Il Sole 24 Ore - 07.03.2020

(avery) #1

18 Sabato 7 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Norme


Tributi


Emergenza coronavirus,


la Giustizia si ferma per decreto


TRIBUNALI


In tarda serata


il Consiglio dei ministri


sul provvedimento


Fino all’ultimo


incertezza su perimetro


e durata del blocco


Maurizio Caprino


Giovanni Negri


La Giustizia si fermerà. Incertezza


però sulla durata del blocco e sulla


sua estensione. Il Consiglio dei mi-


nistri di ieri sera ha affrontato uno


dei (tanti) temi urgenti provocati


dall’emergenza coronavirus, l’im-


patto per gli uffici giudiziari. Sul ta-


volo un decreto legge per discipli-


nare lo svolgimento dell’attività


giudiziaria nelle prossime settima-


ne. A magistrati (ieri la decisa presa


di posizione dell’Anm) e avvocati a


favore di un intervento generale di


sospensione delle udienze, almeno


di quelle non urgenti, la bozza di


decreto legge oppone una regola-


mentazione più articolata dove le


decisioni sono prese dai capi degli


uffici giudiziari. Non previsto (per


ora?) alcun intervento sul fronte


della giustizia tributaria.


In campo un meccanismo che


prevede, sino a tutto maggio, a


monte una valutazione dei vertici


di Tribunali e Procure con le auto-


rità sanitarie e il consiglio dell’or-


dine locale egli avvocati, per deci-


dere poi a valle misure che possono


andare dalla limitazione dell’ac-


cesso al pubblico all’adozione di li-


nee guida vincolanti per la fissa-


zione e trattazione delle udienze,


alla celebrazione a porte chiuse di


tutte le udienze penali pubbliche.


Cruciale però la possibilità del rin-


vio delle udienze a data successiva


al  maggio prossimo.


Per tutto il periodo di efficacia


dei provvedimenti di rinvio delle


udienze civili è sospesa «la decor-


renza dei termini di prescrizione


e decadenza dei diritti che posso-


no essere esercitati esclusivamen-


te mediante il compimento delle


attività precluse dai provvedi-


menti medesimi».


Al rinvio però è ammessa una se-


rie di eccezioni. Innanzitutto non vi
potranno rientrare le udienze nelle

cause di competenza del tribunale


per i minorenni, nelle cause relative
ad alimenti o ad obbligazioni ali-

mentari derivanti da rapporti di fa-


miglia, di parentela, di matrimonio
o di affinità, nei procedimenti cau-

telari aventi ad oggetto la tutela di
diritti fondamentali della persona,

nei procedimenti per l’adozione di


provvedimenti in materia di tutela,
di amministrazione di sostegno, di

interdizione, di inabilitazione.


Come pure, nel penale, le udienze
di convalida dell'arresto o del fermo,

nei procedimenti nei confronti di


persone detenute, internate o in sta-
to di custodia cautelare, nei procedi-

menti a carico di imputati minoren-


ni e, in genere, nei procedimenti che
presentano carattere di urgenza.

Il Dl arriva a dare regole in più in


un quadro estremamente frasta-
gliato sul territorio, a prescindere

dalle condizioni ambientali delle


singole sedi. Se n’è avuta una ri-
prova nella giornata di ieri, quan-

do si trattava di decidere se ritene-


re l’astensione degli avvocati pro-
clamata dall’Ocf (si veda Il Sole 

Ore dell’altro ieri) come motivo le-


gittimante per disertare le udien-
ze. A livello nazionale, dopo una

videoconferenza tra ministero e


presidenti delle Corti di appello,
era emerso un orientamento nega-

tivo. Ciò non ha impedito eccezioni


locali: il presidente della Corte
d’appello di Torino, dopo aver sen-

tito i presidenti delle sezioni penali
e civili, ha invece scritto che «repu-

ta opportuno che le sezioni (...)


prendano in considerazione
l’eventuale dichiarazione di asten-

sione dalle udienze» per disporre


rinvii «indicativamente in epoca
successiva al periodo pasquale».

Intanto, a Sassari è stato l’Ordine


degli avvocati a proclamare lo
sciopero, fino al  marzo.

Si moltiplicano le segnalazioni di


misure prese anche da presidenti di
sezione. A Matera, dopo la notizia

che è stato contagiato anche il pre-


fetto, le attività ordinarie a Palazzo
di giustizia sono state sospese fino

al  marzo per sanificare i locali.


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Il divieto di accesso alle


manifestazioni sportive, spiega
la Cassazione, non è basato

sull'accertamento giudiziale dei


fatti presupposti e decade solo
se cambiano le condizioni.

