Il Sole 24 Ore Mercoledì 11 Marzo 2020 27
Norme
Tributi
Possibile schierare l’esercito
per tutelare la salute pubblica
CORONAVIRUS
La legge pubblicata
sulla «Gazzetta Ufficiale»
del marzo
Possono essere chiusi
negozi e imprese e possono
essere spostate persone
Maurizio Caprino
Guglielmo Saporito
È uno scenario che ricorda i tempi di
guerra o le catastrofi naturali quello
che emerge combinando gli ultimi
provvedimenti di limitazione della
circolazione per il coronavirus con la
versione definitiva del decreto legge
“cornice” su quest’emergenza. Il Dl
/ del febbraio è stato già con-
vertito in legge (la /, pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale del mar-
zo), è la prima norma che ha autoriz-
zato le limitazioni ed è stata rafforzata
dal Parlamento dando la qualifica di
agente di pubblica sicurezza «al per-
sonale delle Forze armate impiegato,
previo provvedimento del Prefetto
competente, per assicurare l’esecu-
zione delle misure di contenimento»
decise per limitare i contagi.
In altre parole, se c’è un’autorizza-
zione prefettizia, i soldati hanno gli
stessi poteri delle forze di polizia, co-
me fermare i veicoli in transito e, se
ravvisano che si sta commettendo un
reato, impedire loro di proseguire la
marcia. Teoricamente, non sarà raro
ravvisare un reato: chi circola nono-
stante non abbia motivi di lavoro, sa-
lute o necessità infrange l’articolo
del Codice penale (inottemperanza ai
provvedimenti dell’autorità). I soldati
potrebbero anche arrestare persone,
nell’eventualità (si spera remota) che
la situazione dell’ordine pubblicio-
precipiti e vengano commessi reati
che prevedano l’arresto in flagranza.
Un “braccio armato” per i poteri
già previsti nell’ordinamento in casi
gravi, come le requisizioni di beni im-
mobili, mobili e servizi o le chiusure
di attività. O gli spostamenti di perso-
ne decisi d’imperio.
Per il resto, la versione definitiva
del Dl / cerca di raccordare i
poteri sulle misure di igiene e sanità
che la legislazione precedente dà an-
cora a Regioni ed enti locali con quelli
dello Stato: dopo aver confermato
che le misure sono decise con Dpcm
dopo aver sentito le istituzioni terri-
toriali e possono anche essere decise
da queste ultime in caso di estrema
necessità (come previsto dal testo in
vigore dal febbraio), aggiunge che
però in quest’ultimo caso le misure
«perdono efficacia» se non comuni-
cate al ministro della Salute entro
ore dalla loro adozione.
A parte il Dl / e le altre misu-
re di questi giorni, vale il principio che
tutte le norme possono essere dero-
gate, per realizzare finalità di prote-
zione civile. L’unico limite sono i prin-
cìpi generali dell’ordinamento giuri-
dico (nazionale e comunitario). I prin-
cìpi sono quelli di forma, motivazione
e proporzionalità.
I provvedimenti devono avere for-
ma scritta, per essere certi e compren-
sibili tranne casi di urgenza talmente
eccezionale da ammettere la forma
orale (ordine verbale da parte della
pubblica autorità, da convertire appe-
na possibile in forma scritta). La for-
ma scritta deve essere intelligibile,
cioè deve potersi capire quali sono i
motivi, anche solo di particolare ur-
genza, che legittimano l’intervento.
Una forma scritta può anche essere
una foto: ad esempio, nel caso di
un’alluvione, l’immagine delle arcate
di un ponte può bastare a motivare
una demolizione di urgenza. La forma
serve per poter poi ricostruire, a di-
stanza di tempo, i motivi per i quali vi
sia stato un intervento urgente.
In linea di massima, i poteri di de-
roga devono indicare le norme che
vengono derogate, affinché il destina-
tario sappia che si sono valutate ade-
guatamente le situazioni di partenza
ed i risultati da ottenere.
