Il Sole 24 Ore - 09.03.2020

(Rick Simeone) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 9 Marzo 2020 25


Autonomie locali e Pa Norme & Tributi


DECISIONI LOCALI


Così la riscossione cambia i regolamenti


Il differimento dei termini di ap-
provazione dei bilanci comunali al
 aprile concede più tempo anche
per l’aggiornamento dei regola-
menti comunali.
Il  è un anno di superlavoro
per gli uffici tributi dei Comuni. La
nuova Imu e soprattutto l’accerta-
mento esecutivo impongono un ag-
giornamento praticamente di tutti i
regolamenti tributari.
Per il regolamento Imu c’è più
tempo, perché la legge di bilancio
 ha fissato il termine al  giu-
gno. Per gli altri regolamenti inve-
ce il termine oggi è fissato al 
aprile, termine già previsto per
l’approvazione dei regolamenti e
delle delibere relative alle tariffe


Tari tributo e Tari corrispettivo.
Proprio sulla Tari si registrano le
maggiori criticità, viste le enormi diffi-
coltà che i Comuni stanno incontran-
do nell’applicazione pratica del nuovo
metodo tariffario, anche consideran-
do che della delibera n.  di Arera
tutti offrono la loro particolare lettura,
in questo agevolati dalla stessa Auto-
rità che finora non ha emanato alcuna
circolare esplicativa. L’unico supporto
finora dato ai Comuni è la nota di let-
tura pubblicata da Ifel il  marzo.
Tornando alle modifiche regola-
mentari occorre, come anticipato,
procedere in pratica alla modifica di
tutti i regolamenti tributari, compre-
so quello relativo alla Tari, dove oltre
alle modifiche conseguenti al nuovo
accertamento esecutivo occorrerà re-
cepire le prescrizioni contenute nel-
l’articolo -ter del Dl /, il quale
impone per i versamenti dei tributi -
diversi da Imu, addizionale comunale
Irpef, ed imposta di soggiorno – la cui

scadenza «è fissata dal Comune pri-
ma del ° dicembre» di utilizzare le
aliquote e tariffe dell’anno preceden-
te. Per la Tari occorrerà quindi preve-
dere almeno una rata dopo il ° dicem-
bre, al fine di poter anche accertare
contabilmente nell’anno le entrate
corrispondenti alle tariffe approvate.
Modifiche trasversali a tutti i rego-
lamenti riguardano il nuovo accerta-
mento esecutivo e la rateazione. Qui,
forse, sarebbe opportuno che i regola-
menti dei singoli tributi rinviassero a
un unico regolamento sulla riscossio-
ne forzata o a disposizioni comuni a
tutte le entrate, tributarie e patrimo-
niali, contenute nel regolamento ge-
nerale delle entrate.
In particolare, il Comune dovrà
disciplinare la rateazione, sempre
che si voglia discostare da quella
prevista dai commi da  a 
della legge /, prevedendo
anche il tasso d’interesse di mora,
che se non regolamentato è pari al

tasso d’interesse legale.
Altra modifica regolamentare ri-
guarda il ravvedimento. In seguito al-
le modifiche portate dall’articolo -
bis del Dl /, il ravvedimento
lungo, ovvero fino alla data ultima
prevista per l’accertamento, è ora
esteso a tutti i tributi comunali, sicché
vengono meno quei regolamenti co-
munali che avevano regolamento
ipotesi meno lunghe (di media due o
tre anni). Ovviamente, anche senza
modifica i regolamenti comunali che
dispongono diversamente devono
considerarsi tacitamente abrogati per
incompatibilità con la norma prima-
ria sopravvenuta, che non ha necessi-
tà di essere recepita dal Comune.
È rimessa invece alla potestà rego-
lamentare la possibilità di prevedere
anche per i tributi comunali il ravve-
dimento parziale regolato dall’artico-
lo -decies del Dl /.
—P. Mir.
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Fondi decentrati,


