Il Sole 24 Ore - 08.04.2020

(Nora) #1

Il Sole 24 Ore Mercoledì 8 Aprile 2020 31


Norme & Tributi


DECRETO LIQUIDITÀ


Cigo, Fis e Cigd estesi


agli ultimi assunti


Ammortizzatori anche


a chi è entrato in azienda


tra il  febbraio e il  marzo


Cassa integrazione ordinaria, assegno


ordinario del Fondo di integrazione sala-
riale e cassa integrazione in deroga estesa

agli assunti tra il  febbraio e il  marzo.


Lo prevede la bozza del decreto liquidità
che interviene modificando gli articoli 

e  del decreto legge /. Quest'ul-


timo ha introdotto la possibilità di acce-
dere alla cassa integrazione ordinaria o

all’assegno ordinario del Fis con causale


emergenza Covid- per un massimo di
nove settimane a partire dal  febbraio.

Tuttavia l’accesso è stato previsto per i la-


voratori che risultavano alla dipendenza
delle aziende interessate al  febbraio.

Situazione analoga si è realizzata


per la cassa integrazione in deroga


sempre per Covid- disciplinata dal-


l’articolo  del Dl cura Italia.
Per i lavoratori assunti successiva-

mente non era stato previsto un am-


mortizzatore specifico ed era stata ipo-
tizzata la possibilità di accedere al Fon-

do per il reddito di ultima istanza, istitu-


ito. Ora il decreto liquidità aggiunge al
Dl  la precisazione che Cigo, Fis e Cigd

intervengono anche per gli assunti dal


 febbraio al  marzo.
Inoltre, per quanto riguarda la cassa

in deroga, viene stabilito che le doman-


de da inviare alle Regioni o alle Provin-
ce autonome sono esenti dall’imposta

di bollo. Può sembrare una banalità,
ma alcuni accordi regionali richiedono

espressamente il rispetto della norma-


tiva in materia, complicando ulterior-
mente gli adempimenti a carico del da-

tore di lavoro o dell’intermediario.


—M.Pri.


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DECRETO CURA ITALIA


Blocco dei licenziamenti


con effetti collaterali


La moratoria


sulle procedure può


dilatare il preavviso


Angelo Zambelli


Con il decreto cura Italia è stato fatto


divieto ai datori di lavoro, «indipen-


dentemente dal numero dei dipen-
denti», di «recedere dal contratto

per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell’articolo , della legge  lu-

glio , n.» ovvero, ricorren-


done i presupposti, di dare «avvio al-
le procedure di cui agli articoli ,  e

, della legge  luglio , numero


» per un periodo di  giorni de-
correnti dal  marzo, data di pubbli-

cazione del decreto legge / in


Gazzetta Ufficiale.
Sembra lecito ritenere che anche

i licenziamenti non ricompresi nella


norma, vale a dire quelli individuali
per giustificato motivo oggettivo in-

timati prima del  marzo e quelli


collettivi le cui procedure di legge per
l’intimazione siano state avviate pri-

ma del  febbraio , possano es-


serne coinvolti.
Infatti, il datore di lavoro che sod-

disfi i requisiti dimensionali indicati


nell’articolo  dello Statuto di lavo-
ratori e intenda procedere al licen-

ziamento per giustificato motivo og-


gettivo di un dipendente assunto
prima del  marzo , deve dar cor-

so alla procedura di  giorni previ-


sta dall’articolo  della legge
/. In tale ipotesi l’efficacia

del licenziamento retroagisce all’av-


vio della procedura e il periodo inter-
corrente tra tale data e quella in cui il

recesso viene concretamente inti-
mato è considerato a tutti gli effetti

preavviso lavorato.


