Il Sole 24 Ore - 07.03.2020

(avery) #1

20 Sabato 7 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Non esiste l’illecito disciplinare


che non è stato contestato


LICENZIAMENTI


Il dipendente va reintegrato


perché non si tratta


di un mero vizio di forma


Il lavoratore ha diritto


di potersi difendere


dagli addebiti


Giuseppe Bulgarini d’Elci


Se le condotte lesive poste alla base del


licenziamento disciplinare di un di-


pendente non sono state in preceden-


za contestate seguendo la procedura


prevista dall’articolo  della legge


/, il provvedimento espulsi-


vo risulta radicalmente viziato per in-


sussistenza giuridica dei fatti. Il giudi-


ce è, in questo caso, tenuto ad annul-


lare il licenziamento e a ordinare la


reintegrazione in servizio del lavora-


tore e non trova nessuno spazio la tu-


tela indennitaria prevista per i vizi


della procedura disciplinare.


La Cassazione ha applicato questo


principio (sentenza /) sul


presupposto che, se il licenziamento


legato a un comportamento inadem-
piente del lavoratore non è preceduto

dalla contestazione disciplinare degli
addebiti, il provvedimento stesso de-

ve essere considerato ingiustificato e,


come tale, assimilabile al caso della
«insussistenza del fatto contestato»,

da cui deriva, in applicazione del ri-


formato articolo , comma  della
legge /, la tutela reale a bene-

ficio del dipendente.


Precisa la Suprema corte che la
previsione di legge sul “fatto conte-

stato” presuppone che l’addebito, la


cui sussistenza dovrà essere successi-
vamente accertata in giudizio, sia in-

dividuato in modo preciso e circo-


stanziato nella lettera di contestazio-
ne che apre il procedimento discipli-

nare. Laddove questa esigenza non


sia stata soddisfatta, perché l’azienda
ha fondato il licenziamento su adde-

biti che non avevano formato oggetto


di precedente contestazione, si deve
concludere che la contestazione stes-

sa sia insussistente. Non si ricade,


pertanto, nell’ipotesi del vizio di for-
ma, per non essere stato corretta-

mente adempiuto il procedimento di-


sciplinare previsto dall’articolo  dello


statuto dei lavoratori a cui è ricollega-
to il solo rimedio indennitario (tra  e

 mensilità), ma nella diversa e più


grave fattispecie del fatto insussisten-
te, a cui l’articolo , comma  ricon-

nette la reintegrazione.


Questa conclusione è ulterior-
mente avvalorata, ad avviso della

Cassazione, dall’esigenza di tutelare


il diritto di difesa del lavoratore nel-
l’ambito del procedimento discipli-

nare, che risulta completamente fru-


strato nel caso in cui non sia consen-
tito rendere le giustificazioni dei

comportamenti imputati.


La Suprema corte propone, peral-
tro, questa argomentazione anche al-

le tutele crescenti del Jobs act, ope-


rando un parallelismo tra il «fatto
contestato» dello statuto dei lavora-

tori e il «fatto materiale contestato»


del Dlgs / (articolo , comma
). Ad entrambe le previsioni – e,

quindi, sia ai nuovi che ai vecchi as-
sunti a tempo indeterminato – si ap-

plica il principio per il quale, se il li-


cenziamento giustificato con una
condotta lesiva non è stato preceduto

dalla contestazione dei fatti, opera il


rimedio della reintegrazione.


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Società in Srl


ristretta:


distribuzione


da provare


RIPARTO DI UTILI


Occorre controllare


anche il soggetto terzo


tra socio e società


Massimo Romeo


La presunzione di riparto degli
utili opera in caso di società a ri-

stretta base sociale e riguarda il
rapporto diretto società-soci; lad-

dove tale rapporto risulti inter-


mediato dalla presenza di un altro
e diverso soggetto giuridico la

presunzione decade se non viene


sottoposto a controllo anche que-
st’ultimo. Questo è uno dei prin-

cipi che si ricavano dalla sentenza


/ della Ctr Lombardia
(presidente Izzi, estensore Baldi).

