Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

del 1598. li 31. Luglio c. 31. ecc. e del 1599. li 9. Giugno. c. 43. e
del 1602. li 23. Marzo. c. 45.
CAP. XXIII.
Similmente non permetteranno gl'Assistenti, che
nell'Inquisizione si trattino cause di usura, di qualsivoglia
sorte, essendo ciò prohibito dalle Leggi Canoniche.
CAP. XXIV.
Non permetteranno, che nell'Offizio, per qualsivoglia causa, si
proceda contra Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di
qualsivoglia setta, per imputazione di delitti commessi in
parole, overo in fatti. E se all'Inquisizione sarà denunziato, che
dà alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede,
overo sedotto alcun Christiano, o dato scandalo, di qualsivoglia
sorte, doveranno gl'Ecclesiastici haver ricorso al Magistrato
secolare, il quale, secondo l'essigenza del delitto, li castigherà
severamente. Il che essendo statuito per li Decreti Pontificij,
fù deliberato dal Senato, del 1591. li 12. Ottobre. c. 35. e li 28.
Gennaro. c. 38
CAP. XXV.
Non doveranno permettere, parimente, chel' Offizio
dell'Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Christiana,
laqual tutta intiera viva con riti propri, diversi dalli nostri, e si
regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali, ancorche
l'imputazione fosse contra articoli tenuti dà ambe le parti: E
se sarà notificato à gl'Ecclesiastici, che dà alcuni di loro sia
dato scandalo, doveranno ricercar il Magistrato secolare, che
proceda; al quale apparterà castigar il delinquente, secondo
l'essigenza del delitto, e con severità. Così fù risposto al
Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo,
ch'in tal maniera è stato sempre osservato.
CAP. XXVI.
Se alcuno per mercanzia, o per altri negozi andato ad habitar
di là dai monti sia imputato à Roma od altrove, che doppo
l'essere in quelle parti oltramontane habbia commesso fallo,

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