Il Sole 24 Ore - 21.03.2020

(Frankie) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 21 Marzo 2020 23


Norme & Tributi


CONSIGLIO DI PRESIDENZA


Commissioni tributarie, sospeso il deposito atti


Non chiarite le modalità


per computare i termini


di sospensione


Antonio Iorio


Il Consiglio di presidenza della giu-


stizia tributaria (Cpgt) ha invitato i


giudici delle commissioni tributarie


a sospendere l’attività di deposito dei


provvedimenti in corso, per riavviar-


la dal  aprile o ad altra data even-


tualmente stabilita. L’indicazione è la


conseguenza della previsione conte-


nuta nell’articolo  del Dl “cura Ita-


lia”, che ha sospeso anche per il pro-
cesso tributario il decorso dei termini

per il compimento di qualsiasi atto.


Secondo la comunicazione del
Consiglio di presidenza saranno so-

spesi anche i depositi delle sentenze


relative alle udienze già discusse.
La missiva si limita sostanzial-

mente a riportare la nuova norma. Va


detto che il termine di deposito delle
sentenze è un termine ordinatorio il

cui mancato rispetto non ha alcuna


conseguenza né sostanziale, né pro-


cessuale. Tanto che da anni molti


giudici di numerose commissioni


depositano le sentenze ben oltre i
termini previsti, e mai tale ritardo ha

comportato alcuna conseguenza, né


in proposito risultano iniziative del
Consiglio di presidenza.

Tuttavia era l’occasione, al mo-


mento sfumata, per l’alto organo di
vertice, di fornire indicazioni opera-

tive e quindi anche interpretative,
sulle varie questioni attualmente

controverse e che interessano non


solo i contribuenti ma anche i giudici.
Ad oggi, ad esempio, vi sono forti

perplessità su come debba essere


computato il termine di sospensione


dei termini: se cioè debba sempre
sommarsi agli ordinari termini (un

po’ come accade per la sospensione
feriale) o se possano esserci casi in

cui non operi, come per le impugna-


zioni che naturalmente scadrebbero
oltre il  aprile. Ancora, tra le que-

stioni processuali controverse c’è il


differente termine di sospensione tra
le parti processuali che emerge dalla

lettura del decreto: per il contribuen-


te fino al  aprile, per gli enti imposi-
tori fino al  maggio. Sicché in pre-

senza della medesima sentenza da


appellare, le parti processuali avreb-
bero scadenze differenti per propor-

re l’impugnazione. Poiché saranno


proprio le commissioni tributarie
che, in prima battuta, verranno chia-

mate ad affrontare anche questi


aspetti controversi, fermo restando
l’autonomia decisionale di ciascun

giudice e il differente ruolo istituzio-


nale del Consiglio di presidenza,
qualche indicazione al riguardo sa-

rebbe stata accolta con favore da tutti


gli operatori del settore.


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IL CODICE TRIBUTO


Affitti negozi,


tax credit


dal 25 marzo


Subito operativo il credito
d’imposta del % per i canoni di

affitto di negozi e botteghe per il
mese di marzo . La risoluzione

/E/ ha reso noto il codice


tributo «» che sarà utilizzabile
in compensazione in F a partire

dal  marzo. L’agevolazione è


stata prevista dal decreto Cura
Italia (Dl /, articolo ) per

attenuare gli effetti negativi


derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento

connesse al coronavirus a favore


dei soggetti esercenti attività
d’impresa per i canoni di affitto di

marzo di immobili in categoria C/.


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RISCOSSIONE


Sospese anche le rate


delle cartelle: a giugno


un’unica soluzione


Per i piani di dilazione


già in essere procedura


ordinaria dopo lo stop


Cartelle in un’unica soluzione e


rinvio anche delle rate in scadenza


in questo periodo. Sono alcune
delle conferme arrivate dalle Faq

diffuse ieri da agenzia delle Entra-
te-Riscossione (Ader).

Tra le principali questioni risol-


te c’è sicuramente la possibilità di
rinviare le rate dei piani di dilazio-

ne già in essere. Più precisamente,


l’Agenzia delle Entrate-Riscossio-
ne ha precisato che sono sospesi i

pagamenti delle rate in scadenza


dall’ marzo al  maggio . Le
somme dovranno essere pagate

entro il  giugno  in un’unica


soluzione. Il piano poi proseguirà
ordinariamente.

L’altra conferma dell’interpre-


tazione che sino ad ora era stata
data del nuovo decreto / ri-

guarda la sospensione dei paga-


menti delle cartelle in scadenza in
questo periodo. A tal proposito, la

norma testualmente rinvia i versa-


menti alla fine del mese di giugno,
precisando però che dovranno es-

sere in «un’unica soluzione».


La previsione lasciava qualche
perplessità atteso che in assenza di

tale sospensione, la norma preve-


de ordinariamente la possibilità di
richiedere la dilazione del dovuto.

