Il Sole 24 Ore - 08.04.2020

(Nora) #1

26 Mercoledì 8 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore


Norme


Tributi


L’IMPATTO DELLA PANDEMIA


Proroga di sei mesi per onorare i concordati


Carlo Felice Giampaolino


L'articolo  del decreto legge li-


quidità su concordato preventivo


e accordi di ristrutturazione pre-


vede alcune misure urgenti per


evitare che piani concepiti e atte-


stati quanto alla fattibilità su ra-


gionevoli prognosi soccombano


davanti all'emergenza senza pos-


sibilità di tentare l'esecuzione


(concordato omologato), di mo-


dificare la proposta o i termini di


pagamento (concordato ammes-


so ma non omologato) o di avere


più tempo per prepararla (con-


cordato in bianco).


Si tratta di quattro misure:


proroga di sei mesi per i termini


di adempimento dei concordati


preventivi e degli accordi di ri-


strutturazione omologati aventi


scadenza nel periodo tra il  feb-


braio  ed il  giugno .


La seconda misura riguarda i
concordati ancora non omologa-

ti. Essa permette una istanza per


la concessione di un termine fi-
nalizzato alla presentazione ex

novo di una proposta di concor-


dato, nei quali il debitore possa
tenere conto dei fattori economi-

ci sopravvenuti per effetto della


crisi epidemica. Sempre con rife-
rimento ai concordati non omo-

logati, la terza misura consiste


nella possibilità per il debitore di
modifica unilaterale dei termini

di adempimento originariamen-


te prospettati nella proposta e
nell'accordo di ristrutturazione,

spostando di sei mesi massimi i


termini. Infine, nei concordati in
bianco, la quarta misura prevede

che venga concessa al debitore


una proroga di  giorni, acces-
sibile al debitore per i quali gli

originari termini siano in sca-


denza senza possibilità di ulte-
riori proroghe, purché

nell'istanza di concessione della


proroga il debitore abbia richia-
mato tutti gli elementi che l'han-

no resa necessaria e soprattutto


i fatti sopravvenuti in relazione
all'epidemia.

Mentre le ultime due sono solo


concessioni di tempo, la prima e
la seconda misura richiedono

qualche osservazione.


Nella proroga di sei mesi dei
termini di pagamento dei credito-

ri, prevista dalla prima misura,


non slitta l'intero adempimento
di tutti gli obblighi ma solo quegli

obblighi di pagare che scadono


tra febbraio e giugno . Tutta-
via, nel concordato omologato si

devono pagare tipicamente prima


i privilegiati e poi i chirografari.
Se il termine per i privilegiati sca-

deva nel giugno , esso slitte-


rà di sei mesi. Ma il termine per
pagare i creditori chirografari, in

questo testo, rimane lo stesso se


esso non scade entro giugno.
In pratica, visto che le risorse si

sono ridotte per effetto della crisi,
potrebbe darsi che gli effetti eco-

nomici consentano ancora di pa-


gare i privilegiati ma non più i
chirografari (o che i primi possa-

no essere pagati dopo i chirogra-


fari, se il loro termine non scade


entro giugno). La misura è ragio-
nevole solo se la situazione emer-

genziale dura pochissimo. Altri-


menti, la sola proroga per un se-
mestre aumenta la possibilità che

alcuni obblighi dei concordati


omologati non siano adempiuti
secondo le originarie scadenze e

senza possibilità di porvi rimedio,


se non gestendo il ritardo come
inadempimento scusabile.

La seconda misura prevede che
sia possibile presentare una nuo-

va proposta di concordato, nei


quali il debitore possa tenere con-
to dei fattori economici sopravve-

nuti per effetto della crisi epide-


mica. La misura è ragionevole
nell'ispirazione. Il nuovo piano

però deve essere nuovamente at-


testato ma non è detto se debba
essere nuovamente votato. Il rife-

rimento normativo non è chiaro


perché menziona il “procedimen-
to di omologazione”, cioè ad ap-

provazione dei creditori avvenu-


ta. Questa conclusione che limita
ad un concordato già approvato

dai creditori e in corso di omolo-


gazione sarebbe poco ragionevole


per due ragioni ed è poi contrad-
detta dalla precisazione della

stessa norma.
La prima ragione è che i credi-

tori non sarebbero interpellati su


una modifica certamente peggio-
rativa di quella approvata. La se-

conda è che, così ritenendo, si


esclude che si possa presentare la
modifica prima dell'approvazio-

ne, che invece sarebbe proprio


quella che richiede un aggiorna-
mento, visto che passeranno mesi

prima dell'omologazione.


