18 Sabato 7 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
Emergenza coronavirus,
la Giustizia si ferma per decreto
TRIBUNALI
In tarda serata
il Consiglio dei ministri
sul provvedimento
Fino all’ultimo
incertezza su perimetro
e durata del blocco
Maurizio Caprino
Giovanni Negri
La Giustizia si fermerà. Incertezza
però sulla durata del blocco e sulla
sua estensione. Il Consiglio dei mi-
nistri di ieri sera ha affrontato uno
dei (tanti) temi urgenti provocati
dall’emergenza coronavirus, l’im-
patto per gli uffici giudiziari. Sul ta-
volo un decreto legge per discipli-
nare lo svolgimento dell’attività
giudiziaria nelle prossime settima-
ne. A magistrati (ieri la decisa presa
di posizione dell’Anm) e avvocati a
favore di un intervento generale di
sospensione delle udienze, almeno
di quelle non urgenti, la bozza di
decreto legge oppone una regola-
mentazione più articolata dove le
decisioni sono prese dai capi degli
uffici giudiziari. Non previsto (per
ora?) alcun intervento sul fronte
della giustizia tributaria.
In campo un meccanismo che
prevede, sino a tutto maggio, a
monte una valutazione dei vertici
di Tribunali e Procure con le auto-
rità sanitarie e il consiglio dell’or-
dine locale egli avvocati, per deci-
dere poi a valle misure che possono
andare dalla limitazione dell’ac-
cesso al pubblico all’adozione di li-
nee guida vincolanti per la fissa-
zione e trattazione delle udienze,
alla celebrazione a porte chiuse di
tutte le udienze penali pubbliche.
Cruciale però la possibilità del rin-
vio delle udienze a data successiva
al maggio prossimo.
Per tutto il periodo di efficacia
dei provvedimenti di rinvio delle
udienze civili è sospesa «la decor-
renza dei termini di prescrizione
e decadenza dei diritti che posso-
no essere esercitati esclusivamen-
te mediante il compimento delle
attività precluse dai provvedi-
menti medesimi».
Al rinvio però è ammessa una se-
rie di eccezioni. Innanzitutto non vi
potranno rientrare le udienze nelle
cause di competenza del tribunale
per i minorenni, nelle cause relative
ad alimenti o ad obbligazioni ali-
mentari derivanti da rapporti di fa-
miglia, di parentela, di matrimonio
o di affinità, nei procedimenti cau-
telari aventi ad oggetto la tutela di
diritti fondamentali della persona,
nei procedimenti per l’adozione di
provvedimenti in materia di tutela,
di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione.
Come pure, nel penale, le udienze
di convalida dell'arresto o del fermo,
nei procedimenti nei confronti di
persone detenute, internate o in sta-
to di custodia cautelare, nei procedi-
menti a carico di imputati minoren-
ni e, in genere, nei procedimenti che
presentano carattere di urgenza.
Il Dl arriva a dare regole in più in
un quadro estremamente frasta-
gliato sul territorio, a prescindere
dalle condizioni ambientali delle
singole sedi. Se n’è avuta una ri-
prova nella giornata di ieri, quan-
do si trattava di decidere se ritene-
re l’astensione degli avvocati pro-
clamata dall’Ocf (si veda Il Sole
Ore dell’altro ieri) come motivo le-
gittimante per disertare le udien-
ze. A livello nazionale, dopo una
videoconferenza tra ministero e
presidenti delle Corti di appello,
era emerso un orientamento nega-
tivo. Ciò non ha impedito eccezioni
locali: il presidente della Corte
d’appello di Torino, dopo aver sen-
tito i presidenti delle sezioni penali
e civili, ha invece scritto che «repu-
ta opportuno che le sezioni (...)
prendano in considerazione
l’eventuale dichiarazione di asten-
sione dalle udienze» per disporre
rinvii «indicativamente in epoca
successiva al periodo pasquale».
Intanto, a Sassari è stato l’Ordine
degli avvocati a proclamare lo
sciopero, fino al marzo.
Si moltiplicano le segnalazioni di
misure prese anche da presidenti di
sezione. A Matera, dopo la notizia
che è stato contagiato anche il pre-
fetto, le attività ordinarie a Palazzo
di giustizia sono state sospese fino
al marzo per sanificare i locali.
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Il divieto di accesso alle
manifestazioni sportive, spiega
la Cassazione, non è basato
sull'accertamento giudiziale dei
fatti presupposti e decade solo
se cambiano le condizioni.
