Il Sole 24 Ore - 03.04.2020

(Martin Jones) #1

26 Venerdì 3 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


In Lombardia, Piemonte


ed Emilia Romagna


l’intesa è vincolante


Inps: valenza dei patti


non obbligatoria neanche


per chi ha più di  addetti


EMERGENZA COVID-19


AMMORTIZZATORI


FISCALITÀ INTERNAZIONALE


Imposte pagate


all’estero, per detrarle


conta la natura


Alessandro Germani


Le imposte pagate dalla stabile or-
ganizzazione all'estero di una so-

cietà italiana, per la componente
riconducibile a imposta sui reddi-

ti, possono essere scomputate in


detrazione dell’imposta sui redditi
dovuta in Italia attraverso il mec-

canismo del credito d’imposta ex


articolo  del Tuir. Questa la sin-
tesi della risposta  di ieri.

Una società italiana effettua la


fornitura, l'installazione e la ma-
nutenzione di un sistema di moni-

toraggio idro-meteorologico al-


l’estero, per un periodo superiore
a sei mesi, il che in base all’articolo

 della Convenzione fra l’Italia e il


Paese estero configura una stabile
organizzazione. Essa è assogget-

tata all'estero alla Fct (foreign con-


tractor tax) che presenta due com-
ponenti, una ascrivibile all'impo-

sta sul valore aggiunto, l'altra ri-


conducibile a una forma di
tassazione del reddito di impresa,

come Eit (enterprise income taxa-


tion). La componente di imposi-
zione diretta viene applicata e cor-

risposta in più esercizi, sulla base


del momento di incasso dei corri-
spettivi. La stessa viene liquidata

dall'ente estero, che poi si rivale


dell’incasso sulla società italiana.
L’istante ritiene che sulla com-

ponente dell'imposta ascrivibile al
reddito di impresa debba potersi

applicare l’articolo  del Tuir per


evitare che i redditi tassati all’este-
ro dalla stabile organizzazione su-

biscano un’ulteriore imposizione


in Italia per via della tassazione
anche nello stato di residenza

(worldwide taxation principle).


Sebbene l’articolo  della Conven-
zione fra l'Italia e il Paese estero

non comprenda esplicitamente la


Fct, in quanto istituita dopo, tutta-
via l'articolo , paragrafo  del mo-

dello Ocse prevede che il trattato si


applica anche alle imposte di na-
tura identica o analoga istituite

dopo la sua firma, in aggiunta o in


sostituzione delle imposte esi-
stenti, con l’obbligo per le autorità

fiscali degli Stati contraenti di co-


municarsi le modifiche apportate
alle loro legislazioni fiscali.

La circolare /E/ (paragrafo


.) ha chiarito che l’operatività
del credito d’imposta è limitata ai

tributi stranieri che si sostanziano


in un'imposta sul reddito o in tri-
buti di natura similare. Peraltro un

caso di tributo estero misto ha ri-


cevuto già parere favorevole (riso-
luzione /E/) per la compo-

nente di corporate tax.
La risposta è positiva. Le Entra-

te chiariscono che in questi casi va


indagata la natura della compo-
nente di imposta sul reddito.

La Fct non è del tutto assimila-


bile alle imposte sui redditi in
quanto ricomprende anche la

componente di imposta sul valore


aggiunto e inoltre non era ricom-
presa nella Convenzione.

Quest’ultima, tuttavia, ricono-


sce il fatto di ricomprendere anche
imposte successive, purché iden-

tiche o sostanzialmente simili. Se-


condo poi l’articolo  del Tuir, le
imposte estere sono ammesse in

detrazione dall’imposta italiana se


si è prodotto un reddito estero, lo
stesso concorre alla formazione

del reddito complessivo del con-


tribuente e le imposte sono state
pagate all'estero a titolo definitivo

(circ. /E/). Tutti requisiti che


nel caso di specie sono soddisfatti.


