Il Sole 24 Ore Venerdì 3 Aprile 2020 27
Norme & Tributi
Direttiva del Comando::
per gli adempimenti c’è
tempo fino al giugno
Due anni in più
per gli accertamenti
in scadenza nel
EMERGENZA COVID-19
GUARDIA DI FINANZA
Termini sospesi per i carteggi
anche nelle verifiche Gdf urgenti
Laura Ambrosi
Sospensione delle verifiche, delle
risposte ai questionari e degli
adempimenti, oltre che massima
tolleranza in questo periodo di cri-
si.Sono queste, in sintesi, le indica-
zioni contenute in una direttiva
emanata ieri dal Comando generale
della Guardia di finanza per disci-
plinare le attività dei vari reparti
durante l’emergenza sanitaria. Nel
documento di prassi, la Gdf ha pre-
liminarmente fornito alcune preci-
sazioni sulla sospensione delle atti-
vità e dei termini prevista dal decre-
to Cura Italia. Viene evidenziato che
il legislatore, attraverso due norme,
ha sospeso da un lato le attività del-
l’amministrazione finanziaria, dal-
l’altro i termini in scadenza per gli
adempimenti dei contribuenti.
L’articolo del Dl Cura Italia ha,
infatti, a oggetto le attività svolte da
parte degli uffici degli enti imposi-
tori relativamente a liquidazione,
controllo, accertamento, riscossio-
ne e contenzioso.
L’articolo , invece, sospende
gli adempimenti, diversi dai versa-
menti, a carico dei contribuenti sca-
denti tra l’ marzo e il maggio
, i quali potranno essere effet-
tuati entro il giugno senza appli-
cazione di sanzioni.
A questo proposito, il Comando
generale individua e disciplina le
ipotesi che possono considerarsi
sospese. Con riguardo alle verifiche
è precisato che nell’attuale fase
emergenziale, è sospesa d’intesa
con il contribuente, l’esecuzione
delle attività ispettive, fatta ecce-
zione per le situazioni connotate da
indifferibilità e urgenza. In tale
contesto viene precisato che, per il
contribuente, vale comunque la so-
spensione dei termini per l’esecu-
zione degli adempimenti. Vale a di-
re, quindi, che se nell’ambito di una
verifica, pur se connotata da indif-
feribilità e urgenza, fossero stati ri-
chiesti documenti, chiarimenti o al-
tro, anche attraverso l’invio di que-
stionari, la risposta potrà pervenire
ai verificatori entro il giugno
, senza alcuna sanzione.
Analoga sospensione si applica
anche ai termini per fornire rispo-
sta alle istanze di interpello in gene-
rale gestite dalle Entrate.
Nella nota è poi rilevato che sono
sospese anche le risposte alle istan-
ze di accesso alla banca dati del-
l’anagrafe tributaria, compreso l'ar-
chivio dei rapporti finanziari. Si
tratta per lo più delle attività di ri-
scontro alle richieste di accerta-
menti patrimoniali mediante ac-
cesso all’anagrafe tributaria, auto-
rizzate dai presidenti dei tribunali
civili e dai giudici delegati.
Sono ancora sospese le risposte
alle istanze di accesso ai documenti
amministrativi e accesso civico a
dati e documenti, per le quali non si
applicheranno i termini ordinaria-
mente previsti dalle norme regola-
trici di tali richieste, nell'ipotesi in
cui scadessero nel periodo di so-
spensione. Sono poi differiti al
giugno anche gli obblighi relativi
alla presentazione telematica degli
elenchi Intra, delle dichiarazioni
annuali per il gas naturale, per
l’energia, per il carbone, la lignite e
il coke relativi all’anno .
Infine, il Comando generale si
sofferma sulla proroga dei termini
di prescrizione e decadenza, che so-
no prorogati al dicembre . Si
tratta in particolare degli accerta-
menti relativi al periodo di imposta
ovvero al in caso di omes-
sa presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi, con la conseguente
estensione dei termini per effettua-
re le attività istruttorie.
