14 Lunedì 23 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
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QUOTIDIANI ONLINE
Indennità di euro anche ai collaboratori sportivi di
società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte
al Coni. È quanto prevede l’articolo del Dl /
Cura Italia, che riserva un capitolo di spesa (pari a
milioni) al sostegno del reddito di collaboratori delle
associazioni e società sportive dilettanti-
stiche. Si tratta della stessa indennità ri-
conosciuta dall’articolo ad autonomi
professionisti e collaboratori coordinati
e continuati iscritti all’assicurazione ob-
bligatoria e alla gestione separata Inps.
L’indennizzo spetta a tutti i collabora-
tori sportivi che percepiscono compensi
di cui all’articolo comma , lettera m), del Tuir, con
un rapporto di collaborazione instaurato prima del
febbraio con una federazione sportiva nazionale,
un ente di promozione sportiva, un’associazione o so-
cietà sportiva dilettantistica iscritta al registro del Coni.
—Lorenzo Pegorin
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
È stato rimosso un bug dell’Entratel che rifiutava le
compensazioni fatte a gennaio di crediti Ivca (codice
tributo “”) con l’imposta sostitutiva sui proventi
delle polizze (codice tributo “”) relativa al mese di
dicembre . Il sistema, infatti, non teneva conto
della risoluzione /E/, che esonera
questo genere di operazioni dal divieto di
effettuare compensazioni superiori a
. euro prima di giorni dalla pre-
sentazione della dichiarazione.
Così, nel versamento del gennaio scor-
so, alcuni sostituti si sono visti scartare il
modello F perché l’anno d’imposta
, compilato con riferimento al codice “”, ri-
sultava non congruente con l’articolo del Dl /.
La risoluzione /E/ rischia però di generare
ulteriore confusione con le altre norme volte a monito-
rare la compensazione dei crediti.
—Marco Piazza e Samuel Reinero
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
COMPENSAZIONI
I crediti Ivca sono
scomputabili senza limiti
SOSTEGNO AL REDDITO
Indennità di 600 euro
ai collaboratori sportivi
Agevolate anche le donazioni
raccolte con il crowdfunding
Dario Deotto
La digitalizzazione non solo dell’eco-
nomia si rivela, in questi momenti di
emergenza, fondamentale. Gli esempi
di utilità della digitalizzazione possono
risultare, oggi più che mai, infiniti. Tra
questi, il fenomeno del crowdfunding,
utilizzato per alcune campagne di rac-
colta fondi, che potranno beneficiare
anche delle agevolazioni previste dal
decreto legge /.
Il crowdfunding è il finanziamento di
progetti, in genere imprenditoriali e
(solitamente) innovativi, da parte di un
ampio numero di investitori (crowd,
cioè folla). Le operazioni avvengono in-
teramente online attraverso apposite
piattaforme, le quali svolgono, di fatto,
una funzione di pura “intermediazio-
ne” tra proponenti e contributori. Il
crowdfunding, però, si è affermato an-
che per fenomeni di tipo solidaristico-
ideologico, come il finanziamento di
opere pubbliche, di situazioni di utilità
sociale, di emergenza sociale (come
quella attuale). Questo genere di cam-
pagne, che si connota da un’assenza di
corrispettività, è stato definito non fi-
nancial. In questi casi il modello di rife-
rimento è senz’altro quello del dona-
tion-based crowdfunding, nel quale
vengono erogati fondi con finalità soli-
daristica, senza che sia quindi prevista
alcuna remunerazione per il finanzia-
mento effettuato.
Occorre rilevare che i soli riferimenti
normativi che si rinvengono nella legi-
slazione nazionale in relazione al
crowdfunding si trovano, innanzitutto,
nel Dl /, con il quale sono state
disciplinate le cosiddette start-up in-
novative: all’articolo del provvedi-
mento è stata regolata, attraverso
l’equity-based crowdfunding, la raccolta
di capitale di rischio mediante le appo-
ste piattaforme. Tale meccanismo, ini-
zialmente permesso alle sole start-up
innovative, è stato poi esteso a tutte le
piccole e medie imprese – innovative e
non – dall’articolo del Dl /.
Un altro riferimento normativo – in
questo caso solo di natura tributaria –
si trova in altri due articoli di legge:
il primo, l’articolo , comma , lette-
ra d-bis, del Tuir), disciplina la tassa-
zione come reddito di capitale dei pro-
venti derivanti da prestiti erogati tra-
mite le piattaforme;
l’articolo , comma , della legge
/ impone ai gestori di tali piat-
taforme di operare la ritenuta alla fon-
te del % sui proventi.
