Il Sole 24 Ore - 03.04.2020

(Martin Jones) #1

Il Sole 24 Ore Venerdì 3 Aprile 2020 27


Norme & Tributi


Direttiva del Comando::


per gli adempimenti c’è


tempo fino al  giugno


Due anni in più


per gli accertamenti


in scadenza nel 


EMERGENZA COVID-19


GUARDIA DI FINANZA


Termini sospesi per i carteggi


anche nelle verifiche Gdf urgenti


Laura Ambrosi


Sospensione delle verifiche, delle


risposte ai questionari e degli


adempimenti, oltre che massima


tolleranza in questo periodo di cri-


si.Sono queste, in sintesi, le indica-


zioni contenute in una direttiva


emanata ieri dal Comando generale


della Guardia di finanza per disci-


plinare le attività dei vari reparti


durante l’emergenza sanitaria. Nel


documento di prassi, la Gdf ha pre-


liminarmente fornito alcune preci-


sazioni sulla sospensione delle atti-


vità e dei termini prevista dal decre-


to Cura Italia. Viene evidenziato che


il legislatore, attraverso due norme,


ha sospeso da un lato le attività del-


l’amministrazione finanziaria, dal-


l’altro i termini in scadenza per gli


adempimenti dei contribuenti.


L’articolo  del Dl Cura Italia ha,
infatti, a oggetto le attività svolte da

parte degli uffici degli enti imposi-


tori relativamente a liquidazione,
controllo, accertamento, riscossio-

ne e contenzioso.


L’articolo , invece, sospende
gli adempimenti, diversi dai versa-

menti, a carico dei contribuenti sca-


denti tra l’ marzo e il  maggio
, i quali potranno essere effet-

tuati entro il  giugno senza appli-


cazione di sanzioni.
A questo proposito, il Comando

generale individua e disciplina le


ipotesi che possono considerarsi
sospese. Con riguardo alle verifiche

è precisato che nell’attuale fase


emergenziale, è sospesa d’intesa
con il contribuente, l’esecuzione

delle attività ispettive, fatta ecce-


zione per le situazioni connotate da
indifferibilità e urgenza. In tale

contesto viene precisato che, per il


contribuente, vale comunque la so-
spensione dei termini per l’esecu-

zione degli adempimenti. Vale a di-


re, quindi, che se nell’ambito di una
verifica, pur se connotata da indif-

feribilità e urgenza, fossero stati ri-


chiesti documenti, chiarimenti o al-
tro, anche attraverso l’invio di que-

stionari, la risposta potrà pervenire
ai verificatori entro il  giugno

, senza alcuna sanzione.


Analoga sospensione si applica
anche ai termini per fornire rispo-

sta alle istanze di interpello in gene-


rale gestite dalle Entrate.
Nella nota è poi rilevato che sono

sospese anche le risposte alle istan-


ze di accesso alla banca dati del-
l’anagrafe tributaria, compreso l'ar-

chivio dei rapporti finanziari. Si


tratta per lo più delle attività di ri-
scontro alle richieste di accerta-

menti patrimoniali mediante ac-


cesso all’anagrafe tributaria, auto-
rizzate dai presidenti dei tribunali

civili e dai giudici delegati.


Sono ancora sospese le risposte
alle istanze di accesso ai documenti

amministrativi e accesso civico a


dati e documenti, per le quali non si
applicheranno i termini ordinaria-

mente previsti dalle norme regola-


trici di tali richieste, nell'ipotesi in
cui scadessero nel periodo di so-

spensione. Sono poi differiti al 


giugno anche gli obblighi relativi
alla presentazione telematica degli

elenchi Intra, delle dichiarazioni
annuali per il gas naturale, per

l’energia, per il carbone, la lignite e


il coke relativi all’anno .
Infine, il Comando generale si

sofferma sulla proroga dei termini


di prescrizione e decadenza, che so-
no prorogati al  dicembre . Si

tratta in particolare degli accerta-


menti relativi al periodo di imposta
 ovvero al  in caso di omes-

sa presentazione della dichiarazio-


ne dei redditi, con la conseguente
estensione dei termini per effettua-

re le attività istruttorie.