Inoltre, è necessaria una propor-
zionalità, cioè da raggiungere sia coi
mezzi (anche aun adeguato rapporto
sia col risultatolternativi) a disposi-
zione. Se è possibile, va adottato il
contraddittorio (legge /) o
vanno tenute presenti le alternative
suggerite dai soggetti direttamente
interessati. In aggiunta all’urgenza,
occorre quindi che il provvedimento
in deroga all’usuale procedura rispetti
i princìpi generali, tra cui quello del
minimo mezzo o di proporzionalità
(Consiglio di Stato, sentenza
/) o, secondo la terminologia
della Corte Ue «la misura più mite»
(Grande Sezione, dicembre , C-
/). Occorre quindi valutare ne-
cessità, idoneità e proporzionalità,
fermo restando che tali valutazioni
non eliminano l’esecutività del prov-
vedimento. Ciò significa che l’ordine
va comunque eseguito, salvo poi otte-
nere un indennizzo se vi eè stato un
danno ed il risultato avrebbe potuto
essere conseguito con un altro e meno
grave procedimento
In sostanza, si dà precedenza alle
esigenze di libertà e salute. All’interno
di tale gerarchia, si antepongono le
esigenze della collettività a quelle del
singolo. Anche i rapporti fra ammini-
strazioni seguono questo meccani-
smo, con una gerarchia sia tra prefetti
e sindaci sia tra Stato e Regioni: even-
tuali conflitti o contrasti, sono risolti
dal Presidente del Consiglio, con po-
teri d’imperio estesi fino all’emana-
zione di decreti legge specifici.
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Il Consiglio nazionale detta le
regole che i professionisti
devono tenere per gestire i
rapporti con l’esterno
ottemperando alle esigenze
sanitarie.
http://www.ilsole24ore.com/norme
Coronavirus/2
Commercialisti,
i comportamenti
da adottare
nell’emergenza
Il datore di lavoro può imporre
la fruizione delle ferie già
maturate in caso di riduzione o
sospensione dell’attività. Per i
riposi dell’anno in gioco i
contratti collettivi.
Aldo Bottini—a pag.
Coronavirus/1
Sulle ferie
dei dipendenti
ampi margini
per il datore
LE PAROLE DEL NON PROFIT
Associato escluso
solo per gravi motivi
Anche per le clausole di
esclusione nelle associazioni del
Terzo settore vale il principio di
democraticità. Il Dlgs /
non affronta espressamente la
tematica, ma si limita a
regolamentare la fase di ingresso
degli associati nella compagine
associativa richiedendo
l’inserimento negli statuti di
requisiti di ammissione che siano
non discriminatori e «coerenti
con le finalità perseguite e
l’attività di interesse generale
svolta» (articolo ); mentre, una
disciplina espressa è
contemplata per le imprese
sociali (articolo del Dlgs
/) e ricalca quella
dell’ammissione (prescrivendo
modalità di esclusione non
discriminatorie, che tengano
conto delle peculiarità della
compagine sociale e della
struttura associativa/societaria,
e siano compatibili con la forma
giuridica in cui l’impresa è
costituita). A ben vedere, stante il
generale rinvio contenuto
all’articolo del Dlgs /,
per le associazioni del Terzo
settore in quest’ambito dovrebbe
continuare a trovare
applicazione la normativa dettata
dal Codice civile (articolo ,
comma ), in base alla quale
l’esclusione di un associato può
essere deliberata solo per «gravi
motivi» (in tal senso la circolare
/ del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti).
— M. Manfredonia e G. Sepio
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NT+FISCO Esigenze lavorative, per i settori che non siano stati
bloccati (o che non saranno bloccati nei prossimi gior-
ni) dai decreti del Governo. O spostamenti legati ad
attività che servano a tutelare diritti primari: salute,
propria e dei propri congiunti, e acquisto di cibo. Incro-
ciando i provvedimenti pubblicati finora con le indica-
zioni arrivate dal ministero dell’Interno, è questa l’indi-
cazione che si ricava sugli spostamenti consentiti nelle
prossime settimane.
Il Dpcm dell’ marzo, all’articolo , ha introdotto una
delle indicazioni più delicate di questa difficile fase, spie-
gando che in tutta l’area di emergenza (e quindi, adesso,
in tutto il paese) è necessario evitare ogni spostamento
delle persone in entrata e in uscita dai territori ma anche
all’interno di questi territori. Il decreto mette al riparo
alcune situazioni, alle quali è legata l’ormai nota autocer-
tificazione, che le indicazioni operative del ministero
dell’Interno hanno analizzato meglio.
Si può quindi uscire di casa per esigenze lavorative,
con un avvertimento del Viminale che, nei prossimi gior-
ni, sarà decisivo: che l’attività lavorativa o professionale
non rientri tra quelle sospese. Concretamen-
te, se l’attività di bar e ristoranti fosse bloccata
totalmente, molte più persone sarebbero ob-
bligate a restare a casa.
