Il Sole 24 Ore Sabato 22 Febbraio 2020 19
Norme & Tributi
Obbligo di documento commerciale
anche per il corrispettivo non riscosso
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Emissione del documento com-
merciale, salvo emissione di fattura
immediata, anche in presenza di
corrispettivi non riscossi ed a pre-
scindere quindi dal momento im-
positivo Iva. Valutazione in sede di
controllo, e per le operazioni effet-
tuate sino al giugno , dei
disallineamenti derivanti da opera-
zioni di reso, annullo e corrispettivi
non riscossi. Obbligo di corrispetti-
vi telematici anche per i forfettari.
Indicazione del bene ceduto o del
servizio reso in maniera sintetica e
non puntale. Pubblicazione entro
marzo di una serie di Faq sugli
scontrini elettronici. Sono alcuni
dei principali chiarimenti resi dal-
l’agenzia delle entrate con la circo-
lare /E, pubblicata ieri febbraio
, con cui è stato anche ricorda-
to come il credito di imposta per
l’acquisto o l’adattamento dei regi-
stratori telematici spetta per le sole
spese sostenute nel e nel ,
ed è fruibile anche da chi ha sotto-
scritto a tal fine contratti di leasing.
La documentazione
Il documento commerciale deve
essere emesso ogniqualvolta un
bene venga ceduto e una presta-
zione risulti resa, a prescindere
dal momento impositivo Iva e,
quindi, con specifico riguardo alle
prestazioni di servizi anche quan-
do non sia stata ancora riscossa
alcuna somma.
Le Entrate ritengono infatti co-
me l’obbligo di emissione del docu-
mento commerciale, e quindi di
memorizzarne e trasmetterne i re-
lativi dati, derivi sì dall’esecuzione
dell’operazione ma questo mo-
mento non deve essere inteso come
quello di effettuazione rilevante a
fini Iva coincidente, in particolare,
per le prestazioni di servizi con il
loro pagamento.
Da questa interpretazione deri-
va peraltro una diversità di com-
portamenti da porre in essere nel
caso di corrispettivi non riscossi a
seconda che si sia realizzata una
cessione di beni oppure una presta-
zione di servizi. In caso di cessione
di beni senza che sia stato effettua-
to il pagamento, occorre memoriz-
zare l’operazione ed emettere un
documento commerciale con l’evi-
denza del corrispettivo non riscos-
so. Al momento del pagamento a
saldo non sarà necessario generare
un nuovo documento.
Invece in caso di ultimazione di
prestazioni di servizi senza paga-
mento del corrispettivo, si deve co-
munque memorizzare l’operazione
ed emettere un documento com-
merciale evidenziando il corrispet-
tivo non riscosso; inoltre, al mo-
mento del pagamento, si dovrà ge-
nerare un nuovo documento com-
merciale - perfezionandosi solo
con il pagamento il momento im-
positivo ai fini Iva - richiamando gli
elementi indentificativi di quello
precedente. Ciò sempre che il ce-
dente/prestatore non emetta una
fattura (ordinaria o semplificata)
«immediata» entro il dodicesimo
giorno successivo all’effettuazione
dell’operazione ai fini Iva.
Sarà comunque possibile emet-
tere un documento commerciale,
recante il «non riscosso», utilizza-
bile ai fini della successiva emissio-
ne di una fattura «differita» ex arti-
colo , comma , lettera a), dello
stesso decreto Iva.
La memorizzazione elettronica
con emissione del documento
commerciale deve essere invece
effettuata al momento del paga-
mento del corrispettivo, totale o
parziale, ovvero al momento della
consegna del bene o della ultima-
zione della prestazione se tali
eventi si verificano anteriormente
al pagamento. commerciale – es-
sendosi già perfezionato il mo-
mento impositivo ai fini Iva - e
l’esercente potrà dare evidenza
dell’avvenuto pagamento con una
semplice quietanza di pagamento
oppure direttamente sul docu-
mento commerciale già emesso.