Queste norme (fiscali) riguardano,
di fatto, il solo lending-based crowdfun-
ding. Manca, dunque, una disciplina
generale (tributaria e non) per le diver-
se forme di crowdfunding: così che, spe-
cificamente per le vicende di tipo fiscale
(non espressamente regolate), occor-
rerà verificare la disciplina applicabile
alle varie fattispecie a cui le diverse for-
me di crowdfunding sono assimilabili.
Tornando ai possibili utilizzi solida-
ristici, il modello di riferimento è quello
del donation based, che viene utilizzato
come strumento di finanziamento in
relazione a progetti non destinati al-
l’esercizio di attività imprenditoriali o
professionali-artistiche.
Con riferimento ai “contributi” ero-
gati dai finanziatori – a livello generale
- se si tratta di persone fisiche, que-
st’ultime potranno ottenere, ricorren-
done le condizioni, la deducibilità delle
somme donate in base a quanto previ-
sto dall’articolo , comma , lettere g),
i) e l-quater) del Tuir. Mentre, per le
erogazioni effettuate da soggetti Ires,
andranno vagliati i requisiti di cui al-
l’articolo del Tuir per la deducibilità
come oneri di utilità sociale.
Inoltre, per le erogazioni liberali ef-
fettuate nel per far fronte al-
l’emergenza coronavirus, sono appli-
cabili alle erogazioni tramite crowdfun-
ding le agevolazioni previste dall’arti-
colo del Dl /:
per le persone fisiche (e gli enti non
commerciali), una detrazione del %,
per un importo fino a mila euro;
per i titolari di reddito d’impresa, si
applica l’articolo della legge
/ (cioè deducibilità integrale).
Quanto ai promotori dell’iniziativa,
se si tratta di un ente non commerciale,
le somme ricevute sono irrilevanti ai fi-
ni reddituali in base all’articolo ,
comma , lettera a), del Tuir. Se, invece,
il soggetto promotore è una società o
un ente commerciale, si ha che quando
le somme vengono percepite diretta-
mente, queste vanno considerate come
sopravvenienze attive tassate (articolo
, comma , lettera b), del Tuir), men-
tre la relativa deduzione è rimessa alle
specifiche disposizioni sugli oneri di
utilità sociale (articolo del Tuir).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gabriele Taddia
—a pagina
Lavoro
Quarantena,
deroga estesa
a chi opera
in farmaceutica
Il blocco delle attività e dell’economia nostrana attenua le
responsabilità giuridiche in tema di inadempimento, non
solo contrattuale, del debitore, sia esso un amministratore
che un condominio negli edifici. Una chiave di lettura, che
trova fondamento nella previsione dell’arti-
colo del decreto legge /, per cui il
rispetto delle misure di contenimento del
Dpcm (cioè quelle per il coronavirus) è sem-
pre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi
e per gli effetti degli articoli e del
Codice civile, della responsabilità del debi-
tore. In particolare, in presenza di obblighi
di natura contrattuale assunti da un condo-
minio negli edifici e/o dall’amministratore
in proprio, l’impossibilità di adempiere connessa a so-
pravvenute esigenze quali quelle del coronavirus sarà
sempre valutata dal giudice.
—Rosario Dolce
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianocondominio.ilsole24ore.com
«CURA ITALIA» E ADEMPIMENTI
In condominio stop
a obblighi impossibili
Marco Marinaro
—a pagina
Giustizia
La mediazione
a distanza
dribbla il fermo
delle udienze
Francesco Paolo Fabbri
Maurizio Nadalutti
Il trattamento Iva dei fondi raccolti
tramite crowdfunding varia a se-
conda delle diverse tipologie. In li-
nea di massima, nelle ipotesi dona-
tion-based ed equity-based le ope-
razioni risultano fuori dal campo
di applicazione del tributo, mentre
nelle ipotesi lending-based, royal-
ty-based e reward-based le opera-
zioni assumono rilevanza ai fini
dell’Iva (per il lending-based
crowdfunding l’operazione è esen-
te, in base a quanto disposto dal-
l’articolo del Dpr /).
La fattispecie che, invece, pre-
senta i risvolti più interessanti in
materia di Iva risulta quella del
reward-based crowdfunding, sulla
quale si è soffermata anche l’agen-
zia delle Entrate nella risposta al-
l’interpello /. Si realizza
nell’ipotesi in cui un soggetto pri-
vato decide di attivare una raccolta
di fondi con la prospettiva di avvia-
re un progetto economico, che si
concretizzerà solo al raggiungi-
mento, entro un lasso di tempo
prestabilito, di una determinata
soglia minima di capitale. La for-
mula è quella all or nothing, assi-
milabile, in sostanza, a una vendita
al pubblico di cosa futura sottopo-
sta a condizione (approvvigiona-
mento dei fondi necessari per rea-
lizzare il progetto). Se la soglia di
capitale minima viene raggiunta,
avviandosi l’attività economica, il
promotore diviene un soggetto
passivo Iva: in questo caso gli im-
porti incassati assumeranno la
qualifica di corrispettivo e dovran-
no essere assoggettati a imposta.