A parte questo, il Viminale parla di situa-
zioni di necessità che devono essere identi-
ficate nelle attività indispensabili «per tute-
lare un diritto primario non altrimenti effi-
cacemente tutelabile». E qui bisogna guar-
dare ai diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione: quindi, soprattutto, ciò che
riguarda la salute, propria o dei propri pa-
renti. Il ministero, ancora una volta, fa riferimento ai
«casi in cui l’interessato deve spostarsi per sottoporsi
a terapie o cure mediche». Allargando il concetto, an-
che l’acquisto di cibo rientra ovviamente nella tutela
di un diritto primario.
Considerando che sono vietati gli assembramenti,
poi, anche una semplice passeggiata resta possibile, pur-
ché si evitino i contatti con altre persone. Fuori da questi
confini, la necessità potrebbe essere anche legata a sem-
plici adempimenti a tutela di propri diritti, come il paga-
mento di una multa. In questo caso, però, c’è da conside-
rare che ci muoviamo a grandi passi verso la chiusura al
pubblico di moltissimi uffici. Al di là delle norme anti-af-
follamento (di difficile applicazione pratica), in molti casi
gli uffici stanno chiudendo i battenti.
Si registra, ad esempio, la chiusura degli sportelli del
Pra da parte dell’Aci in tutta Italia fino al marzo. Le
motorizzazioni si stanno regolando in maniera differen-
ziata: in qualche caso stanno chiudendo anche loro al
pubblico. Assotrasporti, in una nota, spiega di avere rice-
vuto «diverse segnalazioni di chiusura al pubblico delle
Camere di commercio». E sono molti i casi di ammini-
strazioni territoriali che hanno già deciso, anticipando
possibili interventi del Governo, la chiusura dei loro uffi-
ci al pubblico, anche per attività di sanificazione.
—Giuseppe Latour
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LA MOBILITÀ LIMITATA
GLI SPOSTAMENTI
L’acquisto di cibo
e i motivi di salute
restano inattaccabili
Le attività
lavorative
danno
la possibilità
di uscire
purché
non siano
sospese
CASSAZIONE
Spese di lite compensate
solo in casi eccezionali
Nel processo tributario le spese di
giudizio seguono ordinariamente
la soccombenza e soltanto in
circostanze del tutto eccezionali
tali spese possono essere
compensate. Eppure ancora oggi
molto spesso le Commissioni
tributarie dispongono la
compensazione delle spese di lite,
adducendo argomentazioni
generiche o richiamandosi alla
complessità del caso o del controllo
effettuato dall’Ufficio, cosicché,
soprattutto quando il valore della
controversia è modesto, la
compensazione delle spese di lite si
traduce in un pregiudizio al diritto
di difesa del contribuente: parola
di Cassazione. In base all’articolo
, comma del Dlgs /, la
parte soccombente è condannata a
rimborsare le spese del giudizio
che sono liquidate con la sentenza.
Secondo il successivo comma ,
poi, le spese di giudizio possono
essere compensate in tutto o in
parte dalla Commissione
tributaria soltanto in caso di
soccombenza reciproca o qualora
sussistano gravi ed eccezionali
ragioni che devono essere
espressamente motivate.
Lo stesso articolo , ai commi
successivi, prevede che le spese di
giudizio comprendono, oltre al
contributo unificato, gli onorari e i
diritti del difensore, le spese
generali e gli esborsi sostenuti,
oltre il contributo previdenziale e
l’imposta sul valore aggiunto, se
dovuti. Nelle controversie soggette
alla procedura di
reclamo/mediazione, le spese di
giudizio sono maggiorate del %
a titolo di rimborso delle maggiori
spese del procedimento.
—Alessandro Borgoglio
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Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
TRASPORTI
Merci «libere»
Esami patente
rinviati a giugno
Le limitazioni in vigore in questi
giorni non riguardano
l’autotrasporto merci. Lo aveva
previsto l’Opcm dell’ marzo e il
principio vale anche ora che i divieti
istituiti in quella data per le zone
arancioni valgono in tutta Italia. Ma,
oltre a possibili giri di vite nei
prossimi giorni, ci sono ulteriori
problemi: l’Austria ha
preannunciato un obbligo di
certificato di “non infezione” per le
merci in arrivo dall’Italia (salvo per
quelle trasportate da operatori
austriaci) e il rilascio delle carte
tachigrafiche risente del fatto che
alcune Camere di commercio sono
chiuse al pubblico. Intanto ieri il Dd
/ ha prorogato al giugno
le date per gli esami patente fissate
fino al aprile e i fogli rosa rilasciati
dal ° febbraio al aprile (gli esami
patente sono sospesi ovunque).
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