Il Sole 24 Ore Venerdì 3 Aprile 2020 25
Norme & Tributi
EMERGENZA COVID-19
BILANCI
Con la diminuzione dei ricavi
focus sul punto di pareggio
Il calcolo: si parte
dalla distinzione tra oneri
fissi e variabili
Il risultato operativo
deve riuscire a coprire
la gestione
Franco Roscini Vitali
Imprese obbligate a confrontar-
si con la determinazione del
punto di pareggio aziendale: è
questo l’effetto della contrazio-
ne dei ricavi che, inevitabilmen-
te, impone agli amministratori
la verifica e il ridimensiona-
mento di alcuni costi.
I costi che un’impresa sostiene
si dividono in fissi e variabili: i
primi si mantengono stabili,
quantomeno entro determinati
limiti, in caso di aumento o dimi-
nuzione dei ricavi, mentre quelli
variabili sono legati all’andamen-
to dei ricavi stessi.
In via generale, esempi di costi
fissi sono lavoro indiretto, am-
mortamenti, costi generali e costi
industriali: questi restano fissi,
entro certi limiti, indipendente-
mente dal volume dei ricavi.
I costi variabili, invece, sono
quelli relativi a materiali, lavoro
diretto, lavorazioni di terzi, tra-
sporti, provvigioni: questi costi
dipendono direttamente dall’am-
montare dei ricavi.
Ogni impresa ha una compo-
sizione di costi diversa da un’al-
tra: in alcune prevalgono i costi
fissi, mentre in altre quelli va-
riabili, con effetti diversi nel ca-
so di incremento/diminuzione
dei ricavi.
Infatti, un’impresa con una
composizione di costi nella quale
prevalgono quelli variabili ri-
sponde in modo differente alla
variazione dei ricavi rispetto a
un’altra nella quale prevalgono i
costi fissi: quest’ultima è avvan-
taggiata maggiormente all’au-
mentare dei ricavi, perché riesce
a spalmare meglio i suoi costi fis-
si, mentre è penalizzata in caso di
diminuzione degli stessi, perché
non riesce a ridurre parimenti i
costi (fissi).
Pertanto, la contrazione dei
ricavi incide sui costi fissi ed è,
in particolare, su alcuni di que-
sti che gli amministratori pos-
sono intervenire (non sugli am-
mortamenti che non sono com-
primibili).
Il punto di pareggio
Il limite entro il quale la contra-
zione dei ricavi non genera perdi-
te è determinato dal punto di pa-
reggio, che ciascuna azienda do-
vrebbe conoscere, la cui determi-
nazione comporta un calcolo
piuttosto semplice.
Il primo passaggio che deve es-
sere fatto consiste nell’individua-
zione dei costi e nella loro separa-
zione tra fissi e variabili e, fatti
cento i ricavi, la loro incidenza
percentuale sugli stessi.
La distinzione in questione
non è operazione banale, perché
può accadere che taluni costi per
un’impresa siano fissi, mentre
per un’altra no: per esempio, gli
ammortamenti generalmente so-
no costi fissi, ma può anche non
essere così se calcolati in base alle
unità prodotte (principio conta-
bile Oic , paragrafo ), oppure
perché calcolati in precedenza su
turni di produzione diversi.
In proposito ciascuna impresa
deve fare alcune considerazioni
in base alle specifiche, particolari,
situazioni.
Dopo aver effettuato la suddi-
visione dei costi tra fissi e varia-
bili, si determina il margine uni-
tario di contribuzione dato da
cento meno la percentuale dei co-
sti variabili.
La formula
Il punto di pareggio è dato dal
totale dei costi fissi, moltiplicato
cento, fratto il margine di contri-
buzione.
Ovviamente, il punto di pareg-
IL CASO
Costi fissi euro 945.895 (16,3%)
Costi variabili euro 4.580.398 (78,5%)
Reddito operativo euro 302.915 (5,2%)
Totale Ricavi 5.829.208 (100%)
Margine unitario di contribuzione: 21,5%
(100 – costi variabili 78,5)
Punto di pareggio operativo = (945.895 x 100)/21,5 = 4.400.000
Di conseguenza in percentuale si trova il limite
entro il quale i ricavi possono variare pareggiando
il reddito operativo, che costituisce il margine
di sicurezza:
(5.829.208 – 4.400.000) x 100/5.829.208= 24,52 %
5.829.208 x 24,52 % = 1.429.321
Controprova:
5.829.208 – 1.429.321 = 4.400.000 arrotondato
Da cui, incidenza dei costi:
Costi fissi 945.895 (21,5 %)
Costi variabili 3.454.000/4.400.000 (78,5 %)
Reddito operativo = zero
gio riguarda il risultato operativo:
pertanto, sono escluse compo-
nenti finanziarie, non ricorrenti
e imposte.
Con riferimento a queste ulti-
me, qualche ragionamento po-
trebbe essere fatto con riferi-
mento all’Irap che è sostanzial-
mente un costo aziendale, in
quanto può accadere che si deb-
ba pagare anche con bilanci in
perdita: anche questa è una ri-
flessione che ogni impresa potrà
fare al proprio interno.
Il calcolo del punto di pareggio
può essere molto utile anche per
predisporre i budget.