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Reati


Proscioglimento


ininfluente


sul Daspo


all’ultras


Secondo la Cassazione


dall’inerzia del genitore può
derivare l’affidamento esclusivo

in capo all’altro fino alla


decadenza della potestà
genitoriale.

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Famiglia


Non va


monetizzato


il rifiuto di visita


del figlio minore


Integrative, il visto per i crediti può essere inutile


Giorgio Gavelli


Riccardo Giorgetti


L’intreccio tra dichiarazioni inte-


grative a favore del contribuente –


laddove trasmesse oltre il termine


di presentazione della dichiarazio-


ne successiva (cosiddette “integra-


tive ultrannuali”) – e le più restritti-


ve regole sulla compensazione dei


crediti Irpef/Ires e Irap in vigore dal


 rendono problematico (e a


volte del tutto inutile) il visto di con-


formità rilasciato sul modello inte-


grativo. Vediamo perché.


Con la risposta resa a Telefisco


 l’agenzia delle Entrate ha


confermato l’impostazione sulla


base della quale è obbligatorio


l’inserimento nella dichiarazione


del periodo d’imposta in cui è sta-


ta presentata l’integrativa del cre-


dito pregresso, al fine di ottenerne


la “rigenerazione”. Di conseguen-


za, esso diventa un credito relati-
vo al medesimo periodo d’impo-

sta, soggetto, in quanto tale, alle


nuove regole introdotte dall’arti-
colo  del Dl / per la com-

pensazione in F.


Occorre però distinguere tra in-
tegrativa ultrannuale da errore fi-

scale o da errore contabile.


Errore fiscale


Se l’errore che si corregge con la di-


chiarazione integrativa è un mero
errore fiscale (ossia che non incide

sulla contabilità ma solo in dichiara-


zione, come ad esempio una quota
di super o iper ammortamento), il

credito che esce dalla integrativa (di


qualunque importo) è “bloccato” in
attesa della liquidazione della di-

chiarazione ordinaria presentata
per quel periodo d’imposta. Natu-

ralmente, se si è già sicuri che la di-


chiarazione ordinaria chiuderà con
un credito superiore ai mila euro,

fino a mila euro l’importo può es-


sere utilizzato in compensazione sin
dall’inizio del periodo d’imposta.

Per importi superiori, invece, è ne-


cessario attendere il decimo giorno


successivo alla presentazione della
dichiarazione, opportunamente vi-

stata per utilizzare crediti “sopra so-


glia” (mila euro ovvero mila eu-
ro se il “voto Isa” è almeno pari a ).

A questo punto, tuttavia, emerge


l’inutilità di apporre il visto di con-
formità nella dichiarazione integra-

tiva, atteso che il credito non può es-


sere compensato direttamente nel
modello F, ma è destinato (prima)

a una compensazione “interna” in
dichiarazione. Supponiamo che a

dicembre  un’impresa abbia


presentato una dichiarazione inte-
grativa sul  riportando un cre-

dito di mila euro. Per il suo utiliz-


zo un simile credito necessiterebbe
del visto di conformità, ma tale

adempimento sarebbe inutile. L’im-


presa, infatti, deve introdurre tale
credito nella dichiarazione ordina-

ria presentata per l’anno  e con-


siderare gli adempimenti sulla base
dell’esito di questa dichiarazione.

Se, anche grazie ai mila euro di


credito emergente dal quadro DI, si
ottiene un credito superiore ai mila

euro, l’importo fino a mila euro po-


trà essere compensato anche prima
della presentazione della dichiara-

zione. Ogni importo maggiore, tut-


tavia, dovrà attendere la trasmissio-
ne della dichiarazione (e l’eventuale

voto “Isa”) e questa dovrà, se del ca-


so, essere munita della attestazione
di conformità del credito. È evidente

che il visto sul credito emergente


dalla integrativa non avrebbe, in
questo caso, alcuna utilità.

