Il Sole 24 Ore - 03.04.2020

(Martin Jones) #1

Il Sole 24 Ore Venerdì 3 Aprile 2020 25


Norme & Tributi


EMERGENZA COVID-19


BILANCI


Con la diminuzione dei ricavi


focus sul punto di pareggio


Il calcolo: si parte


dalla distinzione tra oneri


fissi e variabili


Il risultato operativo


deve riuscire a coprire


la gestione


Franco Roscini Vitali


Imprese obbligate a confrontar-


si con la determinazione del


punto di pareggio aziendale: è


questo l’effetto della contrazio-


ne dei ricavi che, inevitabilmen-


te, impone agli amministratori


la verifica e il ridimensiona-


mento di alcuni costi.


I costi che un’impresa sostiene


si dividono in fissi e variabili: i


primi si mantengono stabili,


quantomeno entro determinati


limiti, in caso di aumento o dimi-


nuzione dei ricavi, mentre quelli


variabili sono legati all’andamen-


to dei ricavi stessi.


In via generale, esempi di costi


fissi sono lavoro indiretto, am-


mortamenti, costi generali e costi


industriali: questi restano fissi,


entro certi limiti, indipendente-


mente dal volume dei ricavi.


I costi variabili, invece, sono


quelli relativi a materiali, lavoro


diretto, lavorazioni di terzi, tra-


sporti, provvigioni: questi costi


dipendono direttamente dall’am-


montare dei ricavi.


Ogni impresa ha una compo-
sizione di costi diversa da un’al-

tra: in alcune prevalgono i costi


fissi, mentre in altre quelli va-
riabili, con effetti diversi nel ca-

so di incremento/diminuzione


dei ricavi.
Infatti, un’impresa con una

composizione di costi nella quale


prevalgono quelli variabili ri-
sponde in modo differente alla

variazione dei ricavi rispetto a


un’altra nella quale prevalgono i
costi fissi: quest’ultima è avvan-

taggiata maggiormente all’au-


mentare dei ricavi, perché riesce
a spalmare meglio i suoi costi fis-

si, mentre è penalizzata in caso di


diminuzione degli stessi, perché
non riesce a ridurre parimenti i

costi (fissi).


Pertanto, la contrazione dei
ricavi incide sui costi fissi ed è,

in particolare, su alcuni di que-


sti che gli amministratori pos-
sono intervenire (non sugli am-

mortamenti che non sono com-


primibili).


Il punto di pareggio


Il limite entro il quale la contra-
zione dei ricavi non genera perdi-

te è determinato dal punto di pa-


reggio, che ciascuna azienda do-
vrebbe conoscere, la cui determi-

nazione comporta un calcolo


piuttosto semplice.
Il primo passaggio che deve es-

sere fatto consiste nell’individua-


zione dei costi e nella loro separa-
zione tra fissi e variabili e, fatti

cento i ricavi, la loro incidenza


percentuale sugli stessi.
La distinzione in questione

non è operazione banale, perché


può accadere che taluni costi per
un’impresa siano fissi, mentre

per un’altra no: per esempio, gli


ammortamenti generalmente so-
no costi fissi, ma può anche non

essere così se calcolati in base alle
unità prodotte (principio conta-

bile Oic , paragrafo ), oppure


perché calcolati in precedenza su
turni di produzione diversi.

In proposito ciascuna impresa


deve fare alcune considerazioni
in base alle specifiche, particolari,

situazioni.


Dopo aver effettuato la suddi-
visione dei costi tra fissi e varia-

bili, si determina il margine uni-


tario di contribuzione dato da
cento meno la percentuale dei co-

sti variabili.


La formula


Il punto di pareggio è dato dal


totale dei costi fissi, moltiplicato
cento, fratto il margine di contri-

buzione.


Ovviamente, il punto di pareg-


IL CASO


Costi fissi euro 945.895 (16,3%)


Costi variabili euro 4.580.398 (78,5%)


Reddito operativo euro 302.915 (5,2%)


Totale Ricavi 5.829.208 (100%)


Margine unitario di contribuzione: 21,5%


(100 – costi variabili 78,5)


Punto di pareggio operativo = (945.895 x 100)/21,5 = 4.400.000


Di conseguenza in percentuale si trova il limite


entro il quale i ricavi possono variare pareggiando
il reddito operativo, che costituisce il margine

di sicurezza:


(5.829.208 – 4.400.000) x 100/5.829.208= 24,52 %
5.829.208 x 24,52 % = 1.429.321

Controprova:
5.829.208 – 1.429.321 = 4.400.000 arrotondato

Da cui, incidenza dei costi:


Costi fissi 945.895 (21,5 %)


Costi variabili 3.454.000/4.400.000 (78,5 %)


Reddito operativo = zero


gio riguarda il risultato operativo:


pertanto, sono escluse compo-
nenti finanziarie, non ricorrenti

e imposte.


