26 Mercoledì 8 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
Proroga di sei mesi per onorare i concordati
Carlo Felice Giampaolino
L'articolo del decreto legge li-
quidità su concordato preventivo
e accordi di ristrutturazione pre-
vede alcune misure urgenti per
evitare che piani concepiti e atte-
stati quanto alla fattibilità su ra-
gionevoli prognosi soccombano
davanti all'emergenza senza pos-
sibilità di tentare l'esecuzione
(concordato omologato), di mo-
dificare la proposta o i termini di
pagamento (concordato ammes-
so ma non omologato) o di avere
più tempo per prepararla (con-
cordato in bianco).
Si tratta di quattro misure:
proroga di sei mesi per i termini
di adempimento dei concordati
preventivi e degli accordi di ri-
strutturazione omologati aventi
scadenza nel periodo tra il feb-
braio ed il giugno .
La seconda misura riguarda i
concordati ancora non omologa-
ti. Essa permette una istanza per
la concessione di un termine fi-
nalizzato alla presentazione ex
novo di una proposta di concor-
dato, nei quali il debitore possa
tenere conto dei fattori economi-
ci sopravvenuti per effetto della
crisi epidemica. Sempre con rife-
rimento ai concordati non omo-
logati, la terza misura consiste
nella possibilità per il debitore di
modifica unilaterale dei termini
di adempimento originariamen-
te prospettati nella proposta e
nell'accordo di ristrutturazione,
spostando di sei mesi massimi i
termini. Infine, nei concordati in
bianco, la quarta misura prevede
che venga concessa al debitore
una proroga di giorni, acces-
sibile al debitore per i quali gli
originari termini siano in sca-
denza senza possibilità di ulte-
riori proroghe, purché
nell'istanza di concessione della
proroga il debitore abbia richia-
mato tutti gli elementi che l'han-
no resa necessaria e soprattutto
i fatti sopravvenuti in relazione
all'epidemia.
Mentre le ultime due sono solo
concessioni di tempo, la prima e
la seconda misura richiedono
qualche osservazione.
Nella proroga di sei mesi dei
termini di pagamento dei credito-
ri, prevista dalla prima misura,
non slitta l'intero adempimento
di tutti gli obblighi ma solo quegli
obblighi di pagare che scadono
tra febbraio e giugno . Tutta-
via, nel concordato omologato si
devono pagare tipicamente prima
i privilegiati e poi i chirografari.
Se il termine per i privilegiati sca-
deva nel giugno , esso slitte-
rà di sei mesi. Ma il termine per
pagare i creditori chirografari, in
questo testo, rimane lo stesso se
esso non scade entro giugno.
In pratica, visto che le risorse si
sono ridotte per effetto della crisi,
potrebbe darsi che gli effetti eco-
nomici consentano ancora di pa-
gare i privilegiati ma non più i
chirografari (o che i primi possa-
no essere pagati dopo i chirogra-
fari, se il loro termine non scade
entro giugno). La misura è ragio-
nevole solo se la situazione emer-
genziale dura pochissimo. Altri-
menti, la sola proroga per un se-
mestre aumenta la possibilità che
alcuni obblighi dei concordati
omologati non siano adempiuti
secondo le originarie scadenze e
senza possibilità di porvi rimedio,
se non gestendo il ritardo come
inadempimento scusabile.
La seconda misura prevede che
sia possibile presentare una nuo-
va proposta di concordato, nei
quali il debitore possa tenere con-
to dei fattori economici sopravve-
nuti per effetto della crisi epide-
mica. La misura è ragionevole
nell'ispirazione. Il nuovo piano
però deve essere nuovamente at-
testato ma non è detto se debba
essere nuovamente votato. Il rife-
rimento normativo non è chiaro
perché menziona il “procedimen-
to di omologazione”, cioè ad ap-
provazione dei creditori avvenu-
ta. Questa conclusione che limita
ad un concordato già approvato
dai creditori e in corso di omolo-
gazione sarebbe poco ragionevole
per due ragioni ed è poi contrad-
detta dalla precisazione della
stessa norma.
