20 Sabato 7 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Non esiste l’illecito disciplinare
che non è stato contestato
LICENZIAMENTI
Il dipendente va reintegrato
perché non si tratta
di un mero vizio di forma
Il lavoratore ha diritto
di potersi difendere
dagli addebiti
Giuseppe Bulgarini d’Elci
Se le condotte lesive poste alla base del
licenziamento disciplinare di un di-
pendente non sono state in preceden-
za contestate seguendo la procedura
prevista dall’articolo della legge
/, il provvedimento espulsi-
vo risulta radicalmente viziato per in-
sussistenza giuridica dei fatti. Il giudi-
ce è, in questo caso, tenuto ad annul-
lare il licenziamento e a ordinare la
reintegrazione in servizio del lavora-
tore e non trova nessuno spazio la tu-
tela indennitaria prevista per i vizi
della procedura disciplinare.
La Cassazione ha applicato questo
principio (sentenza /) sul
presupposto che, se il licenziamento
legato a un comportamento inadem-
piente del lavoratore non è preceduto
dalla contestazione disciplinare degli
addebiti, il provvedimento stesso de-
ve essere considerato ingiustificato e,
come tale, assimilabile al caso della
«insussistenza del fatto contestato»,
da cui deriva, in applicazione del ri-
formato articolo , comma della
legge /, la tutela reale a bene-
ficio del dipendente.
Precisa la Suprema corte che la
previsione di legge sul “fatto conte-
stato” presuppone che l’addebito, la
cui sussistenza dovrà essere successi-
vamente accertata in giudizio, sia in-
dividuato in modo preciso e circo-
stanziato nella lettera di contestazio-
ne che apre il procedimento discipli-
nare. Laddove questa esigenza non
sia stata soddisfatta, perché l’azienda
ha fondato il licenziamento su adde-
biti che non avevano formato oggetto
di precedente contestazione, si deve
concludere che la contestazione stes-
sa sia insussistente. Non si ricade,
pertanto, nell’ipotesi del vizio di for-
ma, per non essere stato corretta-
mente adempiuto il procedimento di-
sciplinare previsto dall’articolo dello
statuto dei lavoratori a cui è ricollega-
to il solo rimedio indennitario (tra e
mensilità), ma nella diversa e più
grave fattispecie del fatto insussisten-
te, a cui l’articolo , comma ricon-
nette la reintegrazione.
Questa conclusione è ulterior-
mente avvalorata, ad avviso della
Cassazione, dall’esigenza di tutelare
il diritto di difesa del lavoratore nel-
l’ambito del procedimento discipli-
nare, che risulta completamente fru-
strato nel caso in cui non sia consen-
tito rendere le giustificazioni dei
comportamenti imputati.
La Suprema corte propone, peral-
tro, questa argomentazione anche al-
le tutele crescenti del Jobs act, ope-
rando un parallelismo tra il «fatto
contestato» dello statuto dei lavora-
tori e il «fatto materiale contestato»
del Dlgs / (articolo , comma
). Ad entrambe le previsioni – e,
quindi, sia ai nuovi che ai vecchi as-
sunti a tempo indeterminato – si ap-
plica il principio per il quale, se il li-
cenziamento giustificato con una
condotta lesiva non è stato preceduto
dalla contestazione dei fatti, opera il
rimedio della reintegrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Società in Srl
ristretta:
distribuzione
da provare
RIPARTO DI UTILI
Occorre controllare
anche il soggetto terzo
tra socio e società
Massimo Romeo
La presunzione di riparto degli
utili opera in caso di società a ri-
stretta base sociale e riguarda il
rapporto diretto società-soci; lad-
dove tale rapporto risulti inter-
mediato dalla presenza di un altro
e diverso soggetto giuridico la
presunzione decade se non viene
sottoposto a controllo anche que-
st’ultimo. Questo è uno dei prin-
cipi che si ricavano dalla sentenza
/ della Ctr Lombardia
(presidente Izzi, estensore Baldi).
