Il Sole 24 Ore - 08.04.2020

(Nora) #1

28 Mercoledì 8 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


LA TASSAZIONE


Periodo transitorio esteso al 31 dicembre 2019


Effetto retroattivo


sulle ritenute


che non sono state operate


Il comma -bis aggiunto all'articolo -


quater del Dl / si applicherà a


partire dai dividendi percepiti dal °


gennaio . Perciò sui dividendi pro-


venienti da società estere e imputabili a


persone fisiche residenti non esercenti


imprese e su quelli di fonte italiana im-


putabili a non residenti, l'emittente o
l'intermediario risulterebbero non aver

applicato le ritenute d'imposta previste


dal nuovo regime senza però essere più
in grado di rivalersi sul contribuente. È

auspicabile che l'onere della liquidazio-


ne dell'imposta sia accollato al socio
della società semplice che potrà provve-

dere in sede di dichiarazione dei redditi.


Lo stesso comma -bis stabilisce che
alle distribuzioni di utili derivanti da

partecipazioni in società ed enti sogget-


ti Ires, formatisi con utili prodotti fino


all'esercizio in corso al  dicembre
, deliberate entro il  dicembre

, continua ad applicarsi il regime


transitorio di cui ai commi da  a 
della legge /. Si deve ritenere

che questa disposizione si applichi ai


dividendi messi in pagamento dalla da-
tadi entrata in vigore del decreto liqui-

dità, anche se si potrebbe pensare ad
una portata retroattiva della norma

(peraltro difficilmente gestibile).


Il regime transitorio viene dunque
esteso non solo ai dividendi formati

con utili prodotti fino all'esercizio in
corso al  dicembre . Il rinvio nor-

mativo complica la lettura. Probabil-


mente si deve intendere che i dividendi
relativi a partecipazioni qualificate de-

tenute da persone fisiche residenti al di
fuori del reddito d'impresa formati con

utili prodotti fino all'esercizio in corso


al  dicembre  concorrono a for-
mare il reddito complessivo in percen-

tuali ridotte a seconda del periodo di


formazione, mentre quelli formati con
utili prodotti successivamente a tale

esercizio subiscono la ritenuta d'impo-


sta del %. Occorre inoltre sapere co-


me individuare le partecipazioni quali-
ficate. Sarebbe troppo complesso tener

conto non solo della quota di parteci-


pazione al capitale e ai voti detenuta
dalla società semplice, ma anche della

quota di partecipazione del socio al ca-


pitale della società semplice. È quindi
corretto ritenere che il test vada fatto

solo a livello di società semplice.


—M.Pi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccezioni per passaporti,


carte d’identità, patenti


e istanze cautelari


Maurizio Caprino


Un mese circa. Di tanto sarà pro-
lungato con il Dl liquidità lo stop

alla maggior parte dei termini am-
ministrativi già previsto dal Dl Cu-

ra Italia (/) e per il quale


tutti si attendevano uno slitta-
mento, visto il perdurare del-

l’emergenza coronavirus. Questo


vale per i processi, le pratiche e i
procedimenti in generale e i docu-

menti. Salvo alcune eccezioni.


Così per i processi la sospensio-
ne di tutti i termini nel periodo 

marzo- aprile (disposta dall’arti-


colo  del Dl Cura Italia) viene ora
prolungata fino al  maggio inclu-

so. Ma solo per la notifica dei ricor-


si e neanche per tutti: si fa eccezio-
ne per quelli relativi al procedi-

mento cautelare (sia quello ante


causam sia quello in appello contro
un’ordinanza cautelare).

Quanto agli iter dei procedi-


menti, viene rinviata dal  apri-
le (data che era stata fissata dal-

l’articolo  del Dl Cura Italia)


al  maggio la fine del periodo
“neutro” che non va considerato

ai fini del conteggio dei termini


relativi ai procedimenti stessi,
se pendenti al  febbraio 

o iniziati successivamente. Co-


me già nel precedente Dl, ciò va-
le sia per i procedimenti su

istanza di parte sia per quelli av-
viati d’ufficio e per tutti i tipi di

termini: ordinatori, perentori,


propedeutici, endoprocedimen-
tali, finali ed esecutivi.

Come precisato dal ministero


dell’Interno (da ultimo, in una cir-
colare del  aprile), tra questi ter-

mini ci sono quelli del procedi-


mento d’irrogazione delle sanzio-
ni per chi viola i divieti imposti

con l’emergenza coronavirus e


quelli per comunicare chi era alla
guida di un veicolo con cui è stata

commessa un’infrazione che


comporta sanzioni sulla patente.
In materia di violazioni stradali,

va considerato anche che il Dpcm


del ° aprile aveva esteso fino al 
aprile il blocco dei termini per no-

tificare i verbali e per i relativi pa-


gamenti e ricorsi.
Più lunga rispetto a quella dei

procedimenti è la proroga previ-


sta per i documenti (ma non per
tutti). Se il Dl Cura Italia aveva

portato al  giugno la validità di


«certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti

abilitativi comunque denomina-


ti» con scadenza tra il  gennaio
e il  aprile, ora si arriva al  set-

tembre e questo riguarda anche i
documenti che scadranno fra il 

aprile e il  luglio.