Infine, l'ultima parte precisa,
con una contraddizione, che la

nuova proposta non può essere


presentata se la stessa non ha
raggiunto le maggioranze nel

voto dei creditori. In altri termi-


ni, una proposta bocciata non
può essere modificata con que-

sta misura, ciò che sembra ov-


vio. Ma la precisazione semina
qualche dubbio sulla fase nella

quale si può presentare la modi-


fica, perché in una proposta boc-
ciata non c'è alcun procedimen-

to di omologazione.


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Slittano gli obblighi


con scadenza tra


febbraio e giugno


Sospensione dei processi fino


all’ maggio, e rito solo
telematico, sono due tra le

novità del Dl liquidità in tema


di processi tributari.
Ambrosi e Iorio—a pag. 

Tributario


Il processo


iniziato su carta


deve adottare


il rito telematico


Il decreto liquidità estende lo


speciale regime di trasparenza
(look through) previsto

dall’articolo -quater del Dl


/.
Marco Piazza—a pag. 

Struttura fiscale


Società semplici,


valido il regime


di trasparenza


per i dividendi


La sospensione dei versamenti delle ritenute e Iva per


i mesi di aprile e maggio  è legata all’andamento
dei ricavi che non è un dato di immediata rilevazione;

meglio sarebbe stato il riferimento al volume d’affari.


Il blocco dei versamenti scatta a condizione che i ricavi
o compensi siano diminuiti di almeno il % nel marzo

 in confronto a marzo  ; in questo caso slittano


i versamenti delle ritenute e Iva di aprile; poi se i ricavi
e compensi conseguiti nel mese di aprile  sono

inferiori del % di quelli conseguiti nel mese di aprile


, scatta la sospensione dei versamenti di maggio.
Alle medesime condizioni slittano a giugno anche

i versamenti dei contributi previdenziali , assistenziali


e i premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i contri-
buenti che nel  hanno conseguito ricavi o compen-

si oltre  milioni di euro, lo scostamento deve essere


di almeno il  per cento. Il contribuente deve determi-
nare i ricavi di marzo  e di marzo :

fatto  quelli dello scorso anno, i ricavi di


marzo  devono essere inferiori a .
Stessa operazione per aprile.

Osserviamo che la definizione di ricavi


in base agli articoli  e  del Tuir è com-
plessa ed è un dato che deve essere deter-

minato con puntualità dalle imprese in re-


gime di contabilità ordinaria. I corrispetti-
vi relativi alle cessioni di beni e alle pre-

stazioni di servizi rilevano secondo il
criterio di competenza.

Quindi, ad esempio, una fattura di saldo o di acconto


di un bene consegnato o di un servizio ultimato in un
mese diverso da quello di rilevazione non si considera.

Sono regole che le imprese conoscono benissimo,


ma un conto è la determinazione dei ricavi una volta in
sede di bilancio, altro conto è determinare i ricavi di

marzo  e poi di marzo  e quindi di aprile 


e di aprile . Poi ci sono le imprese minori in conta-
bilità semplificata che seguono il criterio di cassa; per

quelle che hanno optato per il metodo della registrazio-


ne Iva (articolo , comma , Dpr ) poco male perché
si tratta di verificare le fatture registrare nei vari mesi,

ma se il contribuente ha mantenuto il criterio di cassa


puro deve andare a rilevare gli incassi dei mesi in que-
stione, adempimento che di regola si effettua solo a fine

anno annotando i mancati incassi. In questa occasione


occorre farlo per quattro volte per i mesi in questione.
Analoga rilevazione degli incassi per i mesi di marzo

e aprile / deve essere eseguita dai professio-


nisti per stabilire il differenziale dei compensi e lo sco-
stamento del %; tutti professionisti lo devono fare in

quanto per questa categoria di contribuenti non c’è una


alternativa al criterio di cassa analogamente a tutti i
contribuenti in regime forfetario.