La vicenda risolta in appello
favorevolmente al contribuente
concerne l’impugnazione da par-
te di quest’ultimo di un avviso di
accertamento con cui l’ammini-
strazione finanziaria gli imputava
una maggiore Irpef in virtù della
quota di partecipazione agli utili
extracontabili accertati a una Srl
(Alfa) sulla base delle risultanze
del Pvc, accertamento che doveva
considerarsi definitivo per man-
cata impugnazione. Il contri-
buente deteneva quasi il % del
capitale sociale di Alfa attraverso
il possesso della quota di parteci-
pazione del % nella società Beta
srl, la quale a sua volta deteneva
una quota del % di Alfa.
La motivazione dell’atto im-
positivo si fondava essenzial-
mente sul consolidato orienta-
mento giurisprudenziale della
Cassazione secondo cui, nelle
ipotesi in cui emergono ricavi
non dichiarati dalla società sotto-
posta a controllo (organismo so-
cietario a ristretta base), è legitti-
mo il ricorso alla presunzione di
distribuzione di utili ai soci.
Il ricorrente, fra i vari motivi
d’impugnazione, ha eccepito il
difetto di motivazione dell’avvi-
so per mancata allegazione del
Pvc alla base dell’avviso notifica-
to alla società Alfa, l’estraneità
alla gestione societaria affidata
nelle mani dell’amministratore
unico, l’assenza di prova di flussi
finanziari dalla società in suo fa-
vore. Ha puntualizzava, altresì,
che non era lui socio di Alfa ma lo
era Beta, società non oggetto di
alcun controllo, non potendo
pertanto operare alcuna presun-
zione di distribuzione utili extra-
contabili affermata dalla giuri-
sprudenza di legittimità per le
società a ristretta base.
La Ctr preliminarmente acco-
glie l’eccezione circa il difetto di
motivazione dell’avviso di accer-
tamento, osservando che, se è ve-
ro che l’avviso è divenuto definiti-
vo nei confronti della società, è al-
trettanto vero che il socio mantie-
ne inalterata la facoltà di
contestare l’accertamento emes-
so nei confronti della società
(Cassazione / e
/). Pertanto è necessa-
rio che l’avviso riguardante il so-
cio contenga tutti gli elementi ne-
cessari a comprendere i rilievi
sollevati nei confronti della socie-
tà, allegando gli atti fondanti la ri-
presa nei confronti della stessa tra
cui, come nella fattispecie, il Pvc.
Quanto poi al pacifico orienta-
mento giurisprudenziale di legit-
timità circa la presunzione di ri-
parto degli utili extracontabili in
caso di società a ristretta base,
fondante l’accertamento, la Ctr ne
sottolinea l’inconferenza rispetto
alla fattispecie in esame poiché
essa opera solo in caso di società
a ristretta base sociale e riguarda
il rapporto diretto società-soci:
tale rapporto risultava interme-
diato dalla presenza di un altro e
diverso soggetto giuridico (Beta),
società non sottoposta a controllo
dall’amministrazione finanziaria.
