Il Sole 24 Ore - 23.03.2020

(Nancy Kaufman) #1

6 Lunedì 23 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Primo Piano


LE TUTELE
DEL CODICE CIVILE

Articolo 1463


Cosa prevede


l’impossibilità


sopravvenuta


Secondo
l’articolo  del
Codice civile, nei
contratti con
prestazioni
corrispettive, la
parte liberata per la
sopravvenuta
impossibilità della
prestazione dovuta
non può chiedere la
controprestazione,
e deve restituire
quella che ha già
ricevuto, secondo
le norme sulla
ripetizione
dell’indebito.

Articolo 1469


Quando scatta


l’eccessiva


onerosità


Nei contratti a
esecuzione
continuata o
periodica ovvero a
esecuzione differita,
se la prestazione di
una delle parti è
divenuta
eccessivamente
onerosa per il
verificarsi di
avvenimenti
straordinari e
imprevedibili, la
parte che deve tale
prestazione può
domandare la
risoluzione del
contratto, con gli
effetti stabiliti
dall’articolo .

1


2


I rischi legali


Contratti al check up


Un decalogo anti liti


È partita la revisione su tutti gli impegni assunti per il futuro con clienti e fornitori


Per chi non riesce ad adempiere corsia preferenziale della mediazione al posto dei tribunali


Pagina a cura di
Marta Casadei
Valeria Uva

U

na mappatura completa di tutti i
contratti commerciali e di servizio attivi
per capire come muoversi se
l’emergenza da coronavirus dovesse
protrarsi a lungo. Dopo aver più o meno
“messo in sicurezza” o rinegoziato i
rapporti commerciali bloccati nei primi giorni del
lockdown, ora le aziende guardano oltre.
«È partita una diligence su tutti i contratti i in essere
con clienti e fornitori - racconta Martina Lucenti, socia
dello studio legale Portolano Cavallo che ha messo a
punto un decalogo per svolgere questa attività (si veda
a fianco). «L’obiettivo è capire se contengono già
clausole specifiche sulla forza maggiore - aggiunge - o
se occorre farfe riferimento alle norme previste dall’
ordinamento, italiano o straniero, perché i rimedi per
chi non riesce a portare a termine i propri impegni
possono essere molto diversi nei vari sistemi
giuridici». In pratica le società, soprattutto quelle più
strutturate, stanno esplorando tutti gli scenari,
compresi quelli peggiori e vogliono vedere in che
posizione, di forza o di debolezza, si trovano rispetto a
partner e clienti.
«Gli avvenimenti straordinari che si stanno
verificando in questo periodo - spiega Enrico Vergani,
of counsel e membro della task force Covid- di
BonelliErede - porteranno le aziende a inserire nei
contratti clausole che tengono conto di un’ampiezza
maggiore di eccezioni. Non solo calamità naturali ed
eventi catastrofici, ma anche epidemie, come quella
che stiamo vivendo». Perché il punto è che una
definizione puntuale della «forza maggiore» non è
possibile a priori.
E in effetti le situazioni che gli studi hanno affrontato in
questi giorni sono le più varie. Dalla grande azienda non
più in grado di eseguire rapidamente pagamenti
complessi con i dipendenti tutti in smart working, alla
campagna pubblicitaria già pagata destinata alle vie dello
shopping a Milano, che però di fatto nessuno ha visto.
Fino ai ritardi nella consegna delle merci che arrivano via

mare, per il “cordone sanitario” che in qualche caso ha
avvolto i porti italiani. Districarsi nella matassa dei divieti
dei Governi, obblighi e responsabilità di singoli e aziende
non è facile e, soprattutto ricorda Lucenti «è un esercizio
che va compiuto caso per caso, contratto alla mano,
perché nel nostro ordinamento non c’è una definizione
dettagliata di cosa si intenda per forza maggiore».

I rapporti internazionali
Tutto è ancora più complicato per i contratti con
fornitori e partner stranieri. «Sono spesso disciplinati
dalla legge inglese - continua Vergani - che non
permette un’interpretazione elastica delle clausole: ci
sono commentatori britannici ancora scettici di fronte
all’applicazione della forza maggiore alla situazione
attuale, se nel contratto non viene menzionata
un’epidemia e dei divieti imposti dallo Stato per farvi
fronte». Il problema dei regolamenti internazionali
colpisce in particolar modo il turismo: «Abbiamo tour
operator italiani con prenotazioni cancellate, che non
sanno come gestire le restituzioni perché si trovano in
una catena di rapporti anche con società oltre oceano»
conferma Oscar Podda, socio dello studio Nunziante
Magrone.

Gli strumenti
La parola d’ordine nei rapporti commerciali
è: «Rinegoziare». «Non si possono attendere i tempi
della giustizia anche nel caso una delle due parti
invochi la forza maggiore o l’impossibilità
sopraggiunta» avverte Angelo Bonissoni managing
partner Cba, che fa l’esempio dei finanziamenti
tramite covenant: «Meglio sedersi e rivedere termini,
scadenze e impegni piuttosto che litigare e rischiare
nel frattempo il default dell’altra parte».
Per chi ha contratti ancora in fase di negoziazione, il
decalogo suggerisce di dotarsi in anticipo di un
paracadute, stipulando una polizza che copra le
perdite da interruzione dell’attività. «Polizze standard
di questo tipo di solito escludono virus ed epidemie -
avverte in un documento internazionale Hogan
Lovells - ma esiste già il precedente Ebola, in cui una
copertura simile è stata proposta dai Lloyds ».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK

SPECIALE CORONAVIRUS


DIECI SUGGERIMENTI PER EVITARE LE CAUSE

CONTRATTI ANCORA IN FASE DI NEGOZIAZIONE
Ripartire i rischi

TUTTI I CONTRATTI
Regole diverse a seconda degli Stati

Risarci-
menti e
penali più
lontani per
chi è fermo
a causa
delle misu-
re anti con-
tagio del
Governo

