dell'Inquisitore, ed altro Ecclesiastico, mà ben saranno tenuti
all'uno, ed all'altro, per la fedeltà, e secretezza, che devono al
Prencipe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre 1609. c. 50.
CAP. VI.
Perilche doveranno anco dar conto di qualunque cosa si farà di
tempo in tempo, e massime di quelle che riputeranno esser
d'importanza, o di consequenza. Così è publica deliberazione
del 1547. 22. Aprile. c. 6.
CAP. VII.
Occorrendo la morte dell'Inquisitore, overo intendendo che
per qualsivoglia altro rispetto si sia per far mutazione,
debbono immediatamente dar avviso al Prencipe, ed
all'Ambasciator à Roma. Così fù deliberato in Senato del 1612.
- Ottobre. c. 50.
CAP. VIII.
Non ammetteranno novo Inquisitore, che non venga con lettere
del Prencipe, essendo ciò anco ordinazione canonica, e
deliberazione del Senato sotto il dì sopradetto.
CAP. IX.
Doveranno gl'Assistenti esser presenti alli Processi, che si
formano nell'Officio dell'Inquisizione, non solo contra le
persone secolari, mà anco contra l'Ecclesiastiche, etiandio
Regolari, quando ben fossero dello stesso Monasterio
dell'Inquisitore, essendo così giusto, e determinazione del
Collegio, con li capi del Consiglio dei Dieci sotto li trenta
Giugno. 1568. c. 28. ecc. e del Senato. 1607. primo Settembre.
c. 1609. 5. Settembre. c. 80. ecc. e 1613. 9. Agosto. Il che
s'intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel
medesimo Offizio, mà se ben fosse data altrove, in qualunque
luogo si voglia, ed inanzi Prelato di qual autorità si sia.
CAP. X.
Gl'Assistenti, per adempir questo carico, non doveranno
permettere, che senza la lor presenza, ò de' loro curiali sia
fatto atto giudiziale di quali si voglia sorte, incominciando dalla