Diversamente, per l’accertamen-
to dei dazi e dei diritti doganali, non
è applicabile il differimento dei ter-
mini di decadenza e prescrizione,
poiché la norma si porrebbe in con-
trasto con il codice doganale Ue. Va
da sé, quindi, che tali accertamenti
dovranno essere notificati nel ri-
spetto degli ordinari termini stabi-
liti anche per il periodo compreso
tra l’ marzo e il maggio .
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Antonio Iorio
Se l’Ufficio integra i documenti nel
corso dell’appello, dopo aver omes-
so di allegarli o riportarli nell'ini-
ziale accertamento, l’atto impositi-
vo è nullo, non potendo far riferi-
mento alla previsione secondo cui
le parti processuali possono pro-
durre liberamente i documenti an-
che in sede di appello seppur pree-
sistenti al giudizio svoltosi in primo
grado. A fornire questo principio è
la Cassazione con la sentenza
depositata ieri. A una società veniva
notificato un avviso di rettifica e li-
quidazione di maggior valore per
l'acquisto di un complesso immobi-
liare. Nell’atto impositivo non era-
no resi noti gli elementi in base ai
quali l’ufficio fosse pervenuto a un
maggior valore degli immobili no-
nostante il riferimento alla compra-
vendita di immobili similari nella
zona. La società ricorreva in Ctp
evidenziando la mancata allegazio-
ne o comunque l’enunciazione de-
gli elementi in concreto utilizzati
dall’Ufficio per giungere alla deter-
minazione del valore degli immobi-
li. I giudici accoglievano l'impugna-
zione e l’Agenzia proponeva appel-
lo producendo finalmente i docu-
menti in questione. La Ctr
accoglieva parzialmente il gravame
e pertanto la società ricorreva in
Cassazione. Lamentava, in partico-
lare, che la decisione di ° grado si
fosse basata su documenti prodotti
per la prima volta dall’Ufficio in se-
de di appello.
L’amministrazione evidenziava
che il processo tributario consente
alle parti il deposito di documenti
anche in appello, pur se preesistenti
nel giudizio di primo grado.
La Suprema corte ha preliminar-
mente rilevato che l’Ufficio non
aveva violato una norma proces-
suale, bensì l'obbligo, a pena di nul-
lità, di motivazione degli atti impo-
sitivi. In particolare, i provvedi-
menti devono contenere i presup-
posti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la rettifica
e se è fatto riferimento a un altro
atto non conosciuto dal contri-
buente questo deve essere allegato
o deve essere indicato il contenuto
essenziale a pena di nullità. I giudici
di primo grado avevano rilevato che
mancavano gli elementi concreti in
base ai quali l’Agenzia avesse effet-
tuato una diversa stima degli im-
mobili. Tanto è che solo in sede di
appello, l’Ufficio allegava i docu-
menti utili a sostenere la tesi.
La sentenza rimarca la necessità
che la motivazione sia completa an-
che della prova della pretesa. Non di
rado, infatti, gli uffici si limitano a
indicare nell’atto impositivo solo
delle mere affermazioni per giusti-
ficare la rettifica. Poi, in giudizio, a
fronte delle contestazioni del con-
tribuente, sono depositati i docu-
menti a sostegno di tali conclusioni.
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CASSAZIONE
Nullo l’atto senza i documenti allegati
L’ufficio deve sempre
motivare e non può portare
le carte solo in giudizio
Il lockdown
può creare
contenzioso
sugli affitti
IMMOBILIARE
Auspicabile l’accordo
tra conduttore e locatore
in caso di riduzioni
Domenico Dodaro
I provvedimenti governativi in re-
lazione all’emergenza Covid-
comportano limitazioni a carico
dei titolari di attività imprendito-
riali. Per contenere tali effetti, l’ar-
ticolo del Dl / riconosce agli
imprenditori/conduttori di im-
mobili di categoria C/ un credito
d'imposta pari al % del canone di
locazione dovuto per marzo
da portare in compensazione. La
norma ha due ricadute:
- da un lato essa attesta l’esistenza
di effetti negativi dei decreti di con-
tenimento sui contratti di locazio-
ne commerciale;
- dall’altro fornisce un’indica-
zione quantitativa del relativo
impatto.