Reati
Proscioglimento
ininfluente
sul Daspo
all’ultras
Secondo la Cassazione
dall’inerzia del genitore può
derivare l’affidamento esclusivo
in capo all’altro fino alla
decadenza della potestà
genitoriale.
Famiglia
Non va
monetizzato
il rifiuto di visita
del figlio minore
Integrative, il visto per i crediti può essere inutile
Giorgio Gavelli
Riccardo Giorgetti
L’intreccio tra dichiarazioni inte-
grative a favore del contribuente –
laddove trasmesse oltre il termine
di presentazione della dichiarazio-
ne successiva (cosiddette “integra-
tive ultrannuali”) – e le più restritti-
ve regole sulla compensazione dei
crediti Irpef/Ires e Irap in vigore dal
rendono problematico (e a
volte del tutto inutile) il visto di con-
formità rilasciato sul modello inte-
grativo. Vediamo perché.
Con la risposta resa a Telefisco
l’agenzia delle Entrate ha
confermato l’impostazione sulla
base della quale è obbligatorio
l’inserimento nella dichiarazione
del periodo d’imposta in cui è sta-
ta presentata l’integrativa del cre-
dito pregresso, al fine di ottenerne
la “rigenerazione”. Di conseguen-
za, esso diventa un credito relati-
vo al medesimo periodo d’impo-
sta, soggetto, in quanto tale, alle
nuove regole introdotte dall’arti-
colo del Dl / per la com-
pensazione in F.
Occorre però distinguere tra in-
tegrativa ultrannuale da errore fi-
scale o da errore contabile.
Errore fiscale
Se l’errore che si corregge con la di-
chiarazione integrativa è un mero
errore fiscale (ossia che non incide
sulla contabilità ma solo in dichiara-
zione, come ad esempio una quota
di super o iper ammortamento), il
credito che esce dalla integrativa (di
qualunque importo) è “bloccato” in
attesa della liquidazione della di-
chiarazione ordinaria presentata
per quel periodo d’imposta. Natu-
ralmente, se si è già sicuri che la di-
chiarazione ordinaria chiuderà con
un credito superiore ai mila euro,
fino a mila euro l’importo può es-
sere utilizzato in compensazione sin
dall’inizio del periodo d’imposta.
Per importi superiori, invece, è ne-
cessario attendere il decimo giorno
successivo alla presentazione della
dichiarazione, opportunamente vi-
stata per utilizzare crediti “sopra so-
glia” (mila euro ovvero mila eu-
ro se il “voto Isa” è almeno pari a ).
A questo punto, tuttavia, emerge
l’inutilità di apporre il visto di con-
formità nella dichiarazione integra-
tiva, atteso che il credito non può es-
sere compensato direttamente nel
modello F, ma è destinato (prima)
a una compensazione “interna” in
dichiarazione. Supponiamo che a
dicembre un’impresa abbia
presentato una dichiarazione inte-
grativa sul riportando un cre-
dito di mila euro. Per il suo utiliz-
zo un simile credito necessiterebbe
del visto di conformità, ma tale
adempimento sarebbe inutile. L’im-
presa, infatti, deve introdurre tale
credito nella dichiarazione ordina-
ria presentata per l’anno e con-
siderare gli adempimenti sulla base
dell’esito di questa dichiarazione.
Se, anche grazie ai mila euro di
credito emergente dal quadro DI, si
ottiene un credito superiore ai mila
euro, l’importo fino a mila euro po-
trà essere compensato anche prima
della presentazione della dichiara-
zione. Ogni importo maggiore, tut-
tavia, dovrà attendere la trasmissio-
ne della dichiarazione (e l’eventuale
voto “Isa”) e questa dovrà, se del ca-
so, essere munita della attestazione
di conformità del credito. È evidente
che il visto sul credito emergente
dalla integrativa non avrebbe, in
questo caso, alcuna utilità.
Errore contabile
Se, invece, la dichiarazione integra-
tiva ultrannuale a favore del contri-
buente è dovuta a un errore contabi-
le (ad esempio, ci si era dimenticati
di una quota di ammortamento or-
dinaria), allora il visto di conformità
rilasciato sulla dichiarazione inte-
grativa (per crediti di importo “so-
pra soglia”) può ancora avere una
sua utilità. Infatti, in questo caso (si
veda il testo del comma -bis del-
l’articolo del Dpr / e le istru-
zioni ai modelli dichiarativi) il credi-
to può essere utilizzato subito e con-
fluisce nella dichiarazione del peri-
odo (quadro DI), con effetto sulla
liquidazione di quest’ultima solo
per l’eventuale eccedenza non com-
pensata entro la fine del periodo
d’imposta in cui l’integrativa è pre-
sentata (si veda «Il Sole Ore» del
febbraio). Quindi, spetta al con-
tribuente valutare, al momento del-
la presentazione dell’integrativa, se
entro la fine del periodo d’imposta
riuscirà a compensare tutto il credi-
to (o, comunque, una parte di esso
tale da giustificare l’apposizione del
visto) oppure no, e in quest’ultimo
caso evitare l’apposizione del visto.