Risultava pertanto singolare che


un decreto finalizzato ad aiutare i
contribuenti, di fatto, li penaliz-

zasse escludendo la dilazione.
Purtroppo però anche l’Agenzia

della riscossione ha confermato


tale restrittiva interpretazione. Di
conseguenza le cartelle di paga-

mento scadenti tra l’ marzo e il 


maggio , potranno essere sal-
date entro fine giugno ma solo in

un’unica soluzione.


Tuttavia, l’Agenzia nella rispo-
sta, pare suggerire una possibile

soluzione. È precisato, infatti, che


prima della scadenza è sempre
possibile richiedere la rateazione

attraverso il portale internet.


Nel documento, a tal proposito,
è affermato che nonostante gli uf-

fici saranno chiusi al pubblico per


ragioni di sicurezza, verranno co-
munque trattate le istanze ed in-

viate le relative risposte.


Il contribuente, quindi, potrà
effettuare tali richieste attraverso

i servizi online, la posta elettronica


ovvero con il numero unico.
L’altra interessante precisazio-

ne contenuta nelle risposte riguar-


da le possibili procedure coattive
dell’agente della riscossione in ca-

so di omessi pagamenti.
L’Agenzia ha affermato che du-

rante il periodo di sospensione gli


Uffici non attiveranno alcuna pro-
cedura cautelare (quali ad esempio

fermi amministrativi o ipotecari)


o esecutive (come ad esempio il pi-
gnoramento).

Peraltro, sono inibite le medesi-


me azioni anche se prima del peri-
odo di sospensione, il contribuen-

te aveva già ricevuto la comunica-


zione di un preavviso di fermo.
Infine, tra i chiarimenti forniti

con le Faq, l’Agenzia ha precisato


che slittano al  maggio i paga-
menti di rottamazione-ter (sca-

dente il  febbraio) e del saldo e


stralcio (scadente il  marzo). At-
tenzione, però, la rata della rotta-

mazione-ter con scadenza a mag-


gio, per il momento non gode di
alcuno slittamento, con la conse-

guenza che il contribuente dovrà


regolarmente versarla per non
perdere i benefici previsti con la

particolare procedura.


—La.A.


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Per gli atti in scadenza


i termini riprenderanno


dal prossimo  aprile


Anche le procedure


di adesione


sono state congelate


EMERGENZA COVID-19


AGENZIA ENTRATE


Termine breve per regolarizzare


tutti gli accertamenti esecutivi


Laura Ambrosi


Accertamenti esecutivi da pagare


entro il  aprile e non il  maggio. Ai


fini processuali, la sospensione dal 


marzo al  aprile si somma ai termi-


ni ordinari e riguarda anche le proce-


dure di adesione. A fornire questi
chiarimenti sono le Entrate con la

circolare  di ieri.


Scadenza avvisi esecutivi


L’articolo  del Dl /, relativo


ai “termini di versamento dei carichi
affidati all’agente della riscossio-

ne”, ha sospeso il pagamento di car-
telle ed accertamenti esecutivi “sca-

denti” tra l’ marzo e il  maggio.


Tale norma è apparsa, da subito, po-
co chiara, quasi contraddittoria, tra

contenuto e rubrica. Gli accerta-


menti esecutivi, infatti, sono affidati
all’agente della riscossione solo do-

po l’inutile decorso del termine per


impugnare senza che sia intervenu-
to il pagamento (quindi  o, in caso

di adesione,  giorni dalla notifi-


ca), vale a dire che si tratta di atti già
scaduti (e quindi non “scadenti nel

periodo” considerato).


Stante la finalità del decreto era sta-
to ipotizzato che, a prescindere dalla

rubrica, il legislatore avesse in realtà


voluto sospendere non solo le cartelle


ma anche gli accertamenti esecutivi i
cui termini fossero pendenti.

Secondo l’Agenzia prevale, invece,


il dato letterale. La circolare, infatti,
precisa che per gli accertamenti ese-

cutivi sono sospesi fino al  maggio


solo i termini per gli importi dovuti
dopo l’affidamento del carico al-

l’agente della riscossione. In termini


concreti, quindi, si tratta delle somme
“intimate” attraverso le comunicazio-

ni di presa in carico da parte di Agen-


zia Entrate-Riscossione.
Peraltro, il documento di prassi

pare rilevare l’incoerenza di questa


interpretazione, tanto da evidenziare
che «a seguito dell’affidamento delle

somme... non è immediatamente in-


dividuabile un termine di versamen-
to». Va da sé, quindi, che una simile

interpretazione restrittiva pare con-


trastare con il contenuto letterale
dell’articolo .

È singolare che in un momento


drammatico l’Agenzia interpreti in
misura restrittiva e sfavorevole ai

contribuenti anche un decreto che, già


in virtù delle sue finalità, avrebbe do-


vuto condurre a conclusioni diverse.


I termini di impugnazione


Secondo la circolare i termini proces-


suali sospesi devono essere sommati
a quelli ordinari scadenti nel periodo

tra il  marzo e il  aprile. Tuttavia,


non chiarisce l’ipotesi in cui l’atto na-
turalmente scadrebbe dal  aprile in

avanti: mal si comprende, infatti, se i
giorni inclusi nella sospensione si

debbano comunque sommare ovve-


ro, scadendo oltre tale termine, valga-
no le regole ordinarie. Sebbene in una

nota, l’Agenzia sembri confermare


che la sospensione del termine per la
proposizione del ricorso rileva anche

in relazione al decorso del termine per


la formulazione dell’istanza di accer-
tamento con adesione.