La vicenda risolta in appello


favorevolmente al contribuente
concerne l’impugnazione da par-

te di quest’ultimo di un avviso di


accertamento con cui l’ammini-
strazione finanziaria gli imputava

una maggiore Irpef in virtù della


quota di partecipazione agli utili
extracontabili accertati a una Srl

(Alfa) sulla base delle risultanze


del Pvc, accertamento che doveva
considerarsi definitivo per man-

cata impugnazione. Il contri-


buente deteneva quasi il % del
capitale sociale di Alfa attraverso

il possesso della quota di parteci-


pazione del % nella società Beta
srl, la quale a sua volta deteneva

una quota del % di Alfa.


La motivazione dell’atto im-
positivo si fondava essenzial-

mente sul consolidato orienta-
mento giurisprudenziale della

Cassazione secondo cui, nelle


ipotesi in cui emergono ricavi
non dichiarati dalla società sotto-

posta a controllo (organismo so-


cietario a ristretta base), è legitti-
mo il ricorso alla presunzione di

distribuzione di utili ai soci.


Il ricorrente, fra i vari motivi
d’impugnazione, ha eccepito il

difetto di motivazione dell’avvi-


so per mancata allegazione del
Pvc alla base dell’avviso notifica-

to alla società Alfa, l’estraneità


alla gestione societaria affidata
nelle mani dell’amministratore

unico, l’assenza di prova di flussi


finanziari dalla società in suo fa-
vore. Ha puntualizzava, altresì,

che non era lui socio di Alfa ma lo


era Beta, società non oggetto di
alcun controllo, non potendo

pertanto operare alcuna presun-


zione di distribuzione utili extra-
contabili affermata dalla giuri-

sprudenza di legittimità per le


società a ristretta base.
La Ctr preliminarmente acco-

glie l’eccezione circa il difetto di


motivazione dell’avviso di accer-
tamento, osservando che, se è ve-

ro che l’avviso è divenuto definiti-
vo nei confronti della società, è al-

trettanto vero che il socio mantie-


ne inalterata la facoltà di
contestare l’accertamento emes-

so nei confronti della società


(Cassazione / e
/). Pertanto è necessa-

rio che l’avviso riguardante il so-


cio contenga tutti gli elementi ne-
cessari a comprendere i rilievi

sollevati nei confronti della socie-


tà, allegando gli atti fondanti la ri-
presa nei confronti della stessa tra

cui, come nella fattispecie, il Pvc.


Quanto poi al pacifico orienta-
mento giurisprudenziale di legit-

timità circa la presunzione di ri-


parto degli utili extracontabili in
caso di società a ristretta base,

fondante l’accertamento, la Ctr ne


sottolinea l’inconferenza rispetto
alla fattispecie in esame poiché

essa opera solo in caso di società


a ristretta base sociale e riguarda
il rapporto diretto società-soci:

tale rapporto risultava interme-


diato dalla presenza di un altro e
diverso soggetto giuridico (Beta),

società non sottoposta a controllo


dall’amministrazione finanziaria.
La presenza di tale soggetto

rende del tutto inattendibile
l’operatività della presunzione

invocata dall’ufficio, non essen-


dovi collegamento diretto tra
Alfa e il socio (ricorrente) e non

essendo noto se gli utili accerta-


ti in capo alla prima siano con-
fluiti in capo a Beta.

