenza patita dal figlio per
essere stato privato di beni fondamentali
quali la cura, l’affetto e l’amore genitoria-
le, si ritiene provato quando viene accer-
tata l’assenza del genitore, che, sulla base
delle comuni regole di esperienza,non
può che ingenerare, di per sé, tale dolore.
La giurisprudenza, inoltre, ha chiari-
to che i doveri del genitore nei confronti
del figlio prescindono dalla dichiarazio-
ne giudiziale di maternità o paternità,
ma discendono dal fatto stesso della pro-
creazione: di conseguenza, il diritto del
figlio a essere mantenuto, istruito ed
educato nei confronti dei genitori sorge
al momento della sua nascita. Pertanto,
anche il figlio nato fuori dal matrimonio
e riconosciuto da un solo genitore può
chiedere il risarcimento dei danni non
patrimoniali causati dall’assenza del ge-
nitore che non lo ha riconosciuto (Tribu-
nale di Roma,  maggio ).

La Cassazione ha poi condannato un
padre al risarcimento dei danni da priva-
zione genitoriale nei confronti della fi-
glia, che, cresciuta con la sola madre,
aveva rinunciato a proseguire gli studi a
causa del disagio morale e materiale de-
rivato dall’assenza della figura paterna
nella sua vita (Cassazione, /).
Accanto al danno da privazione geni-
toriale, è stato considerato dalla giuri-
sprudenza risarcibile anche il danno da
disconoscimento d’ufficio, ossia il danno
che subisce il figlio a seguito del discono-
scimento della paternità e che consiste
nella lesione della propria identità, nella
necessità di reinserirsi nel contesto so-
ciale con un nuovo cognome, nella soffe-
renza legata alla scoperta improvvisa di
una nuova realtà circa le proprie origini,
nella perdita di legami familiari consoli-
dati. In particolare, il Tribunale di Milano
ha ritenuto che l’interesse del falso padre
a riaffermare la verità biologica non po-
tesse prevalere rispetto al contrapposto
interesse della figlia a conservare la sua
identità personale e appartenenza fami-
liare: ha dichiarato, quindi, il difetto di
veridicità del precedente riconoscimen-
to della figlia fatto dall’uomo, ma lo ha
condannato a risarcire i danni alla figlia
(Tribunale di Milano,  aprile ).
La giurisprudenza, però, non si è oc-
cupata solo dei danni sofferti dai figli a
causa delle condotte dei genitori. Il Tri-
bunale di Torino, ad esempio, ha rico-
nosciuto il risarcimento dei danni non
patrimoniali al marito, che aveva sco-
perto, a distanza di dieci anni, che la fi-
glia nata nel corso del matrimonio era,
invece, il frutto di una relazione extra-
coniugale della moglie. Costituisce, in-
fatti, illecito endofamiliare la condotta
omertosa della moglie, la quale aveva
portato avanti la gravidanza senza ma-
nifestare al marito la possibilità che non
fosse lui il padre biologico del nascituro,
ledendo in tal modo il suo diritto di au-
todeterminazione in ordine al ruolo ge-
nitoriale, non avendo egli potuto sce-
gliere se essere genitore oppure no (Tri-
bunale di Torino, /).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPONSABILITÀ


Condannato al risarcimento


chi non riconosce il neonato


o se ne disinteressa


Indennizzato il marito


a cui la moglie ha nascosto


di non essere il vero padre


PROCESSI CIVILI


Le Sezioni unite chiamate
a dirimere il conflitto
sull’avvio della procedura

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

GENITORE ASSENTE

Il figlio deve provare
il pregiudizio morale
e materiale subìto

Il genitore che viene meno
all’obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole è responsabile del
danno da privazione genitoriale nei
confronti dei figli, che hanno diritto
al risarcimento se dimostrano che,
a causa della condotta del genitore,
hanno subito un disagio materiale e
morale, da cui sono derivate

ulteriori conseguenze
pregiudizievoli, patrimoniali o non
patrimoniali. Così, ha diritto al
risarcime nto la figlia che rinuncia a
proseguire gli studi, precludendosi
la possibilità di realizzazione
professionale ed economica.
Cassazione, ordinanza 14382 del 27
maggio 2019

1


OMERTÀ DELLA MOGLIE

Risarcito il marito
che scopre di non essere
il padre biologico

Ha diritto al risarcimento del danno
da lesione del diritto di
autodeterminazione circa il ruolo
genitoriale, il marito che scopre –
dopo dieci anni – che la figlia nata
durante il matrimonio era, invece, il
frutto di una relazione
extraconiugale della moglie. La
scoperta di non essere il padre

biologico provoca un danno non
patrimonile, conseguenza
immediata e diretta della condotta
omertosa della moglie, che ha
privato il marito della possibilità di
scegliere se instaurare o meno un
legame affettivo con la bambina.
Tribunale di Torino, 2000 del 24
aprile 2018

