28 Mercoledì 8 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
LA TASSAZIONE
Periodo transitorio esteso al 31 dicembre 2019
Effetto retroattivo
sulle ritenute
che non sono state operate
Il comma -bis aggiunto all'articolo -
quater del Dl / si applicherà a
partire dai dividendi percepiti dal °
gennaio . Perciò sui dividendi pro-
venienti da società estere e imputabili a
persone fisiche residenti non esercenti
imprese e su quelli di fonte italiana im-
putabili a non residenti, l'emittente o
l'intermediario risulterebbero non aver
applicato le ritenute d'imposta previste
dal nuovo regime senza però essere più
in grado di rivalersi sul contribuente. È
auspicabile che l'onere della liquidazio-
ne dell'imposta sia accollato al socio
della società semplice che potrà provve-
dere in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo stesso comma -bis stabilisce che
alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni in società ed enti sogget-
ti Ires, formatisi con utili prodotti fino
all'esercizio in corso al dicembre
, deliberate entro il dicembre
, continua ad applicarsi il regime
transitorio di cui ai commi da a
della legge /. Si deve ritenere
che questa disposizione si applichi ai
dividendi messi in pagamento dalla da-
tadi entrata in vigore del decreto liqui-
dità, anche se si potrebbe pensare ad
una portata retroattiva della norma
(peraltro difficilmente gestibile).
Il regime transitorio viene dunque
esteso non solo ai dividendi formati
con utili prodotti fino all'esercizio in
corso al dicembre . Il rinvio nor-
mativo complica la lettura. Probabil-
mente si deve intendere che i dividendi
relativi a partecipazioni qualificate de-
tenute da persone fisiche residenti al di
fuori del reddito d'impresa formati con
utili prodotti fino all'esercizio in corso
al dicembre concorrono a for-
mare il reddito complessivo in percen-
tuali ridotte a seconda del periodo di
formazione, mentre quelli formati con
utili prodotti successivamente a tale
esercizio subiscono la ritenuta d'impo-
sta del %. Occorre inoltre sapere co-
me individuare le partecipazioni quali-
ficate. Sarebbe troppo complesso tener
conto non solo della quota di parteci-
pazione al capitale e ai voti detenuta
dalla società semplice, ma anche della
quota di partecipazione del socio al ca-
pitale della società semplice. È quindi
corretto ritenere che il test vada fatto
solo a livello di società semplice.
—M.Pi.
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Eccezioni per passaporti,
carte d’identità, patenti
e istanze cautelari
Maurizio Caprino
Un mese circa. Di tanto sarà pro-
lungato con il Dl liquidità lo stop
alla maggior parte dei termini am-
ministrativi già previsto dal Dl Cu-
ra Italia (/) e per il quale
tutti si attendevano uno slitta-
mento, visto il perdurare del-
l’emergenza coronavirus. Questo
vale per i processi, le pratiche e i
procedimenti in generale e i docu-
menti. Salvo alcune eccezioni.
Così per i processi la sospensio-
ne di tutti i termini nel periodo
marzo- aprile (disposta dall’arti-
colo del Dl Cura Italia) viene ora
prolungata fino al maggio inclu-
so. Ma solo per la notifica dei ricor-
si e neanche per tutti: si fa eccezio-
ne per quelli relativi al procedi-
mento cautelare (sia quello ante
causam sia quello in appello contro
un’ordinanza cautelare).
Quanto agli iter dei procedi-
menti, viene rinviata dal apri-
le (data che era stata fissata dal-
l’articolo del Dl Cura Italia)
al maggio la fine del periodo
“neutro” che non va considerato
ai fini del conteggio dei termini
relativi ai procedimenti stessi,
se pendenti al febbraio
o iniziati successivamente. Co-
me già nel precedente Dl, ciò va-
le sia per i procedimenti su
istanza di parte sia per quelli av-
viati d’ufficio e per tutti i tipi di
termini: ordinatori, perentori,
propedeutici, endoprocedimen-
tali, finali ed esecutivi.
Come precisato dal ministero
dell’Interno (da ultimo, in una cir-
colare del aprile), tra questi ter-
mini ci sono quelli del procedi-
mento d’irrogazione delle sanzio-
ni per chi viola i divieti imposti
con l’emergenza coronavirus e
quelli per comunicare chi era alla
guida di un veicolo con cui è stata
commessa un’infrazione che
comporta sanzioni sulla patente.
In materia di violazioni stradali,
va considerato anche che il Dpcm
del ° aprile aveva esteso fino al
aprile il blocco dei termini per no-
tificare i verbali e per i relativi pa-
gamenti e ricorsi.
Più lunga rispetto a quella dei
procedimenti è la proroga previ-
sta per i documenti (ma non per
tutti). Se il Dl Cura Italia aveva
portato al giugno la validità di
«certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denomina-
ti» con scadenza tra il gennaio
e il aprile, ora si arriva al set-
tembre e questo riguarda anche i
documenti che scadranno fra il
aprile e il luglio.