Per concludere si veda a lato
l’esempio tratto da un caso reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RETTIFICA DOGANALE
La sentenza a favore
blocca la riscossione
In materia di riscossione di dazi e
diritti doganali, una sentenza di
primo grado totalmente o
parzialmente favorevole al
contribuente ha un impatto sulla
situazione patrimoniale di
quest’ultimo che dipende, in
buona parte, dalle vicende
accadute prima del deposito in
cancelleria della sentenza del
giudice di primo grado. Sono
queste, in sintesi, le conseguenze
derivanti dall’applicazione del
principio di dirittodell’ordinanza
/ della Cassazione.
Nella pronuncia relativa, tra
l’altro, alla corretta
interpretazione dell’articolo
del vecchio Cdc (codice doganale
comunitario), dopo aver
ricostruito il rapporto tra il
diritto unionale su dazi e diritti
doganali e quello domestico, la
Suprema Corte ha affermato che
in tema di riscossione di dazi e
diritti doganali, qualora il giudice
di primo grado abbia accolto, in
tutto o in parte, il ricorso avverso
l’avviso di rettifica, escludendo o
riducendo l’ammontare dovuto,
le eventuali maggiori somme
pretese non sono esigibili, sicché
l’Amministrazione doganale è
tenuta ad adottare gli eventuali
atti di sgravio e a limitare l’avvio
o la prosecuzione dell’attività di
riscossione al minor importo
accertato in giudizio. Va invece
escluso, in caso di già avvenuta
esazione, il diritto del
contribuente al rimborso.
— Valentino Tamburro
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
NT+FISCO
DICHIARAZIONI 2020
Isa, i dati precalcolati
vanno ancora scaricati
dal contribuente
Nelle specifiche tecniche
l’accesso alle informazioni
in Anagrafe tributaria
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
Accesso ai dati in Anagrafe tributaria
per far funzionare gli Isa solo con
specifica richiesta da parte dell'inte-
ressato o dell'intermediario delega-
to. Sono state approvate con provve-
dimento / delle Entrate,
le specifiche tecniche che consento-
no ai singoli contribuenti o agli in-
caricati della trasmissione telemati-
ca (anche in maniera massiva) l'ac-
cesso al file messo a disposizione
dall'Agenzia, per la richiesta degli ul-
teriori elementi necessari alla deter-
minazione del punteggio Isa per il
periodo d'imposta .
Il software per elaborare il voto fi-
nale di affidabilità, infatti, necessita,
oltre che dei dati dichiarati relativi al
periodo di imposta (quelli contabili ed
extracontabili) derivanti tipicamente
dalla compilazione del modello, an-
che di altri elementi nella disponibili-
tà delle Entrate.
Si tratta, quindi, come per lo scorso
anno di «importare i dati» economici
presenti in Anagrafe tributaria per far
fuzionare alcuni indicatori di anoma-
lia e il «coefficiente individuale» che
va a calmierare il risultato finale
dell'Isa del contribuente personaliz-
zando la funzione in ragione dei risul-
tati economici del contribuente ma-
turati negli otto anni precedenti.
Quest'anno le variabili oggetto di im-
portazione saranno meno, poiché il
decreto del gennaio , ha elimi-
nato alcune informazioni presenti lo
scorso anno. Così, dal periodo d'im-
posta non saranno più operativi
tutti quegli indicatori di anomalia le-
gati alle certificazioni uniche (ad
esempio corrispondenza dei com-
pensi dichiarate con il modello «Cu»),
la cui indicazione rimane nella nota
metodologica associata al singolo Isa,
ma che per il rimangono in prati-
ca sterilizzati e non applicabili per
mancanza dei dati che fanno girare
l'indicatore, che come detto non sono
più oggetto di importazione.
Spariscono anche tutti gli indica-
tori di anomalia per i soggetti in per-
dita nei periodi d'imposta precedenti
(ad esempio «reddito negativo per
più di un triennio»).
Non ci sarà più nemmeno l'indi-
catore di anomalia che misurava
l'entità dei ricavi dichiarati con l'im-
porto complessivo annuo risultante
in anagrafe tributaria dalla registra-
zione del contratto per le società im-
mobiliari di gestione.
Anche in questo caso il dato relati-
vo ai canoni di locazione desumibili
dai contratti registrati in agenzia delle
entrate non sarà più oggetto di speci-
fica importazione nelle precalcolate.
Tornando al provvedimento del °
aprile con esso sono state approvate le
specifiche tecniche con cui predispor-
re i file necessari all' acquisizione di ul-
teriori dati, dove si ricorda sono previ-
sti due procedimenti: uno con delega
massiva (contenente l'elenco di tutti
clienti per quali l'intermediario pos-
siede l'accesso al cassetto fiscale), l'al-
tro con procedura individuale (per
singolo soggetto). L'iter previsto ri-
mane in sostanza quello elaborato lo
scorso anno.
In caso di delega massiva sarà
sempre necessario indicare nella ri-
chiesta, per ciascun delegante, i dati
relativi alla dichiarazione Iva
(annualità ) consistenti nel volu-
me d'affari e nel credito /debito Iva, o
in assenza di modello Iva i dati relativi
alla dichiarazione Isa (periodo d'im-
posta ) riguardanti il totale ricavi
e il reddito dichiarato (quadro F o G).
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