26 Venerdì 20 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
Proroga generalizzata
di giorni
per svolgere le assemblee
EMERGENZA COVID-19
IMPRESE
LE INIZIATIVE DEL SOLE 24 ORE
La Srl che nel ha conseguito ricavi tipici per servizi
(ipotizziamo per circa , milioni euro da allocarsi nella
voce A. del conto economico) e altri ricavi ( circa mila
euro per risarcimenti, plusvalenze straordinarie, da allo-
carsi tra gli “altri ricavi” trattandosi di componenti del-
l’area ex straordinaria), andrebbe considerato come con-
tribuente che ha o non ha superato i milioni di ricavi ai
fini della proroga entro o oltre il marzo?
—Massimo Lisi
L’articolo , comma , del Dl / prevede la sospensio-
ne (e un rinvio al maggio senza interessi) per alcuni
tributi e contributi specificati (Iva, ritenute sui redditi di lavo-
ro dipendente e assimilati e relative addizionali, contributi
assicurativi e premi Inail) dei versamenti in autoliquidazione
che scadono nel periodo compreso tra l’ marzo e il
marzo . Ciò con riferimento ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con
ricavi o compensi non superiori a milioni di euro nel perio-
do di imposta precedente quello in corso al
marzo , data di entrata in vigore del decre-
to-legge. Il riferimento ai milioni di euro non
sembra sia da intendersi in senso bilancistico
(come emergerebbe dal quesito) quanto in sen-
so tributario, trattandosi di una norma che si ap-
plica ai versamenti fiscali (così anche il docu-
mento di ricerca Cndcec del marzo). Il riferi-
mento corretto dei ricavi, dovrebbe essere all’ar-
ticolo , comma del Tuir, che non comprende
le plusvalenze e le sopravvenienze attive (nem-
meno i proventi di natura finanziaria di cui all’articolo
Tuir) ma, ad esempio, include, in base alla lettera f), le inden-
nità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assi-
curativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni indicati
nelle precedenti lettere (e non dei beni che determinano il
realizzo di plus e minusvalenze). Nell’ambito di quelli che il
lettore individua come “altri ricavi” vanno distinti quelli rien-
tranti nell'articolo Tuir da quelli esclusi dalla norma (e,
quindi, dal calcolo). Per le imprese in contabilità ordinaria si
applicano i criteri di competenza. Per i titolari di reddito di
lavoratori autonomo, si fa riferimento ai compensi percepiti,
in denaro o in natura, di cui all’articolo , comma del Tuir.
—G.Gav.
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Il Sole Ore rafforza la sua offerta per aiutare professionisti,
imprese e cittadini ad affrontare l’emergenza coronavirus.
Un’emergenza che fa nascere dubbi di ogni genere come testi-
moniano gli articoli che sono ospitati oggi nelle
pagine di Norme e tributi che danno risposta ad
alcuni quesiti arrivati dai lettori nei giorni scorsi.
Da oggi, proprio per venire incontro a que-
sta esigenza di chiarezza, parte un Forum spe-
ciale de L’Esperto risponde dedicato proprio
all’emergenza coronavirus.
A partire da questa mattina alle , infatti,
sarà possibile collegarsi all’indirizzo
http://www.ilsoleore.com/forumcoronavirus e in-
viare un quesito che verrà esaminato da parte
degli esperti del Sole Ore. Sei le aree temati-
che che sono state individuate per favorire un flusso ordi-
nato di domande. Si tratta di quesiti su:
ammortizzatori
lavoro
fisco
imprese
giustizia
famiglia.
I lettori potranno inviare le domande agli esperti, che ri-
sponderanno nella sezione dedicata al forum e sul quotidia-
no in edicola. Saranno privilegiati i quesiti di interesse gene-
rale. L’invio dei quesiti sarà possibile dalle di oggi, venerdì
marzo, fino alle di venerdì marzo. Le risposte saran-
no consultabili online. Al Forum si aggiungono nuove guide
dedicate all’emergenza. Oggi è in edicola, a , euro più il
prezzo del quotidiano, «Coronavirus - La battaglia contro
la malattia del secolo», dedicato al fronte sanitario.