La norma precisa che i rinvii su
procedimenti e documenti non
toccano quelli regolati da altre di-
sposizioni specifiche del Dl Cura
Italia, dei precedenti dell’emergen-
za coronavirus (i Dl , e / e
i rispettivi decreti attuativi). Così le
carte d’identità e i passaporti reste-
ranno validi solo fino al agosto,
come prevede l’articolo del Dl
Cura Italia. Ma attenzione: questo
si riferisce solo alla funzione di do-
cumento di riconoscimento, per-
ché ai fini dell’espatrio resta da
considerare la scadenza originaria.
Anche le patenti restano docu-
menti di riconoscimento e quindi
anch’esse beneficiano della proroga
al agosto. Ma solo se scadute dal
gennaio in poi, come aveva stabi-
lito il ministero delle Infrastrutture
con una circolare del marzo.
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Il look through riguarderà
la distribuzione da parte
di società estere e italiane
L’estensione interesserà
anche la quota imputabile
agli enti non commerciali
CONTROLLI E LITI
Movimenti bancari
con utilizzo ampio
Lo stretto legame familiare e la
contenuta composizione del
nucleo domestico è sufficiente a
giustificare, fatta salva la prova
contraria, la riferibilità delle
operazioni riscontrate sui conti
correnti bancari di tali soggetti
all'attività economica della
società sottoposta a verifica.
— Roberto Bianchi
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
EMERGENZA COVID-19 NT+FISCO
FISCO INTERNAZIONALE
Marco Piazza
Con un auspicato intervento legislati-
vo, il decreto liquidità risolverà il pro-
blema dei dividendi distribuiti da so-
cietà di capitali residenti in Italia a so-
cietà semplici con soci non residenti e
di quelli distribuiti da società estere
alle società semplici italiane per la
quota imputabile ai soci residenti.
Viene così esteso lo speciale regime di
trasparenza (look through) previsto
dall'articolo -quater del Dl
/. Il nuovo regime riguarderà
anche la quota di dividendi imputabili
agli enti non commerciali, i quali con-
correranno integralmente alla forma-
zione dell'imponibile dell'ente.
Per ottenere questo risultato viene
modificato il comma dell'articolo -
quater con l'aggiunta, tra l'altro, di di-
sposizioni specifiche per i dividendi im-
putabili agli enti non commerciali e ai
non residenti. Confermata, inoltre, l'ap-
plicazione delle disposizioni sulla tassa-
zione integrale dei dividendi proventi
da Paesi a fiscalità privilegiata, con l'in-
troduzione di un nuovo comma -bis.
Non è chiaro, tuttavia, quale sia or-
mai l'utilità delle norme di dettaglio
contenute nel comma , lettere da a) a
e), ora che il regime di speciale traspa-
renza è stato esteso a tutte le tipologie
di dividendi a prescindere dalla resi-
denza dei soci della società semplice.
Infatti, non tutte le casistiche regola-
mentate dagli articoli del testo uni-
co e del Dpr / sono declinate
espressamente nel testo rivisto dalla
norma; ciò rischia di creare incertez-
ze. Per fare solo alcuni esempi, non è
chiaro se la quota imputabile alle so-
cietà di capitali dei dividendi distribu-
iti dalle Siiq continui a essere soggetta
a ritenuta d'acconto e tassazione inte-
grale in capo alla società di capitali.
Quanto ai proventi su strumenti fi-
nanziari partecipativi esteri, poi, non
è chiaro se e come si applichi l'articolo
, commi -bis e ter, considerato
che non pare sussistano i presupposti
per l'applicazione della direttiva “ma-
dre figlia”; non è chiaro neanche per-
ché la ritenuta d'imposta non sia stata
estesa anche alla quota di dividendi
imputabili ai soggetti esenti da Ires
(articolo , comma del Dpr.
/). E continua a non essere
chiara la procedura da adottare quan-
do una società semplice sia socia di
un’altra società semplice.
Vi sono altre implicazioni di cui si
dovrà tener conto: i dividendi di fonte
estera imputabili a non residenti do-
vrebbero essere esclusi da imposizio-
ne per effetto dell'articolo , comma
lettera b) del Testo unico; dovrebbe-
ro essere applicabili le convenzioni
contro le doppie imposizioni con il
paese di residenza del socio della so-
cietà semplice (commentario Ocse
all'articolo , par. .).
È auspicabile che in sede di conver-
sione sia chiarito su quale soggetto in-
comba l'obbligo di certificazione degli
utili non assoggettati a ritenuta d'im-
posta o imposta sostituiva (modello
Cupe) e la conseguente indicazione
dei dati del socio della società sempli-
ce nel quadro SK del modello .
Non è pensabile che questa re-
sponsabilità sia accollata all'emittente
o all'intermediario finanziario che in-
terviene nei pagamenti di dividendi
su azioni in deposito accentrato, ba-
sandosi su dati forniti dalla società
semplice. Se la questione non potesse
essere risolta in via interpretativa,
estendendo alle società semplici la
procedura già collaudata per le fidu-
ciarie, sarebbe opportuno un emen-
damento all'articolo -quater che
identifichi nella società semplice il de-
stinatario degli adempimenti di cui
all'articolo , commi , , , -ter e -
quater del Dpr luglio , n. .
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Trasparenza generalizzata
per i dividendi pagati a società semplici
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ancora un mese
di rinvio per cause,
atti e documenti