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ADEMPIMENTI
La circolare /E:
i soggetti forfettari
sono obbligati
Indicazione del bene ceduto
o del servizio reso
anche in maniera sintetica
GLI ALTRI PUNTI CHIARITI
1. Il credito d’imposta
l credito d’imposta per i
registratori telematici è pari al
50% della spesa sostenuta
fino a un massimo di 250 euro
in caso di acquisto e di 50 euro
in caso di adattamento. Il
credito è comprensivo di Iva,
nella misura in cui l’imposta
non è oggetto di detrazione da
parte di chi fruisce
dell’agevolazione. La spesa
deve essere sostenuta con
strumenti tracciabili (ad
esempio bonifici e carte di
credito o di debito)
2. I buoni pasto
Alla ricezione del buono pasto
il commerciante deve
memorizzare il corrispettivo,
in tutto o in parte non
riscosso, ed emettere il
documento commerciale. Dal
1° luglio 2020 si potrà poi
specificare più nel dettaglio la
natura della transazione
Sanzione ravvedibile
in caso di violazione
Ravvedimento operoso in caso di
tardivo adempimento dell’obbligo
di memorizzazione e/o di trasmis-
sione dei dati dei corrispettivi. Il
mancato rispetto dei termini previ-
sti configura, infatti, per entrambe le
fasi di cui si compone l’obbligo dei
corrispettivi telematici, un’omissio-
ne sanzionabile. Le Entrate chiari-
scono comunque come sarà appli-
cabile un’unica sanzione anche
quando le violazioni abbiano ri-
guardato entrambe le fasi: ciò in
quanto l’omessa o infedele memo-
rizzazione seguita dalla tardiva ov-
vero omessa trasmissione dei dati,
configurano, sotto il profilo sanzio-
natorio, un unico comportamento
consistente nell’omesso, errato o in-
fedele adempimento dell’obbligo.
La prima conseguenza, eviden-
ziata nella circolare /E, consiste nel
fatto che l’esercente che abbia effet-
tuato una corretta memorizzazione
cui non abbia fatto tuttavia seguito
la trasmissione dei dati risulta san-
zionabile allo stesso modo dell’eser-
cente che abbia effettuato una me-
morizzazione infedele inviandone
comunque regolarmente il dato.
Il secondo aspetto è la sanziona-
bilità del comportamento anche
quando sia dipeso da eventi straor-
dinari, quali un dispositivo fuori
servizio. In tali ipotesi - considerate
eccezionali- la memorizzazione del
dato va effettuata utilizzando le pro-
cedure alternative previste, anno-
tando le operazioni effettuate su un
apposito registro, da tenere anche in
modalità informatica, mentre i dati
vanno comunque inviati per non in-
correre in sanzioni. Si potrebbe a tal
fine recuperare i dati e trasmetterli
all’Agenzia avvalendosi del portale
«Fatture e corrispettivi». Infine, se-
condo le Entrate, la sostanziale con-
tinuità tra le precedenti forme di do-
cumentazione (scontrino e ricevuta
fiscali) e l’obbligo dei corrispettivi
telematici, comporta che per il com-
puto del numero di violazioni realiz-
zate nel quinquennio, che determi-
na l’applicazione di sanzioni acces-
sorie, si debba tenere conto cumula-
tivamente di quelle poste in essere in
vigenza delle diverse disposizioni.
—A. Ma.
—B. Sa.
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GLI EFFETTI
Penalità unica per chi
non memorizza
e non trasmette i dati
COEFFICIENTE 0,
IL CALCOLO PER IL TFR DI GENNAIO
A
gennaio il coefficiente per ri-
valutare le quote di tratta-
mento di fine rapporto (Tfr)
accantonate al dicembre
è ,. L’articolo del Co-
dice civile stabilisce che, alla fine di
ogni anno, la quota di Tfr accantonata
va rivalutata.