La norma precisa che i rinvii su
procedimenti e documenti non

toccano quelli regolati da altre di-


sposizioni specifiche del Dl Cura
Italia, dei precedenti dell’emergen-

za coronavirus (i Dl ,  e / e


i rispettivi decreti attuativi). Così le
carte d’identità e i passaporti reste-

ranno validi solo fino al  agosto,


come prevede l’articolo  del Dl
Cura Italia. Ma attenzione: questo

si riferisce solo alla funzione di do-


cumento di riconoscimento, per-
ché ai fini dell’espatrio resta da

considerare la scadenza originaria.


Anche le patenti restano docu-
menti di riconoscimento e quindi

anch’esse beneficiano della proroga


al  agosto. Ma solo se scadute dal
 gennaio in poi, come aveva stabi-

lito il ministero delle Infrastrutture


con una circolare del  marzo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il look through riguarderà


la distribuzione da parte


di società estere e italiane


L’estensione interesserà


anche la quota imputabile


agli enti non commerciali


CONTROLLI E LITI


Movimenti bancari


con utilizzo ampio


Lo stretto legame familiare e la
contenuta composizione del

nucleo domestico è sufficiente a


giustificare, fatta salva la prova
contraria, la riferibilità delle

operazioni riscontrate sui conti


correnti bancari di tali soggetti
all'attività economica della

società sottoposta a verifica.


— Roberto Bianchi
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com


EMERGENZA COVID-19 NT+FISCO


FISCO INTERNAZIONALE


Marco Piazza


Con un auspicato intervento legislati-


vo, il decreto liquidità risolverà il pro-


blema dei dividendi distribuiti da so-


cietà di capitali residenti in Italia a so-


cietà semplici con soci non residenti e


di quelli distribuiti da società estere


alle società semplici italiane per la
quota imputabile ai soci residenti.

Viene così esteso lo speciale regime di


trasparenza (look through) previsto
dall'articolo -quater del Dl

/. Il nuovo regime riguarderà
anche la quota di dividendi imputabili

agli enti non commerciali, i quali con-


correranno integralmente alla forma-
zione dell'imponibile dell'ente.

Per ottenere questo risultato viene


modificato il comma  dell'articolo -
quater con l'aggiunta, tra l'altro, di di-

sposizioni specifiche per i dividendi im-


putabili agli enti non commerciali e ai
non residenti. Confermata, inoltre, l'ap-

plicazione delle disposizioni sulla tassa-


zione integrale dei dividendi proventi
da Paesi a fiscalità privilegiata, con l'in-

troduzione di un nuovo comma -bis.


Non è chiaro, tuttavia, quale sia or-
mai l'utilità delle norme di dettaglio

contenute nel comma , lettere da a) a


e), ora che il regime di speciale traspa-
renza è stato esteso a tutte le tipologie

di dividendi a prescindere dalla resi-


denza dei soci della società semplice.
Infatti, non tutte le casistiche regola-

mentate dagli articoli  del testo uni-


co e  del Dpr / sono declinate
espressamente nel testo rivisto dalla

norma; ciò rischia di creare incertez-


ze. Per fare solo alcuni esempi, non è
chiaro se la quota imputabile alle so-

cietà di capitali dei dividendi distribu-


iti dalle Siiq continui a essere soggetta
a ritenuta d'acconto e tassazione inte-

grale in capo alla società di capitali.


Quanto ai proventi su strumenti fi-
nanziari partecipativi esteri, poi, non

è chiaro se e come si applichi l'articolo


, commi -bis e  ter, considerato
che non pare sussistano i presupposti

per l'applicazione della direttiva “ma-


dre figlia”; non è chiaro neanche per-
ché la ritenuta d'imposta non sia stata

estesa anche alla quota di dividendi


imputabili ai soggetti esenti da Ires
(articolo , comma  del Dpr.

/). E continua a non essere


chiara la procedura da adottare quan-
do una società semplice sia socia di

un’altra società semplice.


Vi sono altre implicazioni di cui si
dovrà tener conto: i dividendi di fonte

estera imputabili a non residenti do-


vrebbero essere esclusi da imposizio-
ne per effetto dell'articolo , comma

 lettera b) del Testo unico; dovrebbe-


ro essere applicabili le convenzioni
contro le doppie imposizioni con il

paese di residenza del socio della so-


cietà semplice (commentario Ocse
all'articolo , par. .).

È auspicabile che in sede di conver-


sione sia chiarito su quale soggetto in-
comba l'obbligo di certificazione degli

utili non assoggettati a ritenuta d'im-


posta o imposta sostituiva (modello
Cupe) e la conseguente indicazione

dei dati del socio della società sempli-


ce nel quadro SK del modello .
Non è pensabile che questa re-

sponsabilità sia accollata all'emittente


o all'intermediario finanziario che in-
terviene nei pagamenti di dividendi

su azioni in deposito accentrato, ba-
sandosi su dati forniti dalla società

semplice. Se la questione non potesse


essere risolta in via interpretativa,
estendendo alle società semplici la

procedura già collaudata per le fidu-


ciarie, sarebbe opportuno un emen-
damento all'articolo -quater che

identifichi nella società semplice il de-


stinatario degli adempimenti di cui
all'articolo , commi , , , -ter e -

quater del Dpr  luglio , n. .


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasparenza generalizzata


per i dividendi pagati a società semplici


PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


Ancora un mese


di rinvio per cause,


atti e documenti

Free download pdf