Atteso che, in ragione delle misu-
re di contenimento dell’epidemia

adottate dal Governo, è precluso agli


ispettorati territoriali del lavoro con-
vocare le parti davanti alla commis-

sione di conciliazione prima del 
aprile  (salvo ulteriore proroga),

si potrebbero porre dei problemi di


tipo “operativo” ogniqualvolta il pe-
riodo di preavviso contrattualmente

dovuto al prestatore abbia durata in-


feriore all’arco temporale intercor-
rente tra la data di invio della comu-

nicazione di avvio della procedura da


parte del datore di lavoro e quella di
convocazione delle parti davanti alla

commissione di conciliazione, come


avviene nel caso di dipendenti ai
quali sia attribuito il livello più basso

della declaratoria contrattuale e che


abbiano maturato una contenuta
anzianità aziendale.

L’unica soluzione validamente


adottabile per ovviare al problema
potrebbe essere quella di considera-

re i giorni eccedenti il preavviso con-


trattualmente previsto quale preav-
viso convenzionale, di durata supe-

riore a quella stabilita dal contratto
collettivo in ragione della qualifica e

dell’anzianità aziendale; questa so-


luzione, del resto, appare pienamen-
te legittima in quanto rappresenta

un trattamento di miglior favore per


il lavoratore rispetto a quello cui que-
sti avrebbe diritto.

In alternativa, laddove previsto


un incentivo perché nel frattempo
l’azienda ha trovato un accordo col

dipendente, computare in tutto o in


parte la componente retributiva del
periodo in eccedenza (pur sempre

corrisposto seppur a diverso titolo)


deducendolo dall’incentivo finale.
Quanto ai licenziamenti collettivi,

l’articolo  del decreto / ha


disposto il “congelamento” per un
periodo di  giorni dal  marzo in

caso di procedure avviate a decorrere


dal  febbraio , rispetto alle
quali, dunque, non sembrano poter-

si porre problemi di tipo operativo.


Problemi che, al contrario, sussi-
stono certamente con riferimento al-

le procedure non considerate dal de-


creto, vale a dire quelle avviate prima
di tale data e non ancora concluse.

Infatti, seppur vero che la consulta-
zione potrebbe validamente avveni-

re in modalità telematica senza la fis-


sazione di alcun incontro fisico tra le
parti coinvolte, vietato per effetto del

Dpcm del  marzo ,è altrettanto
vero che le modalità telematiche non

sembrano poi in concreto poter tro-


vare effettiva applicazione con riferi-
mento all’assemblea dei lavoratori,

che nella prassi sindacale consolida-


ta precede la sottoscrizione dell’ac-
cordo sindacale che suggella la fine

della procedura.


Pertanto, benché il mancato svol-
gimento dell’assemblea dei lavora-

tori non possa qualificarsi quale vio-


lazione delle procedure, atteso che la
stessa non rappresenta un adempi-

mento necessario, si tratterebbe co-


munque di un vulnus alle prerogati-
ve riconosciute dallo Statuto dei la-

voratori ai sindacati, che potrebbe


quantomeno tradursi in una (legitti-
ma) “paralisi” sindacale.

Nel contesto attuale, pertanto, si


pone la seguente alternativa: o i da-
tori di lavoro unilateralmente proce-

dono alla revoca delle procedure di


licenziamento collettivo avviate an-
tecedentemente al  febbraio 

(laddove un accordo sindacale appa-


ia la soluzione preferibile quale esito
della procedura) o, in alternativa,

concordano con i sindacati una so-


spensione, sulla falsa riga di quella
prevista dal decreto cura Italia, ad es-

se espressamente non applicabile.
Benché tale sospensione si tradu-

ca, di fatto, in una proroga dei termi-


ni della procedura di licenziamento
collettivo non contemplata dalla leg-

ge, appare lecito escludere che i Tri-


bunali chiamati in futuro a pronun-
ciarsi sulla questione, considerato il

contesto di emergenza nonché le fi-


nalità di tutela dei lavoratori coinvol-
ti, possano ritenerla non giustificata

e quindi illegittima, tanto più trat-


tandosi comunque di un trattamento
di miglior favore nei loro confronti.

