Il Sole 24 Ore Mercoledì 8 Aprile 2020 31
Norme & Tributi
DECRETO LIQUIDITÀ
Cigo, Fis e Cigd estesi
agli ultimi assunti
Ammortizzatori anche
a chi è entrato in azienda
tra il febbraio e il marzo
Cassa integrazione ordinaria, assegno
ordinario del Fondo di integrazione sala-
riale e cassa integrazione in deroga estesa
agli assunti tra il febbraio e il marzo.
Lo prevede la bozza del decreto liquidità
che interviene modificando gli articoli
e del decreto legge /. Quest'ul-
timo ha introdotto la possibilità di acce-
dere alla cassa integrazione ordinaria o
all’assegno ordinario del Fis con causale
emergenza Covid- per un massimo di
nove settimane a partire dal febbraio.
Tuttavia l’accesso è stato previsto per i la-
voratori che risultavano alla dipendenza
delle aziende interessate al febbraio.
Situazione analoga si è realizzata
per la cassa integrazione in deroga
sempre per Covid- disciplinata dal-
l’articolo del Dl cura Italia.
Per i lavoratori assunti successiva-
mente non era stato previsto un am-
mortizzatore specifico ed era stata ipo-
tizzata la possibilità di accedere al Fon-
do per il reddito di ultima istanza, istitu-
ito. Ora il decreto liquidità aggiunge al
Dl la precisazione che Cigo, Fis e Cigd
intervengono anche per gli assunti dal
febbraio al marzo.
Inoltre, per quanto riguarda la cassa
in deroga, viene stabilito che le doman-
de da inviare alle Regioni o alle Provin-
ce autonome sono esenti dall’imposta
di bollo. Può sembrare una banalità,
ma alcuni accordi regionali richiedono
espressamente il rispetto della norma-
tiva in materia, complicando ulterior-
mente gli adempimenti a carico del da-
tore di lavoro o dell’intermediario.
—M.Pri.
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DECRETO CURA ITALIA
Blocco dei licenziamenti
con effetti collaterali
La moratoria
sulle procedure può
dilatare il preavviso
Angelo Zambelli
Con il decreto cura Italia è stato fatto
divieto ai datori di lavoro, «indipen-
dentemente dal numero dei dipen-
denti», di «recedere dal contratto
per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell’articolo , della legge lu-
glio , n.» ovvero, ricorren-
done i presupposti, di dare «avvio al-
le procedure di cui agli articoli , e
, della legge luglio , numero
» per un periodo di giorni de-
correnti dal marzo, data di pubbli-
cazione del decreto legge / in
Gazzetta Ufficiale.
Sembra lecito ritenere che anche
i licenziamenti non ricompresi nella
norma, vale a dire quelli individuali
per giustificato motivo oggettivo in-
timati prima del marzo e quelli
collettivi le cui procedure di legge per
l’intimazione siano state avviate pri-
ma del febbraio , possano es-
serne coinvolti.
Infatti, il datore di lavoro che sod-
disfi i requisiti dimensionali indicati
nell’articolo dello Statuto di lavo-
ratori e intenda procedere al licen-
ziamento per giustificato motivo og-
gettivo di un dipendente assunto
prima del marzo , deve dar cor-
so alla procedura di giorni previ-
sta dall’articolo della legge
/. In tale ipotesi l’efficacia
del licenziamento retroagisce all’av-
vio della procedura e il periodo inter-
corrente tra tale data e quella in cui il
recesso viene concretamente inti-
mato è considerato a tutti gli effetti
preavviso lavorato.
Atteso che, in ragione delle misu-
re di contenimento dell’epidemia
adottate dal Governo, è precluso agli
ispettorati territoriali del lavoro con-
vocare le parti davanti alla commis-
sione di conciliazione prima del
aprile (salvo ulteriore proroga),
si potrebbero porre dei problemi di
tipo “operativo” ogniqualvolta il pe-
riodo di preavviso contrattualmente
dovuto al prestatore abbia durata in-
feriore all’arco temporale intercor-
rente tra la data di invio della comu-
nicazione di avvio della procedura da
parte del datore di lavoro e quella di
convocazione delle parti davanti alla
commissione di conciliazione, come
avviene nel caso di dipendenti ai
quali sia attribuito il livello più basso
della declaratoria contrattuale e che
abbiano maturato una contenuta
anzianità aziendale.
L’unica soluzione validamente
adottabile per ovviare al problema
potrebbe essere quella di considera-
re i giorni eccedenti il preavviso con-
trattualmente previsto quale preav-
viso convenzionale, di durata supe-
riore a quella stabilita dal contratto
collettivo in ragione della qualifica e
dell’anzianità aziendale; questa so-
luzione, del resto, appare pienamen-
te legittima in quanto rappresenta
un trattamento di miglior favore per
il lavoratore rispetto a quello cui que-
sti avrebbe diritto.
In alternativa, laddove previsto
un incentivo perché nel frattempo
l’azienda ha trovato un accordo col
dipendente, computare in tutto o in
parte la componente retributiva del
periodo in eccedenza (pur sempre
corrisposto seppur a diverso titolo)
deducendolo dall’incentivo finale.
Quanto ai licenziamenti collettivi,
l’articolo del decreto / ha
disposto il “congelamento” per un
periodo di giorni dal marzo in
caso di procedure avviate a decorrere
dal febbraio , rispetto alle
quali, dunque, non sembrano poter-
si porre problemi di tipo operativo.
Problemi che, al contrario, sussi-
stono certamente con riferimento al-
le procedure non considerate dal de-
creto, vale a dire quelle avviate prima
di tale data e non ancora concluse.