2


RISPONDE IL PADRE

Danno non patrimoniale
al figlio riconosciuto
solo dalla madre

Il figlio nato fuori dal matrimonio e
riconosciuto da un solo genitore
può chiedere - con decorrenza dal
momento della procreazione - il
risarcimento dei danni non
patrimoniali causati dall’assenza
del genitore che non lo ha
riconosciuto. La violazione del
dovere di educare, istruire e

mantenere i figli si pone in
contrasto con gli articoli 2 e 30
della Costituzione e con il diritto
internazionale. Né vale a
escludere la responsabilità il fatto
che,al momento della nascita della
figlia, il padre fosse minorenne.
Tribunale di Roma, sentenza 954
del 19 maggio 2017

3


CAMBIA LO STATUS

Se il «padre» impugna
il riconoscimento
della figlia dell’ex moglie

Ha diritto al risarcimento del danno
la figlia nata fuori dal matrimonio a
seguito dell’accoglimento
dell’impugnazione del
riconoscimento proposta
dall’uomo che l’aveva riconosciuta,
pur consapevole che non era vero. Il
caso riguarda un uomo che aveva
riconosciuto come propria la figlia

che la moglie aveva avuto prima di
conoscerlo. Dopo la separazione,
l’uomo impugnò il riconoscimento
per difetto di veridicità. La figlia
chiese e ottenne il risarcimento dei
danni derivati dal mutamento del
suo status.
Tribunale di Milano, sentenza 6930
del 6 giugno 2016

4


LA VIOLAZIONE

Chi si disinteressa
dei figli commette
un illecito endofamiliare

Il disinteresse dimostrato da un
genitore nei confronti di una figlia,
accertato in sede di merito, integra,
da un lato, la violazione degli
obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione, e
determina, dall’altro,
un’immancabile ferita di quei diritti
nascenti dal rapporto di filiazione,

che trovano nella Costituzione e
nelle norme internazionali un
elevato grado di riconoscimento e
di tutela. Costituisce, pertanto, un
illecito endofamiliare che comporta
per il danneggiato il diritto a vedersi
risarciti i danni subìti.
Cassazione, senteza 3079 del 16
febbraio 2015

5


QUOTIDIANO


DEL DIRITTO

CASSAZIONE E DIVORZIO
L’accordo una tantum
non vincola il giudice

L’accordo divorzile una tantum non
fa cessare la lite in Cassazione.
— Giorgio Vaccaro
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD


LA CTP DI ROMA BOCCIA L’ATTO

CARTELLA DA E-MAIL IGNOTA:


IL FISCO PAGA MILLE EURO


P


uò l’agenzia delle Entrate-
Riscossione (Ader) notificare
a un contribuente una cartel-
la esattoriale da una email
«ignota»? La risposta - un banale
«no» - è stata alla base di un procedi-
mento istruito alla Commissione tri-
butaria provinciale di Roma, che ac-
cogliendo il ricorso di una società, ha
ricordato come «la notifica della car-
tella esattoriale» giunta da una email
«non riconducibile» all’Ader «è in-
sanabilmente nulla». Fatto per il
quale l’Ente ha pagato . euro per
le spese di giudizio.
Tutto ruota attorno a un controllo
formale su una Srl ro-
mana. Ne sarebbe
emerso un credito per
Irap  che l’Agen-
zia ha prontamente
contestato al contri-
buente, notificando
una email con in alle-
gato la cartella di pa-
gamento.
Eppure qualcosa
non sarebbe proprio
andato per il verso
giusto. La società ha
presentato ricorso alla Ctp capitoli-
na, sollevando la nullità della notifi-
ca, «perché proveniente da un indi-
rizzo Pec del mittente non riferibile»
all’Ader. Non solo: ha sostenuto, tra
le altre cose, «che in allegato alla Pec
non vi è alcun atto», tanto che ha do-
vuto chiedere alla Riscossione copia
dell’estratto di ruolo e della cartella.
Nella propria memoria di costitu-
zione, l’Ader ha sostenuto una ver-
sione contraria, eccependo – tra le
altre cose - «l’inammissibilità del ri-
corso per regolare e rituale notifica
della cartella di pagamento».
La settima sezione della Ctp (pre-
sidente Carlo Lamberti, relatore Gina
Antoniani e giudice Daniela Franca-
villa) ha valutato tutto l’incartamen-
to per sbrigliare una vicenda a tratti
grottesca. Per l’Ader non c’è stato