CONTRATTI GIA' CONCLUSI
Trovare lo spazio per rivedere gli impegni

NEL DECRETO CURA ITALIA

E il Covid-19 diventa «forza maggiore»


Una bussola su come gestire
inadempienze, impossibilità di
rispettare impegni, consegne e
scadenze pattuite è arrivata anche
dalle istituzioni.
La stampella italiana è
contenuta nel decreto Cura italia.
Con una norma (articolo ) che ha
chiarito come il rispetto delle
misure di contenimento da Covid-
 è sempre valutato «ai fini
dell’esclusione della
responsabilità del debitore, anche
ai fini dell’applicazione di
eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi
adempimenti». In altre parole,
l’obbligo di restare in casa o di
fermare attività produttive non

indispensabili per rispettare le
misure di sicurezza può essere
fatto valere come causa di forza
maggiore e può allontanare (ma
non scongiurare del
tutto) risarcimenti, penali e
indennizzi dovuti da chi non ha
potuto rispettare gli impegni.
«Attenzione però a non allargare
troppo le maglie - avverte Micael
Montinari, socio dello studio
Portolano Cavallo - il mancato
adempimento va sempre collegato
in modo preciso a una delle misure
adottate dal Governo».
Anche la Cina ha voluto
sostenere direttamente le imprese
certificando l’impossibilità a
lavorare: «Quando l’emergenza

Covid- era concentrata in Cina, il
China council for promotion of
international trade (Ccpit) ha
emesso certificati per attestare
l’impossibilità delle aziende a
onorare i contratti, molti dei qual
disciplinati proprio dal diritto
inglese. Fino ad oggi, però, non è
stata presa alcuna decisione in
merito ad alcuno di questi casi. Gli
effetti, ad ogni modo, si vedranno
anche sul piano economico: sono
stati emessi circa . certificati
dal Ccpit con un impatto
economico stimato intorno ai -
 miliardi di dollari », ha
dichiarato la task force Covid-
di BonelliErede.
© RIPRODUZIONE RISERVATA





Valutare se possono essere applicate le clausole di eccessiva onerosità
sopravvenuta o di impossibilità sopravvenuta





valutare se sussistono basi legali per invocare la clausola del mancato
adempimento;





valutare l’opportunità di rinegoziare il contratto. Ad esempio con l’inserimento di
una clausola che regoli la ripartizione dei rischi relativi a eventi impeditivi. Ma
attenzione alle normative di settore (ad esempio, il diritto dei consumatori) che
potrebbero limitare modifiche nella ripartizione del rischio;





agire con la dovuta diligenza, ponendo in essere ragionevoli sforzi per consentire
l’adempimento.





definire la nozione di eccessiva onerosità sopravvenuta e impossibilità
sopravvenuta (se opportuno, anche facendo riferimento a un elenco di eventi
a titolo esemplificativo);





redigere clausole contrattuali che regolino in maniera chiara e completa le
conseguenze degli eventi imprevedibili e la ripartizione dei rischi;





determinare alcuni obblighi specifici per le parti, che favoriscano
l’informazione e l’adozione di azioni per evitare la risoluzione (ad esempio
obbligo di preventiva notifica o di osservazione di un periodo di tempo
predeterminato, prima della risoluzione, in cui le parti si impegnano ad adottare
misure di conservazione del contratto);





valutare l’opportunità di stipulare una polizza assicurativa, prestando
attenzione a che eventi come le epidemie siano coperti





l testo della clausola, o quello oggetto di rinegoziazione, dovrebbe consentire
agevolmente di determinare i diritti, gli obblighi, i rimedi e le possibilità di
risoluzione delle controversie attribuite alle parti;





deve essere prestata particolare attenzione alla legge che regola il contratto
(se italiana o straniera), poiché i rimedi sono diversi in ciascun ordinamento

Schede a cura di Micael Montinari, Livia Petrucci e Luca Tormen

V


LO SCUDO
ASSICURATIVO
Allo studio polizze
contro i rischi
da inadempimento
che possano
coprire anche
le situazioni
di epidemia e
pandemia

W


ACCORDI
INTERNAZIONALI
Situazione
intricata per
i rapporti con
partner stranieri:
spesso è difficile
individuare le
regole da applicare
per chi non riesce
ad adempiere

Varietà di casi. Tra quelli affrontati anche i contratti delle affissioni già pagate (con le strade vuote)

ilsole24ore.com

IN EDICOLA


DAL 17 MARZO


CON IL SOLE 24 ORE


A € 9,90*


Il potere delle


Mappe mentali


nella gestione aziendale


ilsole24ore.com

Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping
offerte.ilsole24ore.com/mappementali *a € 9,90 + il prezzo del quotidiano, offerta valida in edicola  no al 16/04/2020.

In questo libro Matteo Salvo applica alla gestione aziendale il suo metodo di rappresentazione gra ca
del pensiero attraverso le mappe mentali. Con esempi di aziende importanti dimostra come sia possibile
utilizzarle per migliorarne i processi e quindi la performance. Posizionamento, strategia, obiettivi,
risorse, driver di crescita sono gli elementi fondamentali inseriti in una mappa mentale e utilizzati
per incrementare la crescita e il successo aziendale. Ma le mappe mentali possono servire
anche per trovare soluzioni a problemi complessi e agire con lucidità nelle situazioni di crisi
e di stress come quelle che stiamo vivendo in queste settimane. Un libro fondamentale
per tutti quei manager e quegli imprenditori che vogliano porsi nuovi obiettivi e ottenerli.
Free download pdf