il contratto


decide gli aumenti


Arturo Bianco

L’aumento del fondo per la con-
trattazione decentrata nelle Re-
gioni, nei Comuni, nelle Province
e nelle Città metropolitane in cui
il numero dei dipendenti in servi-
zio cresce rispetto al  dicembre
 non è automatico, ma può
essere esercitato nel rispetto delle
previsioni dettate dai contratti na-
zionali, in particolare da quello del
 maggio . L’indicazione che
deriva direttamente dal dettato le-
gislativo, e gli enti devono tenerne
conto nella concreta applicazione
della nuova norma.
L’articolo  del Dl /
stabilisce infatti che in queste
amministrazioni «il limite al
trattamento economico accesso-
rio.. è adeguato». Si tratta quindi
di una disposizione che non inci-
de direttamente sulle regole det-
tate per la costituzione del fon-
do, ma esclusivamente sul suo
tetto complessivo. E occorre ag-
giungere, a ulteriore conferma,
che la composizione dei fondi
per la contrattazione decentrata
è una materia riservata alla com-
petenza del contratto nazionale.
Il che è ulteriormente dimostrato
dalla constatazione che la norma
di legge non dice se queste risor-
se aggiuntive vanno inserite nel-
la parte stabile o nella parte va-
riabile del fondo.
Negli enti che aumentano il
numero dei dipendenti, le ammi-
nistrazioni sono quindi chiamate
ad aumentare il tetto del fondo in
modo da lasciare inalterata l’in-
cidenza media sulle risorse per il
salario accessorio dei dipendenti
in servizio al  dicembre .
Questo aumento deve comunque
essere effettuato sulla base delle
regole dettate dalla contrattazio-
ne collettiva, producendo la di-
sposizione legislativa l’effetto
che con questi incrementi si può
superare il tetto del fondo del
. Per cui, se l’aumento del
numero dei dipendenti è collega-
to a un incremento delle dotazio-
ni organiche, deve essere inseri-
to - in base all’articolo , comma

, lettera h), del contratto nazio-
nale del  maggio  - nella
parte stabile del fondo. Sempre
nella parte stabile vanno le risor-
se che gli enti inseriscono per la
cessazione intervenute nell’anno
precedente di personale che ave-
va in godimento la Ria o assegni
ad personam. Mentre se l’incre-
mento è effettuato nel tetto del-
l’,% del monte salari , in
base all’articolo , comma , let-
tera h) del contratto nazionale,
entra nella parte variabile del
fondo. Lo stesso accade se è ef-
fettuato per sostenere lo sforzo
del personale per la realizzazio-
ne degli obiettivi, anche di man-
tenimento, che l’ente si è dato
(articolo , comma , lettera i)
dello stesso contratto nazionale).
Ovviamente gli incrementi
della parte variabile del fondo
sono subordinati al rispetto dei
vincoli di bilancio, del tetto di
spesa del personale, e al fatto di
essere un ente dissestato e, per
quelli strutturalmente deficitari
o che hanno avviato procedure
di riequilibrio finanziario, al ri-
spetto dei vincoli di conteni-
mento della spesa del personale
che essi si sono dati.
Per tutti gli altri aspetti con-
nessi alla determinazione del
fondo per la contrattazione de-
centrata occorre ricordare che
non ci sono novità rispetto alle
regole utilizzate per la costitu-
zione del fondo del , che può
quindi essere riproposto intera-
mente per la parte stabile, salvo
che vi sia il trasferimento di per-
sonale da altri enti a seguito di
passaggi di competenza o che in
contrattazione decentrata si sia
deciso di tagliare stabilmente il
fondo per il lavoro straordinario
o che l’ente abbia tagliato le ri-
sorse per il finanziamento delle
posizioni organizzative. Mentre
per la parte variabile occorre da-
re corso all’applicazione delle
scelte dettate dall’ente e/o alla
quantificazione delle voci che ne
entrano a far parte; si pensi in
particolare alle risorse previste
da disposizioni di legge, ai pro-
venti da sponsorizzazioni, ai ri-
sparmi derivanti da piani di ra-
zionalizzazione, ai risparmi de-
rivanti dalla parte stabile dei
fondi degli anni precedenti e/o
dalle risorse destinate al lavoro
straordinario.
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QUOTIDIANO


ENTI LOCALI & PA

ARERA
Possibile dribblare
la copertura integrale

Per quanto concerne la
compilazione del Pef, la delibera
Arera n. / ribadisce che
chiunque sostenga costi che
ricadono nel perimetro delle
voci del servizio è tenuto a
compilare la sua quota parte del
Pef (una sorta di co-gestori).
Sarà poi a cura dell'ente
territorialmente competente
assemblarli per singolo comune.
Tra le altre indicazioni, viene
data facoltà all'ente competente,
ai fini dell'equilibrio economico
finanziario, di indicare le
componenti di costo
ammissibili in base alla
disciplina tariffaria che non si
ritengono di coprire
integralmente, per verificare la
coerenza con gli obiettivi
definiti. Dunque, l'ente potrebbe
decidere non solo di inserire nel
Pef voci separate fuori
perimetro da inserire nelle
tariffe Tari, ma anche di non
coprire al % dei costi del Pef
in modalità Mtr. Il secondo
chiarimento riguarda la
validazione del Pef da parte
dell'ente territorialmente
competente: Arera approverà
questo Pef integralmente o
proporrà modifiche, ribadendo
che il Pef validato dall'ente
territorialmente competente
non sarà mai annullato ma solo,
in caso, modificato. Infine, il
terzo aspetto relativo al
rafforzamento dei meccanismi
di garanzia introduce
un'interessante quanto
preoccupante novità. Infatti, «In
caso di inerzia del gestore, l'ente
territorialmente competente
provvede alla predisposizione
del piano economico finanziario
sulla base degli elementi
conoscitivi a disposizione,
compresi i valori dei fabbisogni
standard o il dato del costo
medio di settore come risulta
dall'ultimo Rapporto dell'Ispra,
e in un'ottica di tutela degli
utenti.
— Emanuele Quercetti
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

