Il Sole 24 Ore - 09.03.2020

(Rick Simeone) #1

4 Lunedì 9 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Primo Piano


Coronavirus:


il rischio di frodi


La fabbrica dei falsi sfrutta la paura


Crescono i tentativi di raggirare i cittadini online e nei negozi: in vendita mascherine


e disinfettanti a prezzi esorbitanti e spacciati come miracolosi contro il contagio


Maurizio Caprino
Valentina Maglione

M

ascherine e disinfettanti venduti
online o da abusivi a prezzi folli.
Prodotti offerti come «miracolosi» per
difendersi dal contagio. Ma anche e-
mail che promettono aiuto e
informazioni e che nascondono in
realtà virus informatici. E siti dai nomi evocativi che
sembrano avere l’unico scopo di catturare i dati degli
utenti. Sta prendendo tante vie lo sfruttamento
dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.
Se molte hanno rilevanza penale, altre si collocano in
un’area grigia che però non deve far abbassare la
guardia ai consumatori.
Gli sciacalli del coronavirus sono finiti nel mirino
della Guardia di Finanza già poche ore dopo che
l’emergenza ha colpito l’Italia. La mobilitazione delle
forze dell’ordine ha un ruolo innanzitutto preventivo.
Si vedrà poi se la magistratura arriverà a irrogare
condanne per precisi reati (si vedano l’articolo sotto e
la scheda qui a destra). Ma per dimostrare che c’è stata
una condotta speculativa o ingannevole per i
consumatori non sono necessari appostamenti o
particolari indagini. Tanto più quando le offerte
vengono postate sul web.

Le insidie sul web
È il caso del «Coronavirus Shop», tra i siti scoperti
dalla Gdf di Torino in una maxi operazione tra fine
febbraio e inizio marzo: in vendita, migliaia di articoli
normalissimi (tra ionizzatori, igienizzanti, occhiali,
mascherine, coperture e integratori alimentari), ma
spacciati come “antidoti” per avere l’immunità totale
dal virus e venduti anche a migliaia di euro. In pochi
giorni, sono stati denunciati in  (più  società), per
frode in commercio. Tutti italiani, svolgono varie
attività (venditori di ferramenta, detersivi o profumi,
coltivatori e allevatori di bestiame) fra Torino,
Cosenza, Napoli, Foggia, Rimini, Salerno, Caserta,
Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata.
L’indagine è solo all’inizio.
Cerca invece di sfruttare l’ansia collettiva in modo
discutibile (ma non penalmente rilevante) il sito
coronavirus.it, andato online poco dopo la scoperta
dei primi casi nel Nord Italia: la privacy policy è stata
aggiornata il  febbraio  e indica come titolare

del trattamento dati un’agenzia web di Barletta. Nella
home page campeggia un modulo per la raccolta dei
dati degli utenti accompagnato dalla promessa di
inviare aggiornamenti sull’emergenza. I dati saranno
usati - si legge nella privacy policy - per «targettizzare
il pubblico durante le azioni pubblicitarie su
Facebook» e «per inviare comunicazioni dirette a
mezzo mail», anche «a fini commerciali». Un modo
per creare un database, quindi, da usare per altri scopi.
Attenzione anche alle e-mail che parlano del
coronavirus. È stato segnalato l’invio di messaggi che
offrono a prezzi esorbitanti mascherine che
dovrebbero proteggere dal virus ma che in realtà sono
semplici mascherine antismog; e gli hacker stanno
usando e-mail che parlano del virus reale per
veicolare virus informatici.

Nei negozi
Sono in corso controlli anche nei negozi, soprattutto
farmacie e parafarmacie. Qui stanno emergendo
fenomeni che le indagini dovranno approfondire, per
individuare i reati e attribuirne le responsabilità fra
grossisti e dettaglianti. Significativi i casi emersi a

LA DECISIONE

In Francia


Disinfettanti,


prezzi limitati


per legge


La Francia prova a
fissare un tetto al
prezzo dei gel
disinfettanti. Lo fa
con un decreto,
entrato in vigore
venerdì scorso, che
fino al  maggio
limita il costo del gel
idroalcolico destinato
all’igiene personale:
al massimo  euro per
 millilitri,  euro
per ,  euro per 
e  euro per un litro.
L’obiettivo è tutelare i
consumatori contro i
rincari eccessivi
dovuti all’emergenza.
Ma il ministro
dell’Economia si
riserva di modificare
le soglie tenuto conto
dell’evoluzione del
mercato. Come dire,
se i gel
scarseggeranno, i tetti
cambieranno.