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Per l’assegno Cig diretto


arriva il modello semplificato


Antonino Cannioto


Giuseppe Maccarone


Modalità smart per il modello “SR”,


utile al pagamento diretto delle inte-


grazioni salariali (ordinarie, straor-


dinarie, Fis, Fondi di solidarietà e de-


roga). A darne notizia è l’Inps che,


con il messaggio /, illustra le


semplificazioni alla compilazione e


trasmissione del citato modello.


L’emergenza coronavirus e le


conseguenti restrizioni imposte alla


mobilità, unite al massiccio ricorso


agli ammortizzatori sociali, induco-


no l’Istituto ad accelerare sul fronte


dello snellimento di alcune procedu-


re che, fino a oggi, hanno reso meno


fluido l’accesso alle prestazioni con-


cesse ad aziende e lavoratori.


Su questa falsariga, l’Inps comu-


nica la prossima dismissione del mo-


dello cartaceo per la gestione dei pa-


gamenti dei trattamenti di integra-


zione salariale e annuncia il passag-


gio a una fase in cui l’acquisizione di


tutti i dati utili al pagamento diretto


avverrà tramite i flussi UniEmens.


In conseguenza delle semplifica-


zioni introdotte, i lavoratori non do-


vranno più sottoscrivere il modello;
le informazioni utili riguardo alla

prestazione interessata, potranno, a


ogni modo, essere sempre richieste
al proprio datore. Parallelamente i la-

voratori non dovranno più autocerti-


ficare talune condizioni soggettive -
quali, ad esempio, l’assenza di pre-

stazione di attività lavorativa per i


periodi oggetto di cassa e la mancata
percezione dell’indennità di mancato

preavviso - che saranno controllate


automaticamente dall’Inps. Non più
necessarie, altresì, le indicazioni ine-

renti a: stato civile, titolo di studio,


partecipazione a lavori socialmente
utili e eventuali periodi effettuati.

Ricordiamo, con l’occasione, che


la compilazione del modello “SR
” era già stata resa più snella a

seguito della mancata obbligato-


rietà della redazione dei quadri D (
messaggio /) ed E (messag-

gio n. /).


Sempre per agevolare le attività
di pagamento delle prestazioni, nel

messaggio vengono illustrate an-


che alcune innovazioni inerenti alla
compilazione del modello “SR”,

già operative.
Tra queste, si segnala l’obbligo

dell’indicazione del numero di auto-


rizzazione comunicato dall’Istituto,
che consente l’abbinamento auto-

matico alla stessa del file “SR”. Ciò


consentirà il passaggio a una succes-
siva fase in cui le lavorazioni saranno

automatizzate. L’Inps, inoltre, comu-


nica che, per ridurre la mole di mo-
delli “SR” da trasmettere, è stata

resa operativa la possibilità di inviare


flussi relativi a più mensilità.
In chiusura, sempre sul tema del-

la semplificazione dei pagamenti


delle prestazioni non pensionisti-
che, ricordiamo che dal  aprile

 non è più prevista la compila-


zione e trasmissione dei modelli
“SR” e “SR”, né Poste Italiane

e gli istituti di credito sono più tenuti


alla loro validazione.


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EMERGENZA COVID-19


LAVORO


I dati utili per il pagamento


al lavoratore acquisiti


tramite i flussi Uniemens


Controllo automatico


dell’Inps su condizioni


prima autocertificate


QUOTIDIANO


DEL LAVORO


CASSAZIONE


Proporzionato il recesso


per diverbio litigioso


Il licenziamento di un lavoratore


per avere colpito con un calcio il
capoturno, nel corso di un diverbio

litigioso dentro lo stabilimento
aziendale, è misura che può

rivelarsi proporzionata e legittima


rispetto alla scala di valori che
connotano una comunità sociale.

— Giuseppe Bulgarini d’Elci


Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

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