Infatti, seppur vero che la consulta-
zione potrebbe validamente avveni-
re in modalità telematica senza la fis-
sazione di alcun incontro fisico tra le
parti coinvolte, vietato per effetto del
Dpcm del marzo ,è altrettanto
vero che le modalità telematiche non
sembrano poi in concreto poter tro-
vare effettiva applicazione con riferi-
mento all’assemblea dei lavoratori,
che nella prassi sindacale consolida-
ta precede la sottoscrizione dell’ac-
cordo sindacale che suggella la fine
della procedura.
Pertanto, benché il mancato svol-
gimento dell’assemblea dei lavora-
tori non possa qualificarsi quale vio-
lazione delle procedure, atteso che la
stessa non rappresenta un adempi-
mento necessario, si tratterebbe co-
munque di un vulnus alle prerogati-
ve riconosciute dallo Statuto dei la-
voratori ai sindacati, che potrebbe
quantomeno tradursi in una (legitti-
ma) “paralisi” sindacale.
Nel contesto attuale, pertanto, si
pone la seguente alternativa: o i da-
tori di lavoro unilateralmente proce-
dono alla revoca delle procedure di
licenziamento collettivo avviate an-
tecedentemente al febbraio
(laddove un accordo sindacale appa-
ia la soluzione preferibile quale esito
della procedura) o, in alternativa,
concordano con i sindacati una so-
spensione, sulla falsa riga di quella
prevista dal decreto cura Italia, ad es-
se espressamente non applicabile.
Benché tale sospensione si tradu-
ca, di fatto, in una proroga dei termi-
ni della procedura di licenziamento
collettivo non contemplata dalla leg-
ge, appare lecito escludere che i Tri-
bunali chiamati in futuro a pronun-
ciarsi sulla questione, considerato il
contesto di emergenza nonché le fi-
nalità di tutela dei lavoratori coinvol-
ti, possano ritenerla non giustificata
e quindi illegittima, tanto più trat-
tandosi comunque di un trattamento
di miglior favore nei loro confronti.
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Per l’assegno Cig diretto
arriva il modello semplificato
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
Modalità smart per il modello “SR”,
utile al pagamento diretto delle inte-
grazioni salariali (ordinarie, straor-
dinarie, Fis, Fondi di solidarietà e de-
roga). A darne notizia è l’Inps che,
con il messaggio /, illustra le
semplificazioni alla compilazione e
trasmissione del citato modello.
L’emergenza coronavirus e le
conseguenti restrizioni imposte alla
mobilità, unite al massiccio ricorso
agli ammortizzatori sociali, induco-
no l’Istituto ad accelerare sul fronte
dello snellimento di alcune procedu-
re che, fino a oggi, hanno reso meno
fluido l’accesso alle prestazioni con-
cesse ad aziende e lavoratori.
Su questa falsariga, l’Inps comu-
nica la prossima dismissione del mo-
dello cartaceo per la gestione dei pa-
gamenti dei trattamenti di integra-
zione salariale e annuncia il passag-
gio a una fase in cui l’acquisizione di
tutti i dati utili al pagamento diretto
avverrà tramite i flussi UniEmens.
In conseguenza delle semplifica-
zioni introdotte, i lavoratori non do-
vranno più sottoscrivere il modello;
le informazioni utili riguardo alla
prestazione interessata, potranno, a
ogni modo, essere sempre richieste
al proprio datore. Parallelamente i la-
voratori non dovranno più autocerti-
ficare talune condizioni soggettive -
quali, ad esempio, l’assenza di pre-
stazione di attività lavorativa per i
periodi oggetto di cassa e la mancata
percezione dell’indennità di mancato
preavviso - che saranno controllate
automaticamente dall’Inps. Non più
necessarie, altresì, le indicazioni ine-
renti a: stato civile, titolo di studio,
partecipazione a lavori socialmente
utili e eventuali periodi effettuati.
Ricordiamo, con l’occasione, che
la compilazione del modello “SR
” era già stata resa più snella a
seguito della mancata obbligato-
rietà della redazione dei quadri D (
messaggio /) ed E (messag-
gio n. /).
Sempre per agevolare le attività
di pagamento delle prestazioni, nel
messaggio vengono illustrate an-
che alcune innovazioni inerenti alla
compilazione del modello “SR”,
già operative.
Tra queste, si segnala l’obbligo
dell’indicazione del numero di auto-
rizzazione comunicato dall’Istituto,
che consente l’abbinamento auto-
matico alla stessa del file “SR”. Ciò
consentirà il passaggio a una succes-
siva fase in cui le lavorazioni saranno
automatizzate. L’Inps, inoltre, comu-
nica che, per ridurre la mole di mo-
delli “SR” da trasmettere, è stata
resa operativa la possibilità di inviare
flussi relativi a più mensilità.
In chiusura, sempre sul tema del-
la semplificazione dei pagamenti
delle prestazioni non pensionisti-
che, ricordiamo che dal aprile
non è più prevista la compila-
zione e trasmissione dei modelli
“SR” e “SR”, né Poste Italiane
e gli istituti di credito sono più tenuti
alla loro validazione.
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EMERGENZA COVID-19
LAVORO
I dati utili per il pagamento
al lavoratore acquisiti
tramite i flussi Uniemens
Controllo automatico
dell’Inps su condizioni
prima autocertificate
QUOTIDIANO
DEL LAVORO
CASSAZIONE
Proporzionato il recesso
per diverbio litigioso
Il licenziamento di un lavoratore
per avere colpito con un calcio il
capoturno, nel corso di un diverbio
litigioso dentro lo stabilimento
aziendale, è misura che può
rivelarsi proporzionata e legittima
rispetto alla scala di valori che
connotano una comunità sociale.
— Giuseppe Bulgarini d’Elci
Il testo integrale dell’articolo su:
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