Il Sole 24 Ore Venerdì 20 Marzo 2020 29
Norme & Tributi
Per due mesi sospese
le procedure
per la ricollocazione
Perdita di reddito
contrastata anche attraverso
un Fondo di ultima istanza
EMERGENZA COVID - 19
LE MISURE PER I PRECARI
Su Naspi e Dis-coll moratoria
per la disponibilità al lavoro
In merito all'emergenza in atto, sa-
ranno prese misure finalizzate alla
tutela dei lavoratori precari che ri-
schiano nelle prossime settimane di
non vedersi rinnovati i contratti at-
tualmente in corso e che sicuramen-
te farebbero fatica a ricollocarsi in un
periodo breve?
—Felice Troncone
Per alcune tipologie di lavoratori pre-
cari il decreto legge / cura Ita-
lia prevede l’erogazione di una inden-
nità di euro riferita al mese di
marzo, indennità che il governo ha già
annunciato di voler riproporre anche
per aprile. La potranno richiedere,
una volta che l’Inps avrà dato le relati-
ve istruzioni, i lavoratori stagionali e
del settore termale il cui rapporto di
lavoro è cessato in modo involontario
tra il ° gennaio e il marzo ,
sempre che non avessero in corso un
nuovo impiego alla data del marzo.
Stessa importo, ma a prescindere
dall’interruzione dell’attività, è previ-
sto per i collaboratori coordinati con-
tinuativi e le partite Iva, iscritti in via
esclusiva alla gestione separata Inps
e attivi al febbraio, nonché per i la-
voratori dello spettacolo con almeno
contributi giornalieri accumulati
nel per non più di mila euro di
reddito e per chi ha un contratto di
collaborazione sportiva (articolo ,
comma , lettera m del Dpr /).
Un ulteriore strumento predispo-
sto dal Governo è il Fondo per i l red-
dito di ultima istanza che dovrebbe
erogare misure di sostegno al reddito
anche per i lavoratori dipendenti che
hanno cessato il rapporto di lavoro a
seguito dell’emergenza coronavirus.
Le caratteristiche di questa misura e
la platea dei beneficiari sono ancora
da definire, soprattutto alla luce della
dotazione del fondo, pari a milio-
ni di euro, che è piuttosto limitata.
Per chi rimarrà senza lavoro non
sono stati previsti ammortizzatori e
percorsi per il reinserimento specifici.
Unico intervento, l’estensione dei ter-
mini, da a giorni, entro cui pre-
sentare la domanda di Naspi o Dis-
coll. Però sono anche stati sospesi per
due mesi i termini per le misure di
condizionalità collegate alla fruizione
degli ammortizzatori sociali, che con-
sistono nell’assistenza per la ricerca
attiva di un impiego.
Peraltro il sistema di tutele ha degli
spazi scoperti anche per chi non sarà
licenziato ma potrebbe non accedere
ad ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, sebbene dipen-
dente di aziende tenute al versamento
della Cigo o del contributi ai Fondi di
solidarietà. Si tratta, ad esempio, dei
dirigenti che sono sempre esclusi dal
campo di applicazione della Cigo e dei
Fondi di solidarietà (salvo specifiche
regolamentazioni), per i quali non è
prevista l'erogazione della cassa inte-
grazione o dell'assegno ordinario,
nonchè dei lavoratori impegnati
all'estero in Paesi non convenzionati
o parzialmente non convenzionato
con l'Italia per i quali la legge n.
/ nonché le rispettive con-
venzioni di sicurezza sociale parziale
non prevedono la specifica copertura
della Cig
Sono esclusi dagli ammortizzatori
“speciali” introdotti dal Dl /
anche i dipendenti che sono stati as-
sunti dopo il febbraio. Per loro po-
trebbe intervenire il Fondo per il red-
dito di ultima istanza introdotto dal-
l’articolo del decreto legge, ma la
cui operatività verrà definita con de-
creti del ministero del Lavoro. Al mo-
mento non è possibile l’accesso alla
cassa integrazione “standard” poi-
ché non hanno il requisito di giorni
di anzianità di lavoro effettivo presso
l’unità produttiva, requisito che viene
meno a fronte di un evento oggettiva-
mente non evitabile, elenco in cui a
oggi non rientra una situazione come
quella che si sta verificando in Italia.
—B. Mas.
M.Pri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ticket licenziamento
per il contratto di espansione
CIRCOLARE INPS
Onere a carico dell’azienda
per i dipendenti
accompagnati al riposo
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
L’Inps ha diffuso la circolare /
con cui fornisce un vademecum rife-
rito all'applicazione del contributo
sui licenziamenti previsto dalla legge
/. Otto anni fa la riforma For-
nero per finanziare la Naspi ha posto
a carico delle imprese quello che oggi
viene chiamato ticket sui licenzia-
menti che ha assunto, da subito, la
connotazione di una contribuzione
dovuta in tutti i casi in cui la cessazio-
ne del rapporto genera in capo al la-
voratore il teorico diritto all’indenni-
tà Naspi, a prescindere dall’effettiva
fruizione della stessa.
Si tratta di un importo corrispon-
dente al % del massimale mensile
Naspi per ogni mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni. Attual-
mente per mesi il contributo, nella
sua estensione massima, ammonta a
., euro; è a carico del solo dato-
re ed è pagato in unica soluzione en-
tro il termine di versamento della de-
nuncia successiva a quella del mese in
cui il rapporto cessa. Va anche ricor-
dato che in caso di interruzione di un
rapporto tempo indeterminato effet-
tuato nell’ambito di un licenziamento
collettivo, se non è stato possibile sot-
toscrivere un accordo sindacale e il
datore è tenuto a versare il ticket, lo
stesso è elevato all’% del massimale
mensile ed è moltiplicato per tre volte.
Nella circolare l’Istituto passa in
rassegna le fattispecie da cui si origi-
na l’obbligo contributivo (si veda la
tabella) e si sofferma anche su altre
particolarità. Uno degli argomenti
trattati riguarda il contratto di espan-
sione. Nato sulle ceneri del contratto
di solidarietà espansiva, si rivolge alle
aziende di grandi dimensioni (oltre
mille addetti). Il contratto di espan-
sione – la cui operatività, in via speri-
mentale, è circoscritta al biennio
/ - è di tipo gestionale e pre-
vede la realizzazione di un insieme di
interventi tra cui anche un esodo am-
mortizzato, per i soggetti più vicini
alla pensione. Con loro è possibile
concordare un’uscita morbida dal-
l’azienda attraverso uno scivolo pen-
sionistico che li accompagni fino alla
percezione dell’assegno di pensione,
riconoscendo un’indennità mensile
commisurata al trattamento pensio-
nistico lordo maturato dal lavoratore
al momento della cessazione del rap-
porto di lavoro.
Il perfezionamento di tale accordo
postula, ovviamente, la risoluzione
del rapporto di lavoro ed è proprio su
questo punto che l’Inps si sofferma
ricordando che per effetto della ces-
sazione tali lavoratori hanno diritto
all’indennità Naspi. Conseguente-
mente, sulla base del principio di ca-
rattere generale che sovraintende alla
verifica della sussistenza dell’obbligo
contributivo, il ticket di licenziamen-
to è dovuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
BUSTE PAGA
Ritenute effettuate a marzo,
versamento da allineare
Barbara Massara
Il decreto legge / dispone
nuove sospensioni per i versa-
menti dei contributi previden-
ziali e dei premi Inail in scadenza
nel mese di marzo e per alcuni
settori produttivi anche nel mese
di aprile.
Il decreto legge cura Italia
prevede infatti due casistiche di
sospensioni. La prima, contenu-
ta all’articolo , comma , ri-
guarda i soggetti appartenenti
ai settori particolarmente dan-
neggiati elencati dalla medesi-
ma norma e si riferisce ai versa-
menti in scadenza nel periodo
marzo- aprile, esteso fino al
maggio per le sole federazio-
ni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva e società
sportive.
La seconda, invece, discipli-
nata dall’articolo , comma , si
applica in via residuale a tutte le
imprese nonché agli esercenti
arti e professioni con domicilio
o sede legale/operativa in Italia,
che nell’anno hanno conse-
guito ricavi o compensi non su-
periori a milioni di euro, e inte-
ressa i versamenti contributivi in
scadenza tra l’ e il marzo.
Entrambe le casistiche preve-
dono quindi la sospensione dei
versamenti contributivi in sca-
denza il marzo (in ragione
della rimessione in termini di-
sposta dall’articolo del de-
creto legge /), che per-
tanto si riferiscono alle retribu-
zioni di competenza del mese di
febbraio, ovvero ai compensi
dei co.co.co pagati nel mese di
febbraio.
Su queste retribuzioni o com-
pensi le aziende hanno quasi
certamente operato la trattenuta
previdenziale a carico del lavo-
ratore, in quanto hanno avuto
contezza della sospensione solo
nella serata del marzo.
Pertanto anche per queste ri-
tenute l’Inps, conformemente a
quanto già espresso nella circo-
lare / in riferimento alla
sospensione contributiva per le
aziende delle ex zone rosse e
settore turistico su tutto il terri-
torio (decreto legge /),
potrebbe confermare l’obbligo
del datore di lavoro/committen-
te di versarle (si veda «Il Sole
Ore» di ieri).
Per evitare che datori di lavo-
ro e committenti, che intendano
beneficiare della sospensione,
debbano preoccuparsi del pro-
blema del versamento delle ri-
tenute previdenziali operate,
sarebbe opportuno un inter-
vento dell’Inps che, in ragione
della straordinarietà della si-
tuazione e dei relativi tempi
non disponibili, consenta di de-
rogare a questa regola e rinviare
il versamento anche di questi
contributi a carico del dipen-
dente, già trattenuti, al mag-
gio (ovvero al giugno per le
federazioni sportive/società
sportive), in unica soluzione o
in cinque rate decorrenti dal
mese della cessazione della so-
spensione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il problema riguarda
i datori con pagamenti
slittati a maggio o giugno
Medici, cumulo pensione e incarico
Fabio Venanzi
La pensione in quota è cumu-
labile con i redditi da lavoro auto-
nomo conseguiti per effetto di in-
carichi correlati all’emergenza
coronavirus.
Lo precisa l’Inps con la circola-
re n. / di ieri. Punto di riferi-
mento è l’articolo , comma , del
Dl /, il quale, nel mettere
in campo misure straordinarie
per l’assunzione di medici specia-
lizzandi, ha previsto anche la pos-
sibilità di conferire incarichi di
lavoro autonomo, di durata non
superiore a mesi, e comunque
entro il termine dello stato di
emergenza, a personale medico e
a personale infermieristico, col-
locato in quiescenza, anche nel
caso in cui non sia iscritto al com-
petente albo professionale in
conseguenza del collocamento a
riposo, superando, altresì, la cu-
mulabilità dei redditi di lavoro
autonomo derivanti da tale attivi-
tà con la “pensione quota ”.
Il personale richiamato “in ser-
vizio” dovrà comunicare alla sede
Inps competente la ripresa del-
l’attività lavorativa in forma au-
tonoma, indicando la durata del-
l’incarico. Al termine dell’incari-
co, dovrà essere trasmesso il mo-
dello AP (cioè la dichiarazione
dei redditi cumulabili/incumula-
bili per i soggetti già pensionati),
compilando la sezione relativa
ai “Redditi cumulabili per espres-
sa previsione normativa”, insie-
me alla documentazione che atte-
sta la natura dell’incarico con ri-
ferimento al citato decreto legge,
che ne consente il cumulo.
In caso di incumulabilità, la
pensione verrebbe sospesa nel-
l’anno in cui si infrange il divieto,
con restituzione dei ratei riscossi
tra gennaio e il mese precedente
a quello di sospensione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SANITARI
Assegno quota
non sospeso per chi torna
a lavorare per sei mesi
LA MAPPA
Liceziamento per giustificato
motivo oggettivo
Licenziamento per giusta causa
Dimissioni per giusta causa o
intervenute durante il periodo
tutelato di maternità
Dimissioni nei tre mesi
successivi al trasferimento
d’azienda a seguito della
sostanziale modifica delle
condizioni di lavoro
Interruzione del rapporto di
lavoro per rifiuto del lavoratore del
trasferimento ad altra sede della
stessa azienda distante oltre 50 km
dalla residenza del dipendente o
mediamente raggiungibile in oltre
80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblico
Recesso del datore di lavoro in
base agli articoli 2118 e 2119 del
Codice civile
Recesso del datore di lavoro
durante o al termine del periodo
di prova o al termine del periodo
di formazione dell’apprendista
Risoluzione consensuale in
base all’articolo 7, comma 7,
della legge 604/1966
intervenuta nell’ambito della
procedura di licenziamento
per giustificato motivo
oggettio
Risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intervenuta
nell’ambito della procedura di
conciliazione prevista
dall'articolo 6 del Dlgs 23/2015
Risoluzione del rapporto di
lavoro intervenute nell’ambito
della fattispecie in argomento
comportano l’obbligo del datore
di lavoro di versamento del ticket
di licenziamento
Casi in cui è dovuto il contributo per la cessazione dei rapporti di
lavoro