Il Sole 24 Ore - 22.02.2020

(Jeff_L) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 22 Febbraio 2020 19


Norme & Tributi


Obbligo di documento commerciale


anche per il corrispettivo non riscosso


Alessandro Mastromatteo


Benedetto Santacroce


Emissione del documento com-


merciale, salvo emissione di fattura


immediata, anche in presenza di
corrispettivi non riscossi ed a pre-

scindere quindi dal momento im-


positivo Iva. Valutazione in sede di
controllo, e per le operazioni effet-

tuate sino al  giugno , dei


disallineamenti derivanti da opera-
zioni di reso, annullo e corrispettivi

non riscossi. Obbligo di corrispetti-


vi telematici anche per i forfettari.
Indicazione del bene ceduto o del

servizio reso in maniera sintetica e


non puntale. Pubblicazione entro


marzo di una serie di Faq sugli


scontrini elettronici. Sono alcuni
dei principali chiarimenti resi dal-

l’agenzia delle entrate con la circo-
lare /E, pubblicata ieri  febbraio

, con cui è stato anche ricorda-


to come il credito di imposta per
l’acquisto o l’adattamento dei regi-

stratori telematici spetta per le sole


spese sostenute nel  e nel ,
ed è fruibile anche da chi ha sotto-

scritto a tal fine contratti di leasing.


La documentazione


Il documento commerciale deve


essere emesso ogniqualvolta un
bene venga ceduto e una presta-

zione risulti resa, a prescindere


dal momento impositivo Iva e,
quindi, con specifico riguardo alle

prestazioni di servizi anche quan-


do non sia stata ancora riscossa
alcuna somma.

Le Entrate ritengono infatti co-


me l’obbligo di emissione del docu-
mento commerciale, e quindi di

memorizzarne e trasmetterne i re-


lativi dati, derivi sì dall’esecuzione
dell’operazione ma questo mo-

mento non deve essere inteso come


quello di effettuazione rilevante a


fini Iva coincidente, in particolare,


per le prestazioni di servizi con il
loro pagamento.

Da questa interpretazione deri-
va peraltro una diversità di com-

portamenti da porre in essere nel


caso di corrispettivi non riscossi a
seconda che si sia realizzata una

cessione di beni oppure una presta-


zione di servizi. In caso di cessione
di beni senza che sia stato effettua-

to il pagamento, occorre memoriz-


zare l’operazione ed emettere un
documento commerciale con l’evi-

denza del corrispettivo non riscos-


so. Al momento del pagamento a
saldo non sarà necessario generare

un nuovo documento.


Invece in caso di ultimazione di
prestazioni di servizi senza paga-

mento del corrispettivo, si deve co-


munque memorizzare l’operazione
ed emettere un documento com-

merciale evidenziando il corrispet-


tivo non riscosso; inoltre, al mo-
mento del pagamento, si dovrà ge-

nerare un nuovo documento com-


merciale - perfezionandosi solo
con il pagamento il momento im-

positivo ai fini Iva - richiamando gli


elementi indentificativi di quello


precedente. Ciò sempre che il ce-
dente/prestatore non emetta una

fattura (ordinaria o semplificata)


«immediata» entro il dodicesimo
giorno successivo all’effettuazione

dell’operazione ai fini Iva.


Sarà comunque possibile emet-
tere un documento commerciale,

recante il «non riscosso», utilizza-


bile ai fini della successiva emissio-
ne di una fattura «differita» ex arti-

colo , comma , lettera a), dello


stesso decreto Iva.
La memorizzazione elettronica

con emissione del documento


commerciale deve essere invece
effettuata al momento del paga-

mento del corrispettivo, totale o


parziale, ovvero al momento della
consegna del bene o della ultima-

zione della prestazione se tali


eventi si verificano anteriormente
al pagamento. commerciale – es-

sendosi già perfezionato il mo-
mento impositivo ai fini Iva - e

l’esercente potrà dare evidenza


dell’avvenuto pagamento con una
semplice quietanza di pagamento

oppure direttamente sul docu-


mento commerciale già emesso.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI


La circolare /E:


i soggetti forfettari


sono obbligati


Indicazione del bene ceduto


o del servizio reso


anche in maniera sintetica


GLI ALTRI PUNTI CHIARITI


1. Il credito d’imposta


l credito d’imposta per i
registratori telematici è pari al

50% della spesa sostenuta


fino a un massimo di 250 euro
in caso di acquisto e di 50 euro

in caso di adattamento. Il
credito è comprensivo di Iva,

nella misura in cui l’imposta


non è oggetto di detrazione da
parte di chi fruisce

dell’agevolazione. La spesa


deve essere sostenuta con
strumenti tracciabili (ad

esempio bonifici e carte di


credito o di debito)


2. I buoni pasto


Alla ricezione del buono pasto
il commerciante deve

memorizzare il corrispettivo,


in tutto o in parte non
riscosso, ed emettere il

documento commerciale. Dal


1° luglio 2020 si potrà poi
specificare più nel dettaglio la

natura della transazione


Sanzione ravvedibile


in caso di violazione


Ravvedimento operoso in caso di


tardivo adempimento dell’obbligo


di memorizzazione e/o di trasmis-
sione dei dati dei corrispettivi. Il

mancato rispetto dei termini previ-
sti configura, infatti, per entrambe le

fasi di cui si compone l’obbligo dei


corrispettivi telematici, un’omissio-
ne sanzionabile. Le Entrate chiari-

scono comunque come sarà appli-


cabile un’unica sanzione anche
quando le violazioni abbiano ri-

guardato entrambe le fasi: ciò in


quanto l’omessa o infedele memo-
rizzazione seguita dalla tardiva ov-

vero omessa trasmissione dei dati,


configurano, sotto il profilo sanzio-
natorio, un unico comportamento

consistente nell’omesso, errato o in-


fedele adempimento dell’obbligo.
La prima conseguenza, eviden-

ziata nella circolare /E, consiste nel


fatto che l’esercente che abbia effet-
tuato una corretta memorizzazione

cui non abbia fatto tuttavia seguito


la trasmissione dei dati risulta san-


zionabile allo stesso modo dell’eser-
cente che abbia effettuato una me-

morizzazione infedele inviandone


comunque regolarmente il dato.
Il secondo aspetto è la sanziona-

bilità del comportamento anche


quando sia dipeso da eventi straor-
dinari, quali un dispositivo fuori

servizio. In tali ipotesi - considerate


eccezionali- la memorizzazione del
dato va effettuata utilizzando le pro-

cedure alternative previste, anno-


tando le operazioni effettuate su un
apposito registro, da tenere anche in

modalità informatica, mentre i dati


vanno comunque inviati per non in-
correre in sanzioni. Si potrebbe a tal

fine recuperare i dati e trasmetterli


all’Agenzia avvalendosi del portale
«Fatture e corrispettivi». Infine, se-

condo le Entrate, la sostanziale con-


tinuità tra le precedenti forme di do-
cumentazione (scontrino e ricevuta

fiscali) e l’obbligo dei corrispettivi


telematici, comporta che per il com-
puto del numero di violazioni realiz-

zate nel quinquennio, che determi-


na l’applicazione di sanzioni acces-
sorie, si debba tenere conto cumula-

tivamente di quelle poste in essere in


vigenza delle diverse disposizioni.
—A. Ma.

—B. Sa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI


Penalità unica per chi


non memorizza


e non trasmette i dati


COEFFICIENTE 0,


IL CALCOLO PER IL TFR DI GENNAIO


A


gennaio il coefficiente per ri-


valutare le quote di tratta-
mento di fine rapporto (Tfr)

accantonate al  dicembre


 è ,. L’articolo  del Co-
dice civile stabilisce che, alla fine di

ogni anno, la quota di Tfr accantonata


va rivalutata.
Per determinare il coefficiente di ri-

valutazione del Tfr, o delle anticipazio-


ni, si parte dall’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impie-

gati diffuso ogni mese dall’Istat, nel


nostro caso quello “senza tabacchi la-
vorati”. In particolare, si calcola la dif-

ferenza in percentuale tra il mese di di-
cembre dell’anno precedente e il mese

in cui si effettua la rivalutazione. Poi si


calcola il % della differenza, a cui si
aggiunge, mensilmente, un tasso fisso

di , (che su base annua è di ,).


