Il Sole 24 Ore Sabato 7 Marzo 2020 19
Norme & Tributi
Nel terzo settore meglio
il collegio sindacale
NON PROFIT
Il Consiglio nazionale
dei commercialisti pubblica
le norme di comportamento
Tra i nuovi compiti
il monitoraggio delle finalità
solidaristiche e civiche
Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio
Pubblicate ieri dal Consiglio na-
zionale dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili le
norme di comportamento del-
l’organo di controllo degli enti
del Terzo settore. Il testo, che
potrà essere consultato sul sito
del Cndcec al fine di avanzare
eventuali osservazioni entro il
marzo, delinea i principi deonto-
logici che dovranno essere ri-
spettati da tutti gli iscritti all’al-
bo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili.
Più nel dettaglio le norme,
pensate per il solo organo di con-
trollo che non svolga attività di
revisione legale inn base all’arti-
colo del Dlgs / (Codice
del Terzo settore o Cts) e rivolte ai
soli Ets diversi dalle imprese so-
ciali, potranno costituire un pun-
to di riferimento anche per chi
non è iscritto all’Albo. Il ruolo de-
gli organi di controllo è partico-
larmente delicato atteso che la
nomina è obbligatoria per le fon-
dazioni, per gli enti che costitui-
scono patrimoni destinati e per
tutti quelli che superano per due
esercizi consecutivi almeno due
dei limiti dimensionali previsti
all’articolo del Codice (attivo
patrimoniale superiore a mila
euro, ricavi superiori a mila
euro e cinque dipendenti).
La composizione
Diversi gli spunti che emergono
dal documento del Consiglio na-
zionale. Il primo fattore da consi-
derare riguarda la composizione
dell’organo. Sebbene l’articolo
del Cts preveda la possibilità per
l’Ets di optare per un organo mo-
nocratico o collegiale, il Consiglio
nazionale ritiene preferibile la se-
conda soluzione richiedendo che
il presidente sia uno o l’unico dei
componenti dotati dei requisiti di
professionalità richiesti dall’arti-
colo del Codice civile.
Va considerato, tuttavia, che
per le realtà di piccole dimensioni
l’utilizzo dell’organo monocrati-
vo potrebbe snellire le procedure
e i costi di gestione. Richiesta, ai
fini della nomina di membro del-
l’organo di controllo, l’accettazio-
ne in forma scritta, previa verifica
da parte dello stesso dell’insussi-
stenza di eventuali cause di ine-
leggibilità, decadenza o incompa-
tibilità o della conformità della
nomina alle disposizioni previste
dallo Statuto o da parte di preci-
pue disposizioni di legge per as-
sociazioni e fondazioni che operi-
no in particolari settori.
Al pari di quanto avviene nelle
Spa (articolo , comma ) i
membri dell’organo di controllo
potrebbero essere anche associati
dell’ente, fermo restando il ri-
spetto dei requisiti di onorabilità
ed indipendenza.
Il funzionamento
Altro aspetto concerne, invece, il
funzionamento di tale organo
che, in mancanza di precise rego-
le, sarà dotato di una piena auto-
nomia nell’organizzazione delle
proprie attività. Con la conse-
guenza che, in caso di organo col-
legiale, si potrà prevedere un’ar-
ticolazione diversificata delle at-
tività al suo interno (attribuzione
ad un componente di specifiche
attività, da sottoporre successiva-
mente al collegio).
Contemplata inoltre, la possi-
bilità per i suoi membri di affidare
a propri dipendenti o ausiliari
l’espletamento di specifiche atti-
vità di controllo ed ispezione. In
questo caso, tuttavia, chiunque se
ne avvalga dovrà provvedere a di-
rigere e controllare l’operato.
Gli altri doveri
Sul fronte dei doveri posti in ca-
po all’organo di controllo, accan-
to alla vigilanza sulla gestione
dell’Ets si aggiungono ulteriori
compiti. Quest’ultimo, infatti,
sarà chiamato a monitorare il ri-
spetto delle finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale da
parte dell’Ets, la correttezza del
bilancio di esercizio e, per gli enti
che vi sono tenuti, a dare atto
dell’esito del controllo sul bilan-
cio sociale. In alcuni casi dunque
il controllo è determinante anche
ai fini del mantenimento della
qualifica di Ets.
L’organo di controllo, quando
non incaricato anche della revi-
sione legale, pertanto, sarà chia-
mato ad effettuare una verifica
sintetica sul bilancio di esercizio
al fine di constatare che questo
sia redatto in conformità alla
legge e allo statuto. In altre pa-
role, secondo l’ordine, non avrà
alcun dovere di accertare la veri-
tà, la correttezza e la chiarezza
del bilancio.
Per quanto attiene, infine, al
bilancio sociale l’organo di con-
trollo sarà chiamato ad attestarne
la conformità alle linee guida mi-
nisteriali senza però eseguire un
controllo per accertarne la veridi-
cità. Ciò non di meno spetterà al
medesimo organo considerare se
il suo contenuto non sia in linea
con i dati riportati nel bilancio di
esercizio.
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LE ALTRE MISURE
1. Raee e pile
Lo schema modifica il Dlgs
49/2014 (Raee) e il Dlgs
188/2008 (pile e batterie) e
disciplina i nuovi obblighi di
informazione introdotti a livello
Ue. Per i Raee è previsto che il
primo periodo di comunicazione
inizi il primo anno civile completo
successivo all’adozione dell’atto
di esecuzione che stabilisce il
formato per la comunicazione.
Questo perché le relazioni
triennali finora inviate in Europa
non si sono dimostrate strumenti
efficaci per verificare la
conformità e garantire la corretta
attuazione delle norme in materia.
Per pile e accumulatori, il
ministero dell’Ambiente
trasmette alla Commissione Ue
un rapporto annuale sulle
percentuali di raccolta dei relativi
rifiuti. In entrambi i casi, per
migliorare l’affidabilità e la
comparabilità dei dati trasmessi
ora, è richiesta anche una
relazione di controllo della qualità
dei dati.
2. Veicoli fuori uso
Lo schema di decreto modifica il
Dlgs 209/2003 anche con
riferimento alla responsabilità
estesa del produttore (Erp) di cui
allo schema relativo alle
modifiche alla parte quarta del
Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti.
Con articolate modifiche il testo
mira a definire ruoli e
responsabilità di produttori,
concessionari, gestori di impianti
di demolizione e frantumazione,
compresi gli operatori del
riutilizzo e della preparazione per
il riutilizzo. Lo schema mira anche
a tracciare la reimmissione sul
mercato di parti di ricambio da
trattamento di veicoli fuori uso,
nonché a massimizzare il riciclo e
il recupero di parti non metalliche.
Un pregio dello schema risiede
senz’altro nell’armonizzazione
con la disciplina generale sui
rifiuti di cui alla citata parte quarta
del Codice ambientale.
3. Discariche
L’obiettivo è quello di ridurre
progressivamente il ricorso alla
discarica. Si aggiungono nuovi e
uniformi metodi di calcolo delle
prestazioni per misurare il
raggiungimento degli obiettivi
unitamente al divieto di collocare
in discarica i rifiuti provenienti da
raccolta differenziata e destinati a
riciclo o alla preparazione per il
riutilizzo oppure (a partire dal
- idonei al riciclo o recupero
di altro tipo. Il tutto produrrà
numerosi benefici ambientali
Rifiuti, torna la tracciabilità elettronica
AMBIENTE
La responsabilità estesa
per i produttori
rafforzerà i consorzi
Paola Ficco
Torna la tracciabilità elettronica e vie-
ne rafforzata la responsabilità estesa
dei produttori di beni da cui derivano
rifiuti. Il pacchetto delle quattro diret-
tive approvate da Bruxelles nel
per la transizione verso l’economia
circolare ha iniziato il percorso di ap-
prodo in Italia nel Consiglio dei mini-
stri di giovedì.
C’è stato, infatti, l’esame prelimi-
nare dei quattro schemi di decreti legi-
slativi predisposti dal Governo per re-
golare molti temi: rifiuti, imballaggi,
discariche, rifiuti elettrici ed elettroni-
ci, pile e accumulatori, veicoli fuori
uso. Ora mancano i passaggi in Confe-
renza Stato Regioni e presso le Com-
missioni parlamentari, prima del ri-
torno a Palazzo Chigi.
Tra i molti capitoli trattati, ha un
grande rilievo la riedizione della parte
quarta del Dlgs / sui rifiuti
(direttiva /), dove si notano le
norme relative alla tracciabilità elet-
tronica dei rifiuti, alla riforma della re-
sponsabilità estesa del produttore
(più nota come Epr, secondo l’acroni-
mo inglese), all’incentivazione del ri-
ciclaggio dei rifiuti organici e la riaf-
fermazione del programma nazionale
di prevenzione dei rifiuti (direttive
/ e /). I criteri per
l’ammissibilità dei rifiuti in discarica
diventano, poi, più stringenti (diretti-
va /).
Viene ripristinato un sistema di
tracciabilità elettronica dei rifiuti, che
sarà basato sulle procedure e gli stru-
menti integrati nel registro elettroni-
co nazionale, collocato presso il mini-
stero dell’Ambiente e gestito con il
supporto dell’Albo nazionale gestori
ambientali. I dati del registro saranno
condivisi con Ispra per il loro inseri-
mento nel catasto nazionale.
Il meccanismo - va sottolineato
con forza - non è immediatamente
operativo ma partirà solo con un de-
creto interministeriale che discipli-
nerà modalità di funzionamento,
iscrizione e tenuta, anche allo scopo
di consentire la lettura integrata dei
dati e gli adempimenti relativi al regi-
stro di carico e scarico e al formulario
per il trasporto. Queste scritture sa-
ranno riformulate con appositi de-
creti, affinché sia possibile la loro vi-
dimazione, compilazione e tenuta “in
formato digitale”. Fino all’entrata in
vigore del nuovo decreto le imprese
continueranno ad usare i documenti
cartacei attualmente in uso.
Diventa più chiara la platea dei sog-
getti obbligati al registro di carico e
scarico: enti e imprese che effettuano
trattamento dei rifiuti (pericolosi e
non), produttori di rifiuti pericolosi,
enti e imprese che trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale o che
operano come commercianti o inter-
mediari di rifiuti pericolosi. Restano
confermati i consueti tempi per le an-
notazioni. Il decreto di attuazione si
occuperà anche delle modalità di inte-
roperabilità del registro con i transiti
transfrontalieri e del coordinamento
con il Mud. Si tratta solo in apparenza
di un sistema che ripristina il vecchio
Sistri, perché le premesse sembrano
portare a un sistema serio e semplifi-
cato di tracciabilità dei rifiuti.
Lo sviluppo della responsabilità
estesa del produttore è, poi, uno degli
strumenti cardine attraverso cui rea-
lizzare il diretto coinvolgimento del
sistema produttivo per la transizione
verso l’economia circolare. In parti-
colare, il decreto prevede la respon-
sabilità finanziaria e organizzativa
dei produttori nella gestione del fine
vita dei rifiuti derivanti dai prodotti
immessi in commercio, la definizio-
ne dei costi a carico dei produttori e
l’obbligo di copertura del servizio di
ritiro dei rifiuti su tutto il territorio
nazionale, anche dove non è facile ar-
rivare, quindi in tutti i luoghi non fa-
cilmente raggiungibili.
Per rafforzare riutilizzo, preven-
zione, riciclo e recupero dei rifiuti, me-
diante il nuovo sistema di responsabi-
lità estesa, qualsiasi persone fisica o
giuridica che professionalmente svi-
luppi, fabbrichi, trasformi, tratti, ven-
da o importi prodotti (cioè il produtto-
re del prodotto) deve adottare misure
per incoraggiare una progettazione
che riduca la produzione di rifiuti e il
loro impatto sull’ambiente, valutando
anche gli impatti complessivi sanitari,
ambientali e sociali nel rispetto del pa-
radigma della sostenibilità, anche in
vista del successivo riutilizzo. I sistemi
consortili, già utilizzati da alcuni com-
parti come quello dei rifiuti elettrici e
degli pneumatici, si diffonderanno in
questo modo a più settori.
Il programma nazionale di pre-
venzione della formazione dei rifiuti
diventa, infine, un decreto adottato
dal ministro dell’Ambiente di con-
certo con molti altri ministri e in
particolare Sviluppo economico e
Politiche agricole, in ragione della
trasversalità della materia.
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