Con riferimento a queste ulti-
me, qualche ragionamento po-

trebbe essere fatto con riferi-


mento all’Irap che è sostanzial-
mente un costo aziendale, in

quanto può accadere che si deb-


ba pagare anche con bilanci in
perdita: anche questa è una ri-

flessione che ogni impresa potrà


fare al proprio interno.
Il calcolo del punto di pareggio

può essere molto utile anche per


predisporre i budget.
Per concludere si veda a lato

l’esempio tratto da un caso reale.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

RETTIFICA DOGANALE


La sentenza a favore


blocca la riscossione


In materia di riscossione di dazi e


diritti doganali, una sentenza di


primo grado totalmente o
parzialmente favorevole al

contribuente ha un impatto sulla
situazione patrimoniale di

quest’ultimo che dipende, in


buona parte, dalle vicende
accadute prima del deposito in

cancelleria della sentenza del


giudice di primo grado. Sono
queste, in sintesi, le conseguenze

derivanti dall’applicazione del


principio di dirittodell’ordinanza
/ della Cassazione.

Nella pronuncia relativa, tra


l’altro, alla corretta
interpretazione dell’articolo 

del vecchio Cdc (codice doganale


comunitario), dopo aver
ricostruito il rapporto tra il

diritto unionale su dazi e diritti


doganali e quello domestico, la
Suprema Corte ha affermato che

in tema di riscossione di dazi e


diritti doganali, qualora il giudice
di primo grado abbia accolto, in

tutto o in parte, il ricorso avverso


l’avviso di rettifica, escludendo o
riducendo l’ammontare dovuto,

le eventuali maggiori somme


pretese non sono esigibili, sicché
l’Amministrazione doganale è

tenuta ad adottare gli eventuali


atti di sgravio e a limitare l’avvio
o la prosecuzione dell’attività di

riscossione al minor importo
accertato in giudizio. Va invece

escluso, in caso di già avvenuta


esazione, il diritto del
contribuente al rimborso.

— Valentino Tamburro


Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+FISCO


DICHIARAZIONI 2020


Isa, i dati precalcolati


vanno ancora scaricati


dal contribuente


Nelle specifiche tecniche


l’accesso alle informazioni


in Anagrafe tributaria


Lorenzo Pegorin


Gian Paolo Ranocchi


Accesso ai dati in Anagrafe tributaria


per far funzionare gli Isa solo con
specifica richiesta da parte dell'inte-

ressato o dell'intermediario delega-


to. Sono state approvate con provve-
dimento / delle Entrate,

le specifiche tecniche che consento-


no ai singoli contribuenti o agli in-
caricati della trasmissione telemati-

ca (anche in maniera massiva) l'ac-


cesso al file messo a disposizione
dall'Agenzia, per la richiesta degli ul-

teriori elementi necessari alla deter-


minazione del punteggio Isa per il
periodo d'imposta .

Il software per elaborare il voto fi-


nale di affidabilità, infatti, necessita,
oltre che dei dati dichiarati relativi al

periodo di imposta (quelli contabili ed


extracontabili) derivanti tipicamente
dalla compilazione del modello, an-

che di altri elementi nella disponibili-


tà delle Entrate.
Si tratta, quindi, come per lo scorso

anno di «importare i dati» economici


presenti in Anagrafe tributaria per far
fuzionare alcuni indicatori di anoma-

lia e il «coefficiente individuale» che


va a calmierare il risultato finale
dell'Isa del contribuente personaliz-

zando la funzione in ragione dei risul-


tati economici del contribuente ma-
turati negli otto anni precedenti.

Quest'anno le variabili oggetto di im-
portazione saranno meno, poiché il

decreto del  gennaio , ha elimi-


nato alcune informazioni presenti lo
scorso anno. Così, dal periodo d'im-

posta  non saranno più operativi


tutti quegli indicatori di anomalia le-
gati alle certificazioni uniche (ad

esempio corrispondenza dei com-


pensi dichiarate con il modello «Cu»),
la cui indicazione rimane nella nota

metodologica associata al singolo Isa,


ma che per il  rimangono in prati-
ca sterilizzati e non applicabili per

mancanza dei dati che fanno girare


l'indicatore, che come detto non sono
più oggetto di importazione.

Spariscono anche tutti gli indica-


tori di anomalia per i soggetti in per-
dita nei periodi d'imposta precedenti

(ad esempio «reddito negativo per


più di un triennio»).
Non ci sarà più nemmeno l'indi-

catore di anomalia che misurava


l'entità dei ricavi dichiarati con l'im-
porto complessivo annuo risultante

in anagrafe tributaria dalla registra-


zione del contratto per le società im-
mobiliari di gestione.

Anche in questo caso il dato relati-


vo ai canoni di locazione desumibili
dai contratti registrati in agenzia delle

entrate non sarà più oggetto di speci-
fica importazione nelle precalcolate.

Tornando al provvedimento del °


aprile con esso sono state approvate le
specifiche tecniche con cui predispor-

re i file necessari all' acquisizione di ul-


teriori dati, dove si ricorda sono previ-
sti due procedimenti: uno con delega

massiva (contenente l'elenco di tutti


clienti per quali l'intermediario pos-
siede l'accesso al cassetto fiscale), l'al-

tro con procedura individuale (per


singolo soggetto). L'iter previsto ri-
mane in sostanza quello elaborato lo

scorso anno.


In caso di delega massiva sarà
sempre necessario indicare nella ri-

chiesta, per ciascun delegante, i dati


relativi alla dichiarazione Iva 
(annualità ) consistenti nel volu-

me d'affari e nel credito /debito Iva, o


in assenza di modello Iva i dati relativi
alla dichiarazione Isa (periodo d'im-

posta ) riguardanti il totale ricavi


e il reddito dichiarato (quadro F o G).


© RIPRODUZIONE RISERVATA

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