La somma tra il % e il tasso fisso è il
coefficiente di rivalutazione.

L’indice Istat per gennaio è pari a


,. A partire dai dati di gennaio 
la base di riferimento dell’indice na-

zionale dei prezzi al consumo per le fa-


miglie di operai e impiegati è il  (la


base precedente era  = ).


La differenza in percentuale rispet-
to a dicembre , su cui si calcola il

%, è ,. Pertanto il % è


,. A gennaio il tasso fisso è
,. Sommando quindi il %

(,) più il tasso fisso (,), si
ottiene il coefficiente di rivalutazione

pari a ,.


In caso di corresponsione di un’an-
ticipazione del Tfr, il tasso di rivaluta-

zione si applica sull’intero importo ac-


cantonato fino al periodo di paga in cui
l’erogazione viene effettuata. Per il re-

sto dell’anno l’aumento si applica, in-


vece, solo sulla quota al netto dell’anti-
cipazione, quella che rimane a disposi-

zione del datore di lavoro.


Non è soggetta a rivalutazione la
quota di tfr rapporto versata dai la-

voratori ai fondi di previdenza com-


plementare. Va invece rivalutata a
cura del datore di lavoro la quota di

Tfr maturata dal dipendente di una


azienda con almeno  dipendenti
che non ha aderito alla previdenza

complementare.


In base all’articolo , comma , del-


la legge finanziaria , il Tfr maturato
da questi lavoratori dal ° gennaio 

va trasferito al Fondo di tesoreria pres-


so l’Inps. Tuttavia anche se il datore non
ha più la disponibilità finanziaria delle

somme maturate dal lavoratore, dovrà


ugualmente gestirle dal punto di vista
contabile, compresa la rivalutazione

delle quote. Dal ° gennaio  la riva-


lutazione del Tfr è soggetta a una impo-
sta sostitutiva del  per cento.

Normalmente l’imposta si calcola e


si detrae dal Tfr al termine del periodo
di imposta. Il versamento va effettuato

a titolo di acconto (calcolandolo in mi-


sura pari al % della rivalutazione ma-
turata nell’anno precedente) entro il 

dicembre dell’anno di riferimento, tra-


mite modello F, con il codice tributo
, e a titolo di saldo entro il  febbra-

io, sempre con modello F, con il codi-


ce tributo , dell’anno successivo. Si
versa entro la stessa data del  febbraio

anche l’imposta sostitutiva trattenuta


precedentemente, in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro du-

rante l’anno.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

I coefficienti annuali e mensili


MESI TFR MATURATO
FINO
AL PERIODO
COMPRESO
TRA

AUMENTO PREZZI AL CONSUMO
OPERAI E IMPIEGATI

TASSO
FISSO
1,5%

TOTALE F + G
COEFF. DI
RIVALUTAZ.

COEFFICIENTE
DI RIVALUTAZ.
PROGRESSIVO

MONTANTE
PROGRESSIVO

INDICE
ISTAT

DIFF. INCIDENZA % 75% DI E

Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,


Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,


Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,


Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,


Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,


Dic. 2016 15.12-14.1.17 100,


(^2) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,
Dic. 2017 15.12-14.1.18 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,
Dic. 2018 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,
2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio
15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,
Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,
Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,
Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,
Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,
Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,
Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,
Agosto 15.08-14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,
Settembre 15.09-14.10 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,125 1,418830 352,788385 4,
Ottobre 15.10-14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,
Novembre 15.11-14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 1,
Dicembre 15.12-14.01 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,500 1,793830 354,462587 1,
2020 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2019 a titolo di Tfr
Gennaio
15.01-14.02 102,7 0,2 0,195122 0,146341 0,125 0,271341 355,695732 1,
Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=
di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone

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