Le complesse procedure dise-
gnate dalle Entrate per le dichiara-
zioni integrative rendono pertanto
complicati anche i ragionamenti sul
visto. Va precisato che per le inte-
grative non ultrannuali (vale a dire
quelle presentate con riferimento
all’ultima dichiarazione presenta-
ta), l’utilizzo in compensazione del
credito emergente è libera (decorsi
giorni dalla trasmissione del mo-
dello), sia che l’errore sia “fiscale”
ovvero “contabile”, per cui la scelta
sull’apposizione del visto avviene
applicando le regole generali.
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DICHIARAZIONI
In caso di errore fiscali
per importi oltre mila euro
occorre la rigenerazione
REDDITI DI CAPITALE
Dividendi prescritti
senza tassazione
La prescrizione del credito
derivante dai dividendi deliberati e
non distribuiti non rappresenta una
rinuncia agli stessi e non comporta,
conseguentemente, l’avvenuto
incasso giuridico del credito e,
quindi, l’obbligo di sottoporlo a
tassazione. In questo caso, infatti, a
differenza di quanto sostenuto dal
Fisco, il mancato incasso di somme
non fa insorgere nessun salto
d’imposta, che può verificarsi solo
se il socio rinuncia a somme che
sono state dedotte dal reddito della
società, cosa che non si verifica nel
caso di prescrizione del diritto a
riscuotere i dividendi. Ad
affermarlo è la Ctr Friuli Venezia
Giulia con la sentenza //.
— Andrea Taglioni
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
NT+FISCO
Per la lotteria degli scontrini sembra davvero la volta buo-
na. Il provvedimento di Dogane ed Entrate diffuso ieri
fissa le regole del gioco, con tanto di indicazione delle date
da cui tutta la macchina operativa partirà. Si comincia da
lunedì marzo, quando a partire dalle sarà possibile
consultare online il «Portale lotteria» per ottenere il codi-
ce che consentirà di partecipare al momento della spesa.
Si inizierà a giocare con gli scontrini emessi dal ° luglio
(un ticket di partecipazione per ogni euro speso) mentre
la prima estrazione è calendarizzata per venerdì agosto.
Per il sono previste solo l’estrazione annuale e quelle
mensili, mentre dal debutteranno anche quelle setti-
manali. Con il provvedimento / (accompagna-
to da una guida delle Entrate) si chiarisce anche che si
potrà partecipare e vincere anche senza l’obbligo di con-
servare tutti gli scontrini per i quali l’acquirente ha scelto
di giocare. Sarà, infatti, l’agenzia delle Dogane a comuni-
care ai consumatori l’eventuale vincita. Lo farà tramite
posta elettronica certificata (Pec) se il diretto interessato
avrà comunicato l’indirizzo nell’area risercata
del «Portale lotteria» altrimenti procederà con
la “vecchia” raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo di residenza o di domicilio
fiscale del fortunato estratto ricavato dall’Ana-
grafe nazionale della popolazione residente. I
premi poi andranno “reclamati” entro giorni
dalla ricezione della comunicazione, presen-
tandosi presso la sede dell’agenzia delle Dogane
territorialmente competente in base alla pro-
pria residenza o al domicilio fiscale.
In ogni momento, però, il consumatore po-
trà verificare sull’area riservata del «Portale lotteria» (ac-
cesso possibile tramite Spid, Carta nazionale servizi o
credenziali Fisconline/Entratel dell’agenzia delle Entra-
te) il «singolo documento rilasciato e il numero dei bi-
glietti virtuali della lotteria associati» ma anche le vincite.
Con una precisazione importante: «Se presenti saranno
indicate - sottolinea il provvedimento - all’accesso in area
riservata senza interrogazioni». Questo consentirà di po-
ter riscattare il premio anche se non si è più materialmen-
te in possesso dello scontrino vincente, anche perché il
flusso dei dati dei corrispettivi comunicato da commer-
cianti ed esercenti alle Entrate e che confluirà nel cervel-
lone chiamato «Sistema lotteria» gestito dalle Dogane
tramite Sogei prevede già l’associazione tra chi ha effet-
tuato l’acquisto (e ha fornito il codice lotteria) e lo scontri-
no elettronico trasmesso.