QEL


PERSONALE


L’incremento di dipendenti
non si riflette in automatico
sugli stanziamenti

Da modificare la disciplina


relativa a ravvedimenti,


rate e accertamenti esecutivi


Tari, i «prestatori di servizi»


non compilano il piano


Pasquale Mirto


Il  aprile si avvicina e l’applicazio-
ne del nuovo metodo tariffario della
Tari inizia a entrare nel vivo, tra in-
certezze, primi battibecchi tra Co-
muni, Ato territoriali e società che
svolgono il servizio.
La delibera / (Sole  Ore
di venerdì scorso) prova a fornire i
primi chiarimenti, che si aggiungo-
no a quelli della nota di lettura Ifel
del giorno prima.
Arera prende atto che lungo la
dorsale italiana la gestione dei ri-
fiuti è caratterizzata da un sistema
disomogeneo, a partire dalle Ato
territoriali, istituite solo in alcune
regioni, peraltro con funzioni e


poteri non sempre uniformi.
Questa situazione forse non per-
mette di attuare il disegno iniziale,
che vedeva l’Ato territoriale come il
soggetto che controlla e valida il pia-
no economico finanziario (Pef) pre-
disposto dal gestore, immaginando
peraltro che questo fosse unico.
Ma la realtà è ben diversa, e spes-
so il servizio di gestione dei rifiuti è
svolto mediante affidamento dei
Comuni a più operatori e questo de-
termina la paradossale situazione
che il Comune predispone il Pef e se
lo valida anche. Da qui la possibilità
per «l’ente territorialmente compe-
tente», e cioè il Comune, di far svol-
gere l’attività di validazione a una
specifica struttura o unità organiz-
zativa del Comune stesso, dotata di
adeguati profili di terzietà rispetto
all’ufficio comunale preposto alla
gestione dei rifiuti. Ma si tratta di
una soluzione improbabile, per l’as-
senza di competenze così specifiche
all’interno del Comune. Tanto è vero
che stanno nascendo come funghi
società che si propongono di forma-
re e validare i Piani economico fi-
nanziari.
Un altro problema affrontato è
quello del soggetto competente alla

predisposizione del Pef laddove ri-
sultino operativi «più gestori» nel-
l’ambito dei singoli servizi che com-
pongono il sistema integrato di ge-
stione dei rifiuti.
Qui la delibera, invero, non forni-
sce chiarimenti risolutivi, perché la
linea di demarcazione tra gestore e
prestatore di servizi non è sempre
ben delineata. Sembra che quando
i vari soggetti possano essere quali-
ficati come gestori, allora il Comu-
ne, o l’Ato se istituita, predispongo-
no un Pef che risulta essere la som-
matoria dei singoli Pef predisposti
dai vari gestori. Se invece i soggetti
possono essere qualificati come
meri prestatori di servizi, allora
questi non sono tenuti a compilare
il Pef, ma solo all’invio dei dati utili
per la redazione dello stesso.
Infine, Arera affronta anche il de-
licato problema dell’approvazione
delle tariffe all’utenza. Qui la nor-
mativa (articolo , comma  della
legge /) prevede che il Co-
mune approva le tariffe sulla base
del Pef predisposto dal gestore e ap-
provato dal Comune stesso, ovvero
da «altra autorità competente».
Nella delibera n. /, al
comma ., si afferma che il Pef è