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Niente doppia imposizione


anche se la tassa arriva


dopo la convenzione


Il mancato accordo tra sindacati


può mettere a rischio la cassa in deroga


Giampiero Falasca


Cassa in deroga a geometria variabile: in


attesa che venga sciolto - possibilmente,


con un intervento normativo - il grande


dubbio sulla natura vincolante (come


prevede l’articolo  del Dl /) o
facoltativa (come sostenuto dalla circo-

lare / dell’Inps) degli accordi


sindacali, l’unica certezza che hanno le
imprese e i loro consulenti sono le intese

regionali finora approvate per discipli-


nare il nuovo ammortizzatore.
Intese con natura vincolante per le

Regioni che dovranno valutare le do-
mande di accesso alla Cigd e, quindi,

nella gestione concreta di questo stru-


mento avranno un ruolo determinante.
Tutte le discipline regionali sono frutto

di accordi quadro con le organizzazioni


sindacali; a parte questa similitudine
strutturale, i contenuti cambiano note-

volmente, con particolare riferimento


proprio alla questione degli accordi, de-
clinati in forme molto diverse.

Un primo gruppo di Regioni ri-


produce in maniera fedele la previ-
sione di legge, richiedendo, per i da-

tori che occupano più di cinque di-


pendenti, la stipula di un accordo
sindacale come requisito fondamen-

tale per accedere alla Cigd.


È il caso, ad esempio, dell’accordo
quadro stipulato dall’Emilia Roma-

gna, che prevede – all’articolo  – l’ob-


bligo di sottoscrivere un accordo con
le organizzazioni sindacali comparati-

vamente più rappresentative a livello


nazionale; viene precisato che tale ac-
cordo (siglabile anche in via telemati-

ca) deve indicare una causale specifica


(«in conseguenza dell’emergenza epi-
demiologica Covid-»).

L’accordo viene richiesto anche nel


testo approvato da Lombardia e Pie-
monte, che al punto  subordina alla

sottoscrizione di un accordo sindacale


la possibilità, per i datori con più di cin-
que dipendenti, di accedere alla cassa in

deroga. In questo caso, si prevede – per


facilitare il completamento degli accor-
di – la costituzione di una Commissione

cui viene affidato il compito di portare a


termine le procedure avviate, qualora
queste non siano concluse nei modi or-

dinari entro sette giorni.


La regione Lazio, in una prospettiva
leggermente diversa, mantiene l’obbli-

go di accordo ma introduce una forma


molto semplificata per la sua sottoscri-
zione. In particolare si prevede che l’esa-

me congiunto deve concludersi con un


accordo entro tre giorni successivi al-
l’invio della comunicazione preventiva:

tale intesa si considera raggiunta anche


mediante un’autocertificazione con la
quale ciascuna delle parti (azienda e sin-

dacato) dichiara di condividere i conte-


nuti della domanda di cassa.
Un altro gruppo di Regioni ha reso

sostanzialmente facoltativa la sotto-


scrizione dell’accordo sindacale. La
disciplina della Toscana prevede, ad

esempio, una doppia regola: viene ri-


chiesta l’attivazione della procedura
di esame congiunto e la stipula dell’ac-

cordo, ma si prevede che, in caso di


mancata definizione dell’accordo en-
tro cinque giorni, il datore può co-

munque procedere alla richiesta, alle-
gando copia della richiesta inviata alle

organizzazioni sindacali. Analoga


procedura viene prevista – con forme
parzialmente diverse – anche negli

Accordi Quadro delle Regioni Veneto,


Calabria e Puglia.


Alcune Regioni, infine, hanno
compiuto una scelta netta di semplifi-

cazione: la Regione Campania preve-


de che il datore deve limitarsi a dare
atto di avere informato le organizza-

zioni sindacali circa la richiesta del


trattamento, attestando inoltre l’esi-
stenza di un pregiudizio per l’attività

dell’impresa e per i lavoratori.


Il risultato complessivo di questa
panoramica è abbastanza sconfortan-

te: nonostante le rassicurazioni della
circolare Inps, gran parte delle Regioni

ha introdotto (replicando le indicazio-


ni del legislatore nazionale) uno sbar-
ramento all’ingresso per le aziende

con più di cinque dipendenti che vo-


gliono accedere alla Cigd. Uno sbarra-
mento che sarà applicato - a meno che

non cambi la legge in sede di conver-


sione – in maniera diseguale sul terri-
torio: imprese in condizioni identiche

avranno o non avranno accesso al trat-


tamento per il solo fatto di aver convin-
to i propri rappresentanti sindacali a

sottoscrivere un accordo.