Errore contabile


Se, invece, la dichiarazione integra-
tiva ultrannuale a favore del contri-

buente è dovuta a un errore contabi-


le (ad esempio, ci si era dimenticati
di una quota di ammortamento or-

dinaria), allora il visto di conformità


rilasciato sulla dichiarazione inte-
grativa (per crediti di importo “so-

pra soglia”) può ancora avere una
sua utilità. Infatti, in questo caso (si

veda il testo del comma -bis del-


l’articolo  del Dpr / e le istru-
zioni ai modelli dichiarativi) il credi-

to può essere utilizzato subito e con-


fluisce nella dichiarazione del peri-
odo (quadro DI), con effetto sulla

liquidazione di quest’ultima solo


per l’eventuale eccedenza non com-


pensata entro la fine del periodo
d’imposta in cui l’integrativa è pre-

sentata (si veda «Il Sole  Ore» del


 febbraio). Quindi, spetta al con-
tribuente valutare, al momento del-

la presentazione dell’integrativa, se


entro la fine del periodo d’imposta
riuscirà a compensare tutto il credi-

to (o, comunque, una parte di esso


tale da giustificare l’apposizione del
visto) oppure no, e in quest’ultimo

caso evitare l’apposizione del visto.
Le complesse procedure dise-

gnate dalle Entrate per le dichiara-


zioni integrative rendono pertanto
complicati anche i ragionamenti sul

visto. Va precisato che per le inte-


grative non ultrannuali (vale a dire
quelle presentate con riferimento

all’ultima dichiarazione presenta-


ta), l’utilizzo in compensazione del
credito emergente è libera (decorsi

 giorni dalla trasmissione del mo-


dello), sia che l’errore sia “fiscale”
ovvero “contabile”, per cui la scelta

sull’apposizione del visto avviene


applicando le regole generali.
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DICHIARAZIONI


In caso di errore fiscali


per importi oltre mila euro


occorre la rigenerazione


REDDITI DI CAPITALE


Dividendi prescritti


senza tassazione


La prescrizione del credito


derivante dai dividendi deliberati e


non distribuiti non rappresenta una
rinuncia agli stessi e non comporta,

conseguentemente, l’avvenuto
incasso giuridico del credito e,

quindi, l’obbligo di sottoporlo a


tassazione. In questo caso, infatti, a
differenza di quanto sostenuto dal

Fisco, il mancato incasso di somme


non fa insorgere nessun salto
d’imposta, che può verificarsi solo

se il socio rinuncia a somme che


sono state dedotte dal reddito della
società, cosa che non si verifica nel

caso di prescrizione del diritto a


riscuotere i dividendi. Ad
affermarlo è la Ctr Friuli Venezia

Giulia con la sentenza //.


— Andrea Taglioni
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NT+FISCO


Per la lotteria degli scontrini sembra davvero la volta buo-


na. Il provvedimento di Dogane ed Entrate diffuso ieri
fissa le regole del gioco, con tanto di indicazione delle date

da cui tutta la macchina operativa partirà. Si comincia da


lunedì  marzo, quando a partire dalle  sarà possibile
consultare online il «Portale lotteria» per ottenere il codi-

ce che consentirà di partecipare al momento della spesa.


Si inizierà a giocare con gli scontrini emessi dal ° luglio
(un ticket di partecipazione per ogni euro speso) mentre

la prima estrazione è calendarizzata per venerdì  agosto.


Per il  sono previste solo l’estrazione annuale e quelle
mensili, mentre dal  debutteranno anche quelle setti-

manali. Con il provvedimento / (accompagna-


to da una guida delle Entrate) si chiarisce anche che si
potrà partecipare e vincere anche senza l’obbligo di con-

servare tutti gli scontrini per i quali l’acquirente ha scelto


di giocare. Sarà, infatti, l’agenzia delle Dogane a comuni-
care ai consumatori l’eventuale vincita. Lo farà tramite

posta elettronica certificata (Pec) se il diretto interessato


avrà comunicato l’indirizzo nell’area risercata
del «Portale lotteria» altrimenti procederà con

la “vecchia” raccomandata con avviso di ricevi-


mento all’indirizzo di residenza o di domicilio
fiscale del fortunato estratto ricavato dall’Ana-

grafe nazionale della popolazione residente. I


premi poi andranno “reclamati” entro  giorni
dalla ricezione della comunicazione, presen-

tandosi presso la sede dell’agenzia delle Dogane
territorialmente competente in base alla pro-

pria residenza o al domicilio fiscale.


In ogni momento, però, il consumatore po-
trà verificare sull’area riservata del «Portale lotteria» (ac-

cesso possibile tramite Spid, Carta nazionale servizi o


credenziali Fisconline/Entratel dell’agenzia delle Entra-
te) il «singolo documento rilasciato e il numero dei bi-

glietti virtuali della lotteria associati» ma anche le vincite.


Con una precisazione importante: «Se presenti saranno
indicate - sottolinea il provvedimento - all’accesso in area

riservata senza interrogazioni». Questo consentirà di po-


ter riscattare il premio anche se non si è più materialmen-
te in possesso dello scontrino vincente, anche perché il

flusso dei dati dei corrispettivi comunicato da commer-


cianti ed esercenti alle Entrate e che confluirà nel cervel-
lone chiamato «Sistema lotteria» gestito dalle Dogane

tramite Sogei prevede già l’associazione tra chi ha effet-


tuato l’acquisto (e ha fornito il codice lotteria) e lo scontri-
no elettronico trasmesso.