Per determinare il coefficiente di ri-
valutazione del Tfr, o delle anticipazio-
ni, si parte dall’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impie-
gati diffuso ogni mese dall’Istat, nel
nostro caso quello “senza tabacchi la-
vorati”. In particolare, si calcola la dif-
ferenza in percentuale tra il mese di di-
cembre dell’anno precedente e il mese
in cui si effettua la rivalutazione. Poi si
calcola il % della differenza, a cui si
aggiunge, mensilmente, un tasso fisso
di , (che su base annua è di ,).
La somma tra il % e il tasso fisso è il
coefficiente di rivalutazione.
L’indice Istat per gennaio è pari a
,. A partire dai dati di gennaio
la base di riferimento dell’indice na-
zionale dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati è il (la
base precedente era = ).
La differenza in percentuale rispet-
to a dicembre , su cui si calcola il
%, è ,. Pertanto il % è
,. A gennaio il tasso fisso è
,. Sommando quindi il %
(,) più il tasso fisso (,), si
ottiene il coefficiente di rivalutazione
pari a ,.
In caso di corresponsione di un’an-
ticipazione del Tfr, il tasso di rivaluta-
zione si applica sull’intero importo ac-
cantonato fino al periodo di paga in cui
l’erogazione viene effettuata. Per il re-
sto dell’anno l’aumento si applica, in-
vece, solo sulla quota al netto dell’anti-
cipazione, quella che rimane a disposi-
zione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la
quota di tfr rapporto versata dai la-
voratori ai fondi di previdenza com-
plementare. Va invece rivalutata a
cura del datore di lavoro la quota di
Tfr maturata dal dipendente di una
azienda con almeno dipendenti
che non ha aderito alla previdenza
complementare.
In base all’articolo , comma , del-
la legge finanziaria , il Tfr maturato
da questi lavoratori dal ° gennaio
va trasferito al Fondo di tesoreria pres-
so l’Inps. Tuttavia anche se il datore non
ha più la disponibilità finanziaria delle
somme maturate dal lavoratore, dovrà
ugualmente gestirle dal punto di vista
contabile, compresa la rivalutazione
delle quote. Dal ° gennaio la riva-
lutazione del Tfr è soggetta a una impo-
sta sostitutiva del per cento.
Normalmente l’imposta si calcola e
si detrae dal Tfr al termine del periodo
di imposta. Il versamento va effettuato
a titolo di acconto (calcolandolo in mi-
sura pari al % della rivalutazione ma-
turata nell’anno precedente) entro il
dicembre dell’anno di riferimento, tra-
mite modello F, con il codice tributo
, e a titolo di saldo entro il febbra-
io, sempre con modello F, con il codi-
ce tributo , dell’anno successivo. Si
versa entro la stessa data del febbraio
anche l’imposta sostitutiva trattenuta
precedentemente, in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro du-
rante l’anno.
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I coefficienti annuali e mensili
MESI TFR MATURATO
FINO
AL PERIODO
COMPRESO
TRA
AUMENTO PREZZI AL CONSUMO
OPERAI E IMPIEGATI
TASSO
FISSO
1,5%
TOTALE F + G
COEFF. DI
RIVALUTAZ.
COEFFICIENTE
DI RIVALUTAZ.
PROGRESSIVO
MONTANTE
PROGRESSIVO
INDICE
ISTAT
DIFF. INCIDENZA % 75% DI E
Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,
Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,
Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,
Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,
Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,
Dic. 2016 15.12-14.1.17 100,
(^2) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,
Dic. 2017 15.12-14.1.18 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,
Dic. 2018 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,
2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio 15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,
Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,
Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,
Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,
Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,
Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,
Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,
Agosto 15.08-14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,
Settembre 15.09-14.10 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,125 1,418830 352,788385 4,
Ottobre 15.10-14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,
Novembre 15.11-14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 1,
Dicembre 15.12-14.01 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,500 1,793830 354,462587 1,
2020 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2019 a titolo di Tfr
Gennaio 15.01-14.02 102,7 0,2 0,195122 0,146341 0,125 0,271341 355,695732 1,
Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=
di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone