Il Sole 24 Ore - 20.03.2020

(Nancy Kaufman) #1

Il Sole 24 Ore Venerdì 20 Marzo 2020 29


Norme & Tributi


Per due mesi sospese


le procedure


per la ricollocazione


Perdita di reddito


contrastata anche attraverso


un Fondo di ultima istanza


EMERGENZA COVID - 19


LE MISURE PER I PRECARI


Su Naspi e Dis-coll moratoria


per la disponibilità al lavoro


In merito all'emergenza in atto, sa-


ranno prese misure finalizzate alla


tutela dei lavoratori precari che ri-


schiano nelle prossime settimane di


non vedersi rinnovati i contratti at-


tualmente in corso e che sicuramen-


te farebbero fatica a ricollocarsi in un


periodo breve?


—Felice Troncone


Per alcune tipologie di lavoratori pre-


cari il decreto legge / cura Ita-
lia prevede l’erogazione di una inden-

nità di  euro riferita al mese di


marzo, indennità che il governo ha già
annunciato di voler riproporre anche

per aprile. La potranno richiedere,


una volta che l’Inps avrà dato le relati-
ve istruzioni, i lavoratori stagionali e

del settore termale il cui rapporto di
lavoro è cessato in modo involontario

tra il ° gennaio e il  marzo ,


sempre che non avessero in corso un
nuovo impiego alla data del  marzo.

Stessa importo, ma a prescindere


dall’interruzione dell’attività, è previ-
sto per i collaboratori coordinati con-

tinuativi e le partite Iva, iscritti in via


esclusiva alla gestione separata Inps
e attivi al  febbraio, nonché per i la-

voratori dello spettacolo con almeno


 contributi giornalieri accumulati
nel  per non più di mila euro di

reddito e per chi ha un contratto di


collaborazione sportiva (articolo ,
comma , lettera m del Dpr /).

Un ulteriore strumento predispo-


sto dal Governo è il Fondo per i l red-
dito di ultima istanza che dovrebbe

erogare misure di sostegno al reddito


anche per i lavoratori dipendenti che


hanno cessato il rapporto di lavoro a
seguito dell’emergenza coronavirus.

Le caratteristiche di questa misura e


la platea dei beneficiari sono ancora
da definire, soprattutto alla luce della

dotazione del fondo, pari a  milio-


ni di euro, che è piuttosto limitata.
Per chi rimarrà senza lavoro non

sono stati previsti ammortizzatori e


percorsi per il reinserimento specifici.
Unico intervento, l’estensione dei ter-

mini, da  a  giorni, entro cui pre-


sentare la domanda di Naspi o Dis-
coll. Però sono anche stati sospesi per

due mesi i termini per le misure di


condizionalità collegate alla fruizione
degli ammortizzatori sociali, che con-

sistono nell’assistenza per la ricerca


attiva di un impiego.
Peraltro il sistema di tutele ha degli

spazi scoperti anche per chi non sarà


licenziato ma potrebbe non accedere
ad ammortizzatori sociali in costanza

di rapporto di lavoro, sebbene dipen-


dente di aziende tenute al versamento
della Cigo o del contributi ai Fondi di

solidarietà. Si tratta, ad esempio, dei


dirigenti che sono sempre esclusi dal
campo di applicazione della Cigo e dei

Fondi di solidarietà (salvo specifiche
regolamentazioni), per i quali non è

prevista l'erogazione della cassa inte-
grazione o dell'assegno ordinario,

nonchè dei lavoratori impegnati


all'estero in Paesi non convenzionati
o parzialmente non convenzionato

con l'Italia per i quali la legge n.


/ nonché le rispettive con-
venzioni di sicurezza sociale parziale

non prevedono la specifica copertura


della Cig
Sono esclusi dagli ammortizzatori

“speciali” introdotti dal Dl /


anche i dipendenti che sono stati as-
sunti dopo il  febbraio. Per loro po-

trebbe intervenire il Fondo per il red-


dito di ultima istanza introdotto dal-
l’articolo  del decreto legge, ma la

cui operatività verrà definita con de-
creti del ministero del Lavoro. Al mo-

mento non è possibile l’accesso alla


cassa integrazione “standard” poi-
ché non hanno il requisito di  giorni

di anzianità di lavoro effettivo presso


l’unità produttiva, requisito che viene
meno a fronte di un evento oggettiva-

mente non evitabile, elenco in cui a


oggi non rientra una situazione come
quella che si sta verificando in Italia.

—B. Mas.


M.Pri.


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Ticket licenziamento


per il contratto di espansione


CIRCOLARE INPS


Onere a carico dell’azienda


per i dipendenti


accompagnati al riposo


Antonino Cannioto


Giuseppe Maccarone


L’Inps ha diffuso la circolare /


con cui fornisce un vademecum rife-


rito all'applicazione del contributo


sui licenziamenti previsto dalla legge


/. Otto anni fa la riforma For-


nero per finanziare la Naspi ha posto


a carico delle imprese quello che oggi


viene chiamato ticket sui licenzia-


menti che ha assunto, da subito, la


connotazione di una contribuzione


dovuta in tutti i casi in cui la cessazio-


ne del rapporto genera in capo al la-


voratore il teorico diritto all’indenni-


tà Naspi, a prescindere dall’effettiva


fruizione della stessa.


Si tratta di un importo corrispon-


dente al % del massimale mensile


Naspi per ogni  mesi di anzianità


aziendale negli ultimi tre anni. Attual-


mente per  mesi il contributo, nella


sua estensione massima, ammonta a


., euro; è a carico del solo dato-


re ed è pagato in unica soluzione en-


tro il termine di versamento della de-


nuncia successiva a quella del mese in


cui il rapporto cessa. Va anche ricor-


dato che in caso di interruzione di un


rapporto tempo indeterminato effet-


tuato nell’ambito di un licenziamento


collettivo, se non è stato possibile sot-


toscrivere un accordo sindacale e il


datore è tenuto a versare il ticket, lo


stesso è elevato all’% del massimale


mensile ed è moltiplicato per tre volte.


Nella circolare l’Istituto passa in


rassegna le fattispecie da cui si origi-


na l’obbligo contributivo (si veda la


tabella) e si sofferma anche su altre


particolarità. Uno degli argomenti


trattati riguarda il contratto di espan-
sione. Nato sulle ceneri del contratto

di solidarietà espansiva, si rivolge alle


aziende di grandi dimensioni (oltre
mille addetti). Il contratto di espan-

sione – la cui operatività, in via speri-


mentale, è circoscritta al biennio
/ - è di tipo gestionale e pre-

vede la realizzazione di un insieme di


interventi tra cui anche un esodo am-
mortizzato, per i soggetti più vicini

alla pensione. Con loro è possibile


concordare un’uscita morbida dal-
l’azienda attraverso uno scivolo pen-

sionistico che li accompagni fino alla


percezione dell’assegno di pensione,


riconoscendo un’indennità mensile


commisurata al trattamento pensio-


nistico lordo maturato dal lavoratore
al momento della cessazione del rap-

porto di lavoro.


Il perfezionamento di tale accordo
postula, ovviamente, la risoluzione

del rapporto di lavoro ed è proprio su


questo punto che l’Inps si sofferma
ricordando che per effetto della ces-

sazione tali lavoratori hanno diritto


all’indennità Naspi. Conseguente-
mente, sulla base del principio di ca-

rattere generale che sovraintende alla


verifica della sussistenza dell’obbligo
contributivo, il ticket di licenziamen-

to è dovuto.


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BUSTE PAGA


Ritenute effettuate a marzo,


versamento da allineare


Barbara Massara


Il decreto legge / dispone


nuove sospensioni per i versa-


menti dei contributi previden-
ziali e dei premi Inail in scadenza

nel mese di marzo e per alcuni
settori produttivi anche nel mese

di aprile.


Il decreto legge cura Italia
prevede infatti due casistiche di

sospensioni. La prima, contenu-


ta all’articolo , comma , ri-
guarda i soggetti appartenenti

ai settori particolarmente dan-


neggiati elencati dalla medesi-
ma norma e si riferisce ai versa-

menti in scadenza nel periodo 


marzo- aprile, esteso fino al
 maggio per le sole federazio-

ni sportive nazionali, enti di


promozione sportiva e società
sportive.

La seconda, invece, discipli-


nata dall’articolo , comma , si


applica in via residuale a tutte le
imprese nonché agli esercenti

arti e professioni con domicilio


o sede legale/operativa in Italia,
che nell’anno  hanno conse-

guito ricavi o compensi non su-


periori a  milioni di euro, e inte-
ressa i versamenti contributivi in

scadenza tra l’ e il  marzo.


Entrambe le casistiche preve-
dono quindi la sospensione dei

versamenti contributivi in sca-


denza il  marzo (in ragione
della rimessione in termini di-

sposta dall’articolo  del de-


creto legge /), che per-
tanto si riferiscono alle retribu-

zioni di competenza del mese di


febbraio, ovvero ai compensi
dei co.co.co pagati nel mese di

febbraio.