Il codice lotteria è un codice alfanumerico di  caratteri


che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul
«Portale lotteria». Il servizio online produrrà il codice lot-

teria sotto forma di codice a barre. I codici potranno essere


stampati su carta o salvati sul proprio dispositivo mobile,
tra cui cellulari, smartphone e tablet ed esibiti all’esercen-

te che potrà acquisirli tramite lettura ottica, sulla falsariga


di quanto avviene già oggi per la tessera sanitaria.
Il provvedimento Dogane-Entrate stabilisce anche una

disciplina dettagliata in termini di privacy. L’abbinamento


tra codice fiscale e codice lotteria è conservato in un data-
base ad hoc e le relazioni tra il codice fiscale e i codici lotte-

ria richiesti «sono conservate separatamente dai dati rela-
tivi alle singole operazioni commerciali». L’accesso al

trattamento dei dati relativi alle singole operazioni com-


merciali è consentito esclusivamente ai soggetti autoriz-
zati al trattamento e solo per comunicare la vincita. Le

operazioni di consultazione saranno registrate in file di


log (conservati per  mesi) e saranno usate solo per ga-
rantire correttezza e sicurezza del trattamento.

—Marco Mobili


—Giovanni Parente


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CORRISPETTIVI TELEMATICI


LE REGOLE DI DOGANE ED ENTRATE


Lotteria degli scontrini


senza l’obbligo


di conservare i documenti


Il vincitore


sarà avvisato


con Pec o


raccomandata


e potrà


consultare


il portale


della lotteria


DESTINATARIO ESTRAZIONE
ANNUALE

ESTRAZIONI
MENSILI

ESTRAZIONI
SETTIMANALI
(DAL 2021)

ESTRAZIONE ORDINARIA


Consumatori Un premio
da 1mln

di euro


Tre premi
da 30mila

euro


Sette
premi da

5mila euro


ESTRAZIONE «ZERO CONTANTI»


Consumatori Un premio


da 5mln


di euro


Dieci premi


da 100mila


euro


Quindici


premi da


25mila
euro

Esercente Un premio


da 1mln
di euro

Dieci premi
da 20mila

euro


Quindici
premi da

5mila euro


Le possibilità di vincita


Le estrazioni della lotteria degli scontrini


Fonte: agenzia delle Entrate

CONTROLLI E LITI


Abuso del diritto


con valori fuori linea


La sproporzione nei valori delle
operazioni e l’irragionevolezza

del percorso seguito, insieme


all’appartenenza di tutte le
controparti contrattuali al

medesimo gruppo, giustificano la


contestazione in materia di abuso
del diritto.

È quanto emerge dalla sentenza
// della Ctr Lazio

(presidente Paola Cappelli e


relatore Donato Luciano), che ha
rigettato l’appello della società

ricorrente, confermando le


conclusioni raggiunte dai giudici
di primo grado in relazione ad una

complessa vicenda contrattuale


contestata dalle Entrate sulla base
dell’abuso del diritto. Con l’avviso

di accertamento era stata


contestata la deducibilità di
un’ingente minusvalenza,

realizzata a seguito della cessione


di una importante testata
giornalistica da parte di una

società di capitali.


— Giacomo Albano
Il testo integrale dell’articolo su:

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AGRICOLTORI ESONERATI


Autofattura


ancora senza codici


Manca ancora l’autofattura per gli
acquisti da agricoltori esonerati nei

nuovi codici da utilizzare per la


fatturazione elettronica introdotti dal
provvedimento dell’agenzia delle

Entrate del  febbraio .


Si ricorda che le nuove codifiche
relative alla natura delle operazioni

effettuate e per il tipo documento
entrano in vigore dal  maggio ;

tuttavia il Servizio di Interscambio


accetterà fino al  settembre 
fatture elettroniche e note di

variazione predisposte sia con i nuovi


che i precedenti codici (vedi Il Sole 
Ore del  marzo). Lamentiamo che le

codifiche «TipoDocumento» non


prevedono ancora l’autofattura che
deve emettere il soggetto passivo Iva

che ha acquistato beni o servizi


presso un produttore agricolo
esonerato e cioè colui che nell’anno

precedente abbia realizzato un


volume d’affari non superiore a mila
euro e costituito per almeno due terzi

da cessioni di prodotti agricoli.


— Gian Paolo Tosoni
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IMAGOECONOMICA
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