La limitazione dell’indennizzo
al solo marzo lascia aperto l’inter-
rogativo se gli effetti dell’emergen-
za debbano essere considerati an-
che nel rapporto fra conduttore e
locatore, in particolare:
- per i contratti relativi a immobili
di categoria “C/” , in relazione al-
l’eventuale protrarsi dell’emer-
genza oltre il marzo ;
- in ogni caso per i titolari di con-
tratti di locazione non abitativa di
immobili di categoria diversa, le
cui attività siano comunque state
chiuse o limitate.
I provvedimenti di autorità che
impediscano in misura totale o
parziale l’adempimento di un’ob-
bligazione rientrano fra le cause
giustificative di «forza maggiore».
Si obietta che in relazione a un
contratto di locazione commercia-
le, i decreti adottati non impedi-
scono l’adempimento delle presta-
zioni di nessuna delle parti: né la
messa a disposizione della cosa lo-
cata, né il pagamento del canone.
Pur essendo le reciproche pre-
stazioni in astratto ancora esegui-
bili, è evidente che i provvedimenti
in questione comportano il venir
meno della possibilità che si realiz-
zi appieno lo scopo concretamente
perseguito dalle parti con la stipula
del contratto di locazione: nella
fattispecie, la messa a disposizione
di un immobile per l’esercizio di
un’attività aperta al pubblico.
I decreti di contenimento han-
no reso impossibile per il condut-
tore la piena utilizzazione della
prestazione del locatore, pur es-
sendo quest’ultima certamente
disponibile.
In astratto, l’inidoneità della
prestazione a soddisfare l’interes-
se creditorio, ove definitiva, po-
trebbe comportare la risoluzione
del contratto per irrealizzabilità
della sua causa concreta, con eso-
nero delle parti dalle rispettive
obbligazioni.
Va però considerato che nella
maggior parte dei casi, il condutto-
re non ha neppure interesse all’in-
terruzione del rapporto, ma alla
sospensione o alla riduzione della
propria prestazione perché la pie-
na fruizione del bene locato non è
consentita solo temporaneamen-
te. In tal caso, la prestazione del lo-
catore continua a essere resa nella
sua interezza: il conduttore man-
tiene la detenzione dell’immobile
locato e vi custodisce attrezzature,
arredi, merci. Tuttavia, sussiste
dall’altra parte il diritto del condut-
tore a una riduzione dell’onere lo-
catizio proporzionata alla minore
utilità della cosa ( riconosciuto nel
Dl / con il credito d'imposta)
per tutto il tempo di efficacia dei
provvedimenti di contenimento.
Non può ravvisarsi però alcun
automatismo: se è onere del con-
duttore comunicare al locatore le
proprie intenzioni in relazione alla
sopravvenuta inutilità (parziale)
della prestazione (essendo altri-
menti tenuto al risarcimento dei
danni: Cassazione /;
/; /) , è auspicabile
che si raggiungano intese modifi-
cative dei patti in essere, anche per
evitare il rischio della deflagrazio-
ne di un contenzioso che chiara-
mente si va profilando.
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Giacomo Ficai
Riccardo Michelutti
Lo schema di decreto legislativo
approvato in prima lettura il
gennaio recepisce la diretti-
va (UE) / sui meccani-
smi di risoluzione delle contro-
versie in materia fiscale nel-
l’Unione europea.
La direttiva, in primo luogo, di-
sciplina l’obbligo di risultato in ca-
po agli Stati membri coinvolti nella
controversia. Inoltre, la procedura
risulta applicabile, oltre che in caso
di presentazione di ricorso alla
Commissione tributaria, anche a
seguito di definizione della pretesa
tributaria mediante uno degli isti-
tuti deflattivi del contenzioso tribu-
tario. Al riguardo la bozza prevede
la cristallizzazione delle sanzioni
definite mediante uno dei predetti
istituti: ne consegue che, qualora ad
esito della procedura l’imposta do-
vuta dovesse essere maggiore ri-
spetto a quella inizialmente defini-
ta, non potranno essere richieste
sanzioni ulteriori rispetto a quelle
già definite. Peraltro, tale cristalliz-
zazione vale anche in caso di ridu-
zione parziale della pretesa iniziale,
essendo previsto il rimborso delle
sanzioni definite solamente a se-
guito di annullamento integrale
della pretesa iniziale.
Altrettanto interessante è l’am-
pliamento del profilo oggettivo di
applicazione della direttiva rispetto
alla Convenzione arbitrale. Infatti,
con l’eccezione delle controversie
riguardanti l’applicazione delle di-
rettive in materia di fiscalità diretta
(direttiva Madri-figlie, direttiva Fu-
sioni e direttiva Interessi), dovreb-
be essere possibile esperire la pro-
cedura in parola in relazione alle
seguenti fattispecie: transfer pri-
cing e determinazione del reddito
attribuibile alla stabile organizza-
zione; contestazione della residen-
za fiscale in Italia di persone fisiche,
società o altri enti esteri; esistenza
di una stabile organizzazione oc-
culta in Italia di società o enti non
residenti; debenza o meno di impo-
ste estere ai sensi di una convenzio-
ne contro la doppia imposizione al
fine di poter beneficiare del credito
d’imposta ex articolo Tuir; ap-
plicabilità di minori ritenute su in-
teressi, dividendi o royalties di fon-
te italiana in base alle convenzioni
contro la doppia imposizione.
Rimane da chiarire in quale mi-
sura sarà possibile avvalersi della
procedura in presenza di contro-
versie che non comportino l’effetti-
vo assoggettamento a tassazione
del medesimo reddito in due Stati
membri: sul punto, la proposta di
direttiva COM() del ot-
tobre , stabiliva che la direttiva
non si applica «ai redditi o ai capita-
li che rientrano nell’ambito di ap-
plicazione di un’esenzione fiscale o
a cui si applica un’aliquota zero ai
sensi della legislazione nazionale».
Tale previsione è stata poi elimina-
ta in sede di riformulazione dell’ar-
ticolo della direttiva. La posizione
di compromesso raggiunta è stata
la seguente:
a) in base all’articolo , la diretti-
va si applica alle «disputes between
Member States when these arise
from the interpretation and appli-
cation of agreements and conven-
tions that provide for the elimina-
tion of double taxation»; e
b) in base all’articolo , par. ,
facoltà per uno Stato di negare l’ac-
cesso alla fase arbitrale qualora la
controversia non riguardi una fatti-
specie di doppia imposizione.
In conclusione, l’introduzione
della disciplina è sicuramente da
accogliere con favore, anche se è
auspicabile che nella versione fina-
le del decreto legislativo sia previ-
sto che la sospensione della proce-
dura e/o la preclusione al comple-
tamento della stessa trovino appli-
cazione solamente in presenza
dell’avvio di procedimenti o di irro-
gazione di pene per reati tributari di
carattere fraudolento.
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Le dispute fiscali tra Paesi con rito Ue
ADEMPIMENTI
Appalti e ritenute
al bivio del Durf
Il decreto “cura Italia” non si
occupa degli adempimenti in tema
di appalti e di “vigilanza” del
committente sui versamenti di
ritenute effettuati dall’appaltatore,
subappaltatore o affidatario del
servizio. Nessun problema per le
imprese esecutrici che, prima delle
restrizioni di queste settimane,
hanno ottenuto dall’Agenzia il
Durf positivo e lo hanno trasmesso
ai propri committenti. Più
complessa la posizione delle
imprese che non hanno ottenuto il
Durf o che hanno ottenuto una
certificazione attestante l’assenza
di alcuni requisiti. Bisogna tenere
in conto, in questo caso, della
mancanza di chiarimenti ufficiali e
della sospensione dei versamenti
con calendario variabile: un rinvio
di tutto l’articolo del Dl /
sarebbe opportuno.
— Giorgio Gavelli
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
NT+FISCO
1
iL CALO DI LIQUIDITÀ
Uno dei requisiti per accedere alla
sospensione delle rate mutuo è
quello di aver subito carenze di
liquidità. Il concetto di liquidità va
inteso come stock o come flusso?
Una società che ha visto scendere
la disponibilità di conto corrente
da tre milioni a due milioni per la
riduzione di liquidità generata nel
mese di marzo 2020, ha diritto alla
sospensione delle rate?
In base al comma 3 dell’articolo 56
del Dl 18/20 la comunicazione previ-
sta al comma 2 è corredata della di-
chiarazione con la quale l’impresa
autocertifica, secondo l’articolo 47
del Dpr 445/2000, di aver subito in
via temporanea carenze di liquidità
quale conseguenza diretta della dif-
fusione dell’epidemia da Covid-19. Al
riguardo si ritiene che il concetto di
liquidità debba essere considerato in
relazione agli impegni che l’impresa
si trova a dover fronteggiare. Se per
ipotesi gli impegni dell'impresa sono
pari a tre milioni, una riduzione della
cassa da tre a due milioni potrà met-
tere in difficoltà l’impresa. Viceversa
se tali impegni ammontano a un mi-
lione, l’impresa ben potrà farvi fronte
nonostante il calo dei suoi incassi.
Concettualmente, quindi, occorre
guardare a indicatori di liquidità quali
il capitale circolante netto, l'indice di
disponibilità, l’indice di liquidità.
—Alessandro Germani
2
PROROGA DICHIARAZIONI
Il periodo di imposta di una socie-
tà di capitali termina il 30 aprile di
ogni anno. La presentazione del
modello Redditi e Irap del perio-
do di imposta 2018-2019, il cui
termine scade il 31 marzo, rientra
nella proroga degli adempimenti
tributari prevista dal Dl 18/20 e,
quindi, il modello può essere
presentato entro il 30 giugno?
La risposta è affermativa. L'articolo
62, comma 1 del Dl 18/20 stabilisce
che per i soggetti che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tribu-
tari diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative al-
l’addizionale regionale e comunale,
che scadono nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio
- Il caso del contribuente, che ha
un esercizio chiuso al 30 aprile 2019
ed è tenuto quindi (secondo l’articolo
2 del Dpr 322/98) a presentare la di-
chiarazione entro l’ultimo giorno del-
l’undicesimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’im-
posta, ovvero entro il 31 marzo 2020,
beneficia del differimento, potendo
quindi presentare la dichiarazione
entro il successivo termine del 30
giugno 2020.
—Alessandro Germani
3
CREDITI DETERIORATI
La comunicazione di cui all’articolo
56 del Dl 18/2020 alle banche credi-
trici deve essere depositata prima
della notifica di revoca delle agevo-
lazioni creditizie concesse o produ-
ce i suoi effetti anche presentan-
dola dopo?
Occorre tenere in considerazione
che la moratoria dei finanziamenti di
cui all’articolo 56 del Dl 18/20 si ap-
plica a quelli in bonis, come chiarito
sia dal comma 4 della disposizione in
esame sia dalle recenti Faq del Mef.
Non è chiara la fattispecie a cui fa ri-
ferimento il lettore. Se però la stessa
consiste nella revoca dei finanzia-
menti da parte dell’istituto di credito
che si fonda su mancati pagamenti
dell’impresa, tali per cui l’esposizione
della medesima sia classificabile de-
teriorata ai sensi della normativa
bancaria, in tal caso ciò precludereb-
be l’accesso alla moratoria.
—Alessandro Germani
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Forum dell’Esperto,
quesiti fino alle 18
Pubblichiamo alcune
delle risposte ai quesiti dei
lettori arrivati al forum del Sole
24 Ore. I quesiti sono inviabili
fino alle ore 18 di oggi a
http://www.ilsole24ore.com/forum
coronavirus, dove sono
consultabili le risposte.
CRISI D’IMPRESA
QUATTRO MOSSE PER DARE
FORZA AL RINVIO DEL CODICE
—Continua da pagina
I
l secondo: “facilitazioni” alle
banche per l’erogazione di credi-
to. Considerato il rischio tipico di
commettere reati in concorso, ri-
schio che letteralmente blocca
l’erogazione, l’esonero tempora-
neo dalla responsabilità per abusi-
va concessione del credito o dai re-
ati di bancarotta semplice dà fidu-
cia alla banca. Ciò a condizione che
l’impresa sia in grado di dimostra-
re che era liquida al dicembre
. Questo elemento creerebbe
una sorta di presunzione (così è in
Germania) che la liquidità possa
essere ripristinata. A questa misura
si deve accompagnare l’esonero
dalle revocatorie per le restituzioni
di mutui accesi ed erogati tra la da-
ta di entrata in vigore ed i successivi
mesi.
Il terzo: i bilanci al dicembre
risentono della incertezza cor-
rente sulla continuità aziendale e
nei bilanci l’incertezza è fattore di
svalutazione. Ad esempio, i crediti
verso clienti dipendono dalla tenu-
ta degli stessi clienti, dovendo altri-
menti essere svalutati. Gli immobili
sono soggetti a svalutazioni. Preva-
le comunque, a mio parere, l’esi-
genza di una certezza sul definire le
situazioni contabili al dicembre
in un termine ragionevole,
consapevoli che se il bilancio fosse
stato chiuso a febbraio nessun ef-
fetto sarebbe stato ma il bilancio
stesso sarebbe già stato obsoleto.
Il legislatore potrà scegliere se
far rilevare massicce perdite di pa-
trimonio oppure fotografare la si-
tuazione della società a una data
convenzionale che non tenga conto
dei fatti intervenuti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio, con l’avvertenza
che il bilancio non tiene conto degli
effetti dell’epidemia. Una norma
che convenzionalmente e tempora-
neamente fissa la continuità da va-
lutare al gennaio per i fatti suc-
cessivi al termine dell’esercizio
consentirebbe di chiudere bilanci
che altrimenti occorrerà aspettare
per un altro esercizio per chiudere.
Non reputo praticabile l’idea di
far retroagire la continuità all’eser-
cizio al , cioè a presumere che
se la continuità vi era nel preceden-
te esercizio si possa considerare
sussistente nell’esercizio . An-
cora una volta, si tratta di scegliere
il male minore. Meglio considerare
fittiziamente la continuità sussi-
stente se sussisteva al gennaio
che presumerla se sussisteva
al dicembre .
Il quarto: sospendere l’applica-
zione delle previsioni che obbliga-
no gli amministratori alla gestione
conservativa dell’impresa e alla
convocazione dell’assemblea per
ripianare le perdite di capitale. Si è
detto che i ricavi mancanti si ve-
dranno alla fine dell’esercizio, pro-
ducendo perdite. Ma il Codice civile
non è preparato agli shock e i man-
cati incassi di crediti o la perdita di
valore delle attività si dovrebbe ve-
dere anche nell’esercizio e produr-
rebbe potenzialmente lo sciogli-
mento della società. Anche qui una
professione di realismo.
Non c’è ragione di accelerare su
piani inclinati e un ordinamento
che accentua in peggio il ciclo eco-
nomico mancherebbe della sua ra-
gione di esistenza: ordine e stabili-
tà nel tempo delle conseguenze
ineluttabili.
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di Carlo Felice Giampaolino
RECEPIMENTO DIRETTIVA
Risoluzione delle controversie
relative al transfer pricing
e alle stabili organizzazioni
QUOTIDIANO
DEL DIRITTO
SPAZZACORROTTI
No al carcere se c’è già
stata la sospensione
Sulla base della Spazzacorrotti
non può essere revocata la
sospensione dell’ordine di
carcerazione, deciso con un
provvedimento precedente
l’entrata in vigore della nuova
norma.
— Patrizia Maciocchi
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