La prima ragione è che i credi-
tori non sarebbero interpellati su
una modifica certamente peggio-
rativa di quella approvata. La se-
conda è che, così ritenendo, si
esclude che si possa presentare la
modifica prima dell'approvazio-
ne, che invece sarebbe proprio
quella che richiede un aggiorna-
mento, visto che passeranno mesi
prima dell'omologazione.
Infine, l'ultima parte precisa,
con una contraddizione, che la
nuova proposta non può essere
presentata se la stessa non ha
raggiunto le maggioranze nel
voto dei creditori. In altri termi-
ni, una proposta bocciata non
può essere modificata con que-
sta misura, ciò che sembra ov-
vio. Ma la precisazione semina
qualche dubbio sulla fase nella
quale si può presentare la modi-
fica, perché in una proposta boc-
ciata non c'è alcun procedimen-
to di omologazione.
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Slittano gli obblighi
con scadenza tra
febbraio e giugno
Sospensione dei processi fino
all’ maggio, e rito solo
telematico, sono due tra le
novità del Dl liquidità in tema
di processi tributari.
Ambrosi e Iorio—a pag.
Tributario
Il processo
iniziato su carta
deve adottare
il rito telematico
Il decreto liquidità estende lo
speciale regime di trasparenza
(look through) previsto
dall’articolo -quater del Dl
/.
Marco Piazza—a pag.
Struttura fiscale
Società semplici,
valido il regime
di trasparenza
per i dividendi
La sospensione dei versamenti delle ritenute e Iva per
i mesi di aprile e maggio è legata all’andamento
dei ricavi che non è un dato di immediata rilevazione;
meglio sarebbe stato il riferimento al volume d’affari.
Il blocco dei versamenti scatta a condizione che i ricavi
o compensi siano diminuiti di almeno il % nel marzo
in confronto a marzo ; in questo caso slittano
i versamenti delle ritenute e Iva di aprile; poi se i ricavi
e compensi conseguiti nel mese di aprile sono
inferiori del % di quelli conseguiti nel mese di aprile
, scatta la sospensione dei versamenti di maggio.
Alle medesime condizioni slittano a giugno anche
i versamenti dei contributi previdenziali , assistenziali
e i premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i contri-
buenti che nel hanno conseguito ricavi o compen-
si oltre milioni di euro, lo scostamento deve essere
di almeno il per cento. Il contribuente deve determi-
nare i ricavi di marzo e di marzo :
fatto quelli dello scorso anno, i ricavi di
marzo devono essere inferiori a .
Stessa operazione per aprile.
Osserviamo che la definizione di ricavi
in base agli articoli e del Tuir è com-
plessa ed è un dato che deve essere deter-
minato con puntualità dalle imprese in re-
gime di contabilità ordinaria. I corrispetti-
vi relativi alle cessioni di beni e alle pre-
stazioni di servizi rilevano secondo il
criterio di competenza.
Quindi, ad esempio, una fattura di saldo o di acconto
di un bene consegnato o di un servizio ultimato in un
mese diverso da quello di rilevazione non si considera.
Sono regole che le imprese conoscono benissimo,
ma un conto è la determinazione dei ricavi una volta in
sede di bilancio, altro conto è determinare i ricavi di
marzo e poi di marzo e quindi di aprile
e di aprile . Poi ci sono le imprese minori in conta-
bilità semplificata che seguono il criterio di cassa; per
quelle che hanno optato per il metodo della registrazio-
ne Iva (articolo , comma , Dpr ) poco male perché
si tratta di verificare le fatture registrare nei vari mesi,
ma se il contribuente ha mantenuto il criterio di cassa
puro deve andare a rilevare gli incassi dei mesi in que-
stione, adempimento che di regola si effettua solo a fine
anno annotando i mancati incassi. In questa occasione
occorre farlo per quattro volte per i mesi in questione.
Analoga rilevazione degli incassi per i mesi di marzo
e aprile / deve essere eseguita dai professio-
nisti per stabilire il differenziale dei compensi e lo sco-
stamento del %; tutti professionisti lo devono fare in
quanto per questa categoria di contribuenti non c’è una
alternativa al criterio di cassa analogamente a tutti i
contribuenti in regime forfetario.