Il codice lotteria è un codice alfanumerico di caratteri
che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul
«Portale lotteria». Il servizio online produrrà il codice lot-
teria sotto forma di codice a barre. I codici potranno essere
stampati su carta o salvati sul proprio dispositivo mobile,
tra cui cellulari, smartphone e tablet ed esibiti all’esercen-
te che potrà acquisirli tramite lettura ottica, sulla falsariga
di quanto avviene già oggi per la tessera sanitaria.
Il provvedimento Dogane-Entrate stabilisce anche una
disciplina dettagliata in termini di privacy. L’abbinamento
tra codice fiscale e codice lotteria è conservato in un data-
base ad hoc e le relazioni tra il codice fiscale e i codici lotte-
ria richiesti «sono conservate separatamente dai dati rela-
tivi alle singole operazioni commerciali». L’accesso al
trattamento dei dati relativi alle singole operazioni com-
merciali è consentito esclusivamente ai soggetti autoriz-
zati al trattamento e solo per comunicare la vincita. Le
operazioni di consultazione saranno registrate in file di
log (conservati per mesi) e saranno usate solo per ga-
rantire correttezza e sicurezza del trattamento.
—Marco Mobili
—Giovanni Parente
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CORRISPETTIVI TELEMATICI
LE REGOLE DI DOGANE ED ENTRATE
Lotteria degli scontrini
senza l’obbligo
di conservare i documenti
Il vincitore
sarà avvisato
con Pec o
raccomandata
e potrà
consultare
il portale
della lotteria
DESTINATARIO ESTRAZIONE
ANNUALE
ESTRAZIONI
MENSILI
ESTRAZIONI
SETTIMANALI
(DAL 2021)
ESTRAZIONE ORDINARIA
Consumatori Un premio
da 1mln
di euro
Tre premi
da 30mila
euro
Sette
premi da
5mila euro
ESTRAZIONE «ZERO CONTANTI»
Consumatori Un premio
da 5mln
di euro
Dieci premi
da 100mila
euro
Quindici
premi da
25mila
euro
Esercente Un premio
da 1mln
di euro
Dieci premi
da 20mila
euro
Quindici
premi da
5mila euro
Le possibilità di vincita
Le estrazioni della lotteria degli scontrini
Fonte: agenzia delle Entrate
CONTROLLI E LITI
Abuso del diritto
con valori fuori linea
La sproporzione nei valori delle
operazioni e l’irragionevolezza
del percorso seguito, insieme
all’appartenenza di tutte le
controparti contrattuali al
medesimo gruppo, giustificano la
contestazione in materia di abuso
del diritto.
È quanto emerge dalla sentenza
// della Ctr Lazio
(presidente Paola Cappelli e
relatore Donato Luciano), che ha
rigettato l’appello della società
ricorrente, confermando le
conclusioni raggiunte dai giudici
di primo grado in relazione ad una
complessa vicenda contrattuale
contestata dalle Entrate sulla base
dell’abuso del diritto. Con l’avviso
di accertamento era stata
contestata la deducibilità di
un’ingente minusvalenza,
realizzata a seguito della cessione
di una importante testata
giornalistica da parte di una
società di capitali.
— Giacomo Albano
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
AGRICOLTORI ESONERATI
Autofattura
ancora senza codici
Manca ancora l’autofattura per gli
acquisti da agricoltori esonerati nei
nuovi codici da utilizzare per la
fatturazione elettronica introdotti dal
provvedimento dell’agenzia delle
Entrate del febbraio .
Si ricorda che le nuove codifiche
relative alla natura delle operazioni
effettuate e per il tipo documento
entrano in vigore dal maggio ;
tuttavia il Servizio di Interscambio
accetterà fino al settembre
fatture elettroniche e note di
variazione predisposte sia con i nuovi
che i precedenti codici (vedi Il Sole
Ore del marzo). Lamentiamo che le
codifiche «TipoDocumento» non
prevedono ancora l’autofattura che
deve emettere il soggetto passivo Iva
che ha acquistato beni o servizi
presso un produttore agricolo
esonerato e cioè colui che nell’anno
precedente abbia realizzato un
volume d’affari non superiore a mila
euro e costituito per almeno due terzi
da cessioni di prodotti agricoli.
— Gian Paolo Tosoni
Il testo integrale dell’articolo su:
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IMAGOECONOMICA