CAP. I.
Sicome in Venezia per publica, ed antica deliberazione sono
deputati tre Senatori Inquisitori contra l'Heresia, per
assister à tutto ciò che nell'Officio dell'Inquisizione vien
trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati li
Rettori per dover intervenire in persona alla formazione de'
Processi, ed à tutto quello che operano li Vescovi, Vicari, ed
Inquisitori in materia d'Heresia, così essendo per antica
consuetudine introdotto, e pratticato, e con molte
deliberazioni confermato. Finalmente fu concordato col
Pontefice Giulio III. e scritto à Roma, ed à tutti li Rettori per
deliberazione del Consiglio de i Dieci, e Gionta, delli 26.
Settembre 1551. c. 19.
CAP. II.
In caso che alcuna volta per necessario impedimento niuno de'
Rettori potesse intervenire, debba il Vicario del Podestà
ritrovarvisi. Così fù deliberato dal medesimo Consiglio del
- Novembre c. 26. overo, quando questo ancora fosse
occupato per causa legitima, un altro delli Curiali, od altra
persona mandata particolarmente dal Rettore.
CAP. III.
E se alcuno delli Rettori sarà di quelli che si cacciano nelle cose
di Roma, non deverà intervenire, ne impedirsi in modo alcuno
nelle cose dell'Inquisizione, mà doverà lasciar il Carico al suo
Collega. E dove fosse un solo Rettore, e si cacciasse, habbia il
carico in luogo suo il Camerlingo di maggior età. Così fù
deliberato nel Consiglio de i Dieci, e Gionta, 1574. 9. Giugno. c.
- Novembre c. 26. overo, quando questo ancora fosse
CAP. IV.
IL carico degl'Assistenti non è d'intromettersi giudicialmente
in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale,
né quanto alla cognizione, ne quanto alla sentenza, mà solo di
star presenti, ed attender diligentemente à tutto ciò che dalli
Giudici Ecclesiastici sarà fatto. Dovendo essi Assistenti in