scampo. Tra l’altro, come ha stigma-
tizzato la Commissione, la stessa
Agenzia ha fornito addirittura una
memoria carente: «la prova dell’av-
venuta notifica della cartella – scri-
vono i giudici – è indisponibile per-
ché» il file allegato alla costituzione
«non si apre e, quindi, è come se non
fosse stato prodotto».
Ma è stato il merito a dare un af-
fondo. Secondo la Commissione, in-
fatti, «l’eccezione sollevata dalla ri-
corrente – cioè la società – è fondata,
perché come risulta dalla copia noti-
ficata prodotta dalla parte, essa noti-
fica è stata spedita da un indirizzo
Pec non riconducibile
all’agenzia delle En-
trate-Riscossione pre-
sente nell’elenco uffi-
ciale Ipa (Indice delle
pubbliche ammini-
strazioni), ossia pro-
[email protected]
riscossione.gov.it,
bensì un irrituale ed
ignoto indirizzo» di
Gmail. La notifica del-
la cartella esattoriale,
dunque, «è insana-
bilmente nulla (nella forma giuridi-
ca della nullità), in quanto l’Ente
della Riscossione, in qualità di sog-
getto notificante, non aveva utiliz-
zato la Pec attribuita all’agenzia
delle Entrate-Riscossione».
In conclusione, «dai documenti
versati – ritiene la Ctp Roma – dai
documenti versati in atti è emerso
il fatto storico inconfutabile che la
cartella di pagamento è stata tra-
smessa da un indirizzo Pec diffe-
rente da quello contenuto nel pub-
blico registro Ipa per la notifica dei
provvedimenti esattivi di natura
tributaria». Uno scenario in aperto
contrasto con la normativa, che
impone alla Riscossione di notifi-
care le cartelle a società e profes-
sionisti solo tramite Pec.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è valida
la notifica
che arriva da una
casella di posta
non presente
nell’elenco
ufficiale dei
recapiti Pa

di Ivan Cimmarusti


CAMBIAMENTO CLIMATICO

A FEBBRAIO CALDO RECORD,


INVERNO PIÙ SECCO AL SUD


—Continua da pagina 

A


confermare che l’inverno
appena concluso è stato
uno dei più secchi e più cal-
di di sempre sono le rileva-
zioni della Banca dati di climatologia
storica Isac-Cnr, diffuse in antepri-
ma dal Sole  Ore, sulle temperatu-
re e precipitazioni registrate nell’ul-
timo trimestre (gennaio-febbraio).
Nello specifico, il mese di genna-
io è stato il più freddo dell’inverno
appena concluso, con un’anomalia
di “solamente” ,°C in più rispetto
alla media -. Dicembre
, invece, ha fatto
registrare un incre-
mento di ,°C che -
se confrontato con le
temperature regi-
strate a dicembre dal
 ad oggi - classi-
fica l’ultimo mese
dell’anno scorso co-
me il secondo più cal-
do di sempre, cioè da
quando sono dispo-
nibili le rilevazioni. A
febbraio, poi, c’è stato
il picco: è stato il febbraio più caldo
da quando abbiamo a disposizione
misure di temperatura, con un’ano-
malia di +.°C rispetto alle medie
di lungo periodo.
Accanto alle temperature insoli-
tamente alte, l’inverno /
è stato caratterizzato anche da pre-
cipitazioni pesantemente sotto la
media. Infatti, dopo un mese di di-
cembre nella media, le precipitazio-
ni di gennaio e febbraio sono state
piuttosto scarse (-% a gennaio e
-% a febbraio) tanto che la piog-
gia cumulata sul trimestre inverna-
le ha fatto segnare un deficit del
% rispetto alla precipitazione in-
vernale media del trentennio di ri-
ferimento -.
Queste osservazioni meterologi-
che, estratte dalla Banca dati di cli-

matologia storica dell’Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima
del Consiglio nazionale delle ricer-
che di Bologna (Cnr-Isac), certifica-
no che l’inverno appena concluso è
stato l’ottavo inverno più secco dal
 a oggi. Il deficit di precipitazio-
ni risulta più contenuto al Nord
(-%) grazie alle precipitazioni dei
primi giorni di dicembre, mentre sa-
le a -% al Sud, dove l’inverno ap-
pena concluso risulta il più secco da
quando la Banca dati dispone degli
strumenti di misurazione.
«Se la primavera non sarà abba-
stanza piovosa - afferma Michele
Brunetti, responsabi-
le della banca dati
Cnr-Isac - c’è il rischio
di un’estate estrema-
mente siccitosa. Le
precipitazioni estive
sono di tipo convetti-
vo e, se il pianeta non
avrà nulla da evapo-
rare perché è in deficit
di acqua, i mesi estivi
saranno molto sec-
chi». Nel frattempo,
in queste ore l’emer-
genza climatica sta passando in se-
condo piano davanti al dilagare del
Coronavirus e c’è chi spera che la ri-
duzione delle emissioni di Co
(strettamente legata allo stop del
traffico e delle attività produttive),
già riscontrata in Cina, possa porta-
re dei benefici. «È facile - aggiunge
Brunetti - che, a ruota, anche in Eu-
ropa si registri una contrazione delle
emissioni, ma l’impatto sul clima
non è diretto. La Co si distribuisce
in modo uniforme su tutto il pianeta
e ha una vita media molto lunga, di
circa  anni. Uno stop di pochi
mesi non si noterà». Gli effetti del-
l’emergenza Coronavirus si tradur-
ranno solo nella riduzione di areosol
nell’atmosfera, perché le polveri
sottili si rimuovono più facilmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calano
pesantemente
le precipitazioni:
nel trimestre
invernale -%
rispetto alla media
del trentennio
-

di Michela Finizio

Free download pdf