Guido Camera

Sfruttare per guadagno l’emergenza
sanitaria scatenata dal Coronavirus
rischia di avere conseguenze penali.
Ad esempio, vendere prodotti di pri-
ma necessità, come disinfettanti e
mascherine, a prezzi esorbitanti o
offrire mascherine protettive prive
del marchio CE sono condotte san-
zionate dal Codice penale. E i citta-
dini che si imbattono in situazioni di
questo genere possono usare l’arma
della denuncia alla Guardia di finan-
za per fermare gli abusi. Vediamo
quali sono quelli penalmente rile-
vanti e cosa rischia chi li commette.

Prezzi eccessivi
Il Codice penale, all’articolo -bis,
prevede il reato di «manovre specu-
lative su merci». Lo ha introdotto il
decreto legge / – dopo la
crisi energetica del  - per con-
trastare manovre speculative dirette
alla maggiorazione dei prezzi di al-
cuni generi alimentari destinati al
largo consumo. È procedibile d’uffi-
cio e protegge gli operatori rispetto-
si delle esigenze economiche e so-
ciali e i diritti dei consumatori.
La Cassazione, con una sentenza
del  maggio  (sezione VI), ha
spiegato che basta l’aumento ingiu-
stificato dei prezzi causato da un
singolo commerciante, che profitti
di particolari contingenze del mer-
cato e, così facendo, determini la
possibile influenza sui comporta-
menti degli altri operatori del setto-
re, che possa tradursi nel concreto
pericolo di un rincaro dei prezzi ge-
neralizzato, o, comunque, diffuso.
La condotta è punibile anche se la
manovra speculativa non si riflette
sul mercato nazionale, ma soltanto
su di un mercato locale, purché ri-
guardi una zona territoriale ampia.
I repertori non riportano molte
altre decisioni, perché è un reato ti-
pico delle situazioni emergenziali;
trovare un giusto punto di equilibrio

tra il diritto di iniziativa economica
privata e i vincoli di solidarietà so-
ciale previsti dall’articolo , comma
, della Costituzione sarà compito
dei processi originati dalle inchieste
appena iniziate.
La prova del reato, in una situa-
zione di emergenza come quella at-
tuale, è agevole perché può essere
sufficiente dimostrare la messa in
vendita di un articolo di prima ne-
cessità a prezzi esorbitanti fatta da
un singolo commerciante, soprat-
tutto se opera su larga scala.
Il comma  dell’articolo -bis
punisce anche chi - in presenza di
rarefazione o rincaro sul mercato
interno dei beni indicati nel comma
precedente e nell’esercizio delle
medesime attività - «ne sottrae al-
l’utilizzazione o al consumo rile-

vanti quantità». In questo caso, il
legislatore ha inteso colpire con-
dotte che possono aggravare le
speculazioni sui prezzi.
La Cassazione (sezione VI, 
marzo ) ha spiegato che la no-
zione di «rilevante quantità» può
essere colta dal giudice di merito
in relazione alla normale presenza
sul mercato. Sono reati di pericolo
e non è punibile il tentativo.
La condanna per l’articolo -
bis comporta:
)l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione,
se il fatto è stato commesso in
danno o a vantaggio di un’attività
imprenditoriale;
) la pubblicazione della senten-
za sul sito internet del ministero
della Giustizia, nonché nei Comuni

dove l’imputato è residente, è stato
commesso il delitto e la sentenza è
stata pronunciata;
) l’interdizione dall’esercizio di
attività commerciali o industriali
per cui sia chiesto uno speciale per-
messo o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza da parte
dell’autorità.