La presenza di tale soggetto
rende del tutto inattendibile
l’operatività della presunzione
invocata dall’ufficio, non essen-
dovi collegamento diretto tra
Alfa e il socio (ricorrente) e non
essendo noto se gli utili accerta-
ti in capo alla prima siano con-
fluiti in capo a Beta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Rinuncia abdicativa,
il pignoramento
non viene bloccato
TRIBUNALE DI NAPOLI
La pronuncia, però,
non è fedele all’articolo
bis del Codice
Angelo Di Sapio
Daniele Muritano
Il giudice delle esecuzioni del Tribu-
nale di Napoli ha ritenuto gli immo-
bili oggetto di rinuncia abdicativa
pignorabili in base all’articolo -
bis del Codice civile (ordinanza del
dicembre ). Quest’ultimo pre-
vede che «il creditore che sia pregiu-
dicato da un atto del debitore, di co-
stituzione di vincolo di indisponibi-
lità o di alienazione, che ha per og-
getto beni immobili o mobili iscritti
in pubblici registri, compiuto a titolo
gratuito successivamente al sorgere
del credito, può procedere, munito
di titolo esecutivo, a esecuzione for-
zata, ancorché non abbia preventi-
vamente ottenuto sentenza dichia-
rativa di inefficacia, se trascrive il pi-
gnoramento nel termine di un anno
dalla data in cui l’atto è stato trascrit-
to». Ciò che conta, ai fini dell’appli-
cabilità dell’articolo -bis, affer-
ma il giudice, è la fuoriuscita a titolo
gratuito di un bene dal patrimonio
del debitore, in modo da limitare (se
non annullare) la garanzia patrimo-
niale generica dell’articolo del
Codice civile. È irrilevante che il ter-
zo sia di buona o mala fede, così co-
me che l’acquisto avvenga previa ac-
cettazione oppure, come per la ri-
nuncia abdicativa, in via automatica
e a titolo originario.
Il ragionamento però non qua-
dra. Il rimedio offerto dall’articolo
-bis ha la funzione di velociz-
zare la realizzazione del credito ti-
tolato, non di reintegrare la garan-
zia patrimoniale come con la revo-
catoria ordinaria. L’articolo -
bis fa cadere la pregiudiziale
cognitiva e attua un’inversione del-
l’iniziativa processuale. Il creditore
pregiudicato da un atto gratuito del
debitore può procedere diretta-
mente all’esecuzione sui beni tra-
sferiti o vincolati. È come se quel-
l’atto non ci fosse e, dunque, può
procedere al pignoramento.
In caso di rinuncia abdicativa,
l’interesse del creditore si confron-
ta con quello pubblicistico perché i
beni spettano al patrimonio dello
Stato (articolo del Codice civi-
le). E i beni dello Stato, nel caso in
cui siano stati destinati a un inte-
resse pubblico oggettivamente ri-
levabile, assumono carattere di in-
disponibilità (articolo , comma
, del Codice civile).
Se c’è destinazione pubblicistica
è esclusa l’espropriazione e non si
comprende come possa andare a
buon fine una procedura esecutiva
su un bene indisponibile. La Cassa-
zione si muove su questi robusti
principi: l’interesse generale all’at-
tuazione della destinazione pubbli-
ca prevale sull’interesse privato al
soddisfacimento, in via coattiva, del
diritto di credito (sentenza
/) e va negata rilevanza an-
che all’ipoteca iscritta prima della
destinazione (/ e
/).
Solo nel caso in cui la destinazio-
ne pubblicistica manchi, si deve ve-
rificare se la rinuncia abdicativa
rientra tra gli «atti a titolo gratuito»
di cui parla l’articolo -bis. At-
tenzione, però. La locuzione non è
monolitica, come lascerebbe inten-
dere il giudice: essa varia a seconda
del contesto, delle esigenze tutelate
e degli obiettivi perseguiti dalle re-
gole di legge e di diritto. E nel nostro
caso ciò che andava verificato non
era la mera mancanza di corrispetti-
vo, ma la funzione dell’atto. Perché
in questa sede la locuzione «atti a ti-
tolo gratuito» sta per atti in cui l’im-
poverimento del debitore e l’arric-
chimento del beneficiario sono
sguarniti di un solido fondamento
che giustifichi la compressione del-
l’interesse del creditore, atti che ri-
sultano ingiustificati o anormali con
conseguente pignorabilità diretta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Assonime: manager
troppo penalizzati
DIRITTO SOCIETARIO
Nel mirino le sanzioni
su remunerazione
e parti correlate
Giovanni Negri
Troppo pesanti le sanzioni e generi-
che le fattispecie. Tanto da fare
emergere un profilo di illegittimità
costituzionale. Assonime mette nel
mirino, con una serie di osservazio-
ni, il decreto legislativo, in discus-
sione in Parlamento per i pareri del-
le commissioni, con il quale è stato
modificato il regime punitivo, previ-
sto dal Testo unico della finanza, in
materia di politiche di remunerazio-
ne e operazioni con parti correlate.