Su queste retribuzioni o com-
pensi le aziende hanno quasi

certamente operato la trattenuta


previdenziale a carico del lavo-
ratore, in quanto hanno avuto

contezza della sospensione solo


nella serata del  marzo.
Pertanto anche per queste ri-

tenute l’Inps, conformemente a


quanto già espresso nella circo-


lare / in riferimento alla
sospensione contributiva per le

aziende delle ex zone rosse e


settore turistico su tutto il terri-
torio (decreto legge /),

potrebbe confermare l’obbligo


del datore di lavoro/committen-
te di versarle (si veda «Il Sole 

Ore» di ieri).


Per evitare che datori di lavo-
ro e committenti, che intendano

beneficiare della sospensione,


debbano preoccuparsi del pro-
blema del versamento delle ri-

tenute previdenziali operate,


sarebbe opportuno un inter-
vento dell’Inps che, in ragione

della straordinarietà della si-


tuazione e dei relativi tempi
non disponibili, consenta di de-

rogare a questa regola e rinviare
il versamento anche di questi

contributi a carico del dipen-


dente, già trattenuti, al  mag-
gio (ovvero al  giugno per le

federazioni sportive/società


sportive), in unica soluzione o
in cinque rate decorrenti dal

mese della cessazione della so-


spensione.


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Il problema riguarda


i datori con pagamenti


slittati a maggio o giugno


Medici, cumulo pensione e incarico


Fabio Venanzi


La pensione in quota  è cumu-


labile con i redditi da lavoro auto-


nomo conseguiti per effetto di in-


carichi correlati all’emergenza


coronavirus.


Lo precisa l’Inps con la circola-


re n. / di ieri. Punto di riferi-


mento è l’articolo , comma , del


Dl /, il quale, nel mettere


in campo misure straordinarie


per l’assunzione di medici specia-


lizzandi, ha previsto anche la pos-
sibilità di conferire incarichi di

lavoro autonomo, di durata non


superiore a  mesi, e comunque
entro il termine dello stato di

emergenza, a personale medico e


a personale infermieristico, col-
locato in quiescenza, anche nel

caso in cui non sia iscritto al com-
petente albo professionale in

conseguenza del collocamento a


riposo, superando, altresì, la cu-
mulabilità dei redditi di lavoro

autonomo derivanti da tale attivi-


tà con la “pensione quota ”.
Il personale richiamato “in ser-

vizio” dovrà comunicare alla sede


Inps competente la ripresa del-
l’attività lavorativa in forma au-

tonoma, indicando la durata del-
l’incarico. Al termine dell’incari-

co, dovrà essere trasmesso il mo-


dello AP (cioè la dichiarazione
dei redditi cumulabili/incumula-

bili per i soggetti già pensionati),


compilando la sezione  relativa
ai “Redditi cumulabili per espres-

sa previsione normativa”, insie-


me alla documentazione che atte-
sta la natura dell’incarico con ri-

ferimento al citato decreto legge,


che ne consente il cumulo.
In caso di incumulabilità, la

pensione verrebbe sospesa nel-


l’anno in cui si infrange il divieto,
con restituzione dei ratei riscossi

tra gennaio e il mese precedente


a quello di sospensione.
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SANITARI


Assegno quota 


non sospeso per chi torna


a lavorare per sei mesi


LA MAPPA


Liceziamento per giustificato


motivo oggettivo
 Licenziamento per giusta causa

 Dimissioni per giusta causa o


intervenute durante il periodo
tutelato di maternità

 Dimissioni nei tre mesi


successivi al trasferimento
d’azienda a seguito della

sostanziale modifica delle


condizioni di lavoro
 Interruzione del rapporto di

lavoro per rifiuto del lavoratore del


trasferimento ad altra sede della
stessa azienda distante oltre 50 km

dalla residenza del dipendente o


mediamente raggiungibile in oltre
80 minuti con i mezzi di trasporto

pubblico


 Recesso del datore di lavoro in
base agli articoli 2118 e 2119 del

Codice civile


 Recesso del datore di lavoro


durante o al termine del periodo
di prova o al termine del periodo

di formazione dell’apprendista


 Risoluzione consensuale in
base all’articolo 7, comma 7,

della legge 604/1966


intervenuta nell’ambito della
procedura di licenziamento

per giustificato motivo


oggettio
 Risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro intervenuta


nell’ambito della procedura di
conciliazione prevista

dall'articolo 6 del Dlgs 23/2015


 Risoluzione del rapporto di
lavoro intervenute nell’ambito

della fattispecie in argomento


comportano l’obbligo del datore
di lavoro di versamento del ticket

di licenziamento


Casi in cui è dovuto il contributo per la cessazione dei rapporti di


lavoro

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