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Andrea Biondi


In arrivo  milioni, relativi a crediti


del , per il tax credit nel cinema e


nell’audiovisivo. E nel giro di un paio


di settimane il ministero dei Beni cul-


turali dovrebbe produrre quella cor-


rezione utile a sbloccare l’uscita di al-


cuni film italiani sulle piattaforme on


demand prima che in sala.


Il cinema italiano si prepara a esse-
re apripista di un test che varrà solo

per il periodo di emergenza, ma che


d’altra parte rappresenta un passag-
gio evolutivo importante frutto di

un’intesa all’interno della filiera (pro-


duttori, distributori, esercenti) che ha
come oggetto (come riportato sul Sole

 Ore dello scorso  marzo) lo sfrut-


tamento differenziato di alcuni pro-
dotti bypassando le sale, ma condivi-

dendo con gli esercenti i ritorni da


sfruttamento sulle piattaforme. Del
resto ci sono almeno  film fermi ai

box, impossibilitati a uscire dal-
l’emergenza coronavirus che ha por-

tato alla chiusura dei cinema di tutta
Italia. «Di questi – spiega Luigi Loni-

gro, alla guida dei distributori del-


l’Anica – una trentina sono italiani. E,
fra questi, per - che abbiamo va-

lutato di medio-piccolo ritorno eco-


nomico pensiamo all’approdo sulle
piattaforme prima che in sala».

Due gli ostacoli sul percorso. Il


primo il fatto che si tratta di opere
che per usufuire di tax credit e deter-

minati contributi, sulla base del de-
creto “Esclusioni” del , devono

uscire prioritariamente in sala e an-


dare su altre piattaforme dopo 
giorni. Il secondo nodo sta nella

pressione esercitata dall’emergenza
coronavirus sugli esercenti dell’Anec

guidati da Mario Lorini.


Su quest’ultimo punto è stato trova-
to un accordo interno alla filiera per di-

stribuire i benefici della distribuzione su
altre piattaforme. Quanto ai fondi, Ani-

ca e Anec hanno scritto una lettera per


richiedere una deroga al decreto Boni-
soli per poter accedere ai benefici (tax

credit, contributi automatici e selettivi)


anche nel caso in cui un film non possa
uscire nelle sale cinematografiche. Il

tutto solo per la fase emergenziale.


«Il lavoro svolto dai Presidenti (del-
le sezioni Anica di esercenti, distribu-

tori e produttori, ndr.) è stato il frutto


di un confronto responsabile ed equi-


librato, particolarmente apprezzabile
in un momento così difficile per il Pae-

se», commenta il presidente Anica


Francesco Rutelli. In un paio di setti-
mane ora, a quanto risulta al Sole 

Ore, la pratica dovrebbe essere smar-


cata dal Mibact intervenendo sulla
parte del decreto in cui si definiscono

le opere cinematorgrafiche. In paralle-


lo sono in arrivo  milioni. Che sa-
ranno distribuiti in base alle regole vi-

genti, che sono in via di trasformazio-


ne, per arrivare subito a destinazione.


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LA RICHIESTA DI ANICA E ANEC AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI


Cinema, tax credit anche per i film non in sala


Con la deroga le pellicole


andrebbero sull’on demand


In arrivo intanto  milioni


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DEL B.SE E V.SE
13100 VERCELLI - Via F.lli Bandiera 16
Tel.0161/283811 - Fax 0161/257425
AVVISO DI ANNULLAMENTO GARA
Ai sensi della L. 109/1994 e s.m.i. è
stato indetto un AVVISO DI ANNULLA-
MENTO GARA per l’asta pubblica per
l’appalto di “collegamento fognario
delle frazioni di Agnona e Isolella
al Cordar” 10360 - CIG: 8229802773


  • pubblicato sulla GURI n. 38 del
    01/04/2020 - 5a serie speciale.
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    (Dott. Ing. Alessandro Iacopino)


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