Infine le imprese agricole che rientrano nei redditi
fondiari hanno “ricavi” pari a zero, ma essendo titolari
di partita Iva non sono esclusi dalla proroga dei versa-
menti; a loro non resta che fare il riferimento al volume
d’affari, non hanno alternative.
—Gian Paolo Tosoni
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LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
LA COMPLICAZIONE
Niente tasse ad aprile
e maggio ma è gioco
dell’oca sui ricavi
A seconda
del regime
contabile
vale
il principio di
competenza
o quello
di cassa
Una finestra ampia quattro mesi
senza fallimenti e insolvenze
Dal marzo al giugno
improcedibili
le istanze e i ricorsi
Salve le domande del pm
Resta il nodo del blocco
delle azioni esecutive
Giovanni Negri
Una finestra di quattro mesi (quasi)
fallimenti free. È questa una delle
conseguenze più significative delle
misure d’urgenza prese, in materia
di crisi d’impresa, con il decreto leg-
ge approvato lunedì sera dal consi-
glio dei ministri. A venire messo ne-
ro su bianco, infatti, è un periodo
che va dallo scorso marzo al pros-
simo giugno nel quale tutti i ri-
corsi finalizzati alla dichiarazione di
fallimento e gli accertamenti giudi-
ziari dello stato di insolvenza sono
improcedibili.
Con un’unica eccezione, limitata
ai casi in cui il ricorso è stato presen-
tato dal pubblico ministero ed è ac-
compagnato dalla richiesta di prov-
vedimenti cautelari a tutela del patri-
monio o dell’impresa. Evidente
l’obiettivo della misura: sui vuole
evitare di avvantaggiare condotte di
rilevante dissipazione di rilevanza
anche penale a danno dei creditori,
compromettendo anche le esigenze
di repressione dei casi più gravi.
Con l’improcedibilità, invece, si
intende alleggerire la pressione sugli
imprenditori che potrebbero essere
bersagliati da una serie di istanze di
fallimenti avanzate da terzi e, nello
stesso tempo, evitare di metterli nella
condizione di dovere presentare do-
manda di fallimento in proprio (l’im-
procedibilità si applica anche a que-
sto caso) in un contesto in cui lo stato
di insolvenza può essere ampiamen-
te da addebitare a fattori straordina-
ri. Tra l’altro, il rischio sarebbe anche
quello di una dispersione del patri-
monio produttivo senza un effettivo
beneficio a vantaggio dei creditori.
La liquidazione dei beni infatti ri-
schierebbe di avvenire in un mercato
certo alterato e dal funzionamento
anormale. C’è poi un tema di sosteni-
bilità da parte degli uffici giudiziari di
un flusso assai importante di ricorsi,
in un momento in cui il rinvio delle
udienze non urgenti è via via stato
esteso, da ultimo sino alla metà di
maggio proprio con il decreto legge
dell’altra sera.
Il blocco in ogni caso avrà durata
temporanea, trascorsa la quale le
istanze potranno tornare a essere
presentate, e riguarda un’ampia ca-
tegoria di imprese, anche tutte quelle
grandi, ma di dimensioni tali da non
potere comunque avere accesso al
«Decreto Marzano».
Per non compromettere però la
tutela della parità di condizioni tra i
creditori, si prevede che i mesi di
“ferma” dei fallimenti sono steriliz-
zati nel conteggio dell’anno decor-
rente dalla cancellazione del Regi-
stro imprese e per il conteggio dei
termini utili per la presentazione
delle revocatorie.
Resta sullo sfondo comunque
un’altra misura di cui molto si è di-
scusso nei giorni scorsi, quella di un
blocco di giorni delle azioni ese-
cutive individuali, obiettivo da rag-
giungere anche attraverso un mecca-
nismo di autodichiarazione da parte
dell’imprenditore disposto a pagare
comunque cospicui interessi di mo-
ra. Una sorta di automatic stay con-
cesso per legge e per un breve perio-
do, in assenza del quale, per alcuni, la
conseguenza sarà quella di un’esplo-
sione dei concordati in bianco che
l’automatic stay appunto prevedono.
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EMERGENZA COVID-19
CRISI D’IMPRESA