Il Sole 24 Ore - 07.03.2020

(avery) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 7 Marzo 2020 19


Norme & Tributi


Nel terzo settore meglio


il collegio sindacale


NON PROFIT


Il Consiglio nazionale


dei commercialisti pubblica


le norme di comportamento


Tra i nuovi compiti


il monitoraggio delle finalità


solidaristiche e civiche


Ilaria Ioannone


Gabriele Sepio


Pubblicate ieri dal Consiglio na-


zionale dei dottori commerciali-


sti e degli esperti contabili le


norme di comportamento del-


l’organo di controllo degli enti


del Terzo settore. Il testo, che


potrà essere consultato sul sito


del Cndcec al fine di avanzare


eventuali osservazioni entro il 


marzo, delinea i principi deonto-


logici che dovranno essere ri-


spettati da tutti gli iscritti all’al-


bo dei dottori commercialisti ed


esperti contabili.


Più nel dettaglio le norme,


pensate per il solo organo di con-


trollo che non svolga attività di


revisione legale inn base all’arti-


colo  del Dlgs / (Codice


del Terzo settore o Cts) e rivolte ai


soli Ets diversi dalle imprese so-


ciali, potranno costituire un pun-


to di riferimento anche per chi


non è iscritto all’Albo. Il ruolo de-


gli organi di controllo è partico-


larmente delicato atteso che la


nomina è obbligatoria per le fon-


dazioni, per gli enti che costitui-


scono patrimoni destinati e per


tutti quelli che superano per due


esercizi consecutivi almeno due


dei limiti dimensionali previsti


all’articolo  del Codice (attivo


patrimoniale superiore a mila


euro, ricavi superiori a mila


euro e cinque dipendenti).


La composizione


Diversi gli spunti che emergono
dal documento del Consiglio na-

zionale. Il primo fattore da consi-


derare riguarda la composizione
dell’organo. Sebbene l’articolo 

del Cts preveda la possibilità per


l’Ets di optare per un organo mo-
nocratico o collegiale, il Consiglio

nazionale ritiene preferibile la se-
conda soluzione richiedendo che

il presidente sia uno o l’unico dei


componenti dotati dei requisiti di
professionalità richiesti dall’arti-

colo  del Codice civile.


Va considerato, tuttavia, che
per le realtà di piccole dimensioni

l’utilizzo dell’organo monocrati-


vo potrebbe snellire le procedure
e i costi di gestione. Richiesta, ai

fini della nomina di membro del-


l’organo di controllo, l’accettazio-
ne in forma scritta, previa verifica

da parte dello stesso dell’insussi-


stenza di eventuali cause di ine-
leggibilità, decadenza o incompa-

tibilità o della conformità della


nomina alle disposizioni previste
dallo Statuto o da parte di preci-

pue disposizioni di legge per as-


sociazioni e fondazioni che operi-
no in particolari settori.

Al pari di quanto avviene nelle


Spa (articolo , comma ) i
membri dell’organo di controllo

potrebbero essere anche associati


dell’ente, fermo restando il ri-
spetto dei requisiti di onorabilità

ed indipendenza.


Il funzionamento


Altro aspetto concerne, invece, il


funzionamento di tale organo
che, in mancanza di precise rego-

le, sarà dotato di una piena auto-


nomia nell’organizzazione delle
proprie attività. Con la conse-

guenza che, in caso di organo col-


legiale, si potrà prevedere un’ar-
ticolazione diversificata delle at-

tività al suo interno (attribuzione


ad un componente di specifiche


attività, da sottoporre successiva-


mente al collegio).
Contemplata inoltre, la possi-

bilità per i suoi membri di affidare
a propri dipendenti o ausiliari

l’espletamento di specifiche atti-


vità di controllo ed ispezione. In
questo caso, tuttavia, chiunque se

ne avvalga dovrà provvedere a di-


rigere e controllare l’operato.