Prodotti senza marchio CE
La frode in commercio (articolo 
del Codice penale) punisce chi, nel-
l’esercizio di un’attività commercia-
le, o in uno spaccio aperto al pubbli-
co, consegna all’acquirente una cosa
mobile per un’altra, o una cosa mo-
bile, per origine, provenienza, qua-
lità o quantità, diversa da quella pat-
tuita. Il delitto tutela la correttezza e
la lealtà degli scambi commerciali,
nonché la fiducia che negli stessi de-
vono riporre i consumatori, ed è
procedibile di ufficio.
La Cassazione ha sancito che «la
divergenza qualitativa è data anche
dalla contraffazione o assenza del
marchio CE, assumendo che la sigla
CE è marcatura ed è finalizzata ad
attestare la conformità del prodotto
a standard minimi di qualità» (sen-
tenza /); il delitto scatta
anche se l’acquirente non controlla
la merce offerta in vendita, essendo
irrilevanti sia l’atteggiamento, frau-
dolento o meno, del venditore, sia la
possibilità per l’acquirente di accor-
gersi della diversità della merce
consegnatagli rispetto a quella ri-
chiesta (sentenza /).
La prova del reato è abbastanza
semplice: basta sequestrare il pro-
dotto venduto per compararne le
caratteristiche con l’originale.
È punita anche la persona giu-
ridica nel cui interesse o vantaggio
è stato commesso il reato, in base
all’articolo -bis del decreto le-
gislativo /; la sanzione è
una multa che va da . a
. euro.
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I RISCHI PER GLI INDAGATI

Dimostrare il reato è facile


Conta l’ampiezza dei mercati


Napoli e Pordenone.
Nel primo, una parafarmacia di Varcaturo è stata
colta dalla Gdf di Giugliano a vendere mascherine con
un margine tra il % e il .% rispetto al prezzo al
quale le aveva acquistate, grazie anche allo
spacchettamento di maxiconfezioni in involucri che
contenevano una sola mascherina. A Porcia, invece, la
Gdf di Pordenone ha trovato un farmacista che
vendeva a  euro mascherine che in origine costano
 centesimi l’una ma che un grossista di Caserta gli
aveva fatto pagare - euro, nonostante i produttori
si siano impegnati a non alzare i prezzi. L’indagine
andrà quindi a ritroso. Il farmacista friulano resta
indagato per frode in commercio: un cliente lo ha
denunciato per non aver informato che quelle
mascherine sono quelle con il potere filtrante più
basso (FFP), mentre contro il coronavirus occorre il
massimo (FFP). Si stanno sentendo altri clienti.
Sempre in Friuli, il primo caso di truffa a
negozianti: una donna si presenta con la mascherina
dicendo di essere contagiata per farsi cambiare soldi e
confondere gli addetti nel calcolo del resto.
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I REATI CONTESTATI

La speculazione
È punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da
516 a 25.822 euro chiunque,
nell’esercizio di qualsiasi attività
produttiva o commerciale,
compie manovre speculative o
occulta, accaparra o incetta
materie prime, generi alimentari
di largo consumo o prodotti di
prima necessità, in modo tale da
determinarne la rarefazione o il
rincaro sul mercato interno.
Durante un’emergenza sanitaria
nazionale, i prodotti disinfettanti
e le mascherine sono, a pieno
titolo, «prodotti di prima
necessità»

La frode in commercio
La frode in commercio punisce
con la reclusione fino a due anni,
o con la multa fino a 2.065 euro,
la consegna di una cosa diversa
da quella pattuita per qualità,
quantità, origine o provenienza. Il
reato può essere commesso da
chiunque svolga attività di
vendita, anche occasionalmente
e al di fuori di uno spaccio aperto
al pubblico
Il delitto si perfeziona con la
consegna materiale della merce
all’acquirente, ma per la
punibilità della condotta, a titolo
di tentativo, è sufficiente
accertare la destinazione alla
vendita di un prodotto diverso
per origine, provenienza, qualità
o quantità da quelle dichiarate

Chi vende beni
di prima necessità
a prezzi esagerati
commette il delitto
di speculazione su merci

Emergenza quotidiana. Mascherina sul volto nel parco di Citylife a Milano

C’è anche
il sito Coro-
navirus.it
che racco-
glie (in mo-
do lecito)
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