Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

sino al 50. Mà se l'Inquisitore pensasse di metter nell'Editto altro capo,
l'Assistente con destra maniera operi che sopraseda, e ne dia conto al
Prencipe, aspettando risposta.


CAP. XXXIV


Occorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville, sia trattato, e spidito nella Città,
con l'assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio dei Dieci, e
Gionta, del 1551. li 26. Settembre, concordata col Sommo Pontefice. c. 19. c.
27.


CAP. XXXV


E quand'occorresse caso in alcun Territorio, che non havesse Inquisizione
propria, mà che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore d'un altra
Terra del Dominio, il publico Rappresentante, nel luogo dove il caso fosse
occorso, presterà ogni aiuto, ed essecuzione, mandando anco il reo nel luogo
dov'è soggetto in spirituale, acciochè là si possa formar il Processo, ed ispidir
la causa, con l'assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dov'è
l'Offizio dell'Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio dei Dieci, e
Gionta, del 1555. li 13. Marzo. c. 27.


CAP. XXXVI


Se alcuno citato dall'Offizio dell'Inquisizione restarà contumace, e secondo il
costume di quell'Offizio sarà dichiarato heretico, e lasciato alla corte
secolare, debbano bandirlo diffinitamente, o per tempo, secondo che parerà
alle coscienze loro, di tutte le Terre, e Luoghi, Navili armati, e disarmati, e
dalla Città di Venezia, e suo distretto, si come fù deliberato nel Consiglio dei
Dieci, e Gionta del 1563. li 23. Decembre. c. 20.


CAP. XXXVII


Alli condannati dall'Offizio dell'Inquisizione à priggione perpetua, overo
temporale, se fuggiranno di priggione, diano quei bandi, che alla coscienza loro
parerà, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1564. li 7.
Aprile. c. 21.


CAP. XXXVIII


Quelli che fossero inquisiti, e citati per heresia in alcuna giurisdizione, e
fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una priggione
serrata, e separata dà quelle che sono per altri delitti, e paghino mille lire de'
piccioli, dà esser date à quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia: e finiti
li quattro anni restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e maritimi, navili
armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anco
l'Offizio dell'inquisizione darli maggior pena, secondo la parte del Consiglio dei
Dieci, e Gionta, del 1568. li 12. Aprile. c. 28

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