Gli altri doveri


Sul fronte dei doveri posti in ca-
po all’organo di controllo, accan-

to alla vigilanza sulla gestione


dell’Ets si aggiungono ulteriori
compiti. Quest’ultimo, infatti,

sarà chiamato a monitorare il ri-


spetto delle finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale da

parte dell’Ets, la correttezza del


bilancio di esercizio e, per gli enti
che vi sono tenuti, a dare atto

dell’esito del controllo sul bilan-


cio sociale. In alcuni casi dunque
il controllo è determinante anche

ai fini del mantenimento della


qualifica di Ets.
L’organo di controllo, quando

non incaricato anche della revi-


sione legale, pertanto, sarà chia-
mato ad effettuare una verifica

sintetica sul bilancio di esercizio


al fine di constatare che questo
sia redatto in conformità alla

legge e allo statuto. In altre pa-


role, secondo l’ordine, non avrà
alcun dovere di accertare la veri-

tà, la correttezza e la chiarezza


del bilancio.
Per quanto attiene, infine, al

bilancio sociale l’organo di con-


trollo sarà chiamato ad attestarne
la conformità alle linee guida mi-

nisteriali senza però eseguire un
controllo per accertarne la veridi-

cità. Ciò non di meno spetterà al


medesimo organo considerare se
il suo contenuto non sia in linea

con i dati riportati nel bilancio di


esercizio.


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LE ALTRE MISURE


1. Raee e pile


Lo schema modifica il Dlgs


49/2014 (Raee) e il Dlgs
188/2008 (pile e batterie) e

disciplina i nuovi obblighi di


informazione introdotti a livello
Ue. Per i Raee è previsto che il

primo periodo di comunicazione


inizi il primo anno civile completo
successivo all’adozione dell’atto

di esecuzione che stabilisce il


formato per la comunicazione.
Questo perché le relazioni

triennali finora inviate in Europa
non si sono dimostrate strumenti

efficaci per verificare la


conformità e garantire la corretta
attuazione delle norme in materia.

Per pile e accumulatori, il


ministero dell’Ambiente


trasmette alla Commissione Ue
un rapporto annuale sulle

percentuali di raccolta dei relativi


rifiuti. In entrambi i casi, per
migliorare l’affidabilità e la

comparabilità dei dati trasmessi
ora, è richiesta anche una

relazione di controllo della qualità


dei dati.


2. Veicoli fuori uso


Lo schema di decreto modifica il
Dlgs 209/2003 anche con

riferimento alla responsabilità


estesa del produttore (Erp) di cui
allo schema relativo alle

modifiche alla parte quarta del


Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti.
Con articolate modifiche il testo

mira a definire ruoli e


responsabilità di produttori,
concessionari, gestori di impianti

di demolizione e frantumazione,


compresi gli operatori del
riutilizzo e della preparazione per

il riutilizzo. Lo schema mira anche


a tracciare la reimmissione sul
mercato di parti di ricambio da

trattamento di veicoli fuori uso,


nonché a massimizzare il riciclo e
il recupero di parti non metalliche.

Un pregio dello schema risiede


senz’altro nell’armonizzazione
con la disciplina generale sui

rifiuti di cui alla citata parte quarta


del Codice ambientale.


3. Discariche


L’obiettivo è quello di ridurre
progressivamente il ricorso alla

discarica. Si aggiungono nuovi e


uniformi metodi di calcolo delle
prestazioni per misurare il

raggiungimento degli obiettivi


unitamente al divieto di collocare
in discarica i rifiuti provenienti da

raccolta differenziata e destinati a


riciclo o alla preparazione per il
riutilizzo oppure (a partire dal


  1. idonei al riciclo o recupero


di altro tipo. Il tutto produrrà
numerosi benefici ambientali

Rifiuti, torna la tracciabilità elettronica


AMBIENTE


La responsabilità estesa


per i produttori


rafforzerà i consorzi


Paola Ficco


Torna la tracciabilità elettronica e vie-


ne rafforzata la responsabilità estesa


dei produttori di beni da cui derivano
rifiuti. Il pacchetto delle quattro diret-

tive approvate da Bruxelles nel 


per la transizione verso l’economia
circolare ha iniziato il percorso di ap-

prodo in Italia nel Consiglio dei mini-


stri di giovedì.
C’è stato, infatti, l’esame prelimi-

nare dei quattro schemi di decreti legi-


slativi predisposti dal Governo per re-
golare molti temi: rifiuti, imballaggi,

discariche, rifiuti elettrici ed elettroni-


ci, pile e accumulatori, veicoli fuori
uso. Ora mancano i passaggi in Confe-

renza Stato Regioni e presso le Com-


missioni parlamentari, prima del ri-
torno a Palazzo Chigi.