Il decreto si colloca al termine di un
percorso normativo che vede, a val-
le, la legge di delegazione comunita-
ria che ha affidato al Governo il
compito di stabilire sanzioni ammi-
nistrative efficaci, proporzionate e
dissuasive per le violazioni previste
dalla direttiva //Ue sull’in-
coraggiamento dell’impegno a lun-
go termine degli azionisti. La legge
di delegazione stabiliva poi, sugli
importi delle sanzioni, che queste
non dovessero essere inferiori nel
minimo a . e nel massimo a
milioni di euro.
Il decreto ha disposto soprattutto
un radicale aumento dei massimi
edittali, che passano da mila eu-
ro a milioni di euro per le società
e da mila euro a ,/ milioni per
i componenti gli organi sociali. Muta
sostanzialmente la natura del siste-
ma sanzionatorio che, nella lettura
di Assonime, viene ad assumere un
grado di afflittività di natura penale
più che amministrativa. Per Assoni-
me, l’aumento dell’afflittività del si-
stema sanzionatorio così delineato
fa riemergere i dubbi di legittimità
costituzionale degli articoli bis e
quinquies del Tuf.
L’indeterminatezza delle fattis-
pecie sanzionatorie accompagnata
alla natura quasi-penale delle pene
pecuniarie previste nello schema
di decreto imporrebbe, infatti, un
esame della compatibilità soprat-
tutto con l’articolo della Costi-
tuzione, alla luce della giurispru-
denza costante della Consulta in
base alla quale «tutte le misure di
carattere punitivo-afflittivo devo-
no essere soggette alla medesima
disciplina della sanzione penale in
senso stretto».
Di qui una proposta di modifica
che da una parte interviene sulla de-
terminazione delle condotte rile-
vanti e dall’altra sull’importo delle
sanzioni. Quanto a queste ultime, la
proposta di correzione formulata da
Assonime prevede, nel caso degli
amministratori, l’abbassamento del
minimo a quanto era stato previsto
dalla legge di delegazione, riportan-
dolo quindi a . euro.
Più complessa la proposta sulle
condotte da sanzionare. Per le vio-
lazioni sulle remunerazioni, l’eser-
cizio dei poteri sanzionatori do-
vrebbe essere limitato a verificare la
presenza e la completezza degli ele-
menti informativi richiesti per con-
sentire agli azionisti un corretto
esercizio del loro voto: «spetta dun-
que a questi ultimi valutare gli ele-
menti più qualitativi e discrezionali
della politica, mentre dovrebbe es-
sere compito dell’Autorità di vigi-
lanza assicurare che tali informa-
zioni siano state effettivamente for-
nite, mediante la verifica dell’adem-
pimento degli obblighi di
trasparenza». Per le operazioni con
parti correlate l’indicazione di As-
sonime è per una maggiore artico-
lazione del regime punitivo colpen-
do “solo” i manager coinvolti nel-
l’operazione, quelli esecutivi e i non
esecutivi o indipendenti nel caso di
dolo o colpa grave.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ISPETTORATO LAVORO
Un questionario
online per
migliorare
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha messo online
(attualmente accesso dall’home
page) un questionario rivolto a
datori di lavoro, lavoratori e
operatori al fine di acquisire
informazioni utili all’Ispettorato
stesso per individuare modalità,
anche innovative, di supporto
alle piccole e medie imprese,
migliorare il suo rapporto con il
mondo delle imprese e
diffondere una maggiore
consapevolezza e conoscenza dei
propri diritti da parte dei
lavoratori. Le domande
cambiano in relazione alla
categoria di appartenenza del
soggetto che le compila. Il
questionario, anonimo, sarà
disponibile fino al aprile.