approvato da Arera, e al comma suc-
cessivo si precisa che nelle more
dell’approvazione si applicano «i
prezzi massimi» del servizio valida-
ti dal Comune, o dall’Ato se presen-
te. Ora, posto che i prezzi massimi
sono quelli del servizio e non le ta-
riffe all’utenza, l’applicazione rigida
della delibera / porterebbe
a dire che il Comune non può delibe-
rare le tariffe fintanto che Arera non
abbia approvato il Pef, il che appare
molto difficile.
Ma qui all’evidenza si tratta di un
problema di linguaggio usato nella
delibera  che confligge con la no-
menclatura giuridica tipica della
Tari. Per questa ragione, nella deli-
bera  si precisa che se il Pef è ap-
provato con modifiche, l’Autorità
disciplinerà anche gli «effetti alla
luce della normativa vigente», che
in tema di Tari vuol dire comunque
rispettare i termini perentori di ap-
provazione delle delibere tariffarie.
In altri termini, entro il  aprile
il Comune dovrà approvare le tariffe
sulla base del Pef approvato/valida-
to, in termini di prezzi massimi, dal-
l’Ato territoriale o dal Comune stes-
so in assenza di Ato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUTI


Il Comune può affidare


a strutture interne «terze»


la validazione del Pef


Mancano le competenze


e spuntano società private


con offerte chiavi in mano


CONTABILITÀ


Sul fondo anticipazioni


doppia deroga nella gestione


Patrizia Ruffini


Sul Fondo anticipazione di liquidità
il Milleproroghe autorizza gli enti
locali a iscrivere la corrispondente
quota del risultato di amministra-
zione fra le entrate anche per gli an-
ni successivi al . La questione
interessa tutti gli enti che hanno
anticipazioni di liquidità da rim-
borsare e, in particolare, quelli col-
piti dalla sentenza / della
Consulta, che ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale degli articoli
 del decreto legge / e ,
comma , della legge /.
Per dare attuazione alla senten-
za, L’articolo -ter del Dl /
stabilisce che in sede di approva-
zione del rendiconto  gli enti
locali accantonano il fondo antici-
pazione di liquidità (Fal) nel risul-
tato di amministrazione al  di-
cembre , per un importo pari
all’ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al Dl / (e
successivi rifinanziamenti) ancora
da rimborsare a fine anno .
Il fondo è da iscrivere nell’an-
nualità  del preventivo -
, per l’intero importo del Fal
accantonato nel risultato di ammi-


nistrazione al  dicembre , sia
fra le entrata che fra le spese. Nella
parte entrata è da prevedere come
utilizzo del risultato di amministra-
zione; al Titolo IV della spesa è da
contabilizzare in parte come rim-
borso e per la restante quota nella
missione , programma , come
ulteriore stanziamento relativo al
fondo anticipazione di liquidità (ar-
ticolo -ter, comma , lettera a).
Per iscrivere le voci nell’annuali-
tà  del bilancio /, la nor-
ma specifica poi: all’annualità 
e fino al completo utilizzo del fondo
anticipazione di liquidità, il fondo
è iscritto, per il medesimo importo
stanziato in spesa dell’anno prece-
dente, nell’entrata del bilancio
(comma , lettera b). In spesa va poi
previsto il rimborso e il fondo per la

restante quota. La norma permette
dunque agli enti di utilizzare il ri-
sultato di amministrazione, per la
quota corrispondente al Fal, anche
per gli anni successivi al , in
deroga al principio secondo cui il
risultato di amministrazione è ap-
plicabile solo al primo esercizio
considerato nel bilancio di previ-
sione. Per la voce «Utilizzo risultato
di amministrazione» è previsto il
rigo «Anticipazioni di liquidità» va-
lorizzabile anche per gli anni suc-
cessivi al primo. Viene dunque este-
sa agli enti locali la regola adottata
dalle regioni dal .
Per evitare blocchi agli enti in di-
savanzo, la norma stabilisce anche
la deroga al comma  della legge
/, per cui queste ammini-
strazioni possono applicare al bi-
lancio di previsione la quota del ri-
sultato di amministrazione accan-
tonata nel fondo anticipazione di
liquidità anche gli enti con risultato
di amministrazione negativo.
Infine, l’eventuale peggiora-
mento del disavanzo al  dicembre
 rispetto all’esercizio prece-
dente, causato dall’incremento del-
l’accantonamento al fondo antici-
pazione di liquidità effettuato in se-
de di rendiconto , è ripianato
annualmente, a decorrere dal ,
per un importo pari all’ammontare
dell’anticipazione rimborsata nel
corso dell’esercizio.
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Il risultato negativo


non impedisce l’applicazione


della quota accantonata


Fondo anticipazioni


PAROLA CHIAVE


Il Fondo anticipazioni di liquidità
(Fal) nasce per gestire
contabilmente le anticipazioni
erogate per il pagamento dei debiti
commerciali. il Milleproroghe
autorizza gli enti locali a iscrivere la
corrispondente quota del risultato
di amministrazione fra le entrate
anche per gli anni successivi al
2020
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