Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

conto prima al Prencipe: come fù determinato dal Collegio, del 1607. li 2.
Agosto. c. 25. ecc.


CAP. XXIX


Similmente non permetteranno, che sia publicata, o stampata alcuna
prohibizione de' libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità,
doppo il 1595. se non osservate le condizioni del concordato tra la Sede
Apostolica, e la Serenissima Republica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto,



  1. e 173.


CAP. XXX


Non permetteranno, che dall'Offizio dell'Inquisizione sia fatta Legge, o
commandamento qualsivoglia ad alcuno di Arte, o Professione secolare, come
sono li Doganieri, gl'Albergatori, Hosti, Beccari, ecc. circa li modi d'alloggiare,
vendere, ed essercitare l'arte, e professione loro. Mà se'l Vescovo, o
l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria, o conveniente per l'honesto,
e regolato vivere, habbiano ricorso al Magistrato secolare. Così è
deliberazione del Senato, del 1609. li 5. Settembre. c. 50. ecc.


CAP. XXXI


Ne parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno delli
sopradetti Artefici, né castigarli per mancamenti, o falli commessi
nell'esercizio dell'Arte, o professione loro: mà intendendo che in ciò habbia
commesso alcun fallo, habbia ricorso al Magistrato, che doverà castigare ogni
errore, e scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione sopradetta.


CAP. XXXII


Non permetteranno, che dall'Inquisizione sia fatto alcun precetto, o
monitorio, à qualsivoglia Communità, per qualunque rispetto si sia, ne meno ad
alcuno Giusdicente in ciò che si aspetta al ministrar la Giustizia: mà tutto ciò
che pretenderà dalla Communità, o Fori giudiziali, lo tratti col solo
Rappresentante publico, come fù deliberato dal Senato, del 1568. li 3.
Settembre. c. 24.


CAP. XXXIII


Volendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar Editto generale, gli Assistenti
lo potranno permettere, non contenendo più che li sei capi ordinari, liquali sono
contra quelli. Prima, che sono, o conoscono heretici, o sospetti d'heresia, e non
li denunziano. Secondo, contra quelli che fanno conventicoli, e riduzioni per
trattar di falsa Religione. Terzo, contra quelli che non essendo ordinati
celebrano Messa, od ascoltano Confessioni. Quarto, contra li Bestemmiatori
hereticali. Quinto, contra quelli ch'impediscono l'Offizio dell'Inquisizione,
overo offendono i Ministri di quello, li Denunziatori, o li testimoni per opere
spettanti ad esso Offizio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano, o fanno
stampar libri d'heretici, che trattano di Religione. Così fù risoluto dal Senato,
consentendo la Sede Apostolica, sotto li 23. di Maggio, del 1608. c. 43 ecc.

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