Mercoledì e mercoledì ° aprile sarà la volta di due pro-
dotti di approfondimento sui contenuti del decreto legge ap-
pena varato dal Governo. Insieme al quotidiano, saranno, in-
fatti, previsti due inserti, sempre a , più il prezzo del quoti-
diano, dedicati a tutte le novità del decreto legge. Mercoledì
sarà la volta di “Decreto coronavirus - Fisco e lavoro” mentre
mercoledì ° aprile con “Decreto coronavirus - Le imprese”
saranno approfondite tutte le misure relative alle aziende.
http://www.ilsole24ore.com/forumcoronavirus
Da oggi è possibile l’invio dei quesiti
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L’ESPERTO RISPONDE
Da oggi alle 10 possibile
inviare quesiti sulle regole
anti coronavirus
I QUESITI DEI LETTORI
Plusvalenze fuori
dalla soglia dei 2 milioni
Società, voto a distanza a prescindere dallo statuto
Franco Roscini Vitali
Proroga ad ampio raggio per l’ap-
provazione dei bilanci , ma non
solo questo. L’articolo del Dl
/ dispone, in deroga agli arti-
coli (Spa) e -bis (Srl) del
Codice civile e delle diverse disposi-
zioni statutarie, la convocazione
dell’assemblea ordinaria entro
giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si tratta di una facoltà, esercita-
bile anche da parte alle società che,
nello statuto, non hanno previsto la
convocazione dell’assemblea per
l'approvazione del bilancio nel
maggior termine di giorni, che
potrà portare, per le seconde con-
vocazioni, al mese di luglio.
Inoltre, Spa, società in accoman-
dita per azioni, Srl, coop e mutue
assicuratrici possono prevedere,
anche in deroga alle diverse dispo-
sizioni statutarie, per le assemblee
ordinarie e straordinarie:
il voto in via elettronica o per cor-
rispondenza;
l’intervento in assemblea con
mezzi di telecomunicazione.
Queste società possono prevede-
re che l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di
tlc che garantiscano l’identificazio-
ne dei partecipanti, la loro parteci-
pazione e l'esercizio del diritto di
voto, senza la necessità che si trovi-
no nel medesimo luogo, ove previ-
sti, presidente, segretario e notaio.
Le Srl possono consentire
l'espressione del voto con consulta-
zione scritta o per consenso espres-
so per iscritto, anche in deroga al-
l’articolo , comma e alle di-
sposizioni statutarie. Le Spa quota-
te, per assemblee ordinarie e
straordinarie, possono fare ricorso
al “rappresentante designato”, pre-
visto dall’articolo -undecies del
Testo unico dell’informazione fi-
nanziaria, anche se lo statuto di-
spone diversamente: la norma in
questione prevede il conferimento
delle deleghe con istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte al-
l’ordine del giorno. Inoltre, queste
società possono prevedere, nell’av-
viso di convocazione, che l’inter-
vento in assemblea si svolga solo
tramite il rappresentante al quale
possono essere conferite deleghe e
subdeleghe: disposizione che in-
tende evitare l’accesso fisico con i
conseguenti rischi di contagio.
Queste disposizioni si possono
applicare anche alle quotate sul-
l’Aim e alle Spa diffuse tra il pubbli-
co in modo rilevante. Banche popo-
lari, di credito cooperativo, società
cooperative e mutue assicuratrici
possono designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il rappre-
sentante previsto dall’articolo
del Codice civile anche in deroga ai
limiti relativi al numero di deleghe
conferibili a uno stesso soggetto:
inoltre, nell’avviso di convocazione,
possono prevedere che l’intervento
in assemblea si svolga solo tramite
tale soggetto. Il termine per il confe-
rimento della delega è fissato al se-
condo giorno precedente la data di
prima convocazione dell'assemblea.
Le disposizioni dell’articolo
si applicano alle assemblee convo-
cate entro luglio ovvero entro
la data, se successiva, fino alla quale
è in vigore lo stato di emergenza.
Per le società a controllo pubbli-
co l’applicazione delle disposizioni
ha luogo nell’ambito delle risorse
finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente.
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Sospensione di due mesi per le
procedure di ricollocazione. Ai
fini di contrastare la perdita di
reddito scende in campo
anche con un fondo di ultima
istanza.
Massara e Prioschi—a pag.
Ammortizzatori
Naspi e Dis-coll,
moratoria se c’è
disponibilità
al lavoro
I euro di marzo (ripetibili
ad aprile) previsti dal Dl Cura
Italia per le partite Iva iscritte
all’Inps potrebbero arrivare
anche ai professionisti iscritti
agli Ordini.
Federica Micardi—a pag.
Ordini
Apertura
per gli iscritti
sull’indennità
di 600 euro
Trasparenza sui contributi pubblici
nella nota integrativa o sul sito web
Giorgio Gavelli
Seppure nei maggiori termini con-
cessi dall’articolo del decreto
legge / le società si stanno ap-
prestando a definire i bilanci del-
l’esercizio da presentare in as-
semblea. Allo scopo, non va dimen-
ticato un adempimento che un an-
no fa preoccupava gli operatori e
che si ripete quest’anno, anche se in
presenza di una disciplina in parte
diversa: l’obbligo di dare trasparen-
za delle erogazioni pubbliche rice-
vute nello scorso esercizio.
Le disposizioni di riferimento
sono costituita dai commi e se-
guenti dell’articolo della legge
/, nella versione emendata (a
bilanci oramai già definiti) dall’arti-
colo del decreto Crescita /.
In primo luogo occorre distin-
guere tra i soggetti citati al comma
(Onlus, fondazioni, alcune as-
sociazioni e cooperative sociali,
queste ultime interessate anche dal
comma -sexies) – che hanno
l’obbligo di pubblicare le informa-
zioni richieste dalla legge nei propri
siti o portali digitali, entro il giu-
gno di ogni anno – e le imprese che
esercitano le attività commerciali di
cui all’articolo del Codice civi-
le, tenendo presente che le coop so-
ciali sono anche imprese commer-
ciali, mentre le attività solo agricole
sono disciplinate dall’articolo
del Codice civile.
Per le imprese commerciali, l’ob-
bligo di trasparenza va adempiuto
tramite la nota integrativa (anche
del bilancio consolidato), ma qui c’è
già il primo problema. Nel comma
-bis è previsto che i soggetti che
redigono il bilancio abbreviato in
base all’articolo -bis del Codice
civile «e quelli comunque non tenu-
ti alla redazione della nota integra-
tiva» assolvono l’obbligo di traspa-
renza, entro il giugno, sul pro-
prio sito o sul portale dell’associa-
zione di categoria. È sbagliato
assimilare chi redige il bilancio in
forma abbreviata (e ha l’obbligo di
pubblicare la nota integrativa) da
chi può non farlo (come le micro
imprese di cui all’articolo -ter
Codice civile) o è esonerato dagli
obblighi di pubblicazione (come le
società di persone o le imprese indi-
viduali). Presumibilmente si tratta
di un refuso, visto che il testo nor-
mativo è anche poco coerente con la
relazione accompagnatoria.
Occorre chiarire una volta per
tutte – anche per superare una di-
versa interpretazione che emerge
da alcune risposte date al Mise in
sede di interpello (si veda «Il Sole-
Ore» del agosto scorso) - che
tanto le società che redigono il bi-
lancio in forma abbreviata, quanto
le micro imprese non hanno obbli-
ghi relativi ad altre forme pubblici-
tarie. Per quanto riguarda l’oggetto
dell’informativa, essa riguarda gli
importi e le informazioni relativi a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, con-
tributi o aiuti, in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva
o risarcitoria, effettivamente ero-
gati dalle Pa di cui all’articolo ,
comma Dlgs / e dai soggetti
assimilati di cui all’articolo -bis Dl
/. Il principio guida è, quindi,
quello “di cassa” e va ricordato che:
l’obbligo non scatta se l’importo
complessivo annuo incassato non
supera i mila euro;
per gli aiuti di Stato e gli aiuti de
minimis contenuti nel Registro na-
zionale degli aiuti di Stato è suffi-
ciente dare notizia di questo in no-
ta integrativa o sul sito, senza for-
nire ulteriori dettagli;
secondo il Consiglio nazionale dei
commercialisti (marzo ), la nor-
ma sembra fare riferimento alle ero-
gazioni ricevute nell’anno solare,
anche se diverso dall’esercizio, per
cui, ad esempio, una società con
esercizio sociale che chiude il giu-
gno dovrebbe indicare in nota
integrativa le erogazioni ricevute dal
° gennaio al dicembre .
Il comma -ter prevede che
l’inosservanza di questi obblighi «a
partire dal ° gennaio » com-
porta una sanzione pari all’% degli
importi ricevuti (con un minimo di
mila euro), oltre alla sanzione ac-
cessoria dell’obbligo di pubblica-
zione. La restituzione del beneficio
scatta solo in caso di inottemperan-
za decorsi giorni dalla contesta-
zione da parte delle Amministra-
zioni eroganti il contributo. Anche
qui occorrerebbe specificare che er-
rori o omissioni commessi nel
non sono sanzionabili, neppure dal
° gennaio scorso in poi.
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BILANCI
Non vanno riportati
gli importi complessivi
fino a mila euro
Semplice menzione
per i benefici censiti
nel registro nazionale
I MODELLI
Gli aiuti di Stato entrano
in Redditi e in Irap 2020
Come già nel , anche i modelli
Redditi e Irap contengono un
apposito quadro in cui inserire gli
aiuti non subordinati all’emanazione
di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione (articolo
decreto Mise /), unitamente a
quelli con provvedimenti concessori
ad importo non determinato. Gli aiuti
fiscali “automatici” O “semi-automa-
tici” si intendono concessi e sono in-
seriti nel Rna dalle Entrate nell’eserci-
zio finanziario dopo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione nella
quale sono dichiarati dal beneficiario.
In base alle istruzioni, il prospetto va
compilato anche dai soggetti che han-
no beneficiato nel periodo d’imposta
di aiuti fiscali nei settori dell’agricol-
tura e della pesca, da registrare nei re-
gistri Sian e Sipa.
Evidenti sono le differenze con
l’obbligo di trasparenza da adempie-
re nei bilanci o sul sito. In primo luogo
perché gli aiuti già presenti nei citati
Registri (un esempio per tutti il con-
tributo legge Sabatini) non vanni in-
dicati nel modello Redditi, come del
resto tutti quelli che non hanno natu-
ra fiscale. In secondo luogo perché in
dichiarazione non vige alcuna soglia
minima di indicazione di mila euro
annui (come è previsto, invece, per i
bilanci). E infine perché nel modello
fiscale il principio non è quella di
“cassa” ma quello di “competenza”,
nel senso che occorre indicare gli aiu-
ti i cui presupposti per la fruizione si
sono verificati nel periodo d'imposta
di riferimento della dichiarazione,
anche se riportati in altri quadri (co-
me il quadro RU), indipendentemen-
te dalla data di incasso (che potrebbe
non essere ancora avvenuto). Diverso
anche l’aspetto sanzionatorio, che
appare ben più grave per il modello
dichiarativo: le istruzioni affermano,
infatti, che l’indicazione degli aiuti
nel prospetto «è necessaria e indi-
spensabile ai fini della legittima frui-
zione degli stessi».
Rispetto all’anno passato, le istru-
zioni sono un po’ più analitiche, in
particolare in corrispondenza del co-
dice residuale “” che tanto ha fatto
discutere. Viene riportato che “a titolo
esemplificativo” tale codice non va
utilizzato per gli aiuti:
già presenti nella tabella con altri
codici;
fruibili ai fini di imposte diverse da
quelle sui redditi (ad esempio, le age-
volazioni utilizzabili ai fini Irap, isti-
tuite da leggi statali e regionali, che
vanno indicate nel modello Irap);
fruibili in diminuzione dei contri-
buti previdenziali;
fruibili in diminuzione delle im-
poste sui redditi ma subordinati alla
presentazione di apposita istanza ad
Amministrazioni diverse dalle En-
trate (ad esempio, l’agevolazione
Zfu, subordinata a un apposito prov-
vedimento di attribuzione adottato
dal Mise);
non qualificabili come aiuti di Sta-
to o aiuti de minimis (ad esempio, il
credito d’imposta per attività di ri-
cerca e sviluppo, in quanto tale mi-
sura, pur essendo di natura fiscale e
automatica, non presenta profili di
selettività ma ha una portata appli-
cativa generale e pertanto non costi-
tuisce un aiuto di Stato);
con importi utilizzati nel ma
relativi ad aiuti di Stato e aiuti de mi-
nimis i cui presupposti si sono realiz-
zati nei precedenti periodi d’imposta.
—G.Gav.
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Non devono essere indicati
i crediti d’imposta
per ricerca e sviluppo
Il criterio
per fruire
della proroga
ha natura
fiscale
e non
bilancistica
Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di cui alla legge 124/17, art.1, comma 25, pari a €... La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti
eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
SOGGETTO EROGANTE CONTRIBUTO RICEVUTO CAUSALE
n. 1 Amministrazione A € ...... .....................
n. 2 Società B € ...... .....................
n. 3 ....... ............. .....................
L’indicazione da fornire in nota integrativa secondo il Cndcec (documento marzo 2019)
Un esempio di compilazione
(*) Scegliere l'opzione che interessa
SOGGETTO
EROGANTE
VALORE
CONTRIBUTO 2019
STATO PRATICA
(DELIBERATO/EROGATO/DETERMINATO/COMPENSATO) *DATA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
Stato € ................... ................................. ................ ................
Regione XX € ................... ................................ ................ ................
Un possibile schema alternativo
Mercoledì
25 marzo
e mercoledì
1° aprile
due guide
su tutte
le novità del
decreto legge