Tra i molti capitoli trattati, ha un


grande rilievo la riedizione della parte
quarta del Dlgs / sui rifiuti

(direttiva /), dove si notano le
norme relative alla tracciabilità elet-

tronica dei rifiuti, alla riforma della re-
sponsabilità estesa del produttore

(più nota come Epr, secondo l’acroni-


mo inglese), all’incentivazione del ri-
ciclaggio dei rifiuti organici e la riaf-

fermazione del programma nazionale


di prevenzione dei rifiuti (direttive
/ e /). I criteri per

l’ammissibilità dei rifiuti in discarica


diventano, poi, più stringenti (diretti-
va /).

Viene ripristinato un sistema di


tracciabilità elettronica dei rifiuti, che
sarà basato sulle procedure e gli stru-

menti integrati nel registro elettroni-


co nazionale, collocato presso il mini-
stero dell’Ambiente e gestito con il

supporto dell’Albo nazionale gestori


ambientali. I dati del registro saranno
condivisi con Ispra per il loro inseri-

mento nel catasto nazionale.
Il meccanismo - va sottolineato

con forza - non è immediatamente


operativo ma partirà solo con un de-
creto interministeriale che discipli-

nerà modalità di funzionamento,


iscrizione e tenuta, anche allo scopo
di consentire la lettura integrata dei

dati e gli adempimenti relativi al regi-


stro di carico e scarico e al formulario
per il trasporto. Queste scritture sa-

ranno riformulate con appositi de-


creti, affinché sia possibile la loro vi-
dimazione, compilazione e tenuta “in

formato digitale”. Fino all’entrata in
vigore del nuovo decreto le imprese

continueranno ad usare i documenti


cartacei attualmente in uso.
Diventa più chiara la platea dei sog-

getti obbligati al registro di carico e


scarico: enti e imprese che effettuano
trattamento dei rifiuti (pericolosi e

non), produttori di rifiuti pericolosi,
enti e imprese che trasportano rifiuti

pericolosi a titolo professionale o che


operano come commercianti o inter-
mediari di rifiuti pericolosi. Restano

confermati i consueti tempi per le an-


notazioni. Il decreto di attuazione si
occuperà anche delle modalità di inte-

roperabilità del registro con i transiti


transfrontalieri e del coordinamento
con il Mud. Si tratta solo in apparenza

di un sistema che ripristina il vecchio


Sistri, perché le premesse sembrano
portare a un sistema serio e semplifi-

cato di tracciabilità dei rifiuti.


Lo sviluppo della responsabilità
estesa del produttore è, poi, uno degli

strumenti cardine attraverso cui rea-


lizzare il diretto coinvolgimento del
sistema produttivo per la transizione

verso l’economia circolare. In parti-


colare, il decreto prevede la respon-
sabilità finanziaria e organizzativa

dei produttori nella gestione del fine


vita dei rifiuti derivanti dai prodotti
immessi in commercio, la definizio-

ne dei costi a carico dei produttori e


l’obbligo di copertura del servizio di


ritiro dei rifiuti su tutto il territorio
nazionale, anche dove non è facile ar-

rivare, quindi in tutti i luoghi non fa-


cilmente raggiungibili.
Per rafforzare riutilizzo, preven-

zione, riciclo e recupero dei rifiuti, me-


diante il nuovo sistema di responsabi-
lità estesa, qualsiasi persone fisica o

giuridica che professionalmente svi-


luppi, fabbrichi, trasformi, tratti, ven-
da o importi prodotti (cioè il produtto-

re del prodotto) deve adottare misure


per incoraggiare una progettazione
che riduca la produzione di rifiuti e il

loro impatto sull’ambiente, valutando


anche gli impatti complessivi sanitari,
ambientali e sociali nel rispetto del pa-

radigma della sostenibilità, anche in


vista del successivo riutilizzo. I sistemi
consortili, già utilizzati da alcuni com-

parti come quello dei rifiuti elettrici e


degli pneumatici, si diffonderanno in
questo modo a più settori.

Il programma nazionale di pre-


venzione della formazione dei rifiuti
diventa, infine, un decreto adottato

dal ministro dell’Ambiente di con-
certo con molti altri ministri e in

particolare Sviluppo economico e


Politiche agricole, in ragione della
trasversalità della materia.

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