Infine le imprese agricole che rientrano nei redditi


fondiari hanno “ricavi” pari a zero, ma essendo titolari
di partita Iva non sono esclusi dalla proroga dei versa-

menti; a loro non resta che fare il riferimento al volume


d’affari, non hanno alternative.
—Gian Paolo Tosoni

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LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI


LA COMPLICAZIONE


Niente tasse ad aprile


e maggio ma è gioco


dell’oca sui ricavi


A seconda


del regime


contabile


vale


il principio di


competenza


o quello


di cassa


Una finestra ampia quattro mesi


senza fallimenti e insolvenze


Dal  marzo al  giugno


improcedibili


le istanze e i ricorsi


Salve le domande del pm


Resta il nodo del blocco


delle azioni esecutive


Giovanni Negri


Una finestra di quattro mesi (quasi)
fallimenti free. È questa una delle

conseguenze più significative delle


misure d’urgenza prese, in materia
di crisi d’impresa, con il decreto leg-

ge approvato lunedì sera dal consi-


glio dei ministri. A venire messo ne-
ro su bianco, infatti, è un periodo

che va dallo scorso  marzo al pros-


simo  giugno nel quale tutti i ri-
corsi finalizzati alla dichiarazione di

fallimento e gli accertamenti giudi-


ziari dello stato di insolvenza sono
improcedibili.

Con un’unica eccezione, limitata


ai casi in cui il ricorso è stato presen-
tato dal pubblico ministero ed è ac-

compagnato dalla richiesta di prov-


vedimenti cautelari a tutela del patri-
monio o dell’impresa. Evidente

l’obiettivo della misura: sui vuole


evitare di avvantaggiare condotte di


rilevante dissipazione di rilevanza
anche penale a danno dei creditori,

compromettendo anche le esigenze


di repressione dei casi più gravi.
Con l’improcedibilità, invece, si

intende alleggerire la pressione sugli


imprenditori che potrebbero essere
bersagliati da una serie di istanze di

fallimenti avanzate da terzi e, nello


stesso tempo, evitare di metterli nella
condizione di dovere presentare do-

manda di fallimento in proprio (l’im-


procedibilità si applica anche a que-
sto caso) in un contesto in cui lo stato

di insolvenza può essere ampiamen-


te da addebitare a fattori straordina-
ri. Tra l’altro, il rischio sarebbe anche

quello di una dispersione del patri-


monio produttivo senza un effettivo
beneficio a vantaggio dei creditori.

La liquidazione dei beni infatti ri-


schierebbe di avvenire in un mercato


certo alterato e dal funzionamento
anormale. C’è poi un tema di sosteni-

bilità da parte degli uffici giudiziari di


un flusso assai importante di ricorsi,
in un momento in cui il rinvio delle

udienze non urgenti è via via stato


esteso, da ultimo sino alla metà di
maggio proprio con il decreto legge

dell’altra sera.


Il blocco in ogni caso avrà durata
temporanea, trascorsa la quale le

istanze potranno tornare a essere
presentate, e riguarda un’ampia ca-

tegoria di imprese, anche tutte quelle


grandi, ma di dimensioni tali da non
potere comunque avere accesso al

«Decreto Marzano».


Per non compromettere però la
tutela della parità di condizioni tra i

creditori, si prevede che i  mesi di


“ferma” dei fallimenti sono steriliz-


zati nel conteggio dell’anno decor-


rente dalla cancellazione del Regi-
stro imprese e per il conteggio dei

termini utili per la presentazione
delle revocatorie.

Resta sullo sfondo comunque


un’altra misura di cui molto si è di-
scusso nei giorni scorsi, quella di un

blocco di  giorni delle azioni ese-


cutive individuali, obiettivo da rag-
giungere anche attraverso un mecca-

nismo di autodichiarazione da parte


dell’imprenditore disposto a pagare
comunque cospicui interessi di mo-

ra. Una sorta di automatic stay con-


cesso per legge e per un breve perio-
do, in assenza del quale, per alcuni, la

conseguenza sarà quella di un’esplo-


sione dei concordati in bianco che
l’automatic stay appunto prevedono.

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EMERGENZA COVID-19


CRISI D’IMPRESA

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