Diversamente, per l’accertamen-
to dei dazi e dei diritti doganali, non

è applicabile il differimento dei ter-


mini di decadenza e prescrizione,
poiché la norma si porrebbe in con-

trasto con il codice doganale Ue. Va


da sé, quindi, che tali accertamenti
dovranno essere notificati nel ri-

spetto degli ordinari termini stabi-


liti anche per il periodo compreso
tra l’ marzo e il  maggio .

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Antonio Iorio


Se l’Ufficio integra i documenti nel


corso dell’appello, dopo aver omes-


so di allegarli o riportarli nell'ini-


ziale accertamento, l’atto impositi-


vo è nullo, non potendo far riferi-


mento alla previsione secondo cui


le parti processuali possono pro-


durre liberamente i documenti an-


che in sede di appello seppur pree-


sistenti al giudizio svoltosi in primo


grado. A fornire questo principio è


la Cassazione con la sentenza 


depositata ieri. A una società veniva


notificato un avviso di rettifica e li-


quidazione di maggior valore per


l'acquisto di un complesso immobi-


liare. Nell’atto impositivo non era-


no resi noti gli elementi in base ai


quali l’ufficio fosse pervenuto a un


maggior valore degli immobili no-


nostante il riferimento alla compra-
vendita di immobili similari nella

zona. La società ricorreva in Ctp


evidenziando la mancata allegazio-
ne o comunque l’enunciazione de-

gli elementi in concreto utilizzati


dall’Ufficio per giungere alla deter-
minazione del valore degli immobi-

li. I giudici accoglievano l'impugna-


zione e l’Agenzia proponeva appel-
lo producendo finalmente i docu-

menti in questione. La Ctr


accoglieva parzialmente il gravame
e pertanto la società ricorreva in

Cassazione. Lamentava, in partico-


lare, che la decisione di ° grado si
fosse basata su documenti prodotti

per la prima volta dall’Ufficio in se-


de di appello.
L’amministrazione evidenziava

che il processo tributario consente


alle parti il deposito di documenti
anche in appello, pur se preesistenti

nel giudizio di primo grado.


La Suprema corte ha preliminar-
mente rilevato che l’Ufficio non

aveva violato una norma proces-


suale, bensì l'obbligo, a pena di nul-


lità, di motivazione degli atti impo-
sitivi. In particolare, i provvedi-

menti devono contenere i presup-


posti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la rettifica

e se è fatto riferimento a un altro


atto non conosciuto dal contri-
buente questo deve essere allegato

o deve essere indicato il contenuto


essenziale a pena di nullità. I giudici
di primo grado avevano rilevato che

mancavano gli elementi concreti in


base ai quali l’Agenzia avesse effet-
tuato una diversa stima degli im-

mobili. Tanto è che solo in sede di


appello, l’Ufficio allegava i docu-
menti utili a sostenere la tesi.

La sentenza rimarca la necessità


che la motivazione sia completa an-
che della prova della pretesa. Non di

rado, infatti, gli uffici si limitano a


indicare nell’atto impositivo solo
delle mere affermazioni per giusti-

ficare la rettifica. Poi, in giudizio, a
fronte delle contestazioni del con-

tribuente, sono depositati i docu-


menti a sostegno di tali conclusioni.


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CASSAZIONE


Nullo l’atto senza i documenti allegati


L’ufficio deve sempre


motivare e non può portare


le carte solo in giudizio


Il lockdown


può creare


contenzioso


sugli affitti


IMMOBILIARE


Auspicabile l’accordo


tra conduttore e locatore


in caso di riduzioni


Domenico Dodaro


I provvedimenti governativi in re-
lazione all’emergenza Covid-

comportano limitazioni a carico
dei titolari di attività imprendito-

riali. Per contenere tali effetti, l’ar-


ticolo  del Dl / riconosce agli
imprenditori/conduttori di im-

mobili di categoria C/ un credito


d'imposta pari al % del canone di
locazione dovuto per marzo 

da portare in compensazione. La


norma ha due ricadute:



  1. da un lato essa attesta l’esistenza


di effetti negativi dei decreti di con-


tenimento sui contratti di locazio-
ne commerciale;


  1. dall’altro fornisce un’indica-


zione quantitativa del relativo
impatto.