Viene infine confermato che i ter-


mini procedurali sono sospesi per il
contribuente fino al  aprile. Dovreb-

be quindi dedursi, implicitamente,


che sia del tutto legittimo che i mede-
simi termini, per gli uffici, siano so-

spesi al  maggio.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA


PRIMA SEZIONE CIVILE


Il Tribunale Ordinario di Latina , in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Caterina Chiaravalloti Presidente

Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore

Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice

*****

visti gli atti del procedimento di concordato preventivo con n. 12/2018 C.P. avviato su ricorso ex artt. 161, comma 6, e 186 bis L.F. del
12.11.2018 di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t.;

rilevato che in sede di detta modi ca della proposta, del piano e degli atti correlati depositata il 17.01.2020 da Corden Pharma Latina s.p.a.
(al vaglio dei Commissari Giudiziali anche ex art. 172 L.F.) si è fra laltro prospettata unofferta irrevocabile di acquisto a titolo oneroso,
previo af tto, del ramo dazienda denominato €Piattaforma Ecologicaƒ da parte di soggetto individuato subordinata agli adempimenti ed alle
condizioni ivi speci cati nonché unofferta di acquisto irrevocabile a titolo oneroso di alcuni macchinari ed alcune attrezzature delle aree
denominate €DP ORAL CEPHƒ ed €ORAL PENƒ sempre da parte di soggetto individuato e subordinata agli adempimenti ed alle condizioni
ivi speci cati e si è chiesto, quindi, attivarsi la procedura di cui allart. 163 bis L.F. previa, nelle more, eventuale autorizzazione allaf tto del
detto ramo denominato €Piattaforma Ecologicaƒ da parte del predetto offerente già individuato;

visto il susseguente provvedimento collegiale ex art. 163 bis L.F. reso in data 28.01.202003.02.2020;

visti i decreti del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n. 6 del 09.03.2020 e n. 10 del 18.03.2020;

considerata, tuttavia, levoluzione recente della situazione sia a livello nazionale sia a livello locale ivi compreso il circondario del Tribunale
Ordinario di Latina, situazione pandemica - del resto - per sua natura soggetta a rapido mutamento e come tale potenzialmente suscettibile di
recare grave e perdurante nocumento alla salute ed alla sicurezza pubbliche, nazionali ed internazionali, anche per tali ragioni;

tutto ciò premesso e considerato;

P.Q.M.


  • dispone la revoca delle operazioni di vendita competitiva ex art. 163 bis L.F. in oggetto  ssate con provvedimento collegiale del 28.01.2020-
    03.02.2020 con ogni altra conseguenza di legge;

  • dispone altresì, conseguentemente, che i Commissari Giudiziali provvedano alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento
    nelle stesse forme previste con il detto provvedimento collegiale ex art. 163 bis L.F. del 28.01.2020-03.02.2020 ossia mediante
    pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche allindirizzo http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, sul sito del Tribunale Ordinario di
    Latina allindirizzo http://www.tribunale.latina.giustizia.it, sui principali siti internet di settore e sulledizione nazionale del quotidiano €Il Sole 24
    Oreƒ, il tutto speci cando nella motivazione €Vendita revocata dal Tribunale Ordinario di Latina per effetto del D.L. n. 11/2020 s.m.i. e del
    D.L. n. 18/2020 s.m.i. ed atti relativiƒ;

  • dispone che la Cancelleria non accetti più e/o non permetta più il deposito delle offerte cartacee e/o telematiche relative a detto esperimento
    di vendita e che provveda a verbalizzare sinteticamente loperazione di apertura delle buste contenenti le offerte eventualmente già pervenute
    al solo  ne di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che
    analogici/cartacei, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte
    a tutela della salute e sicurezza pubbliche; a tal  ne, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire la distanza di
    almeno due metri/due metri e mezzo tra gli offerenti presenti e fermo lobbligo/dovere di assoluta riservatezza, dispone che la Cancelleria
    sia autorizzata anche allapertura delle offerte senza la presenza degli offerenti ed a dare a questi ultimi, con leventuale collaborazione dei
    Commissari Giudiziali e/o del Gestore della Vendita e/o con altre idonee modalità, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata
    delle cauzioni, ferme eventuali ulteriori disposizioni impartite dai competenti uf ci ed organi - anche amministrativo/sanitari - circa la
    gestione del pubblico in relazione allemergenza epidemica da Covid 19;

  • dispone come da separati provvedimenti di pari data circa leventuale ripresa delle operazioni di vendita in questione e circa gli ulteriori
    pedissequi adempimenti di legge anche per quanto concerne ladunanza dei creditori ex artt. 160 ss. L.F.


Si comunichi.

Latina, lì 18.03.2020

Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott.ssa Caterina Chiaravalloti)

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