Ciò che si realizza è, infatti,
un’operazione a prestazioni recipro-
che (sinallagma), considerando che il
finanziatore riceverà in cambio il be-
ne o il servizio previsto dal progetto.
A questo punto ci si deve inter-
rogare sulle modalità con cui deve
essere determinata l’Iva dovuta. A
tale proposito, si ritiene debba
farsi riferimento ai principi con-
tenuti nella sentenza della Corte
di giustizia europea del novem-
bre , cause riunite C / e
C /: qualora le parti abbiano
stabilito il prezzo di un bene o di
un servizio senza menzionare
nulla con riguardo all’Iva e il for-
nitore sia un soggetto passivo Iva
tenuto al versamento del tributo,
il prezzo pattuito deve essere con-
siderato come già comprensivo
dell’imposta. Per questo motivo,
l’Iva dovrà essere “scorporata”
dalla somma ricevuta e non, inve-
ce, applicata sul valore della stes-
sa. Diversamente, infatti, consi-
derando che il promotore del pro-
getto risulterebbe di fatto impos-
sibilitato a recuperare l’imposta,
questa graverebbe sullo stesso
promotore e sarebbe quindi viola-
to il postulato cardine secondo cui
l’Iva deve risultare a carico del
consumatore finale, risultando
(in linea di massima) neutri tutti
i passaggi intermedi.
Inoltre, sempre con riferimento
al principio di neutralità, si deve
considerare che l’Iva relativa alle
spese propedeutiche alla realizza-
zione del progetto economico do-
vrebbe risultare detraibile anche se
le spese sono state sostenute prima
dell’inizio dell'attività economica
(Corte di giustizia Ue, sentenze del
//, causa C-/ e del
//, causa C-/).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le tipologie lending-based
e royalty-based rilevano
anche ai fini dell’Iva
L’INQUADRAMENTO PER IL PERCETTORE
Fondi raccolti con le piattaforme:
lo scopo orienta la tassazione
Crowdfunding
PAROLA CHIAVE
Raccolta collettiva e collaborativa di
fondi, tramite piattaforme online,
con cui è possibile finanziare progetti
innovativi, sia di carattere non
imprenditoriale (sociale/benefico o
culturale) che relativi a iniziative
economiche appena costituite o che
si intende costituire. È indicato per
reperire risorse in alternativa al
credito bancario.
QdC
1
Raccolta fondi finalizzata a progetti di solidarietà,
sociali, di carattere non imprenditoriale. Non
viene prevista alcuna ricompensa per l’apporto
degli investitori, in quanto le risorse finanziarie
sono messe a disposizione “a fondo perduto”,
per effetto della non restituibilità. L’erogazione
viene effettuata con intento donativo
disinteressato dai profili economici.
LE VARIE TIPOLOGIE
DONATION-BASED CROWDFUNDING
2
Prevista una ricompensa – non in denaro – per
quanto corrisposto dagli investitori ai proponenti
della campagna. Di solito per la raccolta viene
utilizzata la formula all or nothing: se non si
raggiunge il limite minimo stabilito il programma
non trova attuazione e le somme vengono
restituite. Altrimenti gli investitori otterranno la
ricompensa per la finalizzazione del progetto.
REWARD-BASED CROWDFUNDING
La platea degli investitori ottiene un profitto
dalla messa a disposizione dei fondi, sotto forma
di royalties derivanti dalla commercializzazione di
quanto si è ottenuto realizzando l’investimento.
L’investitore ha il diritto a una remunerazione
sulla base dell’acquisto di una parte dei diritti
connessi al progetto che ha potuto trovare
attuazione anche grazie al suo apporto.
ROYALTY-BASED CROWDFUNDING
I proponenti richiedono fondi ai destinatari della
campagna – se lending-based anche per uso
personale – provvedendo alla loro remunerazione.
Quest’ultima si classifica come ’investimento,
tramite corresponsione all'investitore di un utile, in
caso di apporto di capitale di rischio (equity-based)
o di un interesse, qualora sia stato attivato un
finanziamento (lending-based).
LENDING-BASED/EQUITY-BASED CROWDFUNDING
3
4
Le misure per le erogazioni
effettuate nel si
uniscono a quelle a regime
Non tutte le formule
di «raccolta» sono
compiutamente regolate
EMERGENZA COVID-
FISCO E TECNOLOGIA