La limitazione dell’indennizzo


al solo marzo lascia aperto l’inter-
rogativo se gli effetti dell’emergen-

za debbano essere considerati an-


che nel rapporto fra conduttore e
locatore, in particolare:


  1. per i contratti relativi a immobili


di categoria “C/” , in relazione al-
l’eventuale protrarsi dell’emer-

genza oltre il marzo ;



  1. in ogni caso per i titolari di con-
    tratti di locazione non abitativa di


immobili di categoria diversa, le


cui attività siano comunque state
chiuse o limitate.

I provvedimenti di autorità che
impediscano in misura totale o

parziale l’adempimento di un’ob-


bligazione rientrano fra le cause
giustificative di «forza maggiore».

Si obietta che in relazione a un


contratto di locazione commercia-
le, i decreti adottati non impedi-

scono l’adempimento delle presta-


zioni di nessuna delle parti: né la
messa a disposizione della cosa lo-

cata, né il pagamento del canone.


Pur essendo le reciproche pre-
stazioni in astratto ancora esegui-

bili, è evidente che i provvedimenti


in questione comportano il venir
meno della possibilità che si realiz-

zi appieno lo scopo concretamente


perseguito dalle parti con la stipula
del contratto di locazione: nella

fattispecie, la messa a disposizione


di un immobile per l’esercizio di
un’attività aperta al pubblico.

I decreti di contenimento han-


no reso impossibile per il condut-
tore la piena utilizzazione della

prestazione del locatore, pur es-


sendo quest’ultima certamente
disponibile.

In astratto, l’inidoneità della


prestazione a soddisfare l’interes-
se creditorio, ove definitiva, po-

trebbe comportare la risoluzione
del contratto per irrealizzabilità

della sua causa concreta, con eso-


nero delle parti dalle rispettive
obbligazioni.

Va però considerato che nella


maggior parte dei casi, il condutto-
re non ha neppure interesse all’in-

terruzione del rapporto, ma alla


sospensione o alla riduzione della
propria prestazione perché la pie-

na fruizione del bene locato non è


consentita solo temporaneamen-
te. In tal caso, la prestazione del lo-

catore continua a essere resa nella


sua interezza: il conduttore man-
tiene la detenzione dell’immobile

locato e vi custodisce attrezzature,


arredi, merci. Tuttavia, sussiste
dall’altra parte il diritto del condut-

tore a una riduzione dell’onere lo-


catizio proporzionata alla minore
utilità della cosa ( riconosciuto nel

Dl / con il credito d'imposta)


per tutto il tempo di efficacia dei
provvedimenti di contenimento.

Non può ravvisarsi però alcun


automatismo: se è onere del con-
duttore comunicare al locatore le

proprie intenzioni in relazione alla


sopravvenuta inutilità (parziale)
della prestazione (essendo altri-

menti tenuto al risarcimento dei
danni: Cassazione /;

/; /) , è auspicabile


che si raggiungano intese modifi-
cative dei patti in essere, anche per

evitare il rischio della deflagrazio-


ne di un contenzioso che chiara-
mente si va profilando.

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Giacomo Ficai


Riccardo Michelutti


Lo schema di decreto legislativo


approvato in prima lettura il 


gennaio  recepisce la diretti-


va (UE) / sui meccani-


smi di risoluzione delle contro-


versie in materia fiscale nel-


l’Unione europea.


La direttiva, in primo luogo, di-


sciplina l’obbligo di risultato in ca-


po agli Stati membri coinvolti nella


controversia. Inoltre, la procedura


risulta applicabile, oltre che in caso


di presentazione di ricorso alla


Commissione tributaria, anche a


seguito di definizione della pretesa


tributaria mediante uno degli isti-


tuti deflattivi del contenzioso tribu-


tario. Al riguardo la bozza prevede


la cristallizzazione delle sanzioni


definite mediante uno dei predetti
istituti: ne consegue che, qualora ad

esito della procedura l’imposta do-


vuta dovesse essere maggiore ri-
spetto a quella inizialmente defini-

ta, non potranno essere richieste


sanzioni ulteriori rispetto a quelle
già definite. Peraltro, tale cristalliz-

zazione vale anche in caso di ridu-
zione parziale della pretesa iniziale,

essendo previsto il rimborso delle


sanzioni definite solamente a se-
guito di annullamento integrale

della pretesa iniziale.


Altrettanto interessante è l’am-
pliamento del profilo oggettivo di

applicazione della direttiva rispetto


alla Convenzione arbitrale. Infatti,
con l’eccezione delle controversie

riguardanti l’applicazione delle di-


rettive in materia di fiscalità diretta
(direttiva Madri-figlie, direttiva Fu-

sioni e direttiva Interessi), dovreb-


be essere possibile esperire la pro-
cedura in parola in relazione alle

seguenti fattispecie: transfer pri-


cing e determinazione del reddito
attribuibile alla stabile organizza-

zione; contestazione della residen-
za fiscale in Italia di persone fisiche,

società o altri enti esteri; esistenza


di una stabile organizzazione oc-
culta in Italia di società o enti non

residenti; debenza o meno di impo-


ste estere ai sensi di una convenzio-
ne contro la doppia imposizione al

fine di poter beneficiare del credito


d’imposta ex articolo  Tuir; ap-
plicabilità di minori ritenute su in-

teressi, dividendi o royalties di fon-


te italiana in base alle convenzioni
contro la doppia imposizione.

Rimane da chiarire in quale mi-


sura sarà possibile avvalersi della
procedura in presenza di contro-

versie che non comportino l’effetti-


vo assoggettamento a tassazione
del medesimo reddito in due Stati

membri: sul punto, la proposta di


direttiva COM()  del  ot-
tobre , stabiliva che la direttiva

non si applica «ai redditi o ai capita-


li che rientrano nell’ambito di ap-
plicazione di un’esenzione fiscale o

a cui si applica un’aliquota zero ai


sensi della legislazione nazionale».
Tale previsione è stata poi elimina-

ta in sede di riformulazione dell’ar-
ticolo  della direttiva. La posizione

di compromesso raggiunta è stata


la seguente:
a) in base all’articolo , la diretti-

va si applica alle «disputes between


Member States when these arise
from the interpretation and appli-

cation of agreements and conven-


tions that provide for the elimina-
tion of double taxation»; e

b) in base all’articolo , par. ,


facoltà per uno Stato di negare l’ac-
cesso alla fase arbitrale qualora la

controversia non riguardi una fatti-


specie di doppia imposizione.
In conclusione, l’introduzione

della disciplina è sicuramente da


accogliere con favore, anche se è
auspicabile che nella versione fina-

le del decreto legislativo sia previ-
sto che la sospensione della proce-

dura e/o la preclusione al comple-


tamento della stessa trovino appli-
cazione solamente in presenza

dell’avvio di procedimenti o di irro-


gazione di pene per reati tributari di
carattere fraudolento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dispute fiscali tra Paesi con rito Ue


ADEMPIMENTI


Appalti e ritenute


al bivio del Durf


Il decreto “cura Italia” non si
occupa degli adempimenti in tema

di appalti e di “vigilanza” del


committente sui versamenti di
ritenute effettuati dall’appaltatore,

subappaltatore o affidatario del


servizio. Nessun problema per le
imprese esecutrici che, prima delle

restrizioni di queste settimane,


hanno ottenuto dall’Agenzia il
Durf positivo e lo hanno trasmesso

ai propri committenti. Più


complessa la posizione delle
imprese che non hanno ottenuto il

Durf o che hanno ottenuto una


certificazione attestante l’assenza
di alcuni requisiti. Bisogna tenere

in conto, in questo caso, della


mancanza di chiarimenti ufficiali e
della sospensione dei versamenti

con calendario variabile: un rinvio


di tutto l’articolo  del Dl /
sarebbe opportuno.

— Giorgio Gavelli


Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+FISCO


1


iL CALO DI LIQUIDITÀ
Uno dei requisiti per accedere alla

sospensione delle rate mutuo è
quello di aver subito carenze di

liquidità. Il concetto di liquidità va


inteso come stock o come flusso?
Una società che ha visto scendere

la disponibilità di conto corrente


da tre milioni a due milioni per la
riduzione di liquidità generata nel

mese di marzo 2020, ha diritto alla


sospensione delle rate?


In base al comma 3 dell’articolo 56


del Dl 18/20 la comunicazione previ-
sta al comma 2 è corredata della di-

chiarazione con la quale l’impresa


autocertifica, secondo l’articolo 47
del Dpr 445/2000, di aver subito in

via temporanea carenze di liquidità


quale conseguenza diretta della dif-
fusione dell’epidemia da Covid-19. Al

riguardo si ritiene che il concetto di


liquidità debba essere considerato in
relazione agli impegni che l’impresa

si trova a dover fronteggiare. Se per


ipotesi gli impegni dell'impresa sono
pari a tre milioni, una riduzione della

cassa da tre a due milioni potrà met-


tere in difficoltà l’impresa. Viceversa
se tali impegni ammontano a un mi-

lione, l’impresa ben potrà farvi fronte


nonostante il calo dei suoi incassi.
Concettualmente, quindi, occorre

guardare a indicatori di liquidità quali
il capitale circolante netto, l'indice di

disponibilità, l’indice di liquidità.


—Alessandro Germani


2


PROROGA DICHIARAZIONI
Il periodo di imposta di una socie-

tà di capitali termina il 30 aprile di


ogni anno. La presentazione del
modello Redditi e Irap del perio-

do di imposta 2018-2019, il cui


termine scade il 31 marzo, rientra


nella proroga degli adempimenti
tributari prevista dal Dl 18/20 e,

quindi, il modello può essere


presentato entro il 30 giugno?


La risposta è affermativa. L'articolo


62, comma 1 del Dl 18/20 stabilisce
che per i soggetti che hanno il domi-

cilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato

sono sospesi gli adempimenti tribu-


tari diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla

fonte e delle trattenute relative al-


l’addizionale regionale e comunale,
che scadono nel periodo compreso

tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio



  1. Il caso del contribuente, che ha
    un esercizio chiuso al 30 aprile 2019


ed è tenuto quindi (secondo l’articolo


2 del Dpr 322/98) a presentare la di-
chiarazione entro l’ultimo giorno del-

l’undicesimo mese successivo a


quello di chiusura del periodo d’im-
posta, ovvero entro il 31 marzo 2020,

beneficia del differimento, potendo


quindi presentare la dichiarazione
entro il successivo termine del 30

giugno 2020.


—Alessandro Germani


3
CREDITI DETERIORATI

La comunicazione di cui all’articolo


56 del Dl 18/2020 alle banche credi-
trici deve essere depositata prima

della notifica di revoca delle agevo-


lazioni creditizie concesse o produ-
ce i suoi effetti anche presentan-

dola dopo?


Occorre tenere in considerazione


che la moratoria dei finanziamenti di


cui all’articolo 56 del Dl 18/20 si ap-
plica a quelli in bonis, come chiarito

sia dal comma 4 della disposizione in


esame sia dalle recenti Faq del Mef.
Non è chiara la fattispecie a cui fa ri-

ferimento il lettore. Se però la stessa


consiste nella revoca dei finanzia-
menti da parte dell’istituto di credito

che si fonda su mancati pagamenti


dell’impresa, tali per cui l’esposizione
della medesima sia classificabile de-

teriorata ai sensi della normativa
bancaria, in tal caso ciò precludereb-

be l’accesso alla moratoria.


—Alessandro Germani


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Forum dell’Esperto,


quesiti fino alle 18


Pubblichiamo alcune
delle risposte ai quesiti dei

lettori arrivati al forum del Sole


24 Ore. I quesiti sono inviabili
fino alle ore 18 di oggi a

http://www.ilsole24ore.com/forum


coronavirus, dove sono
consultabili le risposte.

CRISI D’IMPRESA


QUATTRO MOSSE PER DARE


FORZA AL RINVIO DEL CODICE


—Continua da pagina 


I


l secondo: “facilitazioni” alle


banche per l’erogazione di credi-
to. Considerato il rischio tipico di

commettere reati in concorso, ri-


schio che letteralmente blocca
l’erogazione, l’esonero tempora-

neo dalla responsabilità per abusi-


va concessione del credito o dai re-
ati di bancarotta semplice dà fidu-

cia alla banca. Ciò a condizione che


l’impresa sia in grado di dimostra-
re che era liquida al  dicembre

. Questo elemento creerebbe


una sorta di presunzione (così è in
Germania) che la liquidità possa

essere ripristinata. A questa misura


si deve accompagnare l’esonero
dalle revocatorie per le restituzioni

di mutui accesi ed erogati tra la da-


ta di entrata in vigore ed i successivi
 mesi.

Il terzo: i bilanci al  dicembre


 risentono della incertezza cor-
rente sulla continuità aziendale e

nei bilanci l’incertezza è fattore di


svalutazione. Ad esempio, i crediti
verso clienti dipendono dalla tenu-

ta degli stessi clienti, dovendo altri-
menti essere svalutati. Gli immobili

sono soggetti a svalutazioni. Preva-


le comunque, a mio parere, l’esi-
genza di una certezza sul definire le

situazioni contabili al  dicembre


 in un termine ragionevole,
consapevoli che se il bilancio fosse

stato chiuso a febbraio nessun ef-


fetto sarebbe stato ma il bilancio
stesso sarebbe già stato obsoleto.

Il legislatore potrà scegliere se


far rilevare massicce perdite di pa-
trimonio oppure fotografare la si-

tuazione della società a una data


convenzionale che non tenga conto
dei fatti intervenuti dopo la chiusu-

ra dell’esercizio, con l’avvertenza
che il bilancio non tiene conto degli

effetti dell’epidemia. Una norma


che convenzionalmente e tempora-
neamente fissa la continuità da va-

lutare al  gennaio per i fatti suc-


cessivi al termine dell’esercizio 
consentirebbe di chiudere bilanci

che altrimenti occorrerà aspettare


per un altro esercizio per chiudere.
Non reputo praticabile l’idea di

far retroagire la continuità all’eser-
cizio al , cioè a presumere che

se la continuità vi era nel preceden-


te esercizio si possa considerare
sussistente nell’esercizio . An-

cora una volta, si tratta di scegliere


il male minore. Meglio considerare
fittiziamente la continuità sussi-

stente se sussisteva al  gennaio


 che presumerla se sussisteva
al  dicembre .

Il quarto: sospendere l’applica-


zione delle previsioni che obbliga-
no gli amministratori alla gestione

conservativa dell’impresa e alla


convocazione dell’assemblea per
ripianare le perdite di capitale. Si è

detto che i ricavi mancanti si ve-


dranno alla fine dell’esercizio, pro-
ducendo perdite. Ma il Codice civile

non è preparato agli shock e i man-


cati incassi di crediti o la perdita di
valore delle attività si dovrebbe ve-

dere anche nell’esercizio e produr-


rebbe potenzialmente lo sciogli-
mento della società. Anche qui una

professione di realismo.


Non c’è ragione di accelerare su
piani inclinati e un ordinamento

che accentua in peggio il ciclo eco-


nomico mancherebbe della sua ra-
gione di esistenza: ordine e stabili-

tà nel tempo delle conseguenze
ineluttabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Carlo Felice Giampaolino


RECEPIMENTO DIRETTIVA


Risoluzione delle controversie


relative al transfer pricing


e alle stabili organizzazioni


QUOTIDIANO


DEL DIRITTO


SPAZZACORROTTI


No al carcere se c’è già


stata la sospensione


Sulla base della Spazzacorrotti
non può essere revocata la

sospensione dell’ordine di


carcerazione, deciso con un
provvedimento precedente

l’entrata in vigore della nuova


norma.
— Patrizia Maciocchi

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianodiritto.ilsole24ore.com


QdD

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