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Rinuncia abdicativa,


il pignoramento


non viene bloccato


TRIBUNALE DI NAPOLI


La pronuncia, però,


non è fedele all’articolo


 bis del Codice


Angelo Di Sapio


Daniele Muritano


Il giudice delle esecuzioni del Tribu-


nale di Napoli ha ritenuto gli immo-
bili oggetto di rinuncia abdicativa

pignorabili in base all’articolo -


bis del Codice civile (ordinanza del 
dicembre ). Quest’ultimo pre-

vede che «il creditore che sia pregiu-


dicato da un atto del debitore, di co-
stituzione di vincolo di indisponibi-

lità o di alienazione, che ha per og-


getto beni immobili o mobili iscritti
in pubblici registri, compiuto a titolo

gratuito successivamente al sorgere


del credito, può procedere, munito
di titolo esecutivo, a esecuzione for-

zata, ancorché non abbia preventi-


vamente ottenuto sentenza dichia-
rativa di inefficacia, se trascrive il pi-

gnoramento nel termine di un anno


dalla data in cui l’atto è stato trascrit-
to». Ciò che conta, ai fini dell’appli-

cabilità dell’articolo -bis, affer-


ma il giudice, è la fuoriuscita a titolo
gratuito di un bene dal patrimonio

del debitore, in modo da limitare (se


non annullare) la garanzia patrimo-
niale generica dell’articolo  del

Codice civile. È irrilevante che il ter-


zo sia di buona o mala fede, così co-
me che l’acquisto avvenga previa ac-

cettazione oppure, come per la ri-


nuncia abdicativa, in via automatica
e a titolo originario.

Il ragionamento però non qua-
dra. Il rimedio offerto dall’articolo

-bis ha la funzione di velociz-


zare la realizzazione del credito ti-
tolato, non di reintegrare la garan-

zia patrimoniale come con la revo-


catoria ordinaria. L’articolo -
bis fa cadere la pregiudiziale

cognitiva e attua un’inversione del-


l’iniziativa processuale. Il creditore
pregiudicato da un atto gratuito del

debitore può procedere diretta-
mente all’esecuzione sui beni tra-

sferiti o vincolati. È come se quel-


l’atto non ci fosse e, dunque, può
procedere al pignoramento.

In caso di rinuncia abdicativa,


l’interesse del creditore si confron-
ta con quello pubblicistico perché i

beni spettano al patrimonio dello


Stato (articolo  del Codice civi-
le). E i beni dello Stato, nel caso in

cui siano stati destinati a un inte-


resse pubblico oggettivamente ri-
levabile, assumono carattere di in-

disponibilità (articolo , comma


, del Codice civile).
Se c’è destinazione pubblicistica

è esclusa l’espropriazione e non si


comprende come possa andare a
buon fine una procedura esecutiva

su un bene indisponibile. La Cassa-


zione si muove su questi robusti
principi: l’interesse generale all’at-

tuazione della destinazione pubbli-
ca prevale sull’interesse privato al

soddisfacimento, in via coattiva, del


diritto di credito (sentenza
/) e va negata rilevanza an-

che all’ipoteca iscritta prima della


destinazione (/ e
/).

Solo nel caso in cui la destinazio-


ne pubblicistica manchi, si deve ve-
rificare se la rinuncia abdicativa

rientra tra gli «atti a titolo gratuito»


di cui parla l’articolo -bis. At-
tenzione, però. La locuzione non è

monolitica, come lascerebbe inten-


dere il giudice: essa varia a seconda
del contesto, delle esigenze tutelate

e degli obiettivi perseguiti dalle re-


gole di legge e di diritto. E nel nostro
caso ciò che andava verificato non

era la mera mancanza di corrispetti-


vo, ma la funzione dell’atto. Perché
in questa sede la locuzione «atti a ti-

tolo gratuito» sta per atti in cui l’im-


poverimento del debitore e l’arric-
chimento del beneficiario sono

sguarniti di un solido fondamento


che giustifichi la compressione del-
l’interesse del creditore, atti che ri-

sultano ingiustificati o anormali con


conseguente pignorabilità diretta.


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Assonime: manager


troppo penalizzati


DIRITTO SOCIETARIO


Nel mirino le sanzioni


su remunerazione


e parti correlate


Giovanni Negri


Troppo pesanti le sanzioni e generi-


che le fattispecie. Tanto da fare


emergere un profilo di illegittimità
costituzionale. Assonime mette nel

mirino, con una serie di osservazio-


ni, il decreto legislativo, in discus-
sione in Parlamento per i pareri del-

le commissioni, con il quale è stato


modificato il regime punitivo, previ-
sto dal Testo unico della finanza, in

materia di politiche di remunerazio-


ne e operazioni con parti correlate.
Il decreto si colloca al termine di un

percorso normativo che vede, a val-


le, la legge di delegazione comunita-
ria  che ha affidato al Governo il

compito di stabilire sanzioni ammi-


nistrative efficaci, proporzionate e
dissuasive per le violazioni previste

dalla direttiva //Ue sull’in-


coraggiamento dell’impegno a lun-
go termine degli azionisti. La legge

di delegazione stabiliva poi, sugli


importi delle sanzioni, che queste
non dovessero essere inferiori nel

minimo a . e nel massimo a 
milioni di euro.

Il decreto ha disposto soprattutto


un radicale aumento dei massimi
edittali, che passano da mila eu-

ro a  milioni di euro per le società


e da mila euro a ,/ milioni per
i componenti gli organi sociali. Muta

sostanzialmente la natura del siste-


ma sanzionatorio che, nella lettura
di Assonime, viene ad assumere un

grado di afflittività di natura penale


più che amministrativa. Per Assoni-
me, l’aumento dell’afflittività del si-

stema sanzionatorio così delineato


fa riemergere i dubbi di legittimità
costituzionale degli articoli  bis e

 quinquies del Tuf.
L’indeterminatezza delle fattis-

pecie sanzionatorie accompagnata


alla natura quasi-penale delle pene
pecuniarie previste nello schema

di decreto imporrebbe, infatti, un


esame della compatibilità soprat-
tutto con l’articolo  della Costi-

tuzione, alla luce della giurispru-


denza costante della Consulta in
base alla quale «tutte le misure di

carattere punitivo-afflittivo devo-


no essere soggette alla medesima
disciplina della sanzione penale in

senso stretto».


Di qui una proposta di modifica
che da una parte interviene sulla de-

terminazione delle condotte rile-
vanti e dall’altra sull’importo delle

sanzioni. Quanto a queste ultime, la


proposta di correzione formulata da
Assonime prevede, nel caso degli

amministratori, l’abbassamento del


minimo a quanto era stato previsto
dalla legge di delegazione, riportan-

dolo quindi a . euro.


Più complessa la proposta sulle
condotte da sanzionare. Per le vio-

lazioni sulle remunerazioni, l’eser-


cizio dei poteri sanzionatori do-
vrebbe essere limitato a verificare la

presenza e la completezza degli ele-


menti informativi richiesti per con-
sentire agli azionisti un corretto

esercizio del loro voto: «spetta dun-


que a questi ultimi valutare gli ele-
menti più qualitativi e discrezionali

della politica, mentre dovrebbe es-


sere compito dell’Autorità di vigi-
lanza assicurare che tali informa-

zioni siano state effettivamente for-


nite, mediante la verifica dell’adem-
pimento degli obblighi di

trasparenza». Per le operazioni con


parti correlate l’indicazione di As-
sonime è per una maggiore artico-

lazione del regime punitivo colpen-
do “solo” i manager coinvolti nel-

l’operazione, quelli esecutivi e i non


esecutivi o indipendenti nel caso di
dolo o colpa grave.

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ISPETTORATO LAVORO


Un questionario


online per


migliorare


L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha messo online

(attualmente accesso dall’home
page) un questionario rivolto a

datori di lavoro, lavoratori e


operatori al fine di acquisire
informazioni utili all’Ispettorato

stesso per individuare modalità,


anche innovative, di supporto
alle piccole e medie imprese,

migliorare il suo rapporto con il


mondo delle imprese e
diffondere una maggiore

consapevolezza e conoscenza dei


propri diritti da parte dei
lavoratori. Le domande

cambiano in relazione alla


categoria di appartenenza del
soggetto che le compila. Il

questionario, anonimo, sarà


disponibile fino al  aprile.

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